1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - ADEMPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - NECESSITA DI GARANTIRE L ' EFFICACIA DELLE DIRETTIVE - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI
( TRATTATO CEE , ARTT . 5 E 189 , 3* COMMA )
2.POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DIRETTIVA N . 76/207 - DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO - MANCANZA DI SANZIONI CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA - EFFETTI - SCELTA DELLE SANZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA - NECESSITA DI UN ' INDENNITA ADEGUATA - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/207 )
1 . BENCHE L ' ART . 189 , 3* COMMA DEL TRATTATO LASCI AGLI STATI MEMBRI LA LIBERTA DI SCEGLIERE IL MODO ED I MEZZI DESTINATI A GARANTIRE L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , QUESTA LIBERTA NULLA TOGLIE ALL ' OBBLIGO , PER CIASCUNO DEGLI STATI DESTINATARI , DI ADOTTARE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO , TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DELLA DIRETTIVA , CONFORMEMENTE ALLO SCOPO CH ' ESSA PERSEGUE .
L ' OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI , DERIVANTE DA UNA DIRETTIVA , DI CONSEGUIRE IL RISULTATO DA QUESTA CONTEMPLATO , COME PURE L ' OBBLIGO LORO IMPOSTO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI GENERALI O PARTICOLARI ATTI A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO , VALGONO PER TUTTI GLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI , IVI COMPRESI , NELL ' AMBITO DI LORO COMPETENZA , QUELLI GIURISDIZIONALI . NE CONSEGUE CHE , NELL ' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE , E IN PARTICOLARE LA LEGGE ESPRESSAMENTE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE CONSEGUIRE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL ' ART . 189 , 3* COMMA .
2.LA DIRETTIVA N . 76/207 NON IMPONE CHE LA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO IN OCCASIONE DELL ' ACCESSO AL LAVORO SIA REPRESSA MEDIANTE L ' OBBLIGO IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO DISCRIMINATO .
LA DIRETTIVA NON IMPLICA , PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI DELL ' EVENTUALE DISCRIMINAZIONE , ALCUN OBBLIGO ASSOLUTO E SUFFICIENTEMENTE PRECISO CHE POSSA ESSERE FATTO VALERE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO IL TERMINE , DAL SINGOLO ONDE OTTENERE UN DETERMINATO RISARCIMENTO IN FORZA DELLA DIRETTIVA , QUALORA UNA CONSEGUENZA DEL GENERE NON SIA CONTEMPLATA O CONSENTITA DAL DIRITTO NAZIONALE .
LA DIRETTIVA N . 76/207 , BENCHE LASCI AGLI STATI MEMBRI , PER REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE , LA LIBERTA DI SCEGLIERE FRA LE VARIE SOLUZIONI ATTE A CONSEGUIRE LO SCOPO , IMPLICA TUTTAVIA CHE SE UNO STATO MEMBRO DECIDE DI REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI CUI TRATTASI MEDIANTE UN INDENNIZZO , QUESTO , PERCHE NE SIANO CERTI L ' EFFICACIA E L ' EFFETTO DISSUASIVO , DEVE COMUNQUE ESSERE ADEGUATO RISPETTO AL DANNO SUBITO E DEVE QUINDI ANDARE OLTRE IL RISARCIMENTO PURAMENTE SIMBOLICO QUALE , AD ESEMPIO , IL RIMBORSO DELLE SOLE SPESE CAUSATE DALLA CANDIDATURA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DARE ALLA LEGGE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , IN TUTTI I CASI IN CUI IL DIRITTO NAZIONALE GLI ATTRIBUISCE UN MARGINE DISCREZIONALE , UN ' INTERPRETAZIONE ED UN ' APPLICAZIONE CONFORMI ALLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO .