CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 10 LUGLIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1983 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non adottando nel termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva CEE del Consiglio 6 dicembre 1979, n. 79/1071 (GU L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10) che estende all'imposta sul valore aggiunto il sistema di assistenza reciproca fra gli stati membri, istituito con la direttiva n. 76/308/CEE in fatto di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.
Secondo l'art. 3 della direttiva, gli stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1o gennaio 1981.
Il governo italiano ammette di non avere ottemperato all'obbligo entro il termine stabilito. Esso giustifica l'omissione essenzialmente con le difficoltà incontrate nell'iter legislativo. Secondo la convenuta è in preparazione un nuovo disegno di legge per l'attuazione della direttiva.
Queste circostanze non fanno venir meno l'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Secondo la costante giurisprudenza della Corte uno stato membro non può infatti invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
Vi propongo quindi di dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, n. 79/1071/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è inoltre condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.