CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
dell'11 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
|
A. |
Con provvedimento del comitato monetario greco, in data 19 febbraio 1977 (608 TK), si disponeva che la vendita ai singoli, con pagamento rateale, di autoveicoli nuovi, destinati ad uso privato, era consentita solo per gli automezzi prodotti o montati in Grecia e qualora il valore aggiunto nazionale raggiungesse almeno il 30% del costo di produzione complessivo. Questa forma di vendita rimaneva perciò esclusa per i veicoli importati. La Commissione ritiene ciò inconciliabile — a norma dell'art. 35 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pag. 17 e seguenti) — con l'art. 30 del trattato CEE che, dal 1o gennaio 1981, si applica in Grecia senza alcuna limitazione, e che, come è noto, vieta le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente. Quando attirò l'attenzione delle autorità greche su questa situazione — a quanto pare, nel giugno del 1981 — il suo punto di vista fu accolto e venne promessa l'abolizione della summenzionata disparità di trattamento. Poiché ciò non era avvenuto (come del resto — contrariamente alla comunicazione del rappresentante del governo greco all'udienza del 21 novembre 1984 — finora non è stato apportato alcun mutamento alla normativa greca) la Commissione, con lettera del 24 marzo 1982, dava inizio al procedimento a norma dell'art. 169 del trattato CEE. Essa — facendo richiamo all'art. 30 del trattato — rilevava che il criticato provvedimento favoriva la vendita degli autoveicoli prodotti in Grecia, rendeva l'importazione di autovetture più difficile e più onerosa della vendita dei prodotti nazionali e subordinava l'accesso degli autoveicoli stranieri al mercato greco ad una condizione che non esisteva per i prodotti nazionali. Essa faceva inoltre osservare che la fissazione di condizioni di pagamento valide solo per i prodotti importati non era conforme alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione (GU 1970, L 13, pag. 29). Il parere motivato, nel quale si ingiungeva di adottare i provvedimenti necessari entro un mese dalla notifica, veniva emanato il 3 giugno 1983, poiché il governo greco non aveva risposto alla lettera di cui sopra. Il governo greco rispondeva con lettera 13 ottobre 1983, nella quale dichiarava, anzitutto, che il provvedimento criticato — dal momento che si trattava di garantire il pagamento in contanti — era un atto emanato al fine di eliminare il deficit della bilancia dei pagamenti greca. Inoltre, il provvedimento perseguiva anche lo scopo di favorire lo sviluppo della giovane industria greca in detto settore. Non si doveva tener conto solo del fatto che l'offerta dell'industria nazionale sul mercato greco era limitata, e quindi le importazioni non ne avrebbero risentito eccessivamente. L'essenziale era infatti che le particolarità dell'economia greca erano state espressamente riconosciute nel protocollo n. 7, allegato all'atto di adesione, concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia (GU 1979, L 291, pag. 177), come pure nella risposta della Commissione ad un memorandum del governo greco in data 22 marzo 1982, nonché nelle conclusioni del Consiglio d'Europa tenutosi a Stoccarda. Infine, veniva ancora rilevato che la disciplina criticata andava considerata come una forma di aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, a proposito del quale si doveva ammettere che — visto alla luce dell'art. 2 del trattato CEE — non ledeva l'interesse generale. Poco convinta da questi argomenti, la Commissione adiva la Corte il 19 dicembre 1983, chiedendo che venisse dichiarato che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 del trattato CEE e 35 dell'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee, in quanto aveva vietato la vendita a rate di determinati autoveicoli importati destinati all'uso privato (non pubblico). |
|
B. |
Su questa domanda, che il governo greco ritiene infondata, il mio parere è il seguente:
|
|
C. |
In conclusione, si deve tener fermo che è esatta la valutazione fatta dalla Commissione del provvedimento greco menzionato all'inizio e si deve perciò dichiarare, conformemente alla richiesta della Commissione, che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 del trattato CEE e 35 dell'atto di adesione, in quanto ha vietato la vendita a rate di determinati autoveicoli importati destinati ali uso privato (non pubblico). Così stando le cose, anche le spese processuali vanno poste a carico del convenuto. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 11 luglio 1974 nella causa 8/74, Procuratore della Repubblica Benoît e Gustave Dassonville, Race. 1974, pag. 837.
( 2 ) Sentenza 5 aprile 1984, cause riunite 177 e 178/82, procedimento penale nei confronti di Jan van de Haar e Kaveka de Meern BV, Race. 1984, p. 1797.