CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

DEL 27 SETTEMBRE 1984 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

1. 

Riportandomi alla relazione d'udienza per gli antefatti ed il procedimento, ne terrò presenti solo gli elementi che appaiono determinanti per la soluzione della presente controversia.

Il 1° ottobre 1982, la Corte dei conti decide di bandire un concorso interno per coprire un posto di amministratore principale della carriera A 5/A 4 incaricato, alle dipendenze di un superiore gerarchico, di svolgere lavori di concetto e di analisi relativi al servizio amministrativo interno e ai problemi di bilancio.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono in particolare soddisfare due condizioni.

La prima è alternativa. Essi devono a tal fine:

essere in possesso di un diploma di laurea che comprovi quattro anni di studi universitari in una o più discipline determinate,

oppure

comprovare un'esperienza professionale equivalente, restando inteso che va considerata come tale quella acquisita in un'attività: a tempo pieno, per cui viene normalmente richiesto un diploma universitario, «di durata perlomeno uguale a quella occorrente per ultimare un ciclo di studi completo tale da portare al conseguimento di un diploma» in mancanza del quale viene richiesta l'esperienza professionale.

La seconda è obbligatoria per tutti i candidati. Questi devono avere un'esperienza professionale di almeno 6 anni a livello responsabile in attività in rapporto con la natura delle funzioni afferenti l'impiego sollecitato.

Con riferimento alla prima condizione viene precisato che

«sarà tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dopo il diploma universitario»,

«qualora il candidato non sia in possesso di un diploma universitario, l'esperienza di 6 anni dovrà aggiungersi all'esperienza professionale richiesta per poter compensare la mancanza del diploma» (in quest'ultimo caso, il candidato deve quindi comprovare complessivamente almeno 10 anni di esperienza professionale).

2.

Il 7 dicembre 1982, la commissione giudicatrice del concorso emana, in ordine di merito, l'elenco dei tre candidati ch'essa ha ritenuti idonei all'impiego offerto. Su quest'ultimo elenco, comunicato sin dall'indomani al personale, il sig. Calvin Williams figura solo al secondo posto. Al primo posto figura il sig. Hartmut Schwiering che la Corte dei conti decide di nominare. 

Questo successo e la conseguente nomina non sono una sorpresa per il Williams. Questi aveva infatti, sin dal 16 novembre 1982, depositato presso un notaio di Lussemburgo un elenco di 6 candidati a 6 concorsi nel novero dei quali

rientrava lo Schwiering, di cui egli considerava certo che sarebbero risultati vincitori di tali prove da lui definite «parodie».

Le previsioni del Williams dovevano rivelarsi esatte.

Poiché il controllore finanziario aveva rifiutato di vistare la nomina dello Schwiering in quanto l'interessato non era in possesso dei requisiti di cui al bando di concorso per essere ammesso a partecipare alle prove, la Corte dei conti gli presenta, in data 1° febbraio 1983, una nuova decisione, la n. 2239, corredata da attestazioni complementari, la quale cozza il 28 febbraio 1983 contro un secondo rifiuto di visto. Con decisione 24 marzo 1983, la Corte dei conti decide di non tener conto di tale rifiuto, confermando così «la decisione ... 1° febbraio 1983, n. 2239 con cui essa aveva nominato lo Schwiering dipendente in prova di grado A 5».

Il 5 maggio 1983, il Williams presenta avverso quest'ultima decisione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello statuto. Tale reclamo viene respinto dalla Corte dei conti il 5 settembre successivo.

3. 

Stando così le cose, il Williams ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1983, per ottenere

l'annullamento della nomina del sig. Schwiering,

il rinvio della questione all'autorità che ha il potere di nomina (APN) della Corte dei conti per dare esecuzione all'emananda sentenza,

la condanna della Corte dei conti a versargli un importo non precisato a risarcimento del danno morale ed un importo di BFR 500000 a risarcimento del danno materiale da esso subito «importo non dovuto in caso di nomina del ricorrente al posto di cui trattasi».

4. 

La Corte dei conti conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile per decadenza e nel contempo per mancanza d'interesse.

Queste due eccezioni d'irricevibilità vanno respinte. Infatti, è inesatto sostenere, come fa la Corte dei conti, che la nomina dello Schwiering non è se non una conseguenza automatica della pubblicazione dell'elenco degli idonei l'8 dicembre 1982, e che, quindi, essa costituisce solo «un atto di conferma, privo di efficacia giuridica propria e che non può recare pregiudizio».

A norma dell'art. 1 dell'allegato III dello statuto relativo alla procedura di concorso, spetta all'APN specificare nel bando ch'essa stabilisce

«...

d)

i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire ...»

È vero che l'art. 5 dello stesso allegato conferisce competenza alla commissione giudicatrice per stabilire «l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso».

Non si può però interpretare questa disposizione nel senso ch'essa revochi all' APN il potere, se non il dovere, di accertare che tal candidato iscritto nell'elenco degli idonei dalla commissione giudicatrice sia effettivamente in possesso dei requisiti di diploma o di esperienza da essa stessa stabiliti.

La data della nomina costituisce quindi il punto di partenza del termine di tre mesi fissato dall'art. 90, n. 2.

Come emerge dalla relazione d'udienza, la nomina dello Schwiering ha costituito oggetto di tre decisioni intervenute, in ordine successivo, il 17 dicembre 1982 nonché il 1° febbraio ed il 24 marzo 1983.

La prima di tali decisioni non può considerarsi nel senso che implichi effetti giuridici. Risulta, infatti, ch'essa è stata implicitamente revocata da quella del 1° febbraio 1983 (n. 2239) sottoposta al controllore finanziario «corredata dalla nota esplicita n. 2237 e da nuovi documenti relativi ai titoli e all'esperienza professionale dello Schwiering» ( 2 ) e che ha costituito oggetto del secondo rifiuto di visto, in data 28 febbraio 1983.

È di questo secondo rifiuto di visto e non del primo che la Corte dei conti non ha tenuto conto con la decisione 24 marzo 1983 e ciò nei seguenti termini:

«Non si è tenuto conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario del 28 febbraio 1983, rif. CDV/CPF a — 70/83 riguardante la proposta di impegno di spese costituita dalla decisione dell'APN 1o febbraio 1983, n. 2239 con cui il sig. H. Schwiering è stato nominato dipendente in prova di grado A 5».

Nella decisione 1° febbraio 1983 si parla altresì del carteggio del presidente della Corte dei conti, in data 5 settembre 1983, col Williams per informarlo della reiezione del suo reclamo.

Nemmeno prendendo come punto di partenza la data del 1° febbraio e non quella del 24 marzo 1983, si può ritenere che il reclamo del Williams fosse intempestivo giacché non viene né provato, né tantomeno sostenuto che il ricorrente abbia avuto conoscenza, prima del 4 maggio 1983, della decisione di nomina dello Schwiering.

L'azione intentata dal ricorrente non è nemmeno priva d'interesse giacché in caso di annullamento della nomina dello Schwiering, il Williams si trova di nuovo ad essere candidato al posto divenuto così vacante.

5. 

Lo Schwiering era in possesso dei requisiti per essere ammesso al concorso?

La Corte dei conti in quanto APN ritiene di non essere «competente a valutare la fondatezza della decisione della commissione giudicatrice di ammettere un vincitore al concorso».

Una volta fatta questa riserva di cui ho segnalato i limiti, la Corte dei conti ha fornito successive giustificazioni circa l'idoneità dello Schwiering al concorso.

Le avete quindi chiesto di precisare su quale fondamento essa riteneva, in ultima analisi, che lo Schwiering potesse essere ammesso a partecipare alle prove del concorso. «Col dovuto rispetto per l'indipendenza e l'obbiettività delle commissioni giudicatrici» la Corte dei conti si è trincerata in proposito su una nota all' uopo redatta il 16 aprile 1984 dal sig. Mart, presidente della commissione giudicatrice, ed alla quale essa invita a richiamarvi aderendo quindi al contenuto di tale documento. Quest'ultimo dice che

«A.

La commissione giudicatrice ha negato allo Schwiering la preparazione di livello universitario, in quanto il candidato non poteva comprovare di essere in possesso di un diploma attestante il buon esito di siffatti studi;

B.

La commissione giudicatrice ha per contro riconosciuto allo Schwiering un'esperienza professionale di almeno 48 mesi equivalente agli studi universitari».

Rileggendo la nota del sig. Mart, constaterete che la commissione giudicatrice ha ritenuto che il 15 ottobre 1982, data limite in cui, a termini del bando di concorso, dovevano essere presentate «le candidature, corredate da una copia dei diplomi o titoli nonché degli attestati comprovanti l'esperienza professionale», lo Schwiering poteva comprovare.

non solo funzioni di addetto personale del sig. Leicht, allora presidente della commissione del bilancio presso il Bundestag, dal 1° gennaio 1974 al 30 novembre 1977, ed un'esperienza professionale successiva presso la Corte dei conti sino al 15 ottobre 1982, cioè complessivamente per un periodo di 8 anni, 9 mesi e 15 giorni,

ma anche studi giuridici presso l'università di Bonn dall'ottobre 1971 sino al 1° gennaio 1974, cioè per 27 mesi.

«La commissione giudicatrice (precisa in proposito il sig. Mart) equiparava gli studi giuridici superati brillantemente ad una parte dell'esperienza professionale richiesta in quanto se, invece di dedicarsi a corsi di studio, lo Schwiering avesse immediatamente cominciato a lavorare, gli usi amministrativi della Corte per l'inquadramento di tutto il personale assunto in tale data, gli avrebbero senz'altro riconosciuto l'equipollenza». Mediante questa equiparazione e cumulando la durata degli studi compiuti a quella delle diverse funzioni esercitate dallo Schwiering, la commissione giudicatrice ha quindi creduto di poter ritenere che tale candidato fosse in possesso dei 10 anni di esperienza professionale complessivamente richiesti nel caso di mancanza di diploma. Una equiparazione del genere è assolutamente incompatibile con le summenzionate disposizioni del bando di concorso. Non si può, infatti, per definizione, considerare come un'attività «per cui è normalmente richiesto un diploma universitario» quella, che esercitata sotto forma di studi, tende proprio al conseguimento di tale diploma. Quindi, anche ammettendo che possa prendersi in considerazione la funzione di addetto personale esercitata presso il sig. Leicht, lo Schwiering non poteva comprovare, alla data del 15 ottobre 1982, i 10 anni di esperienza professionale complessivamente richiesti nel suo caso per poter essere ammesso al concorso.

Ne consegue che la decisione 1° febbraio 1983 con cui lo si nomina dipendente in prova di grado A 5 nonché, per quanto necessario, quella 24 marzo 1983 che non tiene conto del rifiuto di visto da parte del controllore finanziario del 28 febbraio 1983 vanno annullate.

6. 

Qualora riteniate, in conformità alle mie conclusioni, che la domanda del Williams sia ricevibile e fondata in quanto tende all'annullamento della nomina dello Schwiering al posto offerto dal concorso di cui è causa, le spese del giudizio andrebbero poste a carico della Corte dei conti.

E necessario andare oltre? Ritengo di no. Come osserva la convenuta nemmeno il fatto di figurare al primo posto nell'elenco degli idonei conferisce il diritto automatico alla nomina. L'APN poteva o dare inizio ad un nuovo procedimento di assunzione, o, con decisione motivata, non nominare il primo in graduatoria.

Il Williams, che non può provare un effettivo pregiudizio, non ha quindi diritto al versamento di una indennità per risarcimento dei danni.

7. 

Proporrei quindi che

dichiariate ricevibile la domanda del Williams,

annulliate la decisione 1° febbraio 1983, e per quanto necessario, la decisione 24 marzo 1983 con cui lo Schwiering viene nominato dipendente in prova di grado A 5,

dichiariate infondata la domanda di risarcimento dei danni presentata dal Williams,

condanniate la Corte dei conti alle spese del presente giudizio.


( 1 ) Traduzione dal francese.

( 2 ) Estratto della lettera 28. 2. 19S3 del controllore finanziario.