CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON
DEL 21 GIUGNO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
La Cour de cassation del regno del Belgio vi ha sottoposto una questione pregiudiziale riguardante una situazione di cui vi siete già occupati: Se il cittadino di uno stato membro della Comunità — qui Salvatore Patteri, cittadino italiano — il quale, messo in pensione e titolare di una pensione d'invalidità, torni a stabilirsi con la famiglia nel paese d'origine dopo aver lavorato in un altro stato membro — nel nostro caso, il Belgio — possa ottenere dal competente ente belga — cioè la Caisse de compensation pour allocations familiales du Bâtiment, de l'Industrie et du Commerce du Hainaut (in prosieguo: «la Caisse») — il pagamento della differenza fra l'importo degli assegni familiari che riscuoteva nel Belgio e quello, minore, che gli spetta in Italia. |
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2. |
Precisamente negli stessi termini, a proposito degli stessi paesi e alla luce delle stesse leggi nazionali era già sorto il caso del sig. Cosimo Laterza nella causa 733/79. Con sentenza 12 giugno 1980 ( 2 ), avete risolto la questione che vi era stata sottoposta dal Tribunal du travail di Charleroi dichiarando ( 3 ) «l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i) del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d'invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate nato in precedenza a carico di un altro stato membro. Qualora l'importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosse nello stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell'altro stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi». |
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3. |
Questa pronunzia è perfettamente nota tanto alle parti quanto alla Cour d'appel e alla Cour de cassation che si sono occupate della causa. La seconda ritiene tuttavia che il mezzo di cassazione dedotto dalla Caisse «sollevi questioni d'interpretazione del diritto comunitario che non risulta siano state sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee». Essa vi sottopone, con ciò, le due questioni seguenti:
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4. |
La Caisse ha dichiarato chiaramente, tanto per iscritto quanto oralmente, di sperare in una modifica dell'orientamento seguito nella sentenza Laterza, di cui non ignora la derivazione diretta da precedenti pronunzie ( 4 ) né il fatto che l'avete confermato ( 5 ). A tale scopo essa sostiene che l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i) si può interpretare solo entro i limiti dei poteri attribuiti al Consiglio dall'art. 51 del trattato CEE, vale a dire per conseguire i due precisi scopi contemplati da detta disposizione, cioè
Orbene, tale questione di competenza d'importanza essenziale non vi sarebbe mai stata chiaramente sottoposta e, comunque, non sarebbe ancora stata da voi espressamente risolta. Più precisamente, non avreste mai dichiarato «se — ed entro quali limiti — l'art. 51 del trattato attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di adottare un regolamento avente l'effetto di obbligare le autorità di uno stato membro, in contrasto con espresse norme nazionali ( 6 ), a pagare degli assegni familiari a figli che non risiedono nel territorio di tale stato, non solo qualora non spetti alcun diritto nello stato di residenza... ma anche nel caso in cui un diritto del genere» è riconosciuto da tale stato. Di conseguenza, e sempre secondo la Caisse, la disposizione di cui trattasi dell'art. 77 deve essere interpretata:
Basandosi unicamente sull'art. 77, il governo della Repubblica federale di Germania, che ha presentato osservazioni, ritiene, come la Caisse, «che alla luce del diritto comunitario non sussiste nel nostro caso alcun diritto ad assegni familiari belgi». |
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5. |
Come la Commissione ha esposto nella sua memoria, il problema della validità dell'art. 77, n. 2, lett. b), punto i) solleva la questione della portata dell'art. 51 del trattato. Questo, ricordiamolo, recita: «Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
Sin dal 1964, e precisamente con le sentenze Unger, Nonnenmacher e van der Veen, avete definito il senso e la portata tanto degli artt. 48-51 del trattato quanto dei regolamenti adottati per la loro attuazione. Voi avete affermato:
Da questa giurisprudenza, costantemente confermata in seguito, si desume che l'art. 51 è destinato a garantire la libera circolazione dei lavoratori. I due provvedimenti contemplati alle lettere a) e b) sono mezzi per conseguire questo scopo. Essi attuano in modo generale il principio della conservazione dei diritti acquisiti che la vostra giurisprudenza ha espressamente sancito. Di conseguenza non potete far vostra l'interpretazione riduttiva dell'art. 51 proposta dalla Caisse. |
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6. |
Appunto l'osservanza di questo principio, destinato a garantire la libera circolazione dei lavoratori, costituisce il fondamento delle sentenze Rossi e Laterza, per non parlare delle altre. Orbene, seguendo l'orientamento della vostra giurisprudenza del 1964, avete indicato nella sentenza Rossi che i regolamenti in fatto di previdenza sociale dei lavoratori migranti andavano interpretati "alla luce degli scopi perseguiti dalle disposizioni del trattato (artt. 48-51) in base alle quali detti regolamenti sono stati adottati ( 10 ). Precisamente attenendovi al «fondamento», alla «cornice» ed ai «limiti» di detti articoli voi avete interpretato, nella sentenza Laterza, che si richiama del resto espressamente alla sentenza Rossi, l'art. 77, n. 2, lett. b), punto i) del regolamento n. 1408/71. Considerando risolta la questione della portata dell'art. 51 del trattato, ci ritroviamo dinanzi allo stesso problema che avete, dovuto risolvere nella causa Laterza. Ho citato la soluzione che avete dato alla questione che vi era stata sottoposta ( 11 ).. L'avete fatto dopo aver ricordato che «il regolamento n. 1408/71, stabilendo e sviluppando le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali si ispira... al principio fondamentale, sancito nel settimo e nell'ottavo considerando, secondo cui le norme suddette devono garantire ai lavoratori che si spostano nella Comunità l'insieme delle prestazioni loro spettanti nei vari stati membri “entro il limite del più elevato tra gli importi” di tali prestazioni». In questa sentenza avete quindi interpretato l'art. 77 in conformità al metodo ri-, cordato nella sentenza Rossi, cioè «alla luce» degli scopi perseguiti dall'art. 51 del trattato. Questa interpretazione «teleologica» è in contrasto con quella, anche qui riduttiva, che la Caisse vi chiede di adottare. È necessario spendere altre parole? Non farei che ripetere la lettera o, quantomeno, lo spirito delle vostre pronunzie Rossi e Laterza. Mi limiterò quindi a dire che lo scopo dell'art. 51 impone, in particolare alla luce del settimo e dell'ottavo considerando del regolamento n. 1408/71, che la vostra giurisprudenza non muti. |
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7. |
Associandomi alle osservazioni presentate dal Consiglio, dalla Commissione, dal governo italiano e dal resistente nella causa principale, concludo proponendovi di dichiarare che
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( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Causa 733/79, Laterza, Racc. 1980, pag. 1915.
( 3 ) Pumo 10, pag. 1926.
( 4 ) In particolare sentenza 100/78, Rossi, 6.3.1979, Racc. 1979, pag. 831.
( 5 ) Sentenza 320/82, D'Amano, 24.11.1983, Racc. 1983, pag. 3811.
( 6 ) Nel nostro caso, l'art. 51, 3° comma delle leggi belghe coordinate in fatto di assegni familiari, il quale stabilisce che queste prestazioni «non sono dovute ai figli allevati fuori dal Regno».
( 7 ) Sentenza 75/63, Unger 19. 3. 1964, Racc. pag. 351.
( 8 ) Sentenza 92/63, Nonnenmacher, 9.6.1964, Racc. pag. 555.
( 9 ) Sentenza 100/63, van der Veen, 15.7.1964, Racc. 1964,pagg. 1107-1108.
( 10 ) Punto 12.
( 11 ) Vedasi sopra, punto 2.