CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 26 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 7 aprile 1978, il sig. Leussink, dipendente della Commissione, si trovava in missione per conto della Commissione e viaggiava su un'autovettura, di proprietà della Commissione, guidata da un altro dipendente della Commissione, quando il veicolo non rispondeva più ai comandi, si rovesciava più volte e si fermava contro un cartello stradale sul lato dell'autostrada in località Wiirselen-Broichweiden nella Repubblica fedederale di Germania. Egli riportava gravissime lesioni, come fratture del cranio e delle costole, contusioni all'addome e ai polmoni con conseguente infezione, perdita dell'occhio destro e deformazione dell'occhio sinistro, perdita dei sensi dell'odorato e del gusto, perdita della forza nel braccio sinistro e di 6 cm2 di tessuto cranico, e rimaneva in coma per tre mesi.
Il 19 novembre 1982 la Commissione comunicava al sig. Leussink, in conformità all'art. 73 dello statuto del personale e della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo, « la regolamentazione »), che il medico di fiducia dell'istituzione aveva consolidato le lesioni in misura corrispondente ad un'invalidità permanente del 50%.
Il 5 aprile 1983 il sig. Leussink chiedeva alla Commissione, come risarcimento del danno morale subito, la somma di 5 milioni di BFR. Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 3 novembre 1983 egli presentava un reclamo, ma di nuovo non riceveva risposta.
Con nota 25 aprile 1984, gli veniva comunicato che il medico di fiducia della Commissione, in seguito a riesame, aveva fissato al 65% il grado d'invalidità permanente parziale. Non essendo soddisfatto, il sig. Leussink chiedeva che fosse consultata la commissione medica di cui all'art. 23 della regolamentazione.
Il suo ricorso (causa 136/84) è stato depositato il 23 maggio 1984. Egli chiede l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda ed al suo reclamo ai sensi dello statuto del personale; separatamente, egli chiede la somma di 5 milioni di BFR a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito a seguito dell'infortunio, con gli interessi al tasso annuo del 12% dal 5 aprile 1983 fino alla data del pagamento, e la condanna della controparte alle spese. Poiché la retribuzione gli è stata pagata e le spese mediche gli sono state rimborsate, non si presenta alcun problema di perdite pecuniarie.
Il ricorrente assume in sostanza che l'indennità versatagli a titolo di invalidità in base alla regolamentazione non lo risarcisce sufficientemente per le tragiche conseguenze che l'infortunio ha avuto per la sua vita professionale, familiare e sociale. La sua personalità è cambiata. Egli non si sente più in grado di adempiere le sue mansioni e ha perso ogni speranza di promozione. I rapporti personali con la moglie e le figlie sono stati seriamente compromessi e non può più prendere parte ad attività sociali o praticare sport, né gustare un pasto o un vino.
La causa 169/83 riguarda un ricorso proposto in nome proprio dalla moglie del ricorrente e da entrambi i coniugi come rappresentanti legali delle loro quattro figlie, anche se una di esse (Monica), avendo raggiunto la maggiore età, prosegue ora in nome proprio il procedimento. Alla Corte si chiede di attribuire 3 milioni di BFR alla sig. ra Leussink e 1 milione di BFR a ciascuna delle quattro figlie (con gli interessi del 12% dal 5 aprile 1983 fino alla data del pagamento), con la condanna della controparte alle spese, e di annullare il silenzio-rifiuto opposto alla domanda che anch'esse avevano presentato il 5 aprile 1983 per la concessione dell'indennizzo, nonché al conseguente reclamo, domanda e reclamo rimasti anch'essi senza risposta.
La situazione delle ricorrenti riflette quella del sig. Leussink; anch'esse hanno subito perdite non pecuniarie come conseguenza dell'infortunio occorso al loro marito e padre. Esse hanno perso il beneficio di normali rapporti familiari e addirittura, per un certo periodo, il sig. Leussink le ha lasciate per andare a vivere altrove ed ha avuto un comportamento negativo, se non aggressivo, nei confronti della moglie. Le figlie hanno sofferto fisicamente o psicologicamente o sono state perturbate nella loro attività scolastica.
Le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Causa 136/84
Il sig. Leussink basa il ricorso su quattro mezzi riguardanti:
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a) |
lo statuto del personale ed in particolare l'art. 24; |
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b) |
l'obbligo generale di diligenza e il dovere di assistenza da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente; |
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e) |
il principio giuridico secondo cui ogni illecita azione od omissione da parte dell'amministrazione nello svolgimento della sua attività (« faute de service ») fa sorgere un diritto al risarcimento del danno causato da tale illecita azione od omissione; |
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d) |
il secondo comma dell'art. 215 del trattato CEE. |
La Commissione ha sostenuto che il ricorso è irricevibile, in quanto avente lo stesso oggetto del reclamo relativo all'indennità contemplata dallo statuto e per il quale, alla data del deposito dell'atto introduttivo delle causa, il procedimento non era ancora terminato.
In effetti, tale procedimento si è concluso dopo la presentazione del ricorso e prima dell'inizio della fase orale. Con lettera 20 novembre 1985 la Commissione comunicava al sig. Leussink che la commissione medica aveva fissato il grado di « inabilità permanente parziale al lavoro» al 75%; essa aveva anche rilevato che gli era stata applicata una protesi oculare che avrebbe dovuto essere sostituita periodicamente, che egli avrebbe avuto bisogno di cure mediche e psicologiche per tre anni e che il suo stato di salute non poteva più presentare alcun « netto miglioramento per il futuro ». Nella lettera sono forniti i dettagli sulla ripartizione di questa percentuale del 75%, che comprende il 10% per danno psicologico e morale. Di conseguenza, al ricorrente veniva versata un'ulteriore somma di 967206 BFR, portanto così il totale dell'indennità corrispostagli a titolo d'invalidità nel corso degli anni in base alla regolamentazione, a 7254042 BFR.
Rimane la questione del se la domanda fosse irricevibile in quanto l'art. 73 dello statuto del personale escluda qualsiasi altra pretesa di risarcimento di danni non pecuniari. La Commissione sostiene che la soluzione è analoga a quella sancita dal diritto francese, in cui un « forfait de pension » viene concesso a titolo di generale risarcimento dei danni. La perdita della possibilità di ottenere un risarcimento maggiore mediante un'azione di danni è compensata dal fatto che l'interessato non ha l'onere di provare la colpa. La Commissione sostiene che ciò si desume dal regime instaurato dallo statuto del personale e dalla regolamentazione.
Né lo statuto né la regolamentazione contengono alcuna norma espressa al riguardo. Benché possa sembrare convincente l'argomento secondo cui il dipendente trae vantaggio dal fatto di non essere tenuto a provare la colpa, e conosce la base sulla quale viene concesso il risarcimento, io non ritengo che lo statuto del personale e la regolamentazione, nel dettare norme in materia di risarcimento, escludano implicitamente ogni altra pretesa. A mio parere, taluni elementi indicano il contrario.
In primo luogo, le prestazioni che possono essere corrisposte in base all'art. 73 dello statuto sono calcolate in funzione dello stipendio base del dipendente. In caso di invalidità permanente totale, dev'essere versato un capitale pari a 8 volte lo stipendio base dell'interessato nel corso dei 12 mesi precedenti l'infortunio. La prestazione concessa in caso d'invalidità parziale rappresenta una percentuale di detto capitale, calcolata in base alla tabella stabilita per i vari danni fisici. Ne deriva che un dipendente di grado elevato (ad esempio un A 1) percepisce a titolo di indennità una prestazione molto superiore a quella percepita da un dipendente di grado meno elevato (ad esempio un D 1).
Manifestamente, il regime adottato non è ingeneroso e, nella maggior parte dei casi, il risarcimento può ben essere adeguato, anche per i dipendenti di grado meno elevato, nel senso che equivale a quanto essi avrebbero percepito se fosse stata loro consentita un'azione di danni. Tuttavia, due persone che chiedono il risarcimento del danno morale subito in conseguenza di danni fisici identici (indennizzo diverso da quello contemplato dallo statuto) dovrebbero, in via di principio, ottenere la stessa prestazione; la somma percepita a titolo di risarcimento non dovrebbe essere diversa per il solo fatto che le rispettive retribuzioni sono differenti. Mi sembra, perciò, che quando possa essere accertata la responsabilità extracontrattuale, l'interessato sia, in via di principio, legittimato ad agire per il risarcimento dei danni, di modo che la Corte possa garantirgli un adeguato indennizzo. Ne potrebbe conseguire che un dipendente di grado A 1 non ottenga con tale azione un risarcimento superiore a quello che otterrebbe con l'indennità prevista dalla regolamentazione ma che l'indennità percepita da un dipendente di grado D 1 debba essere « completata » fino a raggiungere il livello di risarcimento adeguato. La diminuzione del valore delle retribuzioni in termini reali costituisce un ulteriore motivo per riconoscere alla Cone una competenza residua onde garantire, quando necessario, il pagamento di importi complementari per il risarcimento del danno subito.
Mi sembra, inoltre, che la regolamentazione ammetta chiaramente che il pagamento dell'indennità non esclude la domanda di risarcimento nei confronti di un terzo. Ad esempio, l'art. 8 della regolamentazione stabilisce che l'interessato surroghi le Comunità nei diritti e nelle azioni a lui spettanti « per l'intero ammontare » delle prestazioni, delle indennità e dei rimborsi previsti dalla regolamentazione. Il resto rimane a lui. Così pure, l'art. 9 attribuisce al dipendente che sia vittima d'infortunio un privilegio sulla somma di cui un terzo responsabile sia giudiziariamente dichiarato debitore, in esito ad un procedimento intentato dall'interessato e dall'istituzione di cui egli fa parte, per la frazione dell'importo effettivamente versato dal terzo, che si dovrebbe aggiungere alla somma corrisposta dalle Comunità in forza dell'art. 73 dello statuto onde garantire la riparazione del danno subito fino all'importo « liquidato con sentenza ». A mio parere, il fatto che i dipendenti fruiscano di un regime di assicurazione contributivo non significa che all'interessato sia preclusa la possibilità di agire per danni nei confronti dell'istituzione di cui fa parte, allo stesso modo in cui egli potrebbe agire contro un terzo.
Di conseguenza, ritengo che il regime dello statuto e della regolamentazione non osti ad un'azione di risarcimento, anche qualora venga corrisposta un'indennità ai sensi dell'art. 73 dello statuto. È ovvio che l'attribuzione del risarcimento non può in alcun caso riferirsi agli stessi danni che sono coperti dall'indennità ai sensi dell'art. 73 dello statuto; essa può riguardare l'importo eccedente questa prestazione necessario per riparare in modo adeguato il danno subito.
Non si può nemmeno sostenere che da uno studio comparato del diritto degli Stati membri si possa desumere un principio generale che escluda una siffatta azione. La prassi degli Stati membri presenta troppe differenze: taluni escludono ogni altro indennizzo, altri lo ammettono, altri ancora non conoscono alcun regime di assicurazione infortuni paragonabile a quello di cui all'art. 73 dello statuto.
Per tale motivo respingerei l'argomento della Commissione secondo cui il ricorso è irricevibile in ogni suo capo.
D'altra parte, in base alla giurisprudenza della Corte nelle cause 9/75, Meyer-Burck-hardt/Commissione (Racc. 1975, pag. 1171, pag. 1181), 48/76, Reinarz/Commissione e Consiglio (Race. 1977, pag. 291 a pag. 298) e 131/81, Berti/Commissione (Race. 1982, pag. 3493 a pag. 3503), ritengo che la presente causa, poiché trae origine essenzialmente dal rapporto d'impiego tra il ricorrente e l'istituzione convenuta, non rientri nell'art. 215, ma solo nell'art. 179 del trattato CEE e negli artt. 90 e 91 dello statuto, benché « sostanzialmente questo non può comportare una differenza, in quanto è chiaro che la Corte ha, nei procedimenti ex art. 179, lo stesso potere di attribuire un risarcimento dei danni che le compete nei procedimenti ex art. 178 », come rileva l'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni nella causa 9/75, Meyer-Burckhardt (pag. 1189).
Poiché i principi che si applicano ad una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale sono identici, indipendentemente dal fatto che il ricorso sia basato sull'art. 179 del trattato CEE o sugli artt. 178 e 215, ritengo che gli argomenti dedotti dalle parti in base all'art. 215 debbano essere presi in considerazione nel contesto dell'art. 179. È quindi chiaro che, come diceva l'avvocato generale Warner nelle conclusioni da lui presentate nella causa Meyer-Burckhardt (a pag. 1190), perché la domanda di risarcimento possa essere accolta, il ricorrente deve provare tre cose: primo, il fatto di aver subito un danno; secondo, il nesso di causalità tra il comportamento dell'istituzione convenuta e il danno; e terzo, l'illiceità di tale comportamento. Poiché la sua competenza in materia è anche di merito la Corte può concedere il risarcimento per un importo che essa ritenga equo (vedi, ad esempio, cause riunite 10 e 47/72, di Pillo/Commissione, Racc. 1973, pag. 763).
In udienza, il ricorrente ha ammesso di dover provare che vi fosse stato un illecito e di non potersi basare su alcun principio di responsabilità obiettivo o di presunzione di colpa. Ritengo che egli abbia ragione in proposito. Tuttavia, la questione dell'esistenza della responsabilità dev'essere risolta alla luce del diritto comunitario. La tesi sostenuta dalla Commissione con riguardo all'art. 215, e che io considero come riferentesi all'art. 179, cioè che tale questione dev'essere esaminata in base al diritto tedesco in quanto lex loci delicti commissi, mi sembra errata. È inammissibile un rinvio al diritto tedesco, quando il ricorso è basato sul trattato stesso.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie, il ricorrente ha subito un danno. Si tratta quindi di stabilire se sia provato un qualunque comportamento illecito della Commissione e se questo comportamento sia all'origine del danno.
Secondo me, alla Commissione incombeva, nei confronti dei suoi dipendenti, un obbligo di ragionevole diligenza nel fornire l'autoveicolo destinato ad essere usato in missione. Essa sarebbe responsabile, qualora si potesse provare che è mancata tale diligenza nella scelta dell'autoveicolo e nella manutenzione dello stesso o delle sue parti costitutive, o che l'autoveicolo era stato guidato con negligenza da un agente della Commissione.
Secondo le autorità tedesche, l'incidente è stato provocato dallo scollamento del battistrada di un pneumatico che si è sgonfiato rapidamente, cosicché l'autovettura, che circolava a 140 chilometri all'ora, è uscita di strada e si è capovolta diverse volte. Dalla relativa perizia tecnica risulta che le possibili cause dello scollamento del battistrada sono sei:
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1) |
la guida con un pneumatico a pressione troppo bassa; |
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2) |
l'uso del pneumatico a velocità troppo elevate rispetto a quelle per cui è stato costruito; |
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3) |
l'ossidazione della struttura in acciaio a causa di guasti meccanici; |
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4) |
una resistenza troppo debole della mescola di gomma allo sforzo di tagli; |
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5) |
una lesione meccanica della carcassa metallica e |
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6) |
una combinazione inadeguata tra il pneumatico ed il cerchione. |
Nelle memorie scritte non si allega alcuna colpa da parte dell'autista, nella guida del veicolo. In udienza, si è detto che l'incidente era stato preceduto da un rumore che avrebbe dovuto avvertire l'autista di un eventuale pericolo. Il ricorrente non può avvalersi di questo argomento; in ogni caso, non esiste alcuna prova a sostegno dello stesso.
È stato detto poi che il pneumatico in questione non era fra quelli autorizzati dal fabbricante e non sarebbe stato ammesso dalle autorità tedesche. 1o non ritengo che ciò sia sufficiente per addebitare alla Commissione una mancata diligenza, poiché non è stato provato che il fabbricante disapprovasse tale tipo di pneumatico. Il pneumatico usato è un «pneumatico antineve per l'inverno»; non sono convinto del fatto che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di diligenza lasciandolo in uso fino al 7 aprile; la prassi consiste infatti nel sostituire i pneumatici una settimana dopo tale data e l'autoveicolo viene comunque usato in più di uno Stato membro della Comunità. Non è stato provato che ciò fosse pericoloso nelle circostanze del caso.
È stato poi fatto presente che dalle foto dell'autoveicolo scattate dopo l'incidente risulta che il pneumatico era probabilmente rigenerato. La Commissione ha sostenuto ch'essa non usa pneumatici rigenerati. Comunque sia, l'argomento del ricorrente mi sembra troppo debole. Non esiste alcuna prova a sostegno della relativa asserzione. Ne si può dire, in base a quanto accertato, che la velocità di 140 chilometri all'ora fosse troppo elevata rispetto alla presunta pressione dei pneumatici.
D'altra parte, il ricorrente sostiene che si è scollato il battistrada del pneumatico posteriore destro. Questo normalmente non succede quando la scelta, il controllo e la manutenzione del pneumatico sono effettuati con la dovuta diligenza. Condivido la tesi del ricorrente secondo cui si può presumere che l'obbligo di diligenza non sia stato rispettato, che un regolare controllo avrebbe probabilmente rivelato che il battistrada era difettoso e che, con un controllo adeguato, tale difetto avrebbe potuto essere constatato prima che si verificasse l'incidente, anche se il conducente non se ne fosse accorto nel momento in cui effettivamente guidava l'autovettura. La Commissione non ha prodotto alcuna prova per far cadere tale presunzione che, a mio parere, è stata formulata chiaramente contro di essa nelle memorie scritte. Se avesse provato quando il penumatico è stato acquistato, da chi è stato fornito, quando sono avvenuti i controlli e quali ne siano stati i risultati, la Commissione avrebbe potuto evitare gli effetti di tale presunzione ad essa sfavorevole. La prova di una revisione presso un'officina o da parte di un dipendente competente della Commissione, incaricato della manutenzione o del controllo, avrebbe potuto essere sufficiente per replicare a tale presunzione. Ma non si ha alcuna prova del genere. La presunzione non è stata quindi confutata.
È pacifico che il danno fisico subito dal ricorrente è derivato dall'infortunio. È stato sostenuto, tuttavia, che l'infortunio non avrebbe causato il danno psichico e la privazione delle gioie della vita. La Commissione si basa su brevi accenni, contenuti nella relazione medica, a problemi che sarebbero già esistiti, tra lui e sua moglie. Non ritengo che ciò sia sufficiente per stabilire l'esistenza di aspetti caratteriali quali il sig. Leussink presenta oggi. Mi sembra comunque fuori discussione che, se pure non sono derivati dall'infortunio, questi aspetti sono stati seriamente aggravati dall'infortunio. Ritengo che il nesso di causalità tra la mancanza di diligenza e il danno allegato sia chiaramente provato.
Il ricorrente sostiene poi che il danno di cui chiede il risarcimento è del tutto diverso da quello coperto dall'indennità contemplata dallo statuto e dalla regolamentazione. A suo avviso, quindi, egli dovrebbe ottenere un indennizzo completo mediante l'azione di danni. Egli si basa su una distinzione del diritto belga tra danno psicologico (coperto dalla regolamentazione) e danno morale (préjudice moral) che, a suo parere, non è coperto dall'indennità.
La Commissione dichiara che nel caso in esame l'indennità è stata concessa in base al combinato disposto degli artt. 12 e 14 della regolamentazione, nonché dell'art. 73 dello statuto e che, anche l'art. 12 riguarda un'invalidità che incide sulla capacità lavorativa del dipendente, l'art. 14 consente di riparare un danno del tipo di quello di cui trattasi nella fattispecie.
Non condivido la tesi del ricorrente su questo punto. L'art. 14 della regolamentazione stabilisce che al dipendente viene concessa un'indennità « per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali ». Ciò, a mio parere, comprende la perdita della gioia di vivere e le difficoltà nei rapporti personali e sociali causate dall'infortunio e fatte valere nella fattispecie. Come sostiene la Commissione, dalla sentenza nella causa 152/77, (Sig.na B./Commissione Racc. 1979, pag. 2819) risulta che le prestazioni in base all'art. 73 dello statuto non sono limitate alle conseguenze finanziarie di un infortunio. La Commissione poteva concedere quindi al ricorrente un'indennità per il danno di cui trattasi, in base allo statuto e all'art. 14 della regolamentazione. Ciò è quanto essa ha fatto — come risulta chiaramente dall'ultima voce della ripartizione del grado d'invalidità del 75%, di cui ho già parlato (anche se quando era stato fissato il grado d'invalidità del 65% la Commissione aveva interpretato in modo inesatto il riferimento del medico al danno « fisiologico » ritenendo che si trattasse di un danno « psicologico »).
Poiché il ricorrente non fa valere alcuna pretesa in relazione alla perdita di futuri aumenti retributivi eventualmente connessi a promozione, né quanto ai danni puramente fisici da lui subiti, si deve quindi stabilire se l'importo di 967206 BFR rappresenti un indennizzo adeguato del danno di cui trattasi nella presente causa. La Commissione critica il fatto che il ricorrente pretenda 5 milioni di BFR, poiché tale somma sarebbe stata fissata « unilateralmente » e non sarebbe basata su alcun calcolo. Io non vedo come potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso da una valutazione; la questione è se una somma che si avvicini ad 1 milione di BFR sia sufficiente o se 6 milioni (1 milione più 5 milioni) sia un importo troppo elevato.
La determinazione del « quantum » in cause di questo tipo non è mai facile, specialmente perché non esistono precedenti giurisprudenziali in diritto comunitario. Ammetterei che talune delle voci della ripartizione del grado d'invalidità del 75% (ad esempio, perdita di un occhio, disturbi dell'odorato e del gusto) comprendono un elemento che rientra nel « préjudice moral » che il ricorrente fa valere nella fattispecie, a prescindere dal 10% concesso per « danno psicologico è morale ». D'altra parte, il fallimento della vita familiare, la perdita delle soddisfazioni della vita e del lavoro in generale, e le altre turbe psicologiche e personali fatte valere dal ricorrente (che sono esposte nel fascicolo e che non ritengo necessario né opportuno descrivere dettagliatamente nelle presenti conclusioni) mi sembrano danni molto gravi. Non penso che l'indennità contemplata dal regime assicurativo abbia potuto risarcirli in modo adeguato. Anche tenendo conto degli altri versamenti effettuati, ritengo che il risarcimento del « danno psicologico e morale » dovrebbe essere di circa 3 milioni di BFR. Deducendo l'importo di 967206 BFR che è già stato versato a titolo di indennità ai sensi della regolamentazione, ritengo che l'attribuzione di una somma di 2 milioni di BFR a titolo di risarcimento danni sia equa e opportuna nella fattispecie.
Respingerei il capo della domanda che il ricorrente basa sull'art. 24 dello statuto. A mio parere, giustamente la Commissione sostiene che quest'articolo riguarda solo le domande nei confronti di terzi.
Poiché il sig. Leussink dovrebbe ottenere una pronunzia favorevole quanto al risarcimento, non ritengo necessario annullare il silenzio-rifiuto opposto alla domanda del ricorrente in data 5 aprile 1983 o al suo reclamo in data 3 novembre 1983.
Causa 169/83
La Commissione ammette la ricevibilità di questo ricorso. L'asserzione dell'esistenza di un illecito è basata sugli stessi elementi. La Commissione nega che sia stato commesso un illecito e che sussista un qualunque nesso di causalità tra l'infortunio e il danno. Essa sostiene che il danno di cui si chiede il risarcimento è in ogni caso uno di quelli coperti dallo statuto, cosicché sarebbe esclusa ogni altra pretesa da parte della famiglia.
Penso che, a differenza della domanda del sig. Leussink, il presente ricorso sia stato giustamente basato sugli artt. 178 e 215 del trattato, poiché riguarda i danni autonomi subiti dalla famiglia e non trae origine da una controversia fra un dipendente e la sua istituzione. Non ritengo, d'altronde, ch'esso sia irricevibile per i motivi che hanno indotto a dichiarare l'irricevibilità dei ricorsi nelle cause riunite 114, 115, 116 e 117/79, (Fournier/Commissione, Racc. 1980, pag. 1529). In tali cause, i ricorsi proposti dai familiari riguardavano essenzialmente il comportamento dell'istituzione quanto allo sviluppo della carriera del sig. Fournier. La Corte ha ritenuto trattarsi, allora, di un tentativo di aggirare le vie procedurali di cui dispone un dipendente che desideri contestare le condizioni del proprio impiego. Nella presente fattispecie, il ricorso riguarda un danno del tutto distinto, che consiste nella perdita di una vita familiare, subita dalla famiglia a causa dell'infortunio.
Non riterrei questo ricorso irricevibile.
Ammetto che la famiglia ha sofferto della disorganizzazione della vita familiare e delle difficoltà psicologiche e scolastiche che vengono fatte valere. Nessun elemento fa pensare ad esagerazioni. È anche chiaro che i problemi della famiglia sono stati causati dall'infortunio del sig. Leussink, a sua volta dovuto dall'inadempimento del dovere di diligenza da parte dell'istituzione convenuta. D'altro canto, non mi sembra che il diritto comunitario consideri, o debba considerare, risarcibili tutte le conseguenze che possano dirsi indirettamente risultanti da un illecito. Mentre le conseguenze dirette e immediate possono essere risarcibili, lo stesso non vale per quelle che sono, in pratica, le conseguenze di tali conseguenze. Si deve porre un limite alla responsabilità della convenuta. Al di là di questo limite, le conseguenze sono troppo remote. Nella fattispecie, il danno di cui la famiglia chiede il risarcimento non deriva dalla violazione dell'obbligo che incombe alla convenuta o dall'infortunio. Esso è stato determinato dalle conseguenze dell'infortunio subito dal sig. Leussink. Non ritengo che il danno allegato sia tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215 del trattato CEE. Secondo me, esso è troppo remoto. Pertanto, respingerei questo ricorso in quanto infondato.
Sugli interessi
Il sig. Leussink chiede il pagamento di interessi al tasso annuo del 12% a decorrere dal 5 aprile 1983, data in cui si è rivolto alla Commissione chiedendo lo stesso risarcimento che costituisce oggetto del presente ricorso. Nessun'altra data è stata menzionata come data di decorrenza degli interessi, benché altre date potessero essere prese in considerazione: quella dell'incidente (7 aprile 1978), quella della consolidazione delle lesioni (in definitiva fissata dalla commissione medica al 4 ottobre 1980), quella della presentazione del reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto (3 novembre 1983), quella in cui è stato proposto il ricorso alla Corte (23 maggio 1984) o quella della sentenza nella presente causa. Nessuna di queste date sembra imporsi di per sé.
Per quanto riguarda i ricorsi fondati sull'art. 73 dello statuto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta al ricorrente provare che il ritardo nel pagamento della prestazione costituisce, da parte dell'istituzione, un'illecita azione o omissione che effettivamente gli ha recato danno (causa 101/74, Kurrer/Consiglio, Race. 1976, pag. 259; causa 115/76, Leonardini/Commissione, Race. 1978, pag. 735; e causa 152/77, Sig.na B./Commissione, Racc. 1979, pag. 2819).
Nella fattispecie, non si tratta tuttavia di una domanda di prestazioni in base allo statuto, bensì di una domanda di risarcimento, cosicché la suddetta giurisprudenza non può applicarsi direttamente. Se essa fosse applicabile, non riterrei che la Commissione abbia commesso un illecito effettuando pagamenti scaglionati su vari anni, in base ai referti medici di cui disponeva.
Nel contesto di ricorsi per risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215 del trattato CEE, la Corte ha affermato che l'obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della sentenza, in quanto questa costituisce declaratoria dell'obbligo di risarcire il danno cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28, 45/79, (Dumortier/Consiglio, Racc. 1979, pag. 3091, a pag. 3118), anche se, a mio parere, questa giurisprudenza non copre il caso in cui determinati importi siano stati indebitamente trattenuti alla data in cui avrebbero dovuto essere pagati.
Non ritengo che la data della sentenza sia il momento più soddisfacente per far decorrere gli interessi. Se la Corte riconoscesse la responsabilità della Commissione, ne conseguirebbe che il ricorrente aveva diritto al risarcimento. Mi sembra ingiusto che una persona, quando debba aspettare, per ottenere il risarcimento, al di là della data in cui ha proposto ricorso, a causa dell'inevitabile lasso di tempo che l'esame della causa richiede, non debba percepire interessi sulle somme che le sono dovute, anche se, avendo adito la Corte solo alla data del deposito del ricorso, non possa lamentarsi di non percepire interessi per il tempo trascorso prima di tale data. Da parte mia, considererei equa ed appropriata la data della presentazione del ricorso alla Corte, cioè, nella fattispecie, il 23 maggio 1984.
Per quanto riguarda il tasso d'interesse, il ricorrente chiede il 12%. Il ricorso è stato redatto il 16 maggio 1984. A tale data, e fino al 31 luglio 1985, era questo il tasso d'interesse legale nel Belgio. Tuttavia, dal 1o agosto 1985, detto tasso è stato ridotto al 10% (vedi regio decreto 17 luglio 1985, Moniteur belge del 23.7.1985). Pertanto, il massimo che il ricorrente potrebbe chiedere attualmente in base al diritto belga è il tasso del 10%. Nella fattispecie, però, non deve applicarsi il diritto belga, bensì un corpus di norme autonome di diritto comunitario, e quindi spetta alla Corte fissare il tasso d'interesse ch'essa ritiene adeguato. A mio parere, è opportuno che la Corte adotti i tassi d'interesse che riflettono le realtà finanziarie attuali e rilevo ch'essa ha già mostrato di volersi discostare dal 6% che aveva applicato per lungo tempo, fissando il tasso d'interesse al 12%, come era stato chiesto, nella causa 131/81, Berti, nella quale la sentenza è stata emessa il 14 febbraio 1985. Nella causa 118/84, Commissione/Royal belge, in cui la sentenza è stata emessa il 20 giugno 1985, la Corte ha assegnato interessi al tasso dell'8%. Certo non si trattava di un'azione di danni, ma ritengo che il tasso applicato in tale causa sia adeguato nelle circostanze del presente caso, benché si possa dire che l'attribuzione del risarcimento rifletta la perdita di valore della moneta tra il giorno della presentazione del ricorso e la data della sentenza. Mi sembra auspicabile l'applicazione di un tasso d'interesse unico per le somme che devono essere versate dalla Comunità, a titolo sia di risarcimento danni, sia di pagamento di un debito. Propongo quindi alla Corte di concedere, nella fattispecie, interessi al tasso dell'8%.
Sulle spese
A mio parere, la Commissione dovrebbe essere condannata a rimborsare le spese di causa sostenute dal sig. Leussink. Il ricorso proposto dalla sig. ra Leussink e dalle sue figlie non rientra nell'art. 70 del regolamento di procedura. Tuttavia, questo articolo è stato applicato per analogia, ad esempio nella causa 12/84, Kypreos/Consiglio, in cui la sentenza è stata emessa il 27 marzo 1985. Secondo me, nella causa intentata dalla famiglia, ciascuna delle parti dovrebbe sopportare le proprie spese.
Di conseguenza propongo di:
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1) |
respingere il ricorso nella causa 169/83, nella quale ciascuna delle parti dovrebbe sopportare le proprie spese; |
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2) |
assegnare al ricorrente la somma di 2 milioni di BFR a titolo di risarcimento danni nella causa 136/84, con gli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 23 maggio 1984 con la condanna della Commissione alle spese processuali. |
( *1 ) Traduzione dall'inglese.