CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MARCO DARMON

dell'11 dicembre 1984 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Il ricorso per risarcimento danni presentato dalla sig.ra Pasquali-Gherardi contro il Parlamento europeo nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: APN) è volto a far dichiarare da codesta Corte la responsabilità di detta istituzione per il ritardo nel destinare la ricorrente ad un impiego in relazione all'aggravamento del suo stato di salute.

Il 17 ottobre 1979, dopo aver vinto il concorso generale n. PE/74/C, la Pasquali-Gherardi veniva assunta come stenodattilografa di lingua italiana di grado C3. Il 15 novembre 1979, l'interessata era vittima di un infortunio sul luogo di lavoro che le causava un serio trauma nella regione dell'occhio sinistro. Il fatto che dalla fine dell'anno 1979 alla primavera dell'anno 1981 la Pa-squali-Gherardi abbia dovuto ripetutamente interrompere la propria attività per congedi di malattia si spiega con la menomazione visiva conseguente a questo incidente che le rendeva particolarmente difficile lo svolgimento delle mansioni di stenodattilografa per cui era stata assunta. Queste interruzioni del lavoro sono all'origine di un rapporto sfavorevole sul periodo di prova seguito da una conforme decisione di licenziamento in seguito revocata dall'APN. La ricorrente è oggi dipendente di ruolo, promossa il 14 gennaio 1983 al grado C2 con effetto dal 1o gennaio 1982.

I postumi dell'infortunio ponevano il problema del grado d'invalidità da riconoscere alla ricorrente. Di conseguenza, venivano successivamente avviate due procedure.

Poiché la situazione della ricorrente poteva rientrare nel disposto dell'art. 78 dello statuto, il 21 gennaio 1982, al fine di determinare se l'interessata fosse affetta da una « invalidità permanente riconosciuta come totale che la ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera », il direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento convocava la commissione d'invalidità, costituita conformemente al disposto dell'art. 7 dell'allegato II dello statuto. Nella relazione, presentata il 28 gennaio 1983, questa raccomandava « la destinazione dell'interessata ad un impiego corrispondente alla sua carriera, ma che non comporti sforzi visivi notevoli ».

La seconda procedura, avviata in seguito, era volta a determinare, in applicazione dell'art. 73 dello statuto, l'importo del capitale, da versare da parte del Parlamento europeo, a titolo di indennità in relazione al grado di invalidità stabilito dalla commissione medica incaricata a tal fine. Questa, la cui consultazione veniva richiesta dalla ricorrente ( 1 ), si pronunziava, nella sua relazione in data 10 gennaio 1984, in favore di un grado d'invalidità del 7%.

È quindi opportuno collocare in questo contesto la controversia insorta fra l'APN e la ricorrente in merito alla possibilità di destinare la seconda a mansioni più consone al suo stato di salute Poiché nessuna soluzione è stata ancora trovata, la Pasquali-Gherardi continua, oggi come oggi, a svolgere le mansioni di stenodattilografa. Di conseguenza, invocando la mancanza di diligenza da parte del Parlamento nello sgravarla da mansioni divenute inidonee in seguito al suo infortunio, la Pasquali-Gherardi ha proposto il presente ricorso.

Prima di valutare il fondamento di quest'ultimo, è opportuno esaminarne la ricevibilità, contestata dal convenuto.

1. Sulla ricevibilità

Come constatato dal Parlamento, la ricorrente ha presentato il ricorso senza farlo precedere da un reclamo indirizzato al-l'APN, nonostante l'art. 91, n. 2, dello statuto secondo cui

« Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, nel termine ivi previsto ... ».

Infatti, il reclamo « preliminare » è stato presentato dopo la presentazione del ricorso il quale andrebbe quindi dichiarato irricevibile.

Per giustificare tuttavia il fatto di avere adito direttamente la Corte la Pasquali-Gherardi si basa sulla soluzione derivante dalla vostra sentenza Marcato, in seguito costantemente ribadita, secondo cui il reclamo contro l'APN relativo alla decisione di una commissione giudicatrice di concorso è superfluo in quanto l'amministrazione non può modificarla ( 2 ). Orbene, nel caso di specie, il danno subito dalla ricorrente sarebbe definitivo; il Parlamento non avrebbe la possibilità di porvi rimedio.

Non posso condividere tale argomento che si fonda sulla trasposizione, inidonea alla fattispecie, della vostra sentenza Marcato. Se avete ritenuto che la procedura del reclamo preliminare indirizzato all'APN, in caso di contestazione della decisione di una commissione giudicatrice di concorso, è « inoperante », ciò è dovuto all'indipendenza di questa commissione, le cui decisioni non possono essere modificate dal-1'AIN ( 3 ).Di conseguenza, la presentazione di un reclamo « giungerebbe unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento » ( 4 ) poiché l'APN non ha il potere né di annullare, né di riformare le decisioni della commissione giudicatrice.

Orbene, nessuna seria analogia può essere stabilita fra gli elementi su cui si basa la struttura di questa procedura e la situazione del caso di specie.

In questo caso, lungi dall'essere inoperante, l'uso, da parte della ricorrente, della procedura amministrativa predisposta dall'art. 90 dello statuto rispondeva perfettamente allo scopo da voi riconosciuto a questa: « facilitare la composizione amichevole della controversia ... » ( 5 ). Anzi, essa sarebbe stata l'espressione del « dovere di lealtà » che impone ad ogni ricorrente di permettere all'APN di conoscere le sue doglianze e di comporre la controversia immediatamente, evitando il procedimento giurisdizionale ( 6 ).

Aggiungo infine che, trattandosi di un ricorso per mancata decisione da parte del-1'AIN in merito al trasferimento della ricorrente, la Pasquali-Gherardi avrebbe dovuto far precedere il suo ricorso da una domanda seguita eventualmente da un reclamo: pertanto non è stata osservata nel suo complesso la procedura amministrativa istituita dallo statuto appunto per formalizzare una controversia onde accelerarne la soluzione ed evitare se possibile il ricorso. Ciò è ancor meno comprensibile in quanto la ricorrente, come ha essa stessa riconosciuto, ha cercato, con il presente ricorso, di costringere il Parlamento europeo ad adottare una decisione in materia.

L'insieme di queste considerazioni mi induce a proporvi di dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla sig.ra Pasquali-Gherardi. Lo esaminerò quindi nel merito solamente in via subordinata.

2. Quanto al merito

Ricordo anzitutto l'oggetto esatto della controversia. Esso non verte sull'ottenimento, da parte della Pasquali-Gherardi, del risarcimento del danno conseguente all'infortunio. L'azione di risarcimento concerne unicamente il danno che risulterebbe dall'aggravamento del suo stato di salute in seguito a tale infortunio; quest'aggravamento sarebbe conseguenza, innanzitutto, dell'omessa comunicazione immediata nei suoi confronti, da parte dell'APN, delle conclusioni della commissione d'invalidità e, in secondo luogo, del ritardo dell'APN nel destinarla ad una mansione più adatta, tenuto conto dei postumi dell'infortunio. Va dunque dimostrata l'esistenza di questi illeciti, la realtà del danno e quella del nesso eziologico. Seguendoquest'ordine, esaminerò, per quel che necessita, la sussistenza o meno di queste condizioni.

Per quel che riguarda il duplice illecito contestato al Parlamento, propongo le seguenti osservazioni.

Per quel che riguarda la comunicazione tardiva della relazione della commissione d'invalidità, la censura non può essere accolta. L'art. 9 dell'allegato II dello statuto, relativo alla commissione d'invalidità, pone il principio della trasmissione delle conclusioni della commissione all'interessato, ma non ne precisa il termine. Nel caso di specie, queste conclusioni pervenivano alla ricorrente in seguito alla richiesta formulata dal suo avvocato entro i due mesi successivi alla presentazione della relazione. Anche se è possibile deplorare il fatto che tale trasmissione non sia stata effettuata d'ufficio, il lasso di tempo trascorso non mi sembra eccessivo.

La Pasquali-Gherardi contesta al Parlamento un secondo illecito, quello di aver omessodi cercare una soluzione professionale al problema di salute a cui essa ha dovuto far fronte in seguito all'infortunio, mentre la questione del trasferimento ad un impiego più idoneo era stata sollevata per la prima volta in una lettera del direttore generale della cancelleria in data 8 dicembre 1980, in seguito nuovamente in una lettera del direttore del personale in data 25 maggio 1982 e infine nella raccomandazione stessa della commissione d'invalidità in data 28 gennaio 1983. In altri termini, nonostante che sia stata riconosciuta molto presto l'inidoneità del suo stato di salute alle mansioni per cui essa era stata assunta, il Parlamento non avrebbe fatto prova della diligenza a cui esso è tenuto nei confronti dei suoi dipendenti.

A questo proposito, vanno formulate le seguenti osservazioni.

È incontestabile che il trauma subito dalla Pasquali-Gherardi a seguito dell'infortunio ha ridotto la sua capacità visiva, il che rende difficoltoso all'interessata lo svolgimento delle mansioni di stenodattilografa per cui essa era stata assunta. È d'altronde assodato che la ricorrente continua, nello stato attuale, a svolgere tali mansioni, e che sarebbe auspicabile, come il Parlamento non nega, ch'essa ottenga un altro impiego.

Tuttavia, il lamentato ritardo non mi sembra costituire un illecito imputabile all'APN. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, penso che il problema del trasferimento potesse porsi realmente soltanto in seguito alla raccomandazione espressa dalla commissione d'invalidità. Infatti, la lettera dell'amministrazione, in data 8 dicembre 1980, non costituisce un riferimento pertinente perché fa menzione solamente di una « collocazione in invalidità o ogni altra formula » senza maggiori precisazioni.

Invece l'amministrazione, con la lettera 25 maggio 1982, prendeva in considerazione l'ipotesi del trasferimento della Pasquali-Gherardi a causa del suo stato di salute. Tuttavia, l'attuazione di questa soluzione presupponeva, innanzitutto, risolto il problema se l'interessata fosse in grado di continuare a svolgere un'attività professionale, il che dipendeva, evidentemente, dalle conclusioni della commissione d'invalidità.

Questa è stata effettivamente adita più di due anni dopo l'incidente. Ricordo tuttavia che, nel frattempo, il medico di fiducia del Parlamento, considerando che lo stato dell'interessata non si era ancora stabilizzato, aveva differito la determinazione del grado d'invalidità alla metà del 1981, e che risale proprio a quest'epoca il deplorevole episodio del licenziamento, provvedimento questo fortunatamente revocato dal segretario generale del Parlamento alla fine del 1981. Orbene, fra quest'ultima decisione e l'incarico conferito alla commissione d'invalidità sono trascorsi meno di due mesi. Di conseguenza, il problema del trasferimento dell'interessata si è posto appunto alla data delle conclusioni presentate dalla commissione d'invalidità.

Ora, in seguito a questa raccomandazione, il Parlamento proponeva alla Pasquali-Gherardi due posti alternativi, uno nel servizio degli uscieri, l'altro negli archivi del personale. Benché non abbia contestato l'estrema difficoltà per l'APN di trovare, nella sua carriera, un impiego che non comporti sforzi visivi notevoli, al punto da riconoscere che si tratterebbe di un « impiego miracolo », la ricorrente non ha ritenuto di dover accettare queste due proposte.

Da queste constatazioni risulta che la Pa-squali-Gherardi non può contestare all'APN il ritardo impiegato nel proporle un nuovo impiego adatto al suo stato di salute. Ritengo, di conseguenza, che gli illeciti imputati all'APN non siano provati.

Qualora voi doveste tuttavia essere di diverso parere, rimarrebbe allora da esaminare il carattere effettivo del danno subito dalla ricorrente in conseguenza degli illeciti così commessi. La Pasquali-Gherardi sostiene che il suo stato di salute si è deteriorato a causa del ritardo dell'APN nel destinarla ad un impiego più idoneo.

Non condivido la convinzione della ricorrente, la quale non ha fornito la prova, in particolare tramite una perizia medica, né di questo aggravamento, né del suo nesso col ritardo imputato al Parlamento. La relazione della commissione medica, che ha determinato un grado d'invalidità limitato al 7%, non fornisce a questo proposito nessun elemento a favore della ricorrente. D'altronde, non è stata prodotta alcuna prova dell'esistenza di un tale nesso eziologico, il quale, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non può essere presunto.

In conclusione, vi propongo:

1)

di dichiarare il ricorso irricevibile;

2)

in via subordinata, di respingerlo;

3)

conformemente all'art. 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese.


( *1 ) Traduzione dal francese.

( 1 ) Ar. 19 detla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia dei dipendenti delle Comunità europee, adottata il 17 gennaio 1977 dal Parlamento europeo.

( 2 ) Causa 44/71, Marcato, (Race. 1972, pag. 427), punti 4-9 della motivazione.

( 3 ) Causa 34/80, Authiè (Race. 1981, pag. 665), punto 7 della motivazione.

( 4 ) Causa 7/77, von Wüllerstorff e Urbair (Race. 1978, pag. 769), punto 8 della motivazione.

( 5 ) Causa 543/79, Birke (Race. 1982, pag. 4425), punto 26 della motivazione.

( 6 ) Cause riunite 22 e 23/60, Elz (Race. 1961, pag. 345), conclusioni dell'avvocato generale Roemer, pag. 367.