Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 1 luglio 1987. - MARCEL DEMOUCHE ED ALTRI CONTRO FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE E BUREAU CENTRAL FRANCAIS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR. - ASSICURAZIONE AUTOMOBILI - CONVENZIONI DI DIRITTO PRIVATO FRA ASSOCIAZIONI DI ASSICURATORI. - CAUSA 152/83.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03833
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Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è scaturita da un incidente avvenuto in Francia il 22 agosto 1973, nel quale il sig . Marcel Demouche veniva investito da un' automobile immatricolata nella Repubblica federale di Germania . Il proprietario dell' autoveicolo era assicurato presso la compagnia tedesca Allianz . Pare che l' autista fosse sprovvisto di patente .
Il 25 gennaio 1978 il tribunal de grande instance di Colmar condannava l' autista a risarcire il Demouche . La sentenza statuiva che corresponsabile in solido per il risarcimento era il Fonds de garantie automobile francese, che risponde del risarcimento ai danneggiati da incidenti stradali in Francia, allorché, ad esempio, il responsabile non è assicurato o è irreperibile . Il Fonds de garantie rifiutava di indennizzare il Demouche, ragione per cui egli lo ci citava in giudizio . Il Fonds de garantie a propria difesa invocava l' art . R.420(1 ) del codice di assicurazioni francese, a norma del quale il Fonds è responsabile del risarcimento dei danneggiati in incidenti provocati da veicoli normalmente stazionanti nel territorio di uno Stato membro della Comunità solo se del risarcimento a dette persone non è responsabile il Bureau central français, ufficio costituito onde facilitare la composizione di controversie con stranieri assicurati in un altro Stato, ma circolanti in Francia, oppure con cittadini francesi che circolano fuori dalla Francia, essendo però assicurati presso una delle compagnie aderenti al Bureau .
Per questo motivo il Demouche citava anche il Bureau central français . Oltre a resistere alla pretesa del Demouche, il Bureau a sua volta chiamava in causa in garanzia la compagnia di assicurazioni Allianz e lo HUK-Verband tedesco, che, se non erro, è l' ufficio centrale tedesco .
Il 6 luglio 1983 il tribunal de grande instance estrometteva dalla causa il fonds de garantie automobile e condannava il Bureau central français a risarcire i danni al Demouche . La lite che pare rimanesse ancora in piedi era tra il Bureau central français, da una parte, e l' Allianz e lo HUK-Verband, dall' altra, ed il problema era se il Bureau central français dovesse accollarsi l' onere oppure potesse rivalersene . Ho detto che "pare rimanesse ancora" perché la Corte è stata informata oggi che lo HUK-Verband ha indennizzato il Bureau central il quale a sua volta aveva risarcito il Demouche .
In causa, lo HUK-Verband tedesco ha sostenuto che il giudice francese era incompetente a pronunciarsi sulla lite, dato che vi era una clausola di arbitrato nell' art . 13 di un accordo stipulato tra i rispettivi uffici il 17 dicembre 1953 .
Detta clausola dispone che qualsiasi controversia fra gli uffici quanto all' interpretazione e agli effetti dell' accordo sarà risolta mediante arbitrato . Il Bureau central ribatteva che detta clausola era stata praticamente abrogata da un accordo supplementare del 16 ottobre 1972 . Si sostiene che questo limita la clausola d' arbitrato all' unico caso di controversia tra gli uffici circa l' interpretazione dell' espressione "normalmente stazionante" contenuta nell' accordo supplementare .
Il giudice nazionale chiede quindi alla nostra Corte se l' accordo supplementare del 16 ottobre 1972 limiti l' applicazione della clausola di arbitrato, che l' accordo del 17 dicembre 1953 contemplava come clausola di applicazione generale, alla sola ipotesi di controversia tra gli uffici sull' interpretazione dell' espressione "normalmente stazionante ".
Il primo punto da risolvere è se questa Corte sia competente a conoscere della domanda pregiudiziale . Il Bureau central français, sostenuto dal governo britannico, dal governo danese e dalla Commissione propende per l' incompetenza; di parere opposto è lo HUK-Verband .
Il motivo addotto per sostenere l' incompetenza della Corte è che nella fattispecie non si tratta della validità o dell' interpretazione dello statuto di un ente creato mediante un atto del Consiglio, statuto che attribuisca competenza alla Corte . L' argomento contrario è che questo accordo del 1972 deve considerarsi un atto di un' istituzione della Comunità o deve considerarsi a questo equiparato .
Gli antefatti si possono compendiare in poche linee . Nel 1953 vi era un tipo uniforme di accordo che mirava a facilitare la composizione di controversie vertenti sugli incidenti provocati da autoveicoli immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui l' incidente si era verificato e di cui l' assicurato aveva la carta verde . Le pretese fatte valere venivano trattate con reciprocità secondo il sistema detto "sistema della carta verde ". Un accordo di questo genere è quello 17 dicembre 1953, stipulato tra gli uffici francese e tedesco . Era indubbiamente un accordo di diritto privato, anteriore al trattato di Roma, cosicché di per sé non può considerarsi un atto di un' istituzione delle Comunità .
Nel 1972 è poi stata emanata una direttiva comunitaria, direttiva 72/166 del Consiglio, del 24 aprile 1972 ( GU L 103, pag . 1 ) che mirava ad estendere e ad ampliare il sistema di compensazione delle vittime di incidenti in uno Stato membro diverso dal proprio . La direttiva disponeva che "considerando che la soppressione del controllo della carta verde per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali di assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l' indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato ".
Di conseguenza, la direttiva disponeva all' art . 2 che, quanto ai veicoli normalmente stazionanti nel territorio di uno Stato membro, le disposizioni della direttiva sarebbero entrate in vigore "dopo che sia stato concluso un accordo fra i sei uffici nazionali d' assicurazione, ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all' assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no ". La direttiva doveva entrare in vigore dalla data stabilita dalla Commissione previo accertamento, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che siffatto accordo era stato stipulato; la direttiva doveva rimanere in vigore solo per il periodo in cui rimaneva in vigore l' accordo .
Di conseguenza, alcuni uffici nazionali ( compresa la Svizzera e il Lichtenstein ) il 16 ottobre 1972 stipulavano un accordo supplementare che doveva avere effetto nei confronti degli uffici alla data indicata all' art . 2, n . 2, della direttiva . Questo accordo, successivo alla direttiva, segue il criterio dello stazionamento normale del veicolo e l' art . 2, lett . d ), stabilisce che qualsiasi controversia tra uffici sull' interpretazione dell' espressione "normalmente stazionante" dev' essere risolta mediante arbitrato . La Commissione raccomandava allora agli Stati membri originari che si sospendessero i controlli sulle assicurazioni a decorrere dal 1° luglio 1973 ( 73/185/CEE, GU 1973, L 194, pag . 13 ).
In seguito questo accordo veniva esteso o sostituito da un altro accordo supplementare tra gli uffici nazionali degli Stati membri e di diversi altri Stati, firmato il 12 dicembre 1973 . Le disposizioni di questo accordo, che ci interessa nella presente fattispecie, sono le stesse dell' accordo del 16 ottobre 1972 .
Con provvedimento del 6 febbraio 1974, la Commissione, ritenendo che quest' ultimo accordo fosse conforme all' art . 2 della direttiva, dichiarava che, dal 15 maggio 1974, ciascuno Stato membro doveva astenersi dal controllare l' assicurazione responsabilità civile per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio europeo di un altro Stato membro e che fossero soggetti all' accordo interuffici del 12 dicembre 1973 . Una seconda decisione di pari data riguardava gli Stati non aderenti alla Comunità, i cui uffici erano firmatari dell' accordo ( decisioni 74/166/CEE e 74/167/CEE; GU 1974, L 87, pagg . da 13 a 15 ). L' accordo del 12 dicembre 1973 era allegato a dette decisioni .
Dato il nesso tra la direttiva e l' accordo complementare, lo HUK-Verband sostiene che la vostra Corte è competente . Vi è evidentemente un nesso tra la direttiva e detto accordo . Questo esiste grazie alla direttiva; la direttiva può avere effetto solo se l' accordo viene stipulato e continua ad averlo solo finché l' accordo rimane in vigore . Tuttavia mi pare chiaro non solo che l' accordo del 1953 era un atto di diritto privato, ma anche che gli accordi complementari a loro volta sono atti di diritto privato che non vanno considerati atti di un' istituzione della Comunità . Concordo con la Commissione la quale sostiene che il nesso esistente tra la direttiva e gli accordi non cambia la natura fondamentale degli accordi stessi . Il fatto che il sistema sia imperniato sulla stipulazione di un accordo tra gli uffici nazionali e che la decisione riconosca l' esistenza del secondo accordo supplementare ( stipulato tra gli uffici di altri Stati terzi e degli Stati membri ) non trasforma l' accordo in un atto di un' istituzione . Non vedo come possa ritenersi un atto di un' istituzione o equiparato, nemmeno se questo modo di vedere lo farebbe rientrare nell' ambito dell' art . 177 del trattato . Esso rimane un atto stipulato da parti indipendenti . Partendo da questo presupposto, a mio parere, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione sottopostale .
Nella sentenza 116/83, Bureau belge des assureurs automobiles / Fantozzi ( Racc . 1984, pag . 2481, in particolare, pag . 2490 ), la Corte ha affermato che "questa Corte è competente ad interpretare soltanto l' art . 2, n . 2, della direttiva 72/166 e non le disposizioni contrattuali successive ".
Tuttavia è stato osservato che un altro caso discusso dinanzi a questa Corte, se non ha risolto il problema, ha già rivelato quantomeno un nuovo orientamento . Questa è la sentenza 90/76 Van Ameyde UCI ( Racc . 1977, pag . 1091 ). Si attira l' attenzione sul fatto che la Corte al n . 13 della motivazione ha dichiarato che lo scopo della direttiva ( sul quale la Corte doveva pronunciarsi ) cioè quello "di facilitare la libera circolazione delle merci e delle persone è stato così raggiunto grazie agli accordi ed alla decisione sopram menzionati ". Ci si richiama ad un' osservazione nelle conclusioni dell' avvocato generale Reischl che a pag.1132 dice che "Si può dunque affermare che anche l' accordo fra uffici, il quale fa in un certo senso parte della disciplina comunitaria, non autorizza comportamenti contrari alla libera concorrenza ".
Non considero risolutiva né l' una né l' altra citazione . La Corte doveva accertare la compatibilità degli accordi con gli artt . 85 e 86 del trattato oppure con le disposizioni del trattato in fatto di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi . La Corte non ha affermato che questi accordi dovessero considerarsi atti delle istituzioni, ma che essi avevano perseguito gli scopi della direttiva . L' avvocato generale Reischl, per vedere se entrasse in gioco l' art . 85, era disposto a considerare, in linea di massima, questi accordi come parte del diritto comunitario . Se intendeva dire con ciò che erano atti delle istituzioni delle Comunità, mi permetto di non essere d' accordo, tuttavia non ritengo che volesse spingersi così lontano .
Sarà superfluo risolvere la seconda questione se la Corte non è competente e quindi, se il mio modo di vedere è esatto, giacché la questione andrà risolta in altra sede, è forse inopportuno proporre una soluzione su questo punto . Nell' ipotesi, però, che la Corte fosse di parere diverso, aggiungo, sulla seconda questione, che secondo me la clausola negli accordi supplementari del 1972 e del 1973 non va evidentemente intesa nel senso che elimini del tutto l' effetto della clausola compromissoria dell' accordo del 1953 . Indubbiamente era necessario contemplare espressamente l' arbitrato sul senso dell' espressione "stazionanti normalmente"; ma nulla nella clausola 2, lett . d ), a prima vista limita l' effetto della precedente clausola compromissoria e si deve osservare che gli accordi supplementari stabiliscono espressamente che essi modificano "parzialmente gli accordi esistenti sotto forma di accordo uniforme tra uffici che sono stati stipulati tra gli aderenti al presente accordo ma, salvo questi emendamenti, gli accordi in vigore lo rimarranno e la terminologia e le espressioni a cui si attribuisce senso speciale da parte dell' accordo uniforme tra uffici manterrannno lo stesso senso nel presente accordo ".
L' ufficio centrale infine ribadisce che la Corte dovrebbe dichiarare che, in ogni caso, la clausola compromissoria non può estendersi ad argomenti quali la garanzia assicurativa e le sue deroghe oppure l' interpretazione della stessa direttiva nonché le norme per la sua attuazione .
Non mi pare che tali questioni rientrino nella domanda pregiudiziale proposta dal giudice nazionale, la quale si limita alla questione se l' effetto dell' accordo supplementare sia quello di circoscrivere le controversie da risolversi mediante arbitrato a quelle vertenti sull' espressione "stazionanti normalmente ". Non mi pare, nonostante gli argomenti che sono stati svolti dall' ufficio centrale, che dette questioni, prospettate come difficili e delicate, debbano esser risolte nella presente causa .
In conclusione, direi che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a risolvere le questioni sottopostele . Se la Corte ritenesse di doverle risolvere, a mio parere dovrebbe dichiarare che l' accordo supplementare del 16 ottobre 1972 non limita la clausola compromissoria dell' accordo del 17 dicembre 1953 alle ipotesi nelle quali vi è una controversia fra uffici sull' interpretazione dell' espressione "stazionanti normalmente ".
Sulle spese processuali nelle cause principali deve statuire il giudice nazionale . Le spese incontrate dalla Commissione e dai governi che hanno presentato osservazioni non sono ripetibili .
(*) Traduzione dall' inglese .