CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

GERHARD REISCHL

DELL'8 DICEMBRE 1983 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

al centro della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla VII sezione del Bundesfinanzhof con ordinanza 1° marzo 1983, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, si trova la voce 84.52 della tariffa doganale comune. Questa voce comprende le macchine calcolatrici, le macchine da scrivere dette «contabili», i registratori di cassa, le macchine affrancatrici, le macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di ιο-talizzazione. La sottovoce A comprende le macchine calcolatrici elettroniche, per le quali nel 1981 il dazio autonomo era del 14 % e quello convenzionale del 13,5 %. La sottovoce Β riguarda le altre merci di questa voce, per le quali vigeva un dazio autonomo del 12 % ed uno convenzionale del 5,2 %.

La VII sezione del Bundesfinanzhofs vi ha sottoposto in proposito le seguenti questioni:

«1.

Se la nozione di “registratori di cassa” di cui alla sottovoce n. 84.52 Β della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende un oggetto definito “registratore di cassa elettronico” che, al momento dell'importazione, era costituito da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e quadrante luminoso a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate e operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere). Se dette parti possano considerarsi, nel loro complesso, come un'unità funzionale e quindi come un'unica merce, vale a dire come un registratore di cassa, di cui alla voce 84.52 Β della tariffa doganale comune tenuto conto del fatto che, prima di essere usate come registratori di cassa, la calcolatrice elettronica da ufficio e la cassa devono essere sovrapposte ma non fissate, mediante i dispositivi di cui sono munite (cavo elettrico con spina sulla cassa, presa corrispondente sulla calcolatrice, ammortizzatori di gomma combacianti applicati ad entrambi le parti).

2.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se siffatti oggetti composti da più parti si possano considerare come “merci presentate in assortimento” o “lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti” ai sensi della regola generale d'interpretazione n. 3 b della tariffa doganale comune».

La ditta Metro International Kommanditgesellschaft, con sede in Düsseldorf ricorrente nella causa principale, chiedeva alla Oberfinanzdirektion München, resistente nella causa principale, un parere doganale vincolante a proposito di un «registratore di cassa elettronico PCR 1300», del genere descritto nella prima questione pregiudiziale.

Con provvedimento 11 giugno 1981 l'ufficio doganale, rifacendosi alla regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune, assegnava la merce, in quanto merce presentata in assortimento, alla sottovoce 84.52 A «macchine calcolatrici elettroniche» della tariffa doganale comune. Con provvedimento 18 dicembre 1981 l'ufficio doganale respingeva il reclamo proposto contro il parere, richiamandosi alla descrizione dei registratori di cassa contenuta nelle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale, parte IC, a proposito della voce 84.52.

A sostegno del ricorso proposto al Bundesfinanzhof avverso tale provvedimento la ricorrente deduce in sostanza che la merce di cui trattasi non costituisce merce presentata in assortimento, bensì un'unità funzionale, cioè un registratore di cassa elettronico. La merce è stata da essa comprata e rivenduta sotto questa denominazione. Le singole parti sono caratterizzate da appositi dispositivi tecnici, e la cassa separata dalla calcolatrice elettronica è priva di qualsiasi valore economico. D'altro canto l'inportanza economica della calcolatrice risiede nell'equipaggiamento in vista dell'uso come registratore di cassa, mentre una calcolatrice da tavolo analoga viene offerta ad un prezzo inferiore. Per la classificazione è infine decisiva l'opinione corrente, dato che le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale non sono di carattere imperativo e a parte ciò non ostano alla classificazione della merce come registratori di cassa.

Il giudice proponente parte dal presupposto che dalla lettera della voce doganale 84.52 non si può desumere se una merce composta da una calcolatrice elettronica, da una cassa di lamiera e da accessori possa essere classificata come registratore di cassa. La circostanza che le calcolatrici elettroniche e i registratori di cassa vadano tenuti distinti sotto il profilo doganale non implica necessariamente che le calcolatrici elettroniche, qualora vengano usate come registratori di cassa previo collegamento, senza fissazione, con la cassa mediante gli appositi dispositivi, vadano classificati nella sottovoce 84.52 B, in qualità di cosidetta unità funzionale. Il giudice ritiene tuttavia possibile che la merce, come sostiene l'ufficio doganale, non venga considerata un'unità funzionale e venga quindi trattata come merce unica composta di varie parti o come merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune. In questo caso è molto probabile che la calcolatrice elettronica vada considerata come l'oggetto che conferisce il carattere essenziale. Infine il giudice si chiede se la descrizione contenuta nelle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale, secondo la quale i registratori di cassa possono effettuare solo la registrazione degli importi, ad esclusione di qualsiasi altra operazione di calcolo, tenuto conto del progresso tecnico nel campo dell'elettronica interpreti ancora adeguatamente la lettera della nozione doganale di registratori di cassa ovvero la alteri in modo inammissibile.

Ecco il mio parere in proposito.

1. Sulla prima questione

Si tratta in sostanza di stabilire se una merce composta di varie parti (calcolatrice elettronica, cassa e accessori) possa essere classificata come registratore di cassa nella sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune, ovvero ciò sia possibile solo nel caso in cui il dispositivo di registrazione e la cassa costituiscono un corpo unico.

Per quanto riguarda il corpo unico, d'accordo con la ricorrente nella causa principale ritengo che né la tariffa doganale comune né le note esplicative vietino in linea di principio di classificare nella sottovoce 84.52 B un registratore di cassa elettronico fornito in parti separate. Secondo la regola generale 2 a per l'interpretazione della tariffa doganale comune tale classificazione è comunque possibile quando si tratta di singole parti dal cui montaggio si ottiene esclusivamente un registratore di cassa. Se viceversa una parte importante, come nel nostro caso la calcolatrice elettronica da tavolo (la quale come tale rientrerebbe nella sottovoce 84.52 A) può essere usata anche altrimenti che come registratore di cassa e indipendentemente dalle altri parti, a prescindere dalla denominazione si deve in linea di principio ritenere trattarsi di una merce composta ai sensi della regola generale 2 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune, merce che va classificata a norma della regola generale 3. Decisivo in proposito è il fatto che la merce consta di varie parti, che possono avere di per sé un uso autonomo e che non possono essere considerate a priori solo come parti separate di un registratore di cassa, bensì come merci distinte sotto il profilo doganale. Questi prodotti vanno comunque considerati merci composte qualora almeno una delle parti abbia un uso autonomo e di per sé andrebbe classificata in una specifica voce doganale.

Se, come nel caso in esame per la calcolatrice da tavolo separabile, ciò si verifica, la merce, come rileva il giudice proponente, potrebbe essere considerata una merce unica, nonostante quanto stabiliscono i sopramenzionati principi di classificazione, vale a dire un registratore di cassa della sottovoce 84.52 B, unicamente qualora fosse una cosiddetta unità funzionale. La seconda parte della prima questione mira al chiarimento di questa nozione la quale non figura come tale nelle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Come il giudice proponente ha osservato, questa nozione è definita solo nella nota 63 delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale riguardante il punto 3 della sezione XVI, note che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono un valido strumento per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune. Questo punto 3 della sezione XVI della tariffa doganale comune, sezione della quale fa parte pure il capitolo 84, stabilisce che le macchine complesse e quelle che, data la loro natura, possono servire per due o più usi diversi, alternativi o complementari, vanno classificati, in linea di principio, secondo l'uso principale che caratterizza l'intero complesso. In deroga a ciò, nella sovrammenzionata nota 63 è detto:

«Questa disposizione non si applica inoltre qualora una macchina o un apparecchio sia costituito da parti distinte, destinate a svolgere congiuntamente un compito unico e determinato, contemplato da una delle voci del capitolo 84. In questo caso il complesso va classificato sotto la voce che corrisponde a detto compito, anche se ad esempio per motivi di praticità le parti sono separate e collegate fra loro solo da un cavo elettrico.»

Questa rigida definizione dell'unità funzionale consente quindi di classificare direttamente in una determinata voce doganale, in deroga alle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune, delle macchine composte di parti che andrebbero classificate in voci diverse, qualora dette parti, se non erro, siano esclusivamente destinate a svolgere congiuntamente l'unico compito, ben definito, nominato in detta voce. Dato che questa nozione di unità funzionale non ha sinora alcun fondamento giuridico imperativo ed è atta ad ampliare il concetto specifico di una merce che costituisca un corpo unico, va accolta pure la tesi della Commissione secondo cui, nel-ľaccertare se sussista una siffatta unità funzionale, si debbono adottare criteri rigorosi. Dalla definizione di cui sopra discende in particolare che la nozione di unità funzionale non può servire per risolvere abusivamente i casi di concorrenza di diverse voci doganali in modo arbitrariamente discordante dalle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Se ora consideriamo la merce alla luce di questi criteri, non possiamo fare a meno di costatare che se non altro la calcolatrice da tavolo separabile, obbiettivamente considerata, non è destinata esclusivamente a servire, congiuntamente alle altri parti, come registratore di cassa ai sensi della sottovoce 84.52 B, ma può essere usata anche come macchina calcolatrice elettronica ai sensi della sottovoce 84.52 A.

Dato che la merce nel suo complesso può fungere tanto da macchina calcolatrice elettronica quanto da registratore di cassa ed una parte senz'altro separabile è obbiettivamente atta a servire come calcolatrice, sorge in proposito un problema di concorrenza, che secondo me, se si vuole evitare il rischio di elusione dei dazi, non può essere risolto valendosi della nozione di unità funzionale.

In proposito concordo con la Commissione nel ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è in ultima analisi necessario accertare se nelle note esplicative relative alla voce 84.52, nn. 17-24, le quali stabiliscono fra l'altro che i registratori di cassa possono sostanzialmente effettuare solo addizioni, ad esclusione di altre operazioni di calcolo più complesse, tenuto conto del progresso tecnico nel settore dell'elettronica interpretino ancora in modo adeguato la lettera della tariffa doganale. Ciò che conta è invece che la calcolatrice elettronica da tavolo, la quale può essere usata indipendentemente dalle altre parti, non è comunque un registratore di cassa.

Per concludere, non resta che rilevare con la Commissione che una merce, la quale non costituisce un corpo unico bensì consiste di più parti, non può essere considerata un'unità funzionale e quindi nemmeno una merce unica, vale a dire un registratore di cassa della sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune, qualora una parte separabile, oltre alle operazioni di calcolo abitualmente effettuate da un registratore di cassa, possa svolgerne altre, normalmente proprie di una macchina calcolatrice elettronica.

2. Sulla seconda questione

Per il caso che la prima questione sia risolta in senso negativo, il giudice proponente vorrebbe sapere se siffatti oggetti composti da più parti si possano considerare come «merci presentate in assortimento» o «lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti» ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Richiamandosi al paragrafo VIII della parte prima delle note esplicative, nota n. 18, il giudice proponente ritiene che non si possa escludere che la merce di cui è causa vada trattata come una merce unica composta di varie parti ai sensi della regola 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune. Secondo dette note esplicative vanno considerate come merci composte di varie parti non solo quelle le cui parti sono unite in un tutto praticamente inseparabile, bensì anche quelle le cui parti si possono separare, qualora le parti stesse si adattino le une alle altre e si completino e il loro complesso costituisca un tutto le cui singole componenti si possono difficilmente vendere separatamente. Come la Commissione giustamente rileva, l'ultimo requisito, il quale deve sussistere per tutte le parti, nel caso in esame non sussisterebbe tuttavia, quantomeno per quanto riguarda il calcolatore da tavolo che può essere usato separatamente.

In luogo di ciò, la merce potrebbe essere considerata come merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b. Secondo le note esplicative relative a detta regola generale 3 b, nota n. 22, come merci presentate in assortimento vanno considerate quelle che, dal punto di vista dell'uso, si completano o possono essere indipendenti una dall'altra, sono presentate insieme per la soddisfazione di un bisogno o per l'esercizio di una determinata attività e vengono imballate per la vendita al minuto. A mio parere la merce possiede questi requisiti.

In ultima analisi non è tuttavia necessario stabilire se la merce di cui trattasi vada considerata come merce presentata in assortimento o come lavoro costituito dall'unione di oggetti differenti, dato che in entrambi i casi essa va classificata, a norma della regola generale 3 b, secondo la materia o l'oggetto che le conferisce il carattere essenziale. Stando alle note esplicative relative alla regola generale 3 b, nota n. 17, ad esempio, il carattere di una merce si può desumere dalla natura delle singole parti, dal volume, dalla quantità, dal peso dal valore o dall'importanza in relazione all'uso della merce. D'accordo col giudice proponente e con la Commissione sono del parere che, tenuto conto di questi fattori, in particolare dell'incontestabilmente maggior valore della calcolatrice elettronica rispetto alle restanti parti e dell'importanza del calcolatore da tavolo in vista dello scopo per cui può essere usata la merce presentata in assortimento, quest'ultimo può senza dubbio essere considerato l'oggetto che conferisce il carattere essenziale e quindi la merce di cui trattasi non può essere classificata, in forza della regola generale 3 b, come registratore di cassa ai sensi della sottovoce 84.52 B.

3.

Per concludere propongo perciò che la prima questione sia risolta in senso negativo e che a proposito della seconda questione si dichiari che gli oggetti del genere descritto nella prima questione vanno classificati come merci presentate in assortimento a norma della regola generale 3 b.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.