SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1984. - ST. NIKOLAUS BRENNEREI UND LIKOERFABRIK, GUSTAV KNIEPF-MELDE GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT KREFELD. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DI DUESSELDORF). - IMPOSTE DI CONGUAGLIO PER L'ALCOOL PRODOTTO IN FRANCIA - ART. 46 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA 337/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01051
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . AGRICOLTURA - DISPOSIZIONI DEL TRATTATO - ART . 46 - APPLICAZIONE DOPO IL PERIODO TRANSITORIO
( TRATTATO CEE , ART . 46 )
2 . AGRICOLTURA - IMPOSTA DI CONGUAGLIO A CARICO DI MERCI CHE NON RIENTRANO IN UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE - OGGETTO - NATURA DI TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 46 )
1 . L ' ART . 46 DEL TRATTATO PUO ESSERE APPLICATO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO ALLE MERCI CHE NON SIANO ANCORA SOGGETTE AD UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO .
2.L ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO ISTITUITA IN FORZA DELL ' ART . 46 DEL TRATTATO - BENCHE COSTITUISCA IN APPARENZA UN OSTACOLO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - NON PUO ESSERE EQUIPARATO AD UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE . SI TRATTA INFATTI DI UN ' IMPO STA D ' INTERESSE GENERALE IL CUI IMPORTO E STABILITO DALLA COMMISSIONE E NON UNILATERALMENTE DA UNO STATO MEMBRO E CHE CONSENTE DI ESPORTARE LE MERCI DAGLI STATI CHE CONCEDONO AIUTI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA PERTURBARE IL MERCATO DI QUESTI E DI EVITARE QUINDI CHE ARTIFICIOSE DIFFERENZE TRA I PREZZI DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLI DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , CONSEGUENTI ALLA DISPARITA DEI MERCATI NAZIONALI PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE , PROVOCHINO SQUILIBRI NEGLI SCAMBI .
NEL PROCEDIMENTO 337/82
AVANTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT DI DUSSELDORF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
ST . NIKOLAUS BRENNEREI UND LIKORFABRIK , GUSTAV KNIEPF-MELDE GMBH , RHEINBERG ,
E
HAUPTZOLLAMT KREFELD ( UFFICIO PRINCIPALE DELLE DOGANE ),
DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 9 APRILE 1976 , N . 851 , CHE FISSA UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO SULLE IMPORTAZIONI NEL BELGIO , IN GERMANIA , NEL LUSSEMBURGO E NEI PAESI BASSI DI ALCOOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA ( GU L 96 , PAG . 41 ),
1 CON ORDINANZA 8 SETTEMBRE 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 23 DICEMBRE 1982 , IL FINANZGERICHT DI DUSSELDORF HA SOLLEVATO - A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE - DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 9 APRILE 1976 , N . 851 , CHE FISSA UN ' IMPOSTA DI CON GUAGLIO SULLE IMPORTAZIONI NEL BELGIO , IN GERMANIA , NEL LUSSEMBURGO E NEI PAESI BASSI DI ALCOOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA ( GU L 96 , PAG . 41 ).
2 ALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , PER UN ' IMPORTAZIONE DALLA FRANCIA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ALCOOL ETILICO , VENIVA RICHIESTO , IN FORZA DI DETTO REGOLAMENTO 851/76 , IL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO . SOSTENENDO L ' INCOMPATIBILITA DEL REGOLAMENTO CON IL TRATTATO , ESSA IMPUGNAVA DINANZI AL FINANZGERICHT L ' INGIUNZIONE DI PAGAMENTO .
3 DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO SI EVINCE CHE LE IMPOSTE DI CONGUAGLIO ERANO DESTINATE AD OVVIARE ALLE PERTURBAZIONI ATTUALI O POTENZIALI DEI MERCATI TEDESCO E DEL BENELUX CONSEGUENTI ALLE IMPORTAZIONI DALLA FRANCIA DI ALCOOL AGRICOLO A PREZZI NETTAMENTE INFERIORI A QUELLI PRATICATI SU DETTI MERCATI . IMPORTAZIONI E OFFERTE A BASSO PREZZO ERANO DOVUTE FRA L ' ALTRO ALLA POLITICA DEI PREZZI SEGUITA DAL MONOPOLIO FRANCESE DELL ' ALCOOL .
4 IL REGOLAMENTO N . 851/76 SI FONDA SULL ' ART . 46 DEL TRATTATO CEE , IL QUALE RECITA :
' QUANDO IN UNO STATO MEMBRO UN PRODOTTO E DISCIPLINATO DA UNA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL MERCATO O DA QUALSIASI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI EFFETTO EQUIVALENTE CHE SIA PREGIUDIZIEVOLE ALLA CONCORRENZA DI UNA PRODUZIONE SIMILARE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , GLI STATI MEMBRI APPLICANO AL PRODOTTO IN QUESTIONE IN PROVENIENZA DALLO STATO MEMBRO OVE SUSSISTA L ' ORGANIZZAZIONE OVVERO LA REGOLAMENTAZIONE SUDDETTA , UNA TASSA DI COMPENSAZIONE ALL ' ENTRATA , SALVO CHE TALE STATO NON APPLICHI UNA TASSA DI COMPENSAZIONE ALL ' ESPORTAZIONE .
LA COMMISSIONE FISSA L ' AMMONTARE DI TALI TASSE NELLA MISURA NECESSARIA A RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO ; ESSA PUO UGUALMENTE AUTORIZZARE IL RICORSO AD ALTRE MISURE DI CUI DETERMINA LE CONDIZIONI E MODALITA ' .
5 RITENENDO CHE L ' ART . 46 DEL TRATTATO E I REGOLAMENTI CHE SU DI ESSO SI BASANO SIANO DIVENUTI PRIVI DI OGGETTO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , E CHE IL MONOPOLIO FRANCESE AVREBBE DOVUTO ESSERE RIORDINATO A NORMA DELL ' ART . 37 DEL TRATTATO , IL FINANZGERICHT DI DUSSELDORF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
' 1 . SE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 9 APRILE 1976 , N . 851 ( GU L 96 DEL 10 . 4 . 1976 , PAG . 41 ) SIA INVALIDO , IN QUANTO BASATO SULL ' ART . 46 DEL TRATTATO CEE , IL QUALE NON PUO PIU ESSERE APPLICATO DOPO LO SCADERE DEL PERIODO TRANSITORIO .
2.IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA ALLA PRIMA QUESTIONE , QUALI CONSEGUENZE GIURIDICHE DERIVINO DALLA SUDDETTA INVALIDITA ' .
SULLA PRIMA QUESTIONE
6 LA PRIMA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE L ' ART . 46 DEL TRATTATO CEE POSSA ANCORA APPLICARSI DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO E SE , QUINDI , IL REGOLAMENTO N . 851/76 , ADOTTATO IN FORZA DI ESSO , SIA VALIDO .
7 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE RITIENE CHE L ' ART . 46 DEL TRATTATO NON COSTITUISCA PIU UN FONDAMENTO VALIDO PER L ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO N . 851/76 , ESSENDO SCADUTO IL PERIODO TRANSITORIO , ENTRO IL QUALE TUTTE LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI MERCATO AVREBBERO DOVUTO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME CONTEMPLATE PER L ' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE . L ' UNICO MEZZO DI CUI DISPONEVA LA COMMISSIONE PER OVVIARE ALLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA , PROVOCATE NELLA FATTISPECIE DALLA FRANCIA , SAREBBE STATO IL RICORSO PER INOSSERVANZA DEL TRATTATO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO .
8 LA COMMISSIONE RITIENE CHE L ' ART . 46 POSSA ATTUALMENTE APPLICARSI SOLO NEL CASO DI PROVVEDIMENTI NAZIONALI LEGITTIMI , DATO CHE IL RICORSO PER INOSSERVANZA E SUFFICIENTE A FAR FRONTE AI PROVVEDIMENTI NAZIONALI INCOMPATIBILI CON IL TRATTATO . LA COMMISSIONE RITIENE INFATTI CHE L ' ADOZIONE DELL ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO E GIUSTIFICATA SOLO QUALORA COSTITUISCA L ' UNICO MEZZO PER RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO , DATO CHE SIFFATTA IMPOSTA CREA UN OSTACOLO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , LA QUALE E UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE .
9 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RITIENE INFINE CHE L ' ART . 46 CONSERVI UN ' IMPORTANZA FONDAMENTALE , ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , QUALORA NON VI SIA UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I PROVVEDIMENTI NAZIONALI SIANO LEGITTIMI .
10 DI FRONTE ALLE DIFFICOLTA D ' INTERPRETAZIONE DEL ' ART . 46 DEL TRATTATO , E OPPORTUNO , ONDE DETERMINARNE LA PORTATA , TENER CONTO DELLA LETTERA , DEL CONTESTO E DEGLI SCOPI DI ESSO .
11 PUR ESSENDO INNEGABILE CHE L ' ART . 46 E DESTINATO A PERDERE GRADUALMENTE IL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE , MAN MANO CHE VENGONO REALIZZATE LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO , E OPPORTUNO OSSERVARE CHE QUESTA DISPOSIZIONE NON STABILISCE AFFATTO CHE LA SUA EFFICACIA DEBBA LIMITARSI AL PERIODO TRANSITORIO . ANZI , DALLA LETTERA DELL ' ART . 46 SI DESUME CHE ESSO SI APPLICA FINCHE IN UNO STATO MEMBRO UN PRODOTTO E SOGGETTO AD UN ' ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI MERCATO O AD UNA NORMATIVA NAZIONALE DI EFFETTO EQUIVALENTE , COME SI VERIFICA NELLA FATTISPECIE .
12 SI DEVE D ' ALTRO CANTO RILEVARE CHE , A NORMA DELL ' ART . 42 DEL TRATTATO , LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO RELATIVO ALLE NORME SULLA CONCORRENZA , ED IN PARTICOLARE QUELLE RIGUARDANTI GLI AIUTI CONCESSI DAGLI STATI , NON POSSONO APPLICARSI AI PRODOTTI AGRICOLI SE IL CONSIGLIO NON HA ADOTTATO UNA DECISIONE SPECIFICA NELL ' AMBITO DELL ' ELABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO . PER I PRODOTTI NON SOGGETTI AD UN ' ORGANIZZAZIONE DEL GENERE , IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962 , N . 26 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DI TALUNE NORME DI CONCORRENZA ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI ( GU N . 30 , PAG . 993 ) CONTEMPLA UNICAMENTE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 93 , NN . 1 E 3 , PRIMA FRASE , DEL TRATTATO , IL QUALE CONSENTE ALLA COMMISSIONE DI ESSER INFORMATA DI DETTI AIUTI . LA COMMISSIONE NON PUO QUINDI INSTAURARE NEI LORO CONFRONTI IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 93 , N . 2 DEL TRATTATO .
13 D ' ALTRO CANTO , L ' ART . 37 CONSENTE DI COLMARE SOLO IN PARTE LA LACUNA CONSEGUENTE ALLA LIMITATA APPLICABILITA A QUESTI PRODOTTI DELLE NORME RELATIVE AGLI AIUTI . INFATTI SOLO SE SUSSISTONO LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CUI ALL ' ART . 37 LA COMMISSIONE PUO INTERVENIRE CONTRO EVENTUALI AIUTI NAZIONALI CHE PREGIUDICHINO LA CONCORRENZA NELLA COMUNITA .
14 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE L ' ART . 46 COSTITUISCE PER LA COMMISSIONE , FINCHE UN PRODOTTO NON E SOGGETTO AD UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO , UNO STRUMENTO UTILE CHE LE CONSENTE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA IMMEDIATI CONTRO LE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA PROVOCATE DA UNO STATO MEMBRO . L ' ISTITUZIONE DI UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO IN FORZA DI QUESTO ARTICOLO CONSENTE QUINDI DI CONSEGUIRE - GRAZIE ALLA CONSERVAZIONE DI NORMALI CORRENTI DI SCAMBIO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E PROVVISORIE CHE HANNO GIUSTIFI CATO IL PROVVEDIMENTO - GLI SCOPI DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO , CHE MIRANO IN PARTICOLARE A STABILIZZARE I MERCATI E A GARANTIRE UN EQUO TENORE DI VITA ALLA POPOLAZIONE AGRICOLA INTERESSATA .
15 UNA SIFFATTA IMPOSTA DI CONGUAGLIO - PUR SE IN APPARENZA COSTITUISCE UN INTRALCIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - NON PUO D ' ALTRA PARTE EQUIPARARSI AD UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE . SI TRATTA INFATTI DI UN ' IMPOSTA D ' INTERESSE GENERALE , IL CUI IMPORTO E STABILITO DALLA COMMISSIONE E NON UNILATERALMENTE DA UNO STATO MEMBRO E CHE CONSENTE DI ESPORTARE DEI PRODOTTI DAGLI STATI CHE CONCEDONO AIUTI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA PERTURBARE IL MERCATO DI QUESTI E DI EVITARE QUINDI CHE ARTIFICIOSE DIFFERENZE TRA I PREZZI DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLI DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , CONSEGUENTI ALLE DISPARITA DEI MERCATI NAZIONALI PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE , PROVOCHINO SQUILIBRI NEGLI SCAMBI . SPETTA SEMPRE ALLA COMMISSIONE VEGLIARE A CHE LA DURATA E L ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA RIMANGANO CIRCOSCRITTI A QUANTO E NECESSARIO PER RISTABILIRE DETTO EQUILIBRIO .
16 RISULTA INFINE DA QUANTO DETTO SOPRA CHE L ' ART . 46 NON PERDE LA SUA RAGIONE D ' ESSERE NEMMENO SE ALTRE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CONSENTONO DI OVVIARE PARZIALMENTE ALLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA COSI VERIFICATESI . L ' ART . 46 CONSENTE ANZI , SE NON E STATA ISTITUITA UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI CHE INSTAURI UN ' ARMONICA SITUAZIONE DI CONCORRENZA , DI COMPENSARE , IL PIU PRESTO POSSIBILE , GLI SQUILIBRI PROVOCATI DA DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO NAZIONALI . LA NECESSITA DI QUESTO CONGEGNO DIPENDE INFATTI UNICAMENTE DALLA PERTURBAZIONE DELLA CONCORRENZA PROVOCATA DA UNO STATO MEMBRO , A PRESCINDERE DAL MODO IN CUI SI POSSONO VALUTARE I PROVVEDIMENTI NAZIONALI CHE DANNO ORIGINE A DETTA PERTURBAZIONE . SPETTA DUNQUE ALLA COMMISSIONE , SOTTO IL CONTROLLO DELLA CORTE , VALUTARE UNICAMENTE , SECONDO LA LETTERA DELL ' ART . 46 , SE LA DISCIPLINA DI UNO STATO MEMBRO PREGIUDICHI LA CONCORRENZA DI UN PRODOTTO ANALOGO IN UN ALTRO STATO MEMBRO E GIUSTIFICHI PERCIO L ' ISTITUZIONE DI UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO .
17 NE CONSEGUE DEL PARI CHE NON E IL CASO , CONTRARIAMENTE A QUANTO RITIENE LA COMMISSIONE , DI DISTINGUERE A SECONDA CHE GLI SCOMPENSI CUI SI DEVE PORRE RIMEDIO SIANO CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI COMPATIBILI O INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO .
18 D ' ALTRO CANTO , SE LA COMMISSIONE RITIENE CHE DETTO STATO MEMBRO E VENUTO MENO AD UNO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO , L ' ISTITUZIONE DI UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO NON LA DISPENSA DALL ' ESERCITARE I POTERI ATTRIBUITILE DAGLI ARTT . 155 E 169 DEL TRATTATO E DAL DARE INIZIO PERCIO AL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DA QUEST ' ULTIMO ARTICOLO .
19 SI DEVE DUNQUE RISPONDERE AL GIUDICE NAZIONALE CHE L ' ART . 46 DEL TRATTATO CEE PUO APPLICARSI , DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , AI PRODOTTI NON ANCORA DISCIPLINATI DA UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO . QUINDI , LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 9 APRILE 1976 , N . 851 , CHE FISSA UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO SULLE IMPORTAZIONI NEL BELGIO , IN GERMANIA , NEL LUSSEMBURGO E NEI PAESI BASSI DI ALCOOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA ( GU L 96 , PAG . 41 ) NON PUO VENIR IMPUGNATA PER IL FATTO CHE DETTO REGOLAMENTO E FONDATO SU QUESTA DISPOSIZIONE .
SULLA SECONDA QUESTIONE
20 POICHE LA SECONDA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA SOLTANTO PER L ' IPOTESI IN CUI IL REGOLAMENTO N . 851/76 FOSSE INVALIDO , E SUPERFLUO DARLE SOLUZIONE .
SULLE SPESE
21 LE SPESE INCONTRATE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO ALLA CORTE LE LORO OSSERVAZIONI , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA DUNQUE PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT DI DUSSELDORF , CON ORDINANZA 8 SETTEMBRE 1982 , DICHIARA :
LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 9 APRILE 1976 , N . 851 , CHE FISSA UN ' IMPOSTA DI CONGUAGLIO SULLE IMPORTAZIONI NEL BELGIO , IN GERMANIA , NEL LUSSEMBURGO E NEI PAESI BASSI DI ALCOOL ETILICO D ' ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA ( GU L 96 , PAG . 41 ) NON PUO VENIR IMPUGNATA PER IL FATTO CHE DETTO REGOLAMENTO E FONDATO SULL ' ART . 46 DEL TRATTATO CEE , IL QUALE PUO VENIR APPLICATO , DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , AI PRODOTTI NON ANCORA DISCIPLINATI DA UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO .