1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - STATI MEMBRI - COMPRESSIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 40 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - FORMAGGI - NORME NAZIONALI SULLA QUALITA - DIVIETO DI PRODURRE DETERMINATI TIPI DI FORMAGGIO - AMMISSIBILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 804/68 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NORME DIRETTE A MIGLIORARE LA QUALITA DEI PRODOTTI NAZIONALI - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NORME DI QUALITA PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGI - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 34 )
6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - USO OBBLIGATORIO DI MARCHI , CONTRASSEGNI O DOCUMENTI DI CONTROLLO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE , ART . 34 )
7 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E LATTICINI - PRODUTTORI DI FORMAGGIO - REGIME NAZIONALE D ' ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AD UN ENTE DI CONTROLLO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 804/68 )
1 . BENCHE NON SPETTI ALLA CORTE , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA DI UNA LEGGE NAZIONALE COL TRATTATO , ESSA E INVECE COMPETENTE E FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE TUTTI GLI ELEMENTI INTERPRETATIVI AFFERENTI AL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSANO CONSENTIRGLI DI PRONUNCIARSI SU TALE COMPATIBILITA .
2 . QUANDO , IN FORZA DELL ' ART . 40 DEL TRATTATO , LA COMUNITA HA ADOTTATO DEI REGOLAMENTI CHE ISTITUISCONO UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO IN UN DETERMINATO SETTORE , GLI STATI MEMBRI DEVONO ASTENERSI DA QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE VI DEROGHI O LI COMPRIMA .
3 . IN MANCANZA DI QUALSIASI NORMA COMUNITARIA SULLA QUALITA DEI PRODOTTI CASEARI , GLI STATI MEMBRI CONSERVANO IL POTERE D ' IMPORRE SIFFATTE NORME AI PRODUTTORI DI FORMAGGIO STABILITI NEL LORO TERRITORIO . TALE POTERE COMPRENDE NON SOLO LE NORME RITENUTE NECESSARIE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA SANITA PUBBLICA , MA ANCHE QUELLE CHE LO STATO MEMBRO DESIDERA PROMULGARE ONDE MIGLIORARE LA QUALITA DEI PRODOTTI NAZIONALI . NORME DEL GENERE NON POSSONO CIONONDIMENO CREARE DISCRIMINAZIONI A DANNO DEI PRODOTTI IMPORTATI , NE OSTACOLARE L ' IMPORTAZIONE DI MERCI DA ALTRI STATI MEMBRI .
DATA L ' ESIGUITA DEI PROVVEDIMENTI COMUNITARI DI SOSTEGNO DEL MERCATO NEL SETTORE DEL FORMAGGIO , NON E CON ESSI INCOMPATIBILE L ' ADOTTARE PROVVEDIMENTI NAZIONALI SULLA QUALITA CHE IMPLICHINO IL DIVIETO DI PRODURRE FORMAGGI DI TIPO O DI QUALITA DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA NAZIONALE .
4 . L ' ART . 30 DEL TRATTATO NON OSTA ALL ' ADOZIONE DI NORME NAZIONALI CHE , SENZA TOCCARE I PRODOTTI IMPORTATI , ABBIANO LO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA DEI PRODOTTI NAZIONALI IN MODO DA RENDERLI PIU ATTRAENTI PER I CONSUMATORI . UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE E INFATTI CONFORME ALL ' ESIGENZA DI CONCORRENZA SANA E LEALE POSTA DAL TRATTATO .
5 . L ' ART . 34 DEL TRATTATO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI NAZIONALI I QUALI ABBIANO L ' OGGETTO O L ' EFFETTO DI RESTRINGERE SPECIFICAMENTE LE CORRENTI D ' ESPORTAZIONE E DI DETERMINARE IN TAL MODO UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA IL COMMERCIO INTERNO DI UNO STATO MEMBRO ED IL SUO COMMERCIO D ' ESPORTAZIONE , IN MODO DA PROCURARE UN VANTAGGIO PARTICOLARE ALLA PRODUZIONE NAZIONALE O AL MERCATO INTERNO DELLO STESSO STATO .
CIO NON VALE PERO PER LE DISPOSIZIONI CHE STABILISCONO CRITERI MINIMI DI QUALITA PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGI , SENZA DISTINGUERE A SECONDA CHE IL FORMAGGIO SIA DESTINATO AL MERCATO NAZIONALE O ALL ' ESPORTAZIONE .
6 . L ' ART . 34 DEL TRATTATO NON OSTA AD UNA NORMA DI DIRITTO NAZIONALE CHE OBBLIGHI I PRODUTTORI AD APPORRE UN MAR CHIO DI CONTROLLO ATTESTANTE LA CONFORMITA ALLE NORME NAZIONALI DI QUALITA , PURCHE TALE OBBLIGO RIGUARDI INDISTINTAMENTE I PRODOTTI NAZIONALI POSTI IN COMMERCIO NELLO STESSO STATO MEMBRO E QUELLI DESTINATI ALL ' ESPORTAZIONE .
L ' ART . 34 NON OSTA NEMMENO AD UNA NORMA NAZIONALE CHE DISPONGA CONTROLLI PER CAMPIONE DA EFFETTUARSI SU TUTTI I PRODOTTI CASEARI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO O ALL ' ESPORTAZIONE , DA PARTE DI UN ENTE CHE RILASCIA POI UN DOCUMENTO ATTESTANTE IL RISULTATO DEL CONTROLLO STESSO .
7 . IL REGOLAMENTO N . 804/68 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON IMPEDISCE AD UNO STATO MEMBRO DI OBBLIGARE I PRODUTTORI DI FORMAGGIO AD ISCRIVERSI AD UN ENTE DI CONTROLLO , PURCHE GLI SCOPI DI TALE ENTE SIANO CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO E LA VENDITA , LA RIVENDITA , L ' IMPORTAZIONE , L ' ESPORTAZIONE O L ' OFFERTA PER L ' ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI CASEARI NON SIA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SONO ISCRITTI A TALE ENTE .