SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1984. - HASSELBLAD (GB) LIMITED CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CONCORRENZA - PRATICA CONCORDATA. - CAUSA 86/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 00883
edizione speciale spagnola pagina 00287
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - PORTATA
( TRATTATO CEE , ART . 190 )
2 . CONCORRENZA - INTESE - ACCORDI DI ESCLUSIVA - ESENZIONE PER CATEGORIE - CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA SENZA DIVIETO D ' ESPORTAZIONE - PRATICA CONCORDATA - RESTRIZIONI DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE - ESENZIONE - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 67/67 , ARTT . 1 E 3 )
3 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - DIVIETO DI VENDITA FRA RIVENDITORI AUTORIZZATI - CLAUSOLA ILLECITA
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )
4 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - CLAUSOLA CHE CONSENTE DI VIETARE LE INSERZIONI PUBBLICITARIE DEI RIVENDITORI - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )
5 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - CRITERIO DI SELEZIONE QUANTITATIVA - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )
1 . BENCHE , A NORMA DELL ' ART . 190 DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE SIA TENUTA A MENZIONARE GLI ELEMENTI DI FATTO DA CUI DIPENDE LA GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE NONCHE LE CONSIDERAZIONI CHE L ' HANNO INDOTTA AD ADOTTARE LA DECISIONE STESSA , LA SUDDETTA NORMA NON RICHIEDE CHE LA COMMISSIONE DISCUTA TUTTI I PUNTI DI FATTO E DI DIRITTO TRATTATI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .
2 . IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA CHE NON IMPLICHI ALCUN OBBLIGO DI ESPORTAZIONE NON PUO FRUIRE DELL ' ESENZIONE PER CATEGORIA IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 67/67 DELLA COMMISSIONE , QUALORA LE IMPRESE INTERESSATE PARTECIPINO AD UNA PRATICA CONCORDATA DIRETTA A LIMITARE LE IMPORTAZIONI PARALLELE DESTINATE AD UN RIVENDITORE NON AUTORIZZATO .
3 . IL DIVIETO DI VENDERE AD ALTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI CONTENUTO IN UN CONTRATTO TIPO USATO DA UN ' IMPRESA CHE SEGUE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCE UNA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA ECONOMICA DI DETTI RIVENDITORI E , DI CONSEGUENZA , UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA SOGGETTA ALL ' ART . 85 , N . 1 DEL TRATTATO . LA CIRCOSTANZA CHE L ' IMPRESA INTERESSATA NON ABBIA MAI FRENATO LE ESPORTAZIONI DEI PROPRI RIVENDITORI NON BASTA PER RENDERE IRRILEVANTE UN CHIARO DIVIETO DI ESPORTARE .
4 . LA CLAUSOLA CONTENUTA IN UN CONTRATTO TIPO USATO DA UN ' IMPRESA CHE SEGUE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 DEL TRATTATO QUALORA CONSENTA ALL ' IMPRESA STESSA DI OCCUPARSI DELLA FORMU LAZIONE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE DEI RIVENDITORI RIGUARDANTI I PREZZI DI VENDITA E DI VIETARE LE INSERZIONI STESSE .
5 . IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA RICADE SOTTO IL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 DEL TRATTATO QUALORA CONTEMPLI LA SCELTA NON SOLO QUALITATIVA MA ANCHE QUANTITATIVA DEI RIVENDITORI . CIO AVVIENE QUANDO L ' IMPRESA CHE SEGUE DETTO SISTEMA SI RISERVA IL DIRITTO DI NON AUTORIZZARE UN NUOVO RIVENDITORE QUALIFICATO SE , IN UNA DETERMINATA REGIONE , VI E GIA UN GRAN NUMERO DI RIVENDITORI E QUANDO ESSA LIMITA LA POSSIBILITA PER IL RIVENDITORE , ANCHE AUTORIZZATO , DI STABILIRSI IN UN LUOGO IN CUI ESSA RITIENE CHE LA SUA PRESENZA POTREBBE INFLUIRE SULLA CONCORRENZA FRA RIVENDITORI .
NELLA CAUSA 86/82 ,
HASSELBLAD ( GB ) LIMITED , CON SEDE IN LONDRA , CON GLI AVVOCATI DERINGER , TESSIN , HERRMANN & SEDEMUND , DEL FORO DI COLONIA , E COL SIG . WILLIAM T . STOCKLER , SOLICITOR IN LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA VEREINS- UND WESTBANK INTERNATIONALE SA , 25 , BOULEVARD ROYAL ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . JOHN TEMPLE LANG , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CON IL SOSTEGNO DELLA
CAMERA CARE LTD , CON IL SIG . MARK BARNES DEL LINCOLN ' S INN , ASSISTITO DALLO STUDIO POLLARD & CO ., SOLICITORS , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , 50 , ROUTE D ' ESCH ,
INTERVENIENTE ,
AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO DIRETTO AD OTTENERE DALLA CORTE L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1981 ( N . IV/25.775 ) NEI LIMITI PRECISATI NELLA DOMANDA ,
1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA IL 10 MARZO 1982 , LA HASSELBLAD ( GB ) HA PROPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1981 , RELATIVA AD UNA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO ( N . IV/25 757 ), NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 4 GENNAIO 1982 .
2 LA VICTOR HASSELBLAD AB ( IN PROSIEGUO : VICTOR HASSELBLAD ), CON SEDE IN GOTEBORG , SVEZIA , FABBRICA MATERIALE FOTOGRAFICO DI ALTA QUALITA . ESSA HA CONCLUSO CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA CON RIVENDITORI DI NUMEROSI PAESI . IL 28 GIUGNO 1965 , ESSA NOTIFICAVA IL SUO CONTRATTO TIPO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALLA COMMISSIONE . CON LETTERA 23 DICEMBRE 1976 , LA COMMISSIONE CONTESTAVA DUE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DA ESSA RITENUTE INCOMPATIBILI COL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E CON LE REGOLE DI CONCORRENZA DEL TRATTTATO . CON LETTERA 10 FEBBRAIO 1977 , LA VICTOR HASSELBLAD ACCONSENTIVA A CONFORMARSI ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE . DI CONSEGUENZA , IL 6 MARZO 1978 , UNA NUOVA VERSIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE VENIVA INVIATA ALLA COMMISSIONE CHE , CON LETTERA 20 FEBBRAIO 1979 , RENDEVA NOTO ALLA VICTOR HASSELBLAD CHE IL CONTRATTO RIENTRAVA NELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 MARZO 1967 , N . 67 ( GU 57 , PAG . 849 ).
3 LA HASSELBLAD ( GB ) LTD E UNA SOCIETA DI DIRITTO BRITANNICO . IL 1* GENNAIO 1958 , ESSA SOTTOSCRIVEVA UN CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA CON LA VICTOR HASSELBLAD . IL 2 DICEMBRE 1975 , FRA LE STESSE PARTI VENIVA SOTTOSCRITTO UN NUOVO CONTRATTO CHE NON ERA IDENTICO AL CONTRATTO TIPO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE . TALE CONTRATTO VENIVA MODIFICATO IL 20 NOVEMBRE 1977 . IL CONTRATTO , COSI COME MODIFICATO , VENIVA NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE IL 25 GENNAIO 1980 .
4 LA RICORRENTE CONCLUDEVA PROPRI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE NEL REGNO UNITO PER GLI APPARECCHI FOTOGRAFICI ED IL MATERIALE HASSELBLAD . IL NUMERO DEI RIVENDITORI DI QUESTA MARCA NEL REGNO UNITO , MENTRE ERA DI CIRCA 26 NEL 1975 , AMMONTAVA AD OLTRE 100 NEL 1982 . IL ' DEALER AGREEMENT ' ADOTTATO DALLA RICORRENTE DAL 1* GENNAIO 1976 VENIVA MODIFICATO IL 1* GENNAIO 1979 E QUINDI NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE NEL DICEMBRE 1979 .
5 LA CAMERA CARE LTD E UNA SOCIETA CON SEDE NELL ' IRLANDA DEL NORD . I SUOI LOCALI COMMERCIALI SONO A LONDRA . LA CAMERA CARE SOTTOSCRIVEVA UN DEALER AGREEMENT CON LA RICORRENTE IL 7 GENNAIO 1976 . TALE CONTRATTO VENIVA DISDETTO DALLA RICORRENTE NEL MAGGIO DEL 1978 .
6 LA CAMERA CARE RECLAMAVA PRESSO LA COMMISSIONE IN ORDINE ALLE PRATICHE DELLA VICTOR HASSELBLAD E DEI SUOI DISTRIBUTORI ESCLUSIVI , SOSTENENDO CHE QUESTI AVEVANO VIOLATO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . LA COMMISSIONE ISTRUIVA TALE DENUNCIA E AVVIAVA LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 N . 17 ( GU 13 , PAG . 204 ).
7 IL 2 DICEMBRE 1981 , LA COMMISSIONE ADOTTAVA UNA DECISIONE NEI CONFRONTI DELLA VICTOR HASSELBLAD E DI SEI DEI SUOI DISTRIBUTORI ESCLUSIVI , OSSIA LA RICORRENTE , LA ILFORD ( IRELAND ) LTD , LA HAMES POLACK APS ., LA TELOS SA , LA PROLUX SPRL , LA NORDIC IM- UND EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH , CONSTATANDO CHE LA PRATICA CONCORDATA TRA DETTE PARTI , VOLTA AD IMPEDIRE , A LIMITARE O A SCORAGGIARE L ' ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI HASSELBLAD FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA , COSTITUIVA UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .
8 NELL ' ART . 2 DELLA DECISIONE VIENE DICHIARATO CHE I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA STIPULATI DALLA VICTOR HASSELBLAD COI SUDDETTI DISTRIBUTORI COSTITUISCONO INFRAZIONI DELL ' ART . 85 , N . 1 , NELLA MISURA IN CUI CONCEDONO UN ' ESCLUSIVA PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI HASSELBLAD . L ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , VENIVA RIFIUTATA .
9 L ' ART . 3 DELLA DECISIONE PRECISA CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PRATICATO DALLA RICORRENTE DAL 1974 COSTITUISCE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , A MOTIVO DELLE CLAUSOLE 6 , 23 E 28 DEL DEALER AGREEMENT , DELLA SELEZIONE QUANTITATIVA DEI RIVENDITORI E DELL ' INFLUENZA CHE ESSO CONSENTE SUI PREZZI DI RIVENDITA . LA DOMANDA DI ESENZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , VENIVA RIFIUTATA .
10 L ' ART . 4 DISPONE CHE LE IMPRESE DESTINATARIE DELLA DECISIONE SONO TENUTE A PORRE FINE IMMEDIATAMENTE ALLE VIOLAZIONI CONSTATATE AGLI ARTT . 1 , 2 E 3 E AD ASTENERSI PER IL FUTURO DALL ' ADOTTARE QUALSIASI MISURA AVENTE LO STESSO OGGETTO O EFFETTO .
11 L ' ART . 6 DISPONE CHE LA RICORRENTE E TENUTA A RENDER NOTO ENTRO I TRE MESI SUCCESSIVI ALLA RECEZIONE DELLA DECISIONE E NELLA FORMA PREVIAMENTE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
- AI SUOI RIVENDITORI , CHE LE FORNITURE INCROCIATE AD ALTRI RIVENDITORI , COSI COME LE ESPORTAZIONI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI , NON SONO VIETATE E NON VANNO IMPEDITE O SCORAGGIATE TRAMITE IL MANTENIMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO DI PREZZI O IN QUALSIASI ALTRO MODO ;
-AI CONSUMATORI , CHE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DA ESSA GARANTITO IN QUALITA DI COSTRUTTORE SI ESTENDE A TUTTI I PRODOTTI HASSELBLAD SENZA DISTINZIONE .
12 L ' ART . 7 DELLA DECISIONE DISPONE CHE LA VICTOR HASSELBLAD E LA RICORRENTE SONO TENUTE A NON IMPEDIRE O INTRALCIARE L ' ACCESSO DELLA CAMERA CARE AI PRODOTTI HASSELBLAD .
13 ALLA RICORRENTE VENIVA INFLITTA UN ' AMMENDA DI 165 000 ECU , PARI A 93 642,12 UKL ( ART . 8 DELLA DECISIONE ).
14 IL RICORSO E DIRETTO ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' ART . 1 DELLA DECISIONE , DELL ' ART . 2 IN QUANTO CONCERNE L ' ACCORDO DI DISTRIBUZIONE FRA LA VICTOR HASSELBLAD E LA RICORRENTE , DELL ' ART . 3 E DELL ' ART . 8 IN QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE .
15 A SOSTEGNO DEL RICORSO , LA RICORRENTE ADDUCE SVARIATI ARGOMENTI :
1 ) LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VIOLEREBBE L ' ART . 190 DEL TRATTATO ; ESSA SAREBBE INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA IN QUANTO I DIVERSI ARGOMENTI E FATTI ADDOTTI DALLA RICORRENTE NON SAREBBERO STATI PRESI IN ESAME E LA COMMISSIONE NON AVREBBE INDICATO IL MOTIVO PER CUI ESSA NON AVEVA ACCOLTO GLI ARGOMENTI E GLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI DALLA RICORRENTE .
2)LA COMMISSIONE NON AVREBBE TENUTO CONTO DEL MERCATO DI CUI E CAUSA E , SE AVESSE PRESO IN CONSIDERAZIONE IL MERCATO APPROPRIATO , AVREBBE DOVUTO CONSTATARE CHE LA QUOTA DI MERCATO SPETTANTE ALLA RICORRENTE ERA MINIMA , COSICCHE IL COMPORTAMENTO CONTESTATO ALLA RICORRENTE , ANCHE SE FOSSE PROVATO , NON POTREBBE PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO .
3)LA RICORRENTE NON AVREBBE MAI PARTECIPATO AD UNA PRATICA CONCORDATA VOLTA AD IMPEDIRE , LIMITARE O SCORAGGIARE L ' ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI HASSELBLAD FRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA .
4)IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA CONCLUSO DALLA VICTOR HASSELBLAD CON LA RICORRENTE NON COSTITUIREBBE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .
5)IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PRATICATO DALLA RICORRENTE NON COSTITUIREBBE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N 1 .
6)IN OGNI CASO , LA COMMISSIONE NON POTREBBE INFLIGGERE UN ' AMMENDA PER UN COMPORTAMENTO CONFORME AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NOTIFICATOLE , PRIMA DI AVER FORMALMENTE RIFIUTATO L ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO . INFINE , L ' AMMENDA SAREBBE INGIUSTIFICATA QUANTO AL SUO AMMONTARE .
1 . LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
16 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE NON E SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA IN QUANTO LA COMMISSIONE NON AVREBBE ESPOSTO I MOTIVI CHE L ' HANNO INDOTTA A RESPINGERE LE TESI SOSTENUTE DALLA RICORRENTE E , PIU IN PARTICOLARE , IN QUANTO LA DECISIONE IGNORA UNA QUANTITA DI TESTIMONIANZE PRESENTATE DALLA RICORRENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA . LA DECISIONE NON SAREBBE PERTANTO CONFORME ALL ' ART . 190 DEL TRATTATO E DOVREBBE ESSERE ANNULLATA .
17 AL RIGUARDO , VA RICORDATO CHE MENTRE , A NORMA DELL ' ART . 190 DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE E TENUTA A MENZIONARE GLI ELEMENTI DI FATTO DA CUI DIPENDE LA GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE NONCHE LE CONSIDERAZIONI CHE L ' HANNO INDOTTA AD ADOTTARLA , LA SUDDETTA NORMA NON RICHIEDE CHE LA COMMISSIONE DISCUTA TUTTI I PUNTI DI FATTO E DI DIRITTO TRATTATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA .
18 NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE LITIGIOSA , LA COMMISSIONE HA ESPOSTO LE CONSIDERAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO SU CUI ESSA E BASATA . IL MEZZO FONDATO SULL ' INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE NON PUO PERTANTO ESSERE ACCOLTO .
2 . IL MERCATO DI CUI E CAUSA .
19 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO NON E APPLICABILE NELLA FATTISPECIE IN QUANTO LA QUOTA DI MERCATO DA ESSA DETENUTA SAREBBE MINIMA E DI CONSEGUENZA IL COMPORTAMENTO ADDEBITATOLE DALLA COMMISSIONE NON POTREBBE PREGIUDICARE IN MISURA RILEVANTE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI . LA COMMISSIONE AVREBBE BASATO LA DECISIONE SULLA CONSTATAZIONE CHE IL SETTORE DEL MERCATO IN CUI LA VICTOR HASSELBLAD OPERA E QUELLO DEGLI APPARECCHI REFLEX A SPECCHIO DI FORMATO MEDIO . QUESTA DEFINIZIONE COMPRENDEREBBE SOLTANTO ALCUNI APPARECCHI DI FORMATO MEDIO ED ESCLUDEREBBE TUTTI GLI APPARECCHI DA 35 MM , INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO MAGGIORE O MINORE COMPLESSITA . TALUNI APPARECCHI DA 35 MM SAREBBERO IN CONCORRENZA EFFETTIVA CON GLI APPARECCHI HASSELBLAD . SE AVESSE TENUTO CONTO DEGLI APPARECCHI EFFETTIVAMENTE CONCORRENTI DELLA HASSELBLAD , LA COMMISSIONE SAREBBE COSTRETTA A CONSTATARE CHE LA QUOTA DI MERCATO SPETTANTE ALLA RICORRENTE ERA A TAL PUNTO INSIGNIFICANTE CHE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI NON POTEVA ESSERE PREGIUDICATO E CHE PERTANTO NON VENIVA IN APPLICAZIONE L ' ART . 85 , N . 1 .
20 QUESTA TESI NON PUO ESSERE ACCOLTA . RISULTA DAGLI ATTI CHE LA VICTOR HASSELBLAD STESSA HA DICHIARATO NEL 1978 DI ESSERE LA PIU IMPORTANTE AZIENDA MONDIALE NEL SETTORE DEGLI APPARECCHI REFLEX A SPECCHIO DI FORMATO MEDIO . IN UNA LETTERA INVIATA ALLA COMMISSIONE NEL DICEMBRE DEL 1978 , ESSA AVEVA QUANTIFICATO LA PROPRIA QUOTA IN QUESTO SETTORE NEL 20-25 % NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NEL 25 % NEL REGNO UNITO , NEL 25 % IN BELGIO , NEL 30 % IN FRANCIA , NEL 50 % IN ITALIA , NEL 50 % IN DANIMARCA , NEL 50 % NEI PAESI BASSI E NEL 50 % IN IRLANDA . PUR AVENDO ESSA AGGIUNTO CHE GLI APPARECCHI HASSELBLAD ERANO IN CONCORRENZA CON TALUNI APPARECCHI DA 35 MM DA ESSA NOMINATIVAMENTE MENZIONATI , TALE CIRCOSTANZA NON E PERO TALE DA INFIRMARE LA DEFINIZIONE , DA ESSA STESSA FORNITA , DEL SETTORE DELLE SUE ATTIVITA , OSSIA QUELLO DEGLI APPARECCHI REFLEX DI FORMATO MEDIO .
21 VA RICORDATO , COME LA COMMISSIONE HA FATTO GIUSTAMENTE , CHE GLI APPARECCHI HASSELBLAD SONO CARATTERIZZATI : 1 ) DAL FORMATO ( PELLICOLA E DIMENSIONI DELL ' IMMAGINE ); 2 ) DALLA QUALITA DI RIPRODUZIONE ; 3 ) DALLA MANEGGEVOLEZZA ( PER LE SUE DIMENSIONI , IL VOLUME E LA SUA CONCEZIONE BASE ; DATO CHE L ' IMMAGINE E VISIBILE DAL DI SOPRA MEDIANTE UN VETRO SMERIGLIATO POSTO IN CIMA AL CORPO MACCHINA , L ' APPARECCHIO HASSELBLAD NON SI PRESTA PER SCATTARE FOTOGRAFIE IN DETERMINATE CONDIZIONI , AD ESEMPIO QUANDO IL SOGGETTO E MOBILE ); 4 ) DALLA GAMMA DI ACCESSORI . INOLTRE IL PREZZO ELEVATO DI UN APPARECCHIO HASSELBLAD RIDUCE LA CLIENTELA POTENZIALE AI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI , AGLI UTILIZZATORI COMMERCIALI O SPECIALISTI , AGLI APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA O AGLI ACQUIRENTI DI PRESTIGIO . VA CONSIDERATO CHE SOLO GLI APPARECCHI CHE PRODUCONO IMMAGINI E CHE HANNO CARATTERISTICHE ALL ' INCIRCA ANALOGHE O PARAGONABILI SONO RAGIONEVOLMENTE INTERCAMBIABILI E QUINDI ENTRANO IN CONCORRENZA EFFETTIVA CON UN APPARECCHIO HASSELBLAD . GLI APPARECCHI HASSELBLAD SONO QUASI INDISPENSABILI PER UN GRAN NUMERO DI UTILIZZATORI NEI VARI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA .
22 INOLTRE , SECONDO LA STESSA RICORRENTE , GLI APPARECCHI HASSELBLAD HANNO UNA RINOMANZA SUPERIORE A QUELLA DI QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO FOTOGRAFICO DISPONIBILE NEL MONDO INTERO E SONO ASSAI RICERCATI DAI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI E DAI DILETTANTI ALTAMENTE QUALIFICATI . ANCHE SE IL NUMERO DI APPARECCHI COSTRUITI ANNUALMENTE , CIRCA 20 000 UNITA , NON E PARTICOLARMENTE ELEVATO , IL LORO PREZZO DI VENDITA E TALE CHE IL VOLUME D ' AFFARI DELLA VICTOR HASSELBLAD E CONSIDEREVOLE E PERSINO QUELLO REALIZZATO DALLA RICORRENTE SUPERA LE . . . UKL ANNUE . STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO RITENERE CHE LA RESTRIZIONE DEGLI SCAMBI DI QUESTI APPARECCHI FRA STATI MEMBRI SIA PRIVA DI EFFETTI RILEVANTI SUL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO .
23 IL MEZZO FONDATO SULLA CIRCOSTANZA CHE LA QUOTA DI MERCATO ERA TALMENTE RISTRETTA DA ESCLUDERE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO NON E QUINDI PROVATO E DEV ' ESSERE DISATTESO .
3 . LA PRATICA CONCORDATA
24 PER GIUSTIFICARE L ' ADDEBITO DI PRATICA CONCORDATA IN VIOLAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO , PER QUANTO CONCERNE LA RICORRENTE , LA COMMISSIONE ESPONE NELLA DECISIONE CHE , FRA IL GIUGNO E L ' OTTOBRE DEL 1978 , UN ' IMPRESA STABILITA NELL ' IRLANDA DEL NORD , ' THE AMATEUR ' S NOOK ' , AVREBBE RICEVUTO LA CONSEGNA DI UN LOTTO DI APPARECCHI HASSELBLAD PROVENIENTI DALLA ILFORD , IL DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER L ' IRLANDA . UNA PARTE DI QUESTO LOTTO SAREBBE STATO RIVENDUTO ALLA CAMERA CARE . TRAMITE ACQUISTI DI PROVA EFFETTUATI DALLA RICORRENTE , SI SAREBBE ACCERTATO CHE LA MERCE DI CUI TRATTASI ERA STATA FORNITA ORIGINARIAMENTE ALLA ILFORD . DI CONSEGUENZA , LA VICTOR HASSELBLAD AVREBBE RECLAMATO PRESSO LA ILFORD . QUESTA AVREBBE ACCETTATO , CON LETTERA 21 NOVEMBRE 1978 , DI CESSARE LE ESPORTAZIONI E DI NON ACCETTARE I CLIENTI STRANIERI CHE SI PRESENTASSERO PRESSO LA PROPRIA SEDE . LA ILFORD SI SAREBBE CONFORMATA AL DIVIETO DI ESPORTARE FRA IL NOVEMBRE DEL 1978 E L ' AGOSTO DEL 1980 . NEL DICEMBRE DEL 1978 , LA RICORRENTE AVREBBE CHIESTO ALLA ILFORD IL RIMBORSO DELLE SPESE DA ESSA SOSTENUTE A SEGUITO DI ACQUISTI DI PROVA EFFETTUATI PRESSO LA CAMERA CARE . OTTENUTA DALLA ILFORD L ' ASSICURAZIONE CHE ESSA AVREBBE FATTO DEL PROPRIO MEGLIO PER EVITARE ESPORTAZIONI ' GRIGIE ' ( PARALLELE ), LA RICORRENTE AVREBBE LASCIATO CADERE LA RICHIESTA DI RIMBORSO .
25 SECONDO LA DECISIONE , NEL MAGGIO DEL 1978 IL PROPRIETARIO DELLA CAMERA CARE AVREBBE ORDINATO UN LOTTO CONSIDEREVOLE DI APPARECCHI HASSELBLAD PRESSO LA TELOS , DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER LA FRANCIA . TRAMITE ACQUISTI DI PROVA EFFET TUATI DALLA RICORRENTE , SAREBBE STATO ACCERTATO CHE QUESTA MERCE PROVENIVA DALLA TELOS . A SEGUITO DI UN RECLAMO DELLA RICORRENTE , LA TELOS AVREBBE RIFIUTATO ALTRE VENDITE ALLA CAMERA CARE .
26 ANALOGAMENTE , LA RICORRENTE SAREBBE INTERVENUTA PRESSO LA PROLUX , DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER IL BELGIO , ONDE IMPEDIRE ESPORTAZIONI DI APPARECCHI HASSELBLAD DAL BELGIO AL REGNO UNITO E DESTINATI ALLA CAMERA CARE .
27 LA RICORRENTE NON CONTESTA CHE , DOPO LA DENUNCIA DEL CONTRATTO DI RIVENDITA CON LA CAMERA CARE NEL 1978 , ESSA HA TENTATO DI IMPEDIRE LE FORNITURE DI APPARECCHI HASSELBLAD ALLA STESSA , RIVOLGENDOSI ALLA VICTOR HASSELBLAD , ALLA ILFORD ( IRELAND ) LTD , ALLA TELOS E ALLA PROLUX . ESSA SOSTIENE CHE , QUANDO LA CAMERA CARE HA CESSATO DI ESSERE UN RIVENDITORE AUTORIZZATO , ESSA POTEVA RITENERE CHE I DISTRIBUTORI E RIVENDITORI AUTORIZZATI NON DOVESSERO PIU RIFORNIRLA . DOPO AVER CONSULTATO IL PROPRIO AVVOCATO , ESSA AVREBBE TUTTAVIA CESSATO , DAL SETTEMBRE 1979 , DI TENTARE DI VIETARE LE FORNITURE ALLA CAMERA CARE .
28 LA COMMISSIONE RILEVA GIUSTAMENTE , SENZA ESSERE SOSTANZIALMENTE CONTRADDETTA , CHE LA RICORRENTE , NEL DICEMBRE DEL 1979 , AVEVA ACQUISTATO PRESSO LA CAMERA CARE , TRAMITE UN PROPRIO DIPENDENTE , DEGLI APPARECCHI AL FINE DI STABILIRNE LA PROVENIENZA COSI CHE LA COMMISSIONE PUO RITENERE CHE LA PARTECIPAZIONE DELLA RICORRENTE ALLA PRATICA CONCORDATA SIA DURATA SINO ALLA FINE DEL 1979 .
29 LA PARTECIPAZIONE DELLA RICORRENTE AD UNA PRATICA CONCORDATA DIRETTA A LIMITARE LE IMPORTAZIONI PARALLELE NEL REGNO UNITO NEL PERIODO MAGGIO 1978 - DICEMBRE 1979 E QUINDI PROVATA .
4 . IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA FRA LA VICTOR HASSELBLAD E LA RICORRENTE
30 IL PRIMO CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE FRA LA VICTOR HASSELBLAD E LA RICORRENTE RISALE AL 1958 . TALE CONTRATTO COMPRENDEVA UNA CLAUSOLA CHE VIETAVA LE VENDITE DELLA RICORRENTE FUORI DAL REGNO UNITO . ESSO VENIVA SOSTITUITO NEL DICEMBRE DEL 1975 DA UN NUOVO CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA CHE NON CONTENEVA ALCUN DIVIETO DI ESPORTAZIONE . IN BASE A CIO IL CONTRATTO , SECONDO LA SUA FORMULAZIONE , POTEVA FRUIRE DELL ' ESENZIONE PER CATEGORIE IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 67/67 DELLA COMMISSIONE . TUTTAVIA LA COMMISSIONE RILEVA , NELLA DECISIONE , CHE IL CONTRATTO NON FRUISCE DI DETTA ESENZIONE IN QUANTO LE PARTI HANNO ADOTTATO MISURE DIRETTE AD OSTACOLARE LE CONSEGNE IN ALTRI STATI MEMBRI DI PRODOTTI PREVISTI NEL CONTRATTO DA PARTE DEI RIVENDITORI , IL CHE ESCLUDEREBBE , IN FORZA DELL ' ART . 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO , L ' APPLICAZIONE DELL ' ESENZIONE DI CUI ALL ' ART . 1 .
31 AL RIGUARDO , LA COMMISSIONE FA VALERE , IN PARTICOLARE , IL COMPORTAMENTO DELLA VICTOR HASSELBLAD E DELLA RICORRENTE IN ORDINE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAMERA CARE IN PRECEDENZA ESAMINATO .
32 ESSA FA VALERE , INOLTRE , CHE LA RICORRENTE AVREBBE ISTITUITO UNA GARANZIA , DETTA ' SILVER SERVICE GUARANTEE ' , VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER GLI APPARECCHI HASSELBLAD IMPORTATI NEL REGNO UNITO TRAMITE LA RICORRENTE . TUTTI GLI APPARECCHI HASSELBLAD SONO GARANTITI DAL COSTRUTTORE PER IL PERIODO DI UN ANNO . IL DISTRIBUTORE ESCLUSIVO E TENUTO AD EFFETTUARE LE RIPARAZIONI NECESSARIE . LA GARANZIA ' SILVER SERVICE ' ESTENDE TALE PERIODO DA UN ANNO A 24 MESI PER GLI APPARECCHI IMPORTATI TRAMITE LA RICORRENTE . NELLA SUA PUBBLICITA , SECONDO LA COMMISSIONE , LA RICORRENTE AVREBBE OFFERTO AI CLIENTI BENEFICIARI DELLA GARANZIA ' SILVER SERVICE ' UN SERVIZIO DI RIPARAZIONE ENTRO LE 24 ORE E DAREBBE LA PRECEDENZA A QUESTE RIPARAZIONI .
33 SECONDO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ( PUNTO 57 ), QUANDO LA RICORRENTE EFFETTUA RIPARAZIONI PIU RAPIDE SE GLI APPARECCHI FOTOGRAFICI SONO IMPORTATI ' REGOLARMENTE ' , PENALIZZANDO COSI I PRODOTTI HASSELBLAD OGGETTO DI IMPORTAZIONI PARALLELE , SI E IN PRESENZA DI UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA .
34 AL RIGUARDO VA RICORDATO CHE , IN RISPOSTA AD UN QUESITO RIVOLTO DALLA CORTE , LA COMMISSIONE NON HA POTUTO DIMOSTRARE CHE LA RICORRENTE ASSOGGETTASSE GLI APPARECCHI OGGETTO DI IMPORTAZIONI PARALLELE A TEMPI DI RIPARAZIONE PIU LUNGHI DI QUELLI USUALI IN ALTRI STATI MEMBRI PER GLI STESSI APPARECCHI , MA SOLTANTO CHE ESSA RISERVAVA ALLA PROPRIA CLIENTELA VANTAGGI PARTICOLARI ( RIPARAZIONE ENTRO LE 24 ORE E GARANZIA DI DUE ANNI ). STANDO COSI LE COSE , TALE COMPORTAMENTO NON PUO CONSIDERARSI RESTRITTIVO DELL ' APPROVVIGIONAMENTO DI APPARECCHI OGGETTO DI IMPORTAZIONI PARALLELE IN QUANTO ESSI BENEFICIANO PIENAMENTE DELLA GARANZIA NORMALE DEL COSTRUTTORE CHE IL DISTRIBUTORE E TENUTO A FORNIRE .
35 VA PERTANTO RILEVATO CHE MENTRE LA CONTESTAZIONE DELLA COMMISSIONE IN ORDINE ALLA GARANZIA ' SILVER SERVICE ' NON E FONDATA , LA PRATICA CONCORDATA DIRETTA A LIMITARE LE IMPORTAZIONI PARALLELE DESTINATE ALLA CAMERA CARE , CHE RISULTA PROVATA , BASTA AD ESCLUDERE L ' APPLICAZIONE DELL ' ESENZIONE PER CATEGORIE DI CUI AL REGOLAMENTO N . 67/67 .
36 LA RICORRENTE SOSTIENE ANCORA CHE LA COMMISSIONE NON LE AVREBBE CONCESSO LA POSSIBILITA DI FAR CONOSCERE IL SUO PUNTO DI VISTA IN ORDINE AL CONTRATTO DI ESCLUSIVA CON LA VICTOR HASSELBLAD . L ' ART . 2 DELLA DECISIONE DOVREBBE PERTANTO ESSERE ANNULLATO . TALE ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . RISULTA DALLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI CHE LA COMMISSIONE HA RESO NOTO ALLA RICORRENTE CHE IL COMPORTAMENTO ADDEBITATOLE AVEVA L ' EFFETTO DI PRIVARE IL CONTRATTO DEL BENEFICIO DELL ' ESENZIONE CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO N . 67/67 .
37 STANDO COSI LE COSE , LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL ' ART . 2 DELLA DECISIONE PER QUANTO CONCERNE LA RICORRENTE DEV ' ESSERE RESPINTA .
5 . IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE APPLICATO NEL REGNO UNITO
38 NELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE , ALL ' ART . 3 , SI DICHIARA CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , PRATICATO DALLA RICORRENTE DAL 1974 , COSTITUISCE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , A MOTIVO DELLE CLAUSOLE 6 , 23 E 28 DEL DEALER AGREEMENT , DELLA SELEZIONE QUANTITATIVA DEI RIVENDITORI E DELL ' INFLUENZA CHE ESSO CONSENTE SUI PREZZI DI RIVENDITA .
39 NELLA DECISIONE VIENE RIFERITO CHE , NEL 1974 , LA RICORRENTE DECIDEVA DI ISTITUIRE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PER I PRODOTTI HASSELBLAD . SOLO I DETTAGLIANTI FIRMATARI DI TALE CONTRATTO TIPO ( DEALER AGREEMENT ) SAREBBERO STATI RICONOSCIUTI QUALI RIVENDITORI HASSELBLAD ( AUTHORISED HASSELBLAD DEALERS ) E RIFORNITI DAL DISTRIBUTORE ESCLUSIVO . CON EFFETTO DAL 1* GENNAIO 1979 , LA RICORRENTE AVREBBE MODIFICATO SU ALCUNI PUNTI IL DEALER AGREEMENT IN ESSERE . QUESTO DEALER AGREEMENT MODIFICATO SAREBBE STATO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE IL 25 GENNAIO 1980 .
40 VA OSSERVATO AL RIGUARDO CHE LA CLAUSOLA 6 , CUI SI RIFERISCE LA COMMISSIONE , NON ESISTEVA NEGLI ACCORDI CONCLUSI PRIMA DEL 1* GENNAIO 1979 . DI CONSEGUENZA , L ' ADDEBITO RIGUARDANTE QUESTA CLAUSOLA NON PUO ESSERE AMMESSO PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1974 E IL 1* GENNAIO 1979 . LE CLAUSOLE 23 E 28 CITATE NELLA DECISIONE CORRISPONDONO ALLE CLAUSOLE 22 E 27 CONTENUTE NEGLI ACCORDI CONCLUSI ANTERIORMENTE A TALE ULTIMA DATA . BENCHE RIGUARDO AD ESSE SI SIA PRODOTTO NELLA DECISIONE UN LAPSUS CALAMI , QUESTO NON HA POTUTO PREGIUDICARE MATERIALMENTE LA COMPRENSIONE , DA PARTE DELLA RICORRENTE , DELLE CONTESTAZIONI RIVOLTELE . PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1974 E IL 1* GENNAIO 1979 , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VA INTESA COME RIFERENTESI ALLE CLAUSOLE 22 E 27 DEGLI ACCORDI PRECEDENTI . L ' ESAME DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEVE PERTANTO OPERARSI ALLA LUCE DI QUESTE OSSERVAZIONI .
41 LA COMMISSIONE CRITICA IN PARTICOLARE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL DEALER AGREEMENT , COSI COME MODIFICATO NEL 1979 , RITENENDO CHE ESSE VIOLINO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO :
A ) LA CLAUSOLA 6 , SUB A ), CHE STABILISCE CHE E IN OGNI CASO VIETATO AD UN DETTAGLIANTE FORNIRE PRODOTTI HASSELBLAD AD ALTRI DETTAGLIANTI DI APPARECCHI FOTOGRAFICI , SIANO ESSI STABILITI NEL REGNO UNITO O ALL ' ESTERO ( ' OR ELSEWHERE ' ) SENZA IL PREVIO ACCORDO DELLA RICORRENTE ;
B)LA CLAUSOLA 23 , SUB C ), CHE OBBLIGA , IN PARTICOLARE , IL DETTAGLIANTE A RITIRARE E A NON RINNOVARE QUALSIASI INSERZIONE O PUBBLICITA CONTRO CUI LA RICORRENTE ABBIA MOSSO OBIEZIONI SCRITTE ;
C)LA CLAUSOLA 28 , SECONDO LA QUALE LA RICORRENTE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DALL ' ACCORDO SENZA PREAVVISO SE IL RIVENDITORE NON NE RISPETTI UNA DELLE CLAUSOLE O SE TRASFERISCA IL SUO NEGOZIO SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA RICORRENTE , ESSENDO IL RIVENDITORE TENUTO AD INFORMARE IMMEDIATAMENTE LA RICORRENTE DI TALE TRASFERIMENTO .
42 PER GIUSTIFICARE LA SUA POSIZIONE , LA COMMISSIONE FA VALERE CHE NELLA SUA PRATICA E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SAREBBE STATA RICONOSCIUTA LA NATURA CONTRARIA ALLA CONCORRENZA DELLE CLAUSOLE QUALI LA CLAUSOLA 6 ; IL DIVIETO DI FORNITURE INCROCIATE LIMITEREBBE LA CONCORRENZA DATO CHE ESSO RIDUCE MOLTO LA LIBERTA ECONOMICA DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI E DETERMINA LA LORO DIPENDENZA COMPLETA .
43 IL POTERE , DI CUI ALLA CLAUSOLA 23 DEL DEALER AGREEMENT , DI ESIGERE DAL DETTAGLIANTE CHE FACCIA CESSARE LA PUBBLICAZIONE DI INSERZIONI E DI ALTRE INIZIATIVE PUBBLICITARIE , COME PURE CHE SI ASTENGA DAL RINNOVARLI , EQUIVARREBBE AD UN DIRITTO DI CENSURA A POSTERIORI A FAVORE DELLA RICORRENTE , CHE LE CONSENTIREBBE DI VIETARE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DI DETTAGLIANTI PARTICOLARMENTE ATTIVI SUL PIANO DELLA CONCORRENZA E DEI PREZZI , PIU IN PARTICOLARE DI QUELLI CHE EFFETTUANO IMPORTAZIONI , MA NON TRAMITE I DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DELLA VICTOR HASSELBLAD .
44 PER QUANTO CONCERNE L ' AMMISSIONE DI RIVENDITORI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE , NELLA DECISIONE SI DICHIARA CHE UNA DELLE CARATTERISTICHE DELLA POLITICA DI DISTRIBUZIONE DELLA RICORRENTE E QUELLA DI NON CONSENTIRE L ' ACCESSO AI PRODOTTI HASSELBLAD A TUTTI I DETTAGLIANTI QUALIFICATI . LO SCOPO PERSEGUITO DALLA CLAUSOLA 28 SAREBBE QUELLO DI PERMETTERE ALLA RICORRENTE DI NON AMMETTERE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE RIVENDITORI CHE POSSIEDANO TUTTI I REQUISITI RICHIESTI NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE , IMPEDENDO COSI QUALSIASI CONCORRENZA POTENZIALE NELLA ZONA CONCESSA AI DETTAGLIANTI AUTORIZZATI ; LA SCELTA DEI RIVENDITORI NON AVVERREBBE QUINDI , O NON AVVERREBBE UNICAMENTE , SULLA BASE DEI CRITERI OBIETTIVI DI CARATTERE QUALITATIVO , MA IN BASE ALLA VALUTAZIONE QUANTITATIVA EFFETTUATA DALLA RICORRENTE . AL RIGUARDO , NELLA DECISIONE E DETTO ( PUNTO 35 ) CHE LA RICORRENTE AVREBBE DICHIARATO ALLA COMMISSIONE , NEL FEBBRAIO DEL 1980 , DI NON POTER AUTORIZZARE UN RIVENDITORE CHE EFFETTUAVA IMPORTAZIONI PARALLELE DI PRODOTTI HASSELBLAD IN QUANTO , IN TAL CASO , ESSA NON AVREBBE AVUTO ALCUN CONTROLLO SUI PRODOTTI ORDINATI .
45 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE IL DIVIETO DI VENDITA CONTENUTO NELLA CLAUSOLA 6 DEL CONTRATTO NON AVEVA LO SCOPO DI LIMITARE LE ESPORTAZIONI . L ' INCISO ' OR ELSEWHERE ' SAREBBE STATO INSERITO IN TALE CLAUSOLA DALL ' AVVOCATO DELLA RICORRENTE ED ESSA NON LO AVREBBE MAI INTERPRETATO NEL SENSO INDICATO DALLA COMMISSIONE . INFATTI ESSA NON AVREBBE MAI PRESO INIZIATIVE DIRETTE A FRENARE LE ESPORTAZIONI DA PARTE DEI SUOI RIVENDITORI .
46 VA RILEVATO CHE IL CONTRATTO VIETA LA VENDITA DEGLI APPARECCHI HASSELBLAD AD ALTRI RIVENDITORI , ANCHE AUTORIZZATI , SIANO ESSI STABILITI NEL REGNO UNITO OVVERO ALTROVE ( ' OR ELSEWHERE ' ). COME GIUSTAMENTE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , IL DIVIETO DI VENDITA FRA RIVENDITORI AUTORIZZATI COSTITUISCE UNA LIMITAZIONE DELLA LORO LIBERTA ECONOMICA E , DI CONSEGUENZA , UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA . INOLTRE , LA CIRCOSTANZA CHE LA RICORRENTE NON AVREBBE MAI FRENATO LE ESPORTAZIONI DA PARTE DEI SUOI RIVENDITORI NON BASTA PER TENERE IN NON CALE UN CHIARO DIVIETO DI ESPORTARE .
47 PER QUANTO CONCERNE LA CLAUSOLA 23 , LA RICORRENTE FA VALERE CHE LA COMMISSIONE AVREBBE IGNORATO I FATTI RISULTANTI DALLO STESSO DEALER AGREEMENT NONCHE DA ALTRE PUBBLICAZIONI DELLA HASSELBLAD CHE DIMOSTREREBBERO L ' IMPORTANZA ANNESSA AD UN PROGRAMMA PUBBLICITARIO COMUNE DI ALTO LIVELLO . COSI LA CLAUSOLA 22 , SUB B ), DISPORREBBE CHE ' IL RIVENDITORE DEVE , IN OGNI MOMENTO , PROMUOVERE ATTIVAMENTE LA VENDITA DI PRODOTTI HASSELBLAD . . . E ATTIRARE CON OGNI MEZZO L ' ATTENZIONE SULLA FAMA E LA RINOMANZA DEL COSTRUTTORE , DELLA SOCIETA E DEL RIVENDITORE ' . L ' ART . 23 AVREBBE IL SOLO SCOPO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO QUALITATIVO IN ORDINE ALLA PUBBLICITA DEI PRODOTTI HASSELBLAD .
48 A TALE ARGOMENTO LA COMMISSIONE RIBATTE CHE LA SPIEGAZIONE DATA DALLA RICORRENTE CONTRASTA COL SUO REALE COMPORTAMENTO . UNA LETTERA DEL 25 GENNAIO 1978 , DIRETTA DALLA RICORRENTE AL SUO AVVOCATO ( LETTERA PRODOTTA ALLA COMMISSIONE DALLA STESSA RICORRENTE ), AVREBBE PRECISATO CHE UN ' INSERZIONE PUBBLICITARIA DELLA CAMERA CARE CREAVA PROBLEMI A CAUSA DEI PREZZI DI VENDITA MENZIONATI ( STRICTLY ON PRICES ). NELL ' INSERZIONE DI CUI TRATTASI ERANO IMPIEGATE ESPRESSIONI QUALI ' WE WILL MATCH ANY PRICE ' , ' MATCH ANY PRICE ' E ' UNBEATABLE PRICES ' .
49 ANCHE SE , NEL CASO DI SPECIE , LA RICORRENTE HA PREFERITO RECEDERE DALL ' ACCORDO CONCLUSO CON LA CAMERA CARE , E EVIDENTE CHE ESSA VAGLIAVA LA FORMULAZIONE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE RIGUARDANTI I PREZZI DI VENDITA E CHE LA CLAUSOLA LITIGIOSA ERA REDATTA IN MANIERA TALE DA PERMETTERE ALLA RICORRENTE DI VIETARE TALI INSERZIONI . LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ERA PERTANTO FONDATA PER QUANTO RIGUARDA LA CLAUSOLA 23 .
50 INOLTRE , NON VIENE CONTESTATO DALLA RICORRENTE CHE IL NUMERO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI FOSSE LIMITATO . NELLA LETTERA CHE ACCOMPAGNAVA LA NOTIFICAZIONE DEL DEALER AGREEMENT , SI DICHIARA CHE LA RICORRENTE ERA DISPOSTA AD AUTORIZZARE QUALUNQUE RIVENDITORE QUALIFICATO , CON LA CONDIZIONE , PERO , CHE OVE IN UNA REGIONE LIMITATA ESISTESSE GIA UN GRAN NUMERO DI RIVENDITORI , ESSA SI RISERVAVA IL DIRITTO DI NON AUTORIZZARNE UNO NUOVO PER EVITARE CHE I LIVELLI QUALITATIVI NON POTESSERO PIU ESSERE MANTENUTI DAI RIVENDITORI STESSI . LA RICORRENTE SOSTIENE , COME MOTIVAZIONE DI TALE LIMITAZIONE , CHE IL RIVENDITORE E VINCOLATO A DETENERE UNA CERTA SCORTA DI APPARECCHI E CHE SE UN GRAN NUMERO DI RIVENDITORI FOSSE AUTORIZZATO , LE POSSIBILITA DI VENDITA DI TALUNI DIVERREBBERO TALI CHE L ' UTILE CHE NE POTREBBERO RICAVARE NON GIUSTIFICHEREBBE LA TENUTA DELLA SCORTA RICHIESTA . ESSA NON CONTESTA L ' ASSERZIONE CONTENUTA NELLA DECISIONE SECONDO CUI ESSA NON POTEVA AUTORIZZARE UN RIVENDITORE CHE EFFETTUASSE IMPORTAZIONI PARALLELE .
51 LA COMMISSIONE POTEVA A BUON DIRITTO DEDURNE CHE LA RICORRENTE OPERAVA UNA SCELTA NON SOLTANTO QUALITATIVA , MA ANCHE QUANTITATIVA , TANTO PIU CHE E PACIFICO CHE DEI 2 000 DETTAGLIANTI DI APPARECCHI FOTOGRAFICI NEL REGNO UNITO SOLO 100 CIRCA SONO AUTORIZZATI . LA CLAUSOLA 28 DEL DEALER AGREEMENT CONSENTIVA INFATTI ALLA RICORRENTE DI LIMITARE LA POSSIBILITA DI UN RIVENDITORE , ANCHE AUTORIZZATO , DI STABILIRSI IN UNA LOCALITA IN CUI ESSA RITENESSE LA SUA PRESENZA IN GRADO DI INFLUENZARE LA CONCORRENZA FRA RIVENDITORI .
52 LA COMMISSIONE POTEVA GIUSTAMENTE RITENERE CHE LE CLAUSOLE 22 E 27 DEL DEALER AGREEMENT IN VIGORE ANTERIORMENTE AL 1* DICEMBRE 1979 NONCHE LE CLAUSOLE 6 , 23 E 28 DEL DEALER AGREEMENT COSI COME MODIFICATO DAL 1* GENNAIO 1979 , ED I CRITERI PER LA SELEZIONE DI RIVENDITORI COSTITUISSERO INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO .
53 LA DECISIONE VA ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI CONSTATA CHE LA CLAUSOLA 6 DEL DEALER AGREEMENT COSTITUISCE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO DURANTE IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1974 E IL 1* GENNAIO 1979 .
SULL ' AMMENDA
54 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE , ANCHE SE FOSSE PROVATA LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA PRATICA CONCORDATA , CONCERNENTE LA RESTRIZIONE DEL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , LA COMMISSIONE NON POTREBBE INFLIGGERLE UN ' AMMENDA PER QUESTO MOTIVO . IL CONTRATTO DEL 1958 FRA LA VICTOR HASSELBLAD E GLI ALTRI SUOI DISTRIBUTORI ESCLUSIVI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SAREBBE STATO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE NEL 1965 E LA COMMISSIONE NON POTREBBE , IN FORZA DELL ' ART . 15 , N . 5 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , IRROGARE UN ' AMMENDA PER COMPORTAMENTI POSTERIORI A TALE NOTIFICAZIONE ED ANTERIORI ALLA DECISIONE CON LA QUALE LA COMMISSIONE STESSA CONCEDE O RIFIUTA L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , QUALORA ESSI RESTINO ENTRO I LIMITI DELL ' ATTIVITA DESCRITTA NELLA NOTIFICAZIONE .
55 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . ALL ' EPOCA IN CUI SI COLLOCANO LE PRATICHE CONCORDATE LITIGIOSE , LA RICORRENTE NON PARTECIPAVA PIU ALL ' ACCORDO NOTIFICATO , MA ERA VINCOLATA DA UN ACCORDO RISALENTE AL 1975 CHE NON CONTE NEVA CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLE ESPORTAZIONI O DELLE IMPORTAZIONI . ESSA NON PUO PERTANTO AVVALERSI DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ACCORDO A CUI ESSA NON PARTECIPAVA PIU , PER EVITARE L ' AMMENDA .
56 LA RICORRENTE SOSTIENE INFINE CHE L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA E SPROPORZIONATO RISPETTO ALLE INFRAZIONE ACCERTATE ED IN PARTICOLARE ALL ' AMMENDA INFLITTA ALLA VICTOR HASSELBLAD , ALLA LUCE DEL LORO RISPETTIVO VOLUME D ' AFFARI .
57 AL RIGUARDO , VA MESSO IN RILIEVO CHE L ' IMPORTO DELL ' AMMENDA E FISSATO IN BASE A VARIE CONSIDERAZIONI , FRA CUI LA GRAVITA DELL ' INFRAZIONE E LA DURATA DI QUESTA . IL FATTURATO DELL ' IMPRESA E SOLO UNO DEGLI ELEMENTI CHE VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE . LA PRATICA CONCORDATA ACCERTATA DALLA COMMISSIONE ERA DIRETTA AD IMPEDIRE QUALSIASI IMPORTAZIONE NEL REGNO UNITO DEGLI APPARECCHI HASSELBLAD DESTINATI ALLA CAMERA CARE E COSTITUIVA PERTANTO UNA PATENTE VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA DEL TRATTATO . TUTTAVIA , RISULTA CHE LA COMMISSIONE HA FISSATO L ' AMMENDA IN BASE A VARIE CONSIDERAZIONI , FRA LE QUALI IL FATTO CHE LA PRATICA DELLA RICORRENTE RIGUARDANTE LA GARANZIA ' SILVER SERVICE ' VIOLAVA LE REGOLE DI CONCORRENZA , E CHE ESSA AVEVA RITARDATO LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI OGGETTO DI IMPORTAZIONI PARALLELE , CIRCOSTANZA CHE LA COMMISSIONE NON HA PROVATO NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE . INOLTRE L ' ART . 3 DELLA DECISIONE DEV ' ESSERE ANNULLATO DALLA CORTE SU DI UN PUNTO E PER QUANTO RIGUARDA UN CERTO PERIODO . DI CONSEGUENZA , LE INFRAZIONI ACCERTATE SONO PROVATE SOLO PARZIALMENTE . A TALE CIRCOSTANZA SI AGGIUNGE IL FATTO CHE LA RICORRENTE NON E UN ' IMPRESA DI GRANDI DIMENSIONI . ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA , LA CORTE DECIDE DI RIDURRE L ' AMMENDA DA 165 000 A 80 000 ECU .
SULLE SPESE
58 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA , AI SENSI DEL PAR 3 , 1* COMMA , DELLO STESSO ARTICOLO , SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU CAPI , LA CORTE PUO COMPENSARE IN TUTTO OD IN PARTE LE SPESE .
59 POICHE CIASCUNA DELLE PARTI E RIMASTA SOCCOMBENTE SU TALUNI CAPI , LE SPESE VANNO COMPENSATE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE E ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI DICHIARA CHE LA CLAUSOLA 6 DEL DEALER AGREEMENT COSTITUISCE UN ' INFRAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO DURANTE IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1974 E IL 1* GENNAIO 1979 .
2*L ' AMMENDA INFLITTA ALLA RICORRENTE E RIDOTTA A 80 000 ECU , PARI A 45 218,18 UKL .
3*PER IL RESTO , IL RICORSO E RESPINTO .
4*CIASCUNA PARTE , COMPRESA L ' INTERVENIENTE , SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .