SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 30 GIUGNO 1983. - BERNHARD SCHLOH CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI : NOMINA IN A 2. - CAUSA 85/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 02105
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RICORSO - INTERESSE AD AGIRE - MEZZO VERTENTE SULL ' IRREGOLARITA DI UN AVVISO DI POSTO VACANTE CHE NON LEDE IL RICORRENTE - IRRICEVIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 91 )
2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PROCEDURA SPECIALE DI ASSUNZIONE - DISTINZIONE FRA CANDIDATI INTERNI E CANDIDATI DELLE ALTRE ISTITUZIONI - INSUSSISTENZA - CRITERI DI ASSUNZIONE DA SEGUIRE
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 27 E 29 , N . 2 )
3 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CRITERI - EQUILIBRIO GEOGRAFICO - INTERESSE DEL SERVIZIO - MERITI PERSONALI DEI CANDIDATI - CONCILIAZIONE DEI VARI CRITERI
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 7 E 27 )
1 . ANCHE SE IL DOVERE DELLE ISTITUZIONI DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ' ASSUNZIONE DEL PERSONALE CORRISPONDE AD UN INTERESSE GENERALE , IL SINGOLO DIPENDENTE NON E LEGITTIMATO AD AGIRE NELL ' INTERESSE DELLA LEGGE O DELLE ISTITUZIONI E PUO FAR VALERE , A SOSTEGNO DI UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO DI UNA NOMINA , SOLO LE CENSURE PERSONALI .
VA QUINDI DICHIARATO IRRICEVIBILE IL MEZZO DEDOTTO DA UN DIPENDENTE DELL ' ISTITUZIONE CONVENUTA E VERTENTE SUL FATTO CHE LA VACANZA DI UN POSTO NON E STATA COMUNICATA AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DIVERSE DALL ' ISTITUZIONE STESSA , TRATTANDOSI DI UN ' OMISSIONE CHE NON LO DANNEGGIA .
2 . L ' AVVISO DI POSTO VACANTE BASATO SULL ' ART . 29 , N . 2 DELLO STATUTO DISCIPLINA LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE NEL SUO COMPLESSO , SENZA DISTINGUERE FRA CANDIDATI INTERNI E CANDIDATI DELLE ALTRE ISTITUZIONI .
QUESTA PROCEDURA , ESSENDO ACCESSIBILE AD UNA PLURALITA DI CANDIDATI , IMPLICA UN ESAME COMPARATIVO PRELIMINARE DEI VARI CANDIDATI , SECONDO LE MODALITA PRECISATE NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE ED I PRINCIPI STABILITI DALL ' ART . 27 DELLO STATUTO .
3 . IL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT . 7 E 27 DELLO STATUTO STABILISCE CHE PER L ' ASSUNZIONE , LA PROMOZIONE E L ' ASSEGNAZIONE DEI PROPRI DIPENDENTI , CIASCUNA ISTITUZIONE COMUNITARIA DEVE , DA UN LATO , AVER RIGUARDO ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO PRESCINDENDO DA CONSIDERAZIONI DI CITTADINANZA E , D ' ALTRO CANTO , PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI SECONDO UNA BASE GEOGRAFICA QUANTO PIU AMPIA POSSIBILE TRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA .
L ' ISTITUZIONE CONCILIA QUESTI IMPERATIVI QUANDO , A PARITA DI TITOLI FRA I VARI CANDIDATI , SI VALE COME CRITERIO PREFERENZIALE DELLA CITTADINANZA , ONDE CONSERVARE O RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO ; TUTTAVIA , IN QUALUNQUE ALTRO CASO , L ' ESIGENZA DI OVVIARE AD UNO SQUILIBRIO GEOGRAFICO DEVE CEDERE IL PASSO DINANZI AGLI IMPERATIVI DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E DELLA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEI MERITI PERSONALI DEI CANDIDATI .
L ' APN PUO QUINDI LEGITTIMAMENTE VALERSI DELLA CITTADINANZA COME CRITERIO PREFERENZIALE A CONDIZIONE , TUTTAVIA , DI STABILIRE PREVIAMENTE E MEDIANTE SCRUTINIO COMPARATIVO L ' EQUIVALENZA DEI TITOLI DEI CANDIDATI .
NELLA CAUSA 85/82 ,
BERNHARD SCHLOH , DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVV . EDMOND LEBRUN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . TONI BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE- CHARLOTTE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SUO CONSIGLIERE , AVV . R . O . DALCQ , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . H . J . PABBRUWE , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,
CONVENUTO ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI RIGETTO DELLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE AL POSTO DI DIRETTORE NELLA DIREZIONE GENERALE A , DIREZIONE III ( BILANCIO E STATUTO ), DELLA DECISIONE CON CUI , AL SUDDETTO POSTO , E STATO NOMINATO IL SIG . J . J . KASEL , NONCHE DELLA DECISIONE DI RIGETTO DEL RECLAMO PROPOSTO , AL RIGUARDO , DAL RICORRENTE AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 10 MARZO 1982 , IL SIG . BERNHARD SCHLOH , DIPENDENTE DI GRADO A 3 DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , HA PROPOSTO UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO : A ) DELLA DECISIONE DI RIGETTO DELLA SUA CANDIDATURA AL POSTO DI DIRETTORE DEL BILANCIO E DELLO STATUTO ( DG A , DIREZIONE III ), NOTIFICATAGLI IL 31 LUGLIO 1981 , B ) DELLA DECISIONE 11 SETTEMBRE 1981 CON CUI IL SIG . J . J . KASEL VENIVA NOMINATO AL SUDDETTO POSTO ; C ) E DELLA DECISIONE DI RIGETTO DEL SUO RECLAMO 12 OTTOBRE 1981 , NOTIFICATAGLI CON NOTE DEL 19 DICEMBRE 1981 E DEL 15 FEBBRAIO 1982 .
2 I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO ERANO STATI INFORMATI DELLA VACANZA DEL POSTO IN QUESTIONE , APPENA ISTITUITO , CON COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE 17 GIUGNO 1981 N . 83/71 F . QUESTA COMUNICAZIONE VENIVA MODIFICATA CON DUE ' CORRIGENDUM ' , QUELLO DEL 2 LUGLIO 1981 , N . 86/81 F , COL QUALE LA POSSIBILITA DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA VENIVA ESTESA AL PERSONALE DI GRADO A 3 , E QUELLO DEL 6 LUGLIO 1981 , N . 94/81 , COL QUALE IL TERMINE PER PRESENTARE LE CANDIDATURE VENIVA PROROGATO DALL ' 8 AL 22 LUGLIO 1981 .
3 STANDO A QUANTO HA PRECISATO IL CONSIGLIO IN CORSO DI CAUSA , DETTE COMUNICAZIONI VENIVANO TRASMESSE AI CAPI AMMINISTRAZIONE DELLE ALTRE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA , SENZA CHIEDERE TUTTAVIA CHE FOSSERO PORTATE A CONOSCENZA DEI DIPENDENTI INTERESSATI . E COMUNQUE ASSODATO CHE NELLA FATTISPECIE NON SI E AVUTA LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELL ' AVVISO DI TRASFERIMENTO INTERISTITUZIONALE .
4 IL RICORRENTE , SEDICI ALTRI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO DI GRADO A 3 - TRA CUI UN CITTADINO LUSSEMBURGHESE , CERTO FEIPEL - E IL KASEL , AGENTE TEMPORANEO DI GRADO A 3 PRESSO LA COMMISSIONE , PRESENTAVANO LA LORO CANDIDATURA NEL TER MINE PRESCRITTO . UNA CANDIDATURA VENIVA PRESENTATA FUORI TERMINE DA UN ALTRO DIPENDENTE DEL CONSIGLIO . IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO , IN QUALITA DI APN , RESPINGEVA TUTTE LE CANDIDATURE DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO CON LETTERE DEL 31 LUGLIO 1981 .
5 LE LETTERE INVIATE AI CANDIDATI NON CITTADINI LUSSEMBURGHESI ERANO IDENTICHE E , PER GIUSTIFICARE IL RIGETTO DELLE CANDIDATURE , ERANO COSI MOTIVATE :
' INFATTI , PER OCCUPARE IL SUDDETTO POSTO , DEBBO TENER CONTO NON SOLO DELLE COGNIZIONI E DELL ' ESPERIENZA PROFESSIONALE CHE TALE POSTO DI DIREZIONE RICHIEDE , MA ANCHE DELLA CONSERVAZIONE DI UN ADEGUATO EQUILIBRIO GEOGRAFICO ' .
PER CONTRO , NELLA LETTERA INVIATA AL DIPENDENTE CITTADINO LUSSEMBURGHESE , SIG . FEIPEL , LA MOTIVAZIONE DEL RIGETTO ERA LA SEGUENTE :
' INFATTI , LA SCELTA DEL CANDIDATO PER QUESTO POSTO E SUBORDINATA OLTRE CHE AL RISPETTO DI UN EQUILIBRIO GEOGRAFICO ADEGUATO , ALL ' ESISTENZA DI COGNIZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE , INDISPENSABILI PER QUESTO POSTO DI DIRETTORE . CONOSCENDO LO SVOLGIMENTO DELLA SUA CARRIERA , RITENGO CHE LE SUE COGNIZIONI E LE SUE ESPERIENZE SPECIFICHE NON CORRISPONDANO ALLE MANSIONI DEL POSTO DI DIREZIONE SUMMENZIONATO ' .
6 ALLA CANDIDATURA DEL FEIPEL ERA ALLEGATA UNA ' NOTA ESPLICATIVA ' CHE FACEVA CARICO AL CONSIGLIO DI AVER RISERVATO IL POSTO APPENA ISTITUITO AD UN DIPENDENTE LUSSEMBURGHESE DI CUI SI CONOSCEVA GIA IL NOME . QUESTA CRITICA ERA COSI FORMULATA :
' ALLA STESSA STREGUA DEI MIEI COLLEGHI DI GRADO A 3 , PRESENTO LA MIA CANDIDATURA SENZA FARMI ILLUSIONI E CON L ' UNICO SCOPO CHE NON MI SI POSSA DIRE PIU TARDI : DATA LA MANCANZA DI CANDIDATURE DI DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA GENERALE , ABBIAMO DOVUTO RICORRERE A QUALCUNO PROVENIENTE DALL ' ESTERNO .
SO PERFETTAMENTE , INFATTI , COME TUTTI I MIEI COLLEGHI DI GRADO A 3 , CHE IL POSTO A 2 DICHIARATO ' ' VACANTE ' ' , CON IL SUMMENZIONATO AVVISO VERRA OCCUPATO , MEDIANTE ' ' PARACHUTAGE ' ' , DA UN DIPENDENTE LUSSEMBURGHESE . SE NE CONOSCONO IL NOME , IL CURRICULUM VITAE , NONCHE L ' ATTUALE OCCUPAZIONE . NON INTENDO DISCUTERE SULLA SUA ETA , NE SULLE SUE QUALITA IN GENERALE , MA SOLTANTO CONSTATARE UNA COSA : NEL CORSO DELLA SUA BREVE CARRIERA , NON SI E MAI OCCUPATO DI PROBLEMI DI BILANCIO ' .
7 TRE GIORNI PRIMA CHE LE LETTERE DI RIGETTO DELLE CANDIDATURE DEI DIPENDENTI FOSSERO INVIATE , IL BOLLETTINO DELL ' ' AGENCE EUROPE ' DEL 27-28 LUGLIO PUBBLICAVA LA NOTIZIA SEGUENTE :
' IL VICECAPO DI GABINETTO , SIG . J . J . KASEL , LASCERA INOLTRE GLI UFFICI DELLA COMMISSIONE A SETTEMBRE PER DIVENTARE DIRETTORE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO ' .
8 INFATTI , CON DECISIONE 11 SETTEMBRE 1981 , N . 817 , ADOTTATA AI SENSI DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , L ' APN NOMINAVA AL POSTO VACANTE J . J . KASEL , CITTADINO LUSSEMBURGHESE , TRENTACINQUENNE , IL QUALE DAL 6 GENNAIO 1981 ERA IN SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE IN QUALITA DI AGENTE TEMPORANEO , CON IL GRADO A 3 E CON LE MANSIONI DI VICECAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE . NEL CORSO DELLA FASE ORALE E EMERSO CHE IL 13 LUGLIO 1981 IL KASEL AVEVA PRESENTATO LA PROPRIA CANDIDATURA , RECANTE LA DATA DEL 9 LUGLIO . QUESTA CANDIDATURA ERA STATA PRESENTATA SOTTO FORMA DI LETTERA , INDIRIZZATA DIRETTAMENTE AL SEGRETARIO GENERALE .
9 IN SEGUITO AL RIGETTO DELLE LORO CANDIDATURE ED ALLA NOMINA DEL KASEL , IL 15 OTTOBRE 1981 IL RICORRENTE ED ALTRI UNDICI DIPENDENTI PROPONEVANO RECLAMI INDIVIDUALI AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO . IN PARTICOLARE , NEL RECLAMO IL RICORRENTE RILEVAVA CHE LA NOMINA DEL KASEL ERA LA CONSEGUENZA DI ACCORDI POLITICI ' DI COMPENSAZIONE ' PRESI IN OCCASIONE DELLA 655A SESSIONE DEL CONSIGLIO DEL 15 E 16 SETTEMBRE 1980 , IN OCCASIONE DEL RITIRO IN PENSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE , CITTADINO LUSSEMBURGHESE . I RECLAMI VENIVANO RESPINTI CON DECISIONI UNIFORMI DELL ' APN IN DATA 18 DICEMBRE 1981 , FORMULATI COME SEGUE :
' IL SUO RECLAMO DEL 15 OTTOBRE 1981 E STATO OGGETTO DELLA MIA PARTICOLARE ATTENZIONE . DOPO UN ESAME APPROFONDITO , NON RITENGO DI POTER MODIFICARE LA DECISIONE DA ME ADOTTATA . QUESTA SI INSERISCE NELL ' AMBITO DELL ' AMPIO POTERE DISCREZIONALE E DELL ' AMPIA LIBERTA DI DECISIONE DI CUI GODE L ' AUTORITA IN QUESTO CAMPO . LA PROCEDURA ADOTTATA E OLTRETUTTO IDENTICA A QUELLA SEGUITA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE NOMINE NEI GRADI A 1 E A 2 IN SENO AL CONSIGLIO ' .
10 SECONDO IL RICORRENTE , QUESTE LETTERE PROVOCAVANO VIVACI PROTESTE , SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA L ' ULTIMA FRASE , CHE NON CORRISPONDEREBBE ALLA REALTA , IN QUANTO LA COPERTURA DEI POSTI A 2 MEDIANTE PROMOZIONE O ASSUNZIONE INTERNA COSTITUISCE LA REGOLA PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO . IN QUESTE CIRCOSTANZE AVEVA LUOGO , IL 5 FEBBRAIO 1982 , UN COLLOQUIO FRA L ' APN ED I DIPENDENTI INTERESSATI ; IL 15 FEBBRAIO IL SEGRETARIO GENERALE INVIAVA AGLI INTERESSATI UNA NOTA CONTENENTE , FRA L ' ALTRO , LE SEGUENTI ESPRESSIONI :
' . . . MI PREGIO COMUNICARLE CHE L ' ULTIMA FRASE CONTENUTA NELLA NOTA SUMMENZIONATA COSTITUIVA SOLO UN COMMENTO ALLA DECISIONE ESPRESSA NELLA PRIMA FRASE , E DI CONSEGUENZA ESSA NON FA PARTE DELLA SUDDETTA IN SENSO STRETTO . PUO QUINDI CONSIDERARLA PRIVA DI OGGETTO .
PER IL FUTURO POSSO ASSICURARLE , COME HO GIA FATTO NELLA NOTA DEL 5 FEBBRAIO SCORSO , CHE NEL CORSO DEL MIO MANDATO DI SEGRETARIO GENERALE , NON INTENDO ASSOLUTAMENTE DISCOSTARMI DALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER LE NOMINE DEI DIPENDENTI AL GRADO A 2 ' .
11 INFINE , PER QUANTO RIGUARDA LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE SULLA BASE DELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE SUMMENZIONATO , OCCORRE RICORDARE CHE , CON NOTA 31 GENNAIO 1983 , IL CONSIGLIO HA PRODOTTO , A RICHIESTA DELLA CORTE , IL FASCICOLO DELLE CANDIDATURE CON UNA NOTA - DELLA STESSA DATA - DEL SEGRETARIO GENERALE FORMULATA COME SEGUE :
' THE CANDIDATURES OF THE 17 INTERNAL CANDIDATES WHO HAD APPLIED WITHIN THE FIXED TIMELIMIT WERE EXAMINED AT A MEETING ON 15 JULY 1981 IN WHICH PARTICIPATED - BESIDES ME - THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION , THE DIRECTOR RESPONSIBLE FOR STAFF MATTERS AND THE HEAD OF THE PRIVATE OFFICE .
A SIMILAR EXAMINATION OF AN INTERNAL CANDIDATE WHO HAD APPLIED AFTER THE FIXED TIMELIMIT TOOK PLACE ON 24 JULY 1981 .
ON THE BASIS OF THE ABOVE MENTIONED COMPARATIVE EXAMINATIONS I DECIDED THAT NONE OF THE CANDIDATES SHOULD BE APPOINTED .
AFTER THIS DATE NO FURTHER CANDIDATURES FOR THE POST IN QUESTION WAS RECEIVED .
MY DECISION WAS COMMUNICATED IN WRITING TO THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION ON 24 JULY 1981 ' .
12 SONO QUESTE LE CIRCOSTANZE IN CUI LO SCHLOH HA PROPOSTO IL RICORSO , A SOSTEGNO DEL QUALE DEDUCE I SEGUENTI MEZZI :
1 . IL CONSIGLIO , NON AVENDO INFORMATO IL PERSONALE DELLE ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE DELLA VACANZA DEL POSTO IN QUESTIONE , HA TRASGREDITO GLI ARTT . 29 , N . 1 , LETT . C ) E 4 , N . 3 , DELLO STATUTO .
2 . IL CONSIGLIO HA DEL PARI TRASGREDITO L ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO , IN QUANTO E STATA NOMINATA UNA PERSONA ESTRANEA ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , BENCHE NON POSSEDESSE I REQUISITI NECESSARI PER IL POSTO DA COPRIRE O , PERLOMENO , FOSSE MENO MERITEVOLE DEI CANDIDATI ' INTERNI ' .
3 . IL CONSIGLIO HA INOLTRE TRASGREDITO L ' ART . 27 DELLO STATUTO IN QUANTO IL POSTO E STATO RISERVATO AD UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DETERMINATO ; L ' APN HA DEL PARI COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO IL POSTO E STATO RISERVATO AD UNA PERSONA DETERMINATA ANCOR PRIMA CHE AVESSE INIZIO LA PROCEDURA DI NOMINA .
4 . IL CONSIGLIO HA INFINE TRASGREDITO L ' ART . 25 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , IN QUANTO LA DECISIONE DI RIGETTO DEL RECLAMO DEL RICORRENTE NON E SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA .
SULLA RICEVIBILITA DEL PRIMO MEZZO
13 IL CONSIGLIO HA SOLLEVATO UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO MEZZO , SOSTENENDO CHE IL RICORRENTE NON HA INTERESSE A DOLERSI DEL FATTO CHE LA VACANZA DEL POSTO IN QUESTIONE NON SIA STATA COMUNICATA AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DIVERSE DAL CONSIGLIO , TRATTANDOSI DI UN ' OMISSIONE CHE NON LO DANNEGGIA .
14 L ' ECCEZIONE VA ACCOLTA . ANCHE SE - COME OSSERVA IL RICORRENTE - IL DOVERE DELLE ISTITUZIONI DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ' ASSUNZIONE CORRISPONDE AD UN INTERESSE GENERALE , IL RICORRENTE NON E LEGITTIMATO AD AGIRE NELL ' INTERESSE DELLA LEGGE O DELLE ISTITUZIONI E PUO FAR VALERE , A SOSTEGNO DI UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO DI UNA NOMINA , SOLO LE CENSURE PERSONALI . IL MEZZO VA QUINDI DICHIARATO IRRICEVIBILE .
SUGLI ALTRI MEZZI
15 CON IL SECONDO MEZZO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL RICORSO ALLA PROCEDURA ECCEZIONALE DI CUI ALL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO PER LE NOMINE AI GRADI A 2 E A 1 IMPLICA CHE LA PERSONA NOMINATA AL TERMINE DI UNA PROCEDURA DIVERSA DAL CONCORSO ED ESTRANEA ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE POSSEGGA TITOLI PERLOMENO PARI A QUELLI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PROMUOVIBILI AL POSTO DI CUI TRATTASI . IL CONSIGLIO NON AVREBBE OSSERVATO QUESTE NORME , POICHE LA PERSONA NOMINATA ERA ' ESTRANEA ' - IN QUANTO PRIVA DELLA QUALITA DI DIPENDENTE - E NON POSSEDEVA I REQUISITI PRESCRITTI , STABILITI DALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE ED AMMESSI IMPLICITAMENTE DALL ' APN NELLE LETTERE DI RIGETTO DELLE CANDIDATURE ' INTERNE ' . L ' INIDONEITA DEL KASEL SI DESUMEREBBE DAL SUO ' CURRICULUM VITAE ' , PUBBLICATO DALL ' AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO .
16 COL TERZO MEZZO , CHE E STRETTAMENTE CONNESSO AL SECONDO , IL RICORRENTE DENUNCIA IN PRIMO LUOGO LA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 27 DELLO STATUTO , SOPRATTUTTO DELL ' ULTIMO COMMA , IN QUANTO L ' APN HA RISERVATO IN ANTICIPO IL POSTO VACANTE AD UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DETERMINATO , VALE A DIRE IL LUSSEMBURGO . INFATTI , IL POSTO APPENA ISTITUITO SAREBBE STATO RISERVATO AL KASEL NELL ' AMBITO DELLA ' COMPENSAZIONE ' PROMESSA AL RAPPRESENTANTE DEL GRANDUCATO DURANTE LA SESSIONE DEL CONSIGLIO DEL 15 E DEL 16 SETTEMBRE 1980 . ORA , SE E VERO CHE , A NORMA DEL 1* COMMA DELL ' ART . 27 DELLO STATUTO , L ' ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DEVE MIRARE ANCHE A GARANTIRE UNA BASE GEOGRAFICA QUANTO PIU AMPIA POSSIBILE TRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI , E CHE IN TAL SENSO L ' INTENTO DI ' COMPENSARE ' IL LUSSEMBURGO PER LA PERDITA DI UN POSTO DI DIRETTORE IN SENO ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO POTREBBE ESSERE GIUSTIFICATO , RESTA TUTTAVIA IL FATTO CHE L ' ART . 27 , ULTIMO COMMA , DISPONE CHE NESSUN POSTO DEV ' ESSERE RISERVATO AI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DETERMINATO . NELLA FATTISPECIE , L ' APN AVREBBE RISERVATO IL POSTO APPENA ISTITUITO AD UN CITTADINO LUSSEMBURGHESE , E CIO ANCOR PRIMA CHE FOSSE DATO INIZIO ALLA PROCEDURA PER OCCUPARE IL POSTO STESSO . INOLTRE , IL RICORRENTE SOSTIENE , PER QUANTO RIGUARDA IL 1* COMMA DELL ' ART . 27 DELLO STATUTO , CHE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IL CRITERIO GEOGRAFICO PUO COSTITUIRE UN CRITERIO PREFERENZIALE SOLO NEL CASO CHE I CANDIDATI ABBIANO MERITI MOLTO SIMILI . NON SAREBBE QUESTO IL CASO NOSTRO , POI CHE I MERITI DEL KASEL SAREBBERO INFERIORI A QUELLI DEI CANDIDATI ' INTERNI ' , ED INOLTRE , DATO CHE LA PROCEDURA PER COPRIRE IL POSTO IN QUESTIONE E STATA AVVIATA AI SENSI DELL ' ART . 29 , N . 1 , DELLO STATUTO , IL KASEL , NON ESSENDO DIPENDENTE , NON AVREBBE ANCORA POTUTO , IN QUELLO STADIO , PRESENTARSI COME CANDIDATO .
17 IN SECONDO LUOGO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' APN HA NON SOLO RISERVATO IL POSTO VACANTE AD UN CITTADINO LUSSEMBURGHESE , MA HA DESTINATO IL POSTO , ANCOR PRIMA CHE FOSSE DATO INIZIO ALLA PROCEDURA PER OCCUPARLO , AD UNA PERSONA DETERMINATA - CIOE AL KASEL - INDIPENDENTEMENTE DALL ' ESAME DELLE SUE ATTITUDINI E DEI SUOI TITOLI . COSI FACENDO , L ' APN AVREBBE COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE . A SOSTEGNO DELLA PROPRIA TESI , IL RICORRENTE ADDUCE UN COMPLESSO DI INDIZI , SECONDO LUI TUTTI CONCORDANTI E PERTINENTI , CHE FORNIREBBERO LA PROVA DELL ' ASSERITA ILLEGITTIMITA .
18 IL CONSIGLIO OPPONE , IN PRIMO LUOGO , CHE IL KASEL , LUNGI DALL ' ESSERE SPROVVISTO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER COPRIRE IL POSTO IN QUESTIONE , HA INVECE UN ' IDONEITA SPECIFICA AD OCCUPARLO PER I SUOI TITOLI ACCADEMICI NONCHE PER L ' ESPERIENZA ACQUISITA NEI POSTI IN PRECEDENZA OCCUPATI . INOLTRE , ESSO SOSTIENE CHE , AL MOMENTO DELLA NOMINA , IL KASEL ERA DA DIVERSI MESI AGENTE TEMPORANEO DELLA COMMISSIONE DI GRADO A 3 , E NON LO SI POTREBBE QUINDI CONSIDERARE UN CANDIDATO ' ESTRANEO ' ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
19 IL CONSIGLIO SOSTIENE , IN SECONDO LUOGO , CHE UNA NOMINA AL GRADO A 2 EFFETTUATA , COME NELLA FATTISPECIE , AI SENSI DELL ' ART . 29 , N . 2 , DELLO STATUTO , NON ESIGE CAPACITA TECNICHE PARTICOLARI , BENSI ' L ' ATTITUDINE AL COMANDO , ALLA SINTESI ED AI CONTATTI AD ALTISSIMO LIVELLO ' . IL CONSIGLIO FA VALERE INOLTRE L ' AMPIO POTERE DISCREZIONALE DI CUI GODE L ' APN PER QUANTO RIGUARDA LE ESIGENZE DEL SERVIZIO NONCHE LE CAPACITA ED ATTITUDINI DEI DIPENDENTI DA NOMINARE , SOPRATTUTTO PER L ' ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DI GRADO A 1 E A 2 .
20 PER QUANTO RIGUARDA L ' ASSERITA VIOLAZIONE DELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 27 DELLO STATUTO , IL CONSIGLIO ASSUME CHE , ALL ' EPOCA DELLA NOMINA , I CITTADINI LUSSEM BURGHESI NON ERANO SUFFICIENTEMENTE RAPPRESENTATI NELLA CATEGORIA A IN SENO AL CONSIGLIO E CHE , DI CONSEGUENZA , NON GLI SI PUO MUOVERE ALCUN ADDEBITO DI PARZIALITA , POICHE LA SUA DECISIONE DI NOMINARE IL KASEL HA TENUTO CONTO DELLE DELIBERE ADOTTATE IL 15 E 16 SETTEMBRE 1980 , NELLA 655A SESSIONE DEL CONSIGLIO . A TALE PROPOSITO , IL CONSIGLIO RICHIAMA LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUL PESO PREPONDERANTE CHE PUO AVERE LA CITTADINANZA ONDE GARANTIRE L ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO IN CASO DI EQUIVALENZA DEI TITOLI DEI CANDIDATI , E , DOPO AVER RIBADITO CHE IL KASEL POSSEDEVA TUTTI I PRESCRITTI REQUISITI , DEDUCE CHE SPETTA ALL ' APN , E SOLO AD ESSA , VALUTARE TALE EQUIVALENZA . ALL ' UOPO , IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE LE SOPRA CITATE LETTERE DI RIGETTO DELLE CANDIDATURE DEI DIPENDENTI DELL ' ISTITUZIONE NON MENZIONAVANO SOLO IL CRITERIO DELL ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO , MA SI RIFERIVANO ANCHE ALLE COGNIZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI CANDIDATI E , PER DI PIU , LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PRIMO FATTORE ERA SUBORDINATA AL SECONDO . INFINE , IL CONSIGLIO OSSERVA CHE IL RIGETTO ANCHE DELLA CANDIDATURA DI UN DIPENDENTE A 3 DEL CONSIGLIO , CITTADINO LUSSEMBURGHESE , DIMOSTRA L ' INCONSISTENZA DELLA TESI DEL RICORRENTE . IN REALTA , SECONDO IL CONSIGLIO , TUTTE LE CANDIDATURE ' INTERNE ' SONO STATE RESPINTE A CAUSA DELL ' INSUFFICIENZA DEI MERITI DEI CANDIDATI .
21 PER QUANTO RIGUARDA LA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE IL CONSIGLIO , DOPO AVER ESAMINATO NEI PARTICOLARI GLI INDIZI ADDOTTI DAL RICORRENTE , SOSTIENE CHE QUESTI NON SONO NE PERTINENTI , NE SUFFICIENTI , E SI RICHIAMA ALL ' AMPIO POTERE DISCREZIONALE DI CUI DISPONE L ' APN IN QUESTO CAMPO .
22 PRIMA DI ESAMINARE GLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE PARTI OCCORRE , IN PRIMO LUOGO , STABILIRE LA NATURA GIURIDICA DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE SCELTO NELLA FATTISPECIE DAL CONSIGLIO PER COPRIRE IL POSTO VACANTE DI DIRETTORE DEL BILANCIO E DELLO STATUTO ( GRADO A 2 ).
23 L ' ART . 29 , N . 1 , DELLO STATUTO , STABILISCE CHE PER PROVVEDERE AI POSTI VACANTI DI UN ' ISTITUZIONE , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , DOPO AVER ESAMINATO : A ) LE POSSIBILITA DI PROMOZIONE E DI TRASFERIMENTO ALL ' INTERNO DELL ' ISTITUZIONE , B ) LE POSSIBILITA DI ORGANIZZARE CONCORSI INTERNI NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE , C ) LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO PRESENTATE DA FUNZIONARI DI ALTRE ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA EUROPEE , BANDISCE UN CONCORSO PER TITOLI O PER ESAMI , OVVERO PER TITOLI ED ESAMI . IL N . 2 DEL SUDDETTO ARTICOLO STABILISCE CHE PER L ' ASSUNZIONE DI DIPENDENTI DI GRADO A 1 E A 2 NONCHE , IN CASI ECCEZIONALI , PER POSTI CHE RICHIEDANO UNA SPECIALE COMPETENZA , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA PUO ADOTTARE UNA PROCEDURA DIVERSA DA QUELLA DEL CONCORSO .
24 IL RICORRENTE SOSTIENE CHE , NELLA FATTISPECIE , LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE SI BASA , NELLA PRIMA FASE , VALE A DIRE QUELLA DELLA PROMOZIONE DEI DIPENDENTI INTERNI , SUL N . 1 , LETT . A ), DELL ' ART . 29 , E , NELLA SECONDA FASE , VALE A DIRE QUELLA DELL ' ASSUNZIONE PER CONCORSO , SUL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO . IL CONSIGLIO ASSUME INVECE CHE LA PROCEDURA ADOTTATA , ESSENDO BASATA SUL N . 2 DELL ' ART . 29 DELLO STATUTO , E DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO , IN QUANTO IL CONSIGLIO , PER IL POSTO IN QUESTIONE , ' HA VOLUTO SPINGERSI OLTRE , VERSO LE ALTRE ISTITUZIONI ' .
25 PER VALUTARE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE ADOTTATA DALL ' APN PER IL POSTO IN QUESTIONE , E OPPORTUNO ESAMINARE L ' AVVISO DI POSTO VACANTE DEL 18 GIUGNO 1981 . TALE AVVISO , LA CUI VALIDITA NON VIENE CONTESTATA DAL RICORRENTE ED AL QUALE TUTTI I CANDIDATI HANNO FATTO RIFERIMENTO NELLA LORO CANDIDATURA , COSTITUISCE L ' ATTO CHE , BASANDOSI SUL N . 2 DELL ' ART . 29 DELLO STATUTO , DISCIPLINA COMPLESSIVAMENTE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE , SENZA DISTINGUERE FRA CANDIDATI INTERNI E CANDIDATI DELLE ALTRE ISTITUZIONI . QUESTA PROCEDURA , ESSENDO ACCESSIBILE AD UNA PLURALITA DI CANDIDATI , IMPLICA UN ESAME COMPARATIVO PRELIMINARE DEI VARI CANDIDATI , SECONDO LE MODALITA PRECISATE NELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE ED I PRINCIPI STABILITI DALL ' ART . 27 DELLO STATUTO .
26 QUESTO ARTICOLO , IN RELAZIONE ALL ' ART . 7 DELLO STATUTO , STABILISCE CHE PER L ' ASSUNZIONE , LA PROMOZIONE E L ' ASSEGNAZIONE DEI PROPRI DIPENDENTI , CIASCUNA ISTITUZIONE COMUNITARIA DEVE , DA UN LATO , AVER RIGUARDO ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO PRESCINDENDO DA CONSIDERAZIONI DI CITTADINANZA E , D ' ALTRO CANTO PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI SECONDO UNA BASE GEOGRAFICA QUANTO PIU AMPIA POSSIBILE TRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA . L ' ISTITUZIONE CONCILIA QUESTI IMPERATIVI , COME LA CORTE HA AFFERMATO IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 6 MAGGIO 1969 ( REINARZ , CAUSA 17/68 , RACC . 1969 , PAG . 61 ), QUANDO , A PARITA DI TITOLI TRA I VARI CANDIDATI , SI VALE COME CRITERIO PREFERENZIALE DELLA CITTADINANZA , ONDE CONSERVARE O RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO ; TUTTAVIA , IN QUALUNQUE ALTRO CASO , L ' ESIGENZA DI OVVIARE AD UNO SQUILIBRIO GEOGRAFICO DEVE CEDERE IL PASSO DINANZI AGLI IMPERATIVI DELL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E DELLA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEI MERITI PERSONALI DEI CANDIDATI . NELLA FATTISPECIE , L ' APN POTEVA QUINDI LEGITTIMAMENTE VALERSI DELLA CITTADINANZA COME CRITERIO PREFERENZIALE A CONDIZIONE , TUTTAVIA , DI STABILIRE PREVIAMENTE E MEDIANTE SCRUTINIO COMPARATIVO , L ' EQUIVALENZA DEI TITOLI DEI CANDIDATI .
27 PER ACCERTARE SE DETTA CONDIZIONE SIA STATA SODDISFATTA , LA CORTE HA CHIESTO AL CONSIGLIO DI PRODURRE I DOCUMENTI RELATIVI ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATO DEI CANDIDATI . POICHE IL CONSIGLIO HA RISPOSTO CHE TALI DOCUMENTI NON ESISTEVANO , LA CORTE GLI HA CHIESTO DI RENDERE NOTA LA DATA DELLO SCRUTINIO COMPARATIVO DEI CANDIDATI E QUALUNQUE ALTRO ELEMENTO ATTO A DETERMINARE IL MODO IN CUI SI E SVOLTA LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE . IL 31 GENNAIO 1983 , IL CONSIGLIO HA FATTO PERVENIRE ALLA CORTE LE RISPOSTE ED I DOCUMENTI RICHIESTI , FRA CUI LA SOPRA RICORDATA NOTA 31 GENNAIO 1983 DEL SUO SEGRETARIO GENERALE .
28 ALLA LUCE DI QUANTO SI E DETTO SOPRA , OCCORRE ESAMINARE ANZITUTTO IL MEZZO RELATIVO ALLA TRASGRESSIONE DELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 27 DELLO STATUTO , SECONDO CUI NESSUN POSTO DEV ' ESSERE RISERVATO AI CITTADINI DI UN DETERMINATO STATO MEMBRO .
29 I FATTI ESSENZIALI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER VALUTARE QUESTO MEZZO RIGUARDANO IN PRIMO LUOGO IL NESSO TRA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 15 E 16 SETTEMBRE 1980 E LA NOMINA DEL KASEL AL POSTO IN QUESTIONE .
30 QUESTO NESSO SCATURISCE DAI DIBATTITI AVVENUTI IN SENO AL CONSIGLIO , DURANTE LA 655A SESSIONE , PER DESIGNARE IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE , CITTADINO DANESE , IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE , CITTADINO LUSSEMBURGHESE . DAL VERBALE DELLA SUDDETTA SESSIONE RISULTA CHE IL CONSIGLIO , DOPO AVER CONSTATATO CHE LA CITTADINANZA DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE ' NON DEVE PREGIUDICARE LA PRESENZA LUSSEMBURGHESE IN SENO ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO ' , AMMETTE CHE LA NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE HA PROVOCATO UN ULTERIORE SQUILIBRIO REGIONALE NELLA RIPARTIZIONE DEGLI ALTRI FUNZIONARI DELLA SEGRETERIA GENERALE , SQUILIBRIO CHE , PUR RISPETTANDO I MERITI , ' VA COMPENSATO , PER QUANTO POSSIBILE , NELL ' IMMEDIATO FUTURO ' . LA CONCOMITANZA DI TALUNE CIRCOSTANZE , QUALI LA CREAZIONE DI UN NUOVO POSTO DI CATEGORIA A 2 , LA SOLLECITUDINE DIMOSTRATA DALL ' APN PER COPRIRE IL POSTO IL PIU PRESTO POSSIBILE E LA CONNESSIONE , AMMESSA DALLO STESSO CONSIGLIO , FRA LE DECISIONI ADOTTATE DURANTE LA 655A SESSIONE E LA NOMINA DEL KASEL , COSTITUISCE UN INDIZIO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL VALUTARE IL MEZZO DEDOTTO DAL RICORRENTE .
31 UN ALTRO INDIZIO DELL ' IMPORTANZA AVUTA DALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO PER LA NOMINA DEL KASEL SI DESUME DALLA LETTERA 31 LUGLIO 1981 DEL SEGRETARIO GENERALE , INDIRIZZATA AL SIG . FEIPEL PER RESPINGERNE LA CANDIDATURA . INFATTI , IN QUESTA LETTERA NON VI E TRACCIA DI RISPOSTA ALLA SPECIFICA CENSURA CONTENUTA NELLA NOTA ALLEGATA ALL ' ATTO DI CANDIDATURA DEL FEIPEL , CON CUI SI FA CARICO AL CONSIGLIO DI ESSERSI IMPEGNATO AD OCCUPARE IL POSTO A 2 DICHIARATO VACANTE ' PARACADUTANDOVI UN DIPENDENTE LUSSEMBURGHESE ' DI CUI SI CONOSCEVANO IL NOME , IL CURRICULUM VITAE E L ' ATTUALE OCCUPAZIONE .
32 NEL RECLAMO DEL 15 OTTOBRE 1981 AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO , ALLEGATO AL RICORSO , IL RICORRENTE HA SOSTENUTO CHE , IN OCCASIONE DELLA 655A SESSIONE DEL CONSIGLIO , IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL LUSSEMBURGO AVEVA CHIESTO ED OTTENUTO CHE VI FOSSE UN ' DIPENDENTE LUSSEMBURGHESE DI GRADO A 2 ' ED AVEVA ' CHIARAMENTE FATTO SAPERE CHE ERA DA ESCLUDERE LA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE LUSSEMBURGHESE A 3 , GIA IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO , MA CHE SI SAREBBE INVIATO UN LUSSEMBURGHESE PROVENIENTE ' ' DALL ' ESTERNO ' ' ( METODO COSIDDETTO DEL ' ' PARACHUTAGE ' ' ) ' . DI CONSEGUENZA , IL RICORRENTE SOSTIENE ' DI AVERE IL DIRITTO DI PRESUMERE CHE IL GOVERNO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO E L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA AVESSERO CONCORDATO A PRIORI LA NOMINA DI UNA DETERMINATA PERSONA AD UN POSTO , ANCOR PRIMA CHE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DESSE INIZIO ALLA PROCEDURA D ' ASSUNZIONE ; QUESTA DEVE QUINDI CONSIDERARSI ILLEGITTIMA ' . L ' APN HA RESPINTO DETTO RECLAMO SENZA RIBATTERE ALLE SPECIFICHE CENSURE RIGUARDANTI IL FATTO DI AVER RISERVATO IL POSTO A 2 APPENA ISTITUITO AD UN CITTADINO DI UNO STATO DETERMINATO .
33 GLI INDIZI DELLA PARTICOLARE INCIDENZA CHE HA AVUTO LA CANDIDATURA DEL KASEL VENGONO CONFERMATI DALLE IRREGOLARITA INFICIANTI LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE SEGUITA DAL SEGRETARIO GENERALE , CHE EGLI HA DESCRITTO NELLA SUMMENZIONATA NOTA DEL 31 GENNAIO 1983 .
34 DA QUESTA NOTA SI DESUME CHE LE CANDIDATURE DEI DICIASSETTE CANDIDATI INTERNI CHE AVEVANO PRESENTATO LE LORO DOMANDE NEL TERMINE STABILITO DALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE SONO STATE ESAMINATE IN OCCASIONE DI UNA RIUNIONE , SVOLTASI IL 15 LUGLIO 1981 , ALLA QUALE HANNO PARTECIPATO - OLTRE AL SEGRETARIO GENERALE - IL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE , IL DIRETTORE DEL PERSONALE E IL CAPO DI GABINETTO . INOLTRE , IL SEGRETARIO GENERALE DICHIARA CHE ' UN ANALOGO ESAME ' SI E SVOLTO IL 24 LUGLIO 1981 PER IL CONCORRENTE INTERNO ( IN QUESTO CASO TRATTAVASI DELLA CANDIDATURA DEL SIG . SACCHETTINI ) CANDIDATOSI DOPO LA ' SCADENZA DEL TERMINE ' , E CHE , ' IN ESITO AGLI SCRUTINI COMPARATIVI SUMMENZIONATI ' , EGLI AVEVA DECISO ' CHE NESSUNO DEI CANDIDATI DOVEVA ESSERE NOMINATO AL POSTO ' . IL 24 LUGLIO 1981 , IL SEGRETARIO GENERALE PRENDEVA IN ESAME LA CANDIDATURA DEL KASEL E , IL GIORNO STESSO , COMUNICAVA PER ISCRITTO AL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE LA PROPRIA DECISIONE DI SCEGLIERE QUESTO CANDIDATO PER IL POSTO IN QUESTIONE .
35 VA RILEVATO CHE LA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA INDUCE AD ESCLUDERE CHE VI SIA STATO UNO SCRUTINIO COMPARATIVO DELLE VARIE CANDIDATURE RITUALMENTE PRESENTATE . INFATTI , LO STESSO SEGRETARIO GENERALE DICHIARA DI AVER ADOTTATO LA DECISIONE DI RESPINGERE LE CANDIDATURE INTERNE IN ESITO A ' SCRUTINI COMPARATIVI ' EFFETTUATI SOLO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO . IN PARTICOLARE , I DUE ' SCRUTINI COMPARATIVI ' CITATI NELLA NOTA RIGUARDANO , IL PRIMO , DEL 15 LUGLIO 1981 , LE CANDIDATURE INOLTRATE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL ' AVVISO DI POSTO VACANTE , ED IL SECONDO , DEL 24 LUGLIO 1981 , LA CANDIDATURA DEL SACCHETTINI , ANCH ' EGLI DIPENDENTE DEL CONSIGLIO , IL QUALE TUTTAVIA AVEVA PRESENTATO LA SUA DOMANDA FUORI TERMINE . ORA , IN FORZA DELL ' AVVISO DI POSTO VACANTE E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORSO , L ' APN E TENUTA A NON ESAMINARE LE CANDIDATURE PERVENUTE FUORI TERMINE , COSICCHE L ' ESAME DELLA CANDIDATURA DEL SACCHETTINI NON POTEVA PRODURRE - COM ' E EFFETTIVAMENTE AVVENUTO - ALCUN EFFETTO PRATICO AI FINI DELLO SCRUTINIO , GIA EFFETTUATO IL 15 LUGLIO , DELLE CANDIDA TURE INTERNE PRESENTATE RITUALMENTE . NE CONSEGUE CHE L ' UNICO FONDAMENTO DELLA DECISIONE DI RESPINGERE LE CANDIDATURE INTERNE CONSISTE NELL ' ESAME , EFFETTUATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE LE CANDIDATURE , VALE A DIRE IL 15 LUGLIO 1981 , DAL SEGRETARIO GENERALE ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE , DEL DIRETTORE DEL PERSONALE E DEL CAPO DI GABINETTO . POICHE LA CANDIDATURA DEL KASEL E STATA ESAMINATA A PARTE , IL 24 LUGLIO 1981 , NE CONSEGUE CHE NON VI E STATO SCRUTINIO COMPARATIVO DI TUTTI I CANDIDATI AL POSTO DI CUI E CAUSA .
36 INFINE , OCCORRE OSSERVARE CHE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE SOPRA DESCRITTA NON CORRISPONDE A QUELLA DELLA MOTIVAZIONE CONTENUTA NELLA LETTERA 31 LUGLIO 1981 CON CUI VENIVA RESPINTA LA CANDIDATURA DEL RICORRENTE . POICHE LA MOTIVAZIONE DEL SUDDETTO RIGETTO SI BASA ESSENZIALMENTE SUL CRITERIO DELL ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO , CIO IMPLICA CHE L ' APN AVREBBE DOVUTO GIUDICARE I TITOLI DEI CANDIDATI INTERNI EQUIVALENTI A QUELLI DEL CANDIDATO ESTERNO CHE E STATO PRESCELTO . ORA , AL SEGRETARIO GENERALE NON E STATO POSSIBILE STABILIRE L ' ESISTENZA DI SIFFATTA EQUIVALENZA IN QUANTO , NELLA FATTISPECIE , NON VI E STATO SCRUTINIO COMPARATIVO DI TUTTE LE CANDIDATURE . IL RICHIAMO AL CRITERIO DELL ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO , FATTO DAL SEGRETARIO GENERALE NELLA LETTERA DI RIGETTO DELLA CANDIDATURA DEL RICORRENTE , COSTITUISCE QUINDI UN ULTERIORE ELEMENTO A FAVORE DEL MEZZO IN ESAME .
37 TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE CIRCOSTANZE E DELLE CONSIDERAZIONI DI CUI SOPRA , NON SI PUO FARE A MENO DI CONSTATARE CHE L ' INCIDENZA DELLA CANDIDATURA DEL KASEL , A CAUSA DELLA SUA CITTADINANZA LUSSEMBURGHESE , VA OLTRE I LIMITI ENTRO CUI L ' ART . 27 DELLO STATUTO GIUSTIFICA L ' APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL ' EQUILIBRIO GEOGRAFICO E CHE IN REALTA IL POSTO , APPENA ISTITUITO , E STATO RISERVATO AD UN CITTADINO DI UNO STATO DETERMINATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI COMPENSAZIONE DA EFFETTUARE ' NELL ' IMMEDIATO FUTURO ' , ESIGENZE CONTEMPLATE DALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO 15 E 16 SETTEMBRE 1981 , LE QUALI DEL RESTO MENZIONANO NEL CONTEMPO L ' ESIGENZA CHE SI TENGA CONTO DEI TITOLI NECESSARI .
38 SI DEVE QUINDI CONSTATARE CHE L ' APN DEL CONSIGLIO , RISERVANDO IL POSTO IN QUESTIONE AD UN CITTADINO DI UN DETERMINATO STATO MEMBRO , HA TRASGREDITO L ' ART . 27 , ULTIMO COMMA , DELLO STATUTO .
39 DI CONSEGUENZA , NON OCCORRE ESAMINARE GLI ALTRI MEZZI DEDOTTI DAL RICORRENTE CONTRO LE DECISIONI IMPUGNATE .
40 LA DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO CON CUI IL SIG J . J . KASEL E STATO NOMINATO AL POSTO DI DIRETTORE DEL BILANCIO E DELLO STATUTO ( DG A , DIREZIONE III ), DECISIONE NOTIFICATA ALL ' INTERESSATO L ' 11 SETTEMBRE 1981 , DEVE QUINDI ESSERE ANNULLATA ; DI CONSEGUENZA , VANNO ALTRESI ANNULLATE LE DECISIONI DEL SEGRETARIO GENERALE CON CUI SONO STATI RESPINTI LA CANDIDATURA DEL RICORRENTE E IL RECLAMO DA LUI PROPOSTO IL 12 OTTOBRE 1981 , NOTIFICATEGLI IL 31 LUGLIO 1981 E , RISPETTIVAMENTE , IL 18 DICEMBRE 1981 .
SULLE SPESE
41 AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATO ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* E ANNULLATA LA DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO CON CUI IL SIG . J . J . KASEL E STATO NOMINATO AL POSTO DI DIRETTORE DEL BILANCIO E DELLO STATUTO ( DG A , DIREZIONE III ), DECISIONE NOTIFICATA ALL ' INTERESSATO L ' 11 SETTEMBRE 1981 .
2*SONO ANNULLATE LE DECISIONI DEL SEGRETARIO GENERALE CON CUI SONO STATI RESPINTI LA CANDIDATURA E , RISPETTIVAMENTE , IL RECLAMO DEL RICORRENTE , DECISIONI NOTIFICATEGLI IL 31 LUGLIO E IL 18 DICEMBRE 1981 .
3*IL CONSIGLIO E CONDANNATO ALLE SPESE .