SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 GENNAIO 1985. - S.A. PIRAIKI-PATRAIKI ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA - FILATI DI COTONE GRECI. - CAUSA 11/82.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 00207
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA UNO STATO MEMBRO AD ADOTTARE MISURE DI SALVAGUARDIA - DECISIONE CHE PUO RIGUARDARE DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE DETERMINATI ESPORTATORI A CAUSA DI CONTRATTI ANTERIORMENTE STIPULATI
( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA ; ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , ART . 130 )
2 . ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLE COMUNITA - REPUBBLICA ELLENICA - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE
( ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , ART . 130 )
3 . ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLE COMUNITA - REPUBBLICA ELLENICA - MISURE DI SALVAGUARDIA - POTERE DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
( ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , ART . 130 )
1 . LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DESTINATA , IN FORZA DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , AD UNO STATO MEMBRO E CHE LO AUTORIZZI AD ISTITUIRE UN REGIME LIMITATIVO DELLE IMPORTAZIONI DALLA GRECIA PUO RIGUARDARE DIRETTAMENTE GLI ESPORTATORI GRECI QUALORA SIA FUORI DUBBIO LA VOLONTA DI VALERSENE DELLE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO BENEFICIARIO DELL ' AUTORIZZAZIONE .
FRA QUESTI ESPORTATORI , POSSONO ESSERE CONSIDERATI INDIVIDUALMENTE RIGUARDATI , IN QUANTO MEMBRI DI UNA CERCHIA RISTRETTA DI OPERATORI IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI DALLA COMMISSIONE , TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DELL ' ART . 130 , N . 3 , IN FATTO D ' INCHIESTA PREVIA , E SPECIALMENTE TOCCATI DALLA DECISIONE DI CUI TRATTASI QUELLI CHE , NEL MOMENTO IN CUI LA DECISIONE E STATA ADOTTATA , AVEVANO STIPULATO DEI CONTRATTI PER LA VENDITA DELLA MERCE DI CUI TRATTASI NELLO STATO MEMBRO BENEFICIARIO DELL ' AUTORIZZAZIONE , IL CUI ADEMPIMENTO DOVEVA AVER LUOGO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA DI QUESTA .
2 . UNA DISPOSIZIONE COME L ' ART . 130 DELL ' ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , LA QUALE CONTEMPLI LA POSSIBILITA DI AUTORIZZARE MISURE DI SALVAGUARDIA NEI CONFRONTI DI UNO STATO MEMBRO , MISURE DESTINATE A DEROGARE , SIA PURE TEMPORANEAMENTE E SOLO PER DETERMINATI PRODOTTI , ALLE NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEV ' ESSERE INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE , COME QUALSIASI DISPOSIZIONE DI QUESTO TIPO .
ONDE POTER VALUTARE SE IL PROVVEDIMENTO CH ' ESSA INTENDE AUTORIZZARE SODDISFI LE CONDIZIONI POSTE DAL N . 3 DELL ' ART . 130 , LA COMMISSIONE DEVE ESAMINARE ANCHE LA SITUAZIONE ESISTENTE NELLO STATO MEMBRO NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO DI SALVA GUARDIA VIENE RICHIESTO E , IN PARTICOLARE , NEI LIMITI IN CUI LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE NON VI SI OPPONGONO , DEVE INFORMARSI SULLE RIPERCUSSIONI NEGATIVE CHE LA SUA DECISIONE POTREBBE PROVOCARE PER L ' ECONOMIA DI DETTO STATO MEMBRO NONCHE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE .
3 . NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , LA COMMISSIONE DISPONE DI UN AMPIO POTERE DI VALUTAZIONE QUANTO ALL ' ESISTENZA DI CONDIZIONI CHE GIUSTIFICHINO L ' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA . BENCHE DETTO ARTICOLO SUBORDINI A DUE CONDIZIONI DISTINTE IL POTERE DELLA COMMISSIONE DI AUTORIZZARE UN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA RICHIESTO DA UNO STATO MEMBRO , ESSA PUO LEGITTIMAMENTE CONSIDERARE COMPLESSIVAMENTE ELEMENTI RIFERENTISI ALL ' UNA O ALL ' ALTRA DI QUESTE CONDIZIONI PER GIUNGERE ALLA CONCLUSIONE CHE LA RICHIESTA E GIUSTIFICATA .
NELLA CAUSA 11/82 ,
SA PIRAIKI-PATRAIKI , INDUSTRIA COTONIERA ,
SA VOLOS COTTON MANUFACTURING COMPANY ,
SA MAKEDONIKA KLOSTIRIA ,
SA KLOSTIRIA PREVEZIS ,
SA VOMVYX P.V . SVOLOPOULOS E CHR . KOUTROUBIS ,
SA KLOSTIRIA NAOUSSIS ,
SA UNICOT HELLAS , SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA COTONIERA ,
TUTTE AVENTI SEDE IN ATENE , CON L ' AVV . D . EVRIGENIS , DEL FORO DI SALONICCO E L ' AVV . G . VANDERSANDEN , DEL FORO DI BRUXELLES E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . JANINE BIVER , 2 , RUE GOETHE ,
RICORRENTI ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAI SIGG . MICHEL VAN ACKERE E XENOPHON YATAGANAS , IN QUALITA DI AGENTI , RISPETTIVAMENTE CONSIGLIERE GIURIDICO E MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
SOSTENUTA DAL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATO DAI SIGG . NOEL MUSEUX , IN QUALITA DI AGENTE , E ALEXANDRE CARNELUTTI , IN QUALITA DI AGENTE SUPPLENTE ,
INTERVENIENTE ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 30 OTTOBRE 1981 81/988/CEE ( GU L 362 , PAG . 33 ) CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA PER L ' IMPORTAZIONE DI FILATI DI COTONE PROVENIENTI DALLA GRECIA AI SENSI DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO DI ADESIONE DELLA GRECIA ALLE COMUNITA EUROPEE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE L ' 8 GENNAIO 1982 , SETTE IMPRESE COTONIERE GRECHE HANNO PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 30 OTTOBRE 1981 N . 81/988 ( GU L 362 , PAG . 33 ) CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE , IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ( IN PROSIEGUO : L ' ATTO DI ADESIONE ) A SOTTOPORRE LE IMPORTAZIONI IN FRANCIA DI FILATI DI COTONE PROVENIENTI DALLA GRECIA A UN REGIME DI QUOTE PER I MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 1981 E GENNAIO 1982 .
2 CON MEMORIA DEL 12 FEBBRAIO 1982 , LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO , A NORMA DEL- L ' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , ALLA QUALE SI E ASSOCIATO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , PARTE INTERVENIENTE .
3 LA COMMISSIONE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RICORDANO CHE LA DECISIONE LITIGIOSA HA COME DESTINATARI LA REPUBBLICA FRANCESE E LA REPUBBLICA ELLENICA . ESSI SOSTENGONO CHE SI TRATTA DI UNA DECISIONE CHE HA UNA PORTATA ECONOMICA GENERALE E TOCCA NON GIA DEI SINGOLI , BENSI UN INTERO SETTORE ECONOMICO . NONOSTANTE RISENTANO GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA AUTORIZZATO , LE RICORRENTI NON SAREBBERO TOCCATE DALLA DECISIONE LITIGIOSA NE IN MODO DIRETTO NE INDIVIDUALMENTE .
4 A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA DEL TRATTATO CEE , QUALUNQUE PERSONA FISICA O GIURIDICA PUO PROPORRE , ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO , UN RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DI CUI E DESTINATARIA E AVVERSO LE DECISIONI CHE , PUR SE ADOTTATE FORMALMENTE COME REGOLAMENTO O COME DECISIONE INDIRIZZATA A UNA TERZA PERSONA , LA TOCCANO INDIVIDUALMENTE E DIRETTAMENTE .
5 E EVIDENTE CHE LE RICORRENTI NELLA PRESENTE CAUSA NON SONO LE DESTINATARIE DELLA DECISIONE IMPUGNATA . SENZA DOVERSI PRONUNCIARE SULLA NATURA GIURIDICA DI QUESTA DECISIONE , E OPPORTUNO QUINDI ESAMINARE SE LE RICORRENTI SIANO , CIONONOSTANTE , TOCCATE DAL PROVVEDIMENTO IN MODO DIRETTO E INDIVIDUALE .
6 QUANTO ALL ' INTERESSE DIRETTO , LA COMMISSIONE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SOSTENGONO CHE LE RICORRENTI NON SONO TOCCATE DIRETTAMENTE DALLA DECISIONE LITIGIOSA , POICHE QUESTA DECISIONE SI LIMITA AD AUTORIZZARE LA REPUBBLICA FRANCESE AD ADOTTARE UN REGIME DI QUOTE ALL ' IMPORTAZIONE PER I FILATI DI COTONE GRECI E LASCIA QUINDI ALLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE LA FACOLTA DI AVVALERSI O MENO DI DETTA AUTORIZZAZIONE . LA DECISIONE NON INSTAURA QUINDI DI PER SE UN REGIME CHE LIMITA LE IMPORTAZIONI , MA RICHIEDE , PER PRODURRE EFFETTI PRATICI , PROVVEDIMENTI D ' ESECUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA FRANCESI .
7 E VERO CHE , SENZA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE NON AVREBBE POTUTO TOCCARE LE RICORRENTI . NELLA FATTISPECIE TUTTAVIA DETTA CONSIDERAZIONE NON E SUFFICIENTE AD ESCLUDERE CHE LE RICORRENTI SIANO DIRETTAMENTE TOCCATE DA DETTA DECISIONE , GIACCHE ALTRI FATTORI CONSENTONO DI CONCLUDERE CHE ESSE HANNO UN INTERESSE DIRETTO A PROMUOVERE IL RICORSO .
8 A QUESTO PROPOSITO E OPPORTUNO RICORDARE CHE , COME LA STESSA COMMISSIONE HA AMMESSO NEL CORSO DELLA FASE SCRITTA , LA REPUBBLICA FRANCESE , ANCHE PRIMA DI ESSERE AUTORIZZATA DALLA COMMISSIONE , MANTENEVA UN REGIME MOLTO RESTRITTIVO DI LICENZE ALL ' IMPORTAZIONE DI FILATI DI COTONE D ' ORIGINE GRECA . INOLTRE SI DEVE OSSERVARE NON SOLO CHE LA DOMANDA DI MISURE DI SALVAGUARDIA PROVENIVA DALLE AUTORITA FRANCESI , MA ANCHE CHE QUESTA DOMANDA MIRAVA AD OTTENERE CHE LA COMMISSIONE AUTORIZZASSE UN REGIME DI QUOTE ALL ' IMPORTAZIONE PIU SEVERO DI QUELLO CHE IN DEFINITIVA E STATO CONCESSO .
9 COSI STANDO LE COSE , LA POSSIBILITA CHE LA REPUBBLICA FRANCESE DECIDESSE DI NON AVVALERSI DELLA FACOLTA CHE LE ERA STATA OFFERTA DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ERA PURAMENTE TEORICA , GIACCHE LA VOLONTA DELLE AUTORITA FRANCESI DI METTERE IN ATTO LA DECISIONE ERA FUORI DUBBIO .
10 SI DEVE DUNQUE RICONOSCERE CHE LE RICORRENTI ERANO DIRETTAMENTE TOCCATE DALLA DECISIONE LITIGIOSA .
11 QUANTO AL PROBLEMA DEL SE LE RICORRENTI SIANO PUR TOCCATE IN MODO INDIVIDUALE , E OPPORTUNO ANZITUTTO RICORDARE CHE , COME HA PRECISATO LA CORTE NELLA SENTENZA 15 LUGLIO 1963 ( PLAUMANN , 35/62 , RACC . PAG . 197 ) ' CHI NON SIA DESTINATARIO DI UNA DECISIONE PUO SOSTENERE CHE QUESTA LO RIGUARDA INDIVIDUALMENTE SOLTANTO QUALORA IL PROVVEDIMENTO LO TOCCHI A CAUSA DI DETERMINATE QUALITA PERSONALI , OVVERO DI PARTICOLARI CIRCOSTANZE ATTE A DISTINGUERLO DALLA GENERALITA E QUINDI LO IDENTIFICHI ALLA STESSA STREGUA DEI DESTINATARI ' .
12 LE RICORRENTI SOSTENGONO DI SODDISFARE LE CONDIZIONI ELENCATE IN PRECEDENZA , POICHE SONO LE PRINCIPALI IMPRESE GRECHE PRODUTTRICI ED ESPORTATRICI IN FRANCIA DI FILATI DI COTONE . ESSE SOSTENGONO DI APPARTENERE QUINDI AD UNA CERCHIA DI OPERATORI ECONOMICI DETERMINATI ED IDENTIFICABILI IN FUNZIONE DI CRITERI INERENTI AL PRODOTTO IN QUESTIONE , ALLE ATTIVITA ECONOMICHE SVOLTE ED AL PERIODO DURANTE LE QUALI DETTE ATTIVITA SONO STATE SVOLTE . LE RICORRENTI SOTTOLINEANO A QUESTO PROPOSITO CHE L ' ATTIVITA PRODUTTIVA E L ' ESPORTAZIONE IN FRANCIA DEI FILATI DI COTONE DI ORIGINE GRECA PRESUPPONGONO UN ' ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE CHE NON PUO REALIZZARSI IN BREVE TEMPO E MAI , COMUNQUE , DURANTE IL BREVE PERIODO D ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE LITIGIOSA .
13 QUESTO ARGOMENTO NON PUO VENIRE ACCOLTO . ANZITUTTO SI DEVE PRECISARE CHE LE RICORRENTI SONO TOCCATE DALLA DECISIONE LITIGIOSA SOLO COME ESPORTATRICI IN FRANCIA DI FILATI DI COTONE DI ORIGINE GRECA . LA DECISIONE LITIGIOSA INFATTI NE MIRA A PROVOCARE , NE PROVOCA LIMITAZIONI DI SORTA DELLA PRODUZIONE DELLE MERCI IN QUESTIONE .
14 QUANTO ALL ' ESPORTAZIONE DEGLI STESSI PRODOTTI IN FRANCIA , SI TRATTA EVIDENTEMENTE DI UN ' ATTIVITA COMMERCIALE CHE , IN QUALSIASI MOMENTO , PUO ESERCITARSI DA PARTE DI QUALSIASI IMPRESA . NE CONSEGUE CHE LA DECISIONE LITIGIOSA TOCCA LE RICORRENTI ALLA STESSA STREGUA DI QUALSIASI ALTRO OPERATORE ECONOMICO CHE SI TROVI , IN ATTO O IN POTENZA , IN UNA SITUAZIONE IDENTICA . IL SOLO FATTO DI ESSERE ESPORTATORI IN FRANCIA NON BASTA QUINDI ALLE RICORRENTI PER DIMOSTRARE DI ESSERE TOCCATE IN MODO INDIVIDUALE DALLA DECISIONE IMPUGNATA .
15 LE RICORRENTI SOSTENGONO TUTTAVIA CHE LA LORO SITUAZIONE SI DISTINGUE RISPETTO A QUELLA DI QUALSIASI ALTRO ESPORTATORE IN FRANCIA DI FILATI DI COTONE D ' ORIGINE GRECA , IN QUANTO ESSE HANNO STIPULATO UNA SERIE DI CONTRATTI DI VENDITA CON CLIENTI FRANCESI RELATIVI A QUANTITATIVI DI FILATI DI COTONE CHE SUPERAVANO LE QUOTE AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE E AI QUALI SI SAREBBE DOVUTO DARE ADEMPIMENTO NEL PERIODO D ' APPLICAZIONE DI DETTA DECISIONE . LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE QUESTI IMPEGNI NON HANNO POTUTO VENIR ASSOLTI PRECISAMENTE PER EFFETTO DEL REGIME DI QUOTE APPLICATO DALLE AUTORITA FRANCESI . ESSE SOSTENGONO CHE , SOTTO QUESTO ASPETTO , SONO STATE LESE DALLA DECISIONE LITIGIOSA NEI LORO INTERESSI PARTICOLARI .
16 SECONDO LE RICORRENTI , LA COMMISSIONE ERA IN GRADO ED AVEVA ADDIRITTURA L ' OBBLIGO DI IDENTIFICARE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE , COME LE RICORRENTI , VENIVANO INDIVIDUALMENTE TOCCATE DALLA DECISIONE . OMETTENDO DI INFORMARSI IN MERITO , ESSA NON HA RISPETTATO LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO DI ADESIONE , DISPOSIZIONE CHE OBBLIGA , SECONDO LE RICORRENTI , LA COMMISSIONE A PROCEDERE ANZITUTTO ALL ' IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI , NELLA FATTISPECIE GRECI , INDIVIDUALMENTE TOCCATI DAL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA AUTORIZZATO .
17 IN PRIMO LUOGO SI DEVE OSSERVARE CHE QUESTO ARGOMENTO , SE RISULTASSE FONDATO , TORNEREBBE UTILE SOLO ALLE RICORRENTI CHE HANNO DIMOSTRATO DI AVER STIPULATO CON I CLIENTI FRANCESI , PRIMA DELLA DATA DELLA DECISIONE IMPUGNATA , CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI FILATI DI COTONE GRECI NEL PERIODO IN CUI LA DECISIONE LITIGIOSA VENIVA APPLICATA .
18 A QUESTO PROPOSITO NON E STATA FORNITA ALCUNA PROVA NE DALLA SOCIETA VOMVYX P.V . SVOLOPOULOS E CHR . KOUTROUBIS , NE DALLA SOCIETA UNICOT HELLAS , QUINDI SI DEVE DICHIARARE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO PER QUEL CHE RIGUARDA DETTE RICORRENTI .
19 QUANTO ALLE ALTRE RICORRENTI , SI DEVE OSSERVARE CHE IL FATTO DI AVER STIPULATO , PRIMA DELL ' ADOZIONE DELLA DECISIONE LITIGIOSA , CONTRATTI IL CUI ADEMPIMENTO ERA PREVISTO PER I MESI NEI QUALI SI E POI APPLICATA DETTA DECISIONE COSTITUISCE UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LE CONTRADDISTINGUE RISPETTO A QUALUNQUE ALTRA PERSONA TOCCATA DA DETTA DECISIONE , IN QUANTO L ' ADEMPIMENTO DEI LORO CONTRATTI E STATO IMPEDITO , IN TUTTO O IN PARTE , DALL ' ADOZIONE DI DETTA DECISIONE .
20 LA COMMISSIONE CONTESTA , TUTTAVIA , CHE DETTA CIRCOSTANZA SIA SUFFICIENTE DI PER SE PER POTER AMMETTERE CHE LE RICORRENTI SIANO TOCCATE INDIVIDUALMENTE . ESSA DEDUCE CHE COMUNQUE IGNORAVA , AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DELLA DECISIONE , IL NUMERO DI CONTRATTI GIA STIPULATI PER IL PERIODO IN CUI SI SAREBBE APPLICATA DETTA DECISIONE E CHE , A DIFFERENZA DEI CASI CONTEMPLATI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , NON AVEVA ALCUNA POSSIBILITA DI INFORMARSI IN MERITO , TRATTANDOSI DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO , PER I QUALI NON E PRESCRITTA LA DICHIARAZIONE ALLE AUTORITA COMUNITARIE O NAZIONALI .
21 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE DEL SE E IN QUAL MISURA LA COMMISSIONE SAPESSE O POTESSE SAPERE QUALI ERANO GLI ESPORTATORI GRECI CHE AVEVANO STIPULATO CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO IN CUI SI SAREBBE APPLICATA LA DECISIONE LITIGIOSA DIPENDE STRETTAMENTE DALL ' INTERPRETAZIONE CHE SI DARA DELL ' ART . 130 DELL ' ATTO DI ADESIONE , ED IN PARTICOLARE DAL SE LA COMMISSIONE , PRIMA DI AUTORIZZARE UN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE , ABBIA L ' OBBLIGO DI PROCEDERE AD UN ' INDAGINE ESAURIENTE CIRCA GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA DECISIONE DA ADOTTARSI E CIRCA LE IMPRESE CHE VERRANNO TOCCATE DA DETTA DECISIONE . POICHE SU QUESTO PUNTO SONO STATE MOSSE CENSURE ANALOGHE PER SOSTENERE L ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE LITIGIOSA , SI DEVE ESAMINARE LA RICEVIBILITA DEL RICORSO SOTTO QUESTO PROFILO UNITAMENTE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA .
22 LE RICORRENTI SOSTENGONO ANZITUTTO CHE LA DECISIONE LITIGIOSA E STATA ADOTTATA ALLORCHE NON SUSSISTEVANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL ' ART . 130 DELL ' ATTO D ' ADESIONE . A QUESTO PROPOSITO LE RICORRENTI MUOVONO TRE CRITICHE DISTINTE . CON LA PRIMA ESSE SOSTENGONO CHE IL PRODOTTO CONTEMPLATO DALLA DECISIONE LITIGIOSA NON RIENTRA NELLA NOZIONE DI ' SETTORE DELL ' ATTIVITA ECONOMICA ' COME CONTEMPLATO DALL ' ART . 130 . CON LA SECONDA ESSE SOSTENGONO CHE LE DIFFICOLTA DI ORDINE SETTORIALE O REGIONALE , CON TEMPLATE DALLO STESSO ARTICOLO , NON SUSSISTEVANO NELLA FATTISPECIE . CON LA TERZA CRITICA ESSE SOSTENGONO CHE , IN SPREGIO DEL N . 3 DELL ' ART . 130 , IL CONTENUTO DELLA DECISIONE LITIGIOSA NON SI LIMITA AL PROVVEDIMENTO STRETTAMENTE NECESSARIO .
23 TENUTO CONTO DI QUANTO E STATO DETTO SOPRA CIRCA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO , E OPPORTUNO ESAMINARE ANZITUTTO QUEST ' ULTIMA CENSURA .
24 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE RICORDARE CHE , A NORMA DELL ' ART . 130 , N . 1 , DELL ' ATTO D ' ADESIONE , UNO STATO MEMBRO PUO CHIEDERE L ' AUTORIZZAZIONE AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ELLENICA ' IN CASO DI DIFFICOLTA CHE POSSONO DETERMINARE GRAVE PERTURBAZIONE IN UNA SITUAZIONE ECONOMICA REGIONALE ' .
25 IL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO RECITA :
' LE MISURE AUTORIZZATE AI SENSI DEL PAR 2 POSSONO COMPORTARE DEROGHE ALLE NORME DEL TRATTATO CEE E DEL PRESENTE ATTO NEI LIMITI E NEI TERMINI STRETTAMENTE NECESSARI PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI CONTEMPLATI DAL PAR 1 . NELLA SCELTA DI TALI MISURE DOVRA ACCORDARSI LA PRECEDENZA A QUELLE CHE TURBINO IL MENO POSSIBILE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE ' .
26 QUESTA ESIGENZA SI SPIEGA CON IL FATTO CHE UNA DISPOSIZIONE CHE CONTEMPLA LA POSSIBILITA DI AUTORIZZARE PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA NEI CONFRONTI DI UNO STATO MEMBRO , IMPLICANTI DEROGHE , ANCHE SE SOLO TEMPORANEE E LIMITATE A DETERMINATI PRODOTTI , ALLE NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEVE VENIR INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE , COME QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE DI QUESTO TIPO .
27 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA DECISIONE LITIGIOSA COLPISCE DURAMENTE GLI OPERATORI ECONOMICI GRECI INTERESSATI , E NONOSTANTE CIO , NEL PREAMBOLO DELL ' ATTO IMPUGNATO NON VI E IL MINIMO INDIZIO DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE ABBIA TENUTO CONTO DEGLI EFFETTI OLTREMODO GRAVI CHE LA SUA DECISIONE AVREBBE PRODOTTO PER QUESTA CATEGORIA DI OPERATORI .
28 SI DEVE OSSERVARE CHE , ONDE POTER VALUTARE SE IL PROVVEDIMENTO CHE ESSA INTENDE AUTORIZZARE SODDISFI LE CONDIZIONI POSTE DAL N . 3 DELL ' ART . 130 SUMMENZIONATO , LA COMMISSIONE DEVE ESAMINARE ANCHE LA SITUAZIONE ESISTENTE NELLO STATO MEMBRO NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA VIENE RICHIESTO . IN PARTICOLARE LA COMMISSIONE DEVE , NEI LIMITI IN CUI LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE NON VI SI OPPONGONO , INFORMARSI SULLE RIPERCUSSIONI NEGATIVE CHE LA SUA DECISIONE POTREBBE PROVOCARE SULL ' ECONOMIA DI DETTO STATO MEMBRO NONCHE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INTERESSATE . IN QUESTO AMBITO , SI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , NEI LIMITI DEL POSSIBILE , ANCHE I CONTRATTI CHE DETTE IMPRESE , FACENDO ASSEGNAMENTO SUL PERSISTERE DELLA LIBERTA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , ABBIANO GIA STIPULATO E LA CUI ESECUZIONE VERREBBE IMPEDITA TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA DECISIONE CHE AUTORIZZA IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA .
29 LA COMMISSIONE RIBATTE , A QUESTO PROPOSITO , CHE LE SAREBBE IMPOSSIBILE , NEL BREVE PERIODO DURANTE IL QUALE ESSA DEVE INTERVENIRE , ACCERTARE IL NUMERO ESATTO DI CONTRATTI RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI SUMMENZIONATE .
30 QUESTO ARGOMENTO NON PUO VENIR ACCOLTO , ALLA LUCE DELLE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE . INFATTI - DA UN LATO - LA COMMISSIONE , PRIMA DI ADOTTARE LA DECISIONE IMPUGNATA , HA AVUTO UN TERMINE SUFFICIENTE PER POTERSI PROCURARE LE INFORMAZIONI NECESSARIE . D ' ALTRA PARTE , COME LA COMMISSIONE HA AMMESSO ALL ' UDIENZA , ESSA AVEVA ORGANIZZATO UNA RIUNIONE COI RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO ELLENICO E DEGLI AMBIENTI PROFESSIONALI INTERESSATI , ALLA QUALE HANNO PARTECIPATO ADDIRITTURA ALCUNE DELLE RICORRENTI .
31 STANDO COSI LE COSE , SI DEVE CONCLUDERE CHE LA COMMISSIONE ERA IN GRADO DI RACCOGLIERE INFORMAZIONI SUFFICIENTEMENTE PRECISE SUI CONTRATTI GIA STIPULATI ED IL CUI ADEMPIMENTO DOVEVA EFFETTUARSI NEL PERIODO D ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE LITIGIOSA . NE CONSEGUE CHE LE IMPRESE FIRMATARIE DI CONTRATTI CHE RISPONDEVANO A QUESTE CARATTERISTICHE VANNO CONSIDERATE , SOTTO IL PROFILO DELLA RICEVIBILITA DEL PRESENTE RICORSO , COME TOCCATE INDIVIDUALMENTE , IN QUANTO FACENTI PARTE DI UNA CERCHIA RISTRETTA DI OPERATORI ECONOMICI IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI DA PARTE DELLA COMMISSIONE E PARTICOLARMENTE TOCCATI , A MOTIVO DI DETTI CONTRATTI , DALLA DECISIONE LITIGIOSA .
32 SI DEVE QUINDI RESPINGERE L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE E SOSTENUTA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , SALVO PER LE DUE RICORRENTI MENZIONATE AL N . 18 DI CUI SOPRA .
33 QUANTO AL MERITO DELLA CONTROVERSIA , RISULTA DAL TESTO DELLA DECISIONE IN QUESTIONE CHE LA COMMISSIONE , ENTRO CERTI LIMITI , HA OSSERVATO LE PRESCRIZIONI DI CUI AL N . 3 DELL ' ART . 130 SUMMENZIONATO . ESSA HA INFATTI AUTORIZZATO QUOTE MENO RIGOROSE DI QUELLE CHE ERANO STATE RICHIESTE DALLA REPUBBLICA FRANCESE . ESSA HA INOLTRE INSERITO , ALL ' ART . 3 DELLA DECISIONE , UNA CLAUSOLA DI ESENZIONE PER LE PARTITE CHE AVESSERO LASCIATO LA GRECIA PRIMA DELLA NOTIFICA DI DETTA DECISIONE .
34 TENUTO CONTO DELLE PARTICOLARITA DELLA FATTISPECIE SU CUI VERTE LA PRESENTE CONTROVERSIA , NON RISULTA TUTTAVIA CHE LA COMMISSIONE ABBIA TENUTO DEBITO CONTO DEGLI INTERESSI DI ALTRI OPERATORI GRECI PARIMENTI TOCCATI DALLA DECISIONE . INFATTI , IN UN CASO COME QUELLO IN ESAME , NEL QUALE LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA E STATA PRESENTATA ALLORCHE LO STATO MEMBRO RICHIEDENTE APPLICAVA GIA UN REGIME NON AUTORIZZATO DI QUOTE ALL ' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO PIU PRUDENTE E PREOCCUPARSI MAGGIORMENTE DELLA SITUAZIONE DELLE IMPRESE GRECHE , TENENDO IN PARTICOLARE CONTO , ONDE ESENTARLI EVENTUALMENTE IN TUTTO O IN PARTE DALL ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE , DEI CONTRATTI GIA STIPULATI , IN BUONA FEDE , PRIMA DELLA DATA DI DETTA DECISIONE ED IL CUI ADEMPIMENTO ERA PREVISTO PER I MESI IN CUI SI SAREBBE APPLICATO IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA .
35 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE LA COMMISSIONE , TENENDO CONTO DELLE SOLE PARTITE CHE AVEVANO GIA LASCIATO LA GRECIA E , NON INVECE , MENTRE NULLA LO IMPEDIVA , ANCHE DEI CONTRATTI CHE VENIVANO A TROVARSI NELLE CONDIZIONI ESPOSTE IN PRECEDENZA , NON HA SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATO L ' ART . 130 N . 3 .
36 INOLTRE LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA MERCE IN QUESTIONE NELLA DECISIONE LITIGIOSA NON COSTITUISCE UN ' SETTORE DELL ' ATTIVITA ECONOMICA ' COME CONTEMPLATO DALL ' ART . 130 DELL ' ATTO D ' ADESIONE . ESSE SOSTENGONO A QUESTO PROPOSITO CHE I FILATI DI COTONE PETTINATO , AI QUALI SI RIFERIVA LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA PRESENTATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , NON SI DISTINGUONO PRATICAMENTE DAI FILATI DI COTONE CARDATO , GIACCHE I DUE PRODOTTI SONO AMPIAMENTE INTERCAMBIABILI E RICHIEDONO LA STESSA STRUTTURA PRODUTTIVA .
37 RISULTA TUTTAVIA CHE , BENCHE LA DOMANDA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE ALLEGASSE DIFFICOLTA RIGUARDANTI SOLTANTO IL SETTORE DEI FILATI DI COTONE PETTINATO , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE HA AVUTO COME OGGETTO TANTO I FILATI PETTINATI , QUANTO QUELLI CARDATI . LA COMMISSIONE NON HA QUINDI FATTO DISTINZIONE TRA QUESTI DUE PRODOTTI . DI CONSEGUENZA , L ' ARGOMENTO ESPOSTO IN PRECEDENZA NON E PERTINENTE E VA DISATTESO .
38 LE RICORRENTI ESPONGONO POI CHE LA DECISIONE LITIGIOSA DICHIARA L ' ESISTENZA TANTO DI DIFFICOLTA GRAVI ' CHE SIANO SUSCETTIBILI DI PROTRARSI IN UN SETTORE DELL ' ATTIVITA ECONOMICA ' , QUANTO ' DI DIFFICOLTA CHE POSSONO DETERMINARE GRAVE PERTURBAZIONE IN UNA SITUAZIONE ECONOMICA REGIONALE ' , AI SENSI DELL ' ART . 130 SUMMENZIONATO , SENZA CHE ALCUNA DI QUESTE CONDIZIONI ALTERNATIVE SIA DI PER SE SODDISFATTA .
39 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE ANZITUTTO PRECISARE CHE , PUR SE L ' ART . 130 SUBORDINA A DUE CONDIZIONI DISTINTE LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI AUTORIZZARE UN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA , CIO NON SIGNIFICA CHE ELEMENTI RIFERENTISI ALL ' UNO O ALL ' ALTRA DI QUESTE CONDIZIONI NON POSSANO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE NEL LORO COMPLESSO ONDE GIUNGERE ALLA CONCLUSIONE CHE LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA PRESENTATA DA UNO STATO MEMBRO E GIUSTIFICATA .
40 NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 130 , LA COMMISSIONE GODE , D ' ALTRO CANTO , DI UN AMPIO POTERE DI VALUTAZIONE QUANTO ALL ' ESISTENZA DI CONDIZIONI CHE GIUSTIFICHINO L ' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA . DATO QUESTO POTERE , LA CORTE , COME HA PIU VOLTE RIBADITO ( CFR . SENTENZA 25 GENNAIO 1979 RACKE 98/78 , RACC . PAG . 69 ) DEVE LIMITARSI AD ACCERTARE SE IL SUO ESERCIZIO NON SIA VIZIATO DA ERRORE MANIFESTO O DA SVIAMENTO DI POTERE OPPURE SE LA COMMISSIONE NON ABBIA PALESEMENTE TRAVALICATO I LIMITI DEL SUO POTERE DISCREZIONALE .
41 NULLA CONSENTE DI AFFERMARE CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SIA INFICIATA DA QUESTI VIZI . IL MEZZO VA DUNQUE RESPINTO .
42 EMERGE DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO CHE VA ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 30 OTTOBRE 1981 N . 81/988 CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE A DISPORRE MISURE DI SALVAGUARDIA ALL ' IMPORTAZIONE DEI FILATI DI COTONE PROVENIENTI DALLA GRECIA , NELLA PARTE RELATIVA AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA DATA DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE STESSA E CHE DOVEVANO VENIRE ADEMPIUTI DURANTE IL PERIODO D ' APPLICAZIONE DI DETTA DECISIONE .
SULLE SPESE
43 A NORMA DELL ' ART . 69 PAR 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE . TUTTAVIA A NORMA DEL PAR 3 , 1* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO LA CORTE PUO COMPENSARE LE SPESE IN TUTTO O IN PARTE SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU CAPI OVVERO PER MOTIVI ECCEZIONALI .
44 NELLA PRESENTE CAUSA LA DECISIONE IMPUGNATA E STATA ANNULLATA SOLO PARZIALMENTE . E QUINDI OPPORTUNO DICHIARARE CHE LA COMMISSIONE SOPPORTERA , OLTRE LE SPESE DA ESSA INCONTRATE , LA META DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE RICORRENTI .
45 TUTTAVIA , POICHE IL RICORSO E STATO DICHIARATO IRRICEVIBILE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA VOMVYX P.V . SVOLOPOULOS E CHR . KOUTROUBIS E DELLA SOCIETA UNICOT HELLAS , QUESTE SOCIETA SOPPORTERANNO INTERAMENTE LE SPESE CHE HANNO INCONTRATO .
46 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , PARTE INTERVENIENTE , SOPPORTERA LE SPESE RELATIVE AL SUO INTERVENTO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE PER QUEL CHE RIGUARDA LA SOCIETA VOMVYX P.V . SVOLOPOULOS E CHR . KOUTROUBIS E LA SOCIETA UNICOT HELLAS .
2 ) E ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 30 OTTOBRE 1981 N . 81/988 CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE A DISPORRE MISURE DI SALVAGUARDIA ALL ' IMPORTAZIONE DI FILATI DI COTONE PROVENIENTI DALLA GRECIA , NELLA PARTE RELATIVA AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA DATA DELLA NOTIFICA DELLA DECISIONE STESSA E CHE DOVEVANO VENIR ADEMPIUTI DURANTE IL PERIODO D ' APPLICAZIONE DELLA DETTA DECISIONE .
3 ) PER IL RESTO , IL RICORSO E RESPINTO .
4 ) SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE , OLTRE ALLE SPESE CHE QUESTA HA INCONTRATO , LA META DELLE SPESE INCONTRATE DALLE RICORRENTI , SALVO PER QUEL CHE RIGUARDA LA SOCIETA VOMVYX P.V . SVOLOPOULOS E CHR . KOUTROUBIS E LA SOCIETA UNICOT HELLAS , LE CUI RISPETTIVE SPESE SONO INTERAMENTE A LORO CARICO .
5 ) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SOPPORTERA LE SPESE CAUSATE DAL SUO INTERVENTO .