CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

CARL OTTO LENZ

del 14 novembre 1985 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

I — Antefatti comuni delle tre cause

Le cause su cui esprimo oggi il mio punto di vista vertono sui probiemi incontrati dal ricorrente, amministratore principale di grado A5, per ottenere la promozione, all'interno della sua carriera, al grado A4. Nella causa 186/84 si tratta inoltre del problema della validità del rapporto informativo sul ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979.

1.

Prima di riassumere i fatti di queste tre controversie, ritengo opportuno descrivere brevemente le singole fasi della procedura di promozione ( 1 ) quale praticata dalla convenuta.

In una prima fase, l'amministrazione redige un elenco di tutti i dipendenti che possono essere promossi a norma dell'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, ossia l'elenco dei dipendenti promuovibili.

Successivamente, in una seconda fase, ciascuna direzione generale o unità analoga sceglie dall'elenco dei dipendenti promuovibili quelli che essa propone per una promozione.

In una terza fase, interviene un comitato paritetico di promozione. In tale ambito, quest'ultimo dispone dell'elenco dei dipendenti promuovibili, dei fascicoli personali e delle proposte di promozione motivate delle direzioni generali. Esso non è vincolato da tali proposte, ma può avanzare proposte proprie.

Il comitato paritetico di promozione ha il compito di formulare una proposta per un elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione, in base ad una scelta previo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promuovibili. La convenuta ha fissato dei metodi di valutazione ( 2 ) ai fini di tale scelta in base a scrutinio per merito comparativo dei dipendenti. Tali metodi di valutazione prevedono un sistema di punteggio che tiene conto dell'ordine di graduatoria sull'elenco delle proposte delle direzioni generali, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi, dell'anzianità nel grado, dell'anzianità di servizio nonché dell'età dei dipendenti. In particolare, ai dipendenti figuranti al primo, al secondo e al terzo posto sugli elenchi di proposte delle direzioni generali vengono assegnati, a seconda dell'estensione di questi ultimi, 70, 45 o 20 punti, per i rapporti informativi possono essere attribuiti al massimo 28 punti, per l'anzianità nel grado 28 punti, per l'anzianità di servizio 20 punti e per l'età 65 punti. Un punteggio aggiuntivo va assegnato ai dipendenti che siano rimasti 15 anni o più nello stesso grado (4 punti) o a coloro che siano stati nominati direttamente dipendente in prova in grado A5 (7 punti). Infine, ciascun dipendente che figuri sull'elenco delle proposte del comitato di promozione e non sia stato promosso riceve altri 25 punti. Sulla base di questo sistema di punteggio, il comitato di promozione stabilisce una proposta di elenco dei dipendenti ritenuti meritevoli di promozione. Esso trasmette tale elenco, unitamente ad una relazione motivata, all'autorità che ha il potere di nomina.

In una quarta fase, l'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei dipendenti che essa ritiene meritevoli di promozione.

In una quinta fase, l'autorità che ha il potere di nomina procede alle promozioni secondo le disponibilità di bilancio. Tuttavia, ai fini di tali promozioni, essa può prendere in considerazione solo i dipendenti iscritti sull'elenco compilato nella quarta fase.

2.

Sugli antefatti:

Il ricorrente, nato nel 1927, entrava in servizio presso la Commissione il 1o ottobre 1969 come amministratore principale in prova (grado 5, 3o scatto) senza aver sostenuto un concorso, in base alla procedura contemplata dall'art. 29, n. 2, dello statuto del personale per casi eccezionali. Il 1o aprile 1970 egli veniva nominato in ruolo. Egli veniva successivamente utilizzato in varie divisioni della direzione generale VI (Agricoltura), e, dal 1973, nella divisione VI A3 « organizzazioni internazionali relative all'agricoltura ».

Nel contesto di una riorganizzazione della direzione generale « Agricoltura » decisa dalla Commissione il 22 novembre 1978, il ricorrente doveva essere assegnato, a norma di una decisione del 13 marzo 1979, alla divisione VI B 3 « legislazione nel settore dei prodotti vegetali e dell'alimentazione animale » con effetto 15 gennaio 1979 ( 3 ). Contrariamente ad altri documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, tale decisione non è munita di alcun avviso di ricevimento. Il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 ( 4 ), nella sua prima versione, cita come data dello spostamento del ricorrente il 15 gennaio 1979, ma solo il 12 marzo 1980 nella sua versione modificata.

In una lettera del 10 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Agricoltura » ( 5 ) e in una lettera successiva del 19 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Personale e Amministrazione » ( 6 ), il ricorrente accenna al fatto di aver appreso di dover essere trasferito alla nuova direzione B della direzione generale « Agricoltura ». Facendo valere la sua attività precedente (negoziati relativi agli ostacoli tecnici non tariffari agli scambi nell'ambito del GATT) il ricorrente chiedeva di essere trasferito alla direzione generale III A, incaricata, tra l'altro, dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi. A tale direzione generale erano state trasferite, nel 1977, le corrispondenti competenze della direzione H della direzione generale « Agricoltura » di cui il ricorrente aveva fatto parte fino ad allora. Copia della precitata lettera 10 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Agricoltura » era stata inviata dal ricorrente al membro della commissione responsabile, all'epoca, dei settori dell'agricoltura e della pesca.

Il 20 febbraio 1979, recandosi al lavoro, il ricorrente subiva un incidente che gli provocava un'inabilità al lavoro valutata, in un primo momento, al 35% e successivamente al 50%.

Con lettera del 12 marzo 1980 ( 7 ), il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » comunicava al ricorrente la decisione presa nei suoi confronti di trasferirlo a far data dal 15 gennaio 1979 alla divisione « legislazione nel settore dei prodotti vegetali e dell'alimentazione animale ». Tale nuova utilizzazione del ricorrente determinava un cambiamento della sua sede di lavoro, che era stato però sconsigliato dal servizio medico della Commissione con lettera dell'8 aprile 1980 ( 8 ).

Il 16 giugno 1980, prendendo servizio nella nuova sede di lavoro, il ricorrente segnalava il fatto che gli era notevolmente più difficoltoso accedere al nuovo luogo di lavoro che non al suo vecchio ufficio, il che sarebbe stato in contrasto con le istruzioni del servizio medico della Commissione ( 9 ). Nel 1981, in seguito ad interventi del servizio medico e dell'amministrazione del personale, veniva poi deciso di trasportare il ricorrente con un'auto di servizio della Commissione sul percorso di andata e ritorno dalla sua abitazione al luogo di lavoro ( 10 ).

Dal 1o aprile 1982 il ricorrente veniva trasferito alla direzione generale XI « Ambiente, tutela dei consumatori, sicurezza nucleare », divisione B 1 « Protezione fisica dei consumatori ». Proposto per una promozione dalla sua nuova direzione generale negli anni 1983 e 1984, il ricorrente veniva promosso al grado A4 con decorrenza 1o gennaio 1984.

II — Causa 173/82

A.

Il ricorrente, inquadrato nel grado A5 già alla data della sua assunzione, era stato proposto per una promozione in grado A4 dalla sua direzione generale negli anni 1977 e 1978. Egli era stato collocato al 17o posto in un elenco comprendente 18 dipendenti ( 11 ). Negli anni dal 1979 al 1982 egli non veniva più proposto dalla sua direzione generale. Tuttavia gli elenchi delle proposte degli anni dal 1979 al 1982 erano risultati più ristretti comprendendo non più 18 dipendenti, come nel 1977 e 1978, ma rispettivamente 8, 6, 8 e 11.

Negli anni 1977 e 1978 il comitato di promozione non aveva inserito il ricorrente nei suoi elenchi di dipendenti proposti così che, in conclusione, egli non poteva essere promosso.

Il 23 giugno 1982 il ricorrente presentava un reclamo ( 12 ) avverso la decisione della sua direzione generale di non proporlo per una promozione e il 28 giugno 1982 proponeva un ricorso. Alla stessa data, egli presentava pure alla Corte di giustizia una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione della procedura di promozione dei dipendenti al grado A4 per l'anno 1982. La Corte di giustizia respingeva tale domanda con ordinanza 29 novembre 1982 ( 13 ) affermando che un ritardo nello svolgimento della procedura di promozione andrebbe a danno del servizio e costituirebbe una violazione del principio della buona amministrazione. Del resto, il richiedente non ha addotto elementi da cui risulti il fumus boni juris del suo ricorso. In ogni caso, nulla esclude che il danno eventualmente subito dal richiedente possa essere adeguatamente risarcito.

Con decisione del 17 settembre 1982 ( 14 ), la convenuta respingeva il reclamo sostenendo che le proposte delle direzioni generali, costituendo solo atti preparatori, privi di effetti sulla situazione di diritto dei dipendenti, non configuravano atti recanti pregiudizio. Solo la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di promuovere un certo numero di dipendenti al termine della procedura di promozione potrebbe essere oggetto di reclamo e di ricorso: in tali sedi potrebbero poi essere fatti valere anche eventuali vizi relativi agli atti preparatori. Il ricorso nella causa 173/82 è diretto avverso tale decisione resa su reclamo.

Il 22 luglio 1982 la convenuta, dopo aver ricevuto la proposta sottopostale dal comitato di promozione ( 15 ), redigeva l'elenco dei dipendenti più meritevoli di una promozione al grado A4 e pubblicava tale elenco il 6 agosto 1982 ( 16 ). Nella sua replica del 17 novembre 1982 nella causa 173/82, il ricorrente ha chiesto, in aggiunta, l'annullamento di tale elenco.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia,

1)

annullare le decisioni della convenuta:

a)

di non inserirlo nell'elenco delle proposte della direzione generale né

b)

in quello dei dipendenti più meritevoli di promozione nonché

2)

annullare l'intera procedura del comitato di promozione per l'anno 1982, per quanto riguarda le promozioni al grado A4;

3)

condannare la convenuta alle spese.

La convenuta conclude per:

1)

il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato;

2)

la condanna del ricorrente alle spese.

B.

1.

a)

La convenuta considera irricevibili il ricorso nonché l'ampliamento della domanda in quanto diretti contro un atto semplicemente preparatorio. Il ricorso dovrebbe essere rivolto contro la decisione definitiva, nella fattispecie, la decisione relativa alla redazione dell'elenco dei dipendenti promossi al grado A4.

b)

A favore della tesi della convenuta, occorre innanzitutto ammettere che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i ricorsi diretti contro atti semplicemente preparatori sono effettivamente irricevibili così come la Corte di giustizia ha dichiarato, fra l'altro, nell'ordinanza 9 giugno 1980 in causa 123/80 ( 17 ) e nella sentenza 1o luglio 1964 in causa 80/63 ( 18 ). In tale ultima sentenza la Corte, fra l'altro si è così espressa:

« Secondo l'art. 91, n. 1, dello statuto “ controversie fra la Comunità e una delle persone indicate nello stesso statuto ” sono quelle che vertono sulla legittimità di un atto “ che rechi pregiudizio a una di dette persone’. La Corte osserva che possono essere considerati come pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente sulla situazione giuridica dei dipendenti ».

In tale controversia la Corte di giustizia ha quindi respinto il ricorso in quanto irricevibile riferendosi esso ad un parere di una commissione d'integrazione, malgrado il fatto che tale parere fosse vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina. La Corte di giustizia ha ritenuto che solo la decisione di licenziamento fondata sul parere di tale commissione costituisse un atto recante pregiudizio al ricorrente.

Nella causa 123/80, in cui il ricorrente aveva impugnato il progetto di decisione che gli era stato comunicato perché egli potesse esprimere il suo parere già prima dell'adozione della decisione, si trattava del tutto chiaramente di un atto preparatorio.

Alla luce dei criteri summenzionati va innanzitutto constatato che le proposte di promozione delle direzioni generali rivestono certamente una particolare importanza in relazione alla procedura di promozione nel suo complesso. In particolare poi, se il dipendente figura in testa all'elenco delle proposte, esistono buone probabilità che egli sia preso in considerazione dal comitato di promozione.

Ciononostante, le proposte delle direzioni generali costituiscono atti preparatori e non vincolanti dato che la scelta del comitato di promozione non è limitata ai dipendenti proposti dalle direzioni generali. Un dipendente che non sia stato preso in considerazione dalla sua direzione generale può rivolgersi, come ha fatto il ricorrente, al comitato di promozione onde essere preso in considerazione.

Solo la lista dei dipendenti più meritevoli di promozione, che va stabilita dall'autorità che ha il potere di nomina, costituisce un atto definitivo in quanto un dipendente ivi non compreso non può essere promosso ( 19 ) (ciò vale del resto anche per la redazione dell'elenco dei dipendenti promuovibili, dato che chi non vi è menzionato non può essere incluso in una procedura di promozione).

In conclusione, ritengo quindi irricevibile, nella sua formulazione originaria, il ricorso nella causa 173/82.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere ricevibile il ricorso (dalla sentenza 11 luglio 1985 in causa 236/82 ( 20 ) può forse desumersi che proprio nelle cause di personale i requisiti di ricevibilità non sono così restrittivi) va innanzitutto osservato che sarebbe poi irricevibile almeno la domanda ampliata ad un nuovo oggetto. Non si tratterebbe più, in tal caso, della deduzione di mezzi nuovi emersi solo nel corso della fase scritta del procedimento e che sarebbero ricevibili a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura. L'impugnazione della procedura del comitato di promozione nonché della redazione dell'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione costituisce invece un nuovo oggetto della controversia ai sensi dell'art. 38, § 1, lett. e), di cui mi occuperò nell'esame del secondo ricorso (causa 157/83).

In via subordinata, qualora il ricorso dovesse poi essere esaminato anche nel merito:

2.

a)

come primo mezzo, il ricorrente fa valere che il direttore generale della direzione generale in cui egli aveva prestato servizio fino a quel momento aveva formulato le proposte di promozione benché il rapporto informativo contemplato dall'art. 43 dello statuto del personale non fosse ultimato per il periodo 1977/1979 come pure per il 1979/1981; l'esame comparativo dei meriti prescritto dall'art. 45 dello statuto del personale non aveva potuto aver luogo.

Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la convenuta fa valere che in caso di mancanza, in contrasto con le norme vigenti in materia, di un rapporto informativo, il dipendente interessato dovrebbe dimostrare che tale circostanza abbia inciso in maniera determinante sul procedimento di promozione. Dovrebbe quindi risultare che le decisioni litigiose sarebbero state diverse qualora i rapporti informativi di cui trattasi avessero potuto essere presi in considerazione. Il ricorrente non avrebbe tuttavia addotto elementi tali da consentire una conclusione del genere.

b)

Secondo una costante giurisprudenza della Corte ( 21 ), il rapporto informativo sui dipendenti, da compilare almeno ogni due anni a norma dell'art. 43 dello statuto del personale, costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica deve « prendere in esame la carriera del dipendente ». Così a norma dell'art. 45, n. 1, dello statuto, la promozione dei dipendenti può avvenire solo previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Lo scrutinio per merito comparativo dei candidati non soddisfa alle condizioni dell'art. 45 se per alcuni di essi i rapporti informativi redatti in conformità all'art. 43 erano stati già compilati mentre ciò non era avvenuto per altri.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, nella precitata sentenza la Corte di giustizia non ha posto il principio secondo cui il ricorrente dovrebbe dimostrare che la mancanza del rapporto informativo abbia inciso in maniera determinante sulla procedura di promozione. Nella causa 156/79 la Corte di giustizia, sulla base di un proprio esame ha raggiunto il convincimento che anche un rapporto informativo tempestivamente compilato non avrebbe portato alla promozione del ricorrente.

Nella causa 263/81 non si trattava di una promozione ma di una condidatura ad un posto della stessa carriera del ricorrente. Ciò ha consentito alla Corte di giustizia di dichiarare che la sua precedente giurisprudenza non implica che tutti i candidati debbano proprio trovarsi, al momento della decisione sulla nomina, nella stessa posizione per quanto concerne lo stato del loro rapporto informativo.

Infine, nella sua sentenza in causa 24/79, la Corte di giustizia ha respinto la domanda della ricorrente di annullare le promozioni effettuate solo perché l'annullamento della promozione di 40 dipendenti effettivamente promossi le era sembrato eccessivo rispetto all'irregolarità commessa. In luogo di ciò, benché la ricorrente non avesse proposto una domanda in tal senso, la Corte ha condannato la Commissione a corrispondere una determinata somma a titolo di risarcimento danni per l'illecito amministrativo commesso.

Per quanto il richiamo della convenuta alla giurisprudenza della Corte di giustizia non sia produttivo, ritengo tuttavia che la mancanza del rapporto informativo non debba portare all'annullamento dell'elenco delle proposte della direzione generale.

Anche se l'assenza del rapporto informativo, e ciò per i due periodi 1977/1979 e 1979/1981, va certamente considerato come un grave illecito amministrativo della convenuta, va tuttavia considerato che anche in una direzione generale che comprenda circa 700 dipendenti, il numero degli amministratori principali di grado A5 aventi i requisiti per essere promossi non è eccessivamente elevato. Dal prospetto degli organici della Commissione ( 22 ) riprodotto nel bilancio per il 1982, unitamente all'organigramma per lo stesso periodo, si può ricavare che presso la direzione generale Agricoltura dovevano essere presenti all'epoca circa 40-50 amministratori principali di grado A5. Il numero di tali dipendenti non è quindi così elevato da escludere che il direttore generale interessato, previa consultazione dei suoi direttori e capi divisione, potesse formarsi un quadro della competenza, del rendimento, e del comportamento in servizio dei dipendenti summenzionati pur non disponendo ancora del rapporto informativo contemplato dall'art. 43 dello statuto.

3.

a)

Con un secondo mezzo, il ricorrente asserisce di non essere più stato incluso nell'elenco delle proposte della direzione generale perché il direttore generale di quest'ultima riteneva che egli non potesse più rendere i servizi che si potevano aspettare da lui. Tale opinione si sarebbe fondata in particolare sul fatto che egli non poteva coprire il posto assegnatogli essendo il suo ufficio situato in un edificio il cui accesso presentava pericoli per il suo stato di salute.

La convenuta contesta tale affermazione mettendo in rilievo che gli elenchi delle proposte della direzione generale VI per il 1979, nel loro complesso, erano state ridotte a causa delle limitate possibilità di promozione. Dalle 18 proposte iniziali negli anni 1977/1978, l'elenco delle proposte si sarebbe ridotto, nel 1980, a 6 proposte per salire nuovamente a 11 nel 1982. Per il resto, le proposte di promozione delle direzioni generali erano state pubblicate prima del loro esame da parte del comitato di promozione. Pertanto i dipendenti non presi in considerazione avrebbero avuto la possibilità di adire direttamente il comitato di promozione. Il ricorrente avrebbe fatto uso di tale diritto.

b)

A mio parere, gli argomenti addotti al riguardo dalla convenuta sono accoglibili. Il ricorrente non ha fornito elementi convincenti tali da corroborare la sua affermazione. In particolare, le sue asserzioni in ordine alla motivazione del direttore generale della sua direzione generale si fondano esclusivamente su lettere scritte dal ricorrente stesso: esse non costituiscono idonei mezzi di prova in questo contesto.

Per il resto, la convenuta ha sostenuto, in maniera convincente, che la riduzione degli elenchi delle proposte era connessa alle limitate possibilità di promozione. Nulla fa ritenere che, in presenza di un numero ridotto di proposte di promozione, il ricorrente dovesse necessariamente far parte dei dipendenti proposti in quanto innanzitutto le possibilità di promozione erano risultate più ristrette e, in secondo luogo, non è escluso che amministratori di grado A5 con minore anzianità di servizio potessero entrare nel gruppo dei dipendenti aventi i requisiti per essere promossi a norma dell'art. 45.

Vi propongo quindi di respingere anche il secondo mezzo.

4.

a)

Con un terzo mezzo, il ricorrente contesta alla convenuta un abuso di potere; egli fonda tale affermazione, in primo luogo, su quanto addotto a sostegno del secondo mezzo, ed inoltre sul fatto che il direttore generale della sua direzione generale avrebbe manifestato nei suoi confronti un atteggiamento poco amichevole o addirittura ostile. In particolare, questi gli avrebbe rifiutato di riportare all'anno successivo 19 giorni di congedo ordinario da lui non utilizzati negli anni precedenti.

La convenuta sostiene di aver seguito le raccomandazioni del servizio medico per quanto riguarda il luogo di lavoro del ricorrente. In ordine al mancato riporto dei giorni di congedo, essa afferma che, in conformità all'art. 4, n. 1, dell'allegato V dello statuto, il riporto di giorni di congedo ordinario è limitato di norma a 12 giorni a meno che il dipendente non abbia potuto usufruire, per motivi di servizio, dei giorni di congedo stessi. Il ricorrente non aveva quindi alcun diritto ad un ulteriore riporto di tali giorni. Per il resto, il numero dei giorni di congedo da riportare era di 12,5 e non di 19, così che il ricorrente avrebbe perduto solo una mezza giornata di congedo.

b)

Come ho già detto in precedenza a proposito del secondo mezzo, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un comportamento sostanzialmente ostile del suo direttore generale. Un semplice rinvio alla lettera dell'art. 4, n. 1, dell'allegato V dello statuto del personale basta a rispondere all'ulteriore argomento riferentesi al mancato riporto dei giorni di congedo all'anno successivo. Ai sensi di tale disposizione, il riporto dei giorni di congedo ordinario non può eccedere i 12 giorni qualora un dipendente, per motivi non di servizio, abbia usufruito solo parzialmente del suo congedo ordinario. Il ricorrente stesso non ha mai fatto valere di essere stato impossibilitato ad usufruire delle ferie per motivi di servizio.

5.

In conclusione, vi propongo di respingere il ricorso nella causa 173/82.

Anche se il ricorrente a mio parere non vedrà così accolto il suo ricorso, vi propongo tuttavia di condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, n. 2, del regolamento di procedura. La presente controversia è infatti in larga misura riconducibile ad un grave illecito amministrativo della convenuta, ossia alla mancanza dei rapporti informativi per gli anni 1977/1979 e 1979/1981. In conformità all'art. 6, 1o comma, delle disposizioni generali di esecuzione della convenuta in data 27 luglio 1979, il rapporto informativo avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente entro il 30 novembre 1979. Esso gli è stato invece effettivamente trasmesso solo il 24 febbraio 1981, con un ritardo quindi di quasi 15 mesi. Per il resto non si può ammettere che i termini menzionati nelle disposizioni di esecuzione siano discrezionali per i dipendenti della convenuta, dato che essi trovano la loro piena giustificazione alle luce delle capacità della memoria umana.

E pacifico che al momento in cui venivano formulate le proposte di promozione di cui è causa, l'ultimo rapporto informativo del ricorrente si riferiva ad un periodo conclusosi il 30 giugno 1977, ossia cinque anni prima. La convenuta non ha addotto alcuna giustificazione convincente per questo notevole e inspiegabile ritardo così che mi sembra equo condannarla per questo motivo alle spese.

III — Causa 157/83

A.

Il 22 luglio 1982 la convenuta compilava l'elenco dei dipendenti più meritevoli per una promozione al grado A4. Con reclamo in data 27 ottobre 1982 ( 23 ), il ricorrente contestava la mancata inclusione del suo nominativo nel suddetto elenco per il 1982. Tale reclamo veniva respinto con decisione 16 febbraio 1983 ( 24 ). La convenuta motivava tale rigetto rinviando alla sua decisione su reclamo emessa il 17 settembre 1982 e aggiungeva che in conformità all'art. 45 dello statuto del personale i dipendenti non avrebbero alcun diritto soggettivo ad una promozione in quanto quest'ultima avviene previo scrutinio su esame comparativo dei meriti dei dipendenti più meritevoli di promozione.

L'11 gennaio 1983 la Commissione pubblicava l'elenco dei dipendenti promossi nell'ambito della procedura di promozione per il 1982 ( 25 ). Poiché il suo nome non compariva in tale elenco, il 23 febbraio 1983 il ricorrente presentava contro tale elenco un reclamo ( 26 ) che veniva rigettato con decisione della convenuta in data 10 maggio 1983 ( 27 ).

Tale decisione veniva motivata con la circostanza che il nominativo del ricorrente non figurava sull'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione: la convenuta non poteva quindi neppure promuoverlo. Il ricorso nella causa 157/83 è diretto contro tale decisione.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la decisione di non inserirlo nell'elenco del 1982 relativo ai dipendenti promossi al grado A4 nonché, in quanto necessario, le promozioni intervenute;

2)

condannare la convenuta alle spese.

La convenuta chiede che la Corte voglia:

1)

respingere il ricorso in quanto infondato;

2)

condannare il ricorrente alle spese.

B.

1.

Gli argomenti di diritto svolti dal ricorrente in questa causa sono identici a quelli addotti nella causa 173/82. Per quanto riguarda il secondo e il terzo mezzo, è quindi possibile rinviare integralmente alle mie considerazioni sulla causa 173/82 ( 28 ).

Solo il primo mezzo va esaminato separatamente in quanto esso si riferisce attualmente ad una situazione che ha subito sviluppi.

Col primo mezzo, il ricorrente fa valere che al momento della formulazione delle proposte di promozione da parte della direzione generale non erano stati ancora compilati i suoi rapporti informativi per i periodi 1977/1979 e 1979/1981.

La convenuta avanza a sua difesa gli stessi argomenti da essa già addotti nella causa 173/82 in ordine a questo mezzo.

2.

Nella causa 173/82 sono giunto alla conclusione che per quanto la mancanza dei due rapporti informativi costituisca un grave illecito amministrativo da parte della convenuta, la direzione generale fosse tuttavia in condizione di formarsi un quadro degli amministratori principali di grado A5 interessati e, pertanto, di formulare proposte di promozione. Sarei giunto a ritenere che il gruppo di dipendenti da prendere in considerazione non potesse essere così numeroso da impedire al responsabile della direzione generale di valutare la competenza, il rendimento ed il comportamento in servizio dei dipendenti anche se i rapporti informativi su singoli dipendenti non fossero stati ancora formulati.

Va ora esaminato se tale ragionamento valga anche per lo svolgimento successivo della procedura di promozione. In tale contesto va rilevato che a quanto risulta dal verbale della riunione del comitato di promozione del 14 luglio 1982 ( 29 ), tale comitato era investito del problema della promozione di tutti i dipendenti di grado A7, A6 e A5. Non è dato sapere quanti dipendenti siano stati esaminati in particolare da tale comitato; è noto tuttavia il numero dei posti in organico dei gradi dall'A7 all'A5 di cui disponeva la convenuta per l'esercizio 1982: solo nel settore dell'amministrazione essi ammontavano a più di 1200; se si calcolano ancora i dipendenti in servizio presso il centro comune di ricerca nonché quelli delle amministrazioni che ne dipendono, il numero dei posti ammonta ad oltre 1 600.

Anche ritenendo che non tutti i posti fossero coperti all'epoca dei fatti e che inoltre non tutti i suddetti dipendenti potessero essere promossi, tuttavia il numero dei dipendenti aventi i requisiti per una promozione deve aver raggiunto dimensioni tali da non consentire più al comitato di promozione di prendere le sue decisioni in base a conoscenze personali dei dipendenti interessati. Ai fini di una valutazione dei meriti dei singoli dipendenti era quindi indispensabile, per il comitato di promozione, disporre dei rapporti informativi sui dipendenti.

Poiché invece il rapporto informativo del ricorrente non era stato presentato al comitato di promozione, quest'ultimo non era in condizione, nel caso del ricorrente, di includere correttamente nelle sue considerazioni i giudizi analitici sull'interessato.

Nel corso della fase orale, la convenuta ha tuttavia asserito che nei casi in cui manchi un rapporto informativo si ricorre automaticamente al rapporto precedente e, nel caso in cui esso non sia del tutto positivo, viene in generale assegnato ai dipendenti interessati il punteggio massimo di 28 punti.

Al riguardo va innanzitutto constatato che nel 1982 non era stato neppure compilato il rapporto informativo per il periodo precedente (luglio 1977 — giugno 1979). Inoltre, la convenuta ha illustrato solo in maniera generale la procedura seguita in casi del genere. Essa non ha dimostrato che il comitato di promozione, nel caso del ricorrente, abbia effettivamente applicato tale procedura di cui non viene fatto alcun cenno neppure nelle disposizioni generali di esecuzione del 1981 ( 30 ).

Il verbale della riunione del comitato di promozione ( 31 ), quale prodotto dalla convenuta, non contiene in ogni caso alcuna indicazione in ordine ad una procedura del genere, ma menziona soltanto in termini generali l'avvenuto esame, da parte del comitato, del caso del ricorrente: quest'ultimo avrebbe trovato una nuova utilizzazione che avrebbe dovuto consentirgli di provare i suoi meriti onde poter essere preso in considerazione successivamente.

Per quanto si possa obiettare, in linea di massima, che il punteggio attribuibile in base al giudizio analitico (massimo: 28 punti), in un sistema di valutazione in cui possono ottenersi oltre 200 punti, non è determinante, non può tuttavia escludersi che anche una minima differenza di punteggio sia decisiva per stabilire se il dipendente interessato sia alla fine inserito o meno nell'elenco di proposte del comitato.

D'altro canto io nutro seri dubbi sul fatto che l'importanza minima dei giudizi analitici nell'ambito del procedimento di promozione sia compatibile con l'art. 45, n. 1, dello statuto a norma del quale la promozione avviene esclusivamente a scelta previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti. A mio parere contrasta con questa disposizione il fatto che le valutazioni analitiche consentano di ottenere solo un totale di 28 punti, ossia circa il 15% del punteggio conseguibile, mentre già solo l'anzianità di servizio può rappresentare fino a 65 punti. Anche su un fattore legato piuttosto al rendimento come la posizione sull'elenco delle proposte della direzione generale, la Corte di giustizia, nella sentenza 1o luglio 1976 in causa 62/75 ( 32 ), ha già avanzato dubbi sul se non sia attribuito un peso eccessivo al giudizio dei direttori generali rispetto agli altri elementi di valutazione e ciò in base al precedente sistema di valutazione, in cui al giudizio sul rendimento era ancora attribuita una portata un po' più ampia.

Inoltre mi sembra inesplicabile il fatto che ai giudizi di « eccellente », « ottimo » e « buono » vengano assegnati, in maniera uniforme e indiscriminata, due punti ( 30 ). Non è comprensibile perché la convenuta abbia introdotto nel 1979 un sistema di valutazione diversificata i cui risultati poi vengono a malapena presi in considerazione quando rivestono importanza, cioè all'atto della promozione. Tuttavia non esaminerò più in dettaglio tale punto dato che il ricorrente non ha mosso alcuna censura al riguardo.

Per quanto concerne l'assenza del rapporto informativo, rinvio alla sentenza della Corte di giustizia 30 ottobre 1974 in causa 188/73 ( 33 ) in cui la Corte stessa, ai punti 25 e 26 della motivazione, ha dichiarato:

« L'art. 45 dello statuto dispone che la promozione è fatta esclusivamente a scelta, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui essi sono stati oggetto.

Se è vero che l'autorità amministrativa competente dispone in materia di un ampio potere discrezionale, l'esercizio di tale potere presuppone tuttavia lo scrupoloso esame dei fascicoli (...) ».

È pacifico che tale esame non ha potuto aver luogo e che quindi la procedura di promozione è impugnabile.

Malgrado tale conclusione, ritengo però che la decisione della convenuta in ordine alle promozioni al grado A4 per l'anno 1982 non debba essere annullata.

In primo luogo va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale nelle sue decisioni in materia di promozione. Ne consegue che il dipendente in possesso dei requisiti per essere promosso, ha diritto ad una decisione non viziata da eccesso di potere da parte dell'autorità che ha il potere di nomina ma non alla promozione in se stessa. Nel caso di specie non esiste alcun elemento per ritenere che il ricorrente sarebbe stato promosso se il rapporto informativo fosse stato compilato. Va pertanto respinta la domanda del ricorrente diretta all'annullamento della decisione di promozione adottata dalla convenuta in quanto egli non era stato preso in considerazione per la promozione.

In base alla tesi qui sostenuta ( 34 ), non esiste alcuna necessità di prendere una decisione del genere.

Il dipendente che ha i requisiti per essere promosso può impugnare la validità dell' elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione anche prima che la promozione stessa abbia avuto luogo tentando di garantire i propri diritti attraverso provvedimenti provvisori. In tal caso non è però poi più possibile ottenere l'annullamento della promozione di altri dipendenti.

In ordine all'altra domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento, in quanto necessario, delle altre promozioni al grado A4 va innanzitutto constatato che il ricorrente ha dichiarato, nel corso della fase orale, di non tenere assolutamente ferma tale domanda senza però ritirarla formalmente.

L'annullamento della decisione della Commissione di promuovere 51 altri dipendenti al grado A4 per l'anno 1982 sarebbe tuttavia di severità sproporzionata per i dipendenti interessati. Al riguardo rinvio alla precitata sentenza 5 giugno 1980 in causa 24/79 ( 35 ) in cui la Corte di giustizia ha dichiarato fra l'altro:

« La Corte ritiene che l'annullamento delle promozioni dei 40 dipendenti effettivamente promossi in B2 rappresenterebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa, inoltre sarebbe arbitrario annullare la promozione dell'unica dipendente della direzione generale VII che effettivamente è stata promossa in B2 ».

Tuttavia la Corte di giustizia, nella causa 24/79, non si è limitata a tali affermazioni ma ha immediatamente aggiunto:

« Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di un ricorso di merito (pleine juridiction) la Corte, anche in mancanza di rituali conclusioni, ha il potere non solo di annullare gli atti, ma, se vi è luogo, anche di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno morale derivato da un illecito che essa abbia commesso. Il riconoscimento di un diritto ad indennizzo costituisce, nella fattispecie, il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi della ricorrente e a salvaguardare contemporaneamente le esigenze del servizio ».

Vi propongo di seguire tale esempio nella presente controversia.

Nella sentenza 5 giugno 1980, la Corte di giustizia ha dichiarato che nello stimare il danno subito va considerato che la ricorrente potrà partecipare ad una prossima procedura di promozione che la Commissione avrà cura di far svolgere in modo regolare. Tenuto conto di tale circostanza, la Corte di giustizia, stimando il danno secondo un criterio di equità, è giunta a ritenere che la corresponsione di una somma di 20000 BFR costituisse un congruo risarcimento per la ricorrente.

Nel caso della ricorrente si trattava di una dipendente di grado B3 che non era stata promossa al grado B2 per l'anno 1978.

Per un dipendente di grado A5 non promosso in grado A4 per l'anno 1982, ritengo adeguato, alla luce del diverso inquadramento e dell'evoluzione delle retribuzioni, un risarcimento di 40000 BFR.

Vi proporrò pertanto, in conclusione, di condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente una somma di 40000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'assenza del rapporto informativo, di respingere per il resto il ricorso e di condannare la convenuta alle spese.

IV — Causa 186/84

A.

La causa 186/84 verte sul rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 ( 36 ). Tale rapporto veniva compilato il 10 febbraio 1981 nella sua prima versione e modificato su singoli punti nel settembre e nel dicembre 1981. Il 7 luglio 1983, il compilatore d'appello, adito dopo diversi colloqui, decideva, sentito il comitato per i rapporti informativi ( 37 ), di confermare il rapporto informativo senza modifiche e senza motivazione ( 38 ).

In questo contesto va rilevato che la Commissione, con decisione 27 luglio 1979, aveva modificato la forma della procedura di compilazione del rapporto informativo. Infatti i giudizi analitici erano formulati in maniera più diversificata: secondo il vecchio sistema di compilazione del rapporto informativo, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio erano valutati con i giudizi di « superiore alla media », « normale » e « inferiore alla media ». Secondo il nuovo sistema di compilazione del rapporto informativo, i giudizi analitici per la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio vengono suddivisi in sottovoci; la graduatoria dei giudizi viene estesa a cinque livelli : « eccellente », « ottimo », « buono », « mediocre » e « scarso » ( 39 ).

L'art. 5 della decisione 27 luglio 1979 stabilisce l'obbligo di motivare ogni modifica dei giudizi analitici rispetto al precedente rapporto informativo. Nella « guida per la compilazione del rapporto informativo », pubblicata dalla direzione generale del Personale e dell'Amministrazione della convenuta, è tuttavia contenuta, a pag. 46, una nota a pie di pagina secondo la quale, per il periodo cui si riferisce il rapporto informativo 1977/1979, non sarebbe obbligatorio motivare le modificazioni dei giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente. Analoga conclusione può trarsi da una lettera non datata del membro della convenuta competente per il personale e l'amministrazione ( 40 ) in cui (all'ultimo periodo della pag. 1) si osserva che il nuovo sistema differisce notevolmente dai precedenti e che quindi tutti gli interessati dovevano in una certa misura prescindere dai rapporti informativi precedenti per quanto riguarda le valutazioni analitiche (« ( ... ) et reclame donc que tous les intéressés fassent dans une certaine mesure abstraction des notations précédentes, en ce qui concerne les appréciations analytiques »).

Raffrontando il rapporto informativo 1977/1979 con quello precedente deve constatarsi che, nel rapporto informativo precedente, il giudizio analitico sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio era in tutti i casi quello di « superiore alla media » mentre nel rapporto informativo per il periodo 1977/1979 risultava in tutti i casi la valutazione « buono »; nell'ambito della valutazione del rendimento, alla sottovoce « adeguamento alle esigenze di servizio », compariva invece solo la classifica di « mediocre ».

Entrambi i rapporti informativi erano stati compilati dallo stesso responsabile, sentito il superiore gerarchico diretto, anch'esso rimasto invariato; non veniva fornita alcuna motivazione dell'abbassamento delle valutazioni analitiche (dal primo livello su tre secondo il vecchio sistema al livello intermedio su cinque secondo il nuovo sistema).

A norma dell'art. 7, 3o comma, della decisione 27 luglio 1979, il dipendente scrutinato può adire il comitato paritetico dei rapporti se non è d'accordo neppure con la valutazione espressa in precedenza dal compilatore d'appello. Nel suo parere del 15 giugno 1983 ( 41 ), tale comitato criticava innanzitutto il fatto che i termini per le diverse fasi della compilazione del rapporto informativo non erano stati rispettati. Inoltre detto comitato constatava che non era stata fornita alcuna motivazione per la chiara modificazione dei giudizi analitici e che neppure il giudizio di carattere generale conteneva una giustificazione dei giudizi analitici. Quanto al contenuto, il comitato esprime dubbi sul fatto che il rapporto informativo si riferisca esclusivamente al periodo da prendere in considerazione. Esso invita infine il compilatore d'appello a motivare i giudizi analitici assegnati, in particolare quello di « mediocre » in corrispondenza della voce « adeguamento alle esigenze del servizio ».

Mentre in un parere del compilatore d'appello, non firmato e non datato, diretto al comitato dei rapporti ( 42 ), vengono forniti alcuni chiarimenti di carattere molto generale sul rapporto informativo del ricorrente, la valutazione definitiva del compilatore d'appello non contiene alcuna motivazione.

Avverso il rapporto informativo definitivo, il ricorrente proponeva reclamo in data 3 ottobre 1983 ( 43 ) facendo sostanzialmente valere, al riguardo, le dichiarazioni del comitato paritetico dei rapporti.

Nella sua decisione sul reclamo ( 44 ), adottata il 18 aprile 1984 nel corso della fase scritta del procedimento, la convenuta ammette in primo luogo di non aver rispettato i termini per la compilazione del rapporto informativo. Per quanto riguarda il contenuto di quest'ultimo, la convenuta rinvia al precitato parere espresso dal compilatore d'appello per il comitato paritetico dei rapporti. La convenuta ha inoltre rilevato di non poter modificare, in luogo del compilatore, le valutazioni contenute nel rapporto informativo. La convenuta osserva infine ancora che nella procedura di promozione i giudizi analitici di « eccellente », « ottimo » e « buono » erano stati valutati in uno stesso e identico modo, ossia con 2 punti ( 45 ). In questi limiti, con una sola eccezione (il giudizio « mediocre » comporta solo 1 punto) il rapporto informativo non avrebbe potuto incidere negativamente sulla procedura di promozione.

Questa decisione della convenuta viene impugnata dal ricorrente nella causa 186/84.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare il rapporto informativo per il periodo 1977/1979 e il rifiuto del compilatore d'appello di modificare su taluni punti il rapporto informativo stesso,

2)

in via subordinata, condannare la convenuta a corrispondergli, a titolo di risarcimento danni per il ritardo nella compilazione del rapporto informativo litigioso, un importo da determinare in via equitativa,

3)

condannare la convenuta alle spese.

La convenuta chiede che la Corte voglia :

1)

respingere il ricorso in quanto infondato;

2)

decidere sulle spese secondo giustizia.

B.

1.

a)

Con un primo mezzo, il ricorrente lamenta che le disposizioni generali di esecuzione della convenuta relative all'art. 43 dello statuto del personale, su cui si basa la « guida per la compilazione del rapporto informativo»; , siano state adottate il 27 luglio 1979 con effetto retroattivo per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979. Non sarebbe lecito applicare retroattivamente una disposizione amministrativa.

La convenuta obietta al riguardo che la decisione 27 luglio 1979 stabiliva espressamente che le sue disposizioni si applicavano al rapporto informativo per il periodo 1977/1979. Per il resto, per quanto riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni di esecuzione, non si tratterebbe di una regolamentazione retroattiva di fatti precedenti, ma di un'indicazione, diretta ai compilatori, sulle modalità di valutazione, per l'avvenire, del rendimento dei dipendenti nel passato.

b)

Va dato atto alla convenuta che le disposizioni di esecuzione adottate nel luglio 1979 non costituiscono veri e propri provvedimenti, retroattivi. Esse non incidono retroattivamente sui diritti dei dipendenti ma forniscono semplicemente ai compilatori uno schema più diversificato per la valutazione della prestazione dei dipendenti nel corso di un periodo pregresso.

Per il resto, va rilevato che nel diritto amministrativo non esiste un divieto di emanare norme retroattive così categorico come, ad esempio, nel diritto penale.

Anche se sarebbe pure stato opportuno che i compilatori fossero stati a conoscenza dei criteri di valutazione in base ai quali valutare i loro subordinati già durante il periodo interessato, ossia il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979, non può ritenersi illegittima l'adozione, da parte della convenuta, di nuove disposizioni di esecuzione relative ai rapporti informativi sui dipendenti da compilare subito dopo l'emanazione delle disposizioni stesse. Il primo mezzo non può quindi essere accolto.

2.

a)

Con il secondo mezzo, il ricorrente osserva che il rapporto informativo non fa menzione di tutte le consultazioni che avrebbero dovuto essere intervenute in base ai diversi impieghi assegnati al ricorrente. Il rapporto informativo sarebbe stato compilato dal vicedirettore generale Pizzuti il 19 febbraio 1981, quando egli non si trovava più presso la direzione VIA, « Questioni internazionali concernenti l'agricoltura ». Per il resto, il suo precedente capo divisione, sig. Marinucci, non avrebbe più potuto assegnare al ricorrente il minimo lavoro a partire dal 1o gennaio 1979.

La Commissione fa rilevare che, non essendo intervenuto lo spostamento del ricorrente previsto per il 15 gennaio 1979, i compilatori non avrebbero potuto consultare dipendenti diversi da quelli facenti parte della direzione « Questioni internazionali concernenti l'agricoltura ».

b)

Dal rapporto informativo impugnato, punti 12) e 13), risulta che il rapporto era stato compilato dal vicedirettore generale Pizzuti, che era nel contempo responsabile della direzione Questioni internazionali concernenti l'agricoltura, previa consultazione del responsabile dell'epoca della divisione VIA 3, « Organizzazioni internazionali per l'agricoltura », sig. Marinucci. Il compilatore ha quindi consultato il dipendente che era stato il superiore gerarchico diretto del ricorrente almeno fino al 1o gennaio 1979, così come, del resto, anche nei periodi a cui si riferivano i due precedenti rapporti informativi.

Il fatto che il sig. Marinucci nel periodo1o gennaio — 20 febbraio 1979 (data in cui il ricorrente subiva un incidente rimanendo invalido) non facesse più parte della suddetta divisione non può infirmare la regolarità del rapporto informativo con le relative, necessarie consultazioni, alla luce della circostanza che egli, per almeno 18 mesi nel corso del perido a cui è riferito il rapporto informativo e, in precedenza, per parecchi anni, era stato il superiore gerarchico del ricorrente.

Del resto, il ricorrente non ha precisato chi in particolare avrebbe dovuto ancora essere consultato dal compilatore.

Neppure questo mezzo è quindi accoglibile.

3.

a)

Con il terzo mezzo, il ricorrente fa valere il fatto che, rispetto al rapporto informativo precedente, i giudizi analitici sarebbero stati notevolmente modificati, ma senza che sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo.

La convenuta adduce, a sua difesa, il fatto che nel 1979 è stato introdotto un nuovo sistema di compilazione del rapporto informativo, così che era impossibile, o quanto meno molto difficile, procedere ad un ragionevole confronto con rapporti informativi precedenti. Per questo motivo la Commissione avrebbe espressamente richiamato l'attenzione dei compilatori sul fatto che non dovevano effettuarsi raffronti informativi. L'obbligo, imposto ai compilatori dall'art. 5 delle disposizioni di esecuzione del 27 luglio 1979, di motivare ogni variazione dei giudizi analitici può valere soltanto per le valutazioni effettuate in base agli stessi criteri. Pertanto anche a pag. 46 della « guida per la compilazione del rapporto informativo » si dichiara che i compilatori non sono vincolati, per i rapporti informativi relativi al periodo 1977/1979, dall'obbligo di motivare le modifiche da essi apportate. Analoga conclusione può trarsi da una lettera ai dipendenti del membro della Commissione competente per il personale e l'amministrazione ( 46 ).

b)

A questo punto va innanzitutto constatato che esiste un sorprendente contrasto tra il rapporto informativo del ricorrente per il periodo luglio 1977 — giugno 1979 e i precedenti rapporti informativi che lo riguardano. Mentre negli anni dal 1973 al 1977, la sua competenza, il rendimento e il comportamento in servizio erano stati valutati ogni volta al massimo in base ad una graduazione di giudizi a tre livelli, per il periodo luglio 1977 — giugno 1979 egli riceveva sempre il giudizio medio, ossia il terzo (« buono »), su una graduazione di giudizi a cinque livelli, con la sola eccezione del punto 4 (« adeguamento alle esigenze del servizio ») della voce II « Rendimento », a cui veniva attribuito il giudizio di « mediocre » quindi solo il quartultimo dei giudizi positivi ovvero il secondo di quelli negativi.

Va inoltre osservato che il rapporto informativo di cui è causa, così come i due precedenti, è stato redatto dallo stesso compilatore previa consultazione dello stesso capo divisione.

Si può certamente concordare col punto di vista della Commissione quando essa sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i rapporti informativi non ricadono nella sfera d'applicazione dell'art. 25, 2o comma, dello statuto del personale, a norma del quale le decisioni prese a carico del dipendente devono essere motivate, dato che nel terzo comma di tale norma vengono precisate le categorie di decisioni contemplate ( 47 ). L'art. 25, 3o comma, dello statuto del personale considera tuttavia soltanto le decisioni da affiggere nei locali dell'istituzione da cui l'interessato dipende e da pubblicare. Può quindi nutrirsi qualche dubbio sul fatto che l'art. 25, 3o comma, debba effettivamente considerarsi come un'enumerazione tassativa di tutti gli atti eventualmente recanti pregiudizio ai dipendenti.

Tale questione può tuttavia rimanere in sospeso in quanto all'art. 5, n. 2, delle disposizioni di esecuzione adottate dalla Commissione il 27 luglio 1979 viene espressamentefatto obbligo ai compilatori di motivare le variazioni apportate ai giudizi analitici.

Neppure il membro della Commissione competente per il personale e l'amministrazione poteva esentare i compilatori da tale obbligo di motivazione (ove si volesse trarre una conclusione del genere dalle formulazioni del tutto generiche contenute nella lettera, non datata, n. IX/2418/69-F ( 48 ) Per poter derogare ad una decisione della Commissione quale organo collegiale sarebbe stata necessaria una delega speciale che tuttavia, come ha precisato la convenuta nel corso della fase orale, non esisteva.

Ancor meno tale deroga poteva fondarsi su una nota a pie di pagina contenuta nelle pagine gialle della « guida per la compilazione del rapporto informativo » 1979. Tale guida pubblicata dalla direzione generale « Personale e Amministrazione », comprende, oltre ad un frontespizio e ad un indice, una nota introduttiva del membro della Commissione competente per il personale e l'amministrazione, poi le disposizioni di esecuzione adottate dalla Commissione il 17 luglio 1979 nonché, da pag. 13, su pagine gialle, indicazioni pratiche per la compilazione dei rapporti informativi. La guida per la compilazione dei rapporti informativi contiene quindi una successione di testi di diverso valore giuridico, senza che sia precisamente indicato l'autore delle « pagine gialle », ossia delle pagg. 13 e segg. La stessa convenuta, nel corso della fase orale, non ha detto chiaramente chi fosse tale autore, ma si può supporre, in base alla struttura dell'opuscolo, che si tratti, a partire dalla pag. 13, di un testo redatto dall'amministrazione della Commissione. È comunque certo che le « pagine gialle » pubblicate in connessione con la decisione della Commissione 27 luglio 1979 non formano parte integrante della decisione della Commissione in quanto quest'ultima non contiene alcun rinvio a note esplicative di qualsiasi genere.

Non può quindi assolutamente ritenersi che l'amministrazione della convenuta potesse esentare dall'obbligo di motivazione contemplato all'art. 5, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione aggiungendo una nota a pié di pagina a pag. 46 della « guida per la compilazione del rapporto informativo ».

Poiché la Corte di giustizia, nella sua precitata sentenza 25 novembre 1976, ha poi riconosciuto, in ogni caso, l'obbligo di motivare i rapporti informativi qualora le disposizioni di esecuzione contemplassero un obbligo di questo tipo per l'istituzione comunitaria interessata, come avviene chiaramente nel caso di specie, non è più necessario esaminare se almeno un peggioramento del rapporto informativo non richieda una motivazione già a norma dell'art. 25 dello statuto del personale.

Per il caso particolare dei rapporti informativi per il periodo 1977/1979, va tuttavia osservato ancora che esistono talune particolarità alla luce della transizione da un sistema di compilazione del rapporto informativo semplice ad uno più diversificato.

Così può sostenersi la tesi secondo cui una motivazione completa non è forse necessaria qualora una leggera diversità di valutazione sia semplicemente la conseguenza di un affinamento del sistema, ad esempio, qualora un dipendente, che secondo il vecchio sistema avesse sempre ricevuto il migliore dei tre giudizi, in base al nuovo ottenesse solo il secondo dei cinque giudizi previsti. In un caso del genere sarebbe stato sufficiente motivare il mutamento di giudizio con l'introduzione del nuovo sistema.

Tuttavia, in un caso in cui, oltre ad una modifica delle valutazioni a seguito dell'affinamento del sistema, viene effettuata una chiara valutazione peggiorativa delle prestazioni del dipendente era assolutamente necessario giustificare tale peggioramento.

Poiché il rapporto informativo di cui è causa non contiene però alcuna motivazione per il peggioramento, del tutto evidente e addirittura notevole relativamente alla voce « adeguamento alle esigenze del servizio », questo mezzo va accolto con la conseguenza che il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1977/1979 dev'essere annullato.

Durante la fase orale la convenuta ha tentato di fornire a posteriori una giustificazione per il peggioramento dei giudizi analitici sul ricorrente. Essa ha dichiarato, in particolare, che la direzione generale « Agricoltura », a cui il ricorrente apparteneva all'epoca, si era trovata, alla fine del 1978 — inizi 1979, in una situazione difficile in quanto, in primo luogo, gli orientamenti fondamentali della politica agricola erano stati discussi in seno al Consiglio dei ministri e nel contempo la direzione generale « Agricoltura » aveva dovuto essere ristrutturata. Inoltre era stato nominato un nuovo direttore generale che aveva dovuto innanzitutto imporre i propri indirizzi nella sua direzione generale. In quel periodo, il ricorrente si era opposto ad una sua nuova utilizzazione in un'altra divisione della stessa direzione generale causando quindi nuove difficoltà al nuovo direttore generale della direzione generale « Agricoltura » in una fase in cui quest'ultima era esposta a difficoltà notevoli.

Ciò può forse rispondere al vero. Infatti, da due lettere del ricorrente in data 10 e 19 gennaio 1979 può desumersi che nel corso di alcune conversazioni egli aveva casualmente saputo che sarebbe stato trasferito nell'ambito della direzione generale « Agricoltura ».

Va tuttavia constatato che il vero e proprio provvedimento di trasferimento della direzione generale Personale e Amministrazione reca soltanto la data del 13 marzo 1979, momento quindi in cui il ricorrente, dopo il suo incidente del 20 febbraio 1979, era già invalido. Il ricorrente contesta del resto di aver ricevuto comunicazione di tale provvedimento e anche nel suo fascicolo personale — contrariamente ad altri documenti — a tale provvedimento non è allegato nessun avviso di ricevimento firmato dal ricorrente. Pertanto, a norma dell'art. 26, 2o comma, dello statuto del personale, tale provvedimento non può essergli opposto.

Occorre ancora aggiungere che in una lettera del direttore generale della direzione generale « Agricoltura » del 12 marzo 1980 ( 49 ) in cui il ricorrente viene invitato a prendere servizio presso la sua nuova divisione, non è contenuto alcun accenno ad una precedente comunicazione nei suoi confronti del suo trasferimento all'interno della direzione generale « Agricoltura ».

Non può quindi essere preso in considerazione nella presente controversia l'argomento della convenuta relativo ad una pretesa carenza quanto all'« adeguamento alle esigenze del servizio ». Del resto esso andrebbe altresì respinto in quanto tardivo dato che nulla di simile è stato addotto né in occasione della fase amministrativa né durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

4.

a)

Con il quarto mezzo, il ricorrente sostiene che il compilatore e il compilatore d'appello avevano fondato il loro giudizio anche su fatti non avvenuti nel corso del periodo a cui si riferisce il rapporto informativo, ossia avvenuti dopo il 30 giugno 1979. Non disponendo egli degli atti, dovrebbe in ogni caso presumerlo.

La convenuta ribatte che dagli atti non risultano elementi tali da suffragare l'affermazione del ricorrente.

b)

Poiché il ricorrente non ha in concreto addotto elementi tali da corroborare il suo quarto mezzo, quest'ultimo va respinto.

5.

a)

Con il quinto mezzo, il ricorrente fa valere che il compilatore e il compilatore d'appello si erano resi responsabili di eccesso di potere avendo redatto o approvato un rapporto informativo che doveva escludere la possibilità di una promozione del ricorrente dal grado A5 al grado A4.

Il ricorrente, a sostegno di tale affermazione, si richiama alle stesse presunzioni da lui già accennate nel quarto mezzo.

La convenuta eccepisce nei confronti di tale argomento che il ricorrente non ha addotto alcun elemento che possa suffragare l'affermazione dell'esistenza di un eccesso di potere.

b)

Dato che il ricorrente ha fondato anche il quinto mezzo su mere presunzioni senza addurre alcuna prova a sostegno, anche questo mezzo dev'essere respinto.

6.

a)

Con il suo sesto mezzo, il ricorrente sostiene che neppure il compilatore d'appello, nella redazione definitiva del rapporto informativo in data 7 luglio 1983, ( 50 ) ha fornito alcuna motivazione del peggioramento dei giudizi analitici. Ciò costituirebbe una violazione dell'art. 25 dello statuto del personale. Anche se il compilatore d'appello non era tenuto a seguire il parere del comitato paritetico dei rapporti, esso avrebbe però dovuto prendere in considerazione le sue osservazioni alla luce dell'obbligo di motivazione.

La convenuta oppone a tale argomento un richiamo alla già citata giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui i rapporti informativi non debbono essere motivati.

b)

Al riguardo, va constatato che le disposizioni generali della convenuta in data 27 luglio 1979 non contemplano alcun obbligo espresso da parte del compilatore di motivare la sua decisione. Tuttavia dalla « guida per la compilazione del rapporto informativo » (punto C. 2.2, pag. 67), può desumersi che il compilatore d'appello deve rivedere gli atti del rapporto informativo ove il comitato paritetico dei rapporti ritenga giustificati i rilievi del dipendente scrutinato.

Ciò era avvenuto in concreto nel caso di specie, in quanto il comitato paritetico dei rapporti aveva indicato una serie di punti deboli nel rapporto informativo del ricorrente.

Come si è visto in precedenza, il peggioramento dei giudizi analitici sul ricorrente, in violazione dell'art. 5, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione della convenuta in data 27 luglio 1979, non era stato motivato. Anche ammettendo che i peggioramenti nella valutazione non debbano essere motivati già a norma dell'art. 25 dello statuto del personale, e che sia invece necessario a tal fine un obbligo specifico (come quello esistente nella fattispecie), per quanto riguarda gli obblighi del compilatore d'appello, va constatato quanto segue: in linea di pricipio esso non è tenuto a motivare la sua decisione ove confermi nel merito un rapporto informativo di per sé corretto. Se però il rapporto informativo da confermare rivela già un vizio di forma — così come l'assenza di motivazione del peggioramento dei giudizi analitici — il compilatore d'appello, nel confermare una decisione, è allora tenuto a fornire a posteriori la motivazione mancante.

Poiché il compilatore d'appello non lo ha fatto, il sesto mezzo del ricorrente va accolto.

7.

a)

Con il settimo mezzo, dedotto in via subordinata, il ricorrente chiede un risarcimento danni per il notevole ritardo intervenuto nella compilazione del suo rapporto informativo per il periodo luglio 1977 — giugno 1979 avvenuta, per quanto riguarda la sua versione definitiva, solo il 7 luglio 1982. Pur lasciando l'ammontare del risarcimento danni alla valutazione discrezionale della Corte di giustizia, il ricorrente ritiene adeguata la somma di 100000 BFR.

La convenuta ammette l'esistenza di un notevole ritardo nella compilazione del rapporto informativo, ma lascia anch'essa alla discrezionalità della Corte di giustizia la decisione di concedere o meno al ricorrente un risarcimento danni in misura simbolica. Essa contesta comunque che il ritardo nella compilazione del rapporto informativo abbia causato al ricorrente un danno quantificabile.

b)

Ho già dimostrato come il notevole ritardo nella compilazione del rapporto informativo, per il quale la convenuta non ha fornito alcuna giustificazione, costituisca un grave illecito amministrativo. Il ricorrente, pur non avendo fornito la prova che tale illecito abbia impedito o ritardato una possibile promozione, ha però provato un danno morale derivante dal fatto che il suo fascicolo personale non è né regolare né completo. In base a ciò, il ricorrente ha pertanto titolo ad ottenere un indennizzo che si aggiunge a quello che egli ha già diritto di pretendere nella causa 157/83.

Nella sua sentenza 5 maggio 1983 nella causa 207/81 ( 51 ) , la Corte di giustizia ha ritenuto adeguata la somma di 20000 BFR per il ritardo intervenuto nella compilazione del rapporto informativo. Se si considera il fatto che nella suddetta sentenza la richiesta di annullamento del rapporto informativo veniva respinta, mentre nel caso in esame essa dev'essere accolta, mi sembra adeguato un indennizzo nella misura di 60000 BFR. Si deve infatti considerare che dopo la pronuncia della sentenza nella presente controversia mancherà ancora un rapporto informativo sul ricorrente per il periodo luglio 1977 — giugno 1979. Va tenuto altresì conto della circostanza che l'annullamento del rapporto informativo a causa della mancata motivazione del notevole peggioramento delle valutazioni analitiche è più grave di un semplice ritardo nella compilazione del rapporto informativo.

V —

Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di giustizia di dichiarare e statuire quanto segue nelle cause 173/82, 157/83 e 186/84.

Causa 173/82

1)

Il ricorso viene respinto in quanto irricevibile.

2)

La convenuta è condannata alle spese.

Causa 157/83

1)

La convenuta viene condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 40000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'illecito amministrativo commesso.

2)

Per il resto, il ricorso viene respinto.

3)

La convenuta è condannata alle spese.

Causa 186/84

1)

Il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 viene annullato.

2)

La convenuta viene condannata a corrispondere al ricorrente un importo di 60000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'illecito amministrativo commesso.

3)

La convenuta è condannata alle spese.


( *1 ) Traduzione dal tedesco.

( 1 ) Cfr. decisione della Commissione 21 dicembre 1970, nella versione del 14 luglio 1971, Informazioni amministrative n. 42 del 13 maggio 1975, allegato 22 al controricorso nella causa 173/82.

( 2 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.

( 3 ) Cfr. decisione del direttore della direzione IX A «Personale»

13 marzo 1979, allegato 3 al controricorso nella causa 173/82.

( 4 ) Allegato 3 al ricorso nella causa 186/84.

( 5 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 173/82.

( 6 ) Allegato 3 alla controreplica nella causa 186/84.

( 7 ) Allegato 10 al controricorso nella causa 173/82.

( 8 ) Allegato 9 della replica nella causa 173/82.

( 9 ) Allegato 13 alla replica nella causa 173/82.

( 10 ) Cfr. lettere 19 marzo 1981, 15 giugno 1981, 7 ottobre 1981, allegati da 14 a 16 alla replica nella causa 173/82.

( 11 ) Vedi supra, pag. 498, seconda fase.

( 12 ) Allegato 3 al ricorso nella causa 173/82.

( 13 ) Racc. 1982, pag. 4047.

( 14 ) Allegato 14 al controricorso nella causa 173/82.

( 15 ) Cfr. verbale della riunione di quest'ultimo del 15.7. 1982, allegato 15 al controricorso nella causa 157/83.

( 16 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 376 del 6 agosto 1982, allegato 19 al controricorso nella causa 173/82.

( 17 ) Ordinanza 9 giugno 1980, cause 123/80 e 123/80 R, B./Parlamento europeo, Racc. 1980, pag. 1789 e 1793.

( 18 ) Sentenza 1o luglio 1964, causa 80/63, Roben Degreef/ Commissione, Race. 1964, pag. 761.

( 19 ) Cfr. le disposizioni generali di esecuzione del 21 dicembre 1970, allegato 22 al controricorso nella causa 173/82.

( 20 ) Sentenza 11 luglio 1985, causa 236/82, Brautigam/Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1985, pag. 2401.

( 21 ) Sentenza 23 gennaio 1975, causa 29/74, Raphaël de Dap-per/Parlamento europeo, Racc. 1975, pag. 35; sentenza 5 giugno 1980, causa 24/79, Dominique Noille Oberthür/Commissione, Race. 1980, pag. 1743; sentenza 17 dicembre 1981, cause riunite 156/79 e 51/80, Pierre Gratreau/Commissione, Race. 1981, pag. 3139; sentenza 27 gennaio 1983, causa 263/81, Harald List/Commissione, Race. 1983, pag. 103.

( 22 ) GU 1982, L 31, pag. 66.

( 23 ) Allegato 17 al controricorso nella causa 157/83.

( 24 ) Allegato 18 al controricorso nella causa 157/83.

( 25 ) Informazioni amministrative n. 390 dell'11 gennaio 1983, allegato 20 al controricorso nella causa 157/83.

( 26 ) Allegato 19 al controricorso nella causa 157/83.

( 27 ) Allegato 21 al controricorso nella causa 157/83.

( 28 ) Vedi supra, punti II.3 c 4.

( 29 ) Allegato 15 al controricorso nella causa 157/83.

( 30 ) Cfr. informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.

( 31 ) Allegato 15 al controricorso nella causa 157/83, pag. 4.

( 32 ) Sentenza 1o luglio 1976, causa 62/75, Jan Eliza de Wind/ Commissione, Racc. 1976, pag. 1167.

( 33 ) Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Daniele Grassi/ Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1974, pag. 1099.

( 34 ) Vedi supra, punto II B. 1. b).

( 35 ) Sentenza 5 giugno 1980, causa 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commissione, Racc. 1980, pag. 1743.

( 36 ) Allegalo 2 al ricorso nella causa 186/84.

( 37 ) Allegato 7 al ricorso nella causa 186/84.

( 38 ) Allegato 8 al ricorso nella causa 186/84.

( 39 ) Allegato 5 alla replica nella causa 173/82.

( 40 ) Lettera IX/2418/69-F, illegato 4 illa controreplica nella causa 186/84.

( 41 ) Allegato 7 al ricorso nella causa 186/84.

( 42 ) Allegato 10c al ricorso nella causa 186/84.

( 43 ) Allegato 9 al ricorso nella causa 186/84.

( 44 ) Allegato 10 al ricorso nella causa 186/84.

( 45 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.

( 46 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 186/84.

( 47 ) Sentenza 25 novembre 1976, causa 122/75, Berthold Kttster/Parlamento europeo, Race. 1976, pag. 1685.

( 48 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 186/84.

( 49 ) Allegato 10 al controricorso nella causa 173/82.

( 50 ) Allegato 9 al ricorso nella causa 186/84.

( 51 ) Sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Kuno Ditterich/Commissione, Racc. 1983, pag. 1359.