CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 14 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Antefatti comuni delle tre cause
Le cause su cui esprimo oggi il mio punto di vista vertono sui probiemi incontrati dal ricorrente, amministratore principale di grado A5, per ottenere la promozione, all'interno della sua carriera, al grado A4. Nella causa 186/84 si tratta inoltre del problema della validità del rapporto informativo sul ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979.
1. |
Prima di riassumere i fatti di queste tre controversie, ritengo opportuno descrivere brevemente le singole fasi della procedura di promozione ( 1 ) quale praticata dalla convenuta. In una prima fase, l'amministrazione redige un elenco di tutti i dipendenti che possono essere promossi a norma dell'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, ossia l'elenco dei dipendenti promuovibili. Successivamente, in una seconda fase, ciascuna direzione generale o unità analoga sceglie dall'elenco dei dipendenti promuovibili quelli che essa propone per una promozione. In una terza fase, interviene un comitato paritetico di promozione. In tale ambito, quest'ultimo dispone dell'elenco dei dipendenti promuovibili, dei fascicoli personali e delle proposte di promozione motivate delle direzioni generali. Esso non è vincolato da tali proposte, ma può avanzare proposte proprie. Il comitato paritetico di promozione ha il compito di formulare una proposta per un elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione, in base ad una scelta previo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promuovibili. La convenuta ha fissato dei metodi di valutazione ( 2 ) ai fini di tale scelta in base a scrutinio per merito comparativo dei dipendenti. Tali metodi di valutazione prevedono un sistema di punteggio che tiene conto dell'ordine di graduatoria sull'elenco delle proposte delle direzioni generali, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi, dell'anzianità nel grado, dell'anzianità di servizio nonché dell'età dei dipendenti. In particolare, ai dipendenti figuranti al primo, al secondo e al terzo posto sugli elenchi di proposte delle direzioni generali vengono assegnati, a seconda dell'estensione di questi ultimi, 70, 45 o 20 punti, per i rapporti informativi possono essere attribuiti al massimo 28 punti, per l'anzianità nel grado 28 punti, per l'anzianità di servizio 20 punti e per l'età 65 punti. Un punteggio aggiuntivo va assegnato ai dipendenti che siano rimasti 15 anni o più nello stesso grado (4 punti) o a coloro che siano stati nominati direttamente dipendente in prova in grado A5 (7 punti). Infine, ciascun dipendente che figuri sull'elenco delle proposte del comitato di promozione e non sia stato promosso riceve altri 25 punti. Sulla base di questo sistema di punteggio, il comitato di promozione stabilisce una proposta di elenco dei dipendenti ritenuti meritevoli di promozione. Esso trasmette tale elenco, unitamente ad una relazione motivata, all'autorità che ha il potere di nomina. In una quarta fase, l'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei dipendenti che essa ritiene meritevoli di promozione. In una quinta fase, l'autorità che ha il potere di nomina procede alle promozioni secondo le disponibilità di bilancio. Tuttavia, ai fini di tali promozioni, essa può prendere in considerazione solo i dipendenti iscritti sull'elenco compilato nella quarta fase. |
2. |
Sugli antefatti: Il ricorrente, nato nel 1927, entrava in servizio presso la Commissione il 1o ottobre 1969 come amministratore principale in prova (grado 5, 3o scatto) senza aver sostenuto un concorso, in base alla procedura contemplata dall'art. 29, n. 2, dello statuto del personale per casi eccezionali. Il 1o aprile 1970 egli veniva nominato in ruolo. Egli veniva successivamente utilizzato in varie divisioni della direzione generale VI (Agricoltura), e, dal 1973, nella divisione VI A3 « organizzazioni internazionali relative all'agricoltura ». Nel contesto di una riorganizzazione della direzione generale « Agricoltura » decisa dalla Commissione il 22 novembre 1978, il ricorrente doveva essere assegnato, a norma di una decisione del 13 marzo 1979, alla divisione VI B 3 « legislazione nel settore dei prodotti vegetali e dell'alimentazione animale » con effetto 15 gennaio 1979 ( 3 ). Contrariamente ad altri documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, tale decisione non è munita di alcun avviso di ricevimento. Il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 ( 4 ), nella sua prima versione, cita come data dello spostamento del ricorrente il 15 gennaio 1979, ma solo il 12 marzo 1980 nella sua versione modificata. In una lettera del 10 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Agricoltura » ( 5 ) e in una lettera successiva del 19 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Personale e Amministrazione » ( 6 ), il ricorrente accenna al fatto di aver appreso di dover essere trasferito alla nuova direzione B della direzione generale « Agricoltura ». Facendo valere la sua attività precedente (negoziati relativi agli ostacoli tecnici non tariffari agli scambi nell'ambito del GATT) il ricorrente chiedeva di essere trasferito alla direzione generale III A, incaricata, tra l'altro, dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi. A tale direzione generale erano state trasferite, nel 1977, le corrispondenti competenze della direzione H della direzione generale « Agricoltura » di cui il ricorrente aveva fatto parte fino ad allora. Copia della precitata lettera 10 gennaio 1979 al direttore generale della direzione generale « Agricoltura » era stata inviata dal ricorrente al membro della commissione responsabile, all'epoca, dei settori dell'agricoltura e della pesca. Il 20 febbraio 1979, recandosi al lavoro, il ricorrente subiva un incidente che gli provocava un'inabilità al lavoro valutata, in un primo momento, al 35% e successivamente al 50%. Con lettera del 12 marzo 1980 ( 7 ), il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » comunicava al ricorrente la decisione presa nei suoi confronti di trasferirlo a far data dal 15 gennaio 1979 alla divisione « legislazione nel settore dei prodotti vegetali e dell'alimentazione animale ». Tale nuova utilizzazione del ricorrente determinava un cambiamento della sua sede di lavoro, che era stato però sconsigliato dal servizio medico della Commissione con lettera dell'8 aprile 1980 ( 8 ). Il 16 giugno 1980, prendendo servizio nella nuova sede di lavoro, il ricorrente segnalava il fatto che gli era notevolmente più difficoltoso accedere al nuovo luogo di lavoro che non al suo vecchio ufficio, il che sarebbe stato in contrasto con le istruzioni del servizio medico della Commissione ( 9 ). Nel 1981, in seguito ad interventi del servizio medico e dell'amministrazione del personale, veniva poi deciso di trasportare il ricorrente con un'auto di servizio della Commissione sul percorso di andata e ritorno dalla sua abitazione al luogo di lavoro ( 10 ). Dal 1o aprile 1982 il ricorrente veniva trasferito alla direzione generale XI « Ambiente, tutela dei consumatori, sicurezza nucleare », divisione B 1 « Protezione fisica dei consumatori ». Proposto per una promozione dalla sua nuova direzione generale negli anni 1983 e 1984, il ricorrente veniva promosso al grado A4 con decorrenza 1o gennaio 1984. |
II — Causa 173/82
A. |
Il ricorrente, inquadrato nel grado A5 già alla data della sua assunzione, era stato proposto per una promozione in grado A4 dalla sua direzione generale negli anni 1977 e 1978. Egli era stato collocato al 17o posto in un elenco comprendente 18 dipendenti ( 11 ). Negli anni dal 1979 al 1982 egli non veniva più proposto dalla sua direzione generale. Tuttavia gli elenchi delle proposte degli anni dal 1979 al 1982 erano risultati più ristretti comprendendo non più 18 dipendenti, come nel 1977 e 1978, ma rispettivamente 8, 6, 8 e 11. Negli anni 1977 e 1978 il comitato di promozione non aveva inserito il ricorrente nei suoi elenchi di dipendenti proposti così che, in conclusione, egli non poteva essere promosso. Il 23 giugno 1982 il ricorrente presentava un reclamo ( 12 ) avverso la decisione della sua direzione generale di non proporlo per una promozione e il 28 giugno 1982 proponeva un ricorso. Alla stessa data, egli presentava pure alla Corte di giustizia una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione della procedura di promozione dei dipendenti al grado A4 per l'anno 1982. La Corte di giustizia respingeva tale domanda con ordinanza 29 novembre 1982 ( 13 ) affermando che un ritardo nello svolgimento della procedura di promozione andrebbe a danno del servizio e costituirebbe una violazione del principio della buona amministrazione. Del resto, il richiedente non ha addotto elementi da cui risulti il fumus boni juris del suo ricorso. In ogni caso, nulla esclude che il danno eventualmente subito dal richiedente possa essere adeguatamente risarcito. Con decisione del 17 settembre 1982 ( 14 ), la convenuta respingeva il reclamo sostenendo che le proposte delle direzioni generali, costituendo solo atti preparatori, privi di effetti sulla situazione di diritto dei dipendenti, non configuravano atti recanti pregiudizio. Solo la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di promuovere un certo numero di dipendenti al termine della procedura di promozione potrebbe essere oggetto di reclamo e di ricorso: in tali sedi potrebbero poi essere fatti valere anche eventuali vizi relativi agli atti preparatori. Il ricorso nella causa 173/82 è diretto avverso tale decisione resa su reclamo. Il 22 luglio 1982 la convenuta, dopo aver ricevuto la proposta sottopostale dal comitato di promozione ( 15 ), redigeva l'elenco dei dipendenti più meritevoli di una promozione al grado A4 e pubblicava tale elenco il 6 agosto 1982 ( 16 ). Nella sua replica del 17 novembre 1982 nella causa 173/82, il ricorrente ha chiesto, in aggiunta, l'annullamento di tale elenco. Il ricorrente chiede che la Corte voglia,
La convenuta conclude per:
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B. |
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Anche se il ricorrente a mio parere non vedrà così accolto il suo ricorso, vi propongo tuttavia di condannare la convenuta alle spese a norma dell'art. 69, § 3, n. 2, del regolamento di procedura. La presente controversia è infatti in larga misura riconducibile ad un grave illecito amministrativo della convenuta, ossia alla mancanza dei rapporti informativi per gli anni 1977/1979 e 1979/1981. In conformità all'art. 6, 1o comma, delle disposizioni generali di esecuzione della convenuta in data 27 luglio 1979, il rapporto informativo avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente entro il 30 novembre 1979. Esso gli è stato invece effettivamente trasmesso solo il 24 febbraio 1981, con un ritardo quindi di quasi 15 mesi. Per il resto non si può ammettere che i termini menzionati nelle disposizioni di esecuzione siano discrezionali per i dipendenti della convenuta, dato che essi trovano la loro piena giustificazione alle luce delle capacità della memoria umana.
E pacifico che al momento in cui venivano formulate le proposte di promozione di cui è causa, l'ultimo rapporto informativo del ricorrente si riferiva ad un periodo conclusosi il 30 giugno 1977, ossia cinque anni prima. La convenuta non ha addotto alcuna giustificazione convincente per questo notevole e inspiegabile ritardo così che mi sembra equo condannarla per questo motivo alle spese.
III — Causa 157/83
A. |
Il 22 luglio 1982 la convenuta compilava l'elenco dei dipendenti più meritevoli per una promozione al grado A4. Con reclamo in data 27 ottobre 1982 ( 23 ), il ricorrente contestava la mancata inclusione del suo nominativo nel suddetto elenco per il 1982. Tale reclamo veniva respinto con decisione 16 febbraio 1983 ( 24 ). La convenuta motivava tale rigetto rinviando alla sua decisione su reclamo emessa il 17 settembre 1982 e aggiungeva che in conformità all'art. 45 dello statuto del personale i dipendenti non avrebbero alcun diritto soggettivo ad una promozione in quanto quest'ultima avviene previo scrutinio su esame comparativo dei meriti dei dipendenti più meritevoli di promozione. L'11 gennaio 1983 la Commissione pubblicava l'elenco dei dipendenti promossi nell'ambito della procedura di promozione per il 1982 ( 25 ). Poiché il suo nome non compariva in tale elenco, il 23 febbraio 1983 il ricorrente presentava contro tale elenco un reclamo ( 26 ) che veniva rigettato con decisione della convenuta in data 10 maggio 1983 ( 27 ). Tale decisione veniva motivata con la circostanza che il nominativo del ricorrente non figurava sull'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione: la convenuta non poteva quindi neppure promuoverlo. Il ricorso nella causa 157/83 è diretto contro tale decisione. Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
La convenuta chiede che la Corte voglia:
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B. |
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Va ora esaminato se tale ragionamento valga anche per lo svolgimento successivo della procedura di promozione. In tale contesto va rilevato che a quanto risulta dal verbale della riunione del comitato di promozione del 14 luglio 1982 ( 29 ), tale comitato era investito del problema della promozione di tutti i dipendenti di grado A7, A6 e A5. Non è dato sapere quanti dipendenti siano stati esaminati in particolare da tale comitato; è noto tuttavia il numero dei posti in organico dei gradi dall'A7 all'A5 di cui disponeva la convenuta per l'esercizio 1982: solo nel settore dell'amministrazione essi ammontavano a più di 1200; se si calcolano ancora i dipendenti in servizio presso il centro comune di ricerca nonché quelli delle amministrazioni che ne dipendono, il numero dei posti ammonta ad oltre 1 600.
Anche ritenendo che non tutti i posti fossero coperti all'epoca dei fatti e che inoltre non tutti i suddetti dipendenti potessero essere promossi, tuttavia il numero dei dipendenti aventi i requisiti per una promozione deve aver raggiunto dimensioni tali da non consentire più al comitato di promozione di prendere le sue decisioni in base a conoscenze personali dei dipendenti interessati. Ai fini di una valutazione dei meriti dei singoli dipendenti era quindi indispensabile, per il comitato di promozione, disporre dei rapporti informativi sui dipendenti.
Poiché invece il rapporto informativo del ricorrente non era stato presentato al comitato di promozione, quest'ultimo non era in condizione, nel caso del ricorrente, di includere correttamente nelle sue considerazioni i giudizi analitici sull'interessato.
Nel corso della fase orale, la convenuta ha tuttavia asserito che nei casi in cui manchi un rapporto informativo si ricorre automaticamente al rapporto precedente e, nel caso in cui esso non sia del tutto positivo, viene in generale assegnato ai dipendenti interessati il punteggio massimo di 28 punti.
Al riguardo va innanzitutto constatato che nel 1982 non era stato neppure compilato il rapporto informativo per il periodo precedente (luglio 1977 — giugno 1979). Inoltre, la convenuta ha illustrato solo in maniera generale la procedura seguita in casi del genere. Essa non ha dimostrato che il comitato di promozione, nel caso del ricorrente, abbia effettivamente applicato tale procedura di cui non viene fatto alcun cenno neppure nelle disposizioni generali di esecuzione del 1981 ( 30 ).
Il verbale della riunione del comitato di promozione ( 31 ), quale prodotto dalla convenuta, non contiene in ogni caso alcuna indicazione in ordine ad una procedura del genere, ma menziona soltanto in termini generali l'avvenuto esame, da parte del comitato, del caso del ricorrente: quest'ultimo avrebbe trovato una nuova utilizzazione che avrebbe dovuto consentirgli di provare i suoi meriti onde poter essere preso in considerazione successivamente.
Per quanto si possa obiettare, in linea di massima, che il punteggio attribuibile in base al giudizio analitico (massimo: 28 punti), in un sistema di valutazione in cui possono ottenersi oltre 200 punti, non è determinante, non può tuttavia escludersi che anche una minima differenza di punteggio sia decisiva per stabilire se il dipendente interessato sia alla fine inserito o meno nell'elenco di proposte del comitato.
D'altro canto io nutro seri dubbi sul fatto che l'importanza minima dei giudizi analitici nell'ambito del procedimento di promozione sia compatibile con l'art. 45, n. 1, dello statuto a norma del quale la promozione avviene esclusivamente a scelta previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti. A mio parere contrasta con questa disposizione il fatto che le valutazioni analitiche consentano di ottenere solo un totale di 28 punti, ossia circa il 15% del punteggio conseguibile, mentre già solo l'anzianità di servizio può rappresentare fino a 65 punti. Anche su un fattore legato piuttosto al rendimento come la posizione sull'elenco delle proposte della direzione generale, la Corte di giustizia, nella sentenza 1o luglio 1976 in causa 62/75 ( 32 ), ha già avanzato dubbi sul se non sia attribuito un peso eccessivo al giudizio dei direttori generali rispetto agli altri elementi di valutazione e ciò in base al precedente sistema di valutazione, in cui al giudizio sul rendimento era ancora attribuita una portata un po' più ampia.
Inoltre mi sembra inesplicabile il fatto che ai giudizi di « eccellente », « ottimo » e « buono » vengano assegnati, in maniera uniforme e indiscriminata, due punti ( 30 ). Non è comprensibile perché la convenuta abbia introdotto nel 1979 un sistema di valutazione diversificata i cui risultati poi vengono a malapena presi in considerazione quando rivestono importanza, cioè all'atto della promozione. Tuttavia non esaminerò più in dettaglio tale punto dato che il ricorrente non ha mosso alcuna censura al riguardo.
Per quanto concerne l'assenza del rapporto informativo, rinvio alla sentenza della Corte di giustizia 30 ottobre 1974 in causa 188/73 ( 33 ) in cui la Corte stessa, ai punti 25 e 26 della motivazione, ha dichiarato:
« L'art. 45 dello statuto dispone che la promozione è fatta esclusivamente a scelta, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui essi sono stati oggetto.
Se è vero che l'autorità amministrativa competente dispone in materia di un ampio potere discrezionale, l'esercizio di tale potere presuppone tuttavia lo scrupoloso esame dei fascicoli (...) ».
È pacifico che tale esame non ha potuto aver luogo e che quindi la procedura di promozione è impugnabile.
Malgrado tale conclusione, ritengo però che la decisione della convenuta in ordine alle promozioni al grado A4 per l'anno 1982 non debba essere annullata.
In primo luogo va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale nelle sue decisioni in materia di promozione. Ne consegue che il dipendente in possesso dei requisiti per essere promosso, ha diritto ad una decisione non viziata da eccesso di potere da parte dell'autorità che ha il potere di nomina ma non alla promozione in se stessa. Nel caso di specie non esiste alcun elemento per ritenere che il ricorrente sarebbe stato promosso se il rapporto informativo fosse stato compilato. Va pertanto respinta la domanda del ricorrente diretta all'annullamento della decisione di promozione adottata dalla convenuta in quanto egli non era stato preso in considerazione per la promozione.
In base alla tesi qui sostenuta ( 34 ), non esiste alcuna necessità di prendere una decisione del genere.
Il dipendente che ha i requisiti per essere promosso può impugnare la validità dell' elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione anche prima che la promozione stessa abbia avuto luogo tentando di garantire i propri diritti attraverso provvedimenti provvisori. In tal caso non è però poi più possibile ottenere l'annullamento della promozione di altri dipendenti.
In ordine all'altra domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento, in quanto necessario, delle altre promozioni al grado A4 va innanzitutto constatato che il ricorrente ha dichiarato, nel corso della fase orale, di non tenere assolutamente ferma tale domanda senza però ritirarla formalmente.
L'annullamento della decisione della Commissione di promuovere 51 altri dipendenti al grado A4 per l'anno 1982 sarebbe tuttavia di severità sproporzionata per i dipendenti interessati. Al riguardo rinvio alla precitata sentenza 5 giugno 1980 in causa 24/79 ( 35 ) in cui la Corte di giustizia ha dichiarato fra l'altro:
« La Corte ritiene che l'annullamento delle promozioni dei 40 dipendenti effettivamente promossi in B2 rappresenterebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa, inoltre sarebbe arbitrario annullare la promozione dell'unica dipendente della direzione generale VII che effettivamente è stata promossa in B2 ».
Tuttavia la Corte di giustizia, nella causa 24/79, non si è limitata a tali affermazioni ma ha immediatamente aggiunto:
« Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di un ricorso di merito (pleine juridiction) la Corte, anche in mancanza di rituali conclusioni, ha il potere non solo di annullare gli atti, ma, se vi è luogo, anche di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno morale derivato da un illecito che essa abbia commesso. Il riconoscimento di un diritto ad indennizzo costituisce, nella fattispecie, il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi della ricorrente e a salvaguardare contemporaneamente le esigenze del servizio ».
Vi propongo di seguire tale esempio nella presente controversia.
Nella sentenza 5 giugno 1980, la Corte di giustizia ha dichiarato che nello stimare il danno subito va considerato che la ricorrente potrà partecipare ad una prossima procedura di promozione che la Commissione avrà cura di far svolgere in modo regolare. Tenuto conto di tale circostanza, la Corte di giustizia, stimando il danno secondo un criterio di equità, è giunta a ritenere che la corresponsione di una somma di 20000 BFR costituisse un congruo risarcimento per la ricorrente.
Nel caso della ricorrente si trattava di una dipendente di grado B3 che non era stata promossa al grado B2 per l'anno 1978.
Per un dipendente di grado A5 non promosso in grado A4 per l'anno 1982, ritengo adeguato, alla luce del diverso inquadramento e dell'evoluzione delle retribuzioni, un risarcimento di 40000 BFR.
Vi proporrò pertanto, in conclusione, di condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente una somma di 40000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'assenza del rapporto informativo, di respingere per il resto il ricorso e di condannare la convenuta alle spese.
IV — Causa 186/84
A. |
La causa 186/84 verte sul rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 ( 36 ). Tale rapporto veniva compilato il 10 febbraio 1981 nella sua prima versione e modificato su singoli punti nel settembre e nel dicembre 1981. Il 7 luglio 1983, il compilatore d'appello, adito dopo diversi colloqui, decideva, sentito il comitato per i rapporti informativi ( 37 ), di confermare il rapporto informativo senza modifiche e senza motivazione ( 38 ). In questo contesto va rilevato che la Commissione, con decisione 27 luglio 1979, aveva modificato la forma della procedura di compilazione del rapporto informativo. Infatti i giudizi analitici erano formulati in maniera più diversificata: secondo il vecchio sistema di compilazione del rapporto informativo, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio erano valutati con i giudizi di « superiore alla media », « normale » e « inferiore alla media ». Secondo il nuovo sistema di compilazione del rapporto informativo, i giudizi analitici per la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio vengono suddivisi in sottovoci; la graduatoria dei giudizi viene estesa a cinque livelli : « eccellente », « ottimo », « buono », « mediocre » e « scarso » ( 39 ). L'art. 5 della decisione 27 luglio 1979 stabilisce l'obbligo di motivare ogni modifica dei giudizi analitici rispetto al precedente rapporto informativo. Nella « guida per la compilazione del rapporto informativo », pubblicata dalla direzione generale del Personale e dell'Amministrazione della convenuta, è tuttavia contenuta, a pag. 46, una nota a pie di pagina secondo la quale, per il periodo cui si riferisce il rapporto informativo 1977/1979, non sarebbe obbligatorio motivare le modificazioni dei giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente. Analoga conclusione può trarsi da una lettera non datata del membro della convenuta competente per il personale e l'amministrazione ( 40 ) in cui (all'ultimo periodo della pag. 1) si osserva che il nuovo sistema differisce notevolmente dai precedenti e che quindi tutti gli interessati dovevano in una certa misura prescindere dai rapporti informativi precedenti per quanto riguarda le valutazioni analitiche (« ( ... ) et reclame donc que tous les intéressés fassent dans une certaine mesure abstraction des notations précédentes, en ce qui concerne les appréciations analytiques »). Raffrontando il rapporto informativo 1977/1979 con quello precedente deve constatarsi che, nel rapporto informativo precedente, il giudizio analitico sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio era in tutti i casi quello di « superiore alla media » mentre nel rapporto informativo per il periodo 1977/1979 risultava in tutti i casi la valutazione « buono »; nell'ambito della valutazione del rendimento, alla sottovoce « adeguamento alle esigenze di servizio », compariva invece solo la classifica di « mediocre ». Entrambi i rapporti informativi erano stati compilati dallo stesso responsabile, sentito il superiore gerarchico diretto, anch'esso rimasto invariato; non veniva fornita alcuna motivazione dell'abbassamento delle valutazioni analitiche (dal primo livello su tre secondo il vecchio sistema al livello intermedio su cinque secondo il nuovo sistema). A norma dell'art. 7, 3o comma, della decisione 27 luglio 1979, il dipendente scrutinato può adire il comitato paritetico dei rapporti se non è d'accordo neppure con la valutazione espressa in precedenza dal compilatore d'appello. Nel suo parere del 15 giugno 1983 ( 41 ), tale comitato criticava innanzitutto il fatto che i termini per le diverse fasi della compilazione del rapporto informativo non erano stati rispettati. Inoltre detto comitato constatava che non era stata fornita alcuna motivazione per la chiara modificazione dei giudizi analitici e che neppure il giudizio di carattere generale conteneva una giustificazione dei giudizi analitici. Quanto al contenuto, il comitato esprime dubbi sul fatto che il rapporto informativo si riferisca esclusivamente al periodo da prendere in considerazione. Esso invita infine il compilatore d'appello a motivare i giudizi analitici assegnati, in particolare quello di « mediocre » in corrispondenza della voce « adeguamento alle esigenze del servizio ». Mentre in un parere del compilatore d'appello, non firmato e non datato, diretto al comitato dei rapporti ( 42 ), vengono forniti alcuni chiarimenti di carattere molto generale sul rapporto informativo del ricorrente, la valutazione definitiva del compilatore d'appello non contiene alcuna motivazione. Avverso il rapporto informativo definitivo, il ricorrente proponeva reclamo in data 3 ottobre 1983 ( 43 ) facendo sostanzialmente valere, al riguardo, le dichiarazioni del comitato paritetico dei rapporti. Nella sua decisione sul reclamo ( 44 ), adottata il 18 aprile 1984 nel corso della fase scritta del procedimento, la convenuta ammette in primo luogo di non aver rispettato i termini per la compilazione del rapporto informativo. Per quanto riguarda il contenuto di quest'ultimo, la convenuta rinvia al precitato parere espresso dal compilatore d'appello per il comitato paritetico dei rapporti. La convenuta ha inoltre rilevato di non poter modificare, in luogo del compilatore, le valutazioni contenute nel rapporto informativo. La convenuta osserva infine ancora che nella procedura di promozione i giudizi analitici di « eccellente », « ottimo » e « buono » erano stati valutati in uno stesso e identico modo, ossia con 2 punti ( 45 ). In questi limiti, con una sola eccezione (il giudizio « mediocre » comporta solo 1 punto) il rapporto informativo non avrebbe potuto incidere negativamente sulla procedura di promozione. Questa decisione della convenuta viene impugnata dal ricorrente nella causa 186/84. Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
La convenuta chiede che la Corte voglia :
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B. |
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Nella sua sentenza 5 maggio 1983 nella causa 207/81 ( 51 ) , la Corte di giustizia ha ritenuto adeguata la somma di 20000 BFR per il ritardo intervenuto nella compilazione del rapporto informativo. Se si considera il fatto che nella suddetta sentenza la richiesta di annullamento del rapporto informativo veniva respinta, mentre nel caso in esame essa dev'essere accolta, mi sembra adeguato un indennizzo nella misura di 60000 BFR. Si deve infatti considerare che dopo la pronuncia della sentenza nella presente controversia mancherà ancora un rapporto informativo sul ricorrente per il periodo luglio 1977 — giugno 1979. Va tenuto altresì conto della circostanza che l'annullamento del rapporto informativo a causa della mancata motivazione del notevole peggioramento delle valutazioni analitiche è più grave di un semplice ritardo nella compilazione del rapporto informativo.
V —
Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di giustizia di dichiarare e statuire quanto segue nelle cause 173/82, 157/83 e 186/84.
Causa 173/82
1) |
Il ricorso viene respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La convenuta è condannata alle spese. |
Causa 157/83
1) |
La convenuta viene condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 40000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'illecito amministrativo commesso. |
2) |
Per il resto, il ricorso viene respinto. |
3) |
La convenuta è condannata alle spese. |
Causa 186/84
1) |
Il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979 viene annullato. |
2) |
La convenuta viene condannata a corrispondere al ricorrente un importo di 60000 BFR a titolo di risarcimento danni per l'illecito amministrativo commesso. |
3) |
La convenuta è condannata alle spese. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Cfr. decisione della Commissione 21 dicembre 1970, nella versione del 14 luglio 1971, Informazioni amministrative n. 42 del 13 maggio 1975, allegato 22 al controricorso nella causa 173/82.
( 2 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.
( 3 ) Cfr. decisione del direttore della direzione IX A «Personale»
13 marzo 1979, allegato 3 al controricorso nella causa 173/82.
( 4 ) Allegato 3 al ricorso nella causa 186/84.
( 5 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 173/82.
( 6 ) Allegato 3 alla controreplica nella causa 186/84.
( 7 ) Allegato 10 al controricorso nella causa 173/82.
( 8 ) Allegato 9 della replica nella causa 173/82.
( 9 ) Allegato 13 alla replica nella causa 173/82.
( 10 ) Cfr. lettere 19 marzo 1981, 15 giugno 1981, 7 ottobre 1981, allegati da 14 a 16 alla replica nella causa 173/82.
( 11 ) Vedi supra, pag. 498, seconda fase.
( 12 ) Allegato 3 al ricorso nella causa 173/82.
( 13 ) Racc. 1982, pag. 4047.
( 14 ) Allegato 14 al controricorso nella causa 173/82.
( 15 ) Cfr. verbale della riunione di quest'ultimo del 15.7. 1982, allegato 15 al controricorso nella causa 157/83.
( 16 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 376 del 6 agosto 1982, allegato 19 al controricorso nella causa 173/82.
( 17 ) Ordinanza 9 giugno 1980, cause 123/80 e 123/80 R, B./Parlamento europeo, Racc. 1980, pag. 1789 e 1793.
( 18 ) Sentenza 1o luglio 1964, causa 80/63, Roben Degreef/ Commissione, Race. 1964, pag. 761.
( 19 ) Cfr. le disposizioni generali di esecuzione del 21 dicembre 1970, allegato 22 al controricorso nella causa 173/82.
( 20 ) Sentenza 11 luglio 1985, causa 236/82, Brautigam/Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1985, pag. 2401.
( 21 ) Sentenza 23 gennaio 1975, causa 29/74, Raphaël de Dap-per/Parlamento europeo, Racc. 1975, pag. 35; sentenza 5 giugno 1980, causa 24/79, Dominique Noille Oberthür/Commissione, Race. 1980, pag. 1743; sentenza 17 dicembre 1981, cause riunite 156/79 e 51/80, Pierre Gratreau/Commissione, Race. 1981, pag. 3139; sentenza 27 gennaio 1983, causa 263/81, Harald List/Commissione, Race. 1983, pag. 103.
( 22 ) GU 1982, L 31, pag. 66.
( 23 ) Allegato 17 al controricorso nella causa 157/83.
( 24 ) Allegato 18 al controricorso nella causa 157/83.
( 25 ) Informazioni amministrative n. 390 dell'11 gennaio 1983, allegato 20 al controricorso nella causa 157/83.
( 26 ) Allegato 19 al controricorso nella causa 157/83.
( 27 ) Allegato 21 al controricorso nella causa 157/83.
( 28 ) Vedi supra, punti II.3 c 4.
( 29 ) Allegato 15 al controricorso nella causa 157/83.
( 30 ) Cfr. informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.
( 31 ) Allegato 15 al controricorso nella causa 157/83, pag. 4.
( 32 ) Sentenza 1o luglio 1976, causa 62/75, Jan Eliza de Wind/ Commissione, Racc. 1976, pag. 1167.
( 33 ) Sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Daniele Grassi/ Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1974, pag. 1099.
( 34 ) Vedi supra, punto II B. 1. b).
( 35 ) Sentenza 5 giugno 1980, causa 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commissione, Racc. 1980, pag. 1743.
( 36 ) Allegalo 2 al ricorso nella causa 186/84.
( 37 ) Allegato 7 al ricorso nella causa 186/84.
( 38 ) Allegato 8 al ricorso nella causa 186/84.
( 39 ) Allegato 5 alla replica nella causa 173/82.
( 40 ) Lettera IX/2418/69-F, illegato 4 illa controreplica nella causa 186/84.
( 41 ) Allegato 7 al ricorso nella causa 186/84.
( 42 ) Allegato 10c al ricorso nella causa 186/84.
( 43 ) Allegato 9 al ricorso nella causa 186/84.
( 44 ) Allegato 10 al ricorso nella causa 186/84.
( 45 ) Cfr. Informazioni amministrative n. 309 del 26 febbraio 1981, allegato 5 alla controreplica nella causa 173/82.
( 46 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 186/84.
( 47 ) Sentenza 25 novembre 1976, causa 122/75, Berthold Kttster/Parlamento europeo, Race. 1976, pag. 1685.
( 48 ) Allegato 4 alla controreplica nella causa 186/84.
( 49 ) Allegato 10 al controricorso nella causa 173/82.
( 50 ) Allegato 9 al ricorso nella causa 186/84.
( 51 ) Sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Kuno Ditterich/Commissione, Racc. 1983, pag. 1359.