CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 26 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dal Tribunal de police del primo cantone di Verviers (Belgio) vi viene sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla «conformità della legislazione belga al Trattato CEE».
Gli antefatti sono i seguenti:
I —
| 
                1)  | 
            
                Joseph Trinon, amministratore della società di trasporti Translac, con sede in Dison (Belgio) veniva citato dinanzi al tribunale per avere contravvenuto, nella sua qualità di legale rappresentante della Translac, alla normativa belga che impone un prezzo minimo per il trasporto retribuito di merci su strada fra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania. In occasione di un controllo tariffario effettuato per campione presso la sede della società, veniva appurato che i prezzi fatturati per tre trasporti effettuati nel novembre del 1980 dalla Germania al Belgio erano di molto inferiori alla tariffa minima prevista, per i trasporti di cui trattasi, dal regio decreto 24 settembre 1971, emendato, «relativo alla fissazione delle tariffe per il trasporto retribuito di merci su strada fra il Regno del Belgio e k Repubblica federale di Germania», anche se parte del trasporto avviene in transito attraverso paesi terzi. A titolo d'esempio, dal fascicolo risulta che per il trasporto di kg 24100 di mattoni effettuato il 14 novembre su km 383, il prezzo fatturato di BFR 10000 era del 39,3 % inferiore al prezzo minimo imposto di BFR 16500. Dinanzi al Tribunal de police, il Trinon concludeva per il rinvio a voi della causa suggerendo di proporvi la questione della compatibilità dell'art. 8 della legge belga 1 o agosto 1960, relativa al trasporto retribuito di cose mediante veicoli automobili, e delle successive disposizioni normative che fissano i prezzi di trasporto minimi e massimi, con la politica comune dei trasporti e la introduzione su piano europeo di un'economia concorrenziale che esclude la prassi restrittiva dei prezzi imposti. Il Tribunal de police accettava di adire la Corte in via pregiudiziale, ma preferiva riformulare nei termini generali surriportati la questione suggeritagli. Il Pubblico ministero appellava la sentenza dinanzi al Tribunal correctionnel, ma non depositava conclusioni scritte. L'imputato modificava come segue la questione che invitava il giudice d'appello a sottoporvi: «Se l'accettazione da parte di un vettore di un carico di ritorno al di sotto della tariffa legale e senza osservare le condizioni di sostanza e di forma dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2831/77 trasgredisca detto regolamento qualora il prezzo del trasporto sia determinato secondo gli interessi reciproci dell'utente e del vettore ed, in particolare, secondo le circostanze di tempo e di luogo ed i costi calcolati in regime di libera concorrenza, in modo da garantire al vettore un'equa remunerazione». In mancanza d'osservazioni dell'appellante, il Tribunal de première instance di Verviers, in sede penale, confermava, il 27 novembre 1981, la sentenza a quo in tutte le sue parti e rinviava la causa al Tribunal de police «per la decisione a seguito di pronuncia della Corte di giustizia».  | 
         
| 
                2)  | 
            
                A sostegno della sua tesi, il Trinon deduceva degli argomenti che è opportuno esaminare prima di affrontare la questione proposta. Egli afferma che le tariffe effettivamente inferiori che sono state applicate sono giustificate dal fatto che sono stati eseguiti trasporti considdetti di «ritorno». Egli osserva che l'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 2831/77 ( 2 ), il quale subordina in particolare a rigorosi requisiti di forma la legittimità di contratti di trasporto conclusi in via eccezionale ad un prezzo inferiore alla tariffa minima, è invalido in quanto dimostra un formalismo eccessivo, incompatibile con la situazione concreta di un vettore che desidera ottenere sul momento un carico di ritorno. Certo questo aspetto non risulta dalla lettera della questione pregiudiziale e non può neppure desumersi dai motivi che hanno indotto a proporla. Esaminarlo è quindi superfluo ( 3 ). Tuttavia, esso ha portato a sviluppi forniti all'udienza sia dal rappresentante della Commissione, sia dal consulente del Governo belga, dai quali risulta che non vanno previste nei regolamenti comunitari in materia e nei testi belgi per la loro attuazione disposizioni specifiche sulle tariffe da applicare al carico di ritorno. A norma del suddetto regolamento, infatti, le tariffe fissate di comune accordo fra gli Stati membri interessati tengono conto del fatto che una parte dei trasporti di ritorno è effettuata a vuoto. Inoltre, si tratta di tariffe bilaterali, valide nella specie per tutte le relazioni di trasporto fra il Belgio e la Repubblica federale: così un viaggio dalla Germania al Belgio, che è un tragitto di ritorno per un vettore belga, è contemporaneamente un tragitto d'andata per un vettore tedesco ed è quindi soggetto alla stessa tariffa nei due casi. Stando così le cose, un'interpretazione del regolamento n. 2831/77 la quale porti ad escludere dal suo ambito d'applicazione i trasporti di ritorno contrasterebbe con lo scopo stesso del regolamento, che consiste nell'evitare una concorrenza rovinosa. Essa costituirebbe un indebito vantaggio per i vettori per i quali il tragitto è di «ritorno» rispetto ai loro concorrenti per i quali esso costituisce il tragitto d'«andata». Tali osservazioni meritano di essere prese in considerazione.  | 
         
| 
                3)  | 
            
                Esaminiamo ora la questione proposta dal Tribunal de police del primo cantone di Verviers. Nella motivazione, questo menziona, da un lato, disposizioni di diritto belga e, dall'altro, articoli del Trattato CEE e si chiede se vi sia conformità delle prime coi secondi. Esso cita «l'art. 8 della legge 1 o agosto 1960, nella parte in cui consente ad un organo nazionale di fissare unilateralmente i prezzi» ed i «regi decreti 24 settembre 1971, 8 settembre 1978 e 18 luglio 1979, nella parte in cui rendono obbligatori prezzi fissati bilateralmente fra due Stati membri». Esso confronta dette disposizioni con l'art. 3, lett. e) del Trattato, il quale «instaura una politica comune nel settore dei trasporti» e con l'art. 75, che «attribuisce al Consiglio la competenza per stabilire norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo». Sostiene pertanto «che insorge una questione pregiudiziale circa la conformità della normativa belga in materia con il Trattato CEE» che «conformemente all'art. 177 del Trattato, è opportuno sottoporre alla Corte di giustizia...» Esso ribadisce la domanda nel dispositivo della sentenza invitandovi a statuire sul «la questione pregiudiziale della conformità della legislazione belga col Trattato CEE». In merito al tenore letterale della suddetta questione, il Governo belga ha sollevato due eccezioni d'irricevibilità : 
 
 La vostra giurisprudenza consente di rispondere alle due eccezioni. E vero che non siete competenti a pronunciarvi «nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sulla compatibilità di norme nazionali con disposizioni di diritto comunitario». Lo siete però per «fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che gli consentano di decidere sulla compatibilità delle norme suddette con la norma comunitaria invocata» ( 4 ). A proposito della seconda eccezione, ricorderò solo che, nella causa 10/71, Ministère luxembourgeios e/Muller ed altri ( 5 ), la sentenza del Tribunal d'arrondissement del Lussemburgo non menzionava le disposizione di diritto comunitario delle quali chiedeva l'interpretazione. Tuttavia, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe ( 6 ) avete affermato che: «Benché le questione siano formulate in modo impreciso, dalla motivazione della... sentenza risulta chiaramente quale sia lo scopo del rinvio» ( 7 ). In considerazione dei motivi dedotti dal Tribunal de police di Venders, vi propongo di intendere la questione come diretta ad appurare se il regolamento del consiglio n. 2831/77 vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di fissare prezzi obbligatori per i trasporti di merci su strada effettuati fra di esso ed un altro Stato membro. È quindi importante esaminare le disposizioni giuridiche di cui trattasi.  | 
         
II —
| 
                1)  | 
            
                Il regolamento n. 2831/77 «si applica ai trasporti di merci su strada per conto terzi tra gli Stati membri...» (art. 1). Esso prevede che «i prezzi dei trasporti di cui all'art. 1 sono regolati da un sistema di tariffe» (art. 2, n. 1), «sia di riferimento, sia obbligatorie» (art. 2, n. 2). La scelta fra i due sistemi tariffari è decisa, di comune accordo, dagli Stati membri interessati (art. 2, n. 3). Il Belgio e la Repubblica federale di Germania hanno scelto per i loro rapporti reciproci il sistema di tariffe obbligatorie. «Le tariffe obbligatone sono poste in vigore e pubblicate dalle autorità competenti degli Stati membri...» (art. 8). Esse «sono fissate o modificate di comune accordo dagli Stati membri direttamente interessati, cioè dagli Stati sul cui territorio si effettua il carico e lo scarico delle merci (art. 11, n. 1). Ciascuno Stato membro mette in vigore dette tariffe entro un termine di due mesi a decorrere dalla conclusione dei negoziati per la fissazione o la modifica delle tariffe o, se del caso, a decorrere dall'espletamento della procedura di cui all'art. 13...» (art. 11, n. 2). L'ultima norma menzionata dispone una procedura di regolamento del conflitto che può sorgere «qualora i negoziati per l'elaborazione o la modifica di una tariffa obbligatoria non diano esito positivo». In tal caso «la Commissione è incaricata di risolvere la vertenza su richiesta di uno Stato membro» (n. 1, 1° comma). «Dopo aver consultato» il Comitato composto da esperti governativi, essa «adotta una decisione che viene notificata agli interessati e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità...» (n. 1, 2° comma) e «diventa esecutiva dopo un mese dalla data della pubblicazione...» (n. 2). Infine, l'art. 17 del regolamento impone agli Stati membri d'adottare «tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie» per la sua esecuzione.  | 
         
| 
                2)  | 
            
                Il Belgio ha adempiuto tale obbligo con il regio decreto 17 ottobre 1979 ( 8 ). Questo costituisce il parallelo del regio decreto 25 ottobre 1971 relativo, in particolare, all'esecuzione del regolamento del Consiglio che ha preceduto quello n. 2831/77, il regolamento n. 1174/68 ( 9 ). In merito, in particolare, ai trasporti effettuati fra la Germania ed il Belgio, questo ha successivamente adottato, sino al 1980, tre regi decreti relativi alla fissazione di tariffe obbligatorie. I tre decreti menzionati nella citazione del Trinon dinanzi al Tribunal de police e da questo ripetuti nella motivazione della sentenza di rinvio fanno tutti riferimento, nella premessa, al regolamento del Consiglio che applicano. Il regio decreto 24 settembre 1971 è stato adottato in applicazione del regolamento n. 1174/68, il cui art. 4, n. 1, enunciava già l'obbligo ripetuto nei medesimi termini dall'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2831/77. Detto testo è stato modificato, una prima volta, con regio decreto 8 settembre 1978, per attuare la decisione della Commissione, adottata ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 2831/77, che risolveva la vertenza sorta, in particolare, fra il Belgio e la Germania in merito alla revisione delle tariffe da applicare ai trasporti fra i due paesi ( 10 ). Il regio decreto 8 settembre 1978 ha sancito un aumento uniforme delle tariffe del 15 %. Infine, il regio decreto 18 luglio 1979, in vigore al momento dei fatti di cui è causa, ha essenzialmente aumentato del 15 % i prezzi indicati in franchi belgi per tener conto della svalutazione di questa moneta nei confronti del DM. I tre decreti che stabiliscono tariffe obbligatorie per i trasporti retribuiti di merci su strada fra il Belgio e la Repubblica federale di Germania costituiscono un'applicazione esatta dei relativi regolamenti del Consiglio, in particolare dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2831/77.  | 
         
| 
                3)  | 
            
                La questione è se l'art. 8 della legge belga 1o agosto 1960 ( 11 ) che, come i suddetti regi decreti, costituisce il fondamento giuridico dell'imputazione, sia incompatibile col regolamento, come sostiene il Trinon e come è propenso e ritenere il giudice di rinvio. Detto articolo dispone testualmente: «Il Re, qualora le circostanze lo richiedano, può stabilire norme in materia di prezzi e di condizioni di trasporto retribuito di cose. Potrà anche determinare le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento di una commissione consultiva delle tariffe stradali». L'incompatibilità di questa norma col regolamento n. 2831/77 deriverebbe dal fatto che essa consente ad un organo nazionale di fissare le tariffe unilateralmente, mentre la normativa comunitaria impone, come abbiamo visto, che queste tariffe siano stabilite di comune accordo fra gli Stati membri direttamente interessati. Secondo me questa tesi non può essere accolta. Qualunque sia la funzione esatta della legge 1° agosto 1960 all'interno della procedura belga di messa in vigore delle tariffe di trasporto — punto sul quale non spetta a voi decidere nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ( 12 ) — basta constatare che i regi decreti 1971, 1978 e 1979 configurano da soli la perfetta esecuzione da parte del Belgio dell'obbligo, posto dagli artt. 11 e 13 del regolamento del 1977, di negoziare con la Repubblica federale di Germania la tariffa obbligatoria per i rapporti di trasporto fra i due paesi, di ricorrere alla mediazione della Commissione in caso di controversia e di mettere in vigore nel proprio territorio le tariffe adottate a seguito dell'accordo con la Repubblica federale o, in difetto, a seguito della decisione della Commissione che ha definito la controversia. Concludendo, propongo di risolvere la questione proposta dal Tribunal de police del primo cantone di Verners affermando che il regolamento del Consiglio n. 2831/77 va interpretato nel senso che non solo permette, ma anzi impone a ciascuno Stato membro che ha scelto il sistema di tariffe obbligatorie nelle sue relazioni con un altro Stato membro di fissare le sue tariffe unilateralmente, per quanto di sua competenza, vuoi in applicazione di un accordo bilaterale con l'altro Stato direttamente interessato, vuoi, se del caso, in esecuzione della decisione della Commissione che ha definito la controversia sorta con detto Stato.  | 
         
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 2831, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri.
( 3 ) 9 dicembre 1965, Hessische Knappschaft c/ditta Singer & Fils, causa 44/65, Racc. 1965, pag. 951, 959.
( 4 ) 17 dicembre 1981, Frans-nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, causa 272/80, punto 9 della motivazione, Racc. 1981, pag. 3290: v. anche in particolare sentenza 6 ottobre 1970, Grad, causa 9/70, punto 17 della motivazione, Race. 1970, pag. 842.
( 5 ) Causa del Porto di Mertert.
( 6 ) Racc. 1971, pag. 734.
( 7 ) Sentenza 14 luglio 1971, punto 4 della motivazione, Racc. 1971, pag. 729.
( 8 ) Regio decreto concernente l'esecuzione del regola-mento del Consiglio delle Comunità europee 12 dicembre 1977, n. 2831, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.
( 9 ) Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 30 luglio 1968, n. 1174, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.
( 10 ) Decisione della Commissione 12 giugno 1978 che re-gola la vertenza fra la Repubblica federale di Germania, da un lato, ed il Belgio e i Paesi Bassi, dall'altro, a proposito della fissazione del livello delle tariffe obbligatorie da applicare ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri di cui trattasi.
( 11 ) Legge sui trasporti retribuiti di cose mediante veicoli automobili, come ho già avuto occasione di dire.
( 12 ) V. in particolare sentenza 19 marzo 1964, Unger, causa 75/63, Racc. 1964, pag. 364, e 6 maggio 1980, Lee, causa 152/79, punto 11 della motivazione, Race. 1980, pag. 1507.