CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 19 MAGGIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Nella presente causa vi viene nuovamente sottoposto un certo numero di questioni relative ad un procedimento di promozione. Questa volta si tratta di un avviso di vacanza per sette posti di traduttore principale di carriera LA 5/4 presso la sezione di traduzione danese della Commissione. Tanto i ricorrenti quanto le altre persone nominate in questa causa lavorano presso questa sezione dal 1974, con una differenza di qualche mese. I ricorrenti, insieme ad altri, non venivano prescelti, mentre altri candidati, fra cui la sig.ra T. Bye Rasmussen ed il sig. A. Rasmussen erano promossi ai posti dichiarati vacanti.
I ricorrenti concludono per l'annullamento della mancata nomina a traduttore principale in esito all'avviso di posto vacante COM/1134-1140/80, notificata loro dalla Commissione con lettera 3 aprile 1981. Essi vi chiedono inoltre di ordinare alla Commissione di nominarli traduttori principali con anzianità dal 1o marzo 1981, vuoi previa creazione di due nuovi posti di traduttore principale, vuoi previo annullamento delle nomine di T. Bye Rasmussen e di A. Rasmussen. Dato che il diritto comunitario non contempla una siffatta possibilità di ingiunzione, questa seconda domanda va considerata irricevibile. Mi occuperò quindi solo della prima domanda.
I principali mezzi dei ricorrenti sono in sostanza i seguenti : La sig.ra T. Bye Rasmussen non possiede i requisiti prescritti dall'avviso di vacanza giacché la sua preparazione non può essere equiparata alla preparazione di livello universitario, sanzionata da un diploma, né ad un'esperienza professionale equivalente. Il sig. A. Rasmussen non possiede il secondo requisito indicato nell'avviso di vacanza, dato che ha ottenuto solo recentemente un diploma di laurea e non può quindi aver maturato posteriormente ad esso una lunga esperienza professionale.
I ricorrenti sostengono infine che avrebbero dovuto essere nominati ai posti vacanti, per il fatto che essi possiedono i requisiti indicati nell'avviso di vacanza e sono più idonei dei due promossi giacché, tenuto conto della loro preparazione, sono più qualificati.
Per gli antefatti e lo svolgimento del procedimento mi richiamo alla relazione d'udienza.
2. L'avviso di posto vacante
I requisiti dell'avviso di posto vacante (COM/1134-1140/80) che qui ci interessano sono i seguenti:
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«— |
cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; |
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lunga esperienza della traduzione. Esperienza della revisione.» |
È assodato che per i sette posti vacanti vi erano 13 candidati, fra cui i ricorrenti, la sig.ra T. Bye Rasmussen ed il sig. A. Rasmussen. I due ultimi venivano promossi al grado LA 5 il 1o marzo 1981 ed occupavano i posti vacanti. Come già detto, i ricorrenti non venivano invece prescelti.
3. Valutazione della causa
Come già detto, il primo mezzo consiste nella tesi che la sig.ra Bye Rasmussen non possiede il primo requisito indicato nell'avviso di posto vacante, essendo priva di diploma universitario. Il sig. Rasmussen non possiederebbe il secondo requisito.
Devo confessarvi di non riuscire a seguire il ragionamento dei ricorrenti. Basta infatti leggere l'avviso di posto vacante per comprendere che si tratta di un diploma universitario «o» di un'esperienza professionale di livello equivalente. I requisiti sono quindi alternativi.
Qualora i ricorrenti intendano impugnare l'avviso di posto vacante come tale, sostenendo che i posti potevano essere coperti solo da dipendenti muniti di diploma universitario, dato che questi sono più qualificati di coloro che possiedono solo un'esperienza professionale, una tesi del genere va decisamente respinta, richiamandosi all'art. 5, nn. 1 e 2 dello Statuto. Nel n. 1, 2o comma, è detto espressamente che le funzioni della categoria A e, tenuto conto del n. 2, anche del ruolo LA, «richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente». Dalle sentenze Orlandi, causa 117/78 (Race. 1979, pag. 1619) e Szemerey, causa 178/78 (Race. 1979, pag. 2861) si desume che quanto stabilito dall'art. 5 va considerato come un requisito minimo. Come ho detto nelle conclusioni del 24 marzo u.s. per la causa Lipman (143/82, Race. 1983, pag. 1301), l'interesse del servizio deve costituire il criterio generale quando si tratta di stabilire quali requisiti possano effettivamente essere prescritti nell'avviso di posto vacante. Inutile dire che in proposito l'autorità che ha il potere di nomina possiede un ampio potere discrezionale.
4. Il primo mezzo
Per quanto riguarda il primo mezzo si deve anzitutto richiamare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui «l'autorità che ha il potere di nomina dispone di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti dei candidati e il suo giudizio circa il possesso da parte di un candidato dei requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante può essere messo in discussione solo in caso di errore manifesto» (causa 151/80, De Hoe, Race. 1981, pag. 3173, punto 9). In detta causa si trattava di un dipendente che sarebbe stato nominato pur non possedendo uno dei requisiti indicati nell'avviso di posto vacante.
Tenuto conto di questa giurisprudenza mi sembra opportuno che voi non respingiate a priori il mezzo dei ricorrenti, come vorrebbe la Commissione. Il mancato possesso di uno dei requisiti indicati nell'avviso di posto vacante potrebbe infatti essere dovuto ad un errore manifesto.
Ritengo tuttavia che il mezzo vada disatteso. In proposito non è secondo me necessario che voi studiate attentamente i dati forniti dai ricorrenti, nella fase scritta ed altresì in quella orale, circa il valore dei vari diplomi danesi. Si deve infatti tener presente che la sig.ra Bye Rasmussen ed il sig. Rasmussen già dal 1974 lavoravano come traduttori presso la sezione danese di traduzione della Commissione. Assunti al grado LA 7, nel 1978 venivano promossi in LA 6. Al momento dell'assunzione la loro esperienza pratica veniva manifestamente equiparata ad un diploma universitario, come l'art. 5 dello Statuto consente. È infatti assodato che essi in quel momento non possedevano un diploma universitario.
Non è possibile sostenere 7 anni dopo che il livello della loro esperienza professionale non era equivalente a quello di un diploma universitario, dal momento che in questo periodo essi hanno svolto un'attività di traduttori del livello prescritto. Su questo punto mi richiamo alle cause 18 e 19/64, Alvino e a. (Race. 1965, pag. 768), in cui è stato affermato che il fatto che dei dipendenti non abbiano un diploma universitario, ma svolgano compiti di categoria A, dimostra di per sé che gli stessi dipendenti hanno un'esperienza professionale equiparabile ad un diploma universitario. Il disposto dell'avviso di posto vacante non è stato quindi trasgredito su questo punto.
5. Il secondo mezzo
Per lo stesso motivo va respinto anche il secondo mezzo nei riguardi del sig. A. Rasmussen. Secondo i ricorrenti questi aveva ottenuto un diploma universitario solo nel 1979 e poteva quindi maturare una esperienza professionale solo a partire da tale momento. Egli non possiederebbe perciò il secondo requisito, quello di una lunga esperienza della traduzione. Dato che egli fin dal 1974 ha svolto un'attività di traduttore di livello LA, la sua esperienza in questo campo è certo da allora del livello prescritto. La pretesa dei ricorrenti che l'esperienza pratica debba essere stata acquistata dopo il conseguimento del diploma universitario sarebbe giustificata solo se occorresse il diploma più l'esperienza pratica. In proposito mi richiamo ancora una volta alle mie conclusioni per la causa Lipman.
Concludendo ritengo che entrambi i mezzi vadano disattesi, non essendo stato dimostrato che le nomine della sig.ra Bye Rasmussen e del sig. Rasmussen siano state effettuate in contrasto con quanto prescritto dall'avviso di posto vacante.
6. Il terzo mezzo
Col terzo mezzo si sostiene che, nella denegata ipotesi che la Corte ritenesse che i dipendenti nominati possiedano i requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante, i posti spetterebbero cionondimeno ai ricorrenti, dato che i loro titoli sono superiori a quelli dei promossi. Essi si richiamano su questo punto al livello della loro preparazione e all'epoca in cui questa ha avuto termine.
Mi occupo anzitutto di questa tesi giuridica dei ricorrenti, quale è stata in particolare esposta nella fase orale. In questa si è soprattutto discusso dei limiti entro i quali la vostra costante giurisprudenza relativa all'ampio potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina in fatto di scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione può applicarsi al caso in esame. I ricorrenti sostengono che la vostra giurisprudenza riguarda le promozioni nell'ambito dell'art. 45 dello Statuto, ma non vale nella presente causa, la quale verte sull'art. 29 dello Statuto.
Non è possibile seguire un ragionamento del genere. L'art. 29, n. 1, indica le varie vie che si devono prendere in considerazione per coprire un posto vacante. Qualora l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato la possibilità di cui alla lettera a) di detto articolo, ritenga che il posto va coperto mediante promozione, questa avviene a norma dell'art. 45. In proposito mi richiamo alla vostra costante giurisprudenza, fra l'altro alle cause Küster (123/75, Race. 1976, pag. 1709) e recentemente Colussi (298/81, sentenza 24. 3. 1983, Race. 1983, pag. 1131, punti 17 e 20). In quest'ultima sentenza è stata nuovamente affermata in modo espresso l'ampia discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina nel confrontare le qualifiche dei candidati, in sede di promozione, a norma degli artt. 29 e 45.
Il mezzo va inoltre disatteso nella parte in cui vi si sostiene che i ricorrenti dovevano essere preferiti nella promozione per il fatto che la loro preparazione è di livello superiore. L'art. 45 non parla di raffronto fra i diplomi come criterio per la promozione, ma prescrive lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti nonché l'esame dei rapporti informativi sul loro conto. A domanda della Corte la Commissione ha confermato che, per le promozioni successive all'assunzione, hanno rilievo criteri di valutazione più ampi del semplice diploma. Quest'opinione è stata recentemente da voi convalidata nelle sentenze 298/81, Colussi, già menzionata, e 280/81, Hoffmann (del 17. 3. 1983, Race. 1983, pag. 889. In quest'ultima sentenza è stato escluso che il raffronto dei diplomi possa costituire l'unico criterio per la promozione. Avete affermato che per le promozioni si tiene conto, nel valutare i meriti dei dipendenti, di criteri più ampi del semplice diploma, come, fra l'altro, del livello generale delle loro prestazioni. Mi sembra del tutto evidente che per la promozione devono avere importanza decisiva i meriti emersi nella pratica.
Infine, i ricorrenti hanno sostenuto che l'aspettativa per motivi personali, loro concessa dall'1. 1. 1976 all'1. 7. 1977, di fatto si è risolta a loro danno, in quanto durante tale periodo non hanno maturato anzianità e non sono stati quindi promossi al posto dei due candidati prescelti. Essi ravvisano in ciò una trasgressione dell'art. 24, giacché avevano dedicato questo periodo al miglioramento del loro livello di preparazione in Danimarca, e l'aspettativa era stata quindi loro concessa nell'interesse del servizio.
La Commissione non contesta questi fatti. Essa ritiene invece che la mancata maturazione dell'anzianità non sia in contrasto con l'art. 24, né in particolare col suo 4o comma, il quale semplicemente prescrive di tener conto del perfezionamento ai fini della carriera. Da ciò non si può desumere l'obbligo di far maturare l'anzianità. Io aggiungo che l'art. 40 dello Statuto, il quale disciplina la «aspettativa per motivi personali», al n. 3 stabilisce fra l'altro espressamente: «Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione ...». Nella misura in cui l'anzianità ha influito sulle promozioni, è esatto quindi che quella dei ricorrenti non è maturata durante l'aspettativa. A parte ciò i prescelti erano stati promossi in LA 6 nel 1978, mentre i ricorrenti ottenevano questo grado un po' più tardi, l'1. 1. 1979, del pari in conformità all'art. 40. D'altronde ritengo che l'anzianità debba costituire in criterio di valutazione meno importante dei meriti degli interessati ed abbia quindi peso soprattutto in caso di parità di meriti fra più candidati.
7. Sviamento di potere
Infine, i ricorrenti hanno dedotto nella replica il mezzo di sviamento di potere il quale, a loro parere, sarebbe basato su nuovi dati emersi dal controricorso della Commissione. Questa sostiene che il mezzo è irricevibile perché tardivo, a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura. I ricorrenti hanno appena accennato a questo mezzo. Essi non hanno nemmeno indicato su quali nuovi dati si basassero, né quale scopo illegittimo l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe perseguito con le promozioni. Ritengo quindi che il mezzo vada effettivamente dichiarato irricevibile a norma dell'art. 42, § 2. Del resto, tenuto conto di quanto precede, i ricorrenti non hanno affatto dimostrato che l'autorità che ha il potere di nomina abbia agito in contrasto con lo Statuto e in modo incompatibile con l'interesse del servizio.
8. Conclusioni finali
Concludendo penso che i mezzi dei ricorrenti vanno disattesi e il ricorso va respinto.
A norma degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura entrambe le parti vanno condannate a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.