Parole chiave
Massima

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TARIFFA DOGANALE COMUNE - DAZI DOGANALI - APPLICAZIONE A STUPEFACENTI DEL MERCATO NERO - INAMMISSIBILITA - REPRESSIONE PENALE DELLE TRASGRESSIONI - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI

Massima

NESSUN DEBITO DOGANALE SORGE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DEGLI STUPEFACENTI CHE NON FANNO PARTE DEL CIRCUITO ECONOMICO STRETTAMENTE SORVEGLIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA PER ESSERE DESTINATI AD USO MEDICO E SCIENTIFICO , NE SE GLI STUPEFACENTI STESSI SONO SCOPERTI E DISTRUTTI SOTTO IL CONTROLLO DI DETTE AUTORITA , NE SE SFUGGONO ALLA LORO VIGILANZA .

CIO NON PREGIUDICA AFFATTO LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI A PERSEGUIRE CON SANZIONI APPROPRIATE LE TRASGRESSIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUGLI STUPEFACENTI , CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE ESSE IMPLICANO , ANCHE NEL CAMPO PECUNIARIO .