SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 27 NOVEMBRE 1984. - AGRICOLA COMMERCIALE OLIO SRL ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - OLIO D'OLIVA. - CAUSA 232/81.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 03881
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - REGOLAMENTO CHE OSTI ALL ' ADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CONCLUSI DA UN ENTE NAZIONALE D ' INTERVENTO CON IMPRESE OFFERENTI
( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA )
2.AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - GRASSI - OLIO D ' OLIVA - MESSA IN VENDITA DELLE SCORTE DETENUTE DA UN ENTE NAZIONALE D ' INTERVENTO - CONDIZIONI STABILITE DALLA COMMISSIONE CHE SI RIVELINO ESTREMAMENTE FAVOREVOLI PER GLI ACQUIRENTI - RESCISSIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA STIPULATI - INAMMISSIBILITA
( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 71/81 , 2238/81 E 2239/81 )
1 . IL REGOLAMENTO CHE ABBIA LO SCOPO D ' IMPEDIRE L ' ADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CONCLUSI DA UN ENTE NAZIONALE D ' INTERVENTO CON IMPRESE OFFERENTI , QUANDO LA SITUAZIONE DELLE PARTI ERA DEFINITIVAMENTE STABILITA , RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE DETTE IMPRESE .
2 . IL SEMPLICE FATTO CHE LE CONDIZIONI CUI LA COMMISSIONE HA SUBORDINATO LA VENDITA DI SCORTE D ' OLIO D ' OLIVA DETENUTE DA UN ENTE NAZIONALE D ' INTERVENTO SI SIANO RIVELATE ESTREMAMENTE FAVOREVOLI PER GLI ACQUIRENTI NON CONSENTE CHE LA COMMISSIONE SI OPPONGA ALL ' ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI CONCLUSI DA DETTO ENTE IN CONFORMITA ALLE SUDDETTE CONDIZIONI .
NELLA CAUSA 232/81 ,
AGRICOLA COMMERCIALE OLIO SRL , CON SEDE IN OSTUNI ,
ASTOLIO SRL , CON SEDE IN OSTUNI ,
AZIENDA AGRICOLA BELLARIA SPA , CON SEDE IN TRECATE ,
ITALIANA OLII E RISI SPA , CON SEDE IN APRILIA ,
S . GIORGIO SEZIONE AGRICOLTURA SPA , CON SEDE IN POMEZIA ,
CON GLI AVVOCATI GIUSEPPE CELONA , GIOVANNI B . COMPAGNO , GIUSEPPE GUARINO E PAOLO TABELLINI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO LO STUDIO DELL ' AVV . GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,
RICORRENTI ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . PETER KARPENSTEIN , CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO , AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE , DEI REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 3 AGOSTO 1981 , NN . 2238 E 2239 ( GU L 218 , DEL 4 AGOSTO 1981 , PAGG . 27 E 28 ),
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO 1981 , LE IMPRESE ITALIANE AGRICOLA COMMERCIALE OLIO SRL , ASTOLIO SRL , AZIENDA AGRICOLA BELLARIA SPA , ITALIANA OLII E RISI SPA E SAN GIORGIO SEZIONE AGRICOLTURA SPA HANNO PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 173 , 2 COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 3 AGOSTO 1981 , N . 2238 , CHE ABROGA IL REGOLAMENTO N . 71/81 RELATIVO ALLA MESSA IN VENDITA DI OLIO D ' OLIVA DETENUTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO ( GU L 218 , PAG . 27 ), E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 3 AGOSTO 1981 , N . 2239 , RELATIVO ALLA RIMESSA IN VENDITA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE DELL ' OLIO D ' OLIVA DETENUTO DALL ' ENTE DI INTERVENTO ITALIANO ( GU L 218 , PAG . 28 ).
2 SI DEVE RICORDARE CHE L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 136/66 , RELATIVO ALL ' ATTUAZIONE DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI ( GU PAG . 3025 ), COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 GIUGNO 1978 , N . 1562 ( GU L 185 , PAG . 1 ), PREVEDE , COME MEZZO DI STABILIZZAZIONE DEL MERCATO DELL ' OLIO D ' OLIVA , L ' OBBLIGO DEGLI ENTI DI INTERVENTO DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PRODUTTORI DI ACQUISTARE , A DETERMINATE CONDIZIONE ED AL PREZZO D ' INTERVENTO FISSATO PER LA REALTIVA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE , L ' OLIO D ' OLIVA DI ORIGINE COMUNITARIA CHE VENGA LORO OFFERTO DAI PRODUTTORI . SECONDO IL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO , GLI ENTI D ' INTERVENTO VENDONO DETTO OLIO D ' OLIVA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , IN CONDIZIONI TALI DA NON TURBARE IL MERCATO NELLA FASE DELLA PRODUZIONE .
3 LA MESSA IN VENDITA DELL ' OLIO D ' OLIVA DETENUTO DAGLI ENTI DI INTERVENTO ERA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 23 DICEMBRE 1977 , N . 2960 , ' RELATIVO ALLE MODALITA DI VENDITA DELL ' OLIO D ' OLIVA DETENUTO DAGLI ORGANISMI D ' INTERVENTO ' ( GU L 348 , PAG . 46 ) E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 DICEMBRE 1978 , N . 2754 , ' RELATIVO ALL ' INTERVENTO NEL SETTORE DELL ' OLIO D ' OLIVA ' ( GU L 331 , PAG . 13 ). NEL PREAMBOLO DI ENTRAMBI QUESTI REGOLAMENTI SI SOTTOLINEA CHE LA MESSA IN VENDITA DEVE AVVENIRE SENZA DISCRIMINAZIONI TRA GLI ACQUIRENTI DELLA COMUNITA E ALLE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE POSSIBILI , E CHE A TAL FINE IL SISTEMA DELLA GARA SEMBRA IL PIU APPROPRIATO . PERCIO , IL RISPETTIVO ART . 2 , N . 1 , DI QUESTI REGOLAMENTI STABILISCE CHE LA VENDITA PUO ESSERE EFFETTUATA IN BASE AD ALTRA PROCEDURA SOLTANTO QUALORA CONDIZIONI PARTICOLARI LO RENDANO NECESSARIO . INFINE , NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 2960/77 SI DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE , QUALORA VI SIA RISCHIO DI PERTURBAZIONE DEL MERCATO , OCCORRE PREVEDERE LA POSSIBILITA DI LIMITARE IL QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUO ESSERE AGGIUDICATO AI SINGOLI OPERATORI PARTECIPANTI AD UNA GARA .
4 COL REGOLAMENTO 12 GENNAIO 1981 , N . 71 ( GU L 11 , PAG . 5 ) LA COMMISSIONE DECIDEVA DI METTERE IN VENDITA , TRAMITE L ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO ( AIMA ), CIRCA 33 000 TONNELLATE DI OLIO D ' OLIVA VERGINE PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI DELLA CAMPAGNA OLEICOLA 1977/1978 , IN SEI PARTITE DI CIRCA 5 500 TONNELLATE CIASCUNA , AL PREZZO FISSO DI 210 000 LIT IL QUINTALE . DAL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO RISULTA CHE GLI OLI DI OLIVA ACQUISTATI DALL ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO DURANTE LA SUDDETTA CAMPAGNA ERANO STATI PIU VOLTE MESSI IN VENDITA MEDIANTE GARA , MA CHE SOLTANTO UN ' ESIGUA PARTE DI QUESTI OLI AVEVA POTUTO ESSERE VENDUTA . SEMPRE SECONDO IL PREAMBOLO , LA SITUAZIONE DEL MERCATO , A QUELL ' EPOCA , APPARIVA FAVOREVOLE ALLA RIMESSA IN VENDITA DI QUESTI OLI E LA PRODUZIONE DI OLIO D ' OLIVA DELLA CAMPAGNA 1980/1981 SI ANNUNCIAVA ABBONDANTE . TUTTAVIA , PER EVITARE CHE VENISSE PERTURBATO IL NORMALE SMALTIMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA CAMPAGNA OLEICOLA IN CORSO , SI RITENEVA OPPORTUNO PREVEDERE L ' OBBLIGO , PER L ' ACQUIRENTE , DI PROCEDERE ALLA RAFFINAZIONE DEGLI ALI ACQUISTATI O DI NON COMMERCIALIZZARLI SUI MERCATI ITALIANO E GRECO .
5 IL REGOLAMENTO SUDDETTO STABILIVA CHE LA VENDITA AVREBBE AVUTO INIZIO IL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO ALL ' AFFISSIONE DELL ' AVVISO DI MESSA IN VENDITA E CHE L ' ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE SAREBBE STATA EFFETTUATA SECONDO L ' ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D ' ACQUISTO FINO AD ESAURIMENTO DELLE PARTITE STESSE . NEL CASO DI DOMANDE PRESENTATE LO STESSO GIORNO PER LA STESSA PARTITA , L ' AIMA AVREBBE DESIGNATO COME ACQUIRENTE CHI AVESSE PRESENTATO LA DOMANDA DI ACQUISTO PER VARIE PARTITE O , SE CIO NON FOSSE STATO POSSIBILE , AVREBBE PROCEDUTO ALLA DESIGNAZIONE DELL ' ACQUIRENTE PER ESTRAZIONE A SORTE . INFINE , IL RITIRO DELL ' OLIO AVREBBE DOVUTO AVER LUOGO , OGNI TRENTA GIORNI A DECORRERE DAL 15 MARZO 1981 , PER QUOTE NON INFERIORI AL 10 % E NON SUPERIORI AL 20 % DEL QUANTITATIVO ACQUISTATO . PER CIASCUNA QUOTA RITIRATA , L ' ACQUIRENTE AVREBBE DOVUTO VERSARE IL PREZZO D ' ACQUISTO AL PIU TARDI ALLO SCADERE DEL QUINTO MESE SUCCESSIVO AL RITIRO .
6 IL 2 FEBBRAIO 1981 , PRIMO GIORNO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE SI POTEVANO PRESENTARE LE DOMANDE D ' ACQUISTO , SESSANTA IMPRESE OFFRIVANO DI ACQUISTARE CIASCUNA IL COMPLESSO DELLE PARTITE MESSE IN VENDITA . L ' ASSEGNAZIONE DELLE PARTITE VENIVA RITARDATA , COL CONSENSO DELLA COMMISSIONE , PERCHE TALUNI OPERATORI AVEVANO CONTESTATO L ' AMMISSIBILITA DELLE DOMANDE PRESENTATE DA ALTRE IMPRESE . IL SORTEGGIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO AVEVA LUOGO , QUINDI , SOLTANTO IL 1* GIUGNO 1981 ; IN BASE ALLO STESSO , LE RICORRENTI NELLA PRESENTE CAUSA ED UN ' ALTRA IMPRESA ( RICORRENTE NELLA CAUSA 264/81 ) VENIVANO DESIGNATE COME ACQUIRENTI , CIASCUNA DI UNA DELLE SEI PARTITE .
7 IL 3 AGOSTO 1981 , LA COMMISSIONE ADOTTAVA IL PRIMO DEI REGOLAMENTI DI CUI LE RICORRENTI CHIEDONO L ' ANNULLAMENTO , E CIOE IL REGOLAMENTO N . 2238/81 , CHE ABROGA , CON EFFETTO DAL 13 GENNAIO 1981 , IL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 71/81 . NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 2238/81 , LA COMMISSIONE CONSTATA CHE L ' ESECUZIONE DELLA VENDITA ERA STATA RITARDATA A CAUSA DELL ' ESAME DEI RECLAMI DI CUI SOPRA , MA CHE INFINE LE PARTITE MESSE IN VENDITA ERANO STATE ASSEGNATE A TALUNI OFFERENTI IN CONFORMITA A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO N . 71/81 . LA COMMISSIONE AFFERMA POI CHE ' NEL FRATTEMPO LE CONDIZIONI DI MERCATO DELL ' OLIO D ' OLIVA HANNO REGISTRATO UN ' EVOLUZIONE TALE CHE L ' ESECUZIONE DELLA VENDITA ALLE CONDIZIONI PREVISTE INIZIALMENTE DAREBBE LUOGO A GRAVI PERTURBAZIONI DEL MERCATO ; . . . IN PARTICOLARE , TALI OPERATORI POTREBBERO COMMERCIALIZZARE DEI QUANTITATIVI A PREZZI CHE PROVOCHEREBBERO L ' ESCLUSIONE DAL MERCATO DEGLI ALTRI OPERATORI ' E CHE ' E QUINDI NECESSARIO , NEL SUPERIORE INTERESSE , ANNULLARE LA VENDITA IN QUESTIONE ' . INFINE , ESSA ANNUNCIA L ' ADOZIONE DI MISURE PARALLELE ALLO SCOPO DI TENER CONTO DELLA SITUATIONE DEGLI OFFERENTI CUI LE PARTITE ERANO STATE ASSEGNATE .
8 QUESTE MISURE COSTITUIVANO OGGETTO DEL REGOLAMENTO N . 2239/81 ADOTTATO IN PARI DATA , CHE E IL SECONDO DEI REGOLAMENTI IMPUGNATI ED IN FORZA DEL QUALE I QUANTITATIVI DI OLIO D ' OLIVA DI CUI AL REGOLAMENTO N . 71/81 VENIVANO MESSI IN VENDITA , MEDIANTE GARA , IN SEI PARTITE , CON LA PRECISAZIONE CHE QUESTA VENDITA ERA ' RISERVATA AGLI OPERATORI . . . DESIGNATI DAL SORTEGGIO CONFORMEMENTE ( AL ) . . . REGOLAMENTO N . 71/81 ' . L ' OLIO DOVEVA ESSERE VENDUTO AL PIU TARDI IL 10 SETTEMBRE 1981 E IL RITIRO , PER QUOTE , DEI QUANTITATIVI ACQUISTATI DOVEVA AVERE INIZIO IL 15 SETTEMBRE SUCCESSIVO . L ' ACQUIRENTE ERA TENUTO A VERSARE IL PREZZO D ' ACQUISTO PER OGNI QUOTA AL MOMENTO DEL RITIRO .
9 SU ISTANZA DELLE RICORRENTI , IL PRESIDENTE DELLA CORTE ORDINAVA , CON ORDINANZA 21 AGOSTO 1981 ( RACC . PAG . 2193 ), CHE VENISSE PARZIALMENTE SOSPESA L ' ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2239/81 , IN PARTICOLARE NEL SENSO CHE LE RICORRENTI SAREBBERO STATE TENUTE A PAGARE , PER LA PARTITA A CIASCUNA DI ESSE AGGIUDICATA IN BASE ALLA REALTIVA OFFERTA , SOLTANTO LA PERTE DEL PREZZO OFFERTO CORRISPONDENTE ALLE SOMMA CHE ESSE AVREBBERO DOVUTO PAGARE PER DARE ESECUZIONE ALLA VENDITA CUI SI ERA PROCEDUTO IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 71/81 . IL PAGAMENTO DEL RESIDUO ERA SOSPESO FINO ALLA PRONUNZIA DELLA CORTE SULLA DOMANDA PRINCIPALE .
SULLA RICEVIBILITA
10 LA COMMISSIONE ESPRIME DUBBI QUANTO ALLA RICEVIBILITA DEL RICORSO . ESSA OSSERVA CHE I REGOLAMENTI IMPUGNATI HANNO CONTENUTO GENERALE ED ASTRATTO E NON RIGUARDANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE LE RICORRENTI , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO . LA COMMISSIONE PRECISA CHE , NEL MOMENTO IN CUI VENIVANO ADOTTATI QUESTI REGOLAMENTI , L ' AIMA NON AVEVA ANCORA INVIATO ALLE RICORRENTI ALCUNA LETTERA PER L ' ASSEGNAZIONE DELLE PARTITE IN QUESTIONE . ORA , SOLTANTO CON QUESTA LETTERA DI ASSEGNAZIONE SI SAREBBE CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DI VENDITA E LE RICORRENTI SAREBBERO STATE DICHIARATE PROPRIETARIE DELLE PARTITE DI CUI TRATTASI .
11 IN PROPOSITO SI DEVE STOTTOLINEARE CHE IL REGOLAMENTO N . 71/81 HA FISSATO , SENZA ALCUNA RISERVA , NON SOLTANTO IL PREZZO E I QUANTITATIVI DELLE MERCI POSTE IN VENDITA , MA ANCHE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI VENDITA , NON LASCIANDO PERCIO ALCUN MARGINE PER STIPULAZIONI CONTRATTUALI SUPLEMENTARI . LE OFFERTE D ' ACQUISTO ERANO IRREVOCABILI ED IL REGOLAMENTO PREVEDEVA LA DESIGNAZIONE DEGLI ACQUIRENTI , FRA TUTTI GLI OFFERENTI , MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE , SENZA CHE L ' ESITO DI QUESTA FOSSE SUBORDINATO ALL ' INVIO DI UNA QUALSIASI ' LETTERA DI ASSEGNAZIONE ' . AL PIU TARDI DAL MOMENTO DEL SORTEGGIO , SI ERA QUINDI PERFEZIONATO IL RAPPORTO FRA LE PARTI DELLA COMPRAVENDITA . SENZA CHE SIA NECESSARIO RISOLVERE LA QUESTIONE DEL MOMENTO IN CUI A STATO TRASFERITO IL DIRITTO DI PROPRIETA , NE CONSEGUE CHE QUALSIASI INTERVENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , NEL SENSO DI IMPEDIRE ALL ' AIMA DI ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI OFFERENTI DESIGNATI DALL ' ESTRAZIONE A SORTE , COSTITUIVA NECESSARIAMENTE UN ATTO RIGUARDANTE QUESTI ULTIMI DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . IL RICORSO E PERTANTO RICEVIBILE .
NEL MERITO
12 IN SOSTANZA , LE RICORRENTI FANNO VALERE CHE IL REGOLAMENTO N . 2238/81 VIOLA IL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI UN ATTO NON PUO ESSERE REVOCATO SE LA REVOCA PREGIUDICA DIRITTI QUESITI DI TERZI . ANCHE SE VENISSE CONSIDERATO COME UN ATTO DI ESPROPRIAZIONE , IL REGOLAMENTO SAREBBE , IN QUANTO TALE , ILLEGITTIMO PER TOTALE MANCANZA D ' INDENNIZZO . INOLTRE , LE RICORRENTI CONTESTANO QUANTO AFFERMATO DALLA COMMISSIONE , NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO , CIRCA L ' EVOLUZIONE DEL MERCATO DELL ' OLIO D ' OLIVA E GLI EFFETTI PRODOTTI SULLO STESSO DALLA VENDITA CONVENUTA ; LA COMMISSIONE SI SAREBBE DUNQUE BASATA SU FALSI PRESUPPOSTI ED AVREBBE COMMESSO MANIFESTI ERRORI DI FATTO . D ' ALTRA PARTE , SI SAREBBE AVUTO UNO SVIAMENTO DI POTERE , POICHE LO SCOPO DEI REGOLAMENTI NON ERA QUELLO DI PROTEGGERE IL MERCATO , BENSI QUELLO DI SOPPRIMERE IL PROFITTO DELLE RICORRENTI .
13 PER GIUSTIFICARE L ' ABROGAZIONE RESTROATTIVA DEL REGOLAMENTO N . 71/81 , LA COM- MISSIONE DEDUCE UNICAMENTE IL FATTO CHE L ' ESECUZIONE DELLA VENDITA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO ABROGATO AVREBBE DATO LUOGO A GRAVI PERTURBAZIONI DEL MERCATO DELL ' OLIO D ' OLIVA . ESSA AFFERMA CHE , NEL PERIODO INTERCORRENTE FRA I DUE REGOLAMENTI SUMMENZIONATI , LE CONDIZIONI DEL MERCATO ERANO RADICALMENTE MUTATE . DA UNA PARTE , IL RACCOLTO 1980/1981 ERA STATO DI GRAN LUNGA INFERIORE ALLE ATTESE ; DALL ' ALTRA , I PREZZI ERANO AUMENTATI AL DI LA DI OGNI PREVISIONE , A CAUSA DELLA DIMINUITA PRODUZIONE E DELLE SCARSE DISPONIBILITA DI OLIO LAMPANTE SUL MERCATO MONDIALE , NONCHE DELLA SVALUTAZIONE DELLA LIRA VERDE .
14 STANDO COSI LE COSE , LE CONDIZIONI DI VENDITA , GIA VANTAGGIOSE , SAREBBERO DIVENTATE SMISURATAMENTE FAVOREVOLI ED AVREBBERO CONSENTITO AD UN NUMERO RISTRETTO DI OPERATORI NON SOLO DI REALIZZARE ENORMI GUADAGNI A SPESE DEL CONTRIBUENTE EUROPEO , MA ANCHE DI ' FARE IL BELLO ED IL CATTIVO TEMPO ' SUL MERCATO DELL ' OLIO D ' OLIVA IN ITALIA , ESCLUDENDO DA TALE MERCATO TUTTI GLI ALTRI OPERATORI , CHE POTEVANO PROCURARSI LO STESSO TIPO DI OLIO SOLO A CONDIZIONI MOLTO MENO FAVOREVOLI .
15 DI FRONTE A QUESTI ARGOMENTI , SI DEVE ANZITUTTO SOTTOLIEANRE CHE IL NUMERO STESSO DELLE OFFERTE D ' ACQUISTO PRESENTATE IL PRIMO GIORNO DELLA MESSA IN VENDITA AVREBBE DOVUTO FAR CAPIRE ALLA COMMISSIONE CHE LE CONDIZIONI DI VENDITA ERANO , GIA IN QUEL MOMENTO , ESTREMAMENTE FAVOREVOLI RISPETTO ALLE CONDIZIONI NORMALI DEL MERCATO . INOLTRE , I MEZZI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO DI CUI DISPONE LA COMMISSIONE AVREBBERO DOVUTO CONSENTIRE A QUESTA DI RIVEDERE LA PROPRIE PREVISIONI REALTIVE AL RACCOLTO 1980/1981 MOLTO PRIMA CHE VENISSERO ADOTTATI I REGOLAMENTI IN QUESTIONE .
16 PER DI PIU , LE INFORMAZIONI RACCOLTE DALLA CORTE NON HANNO IN ALCUN MODO CONFERMATO CHE I MUTAMENTI ALLEGATI SIANO STATI COSI RADICALI COME SOSTENUTO DALLA COMMISSIONE . IN PARTICOLARE , UN TESTIMONE LA CUI COMPETENZA E STATA RICONOSCIUTA DA TUTTE LE PARTI , HA PRECISATO CHE , PER IL PERIODO IN QUESTIONE , NON SI PUO PARLARE DI VERA E PROPRIA PENURIA , E CHE NON GLI RISULTAVA ESISTESSE UNA SITUAZIONE IN CUI DELLE RAFFINERIE INCONTRASSERO DIFFICOLTA NEL RIFORNIRSI DI OLIO LAMPANTE . PER QUANTO RIGUARDA I PREZZI , IL TESTIMONE HA DICHIARATO CHE SI ERA AVUTO UN AUMENTO DELL ' ORDINE DEL 15 % PER L ' OLIO LAMPANTE FRA L ' OTTOBRE 1980 E L ' OTTOBRE 1981 , E CHE TALE EVOLUZIONE DOVEVA CONSIDERARSI NORMALE , TENUTO CONTO DELLE FLUTTUAZIONI STAGIONALI , DELLE MAGGIORAZIONI MENSILI DEL PREZZO D ' INTERVENTO , DELLA SVALUTAZIONE DELLA LIRA VERDE E , INFINE , DELL ' INFLAZIONE IN ITALIA .
17 D ' ALTRA PARTE , LA COMMISSIONE NON HA SPIEGATO COME MAI UN MERCATO CARAT- TERIZZATO DA PENURIA DI MERCI E DA UNA TENDENZA DEI PREZZI AL RIALZO POSSA ESSERE PERTURBATO PER IL SOLO FATTO CHE , AD INTERVALLI REGOLARI , SU DI ESSO GIUNGANO ULTERIORI QUANTITATIVI DI MERCI CHE POSSANO ESSERE VENDUTE A PREZZI MODERATI . LA COMMISSIONE HA AMMESSO , DURANTE LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO , CHE LA TEMUTA PERTURBAZIONE AVEVA PIUTTOSTO CARATTERE INDIRETTO NEL SENSO CHE I PROFITTI CONSEGUITI DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL SORTEGGIO AVREBBERO CONSENTITO A TALI IMPRESE DI ACCAPARRARSI UNA QUOTA DI MERCATO SUPERIORE A QUELLA LORO SPETTANTE , ESCLUDENDO IN TAL MODO ALTRI OPERATORI DAL MERCATO STESSO .
18 SOTTO QUESTO PROFILO , LA SOLA CIRCOSTANZA CHE LE CONDIZIONI CUI LA COMMISSIONE HA SUBORDINATO LA MESSA IN VENDITA DEI PRODOTTI DA PARTE DELL ' ENTE NAZIONALE SI SIANO RIVELATE FAVOREVOLI , O ADDIRITTURA ESTREMAMENTE FAVOREVOLI , PER GLI ACQUIRENTI NON PUO TUTTAVIA GIUSTIFICARE IL FATTO CHE LA COMMISSIONE SI OPPONGA ALL ' ESECUZIONE DI UN CONTRATTO CONCLUSO DA TALE ENTE IN CONFORMITA ALLE SUDDETTE CONDIZIONI . QUANTO ALLA POSSIBILITA DI UN ' UTILIZZAZIONE ABUSIVA DEI PROFITTI , SI DEVE RICORDARE CHE IL QUANTITATIVO POSTO IN VENDITA E STATO RIPARTITO FRA SEI IMPRESE INDIPENDENTI . LA COMMISSIONE NON HA NEMMENO CERCATO DI DIMOSTRARE COME E PERCHE L ' UNO O L ' ALTRA DI DETTE IMPRESE AVREBBE FATTO , DEI PROFITTI COSI OTTENUTI , UN USO AVENTE LO SCOPO O L ' EFFETTO DI ESCLUDERE ALTRI OPERATORI DAL MERCATO .
19 RISULTA QUINDI CHE L ' UNICO MOTIVO DEDOTTO DALLA COMMISSIONE PER GIUSTIFICARE L ' ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 71/81 E VIZIATO DA ERRORI DI FATTO . PERCIO , E SENZA CHE SIA NECESSARIO ACCERTARE SE , IN CIRCOSTANZE DIVERSE , LA COMMISSIONE AVREBBE POTUTO ABROGARE RETROATTIVAMENTE DETTO REGOLAMENTO , E QUALI SAREBBERO STATE LE CONSEGUENZE DI UNA SIFFATTA ABROGAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DELLE IMPRESE AD UN INDENNIZZO , SI DEVE ANNNULLARE IL REGOLAMENTO N . 2238/81 , CHE ABROGA IL REGOLAMENTO N . 71/81 , E VA CONSEGUENTEMENTE ANNULLATO ANCHE IL REGOLAMENTO N . 2239/81 .
20 PER TALE EVENTUALITA , LA COMMISSIONE HA CHIESTO ALLA CORTE DI APPLICARE L ' ART . 174 , 2* COMMA , DICHIARANDO CHE DEVE CONSIDERARSI DEFINITIVA L ' ABOLIZIONE DELLE FACILITAZIONI DI PAGAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO N . 71/81 . LA COMMISSIONE HA SOTTOLINEATO CHE DETTE FACILITAZIONI IMPLICANO UN ULTERIORE RIBASSO DEL PREZZO REALE , MENTRE IL PREZZO NOMINALE E GIA MOLTO VANTAGGIOSO .
21 TALE RICHIESTA NON PUO ESSERE ACCOLTA . LE SUDDETTE FACILITAZIONI DI PAGAMENTO FANNO PARTE DEL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA FISSATE DAL REGOLAMENTO N . 71/81 . NELLE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE , LA CORTE NON RITIENE NECESSARIO TRATTARE QUESTA CONDIZIONE IN MODO DIVERSO DA QUELLO RISERVATO ALLA CONDIZIONE RELATIVA AL PREZZO .
SULLE SPESE
22 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA COMMISSIONE E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE , IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SOMMARIO , VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO . L ' IMPRESA SPA SAVMA , INTERVENUTA A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO , DEVE SOPPORTARE LE PROPRIE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 3 AGOSTO 1981 , N . 2238 , CHE ABROGA IL REGOLAMENTO N . 71/81 RELATIVO ALLA MESSA IN VENDITA DELL ' OLIO D ' OLIVA DETENUTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO , E ANNULLATO .
2*IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 3 AGOSTO 1981 , N . 2239 , RELATIVO ALLA RIMESSA IN VENDITA MEDIANTE GARA DELL ' OLIO D ' OLIVA DETENUTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO ITALIANO , E ANNULLATO .
3*LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE , IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SOMMARIO . L ' IMPRESA SPA SAVMA SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .