61981J0038

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 4 MARZO 1982. - EFFER SPA CONTRO HANS-JOACHIM KANTNER. - (DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF). - CONVENZIONE DI BRUXELLES. - CAUSA 38/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 00825
edizione speciale spagnola pagina 00185


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZA IN MATERIA CONTRATTUALE - PORTATA - VALUTAZIONE DELL ' ESISTENZA DEL CONTRATTO IN CONTESTAZIONE - INCLUSIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , N . 1 )

Massima


NEL CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE A DECIDERE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI UN CONTRATTO INCLUDE QUELLA A VALUTARE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO STESSO , ESSENDO TALE VALUTAZIONE INDISPEN SABILE AL GIUDICE NAZIONALE ADITO PER VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELLA CONVENZIONE . DI CONSEGUENZA , L ' ATTORE FRUISCE DEL FORO DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ANCHE QUALORA SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 38/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL BUNDESGERICHTSHOF , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

EFFER SPA , CASTEL MAGGIORE ( BOLOGNA ) ITALIA ,

E

HANS-JOACHIM KANTNER , LANGEN , REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA SOPRA MENZIONATA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 29 GENNAIO 1981 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 19 FEBBRAIO 1981 , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOLLEVATO , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA SUDDETTA CONVENZIONE , IL QUALE RECITA :

' IL CONVENUTO DOMICILIATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE PUO ESSERE CITATO IN UN ALTRO STATO CONTRAENTE :

1 . IN MATERIA CONTRATTUALE , DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI L ' OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO E STATA O DEVE ESSERE ESEGUITA ;

. . . ' .

2 TALE QUESTIONE E SORTA NELL ' AMBITO DI UNA LITE TRA LA EFFER SPA DI CASTEL MAGGIORE ( BOLOGNA - ITALIA ) ED IL SIG . KANTNER , INGEGNERE-CONSULENTE IN MATERIA DI BREVETTI , CON STUDIO IN DARMSTADT ( REPUBLICA FEDERALE DI GERMANIA ).

3 LA EFFER SPA , RICORRENTE IN CASSAZIONE ( REVISION ) NELLA CAUSA PRINCIPALE , E UN ' IMPRESA CHE PRODUCE GRU . QUESTE VENIVANO DISTRIBUITE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALLA DITTA HYDRAULIKKRAN ( IN PROSIEGUO : HYKRA ). POICHE LA EFFER AVEVA INVENTATO UN NUOVO CONGEGNO , SI TRATTAVA DI STABILIRE SE LA VENDITA DEL SUDDETTO VIOLASSE DIRITTI SU BREVETTI GIA IN ATTO . A TAL FINE LA HYKRA , IN SEGUITO AD UN COLLOQUIO CON LA EFFER , NEL DICEMBRE DEL 1971 , INCARICAVA IL SIG . KANTNER , CONSULENTE TECNICO , DI SVOLGERE LE INDAGINI IN GERMANIA . LA LITE TRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE MIRA A STABILIRE SE LA HYKRA - NEL FRATTEMPO FALLITA - AVESSE CONFERITO MANDATO AL SIG . KANTNER IN NOME DELLA EFFER O IN NOME PROPRIO . PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI - IL CUI IMPORTO NON E CONTESTATO - IL SIG . KANTNER ADIVA UN GIUDICE TEDESCO NEL DICEMBRE DEL 1974 . LA EFFER HA CONTESTATO CHE , TRA ESSA ED IL CONSULENTE SIANO SORTI RAPPORTI CONTRATTUALI . DALL ' INSUSSISTENZA DEL CONTRATTO , LA EFFER DEDUCE L ' INCOMPETENZA DEL GIUDICE TEDESCO . I GIUDICI TEDESCHI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ACCOGLIEVANO LA DOMANDA DEL SIG . KANTNER . LA EFFER RICORREVA ALLORA IN CASSAZIONE DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF IL QUALE HA DECISO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO E DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE L ' ATTORE POSSA ADIRE IL GIUDICE DEL LUOGO DELL ' ADEMPIMENTO , AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ANCHE QUALORA SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI LA PRETESA PROCESSUALE SI FONDA ' .

4 IL SIG . KANTNER , RESISTENTE IN CASSAZIONE NELLA CAUSA PRINCIPALE , E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE SONO PER LA SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA SUDDETTA QUESTIONE . PUR NON CONDIVIDENDO COMPLETAMENTE QUESTA TESI , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RITIENE TUTTAVIA CHE LA CONTESTAZIONE DELL ' ESISTENZA DEL CONTRATTO NON ESCLUDA L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , SEMPRE CHE L ' OBBLIGAZIONE ABBIA , A PRIMA VISTA , CARATTERE CONTRATTUALE E CHE LA DOMANDA SIA PROPOSTA IN BUONA FEDE DALL ' ATTORE . SOLTANTO LA EFFER SOSTIENE CHE IL RICORRENTE NON FRUISCE DEL FORO DEL LUOGO DELL ' ADEMPIMENTO QUANDO SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA .

5 E ASSODATO CHE IL TESTO DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE NON PRESENTA , SUL PUNTO IN QUESTIONE , UNA FORMULAZIONE UNIVOCA . MENTRE IL TESTO DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE RECA , NELLA VERSIONE TEDESCA , L ' ESPRESSIONE ' . . . VERTRAG ODER ANSPRUCHE AUS EINEM VERTRAG ' , LE VERSIONI ITALIANA E FRANCESE PARLANO INVECE DI ' IN MATERIA CONTRATTUALE ' E ' . . . EN MATIERE CONTRACTUELLE ' . A QUESTO PUNTO , TENUTO CONTO DELL ' ASSENZA DI UNIFORMITA TRA LE DIVERSE VERSIONI LINGUISTICHE DELL ' ARTICOLO CITATO , BISOGNA , ONDE RICAVARE L ' INTERPRETAZIONE RICHIESTA DAL GIUDICE A QUO , CONSIDERARE LA SUDDETTA DISPOSIZIONE ALLA LUCE TANTO DELL ' OGGETTO E DELLO SCOPO DELLA CONVENZIONE QUANTO DEL CONTESTO .

6 DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE , ED IN PARTICOLARE DELLA MOTIVAZIONE , SI DESUME CHE QUESTA HA IL PARTICOLARE SCOPO DI RAFFORZARE NELLA COMUNITA LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE PERSONE IVI STABILITE . A TAL FINE , LA CONVENZIONE CONTEMPLA UN COMPLESSO DI NORME CHE MIRANO AD EVITARE IL MOLTIPLICARSI , IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DELLE CAUSE PARALLELE IN DUE O PIU STATI MEMBRI , E CHE CONSENTONO , NELL ' INTERESSE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLE PARTI , DI DETERMINARE IL GIUDICE NAZIONALE TERRITORIALMENTE PIU QUALIFICATO A CONOSCERE DELLA LITE .

7 DAL COMPLESSO DELLA CONVENZIONE , IN PARTICOLARE DELLA SEZIONE 7 , SI DESUME CHE , NEI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE A DECIDERE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI UN CONTRATTO INCLUDE QUELLA A VALUTARE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO STESSO , ESSENDO TALE VALUTAZIONE INDISPENSABILE AL GIUDICE NAZIONALE ADITO PER VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELLA CONVENZIONE . SE COSI NON FOSSE , SI RISCHIEREBBE DI PRIVARE L ' ART . 5 DELLA CONVENZIONE DELLA SUA PORTATA GIURIDICA , POICHE SI AMMETTEREBBE CHE BASTA AD UNA PARTE ECCEPIRE L ' INESISTENZA DEL CONTRATTO PER ELUDERE IL PRINCIPIO CONTENUTO IN TALE DISPOSIZIONE . AL CONTRARIO , L ' OSSERVANZA DEGLI SCOPI E DELLO SPIRITO DELLA CONVENZIONE ESIGE CHE LA DISPOSIZIONE SOPRA MENZIONATA VENGA INTERPRETATA IN MODO DA CONSENTIRE AL GIUDICE CHE DEVE DIRIMERE UNA LITE DERIVANTE DA UN CONTRATTO , DI VERIFICARE , ANCHE D ' UFFICIO , I PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELLA PROPRIA COMPETENZA , IN BASE A FATTI CONCLUDENTI E PERTINENTI FORNITI DALLA PARTE INTERESSATA , CHE PROVINO L ' ESISTENZA O L ' INESISTENZA DEL CONTRATTO . QUEST ' INTERPRETAZIONE E PERALTRO CONFORME A QUELLA DELLA SENTENZA 14 DICEMBRE 1977 ( CAUSA 73/77 , SANDERS C / VAN DER PUTTE , RACC . 1977 , PAG . 2383 ) RELATIVA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI E SITUATO L ' IMMOBILE , IN MATERIA DI LOCAZIONE D ' IMMOBILI ( ART . 16 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE ), IN CUI LA CORTE HA DICHIARATO CHE DETTA COMPETENZA SUSSISTE ANCHE SE L ' OGGETTO DELLA LITE CONCERNE ' L ' ESISTENZA ' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE .

8 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF NEL SENSO CHE IL RICORRENTE FRUISCE DEL FORO DELL ' ADEMPIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , ANCHE QUALORA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA SIA CONTROVERSA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESGERICHTSHOF CON ORDINANZA 29 GENNAIO 1981 , DICHIARA :

IL RICORRENTE FRUISCE DEL FORO DELL ' ADEMPIMENTO AI SENSI DELL ' ART 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURI SDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , ANCHE QUALORA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA SIA CONTROVERSA .