SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 4 MARZO 1982. - EFFER SPA CONTRO HANS-JOACHIM KANTNER. - (DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF). - CONVENZIONE DI BRUXELLES. - CAUSA 38/81.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 00825
edizione speciale spagnola pagina 00185
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - COMPETENZA IN MATERIA CONTRATTUALE - PORTATA - VALUTAZIONE DELL ' ESISTENZA DEL CONTRATTO IN CONTESTAZIONE - INCLUSIONE
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 5 , N . 1 )
NEL CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE A DECIDERE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI UN CONTRATTO INCLUDE QUELLA A VALUTARE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO STESSO , ESSENDO TALE VALUTAZIONE INDISPEN SABILE AL GIUDICE NAZIONALE ADITO PER VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELLA CONVENZIONE . DI CONSEGUENZA , L ' ATTORE FRUISCE DEL FORO DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ANCHE QUALORA SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA .
NEL PROCEDIMENTO 38/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL BUNDESGERICHTSHOF , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
EFFER SPA , CASTEL MAGGIORE ( BOLOGNA ) ITALIA ,
E
HANS-JOACHIM KANTNER , LANGEN , REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA SOPRA MENZIONATA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 ,
1 CON ORDINANZA 29 GENNAIO 1981 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 19 FEBBRAIO 1981 , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOLLEVATO , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA SUDDETTA CONVENZIONE , IL QUALE RECITA :
' IL CONVENUTO DOMICILIATO NEL TERRITORIO DI UNO STATO CONTRAENTE PUO ESSERE CITATO IN UN ALTRO STATO CONTRAENTE :
1 . IN MATERIA CONTRATTUALE , DAVANTI AL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI L ' OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO E STATA O DEVE ESSERE ESEGUITA ;
. . . ' .
2 TALE QUESTIONE E SORTA NELL ' AMBITO DI UNA LITE TRA LA EFFER SPA DI CASTEL MAGGIORE ( BOLOGNA - ITALIA ) ED IL SIG . KANTNER , INGEGNERE-CONSULENTE IN MATERIA DI BREVETTI , CON STUDIO IN DARMSTADT ( REPUBLICA FEDERALE DI GERMANIA ).
3 LA EFFER SPA , RICORRENTE IN CASSAZIONE ( REVISION ) NELLA CAUSA PRINCIPALE , E UN ' IMPRESA CHE PRODUCE GRU . QUESTE VENIVANO DISTRIBUITE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALLA DITTA HYDRAULIKKRAN ( IN PROSIEGUO : HYKRA ). POICHE LA EFFER AVEVA INVENTATO UN NUOVO CONGEGNO , SI TRATTAVA DI STABILIRE SE LA VENDITA DEL SUDDETTO VIOLASSE DIRITTI SU BREVETTI GIA IN ATTO . A TAL FINE LA HYKRA , IN SEGUITO AD UN COLLOQUIO CON LA EFFER , NEL DICEMBRE DEL 1971 , INCARICAVA IL SIG . KANTNER , CONSULENTE TECNICO , DI SVOLGERE LE INDAGINI IN GERMANIA . LA LITE TRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE MIRA A STABILIRE SE LA HYKRA - NEL FRATTEMPO FALLITA - AVESSE CONFERITO MANDATO AL SIG . KANTNER IN NOME DELLA EFFER O IN NOME PROPRIO . PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI - IL CUI IMPORTO NON E CONTESTATO - IL SIG . KANTNER ADIVA UN GIUDICE TEDESCO NEL DICEMBRE DEL 1974 . LA EFFER HA CONTESTATO CHE , TRA ESSA ED IL CONSULENTE SIANO SORTI RAPPORTI CONTRATTUALI . DALL ' INSUSSISTENZA DEL CONTRATTO , LA EFFER DEDUCE L ' INCOMPETENZA DEL GIUDICE TEDESCO . I GIUDICI TEDESCHI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ACCOGLIEVANO LA DOMANDA DEL SIG . KANTNER . LA EFFER RICORREVA ALLORA IN CASSAZIONE DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF IL QUALE HA DECISO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO E DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
' SE L ' ATTORE POSSA ADIRE IL GIUDICE DEL LUOGO DELL ' ADEMPIMENTO , AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ANCHE QUALORA SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI LA PRETESA PROCESSUALE SI FONDA ' .
4 IL SIG . KANTNER , RESISTENTE IN CASSAZIONE NELLA CAUSA PRINCIPALE , E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE SONO PER LA SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA SUDDETTA QUESTIONE . PUR NON CONDIVIDENDO COMPLETAMENTE QUESTA TESI , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RITIENE TUTTAVIA CHE LA CONTESTAZIONE DELL ' ESISTENZA DEL CONTRATTO NON ESCLUDA L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , SEMPRE CHE L ' OBBLIGAZIONE ABBIA , A PRIMA VISTA , CARATTERE CONTRATTUALE E CHE LA DOMANDA SIA PROPOSTA IN BUONA FEDE DALL ' ATTORE . SOLTANTO LA EFFER SOSTIENE CHE IL RICORRENTE NON FRUISCE DEL FORO DEL LUOGO DELL ' ADEMPIMENTO QUANDO SIA CONTROVERSA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA .
5 E ASSODATO CHE IL TESTO DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE NON PRESENTA , SUL PUNTO IN QUESTIONE , UNA FORMULAZIONE UNIVOCA . MENTRE IL TESTO DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE RECA , NELLA VERSIONE TEDESCA , L ' ESPRESSIONE ' . . . VERTRAG ODER ANSPRUCHE AUS EINEM VERTRAG ' , LE VERSIONI ITALIANA E FRANCESE PARLANO INVECE DI ' IN MATERIA CONTRATTUALE ' E ' . . . EN MATIERE CONTRACTUELLE ' . A QUESTO PUNTO , TENUTO CONTO DELL ' ASSENZA DI UNIFORMITA TRA LE DIVERSE VERSIONI LINGUISTICHE DELL ' ARTICOLO CITATO , BISOGNA , ONDE RICAVARE L ' INTERPRETAZIONE RICHIESTA DAL GIUDICE A QUO , CONSIDERARE LA SUDDETTA DISPOSIZIONE ALLA LUCE TANTO DELL ' OGGETTO E DELLO SCOPO DELLA CONVENZIONE QUANTO DEL CONTESTO .
6 DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE , ED IN PARTICOLARE DELLA MOTIVAZIONE , SI DESUME CHE QUESTA HA IL PARTICOLARE SCOPO DI RAFFORZARE NELLA COMUNITA LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE PERSONE IVI STABILITE . A TAL FINE , LA CONVENZIONE CONTEMPLA UN COMPLESSO DI NORME CHE MIRANO AD EVITARE IL MOLTIPLICARSI , IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DELLE CAUSE PARALLELE IN DUE O PIU STATI MEMBRI , E CHE CONSENTONO , NELL ' INTERESSE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLE PARTI , DI DETERMINARE IL GIUDICE NAZIONALE TERRITORIALMENTE PIU QUALIFICATO A CONOSCERE DELLA LITE .
7 DAL COMPLESSO DELLA CONVENZIONE , IN PARTICOLARE DELLA SEZIONE 7 , SI DESUME CHE , NEI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE A DECIDERE DELLE QUESTIONI CONCERNENTI UN CONTRATTO INCLUDE QUELLA A VALUTARE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO STESSO , ESSENDO TALE VALUTAZIONE INDISPENSABILE AL GIUDICE NAZIONALE ADITO PER VERIFICARE LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELLA CONVENZIONE . SE COSI NON FOSSE , SI RISCHIEREBBE DI PRIVARE L ' ART . 5 DELLA CONVENZIONE DELLA SUA PORTATA GIURIDICA , POICHE SI AMMETTEREBBE CHE BASTA AD UNA PARTE ECCEPIRE L ' INESISTENZA DEL CONTRATTO PER ELUDERE IL PRINCIPIO CONTENUTO IN TALE DISPOSIZIONE . AL CONTRARIO , L ' OSSERVANZA DEGLI SCOPI E DELLO SPIRITO DELLA CONVENZIONE ESIGE CHE LA DISPOSIZIONE SOPRA MENZIONATA VENGA INTERPRETATA IN MODO DA CONSENTIRE AL GIUDICE CHE DEVE DIRIMERE UNA LITE DERIVANTE DA UN CONTRATTO , DI VERIFICARE , ANCHE D ' UFFICIO , I PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELLA PROPRIA COMPETENZA , IN BASE A FATTI CONCLUDENTI E PERTINENTI FORNITI DALLA PARTE INTERESSATA , CHE PROVINO L ' ESISTENZA O L ' INESISTENZA DEL CONTRATTO . QUEST ' INTERPRETAZIONE E PERALTRO CONFORME A QUELLA DELLA SENTENZA 14 DICEMBRE 1977 ( CAUSA 73/77 , SANDERS C / VAN DER PUTTE , RACC . 1977 , PAG . 2383 ) RELATIVA ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI E SITUATO L ' IMMOBILE , IN MATERIA DI LOCAZIONE D ' IMMOBILI ( ART . 16 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE ), IN CUI LA CORTE HA DICHIARATO CHE DETTA COMPETENZA SUSSISTE ANCHE SE L ' OGGETTO DELLA LITE CONCERNE ' L ' ESISTENZA ' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE .
8 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF NEL SENSO CHE IL RICORRENTE FRUISCE DEL FORO DELL ' ADEMPIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , ANCHE QUALORA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA SIA CONTROVERSA .
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESGERICHTSHOF CON ORDINANZA 29 GENNAIO 1981 , DICHIARA :
IL RICORRENTE FRUISCE DEL FORO DELL ' ADEMPIMENTO AI SENSI DELL ' ART 5 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURI SDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , ANCHE QUALORA L ' ESISTENZA DEL CONTRATTO SU CUI SI FONDA LA DOMANDA SIA CONTROVERSA .