CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 4 FEBBRAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. La questione pregiudiziale in alcuni rilevanti aspetti
Il sig. Peter Knoeller svolgeva attività lavorativa in Belgio durante il periodo 1928-1938. A seguito del suo rientro nella Repubblica federale di Germania egli vi lavorava fino al 18 agosto 1967, giorno in cui veniva licenziato. Dal 19 agosto al 1o dicembre di tale anno egli godeva di una indennità di disoccupazione. Il 4 dicembre 1967 gli veniva attribuita, con decorrenza retroattiva al Io dicembre, giorno in cui era stato dichiarato invalido, una pensione di invalidità. Ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 4, l'ente tedesco competente si rivolgeva all'INAMI al fine di ottenere in favore del Knoeller la quota di invalidità afferente al periodo lavorato in Belgio. Sul formulario E 26 all'uopo predisposto non veniva però dichiarato che il Knoeller era stato soggetto ad assicurazione obbligatoria durante il periodo 19 agosto — 1o dicembre 1967, né che quest'ultimo periodo fosse equiparabile ad uno avente siffatta natura. Tale omissione era manifestamente dovuta all'irrilevanza di tale circostanza ai fini dell'attribuzione di una prestazione di invalidità a norma della legge tedesca.
LINAMI tuttavia rigettava tale domanda atteso che, secondo il diritto belga, (art. 66 della legge del 1963 e art. 204 del regio decreto del 1963) non era provato che, al giorno della dichiarazione di invalidità, fossero stati maturati, nei sei mesi immediatamente precedenti a tale data, 120 giorni lavorativi, o equiparati, di assicurazione obbligatoria. Tali condizioni non erano soddisfatte in quanto la data del 18 agosto 1967 veniva considerata dall'INAMI come ultimo giorno di assicurazione obbligatoria. Vero è che nelle lettere 5 e 21 marzo 1970 indirizzate all'INAMI, accluse nel fascicolo, si rendeva nota l'esistenza del periodo di disoccupazione, durante il quale il Knoeller era stato ugualmente assoggettato ad assicurazione obbligatoria. Non veniva tuttavia comunicato un nuovo modulo E 26. Fondandosi su un'interpretazione restrittiva del significato del modulo suddetto, l'INAMI riteneva di non dover prendere in considerazione tali ulteriori elementi nella propria valutazione. Dopo essere stato soccombente nelle due precedenti istanze di giudizio, l'INAMI interponeva un ricorso per cassazione, a seguito del quale la Corte di cassazione belga vi ha sottoposto la questione seguente: «Se, al fine di determinare la pensione d'invalidità “pro rata temporis” spettante ad un lavoratore per il lavoro svolto nel Belgio, si debbano unicamente tener presenti i dati contenuti nel formulario E 26 di cui all'art. 34 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità d'applicazione ed integra il regolamento dello stesso Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti ovvero il suddetto formulario E 26 possa ulteriormente integrarsi o precisarsi con altri dati».
Incidentalmente faccio notare, che l'ostinazione con cui l'INAMI ha insistito sul proprio punto di vista, persino dopo l'esito negativo di due gradi di giudizio in Belgio, ha privato il Knoeller, ormai già da 15 anni, del prorata belga della sua pensione d'invalidità.
2. Esame della questione proposta
In forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4, i documenti e i moduli necessari all'esecuzione del regolamento n. 3 vengono stabiliti dalla Commissione amministrativa istituita a norma dell'art. 43 del regolamento stesso. L'art. 33 del regolamento n. 4 dispone che, nel caso degli artt. 26, 27 e 28, del regolamento n. 3, «l'istituzione incaricata dell'istruzione impiega un formulario che contiene in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti dall'assicurato in virtù della legislazione di ognuno degli Stati membri cui è stato soggetto». A parere dell'INAMI il documento designato come E 26 va interpretato nel senso che solo i periodi ivi indicati possono essere presi in considerazione.
Mi sembra chiaro che, come ha dichiarato l'avvocato generale Warner in una precedente causa concernente le formalità relative al regolamento n. 1408/71 (causa 41/77, The Queen c/National Insurance Commissioner, ex parte Warry, Race. 1977, pag. 2085) se al Knoeller non viene riconosciuto alcun diritto ad una pensione di invalidità in Belgio, il regolamento n. 3, sotto tale profilo, ha «gravemente» mancato al proprio scopo. È infatti elemento ricorrente nella vostra giurisprudenza il fatto che i diritti previdenziali, che possono venire acquisiti solo attraverso l'applicazione delle leggi nazionali, non possono venire mai pregiudicati dall'applicazione delle norme comunitarie in materia. Tale principio, basato sugli scopi e sul sistema dell'art. 51 del Trattato CEE, è già stato affermato nella vostra sentenza in causa 1/67 (5 luglio 1967, Ciechelski, Race. 1967, pagg. 212, 221, 222) citata altresì dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, e ribadito in numerose sentenze successive. Più precisamente, avete già ritenuto, nella vostra sentenza in causa 66/74 (Farrauto e/Bau-Berufsgenossenschaft, Race. 1975, pag. 157) che la normativa comunitaria riguardante la previdenza sociale, che fa parte delle misure dirette a garantire la libera circolazione dei lavoratori, «mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa». A questo titolo non sarebbe sostenibile un'interpretazione dei regolamenti nn. 3 e 4 tale da ricostituire ostacoli del genere ora però sotto una forma comunitaria. Nella stessa causa voi avete ritenuto che il contatto diretto fra enti previdenziali degli Stati membri e interessati «ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche» e che a tal fine «prevede forme e metodi che consentono di salvaguardare la certezza del diritto a favore degli interessati». Anche tale sentenza quindi si pronuncia nel senso di un'interpretazione funzionale delle disposizioni amministrative di cui ai suddetti regolamenti. La Commissione cita altresì, sotto questo stesso profilo, la vostra sentenza in causa Nonnenmacher (causa 92/63, Race. 1964, pag. 557).
Tuttavia la Commissione confuta, nella sua memoria, l'interpretazione sostenuta dall'INAMI soprattutto facendo riferimento alla portata attribuita dai regolamenti e dalla vostra giurisprudenza alle competenze della commissione amministrativa. Diversamente dalla Commissione, io ritengo tuttavia che il carattere non vincolante delle decisioni di tale organo, fra l'altro riguardo all'elaborazione dei detti moduli, non costituisce un argomento decisivo per rigettare l'interpretazione sostenuta dall'INAMI. L'art. 33, n. 1, del regolamento n. 4 dispone ben chiaramente che l'impiego del modulo E 26 è obbligatorio. Nella fattispecie manca appunto la completa rilevazione su tale modulo dei periodi di assicurazione ed equiparati. Mi sembra invece più convincente, quanto dedotto dalla Commissione durante la discussione orale, che cioè l'obbligo istituito dall'art. 34, n. 1, riguardi esclusivamente i periodi assicurativi ed equivalenti maturati a norma delle disposizioni di legge applicate dall'ente interessato. Giustamente quindi l'ente tedesco si è fondato, nella fattispecie, per la compilazione del formulario, sulla pertinente normativa tedesca. Le versioni francese, tedesca e italiana dell'art. 33 del resto rendono manifesto che l'impiego di un modulo, prescritto al Io comma, non implica che per questo venga meno l'efficacia probatoria di altri documenti giustificativi così che non sia più possibile farvi riferimento per completare o suffragare il modulo stesso. Il 2o comma della suddetta norma significa semplicemente che la comunicazione dei documenti giustificativi non è più necessaria («remplace la transmission», «sostituisce la trasmissione», «ersetzt die Übersendung»). Il testo olandese esprime tale significato con termini ancora più chiari disponendo che «tale modulo può essere trasmesso alle istituzioni competenti di un altro Stato membro in luogo dei documenti giustificativi». La disposizione suddetta ben consente quindi la comunicazione di documenti giustificativi, come, nella fattispecie, le lettere inviate dall'ente previdenziale tedesco, così che va respinta l'interpretazione restrittiva propugnata dall'INAMI.
Propongo quindi la seguente soluzione alla questione sollevata dalla Corte di Cassazione:
«Il formulario di cui all'art. 34, del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, può essere integrato o precisato da altri dati se necessario ai fini dell'attribuzione di una pensione di invalidità che non potrebbe venire concessa, ai sensi delle norme nazionali, senza tali ulteriori dati».
( 1 ) Traduzione dall'olandese.