61980J0256(01)

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 13 NOVEMBRE 1984. - BIRRA WUEHRER SPA ED ALTRI CONTRO CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - GRITZ - RESPONSABILITA'EXTRACONTRATTUALE. - CAUSE RIUNITE 256, 257, 265, 267/80, 5 E 51/81 E 282/82.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 03693


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - CESSIONE DI DIRITTI - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE

2 . RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - DANNO - RISARCIMENTO - DOMANDA D ' INTERESSI - AMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 215 , 2* COMMA )

Massima


1 . LA POSSIBILITA DI CESSIONE DI DIRITTI COSTITUISCE UNA REGOLA IL CUI PRINCIPIO E AMMESSO NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI E CHE , DI CONSEGUENZA , DEV ' ESSERE AMMESSO ANCHE NEL DIRITTO COMUNITARIO . IL CESSIONARIO DI UN DIRITTO VIENE AD ESSERE SURROGATO NEL DIRITTO ALL ' AZIONE IN CASO DI LESIONE DEL DIRITTO STESSO .

2 . LA DOMANDA D ' INTERESSI PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELLA COMUNITA AI SENSI DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO VA ESAMINATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COMUNI AI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI AI QUALI DETTA DISPOSIZIONE SI RICHIAMA . DA QUESTI PRINCIPI SI DESUME CHE UNA SIFFATTA DOMANDA E IN GENERALE AMMISSIBILE .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 256 , 257 , 265 , 267/80 , 5 E 51/81 E 282/82 ,

BIRRA WUHRER SPA , CON SEDE IN BRESCIA , IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT . FRANCESCO WUHRER ,

MANGIMI NICCOLAI SPA , CON SEDE IN NAPOLI , IN PERSONA DELL ' AMMINISTRATORE DELEGATO SIG . GIOVANNI NICCOLAI ,

DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI SPA , CON SEDE IN PORDENONE , IN PERSONA DELL ' AMMINISTRATORE DELEGATO , SIG . DINO DE FRANCESCHI ,

RISERIA MODENESE SRL , CON SEDE IN CARPI ( PROVINCIA DI MODENA ), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE , SIG . NATALINO BAETTA ,

DITTA RISERIE ANGELO E GIACOMO RONCAIA , CON SEDE IN CASTELFORTE ( MANTOVA ), IN PERSONA DEI TITOLARI , SIGG . ANGELO E GIACOMO RONCAIA ,

TUTTE CON L ' AVVOCATO NICOLA CATALANO , DEL FORO DI ROMA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,

DE FRANCESCHI SPA MONFALCONE , CON SEDE IN MONFALCONE , IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE , SIG . COCLITE DE FRANCESCHI , CON GLI AVVOCATI GIOVANNI MARIO UBERTAZZI E FAUSTO CAPELLI , DEL FORO DI MILANO , E CON DOMICLIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . LOUIS SCHILTZ , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

BIRRA PERONI , SPA , CON SEDE IN ROMA , IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE , DOTT . GIORGIO NATALI , CON L ' AVV . RAIMONDO MARINI-CLARELLI , DEL FORO DI ROMA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . JEAN HOSS , 15 , COTE D ' EICH ,

RICORRENTI ,

CONTRO

CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATI , IL PRIMO DAL SIG . DANIEL VIGNES , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , ASSISTITO DAL SIG . ARTHUR BRAUTIGAM , AMMINISTRATORE PRESSO DETTO UFFICIO , E DOMICILIATO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . H . J . PABBRUWE , DIRETTORE DEGLI AFFARI GIURIDICI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , E LA SECONDA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . RICHARD WAINWRIGT , ASSISTITO DAL DOTT . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG ,

CONVENUTI ,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI AD OGGETTO UN PROCEDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215 , 2* COMMA DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTI INTRODUTTIVI DEPOSITATI NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE RISPETTIVAMENTE IL 24 E 28 NOVEMBRE 1980 , IL 1* DICEMBRE 1980 , IL 12 GENNAIO 1981 , IL 9 MARZO 1981 E IL 25 OTTOBRE 1982 , LA BIRRA WUHRER E SEI ALTRE SOCIETA HANNO PRESENTATO , AI SENSI DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ESSE SOSTENGONO DI AVER SUBITO PER EFFETTO DELL ' ILLECITA ABOLIZIONE DELLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI GRITZ DI GRANOTURCO NONCHE DI ROTTURE DI RISO DESTINATE ALL ' INDUSTRIA DELLA BIRRA DISPOSTA DAI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 4 MARZO 1975 NN . 665 E 668 , MODIFICATIVI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 120/67 RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI E DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 359/67 RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL RISO ( GU L 72 DEL 20 . 3 . 1975 , PAGG . 14 E 18 ).

2 CON ORDINANZE 11 MARZO 1981 E 17 FEBBRAIO 1982 , LE PRIME SEI CAUSE SONO STATE RIUNITE AI FINI DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA . AD ESSE E STATA SUCCESSIVAMENTE RIUNITA , CON ORDINANZA 9 MARZO 1983 , LA SETTIMA CAUSA .

3 VA RICORDATO CHE , CON SENTENZA 19 OTTOBRE 1977 , PRONUNZIATA A SEGUITO DI DOMANDA PREGIUDIZIALE NELLE CAUSE RIUNITE 124/76 E 20/77 , SA MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON E SOCIETE COOPERATIVE ' PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ' / OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( RACC . PAG . 1795 ), LA CORTE HA DICHIARATO CHE LE DISPOSIZIONI DEL PRECITATO REGOLAMENTO N . 665/75 ERANO ILLEGITTIME PERCHE INCOMPATIBILI COL PRINCIPIO DI UGUALIANZA IN QUANTO ABROGAVANO LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DELLE SEMOLE E DEI SEMOLINI DI GRANOTURCO DESTINATE ALL ' INDUSTRIA DELLA BIRRA MANTENENDOLE PER L ' AMIDO DI GRANOTURCO , PRODOTTO CONCORRENTE .

4 A SEGUITO DI TALE SENTENZA , LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI GRITZ DI GRANOTURCO IMPIEGATO DALL ' INDUSTRIA DELLA BIRRA SONO STATE REINTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 22 MAGGIO 1978 N . 1125 ( GU L 142 DEL 30 . 5 . 1978 , PAG . 21 ); LO STESSO E AVVENUTO PER LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI ROTTURE DI RISO DESTINATE AL MEDESIMO USO IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 22 MAGGIO 1978 N . 1127 ( GU L 142 DEL 30 . 5 . 1978 , PAG . 24 ). I DUE REGOLAMENTI SONO ENTRATI IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 1 , ULTIMO COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1125/78 E DELL ' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 1127/78 , LE RESTITUZIONI , SU DOMANDA DELL ' INTERESSATO , DOVEVANO ESSERE CONCESSE A DECORRERE DAL 19 OTTOBRE 1977 , OSSIA CON EFFETTO RETROATTIVO ALLA DATA DELLA SENTENZA DELLA CORTE NELLE CAUSE RIUNITE 124/76 E 20/77 , IN PRECEDENZA MENZIONATE , E NON A DECORRERE DALLE DATE DI APPLICAZIONE DEI PRECITATI REGOLAMENTI NN . 665 E 668/75 .

5 LE DOMANDE DELLE RICORRENTI SONO DIRETTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ESSE SOSTENGONO DI AVER SUBITO PER EFFETTO DI MANCATE RESTITUZIONI DURANTE I PERIODI CHE VANNO DAL 1* AGOSTO 1975 O DAL 1* SETTEMBRE 1975 , DATE DELLA PRIMA APPLICAZIONE , RISPETTIVAMENTE , DEI REGOLAMENTI NN . 665 E 668/75 , AL 19 OTTOBRE 1977 . IL DANNO CONSISTEREBBE , PER TUTTE LE RICORRENTI , NEL MANCATO INTROITO CORRISPONDENTE AGLI IMPORTI DELLE RESTITUZIONI CHE SAREBBERO STATE LORO VERSATE , IN QUANTO PRODUTTORI O CESSIONARI DEI DIRITTI DEI PRODUTTORI , SE IL GRITZ DI GRANOTURCO E LE ROTTURE DI RISO AVESSERO BENEFICIATO DELLE STESSE RESTITUZIONI DELL ' AMIDO .

SUL DIRITTO DELLE RICORRENTI A STARE IN GIUDIZIO

6 LE RICORRENTI NELLE CAUSE 257 , 265 , 267/80 , 5 E 51/81 , FONDANO LA LORO PRETESA FACENDO VALERE LA LORO QUALITA DI PRODUTTORI DI GRITZ DI GRANOTURCO E/O DI ROTTURE DI RISO . ESSE PROVANO IN TAL MODO UN DIRITTO AD AGIRE DINANZI ALLA CORTE .

7 TUTTAVIA , VA CONSTATATO CHE LA RICORRENTE NELLA CAUSA 267/80 , LA RISERIA MODENESE , PUR CHIEDENDO DI ESSERE RISARCITA DEI DANNI DA ESSA SUBITI A SEGUITO DELLA MANCATA CORRESPONSIONE DELLE RESTITUZIONI PER LE ROTTURE DI RISO DURANTE IL PERIODO 25 NOVEMBRE 1975 - 31 AGOSTO 1977 CHE , SECONDO I CALCOLI CONTENUTI NELLA SUA RISPOSTA AD UN QUESITO RIVOLTOLE DALLA CORTE , AMMONTEREBBERO IN TOTALE AD UN IMPORTO DI 59 954,5598 ECU , RICONOSCE FORMALMENTE , NELLA REPLICA E NELLA SUMMENZIONATA RISPOSTA ALLA CORTE , DI AVER CEDUTO I PROPRI DIRITTI A PERCEPIRE LE RESTITUZIONI DI CUI TRATTASI ALLA BIRRA PERONI , RICORRENTE NELLA CAUSA 282/82 . AVENDO COSI ALIENATO , ATTRAVERSO TALE CESSIONE , I PROPRI DIRITTI ALLA CORRESPONSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI E CAUSA , ESSA HA DI CONSEGUENZA CESSATO DI ESSERE TITOLARE DEL DIRITTO AD ESSERE RISARCITA DEI DANNI ARRECATI DAL RIFIUTO DI VERSARE DETTE RESTITUZIONI . LA SUA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI VA PERTANTO RESPINTA .

SUL DIRITTO DEI CESSIONARI A STARE IN GIUDIZIO

8 LA COMMISSIONE SOLLEVA , NEI CONFRONTI DELLE DUE RICORRENTI , BIRRA WUHRER E BIRRA PERONI , CHE SI PRESENTANO COME CESSIONARIE DEI PRODUTTORI AVENTI DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELLE RESTITUZIONI ILLEGITTIMAMENTE ABOLITE , UN ' ECCEZIONE RELATIVA ALLA VALIDITA DI TALI CESSIONI .

9 ESSA SOSTIENE CHE LE CESSIONI DI CUI TRATTASI COSTITUISCONO UNA MODALITA PARTICOLARE , STABILITA CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO , RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI E CHE L ' ISTANZA DI PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI FONDATE SU TALI CESSIONI E STATA TALORA PRESENTATA IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA CIRCOLARE CHE STABILIVA DEI TERMINI ENTRO I QUALI DETTA PRESENTAZIONE DOVEVA AVER LUOGO .

10 TALE ARGOMENTO VA RESPINTO . DATO CHE LA POSSIBILITA DI CESSIONE DI DIRITTI COSTITUISCE UNA REGOLA IL CUI PRINCIPIO E AMMESSO NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI E , CHE DI CONSEGUENZA , DEVE ESSERE AMMESSO ANCHE NEL DIRITTO COMUNITARIO , LA COMMISSIONE NON PUO OPPORRE ALLE RICORRENTI IL FATTO CHE , IN UN PERIODO IN CUI LE RESTITUZIONI ERANO SOPPRESSE , ESSE NON SI SAREBBERO CONFORMATE ALLE NORME AMMINISTRATIVE STABILITE DA UNO STATO MEMBRO PER L ' ISTANZA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI PRESENTATA DA UN CESSIONARIO .

11 LA COMMISSIONE SOSTIENE INOLTRE CHE LE CESSIONI DI CUI TRATTASI VERTEVANO SUL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI E NON SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER IL LORO MANCATO PAGAMENTO .

12 VA SOTTOLINEATO AL RIGUARDO CHE IL CESSIONARIO DI UN DIRITTO , NEL CASO DI PREGIUDIZIO ARRECATO A QUEST ' ULTIMO , VIENE AD ESSERE SURROGATO NEL DIRITTO ALL ' AZIONE . QUESTO ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE VA DI CONSEGUENZA RESPINTO .

13 LA COMMISSIONE SOSTIENE INFINE CHE LE CESSIONI DI CUI E CAUSA NON POTEVANO ESSERE UTILMENTE EFFETTUATE DATO CHE AL MOMENTO IN CUI ESSE AVVENIVANO I CEDENTI , PRODUTTORI DI GRITZ E/O DI ROTTURE DI RISO , NON GODEVANO DI UN DIRITTO ALLE RESTITUZIONI CHE , ESSENDO STATE SOPPRESSE , NON ERANO ANCORA STATE RIPRISTINATE .

14 AL RIGUARDO , BASTA OSSERVARE CHE LA COMMISSIONE NON PUO OPPORRE L ' ILLEGITTIMA SOPPRESSIONE DELLE RESTITUZIONI ALLE INTERESSATE CHE , COL LORO RICORSO , TENDONO PRECISAMENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI PROPRIO IN BASE A TALE SOPPRESSIONE .

SULLA PRESCRIZIONE

15 VA RICORDATO CHE , CON LE SENTENZE 27 GENNAIO 1982 PRONUNCIATE NELLE SEI PRIME CAUSE RIUNITE , LA CORTE HA RESPINTO L ' ARGOMENTO , ADDOTTO DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , IN BASE AL QUALE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI CUI ALL ' ART . 43 DELLA STATUTO DELLA CORTE AVEVA COMINCIATO A DECORRERE ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI ILLEGITTIMI , DICHIARANDO CHE TALE PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI A CUI SI TROVA SUBORDINATO L ' OBBLIGO DI RISARCIMENTO A CARICO DELLA COMUNITA E CHE , TRATTANDOSI DI CASI IN CUI LA RESPONSABIITA DI QUESTA DERIVA DA UN ATTO NORMATIVO , TALE TERMINE DI PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI GLI EFFETTI DANNOSI DELL ' ATTO SI PRODUCONO COL VERIFICARSI DEL DANNO E , QUINDI , NEL CASO DI SPECIE , DAL MOMENTO IN CUI I PRODUTTORI , AVENDO COMPIUTE LE OPERAZIONI CHE DAVANO LORO DIRITTO DI PERCEPIRE LE RESTITUZIONI , HANNO SUBITO UN DANNO CERTO SENZA CHE SI POSSA OPPORRE LORO UNA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE ANTERIORE AL MANIFESTARSI DEGLI EFFETTI DANNOSI RISULTANTI DAGLI ATTI ILLECITI DELLA COMUNITA .

16 ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE , VA QUINDI CONSTATATO CHE NON SI E VERIFICATA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELLE RICORRENTI AL RISARCIMENTO PRETESO IN ORDINE AI DANNI DA ESSE SUBITI DURANTE I CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DATA IN CUI CIASCUNA DELLE RICORRENTI STESSE HA INTERROTTO LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 43 DELLO STATUTO DELLA CORTE .

17 DI CONSEGUENZA , TENUTO CONTO DELLE DATE IN CUI CIASCUNA DELLE PRIME CINQUE RICORRENTI SI E RIVOLTA ALLA COMMISSIONE COME PURE DELLE DATE DEI LORO RICORSI DINANZI ALLA CORTE , VANNO DICHIARATE RICEVIBILI LE LORO DOMANDE RIGUARDANTI LE PRETESE BASATE SUL DANNO CHE CIASCUNA ASSERISCE DI AVER SUBITO NEI PERIODI CHE VANNO FINO AL 18 OTTOBRE 1977 E DECORRONO DAL 18 AGOSTO 1975 PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE BIRRA WUHRER ( CAUSA 256/80 ), DAL 24 NOVEMBRE 1975 PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE MANGIMI NICCOLAI ( CAUSA 257/80 ), DAL 28 NOVEMBRE 1975 PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI ( CAUSA 265/80 ), DAL 12 FEBBRAIO 1976 PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE RISERIE RONCAIA ( CAUSA 5/81 ) E DAL 9 MARZO 1976 PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE DE FRANCESCHI DI MONFALCONE ( CAUSA 51/81 ).

18 COME APPARE DALLE CONCLUSIONI DEI RISPETTIVI RICORSI , PRECISATE NELLE LORO RISPOSTE AI QUESITI SCRITTI POSTI DALLA CORTE , NONCHE DAI DATI RISULTANTI AGLI ATTI , LE DOMANDE DELLE RICORRENTI BIRRA WUHRER , MANGIMI NICCOLAI , RISERIE RONCAIA E DE FRANCESCHI DI MONFALCONE RIGUARDANO DANNI DA ESSE SITUATI NEL CORSO DEI PERIODI SOPRA INDICATI . DI CONSEGUENZA L ' ECCEZIONE FONDATA SULLA PRESCRIZIONE DELLA LORO AZIONE DEVE ESSERE RESPINTA .

19 LA RICORRENTE DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI , COME RISULTA DALLA SUA DOMANDA RIVOLTA ALLA COMMISSIONE L ' 8 MAGGIO 1980 E DALLA SUA RISPOSTA AD UN QUESITO RIVOLTOLE DALLA CORTE , PRECISA DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO PER DANNI CHE HANNO COMINCIATO A PRODURSI IL 1* AGOSTO 1975 , QUINDI PRIMA DELLA DATA DEL 28 NOVEMBRE 1975 IN PRECEDENZA MENZIONATA . DI CONSEGUENZA , L ' ECCEZIONE BASATA SULLA PRESCRIZIONE DELLA SUA AZIONE VA ACCOLTA PARZIALMENTE , OSSIA PER LE SOMME RECLAMATE IN RELAZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI VERIFICATISI FRA IL 1* AGOSTO E IL 28 NOVEMBRE 1975 , E VA RESPINTA PER LE SOMME RECLAMATE IN RELAZIONE AI DANNI VERIFICATISI NEL PERIODO SUCCESSIVO A TALE ULTIMA DATA .

20 QUANTO ALLA RICORRENTE BIRRA PERONI , LE ISTITUZIONI CONVENUTE ECCEPISCONO PURE UNA PRESCRIZIONE PARZIALE DEI SUOI DIRITTI SOSTENENDO CHE ESSA HA INTER ROTTO LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI CUI ALL ' ART . 43 DELLO STATUTO DELLA CORTE CON LA DOMANDA RIVOLTA ALLA COMMISSIONE IL 23 GIUGNO 1982 MENTRE LA SUA DOMANDA DI RISARCIMENTO FORMULATA NEL RICORSO DINANZI ALLA CORTE RIGUARDA , IN PARTE , DANNI VERIFICATISI IN DATE ANTERIORI DI OLTRE CINQUE ANNI A TALE DATA DEL 23 GIUGNO 1982 .

21 LA RICORRENTE REPLICA SOLLEVANDO UNA NUOVA QUESTIONE : ESSA SOSTIENE CHE UNA DELLE CONDIZIONI A CUI SI TROVA SUBORDINATO L ' EFFETTO DANNOSO NELLA FATTISPECIE , E DAL CUI VERIFICARSI HA COMINCIATO A DECORRERE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE , ERA LA PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 28 MAGGIO 1978 NN . 1125 E 1127 CHE HANNO RIPRISTINATO LE RESTITUZIONI ILLECITAMENTE SOPPRESSE , PUBBLICAZIONE AVVENUTA SOLO IL 30 MAGGIO 1978 .

22 QUESTO ARGOMENTO DELLA RICORRENTE NON PUO ESSERE ACCOLTO . NON PUO ESSERVI UN NESSO DI CAUSALITA FRA I REGOLAMENTI DI CUI TRATTASI E I DANNI LAMENTATI DALLA RICORRENTE IL CUI VERIFICARSI E APPUNTO DOVUTO ALLA SITUAZIONE ILLECITA PREESISTENTE ALLA PUBBLICAZIONE E ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI , EMANATI PER PORRE FINE A TALE SITUAZIONE .

23 NE DERIVA CHE NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE BIRRA PERONI , CHE RECLAMA UN RISARCIMENTO PER DANNI SUBITI DAL 1* SETTEMBRE 1975 , L ' ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA VA ACCOLTA PARZIALMENTE , OSSIA PER I DANNI VERIFICATISI FRA TALE DATA E QUELLA DEL 23 GIUGNO 1977 , E RESPINTA PER I DANNI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE A TALE ULTIMA DATA .

24 IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE , I PERIODI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER CIASCUNA DELLE RICORRENTI PRENDONO TERMINE ALLA DATA DEL 18 OTTOBRE 1977 E DECORRONO :

A ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 256/80 , DAL 18 AGOSTO 1975 ;

B ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 257/80 , DAL 24 NOVEMBRE 1975 ;

C ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 265/80 , DAL 28 NOVEMBRE 1975 ;

D ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 5/81 , DAL 12 GENNAIO 1975 ;

E ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 51/81 , DAL 9 MARZO 1976 , E

F ) PER LA RICORRENTE NELLA CAUSA 282/82 , DAL 23 GIUGNO 1977 .

SULLA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA

25 COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLE SENTENZE 4 OTTOBRE 1979 NELLE CAUSE PRECITATE E NELLA SENTENZA 18 MAGGIO 1983 ( CAUSA 256/81 , PAULS AGRICULTURE/CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , NON ANCORA PUBBLICATA ) E IN ALTRE SENTENZE CONCERNENTI CAUSE ANALOGHE , LA SOPPRESSIONE DELLE RESTITUZIONI PER IL GRITZ DI GRANOTURCO , DISPOSTA DAL REGOLAMENTO N . 665/75 , E PER LE ROTTURE DI RISO , DISPOSTA DAL REGOLAMENTO N . 668/75 , NONCHE IL LORO MANTENIMENTO PER L ' AMIDO DI GRANOTURCO , IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PRODUTTORI INTERESSATE , FA SORGERE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA .

SUL DANNO

26 OPPONENDOSI ALLE DOMANDE DI RISARCIMENTO DEI DANNI CALCOLATI IN BASE ALLE RESTITUZIONI SOPPRESSE DURANTE I PERIODI INTERESSATI , IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE ECCEPISCONO CHE LE RICORRENTI PRODUTTRICI O , NEL CASO DELLE RICORRENTI CESSIONARIE , I LORO FORNITORI , HANNO ELIMINATO O AVREBBERO POTUTO ELIMINARE IL DANNO RIPERCUOTENDO SUI PREZZI DI VENDITA LO SVANTAGGIO DERIVANTE DALL ' ABOLIZIONE DELLE RESTITUZIONI . ESSI SOSTENGONO CHE SPETTEREBBE ALLE RICORRENTI FAR VALERE E PROVARE IL CONTRARIO PERCHE I LORO RICORSI POTESSERO ESSERE CONSIDERATI FONDATI .

27 LE RICORRENTI , DAL CANTO LORO , CONTESTANO LA POSSIBILITA DI OPERARE LE RIVALSE DI CUI TRATTASI . ESSE SOSTENGONO IN SUBORDINE CHE , IN OGNI CASO , L ' ONERE DELLA PROVA INCOMBE NORMALMENTE SULLE ISTITUZIONI CONVENUTE IN QUANTO QUESTE SOLLEVANO UN ' ECCEZIONE RELATIVA AL CARATTERE EFFETTIVO DEL PREGIUDIZIO . LE RICORRENTI PRESENTANO QUINDI TALUNI ELEMENTI E TALUNI DATI STATISTICI PER DIMOSTRARE CHE LE RIVALSE DI CUI TRATTASI NON SI SONO VERIFICATE PER RAGIONI COMMERCIALI E CHE GLI EVENTUALI AUMENTI DEL PREZZO DELLA BIRRA IN ITALIA SONO STATI PROVOCATI DA ALTRI FATTORI , SOPRATTUTTO ECONOMICI E FISCALI .

28 POICHE LE ISTITUZIONI CONVENUTE NON HANNO ADDOTTO ALCUN ELEMENTO CHE METTA IN DUBBIO TALI DATI E LE CONCLUSIONI CHE NE TRAGGONO LE RICORRENTI , L ' ECCEZIONE DA ESSE SOLLEVATA NON PUO QUINDI ESSERE ACCOLTA .

29 VERO E CHE LE ISTITUZIONI CONVENUTE ADDUCONO L ' ARGOMENTO SECONDO CUI LA RIPERCUSSIONE DEI DANNI SUL PREZZO DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI DOVREBBE DESUMERSI DAL FATTO CHE SI SONO VERIFICATE CESSIONI DEI DIRITTI ALLA CORRESPONSIONE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE CERTAMENTE A FRONTE DI UN AUMENTO DI PREZZO . ESSE SOSTENGONO ANCORA CHE TALE AUMENTO DEI PREZZI PRESUNTO COSTITUISCE L ' INDIZIO DEL FATTO CHE , ANCHE NEL CASO IN CUI NON SI E VERIFICATA UNA CESSIONE DEI DIRITTI A FABBRICHE DI BIRRA , SI E AVUTA UNA RIPERCUSSIONE GENERALIZZATA SUL PREZZO DI VENDITA DEI PRODUTTORI , IN QUANTO I PREZZI DI VENDITA DELLE RICORRENTI PRODUTTRICI SI TROVEREBBERO TUTTI ALLO STESSO LIVELLO .

30 TALE ARGOMENTO VA RESPINTO . NON PUO INFATTI CONSIDERARSI PROVATO IL FATTO CHE LE CESSIONI SIANO STATE EFFETTUATE MEDIANTE UN AUMENTO DEI PREZZI DI VENDITA , E ANCOR MENO CHE , ANCHE SENZA CESSIONE , SI SIA VERIFICATO UN AUMENTO GENERALIZZATO DEI PREZZI .

31 RIGUARDO ALLE RICORRENTI CHE SI PRESENTANO COME CESSIONARIE , I CONVENUTI , IN CONTRADDIZIONE CON L ' ARGOMENTO PRECEDENTE , SOSTENGONO CHE , PER PROVARE UN DANNO REALMENTE SUBITO , ESSE DEBBONO FAR VALERE E PROVARE DI AVER PAGATO AI PRODUTTORI CHE HANNO CEDUTO LORO TALI DIRITTI UN SUPPLEMENTO DI PREZZO CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DELLE RESTITUZIONI NON CORRISPOSTE .

32 NEPPURE QUESTO ARGOMENTO DEI CONVENUTI PUO ESSERE ACCOLTO . LE RICORRENTI CESSIONARIE NON FONDANO LA LORO PRETESA SUL FATTO CHE I CEDENTI ABBIANO EFFETTUATO NEI LORO CONFRONTI RIPERCUSSIONI DELLE SOMME CORRISPONDENTI ALLE RESTITUZIONI LITIGIOSE . LE RICORRENTI DI CUI TRATTASI SOSTENGONO DI AVER SUBITO UN DANNO PER IL FATTO DI NON AVER BENEFICIATO DELLE RESTITUZIONI SULLA BASE DEI DIRITTI LORO CEDUTI . DI CONSEGUENZA IL PROBLEMA DI STABILIRE SE VI SIA STATA CONTROPRESTAZIONE , E QUALE , PER L ' ACQUISIZIONE DEI DIRITTI LORO CEDUTI NON E PERTINENTE .

33 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL DANNO DI CUI LE RICORRENTI DEVONO ESSERE RISARCITE DOVRA ESSERE CALCOLATO PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE ESSO E EQUIVALENTE ALLE RESTITUZIONI CHE SAREBBERO STATE LORO CORRISPOSTE SE L ' IMPIEGO DI GRITZ DI GRANOTURCO E DI ROTTURE DI RISO DA PARTE DELL ' INDUSTRIA DELLA BIRRA AVESSE ATTRIBUITO IL DIRITTO ALLE STESSE RESTITUZIONI STABILITE PER L ' AMIDO DI GRANOTURCO , DURANTE I PERIODI DETERMINATI IN PRECEDENZA .

34 IN ORDINE ALLA CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DELL ' IMPORTO RELATIVO AI DANNI CHE LE ISTITUZIONI CONVENUTE DEBBONO RISARCIRE ALLE RICORRENTI , COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLE SENTENZE 19 MAGGIO 1982 ( CAUSA 64/76 , DUMORTIER FRERES E A ., RACC . PAG . 1733 ) E 18 MAGGIO 1983 ( PAULS AGRICULTURE LIMITED/CONSIGLIO E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ), VA APPLICATO IL TASSO DI CAMBIO IN VIGORE ALLA DATA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE DICHIARATO L ' OBBLIGO DI RIPARARE IL DANNO .

35 PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPORTO DEL RISARCIMENTO PRETESO DA CIASCUNA DELLE RICORRENTI , ESSE HANNO SOTTOPOSTO ALLA CORTE UN CERTO NUMERO DI DOCUMENTI INTESI A PROVARE QUALI FOSSERO I QUANTITATIVI DI GRITZ DI GRANOTURCO E DI ROTTURE DI RISO PER LE QUALI , A LORO PARERE , E DOVUTO IL RISARCIMENTO , NONCHE GLI IMPORTI DELLE RESTITUZIONI NON VERSATE PER GLI STESSI QUANTITATIVI . LA COMMISSIONE AMMETTE L ' ESATTEZZA DI TALI DOCUMENTI SOLTANTO CON RISERVA DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI . NELLA PRESENTE FASE DEL PROCEDIMENTO , LA CORTE NON E IN GRADO DI PRONUNCIARSI SULL ' ESATTEZZA DEI RELATIVI DATI . SI DEVONO QUINDI FISSARE , CON SENTENZA INTERLOCUTORIA , I CRITERI SECONDO CUI LA CORTE RITIENE CHE LE RICORRENTI DEBBANO ESSERE RISARCITE , RISERVANDO LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO ALL ' ACCORDO FRA LE PARTI , OVVERO ALLA CORTE STESSA , IN MANCANZA DI TALE ACCORDO .

Decisione relativa alle spese


SULLA DOMANDA RELATIVA AGLI INTERESSI

36 LE RICORRENTI HANNO CHIESTO , INOLTRE , CHE LA COMUNITA VENGA CONDANNATA AL PAGAMENTO DI INTERESSI , A DECORRERE DALLE DATE DI SCADENZA ALLE QUALI CIASCUNA RESTITUZIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE PERCEPITA , E A TASSI ADEGUATI IN MODO DA TENER CONTO DEL TEMPO TRASCORSO FRA LE SUDDETTE DATE E QUELLA DELL ' EFFETTIVO RISARCIMENTO .

37 ESSENDO INTESA A FAR SORGERE LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELLA COMUNITA AI SENSI DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , LA DOMANDA VA ESAMINATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI GENERALI COMUNI AI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI , AI QUALI RINVIA TALE DISPOSIZIONE . IN BASE A QUESTI PRINCIPI , LA DOMANDA RELATIVA AGLI INTERESSI E IN LINEA GENERALE AMMISSIBILE . SECONDO I CRITERI ADOTTATI DALLA CORTE IN ANALOGHE CONTROVERSIE , L ' OBBLIGO DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI SORGE DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA , IN QUANTO ESSA DICHIARA L ' OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO . IL TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE E DEL 6 % .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),

IN VIA INTERLOCUTORIA ,

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO DELLA RISERIA MODENESE NELLA CAUSA 267/80 E RESPINTO .

2*LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA CORRISPONDERA ALLE ALTRE RICORRENTI GLI IMPORTI EQUIVALENTI ALLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI GRITZ DI GRANOTURCO E DI ROTTURE DI RISO USATI DALL ' INDUSTRIA DELLA BIRRA CHE ESSE AVREBBERO PERCEPITO SE , DURANTE I PERIODI CHE VANNO DAL 1* AGOSTO E DAL 1* SETTEMBRE 1975 AL 19 OTTOBRE 1977 , L ' USO DEL GRANOTURCO E DEL RISO A TALI FINI AVESSE ATTRIBUITO IL DIRITTO ALLE STESSE RESTITUZIONI DELL ' USO DI GRANOTURCO PER LA PRODUZIONE DI AMIDO . DETTI PERIODI SONO I SEGUENTI PER CIASCUNA DELLE RICORRENTI :

A ) PER LA RICORRENTE BIRRA WUHRER ( CAUSA 256/80 ), DAL 4 SETTEMBRE 1975 AL 19 OTTOBRE 1977 ;

B)PER LA RICORRENTE MANGIMI NICCOLAI ( CAUSA 257/80 ), DAL 16 MARZO 1976 AL 19 OTTOBRE 1977 ;

C)PER LA RICORRENTE DE FRANCESCHI MARINO & FIGLI ( CAUSA 265/80 ), DAL 28 NOVEMBRE 1975 AL 19 OTTOBRE 1977 ;

D)PER LA RICORRENTE RISERIE RONCAIA ( CAUSA 5/81 ), DAL 26 GENNAIO AL 19 OTTOBRE 1977 ;

E)PER LA RICORRENTE DE FRANCESCHI DI MONFALCONE ( CAUSA 51/81 ), DAL 4 APRILE AL 19 OTTOBRE 1977 , E

F)PER LA RICORRENTE BIRRA PERONI ( CAUSA 282/82 ), DAL 23 GIUGNO AL 19 OTTOBRE 1977 .

3*LE SOMME DOVUTE VANNO MAGGIORATE DEGLI INTERESSI NELLA MISURA DEL 6 % A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA CHE E ANCHE LA DATA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA CONVERSIONE DI TALI SOMME IN MONETA NAZIONALE .

4*LE PARTI PRESENTERANNO ALLA CORTE , NEL TERMINE DI SEI MESI DALLA PRONUNZIA DELLA PRESENTE SENTENZA , I DATI RELATIVI ALL ' ENTITA DEI RISARCIMENTI STABILITI DI COMUNE ACCORDO .

5*IN MANCANZA DI ACCORDO , LE PARTI FARANNO PERVENIRE ALLA CORTE , ENTRO LO STESSO TERMINE , LE LORO CONCLUSIONI SUFFRAGATE DA DATI NUMERICI .

6*LE SPESE SONO RISERVATE .