SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 DICEMBRE 1981. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE - ACETO. - CAUSA 193/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 03019
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO PER TRASGRESSIONE - OGGETTO DELLA LITE - MODIFICA AL MOMENTO DELLA DISCUSSIONE ORALE - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO - SUBORDINAZIONE ALLA PREVIA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ARTT . 30 E 100 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - NORMATIVA DA APPLICARSI INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI ED A QUELLI IMPORTATI - EFFETTO PROTETTIVO A VANTAGGIO DI UN PRODOTTO NAZIONALE TIPICO - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - LEGISLAZIONE CHE RISERVA LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' ALL ' ACETO DI VINO - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO DI IMPORTARE E DI SMERCIARE ACETI DI ORIGINE AGRICOLA DIVERSI DA QUELLI PREVENIENTI DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO - DENOMINAZIONE ' ACETO ' RISERVATA ALL ' ACETO DI VINO
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
1 . E INAMMISSIBILE CHE LA COMMISSIONE ESTENDA , AL MOMENTO DELLA DISCUSSIONE ORALE , L ' OGGETTO DI UN RICORSO PER TRASGRESSIONE , LA CUI FORMULAZIONE E AMBIGUA , AD UNA QUESTIONE LA QUALE , ESSENDO STATA ESPRESSAMENTE ESCLUSA SIN DALL ' INIZIO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , NON HA COSTITUITO OGGETTO DI CONTRADDITTORIO NE IN SEDE PRECONTENZIOSA , NE DURANTE LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE .
2 . IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL ' UNITA DEL MERCATO E IL SUO COROLLARIO , LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NON POSSONO - IN ALCUN CASO - ESSERE SUBORDINATI ALLA CONDIZIONE PRELIMINARE DEL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , IN QUANTO UNA SUBORDINAZIONE DI QUESTO GENERE SVUOTEREBBE IL PRINCIPIO IN QUESTIONE DEL SUO CONTENUTO . GLI ARTT . 30 E 100 DEL TRATTATO PERSEGUONO , DEL RESTO , SCOPI DISTINTI .
NE DERIVA CHE LA MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE O DI DIRETTIVE DI ARMONIZZAZIONE RELATIVE ALLA PRODUZIONE O AL COMMERCIO DI UN PRODOTTO NON E SUFFICIENTE PER SOTTRARRE UNA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
3 . UNA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLO SMERCIO DI UN PRODOTTO , ANCHE SE SI APPLICA INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NA ZIONALI E A QUELLI IMPORTATI , NON E SOTTRATTA AL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO QUALORA PRODUCA , DI FATTO , EFFETTI PROTETTIVI PER UN PRODOTTO NAZIONALE TIPICO , SFAVORENDO NELLA STESSA MISURA VARIE CATEGORIE DI PRODOTTI DI ALTRI STATI MEMBRI .
4 . DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA E , IN PARTICOLARE , DALLA VOCE 22.10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , RIPRODOTTA ANCHE NELL ' ALLEGATO II DEL TRATTATO , SI DESUME CHE IL TERMINE ACETO NON SI RIFERISCE SOLO AGLI ACETI DI VINO I QUALI SONO CLASSIFICATI , D ' ALTRONDE , SOTTO UNA RUBRICA SPECIFICA . NE CONSEGUE CHE IL TERMINE ACETO E UNA DENOMINAZIONE GENERICA E CHE E INCOMPATIBILE CON GLI SCOPI DEL MERCATO COMUNE , ED IN PARTICOLARE COL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , CHE UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE RISERVI UNA DENOMINAZIONE GENERICA AD UNA SOLA VARIETA NAZIONALE , A DETRIMENTO DELLE ALTRE VARIETA PRODOTTE , IN PARTICOLARE , IN ALTRI STATI MEMBRI .
5 . LA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LO SMERCIO E L ' IMPORTAZIONE DEGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA DIVERSI DA QUELLI PROVENIENTI DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO E CHE RISERVI LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' ALL ' ACETO DI VINO , NON E NECESSARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE , NE DELLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI O DELLA DIFESA DEI CONSUMATORI E COSTITUISCE QUINDI UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
NELLA CAUSA 193/80 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . ROLF WAGENBAUR , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . PIER GIORGIO FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,
CONVENUTA ,
SOSTENUTA
DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATO DAL SIG . G . GUILLAUME , CAPO DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI DEL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . A . CARNELUTTI , SEGRETARIO PER GLI AFFARI ESTERI , IN QUALITA DI AGENTE AGGIUNTO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA ,
INTERVENIENTE ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE , VIETANDO L ' IMPORTAZIONE E LA MESSA IN COMMERCIO , SOTTO LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' , DI ACETO NON DERIVANTE DAL VINO , LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE ,
1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 29 SETTEMBRE 1980 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , ' VIETANDO L ' IMPORTAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE , SOTTO LA DENOMINAZIONE ' ' ACETO ' ' , DI ACETO NON A BASE DI VINO ' , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN VIRTU DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE .
2 A NORMA DELL ' ART . 51 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965 , N . 162 ( GURI N . 73 DEL 23 MARZO 1965 ), E VIETATO - SOTTO PENA DI UNA MULTA O DELLA RECLUSIONE - TRASPORTARE , DETENERE PER LA VENDITA , METTERE IN COMMERCIO O COMUNQUE UTILIZZARE PER USO ALIMENTARE DIRETTO O INDIRETTO , FRA L ' ALTRO , PRODOTTI CONTENENTI ACIDO ACETICO NON PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO . A NORMA DELL ' ART . 41 DELLO STESSO DECRETO , LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' E RISERVATA UNICAMENTE AL PRODOTTO OTTENUTO DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEI VINI . TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI PRODOTTI IMPORTATI DALL ' ESTERO .
3 LA COMMISSIONE , RITENENDO TALE NORMATIVA CONTRASTANTE CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , TRASMETTEVA AL GOVERNO ITALIANO DUE SUCCESSIVI PARERI MOTIVATI , EMESSI NELLE CONDIZIONI QUI DI SEGUITO INDICATE :
4 IL PRIMO DI TALI PARERI ERA STATO PRECEDUTO , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , DA UNA LETTERA DEL 14 DICEMBRE 1978 , IN CUI LA COMMISSIONE FACEVA OSSERVARE AL GOVERNO ITALIANO CHE LA NORMATIVA SOPRA INDICATA ANDAVA CONFIGURATA COME UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE , CONTRASTANTE COME TALE CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO , E PER LA QUALE SEMBRAVA DA ESCLUDERSI UNA DEROGA IN BASE ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO STESSO , IN QUANTO APPARIVA DIFFICILE SOSTENERE - ED IN OGNI CASO NON ERA COMUNQUE DIMOSTRABILE - CHE L ' ACETO D ' ALCOOL DI ORIGINE AGRICOLA FOSSE PIU NOCIVO ALLA SALUTE DELL ' ACETO DI VINO .
5 NELLA LETTERA , LA COMMISSIONE PRECISAVA CHE TALE VALUTAZIONE CONCERNEVA SOLO ' L ' ACETO DI ALCOOL OTTENUTO PER MEZZO DELLA FERMENTAZIONE ACETICA DI PRODOTTI AGRICOLI AD ECCEZIONE QUINDI DELL ' ACIDO ACETICO SINTETICO ' , CHE SI POTEVA CONTINUARE AD ESCLUDERE DAL MERCATO DELL ' ACETO . ESSA AGGIUNGEVA CHE , QUANTO ALL ' ACETO D ' ALCOOL DI ORIGINE AGRICOLA , CHE DOVEVA POTER ESSERE UTILIZZATO NEL CONSUMO DIRETTO , ALLO STESSO MODO DELL ' ACETO DI VINO E IN CONCORRENZA CON QUESTO , ESSA NON VEDEVA ALCUN INCONVENIENTE A CHE LE AUTORITA ITALIANE ADOTTASSERO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER PERMETTERE AI CONSUMATORI DI OPERARE LA LORO SCELTA ANCHE GRAZIE AD UN ' ETICHETTATURA ADEGUATA .
6 NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA ENTRO IL TERMINE FISSATO - DI DUE MESI - , LA COMMISSIONE EMETTEVA , IL 19 NOVEMBRE 1979 , NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA , UN PARERE MOTIVATO RELATIVO AL DIVIETO DI USARE ACETO DI ALCOOL DIVERSO DALL ' ACETO DI VINO IN CUI , DOPO AVER RICHIAMATO LA PROPRIA LETTERA DEL 14 DICEMBRE 1978 , ESSA CONSTATAVA ' IN CONFORMITA DELL ' ART . 169 , PRIMO COMMA , DEL TRATTATO CEE , CHE , VIETANDO L ' USO DI ACETO DI FERMENTAZIONE OTTENUTO MEDIANTE UN PRODOTTO DIVERSO DAL VINO E DAL VINELLO , LA REPUBBLICA ITALIANA HA MANCATO AGLI OBBLIGHI CHE LE DERIVANO A NORMA DEL TRATTATO ' . ESSA MOTIVAVA IL PROPRIO PARERE CON LA CONSIDERAZIONE CHE ' L ' ACETO DI FERMENTAZIONE DIVERSO DALL ' ACETO DI VINO , IN PARTICOLARE L ' ACETO PRODOTTO A BASE DI ALCOLE , DI SIDRO O DI MALTO FORMA OGGETTO DI FORTE PRODUZIONE E CONSUMO IN VARI STATI MEMBRI , E SI PUO CONSTATARE CHE QUESTO CONSUMO NON PRESENTA ALCUN PERICOLO PER LA SALUTE . IL DIVIETO DI USARE A SCOPI ALIMENTARI ACETO DI FERMENTAZIONE DIVERSO DALL ' ACETO DI VINO EQUIVALE PERTANTO A CREARE BARRIERE COMMERCIALI FRA L ' ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI ' .
7 NEL FRATTEMPO , IL GOVERNO ITALIANO AVEVA PRESENTATO LE PROPRIE OSSERVAZIONI , CON LETTERA 8 NOVEMBRE 1979 , IN CUI , PUR RIBADENDO IL PUNTO DI VISTA SECONDO CUI LA SUA LEGISLAZIONE NAZIONALE ERA NEL SUO COMPLESSO COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO , CONCENTRAVA LA DISCUSSIONE SULLE DENOMINAZIONI ' ACETO ' E , RISPETTIVAMENTE , ' ACETO DI VINO ' .
8 IN SEGUITO A QUESTE OSSERVAZIONI , LA COMMISSIONE TRASMETTEVA AL GOVERNO ITALIANO , IL 28 LUGLIO 1980 , UN ULTERIORE PARERE MOTIVATO ' RELATIVO AL DIVIETO DI UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE ' ' ACETO ' ' PER QUALSIASI PRODOTTO DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO ' , CON IL QUALE , DOPO AVER PRECISATO CHE ESSA INTENDEVA PROSEGUIRE LA PROPRIA AZIONE E DOPO AVER RICHIAMATO DUE VOLTE LA LETTERA 14 DICEMBRE 1978 , CONSTATAVA CHE , VIETANDO DI UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' PER OGNI PRODOTTO DIVERSO DA QUELLO OTTENUTO DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO , LA REPUBBLICA ITALIANA AVEVA MANCATO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO . NELLO STESSO PARERE , LA COMMISSIONE FACEVA RIFERIMENTO ALLA SENTENZA , CHE NEL FRATTEMPO ERA STATA PRONUNZIATA , IL 26 GIUGNO 1980 , NELLA CAUSA 788/79 , GILLI E ANDRES , RELATIVA ALL ' IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ACETO DI MELE ( RACC . 1980 , PAG . 2071 ).
9 RISULTA DALLA FORMULAZIONE DEL PARERE MOTIVATO DEL 28 LUGLIO 1980 CHE QUESTO , NELLE INTENZIONI ESPLICITE DELLA COMMISSIONE , E COMPLEMENTARE AL PRECEDENTE PARERE MOTIVATO , E CHE I DUE PARERI , NEL LORO INSIEME , SI RIFERISCONO TANTO AL DIVIETO DI USARE LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' PER I PRODOTTI NON OTTENUTI DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO , QUANTO AL DIVIETO DI METTERE IN COMMERCIO O DI IMPORTARE ACETO DI FERMENTAZIONE OTTENUTO DA UN PRODOTTO DIVERSO DAL VINO . IL CONTENUTO DEI DUE PARERI MOTIVATI E RIBADITO NELLE CONCLUSIONI DELL ' ATTO INTRODUTTIVO DEL RICORSO , CON IL QUALE SI CHIEDE CHE LA CORTE VOGLIA ' CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , VIETANDO L ' IMPORTAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE , SOTTO LA DENOMINAZIONE ' ' ACETO ' ' , DI ACETO NON A BASE DI VINO , HA MANCATO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DEGLI ARTICOLI 30 E SEGG . DEL TRATTATO CEE ' .
10 IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE DI UN ESTRATTO DEL RICORSO , CHE POTEVA INDURRE A RITENERE CHE QUESTO SI RIFERISSE ANCHE ALLO SMERCIO DELL ' ACIDO ACETICO DI SINTESI , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE HA CHIESTO DI POTER INTERVENIRE NELLA CAUSA . TALE GOVERNO AFFERMAVA CHE , A SUO AVVISO , L ' ITALIA POTEVA LEGITTIMEMENTE CONTINUARE A VIETARE IL COMMERCIO DELL ' ACIDO ACETICO DI SINTESI E SI RISERVAVA , QUALORA LA COMMISSIONE AVESSE INTESO ESTENDERE IL RICORSO ALLE QUESTIONI RELATIVE AL COMMERCIO DI TALE ACIDO , DI INTERVENIRE A PARZIALE SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DEL GOVERNO ITALIANO .
11 RISPONDENDO AD UNA DOMANDA POSTAGLI IN UDIENZA , L ' AGENTE DELLA COMMISSIONE HA AFFERMATO CHE LE CONCLUSIONI DA QUESTA PRESENTATE HANNO PORTATA GENERALE , E SI RIFERISCONO ALL ' IMPORTAZIONE ED AL COMMERCIO DI QUALSIASI TIPO DI ACETO , MA CHE LA COMMISSIONE STESSA SAREBBE DISPOSTA A CIRCOSCRIVERE L ' OGGETTO DEL RICORSO , AGLI EFFETTI DEL CASO CONTROVERSO , AGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA , ESCLUDENDO L ' ACIDO ACETICO DI SINTESI .
12 ALLA LUCE DI QUANTO IN PRECEDENZA ESPOSTO , QUESTA CORTE RITIENE CHE LE QUESTIONI ATTINENTI ALLA DENOMINAZIONE ED AL COMMERCIO DELL ' ACIDO ACETICO DI SINTESI NON RIENTRINO NELL ' OGGETTO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA . LA COMMISSIONE AVEVA IN EFFETTI CHIARAMENTE ESCLUSO QUESTO TIPO DI ACETO NELLA LETTERA DI MESSA IN MORA DEL 14 DICEMBRE 1978 , RICHIAMATA ESPRESSAMENTE TANTO NEL PRIMO QUANTO NEL SECONDO PARERE MOTIVATO , CONCENTRANDO IL SUO ESAME SULLA SOLA QUESTIONE RELATIVA ALLA DENOMINAZIONE ED ALL ' IMPORTAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI ACETO DERIVATO DA PRODOTTI AGRICOLI . NE RISULTA CHE L ' INCERTEZZA RILEVATA DAL GOVERNO FRANCESE TROVA UNA SPIEGAZIONE NELL ' AMBIGUA FORMULAZIONE DEL RICORSO , NEL QUALE NON SI RIFLETTONO I LIMITI RISULTANTI SIA DALLA LETTERA DI MESSA IN MORA SIA DAI DUE PARERI MOTIVATI . COSI STANDO LE COSE , LA COMMISSIONE NON PUO ESTENDERE L ' AMBITO DEL RICORSO AD UNA QUESTIONE CHE , ESSENDO STATA ESPRESSAMENTE ESCLUSA FIN DALL ' INIZIO DAL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DELL ' ART . 169 , NON HA COSTITUITO OGGETTO DI CONTRADDITTORIO NE IN SEDE PRECONTENZIOSA , NE DURANTE LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE .
13 SI DEVE PERTANTO CONCLUDERE CHE LA PRESENTE CONTROVERSIA RIGUARDA UNICAMENTE L ' IMPORTAZIONE , IL COMMERCIO E LA DENOMINAZIONE IN ITALIA DELL ' ACETO OTTENUTO DA PRODOTTI AGRICOLI , ESCLUDENDO L ' ACIDO ACETICO DI SINTESI .
14 SECONDO IL RICORSO DELLA COMMISSIONE , IL CUI OGGETTO VA COSI DELIMITATO , LA NORMATIVA ITALIANA CONCRETA DUE DISTINTE VIOLAZIONI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO , IN QUANTO VIETA , DA UNA PARTE , L ' IMPORTAZIONE ED IL COMMERCIO DELL ' ACETO DI ORIGINE AGRICOLA CHE NON SIA QUELLO OTTENUTO DALLA FERMENTAZIONE DEL VINO E , DALL ' ALTRA , L ' USO DELLA DENOMINAZIONE ' ACETO ' PER GLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA CHE NON SIANO ACETI DI VINO .
A ) SUL DIVIETO DELL ' IMPORTAZIONE E DEL COMMERCIO DEGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA DIVERSI DALL ' ACETO DI VINO
15 IL GOVERNO ITALIANO CONTESTA CHE IL MANTENIMENTO IN VIGORE DI QUESTO DIVIETO COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELL ' OBBLIGO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . ESSO ADDUCE IN PRIMO LUOGO L ' ASSENZA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ' ACETO ' E , IN SECONDO LUOGO , CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL ' ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI , ALLA SANITA PUBBLICA E ALLA REPRESSIONE DELLE FRODI .
16 IL GOVERNO ITALIANO RICORDA INNANZITUTTO CHE IL CONSIGLIO , NELLE SUE RISOLUZIONI DEL 28 MAGGIO 1969 ( GU C 76 , PAG . 1 ) E DEL 17 DICEMBRE 1973 ( GU C 117 , PAG . 1 ), AVEVA COMPRESO L ' ACETO FRA QUEI PRODOTTI ALIMENTARI PER I QUALI LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO PRESENTARE PROPOSTE DI ARMONIZZAZIONE CHE POTESSERO ESSERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO STESSO AL PIU TARDI IL 1* LUGLIO 1970 , TERMINE PROROGATO , IN SEGUITO , AL 1* GENNAIO 1977 CON LA SECONDA RISOLUZIONE . IL GOVERNO ITALIANO ARGOMENTA CHE , NELLA MISURA IN CUI TALE PROGRAMMA RIMANE VALIDO , LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO PROCEDERE ALMENO AD UN TENTATIVO DI ARMONIZZAZIONE , PRESENTANDO UNA PROPOSTA AI SENSI DELL ' ART . 100 PRIMA DI INVOCARE GLI ARTT . 30-36 DEL TRATTATO .
17 QUESTA TESI VA RESPINTA . IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL ' UNITA DEL MERCATO ED IL SUO COROLLARIO , LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NON POSSONO - IN ALCUN CASO - ESSERE SUBORDINATI ALLA CONDIZIONE PRELIMINARE DEL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI , IN QUANTO UNA SUBORDINAZIONE DI QUESTO GENERE SVUOTEREBBE IL PRINCIPIO IN QUESTIONE DEL SUO CONTENUTO . RISULTA D ' ALTRONDE CHE GLI ARTT . 30 E 100 PERSEGUONO FINALITA DISTINTE . L ' UNO HA LO SCOPO DI ELIMINARE IMMEDIATAMENTE , SALVO ECCEZIONI BEN DETERMINATE , TUTTE LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE DELLE MERCI E TUTTE LE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , MENTRE L ' ALTRO HA LO SCOPO GENERALE DI PERMETTERE , MEDIANTE IL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINSTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI , DI RIDURRE GLI OSTACOLI DI OGNI GENERE RISULTANTI DALLA DISPARITA TRA DETTE DISPOSIZIONI . NON SI PUO DUNQUE SUBORDINARE L ' ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , SCOPO PROCLAMATO SENZA RISERVA DALL ' ART . 3 , LETT . A ), DEL TRATTATO , E ATTUATO DALL ' ART . 30 , AD UN ' AZIONE CHE , PER QUANTO ATTA A FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NON PUO ESSERE CONSIDERATA COME UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER L ' APPLICAZIONE DI QUESTO PRINCIPIO FONDAMENTALE .
18 NE DERIVA CHE LA MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE O DI DIRETTIVE DI ARMONIZZAZIONE RELATIVE ALLA PRODUZIONE O AL COMMERCIO DI UN PRODOTTO NON E SUFFICIENTE PER PORRE TALE PRODUZIONE O COMMERCIO AL DI FUORI DELL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO . IL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE SI RIFERISCE IN EFFETTI A TUTTE LE NORMATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA COMMERCIALE ATTE AD OSTACOLARE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .
19 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE , IN SECONDO LUOGO , CHE LA NORMATIVA IN ESAME NON HA CARATTERE DISCRIMINATORIO , IN QUANTO SI RIFERISCE TANTO AI PRODOTTI NAZIONALI QUANTO AI PRODOTTI IMPORTATI . ESSO FA CARICO , INOLTRE , ALLA COMMISSIONE DI NON AVERE APPROFONDITO SE IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE NON SIA UNA CONSEGUENZA NECESSARIA E LEGITTIMA DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLO STATO NELL ' ESERCIZIO DELLA PROPRIA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO DEI PRODOTTI .
20 A TALE ARGOMENTAZIONE SI DEVE RISPONDERE , DA UNA PARTE , CHE IL SISTEMA INSTAURATO DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA , SEPPURE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI , PROVOCA EGUALMENTE , DI FATTO , EFFETTI PROTEZIONISTICI . ESSO E STATO INFATTI CONFIGURATO IN MODO TALE DA LASCIAR ENTRARE IN ITALIA SOLAMENTE L ' ACETO DI VINO , CHIUDENDO LA FRONTIERA A QUALSIASI ALTRA CATEGORIA DI ACETO DI ORIGINE AGRICOLA ; TALE SISTEMA GIOVA PERTANTO AD UNA PRODUZIONE NAZIONALE TIPICA , SFAVORENDO NELLA STESSA MISURA VARIE CATEGORIE DI ACETO NATURALE PRODOTTO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
21 D ' ALTRA PARTE , PER QUANTO - COME E CONFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE ( SENTENZA 20 APRILE 1979 , NELLA CAUSA 120/78 , REWE , RACC . PAG . 649 ) - , IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE IN MATERIA DI COMMERCIO DI UN PRODOTTO , SPETTI AGLI STATI MEMBRI DISCIPLINARE , CIASCUNO NEL SUO TERRITORIO , TUTTO CIO CHE RIGUARDA IL COMMERCIO DI TALE PRODOTTO , E PER QUANTO VADANO ACCETTATI GLI OSTACOLI CHE NE DERIVANO PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA , OCCORRE INOLTRE , PERO , CHE TALI DISPOSIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA , A CUI SI RIFERISCE L ' ART . 36 , ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI O ALLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI , PRESUPPOSTO , QUESTO , CHE NON SEMBRA RICORRERE NEL CASO IN ESAME .
22 NON PUO INFATTI ACCETTARSI L ' ARGOMENTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA , DEDOTTO DAL GOVERNO ITALIANO A GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE , IN QUANTO ESSO RISULTA INFONDATO NEL CASO DEGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA , A PROPOSITO DEI QUALI E PACIFICO CHE ESSI SONO PRIVI DI SOSTANZE NOCIVE E VENGONO ABITUALMENTE CONSUMATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI E CHE , PERTANTO , VANNO RITENUTI NON DANNOSI PER LA SALUTE , COME E STATO D ' ALTRONDE CONSTATATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA GILLI SUMMENZIONATA , CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE ALL ' ACETO DI MELE .
23 QUANTO ALLA LEALTA DEI NEGOZI ED ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI , A TALI ESIGENZE SI PUO FAR FRONTE - COME SARA ILLUSTRATO IN SEGUITO A PROPOSITO DELLA QUESTIONE DELLE DENOMINAZIONI - CON MEZZI MENO RESTRITTIVI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI QUANTO LO SIA IL DIVIETO DI METTERE IN COMMERCIO QUALSIASI TIPO DI ACETO NATURALE DIVERSO DALL ' ACETO DI VINO .
B ) SULLA DENOMINAZIONE ' ACETO ' RISERVATA ALL ' ACETO DI VINO
24 IL SECONDO ASPETTO SOTTO IL QUALE , AD AVVISO DELLA COMMISSIONE , LA NORMATIVA ITALIANA VIOLA IL TRATTATO CEE RIGUARDA IL FATTO DI RISERVARE LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' ALL ' ACETO DI VINO . LA COMMISSIONE FA NOTARE CHE QUESTA IMPOSIZIONE SVALUTA , AGLI OCCHI DEI CONSUMATORI ITALIANI , GLI ACETI NATURALI OTTENUTI DALLA FERMENTAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE DAL VINO , I QUALI POSSONO VENIRE PROPOSTI AD ACQUIRENTI EVENTUALI SOLO CON UN NOME DI FANTASIA CHE LI DEPREZZA , RENDENDO TALI TIPI DI ACETO ' QUASI INVENDIBILI ' . TALE PROVVEDIMENTO SAREBBE PERTANTO ATTO AD OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .
25 IL GOVERNO ITALIANO INVOCA , A GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPRIA NORMATIVA IN MATERIA , LA NECESSITA DI TUTELARE I CONSUMATORI , I QUALI , IN ITALIA , PER ' TRADIZIONE PLURISECOLARE ' , CONSIDEREREBBERO - IN BASE AL VALORE SEMANTICO DEL TERMINE ' ACETO ' - TUTTI GLI ' ACETI ' COME ACETI DI VINO . ESSI SAREBBERO PERCIO ESPOSTI AL RISCHIO DI ESSERE INGANNATI SULLA QUALITA EFFETTIVA DELLA MATERIA PRIMA E DEL PRODOTTO FINITO .
26 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . RISULTA DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE CHE SI APPLICANO IN MATERIA , ED IN PARTICOLARE DALLA VOCE 22.10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , RIPRODOTTA ANCHE NELL ' ALLEGATO II DEL TRATTATO A CUI FA RIFERIMENTO L ' ART . 38 DELLO STESSO , CHE IL TERMINE ' ACETO ' NON SI RIFERISCE SOLAMENTE AGLI ACETI DI VINO , I QUALI SONO CLASSIFICATI , D ' ALTRONDE , SOTTO UNA RUBRICA SPECIFICA . NE DERIVA CHE IL TERMINE ' ACETO ' E UNA DENOMINAZIONE GENERICA , ED E INCOMPATIBILE CON GLI SCOPI DEL MERCATO COMUNE , ED IN PARTICOLARE CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , CHE UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE RISERVI UNA DENOMINAZIONE GENERICA AD UNA SOLA VARIETA NAZIONALE , A DETRIMENTO DELLE ALTRE VARIETA PRODOTTE , IN PARTICOLARE , IN ALTRI STATI MEMBRI .
27 NON E TUTTAVIA ESCLUSO CHE , IN SEGUITO ALL ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTROVERSA , I CONSUMATORI ITALIANI SI SIANO ASSUEFATTI ALL ' USO COMMERCIALE DEL TERMINE ' ACETO ' PER IL SOLO ACETO DI VINO . IN QUESTA SITUAZIONE , LA SOLLECITUDINE DEL GOVERNO ITALIANO PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI PUO RISULTARE GIUSTIFICATA . SIFFATTA PROTEZIONE PUO TUTTAVIA ESSERE GARANTITA CON ALTRI MEZZI ATTI A SOTTOPORRE AD UN PARI TRATTAMENTO I PRODOTTI NAZIONALI ED I PRODOTTI IMPORTATI , SPECIALMENTE CON L ' OBBLIGO DI APPORRE UN ' ETICHETTA APPROPRIATA , CHE SPECIFICHI LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO E COMPORTI EPITETI O COMPLEMENTI CHE PRECISINO IL TIPO DI ACETO POSTO IN VENDITA , A CONDIZIONE CHE TALE PRESCRIZIONE SI APPLICHI PER TUTTI GLI ACETI , COMPRESO L ' ACETO DI VINO . INFATTI , SIFFATTO PROCEDIMENTO PERMETTEREBBE AL CONSUMATORE DI OPERARE LA PROPRIA SCELTA IN PIENA COGNIZIONE DI CAUSA E GARANTIREBBE LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI E DELLE OFFERTE AL PUBBLICO MEDIANTE L ' INDICAZIONE DELLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA NELLA PRODUZIONE DELL ' ACETO .
28 IN CONCLUSIONE , SI DEVE CONSTATARE CHE , VIETANDO IL COMMERCIO E L ' IMPORTAZIONE DEGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA DIVERSI DA QUELLI OTTENUTI DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO , E RISERVANDO LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' ALL ' ACETO DI VINO , LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 30 E SEGUENTI DEL TRATTATO CEE .
SULLE SPESE
29 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO . IL GOVERNO FRANCESE , CHE NON HA CONCLUSO SU QUESTO PUNTO , SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* VIETANDO IL COMMERCIO E L ' IMPORTAZIONE DEGLI ACETI DI ORIGINE AGRICOLA DIVERSI DA QUELLI OTTENUTI DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO , E RISERVANDO LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' ALL ' ACETO DI VINO , LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 30 E SEGUENTI DEL TRATTATO CEE .
2*LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .
3*IL GOVERNO FRANCESE SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .