SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 GIUGNO 1981. - ELEFANTEN SCHUH GMBH CONTRO PIERRE JACQMAIN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE BELGA). - CONVENZIONE DI BRUXELLES : PROROGA DI COMPETENZA. - CAUSA 150/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 01671
edizione speciale spagnola pagina 00457
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - PROROGA DI COMPETENZA - COMPARIZIONE DEL CONVENUTO DINANZI AL GIUDICE ADITO - CONVENZIONE ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA CHE DESIGNI UN ALTRO GIUDICE - INCIDENZA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ARTT . 17 E 18 )
2 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - PROROGA DI COMPETENZA - COMPARIZIONE DEL CONVENUTO DINANZI AL GIUDICE ADITO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA E DIFESA NEL MERITO - COMPARIZIONE NON ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA - PRESUPPOSTI
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 18 )
3 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - PROROGA DI COMPETENZA - CONVENZIONI ATTRIBUTIVE DI COMPETENZA - REQUISITI DI FORMA - REGIME DELLA CONVENZIONE - PRESCRIZIONE DI ALTRE CONDIZIONI DA PARTE DI UNO STATO CONTRAENTE - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE NEL CAMPO DELLA LINGUA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 17 )
1 . L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , SI APPLICA ANCHE QUANDO LE PARTI ABBIANO DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO IL GIUDICE COMPETENTE , AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA STESSA CONVEN- ZIONE .
2 . L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA NORMA DI COMPETENZA CONTENUTA IN DETTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO IL CONVENUTO NON SOLO CONTESTA LA COMPE TENZA , MA CONCLUDE INOLTRE NEL MERITO , PURCHE L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA , QUALORA NON PRECEDA QUALSIASI DIFESA NEL MERITO , NON SIA POSTERIORE ALL ' ATTO CONSIDERATO , DAL DIRITTO PROCESSUALE NAZIONALE , COME LA PRIMA DIFESA RIVOLTA AL GIUDICE ADITO .
3 . DATO CHE L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE HA LO SCOPO DI STABILIRE I REQUISITI DI FORMA CHE LE CLAUSOLE ATTRIBUTIVE DI COMPETENZA DEVONO POSSEDERE , GLI STATI CONTRAENTI NON HANNO LA FACOLTA DI PRESCRIVERE REQUISITI DI FORMA DIVERSI DA QUELLI STABILITI DALLA CONVENZIONE . APPLICATO AL CAMPO DELLA LINGUA DA USARE NELLA CONVENZIONE ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA , QUESTO REGIME IMPLICA CHE UNA LEGISLAZIONE DI UNO STATO CONTRAENTE NON PUO OSTARE ALLA VALIDITA DI DETTA CONVENZIONE PER IL SOLO MOTIVO CHE LA LINGUA USATA NON E QUELLA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA STESSA .
NEL PROCEDIMENTO 150/80 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DALLA CORTE DI CASSAZIONE BELGA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
ELEFANTEN SCHUH GMBH , CON SEDE IN KLEVE , REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,
E
PIERRE JACQMAIN , RESIDENTE IN SCHOTEN , BELGIO ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 17 , 18 E 22 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ,
1 CON SENTENZA 9 GIUGNO 1980 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO SUCCESSIVO , LA CORTE DI CASSAZIONE DEL BELGIO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 17 , 18 E 22 DI DETTA CONVENZIONE .
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO UNA SENTENZA CON CUI LA CORTE DEL LAVORO DI ANVERSA HA CONDANNATO IN SOLIDO LA SOCIETA DI DIRITTO TEDESCO ELEFANTEN SCHUH GMBH E LA SOCIETA DI DIRITTO BELGA NV ELEFANT A PAGARE L ' IMPORTO DI BFR 3 120 597 PIU GLI INTERESSI AL SIG . PIERRE JACQMAIN , FRA L ' ALTRO PER AVERLO LICENZIATO SENZA PREAVVISO .
3 DAL FASCICOLO RISULTA CHE NEL 1970 IL SIG . JACQMAIN ERA STATO ASSUNTO IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO DALLA SOCIETA TEDESCA HOFFMANN GMBH - POI DIVENUTA ELEFANTEN SCHUH GMBH - MA , IN PRATICA , HA ESERCITATO LA SUA ATTIVITA ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI IMPARTITEGLI DALL ' AFFILIATA BELGA DI TALE IMPRESA , LA NV ELEFANT IN TERRITORIO BELGA , IN PARTICOLARE NELLE PROVINCE DI ANVERSA , DEL BRABANTE E DEL LIMBURGO . LA CAUSA PRINCIPALE E STATA ORIGINATA DALLE DIFFICOLTA INSORTE NEL 1975 FRA IL SIG . JACQMAIN E LE DUE SOCIETA CIRCA LE MODALITA DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ALLA SOCIETA BELGA DA PARTE DELLA SOCIETA TEDESCA .
4 POICHE IL SIG . JACQMAIN AVEVA ESPERITO AVANTI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ANVERSA UNA AZIONE CONTRO LE DUE SOCIETA , LE CONVENUTE COMPARIVANO AVANTI DETTO GIUDICE E , NELLE LORO PRIME COMPARSE , CONTESTAVANO LA FONDATEZZA DELLE DOMANDE DELL ' ATTORE . NELLE SUCCESSIVE MEMORIE , DEPOSITATE NOVE MESI PIU TARDI , LA SOCIETA TEDESCA ECCEPIVA L ' INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO , IN QUANTO IL CONTRATTO DI LAVORO CONTENEVA UNA CLAUSOLA SECONDO CUI QUALSIASI CONTESTAZIONE RELATIVA A TALE CONTRATTO SAREBBE RIENTRATA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE DI KLEVE , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . IL TRIBUNALE DEL LAVORO RESPINGEVA QUESTA ECCEZIONE , CON LA MOTIVAZIONE CHE UNA SIFFATTA CLAUSOLA NON CONSENTE DI DEROGARE ALL ' ART . 627 DEL CODE JUDICIAIRE BELGA , CHE CONTEMPLA , PER CONTROVERSIE DEL GENERE , LA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI VIENE ESERCITATA L ' ATTIVITA LAVORATIVA .
5 LA CORTE DEL LAVORO DI ANVERSA DINANZI ALLA QUALE VENIVA IMPUGNATA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO , CONSIDERAVA CHE , A NORMA DELL ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 , LE PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO POTEVANO ATTRIBUIRE LA COMPETENZA TERRITORIALE AL TRIBUNALE DI KLEVE , DEROGANDO CON UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE SCRITTA ALLE NORME DEL CODE JUDICIAIRE BELGA IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE . CIONONDIMENO , LA CORTE DEL LAVORO RITENEVA CHE LA SOCIETA TEDESCA NON POTESSE INVOCARE LA CLAUSOLA DI PROROGA , IN QUANTO IL CONTRATTO DI LAVORO AVREBBE DOVUTO ESSER REDATTO IN OLANDESE IN FORZA DELL ' ART . 10 DEL DECRETO CHE DISCIPLINA L ' USO DELLE LINGUE NEI RAPPORTI FRA I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI , EMANATO IL 19 LUGLIO 1973 DAL CONSIGLIO CULTURALE DELLA COMUNITA CULTURALE OLANDESE ( MONITEUR BELGE , PAG . 10089 ). LA CORTE DEL LAVORO CONSIDERAVA INFATTI CHE DETTO ART . 10 , CHE CONTEMPLA LA NULLITA DI QUALSIASI ATTO O DOCUMENTO NON REDATTO IN OLANDESE , SI APPLICA AI DOCUMENTI REDATTI PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO . DI CONSEGUENZA , IL CONTRATTO DI LAVORO , REDATTO IN TEDESCO , ERA NULLO , E LA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA CHE NE FA PARTE ERA INVALIDA .
6 IL RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DEL LAVORO DELLA SOCIETA BELGA VENIVA DICHIARATO IRRICEVIBILE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL BELGIO . DATO CHE IL RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETA TEDESCA HA IN PARTICOLARE AD OGGETTO LA VALIDITA DELLA CLAUSOLA DI PROROGA DI COMPETENZA ALLA LUCE DELL ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES , LA CORTE DI CASSAZIONE HA DECISO DI SOTTOPORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRE QUESTIONI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
7 LA PRIMA QUESTIONE E COSI FORMULATA :
' 1 . A ) SE L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE SI APPLICHI QUALORA LE PARTI ABBIANO DESEGNATO DI COMUNE ACCORDO IL GIUDICE COMPETENTE , AI SENSI DELL ' ART . 17 .
B)SE LA DISCIPLINA DELLA COMPETENZA DI CUI ALL ' ART . 18 SI APPLICHI QUALORA IL CONVENUTO NON SOLO ABBIA SOLLEVATO L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA , MA ABBIA INOLTRE SVOLTO ARGOMENTI DI MERITO .
C)IN CASO AFFERMATIVO , SE IN TALE IPOTESI L ' INCOMPETENZA DEBBA ESSERE ECCEPITA IN LIMINE LITIS . '
8 GLI ARTT . 17 E 18 COSTITUISCONO LA SEZIONE 6 DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE , CHE RIGUARDA LA PROROGA DI COMPETENZA ; L ' ART . 17 CONCERNE LA PROROGA CONVENZIONALE , L ' ART . 18 LA PROROGA TACITA , CHE RISULTA DALLA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO . LA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE MIRA AD ACCERTARE QUALE SIA IL RAPPORTO FRA QUESTE DUE FORME DI PROROGA .
9 L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE STABILISCE , NEL PRIMO INCISO , LA NORMA SECONDO CUI IL GIUDICE DI UNO STATO CONTRAENTE DAVANTI AL QUALE IL CONVENUTO E COMPARSO E COMPETENTE E DISPONE , NEL SECONDO INCISO , CHE TALE NORMA NON SI APPLICA SE LA COMPARIZIONE AVVENGA SOLO PER ECCEPIRE LA INCOMPETENZA O SE ESISTA UN ALTRO GIUDICE ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE AI SENSI DELL ' ART . 16 DELLA CONVENZIONE .
10 IL CASO CONTEMPLATO DALL ' ART . 17 NON FIGURA QUINDI FRA LE ECCEZIONI CHE L ' ART . 18 AMMETTE ALLA REGOLA CH ' ESSO STABILISCE . D ' ALTRA PARTE , NON SUSSISTONO MOTIVI ATTINENTI ALLA STRUTTURA GENERALE O AGLI SCOPI DELLA CONVENZIONE PER RITENERE CHE ALLE PARTI CHE ABBIANO STIPULATO UNA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA AI SENSI DELL ' ART . 17 SIA IMPEDITO DI SOTTOPORRE VOLONTARIAMENTE LA LORO CONTROVERSIA AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CONTEMPLATO DALLA SUDDETTA CLAUSOLA .
11 NE DERIVA CHE L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE SI APPLICA ANCHE QUANDO LE PARTI ABBIANO DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO IL GIUDICE COMPETENTE , AI SENSI DELL ' ART . 17 .
12 LA SECONDA E LA TERZA PARTE DELLA QUESTIONE CONTEMPLANO IL CASO IN CUI IL CONVENUTO SIA COMPARSO AVANTI UN GIUDICE AI SENSI DELL ' ART . 18 , MA NE ECCEPISCA LA INCOMPETENZA .
13 LA CORTE DI CASSAZIONE CHIEDE IN PRIMO LUOGO SE L ' ART . 18 SI APPLICHI QUALORA IL CONVENUTO CONCLUDA SIA SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SIA NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA .
14 INVERO , FRA LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE DELL ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE ESISTONO DIVERGENZE QUANTO AL SE IL CONVENUTO , PER NEGARE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO , DEBBA LIMITARSI AD ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA DI QUESTO , OPPURE AL CONTRARIO , POSSA PERVENIRE ALLO STESSO RISULTATO CONTESTANDO SIA LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO SIA LA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE ; TUTTAVIA , QUEST ' ULTIMA SOLUZIONE E PIU CONFORME AGLI SCOPI ED ALLO SPIRITO DELLA CONVENZIONE . INFATTI , A NORMA DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE DI TALUNI STATI CONTRAENTI IL CONVENUTO CHE SI LIMITA A SOLLEVARE IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA POTREBBE VEDERSI PRECLUDERE LA POSSIBILITA DI DEDURRE I MEZZI ATTINENTI AL MERITO QUALORA IL GIUDICE RESPINGESSE L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA . UNA INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 18 CHE CONSENTISSE DI PERVENIRE AD UN RISULTATO DEL GENERE SAREBBE INCOMPATIBILE CON LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO DI ORIGINE , CHE COSTITUISCE UNA DELLE FINALITA DELLA CONVENZIONE .
15 TUTTAVIA , LA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA PUO AVERE L ' EFFETTO ATTRIBUITOLE DALL ' ART . 18 SOLO SE L ' ATTORE ED IL GIUDICE SIANO MESSI IN GRADO DI CAPIRE , SIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO DEL CONVENUTO , CHE TALE ATTO E INTESO A NEGARE LA COMPETENZA .
16 LA CORTE DI CASSAZIONE CHIEDE , IN PROPOSITO , SE L ' INCOMPETENZA DEBBA ESSERE ECCEPITA ' IN LIMINE LITIS ' . PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE , QUEST ' ULTIMA NOZIONE E DI DIFFICILE APPLICAZIONE , DATE LE NOTEVOLI DIFFERENZE ESISTENTI FRA LE LEGGI DEGLI STATI CONTRAENTI PER QUANTO RIGUARDA L ' ADIZIONE DEL GIUDICE , LA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO , ED IL MODO IN CUI LE PARTI DELLA CAUSA DEVONO FORMULARE LE LORO CONCLUSIONI . RISULTA , TUTTAVIA , DALLO SCOPO PERSEGUITO DALL ' ART . 18 CHE L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA , QUALORA NON PRECEDA QUALSIASI DIFESA NEL MERITO , NON PUO COMUNQUE ESSER POSTERIORE ALL ' ATTO CONSIDERATO , DAL DIRITTO PROCESSUALE NAZIONALE , COME LA PRIMA DIFESA RIVOLTA AL GIUDICE ADITO .
17 LA SECONDA E LA TERZA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE VANNO PERTANTO RISOLTE COME SEGUE : L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA NORMA DI COMPETENZA CONTENUTA IN DETTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO IL CONVENUTO NON SOLO CONTESTA LA COMPETENZA , MA CONCLUDE INOLTRE NEL MERITO , PURCHE L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA , QUALORA NON PRECEDA QUALSIASI DIFESA NEL MERITO , NON SIA POSTERIORE ALL ' ATTO CONSIDERATO , DAL DIRITTO PROCESSUALE NAZIONALE , COME LA PRIMA DIFESA RIVOLTA AL GIUDICE ADITO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
18 LA SECONDA QUESTIONE E LA SEGUENTE :
' 2 . A ) SE , IN FORZA DELL ' ART . 22 DELLA CONVENZIONE , CAUSE CONNESSE CHE , PROMOSSE SEPARATAMENTE , AVREBBERO DOVUTO ESSERE PORTATE DINANZI A GIUDICI DI DIVERSI STATI CONTRAENTI POSSANO ESSERE CONTEMPORANEAMENTE PROMOSSE DINANZI AD UNO SOLO DI TALI GIUDICI , QUALORA LA SUA LEGGE NAZIONALE CONSENTA LA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI E DETTO GIUDICE SIA COMPETENTE A CONOSCERE DELLE DUE DOMANDE .
B)SE LA SOLUZIONE AFFERMATIVA VALGA ANCHE QUALORA , PER UNA DELLE CONTROVERSIE DA CUI HANNO AVUTO ORIGINE LE DOMANDE CONSIDERATE , LE PARTI ABBIANO CONVENUTO , AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE , CHE NELLA FATTISPECIE E COMPETENTE UN GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE . '
19 L ' ART . 22 DELLA CONVENZIONE CONTEMPLA L ' IPOTESI IN CUI CAUSE CONNESSE SIANO PROMOSSE DINANZI A GIUDICI DI DIVERSI STATI CONTRAENTI . ESSO NON ATTRIBUISCE COMPETENZA ; IN PARTICOLARE , ESSO NON DETERMINA LA COMPETENZA D ' UN GIUDICE DI UNO STATO CONTRAENTE A STATUIRE SU UNA DOMANDA CONNESSA A UN ' ALTRA DOMANDA DINANZI AD ESSO PROPOSTA A NORMA DELLE CONVENZIONE .
20 LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 22 DELLA CONVENZIONE SI APPLICA SOLO QUANDO AZIONI CONNESSE SIANO ESPERITE DINANZI AI GIUDICI DI DUE O PIU STATI CONTRAENTI .
SULLA TERZA QUESTIONE
21 L ' ULTIMA QUESTIONE E COSI FORMULATA :
' SE , IN CONTRASTO CON L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE , UNA CLAUSOLA RELATIVA ALLA COMPETENZA DEBBA ESSERE DICHIARATA NULLA , QUALORA L ' ATTO IN CUI ESSA E COMPRESA NON SIA REDATTO NELLA LINGUA PRESCRITTA , A PENA DI NULLITA , DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO CONTRAENTE E IL GIUDICE DI TALE STATO , DINANZI AL QUALE SIA FATTA VALERE DETTA CLAUSOLA , SIA TENUTO IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE A RILEVARE D ' UFFICIO LA NULLITA DEL DOCUMENTO . '
22 RISULTA DA QUESTA FORMULAZIONE CHE LA CORTE DI CASSAZIONE HA LIMITATO LA SUA QUESTIONE ALLA VALIDITA D ' UNA CLAUSOLA DI PROROGA DI COMPETENZA CHE , IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE DEL GIUDICE ADITO , SIA NULLA PERCHE REDATTA IN UNA LINGUA DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA DALLO STESSO DIRITTO .
23 L ' ART . 47 PRECISA CHE LA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA DEVE AVERE LA FORMA DI UN ACCORDO SCRITTO O DI UN ACCORDO VERBALE CONFERMATO PER ISCRITTO .
24 SECONDO LA RELAZIONE SULLA CONVENZIONE , PRESENTATA AI GOVERNI DEGLI STATI CONTRAENTI CONTEMPORANEAMENTE AL PROGETTO DELLA CONVENZIONE , TALI REQUISITI DI FORMA RISPONDONO ALL ' INTENTO DI NON PORRE OSTACOLI AGLI USI COMMERCIALI PUR NEUTRALIZZANDO GLI EFFETTI DELLE CLAUSOLE CHE RISCHIANO DI PASSARE INOSSER VATE NEI CONTRATTI , COME LE CLAUSOLE CHE FIGURANO SUGLI STAMPATI CHE SERVONO PER LA CORRISPONDENZA O PER LE FATTURE E CHE NON SIANO STATE ACCETTATE DALLA PARTE CUI SONO OPPOSTE . PER QUESTI MOTIVI , LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO QUALORA COSTITUISCANO OGGETTO DI UN ACCORDO , IL CHE PRESUPPONE IL MUTUO CONSENSO DELLE PARTI . INOLTRE , GLI AUTORI DELL ' ART . 17 HANNO RITENUTO CHE , PER GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO , SI DOVESSE PRESCRIVERE ESPRESSAMENTE LA FORMA DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA .
25 PERTANTO , L ' ART . 17 STABILISCE ESSO STESSO , PER GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO ED ASSICURARE IL CONSENSO DELLE PARTI , I REQUISITI DI FORMA CHE LE CLAUSOLE ATTRIBUTIVE DI COMPETENZA DEVONO POSSEDERE .
26 GLI STATI CONTRAENTI NON HANNO QUINDI LA FACOLTA DI PRESCRIVERE REQUISITI DI FORMA DIVERSI DA QUELLI STABILITI DALLA CONVENZIONE . CIO E CONFERMATO DAL FATTO CHE L ' ART . I , 2* COMMA , DEL PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE CONTEMPLA ESPRESSAMENTE PARTICOLARI REQUISITI DI FORMA PER QUANTO RIGUARDA LE PERSONE DOMICILIATE NEL LUSSEMBURGO .
27 PER QUEL CHE CONCERNE LA LINGUA DA USARE NELLA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA , TALE DISCIPLINA IMPLICA CHE UNA NORMATIVA DI UNO STATO CONTRAENTE NON PUO OSTARE ALLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA DEL GENERE PER IL SOLO MOTIVO CHE LA LINGUA USATA NON E QUELLA PRESCRITTA DA DETTA NORMATIVA .
28 UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE COMPROMETTEREBBE , D ' ALTRA PARTE , LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DELL ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE CHE E INTESO , PER L ' APPUNTO , A CONSENTIRE LA SCELTA , DI COMUNE ACCORDO , DI UN GIUDICE DI UNO STATO CONTRAENTE CHE , SENZA QUESTA SCELTA , NON SAREBBE DI REGOLA COMPETENTE . IL RISPETTO DI QUESTA SCELTA SI IMPONE , QUINDI , AI GIUDICI DI TUTTI GLI STATI CONTRAENTI .
29 DI CONSEGUENZA , LA TERZA QUESTIONE DEV ' ESSERE RISOLTA COME SEGUE : L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE UNA NORMATIVA DI UNO STATO CONTRAENTE NON PUO OSTARE ALLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA PER IL SOLO MOTIVO CHE LA LINGUA USATA NON E QUELLA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA STESSA .
SULLE SPESE
30 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA PERTANTO STATUIRE SULLA SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE DI CASSAZIONE DEL BELGIO CON SENTENZA 9 GIUGNO 1980 , DICHIARA :
1* L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE SI APPLICA ANCHE QUANDO LE PARTI ABBIANO DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO IL GIUDICE COMPETENTE , AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA STESSA CONVENZIONE .
2*L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA NORMA DI COMPETENZA CONTENUTA IN DETTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO IL CONVENUTO NON SOLO CONTESTA LA COMPETENZA , MA CONCLUDE INOLTRE NEL MERITO , PURCHE L ' ECCEZIONE D ' INCOMPETENZA , QUALORA NON PRECEDA QUALSIASI DIFESA NEL MERITO , NON SIA POSTERIORE ALL ' ATTO CONSIDERATO , DAL DIRITTO PROCESSUALE NAZIONALE , COMA LA PRIMA DIFESA RIVOLTA AL GIUDICE ADITO .
3*L ' ART . 22 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 SI APPLICA SOLO QUANDO AZIONI CONNESSE SIANO ESPERITE DINANZI AI GIUDICI DI DUE O PIU STATI CONTRAENTI .
4*L ' ART . 17 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE UNA NORMATIVA DI UNO STATO CONTRAENTE NON PUO OSTARE ALLA VALIDITA DI UNA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA PER IL SOLO MOTIVO CHE LA LINGUA USATA NON E QUELLA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA STESSA .