61980J0112

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 MAGGIO 1981. - FIRMA ANTON DUERBECK CONTRO HAUPTZOLLAMT FRANKFURT AM MAIN - FLUGHAFEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT). - PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA COMUNITARI - SCAMBI COI PAESI TERZI. - CAUSA 112/80.

raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 01095


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - SCAMBI COI PAESI TERZI - PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA COMUNITARI - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 110 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - MODIFICA DI UNA NORMATIVA - PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - APPLICAZIONE - LIMITI

Massima


1 . L ' ART . 110 DEL TRATTATO , IL QUALE DISPONE CHE GLI STATI MEMBRI ' INTENDONO CONTRIBUIRE , SECONDO L ' INTERESSE COMUNE , ALLO SVILUPPO ARMONICO DEL COMMERCIO MONDIALE , ALLA GRADUALE SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ED ALLA RIDUZIONE DELLE BARRIERE DOGANALI ' , NON PUO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSO VIETI ALLA COMUNITA DI ADOTTARE , A PENA DI VIOLARE IL TRATTATO , QUALSIASI MISURA ATTA AD INFICIARE GLI SCAMBI COI PAESI TERZI , ANCHE QUANDO L ' ADOZIONE D ' UNA MISURA DEL GENERE E RICHIESTA DALL ' ESISTENZA , NEL MERCATO DELLA COMUNITA , D ' UN RISCHIO DI PERTURBAZIONE GRAVE ATTO A METTERE IN PERICOLO LE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 39 DEL TRATTATO , E QUANDO ESSA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA IN DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

2 . PUR SE IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO RIENTRA FRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA , CIO NON TOGLIE CHE LA SFERA D ' APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO NON PUO TUTTAVIA ESSERE ESTESA FINO A RENDERE IMPOSSIBILE , IN GENERALE , CHE UNA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICHI AGLI EFFETTI FUTURI DI SITUAZIONI SORTE SOTTO L ' IMPERO DELLA DISCIPLINA ANTERIORE , SENZA ASSUNZIONE DI ALCUN OBBLIGO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . CIO VALE IN PARTICOLARE IN UN CAMPO COME QUELLO DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO , IL CUI SCOPO IMPLICA PER L ' APPUNTO UN COSTANTE ADATTAMENTO IN FUNZIONE DEI MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA NEI VARI SETTORI AGRICOLI .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 112/80 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT ( VII SEZIONE ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

FIRMA ANTON DURBECK , FRANCOFORTE SUL MENO ,

E

HAUPTZOLLAMT FRANKFURT AM MAIN-FLUGHAFEN ( UFFICIO DOGANALE PRINCIPALE DI FRANCOFORTE SUL MENO-AEROPORTO ),

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 5 APRILE 1979 , N . 687 ( GU N . L 86 , PAG . 18 ), COMBINATO COI REGOLAMENTI MODIFICATIVI 23 APRILE 1979 , N . 797 ( GU N . L 101 , PAG . 7 ) E 12 GIUGNO 1979 , N . 1152 ( GU N . L 144 , PAG . 13 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 24 MARZO 1980 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 18 APRILE SUCCESSIVO , LO HESSISCHES FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 APRILE 1979 , N . 687 ( GU N . L 86 , PAG . 18 ) NONCHE DEI REGOLAMENTI MODIFICATIVI 23 APRILE 1979 , N . 797 ( GU N . L 101 , PAG . 7 ) E 12 GIUGNO 1979 , N . 1152 ( GU N . L 144 , PAG . 13 ), CHE DISPONGONO LA SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA MESSA IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE .

2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA UN IMPORTATORE TEDESCO DI FRUTTA FRESCA PROVENIENTE DAI PAESI TERZI E LE AUTORITA DOGANALI TEDESCHE E VERTE SUL RIFIUTO DI QUESTE DI METTERE IN LIBERA PRATICA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TALUNI QUANTITATIVI DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE , IN QUANTO LA MESSA IN LIBERA PRATICA DI TALI QUANTITATIVI E VIETATA DAI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI .

I - CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

3 DAI DATI CONTENUTI NELL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE IL DIVIETO DI CUI E CAUSA RIENTRA NELL ' AMBITO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI , CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 MAGGIO 1972 , N . 1035 ( GU N . L 118 , PAG . 1 ).

4 L ' ART . 29 , N . 1 , 1* COMMA , DI DETTO REGOLAMENTO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 NOVEMBRE 1972 , N . 2454 ( GU N . L 266 , PAG . 1 ), RECITA :

' 1 . MISURE APPROPRIATE POSSONO ESSERE APPLICATE NEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI :

- SE NELLA COMUNITA IL MERCATO DI UNO O PIU PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 SUBISCE O RISCHIA DI SUBIRE , A CAUSA DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI , GRAVI PERTURBAZIONI ATTE A COMPROMETTERE GLI OBIETTIVI DELL ' ARTICOLO 39 DEL TRATTATO ,

-OPPURE SE , PER I PRODOTTI ELENCATI NELL ' ALLEGATO III BIS , LE OPERAZIONI DI RITIRO DALLA VENDITA O DI ACQUISTO EFFETTUATE NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 18 E 19 VERTONO SU QUANTITATIVI NOTEVOLI ' .

IL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO DISPONE INOLTRE CHE QUANDO SI PRESENTA LA SITUAZIONE DI CUI AL N . 1 ' LA COMMISSIONE , A RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO O DI PROPRIA INIZIATIVA , DECIDE LE MISURE NECESSARIE , CHE VENGONO COMUNICATE AGLI STATI MEMBRI E CHE SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ' .

5 PER L ' ATTUAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI , IL CONSIGLIO ADOTTAVA , IL 19 DICEMBRE 1972 , IL REGOLAMENTO N . 2707/72 ' CHE DEFINISCE LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI ' ( GU N . L 291 , PAG . 3 ). L ' ART . 1 DI DETTO REGOLAMENTO RECITA :

' PER VALUTARE SE SI VERIFICHI LA SITUAZIONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 29 , PARAGRAFO 1 , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1035/72 , SI TIENE CONTO IN PARTICOLARE :

A ) DEL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI REALIZZATE O PREVEDIBILI ,

B ) DELLA DISPONIBILITA DI PRODOTTI SUL MERCATO DELLA COMUNITA ,

C ) DEI PREZZI COSTATATI PER I PRODOTTI INDIGENI SUL MERCATO DELLA COMUNITA O DELLA LORO EVOLUZIONE PREVEDIBILE , ED IN PARTICOLARE DELLA LORO TENDENZA AD UN RIBASSO O AD UN AUMENTO ECCESSIVI RISPETTO AI PREZZI DI BASE O , PER I PRODOTTI PER I QUALI NON SONO PREVISTI PREZZI DI BASE , RISPETTO AI CORSI DEGLI ULTIMI ANNI ,

D ) SE SI VERIFICA , A CAUSA DELLE IMPORTAZIONI , LA SITUAZIONE PREVISTA IN LIMINE ,

- DEI CORSI COSTATATI SUL MERCATO DELLA COMUNITA PER I PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI E IN PARTICOLARE DELLA LORO TENDENZA AD UN RIBASSO ECCESSIVO ,

- DELLE QUANTITA PER LE QUALI HANNO LUOGO O POTREBBERO AVER LUOGO OPERAZIONI DI RITIRO ' .

L ' ART . 2 DELLO STESSO REGOLAMENTO DISPONE , FRA L ' ALTRO , QUANTO SEGUE :

' 1 . LE MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE IN APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 29 , PARAGRAFI 2 E 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1035/72 , SONO LE SEGUENTI :

- QUANDO SI VERIFICHI LA SITUAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 , PRIMO TRATTINO , DI DETTO ARTICOLO , LA SOSPENSIONE DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI O LA RISCOSSIONE DI TASSE ALL ' ESPORTAZIONE ,

. . .

2.LE MISURE DI CUI TRATTASI POSSONO ESSERE ADOTTATE SOLO NEI LIMITI E PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARI .

3 . LE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 1 TENGONO CONTO DELLA SITUAZIONE PARTICOLARE DEI PRODOTTI AVVIATI VERSO LA COMUNITA . . . POSSONO ESSERE LIMITATE AD ALCUNE PROVENIENZE , ORIGINI , . . . QUALITA O AD ALCUNI CALIBRI O GRUPPI DI VARIETA .

. . . '

6 LA COMMISSIONE CONSTATAVA NELLA PRIMAVERA DEL 1979 CHE LA SITUAZIONE DEL MERCATO DELLE MELE DA TAVOLA NELLA COMUNITA , COME ALLORA SI PRESENTAVA , ERA PARTICOLARMENTE CRITICA E POTEVA ESSERE AGGRAVATA DALLE PREVEDIBILI IMPORTAZIONI DI MELE DA TAVOLA DA PAESI TERZI , IN PARTICOLARE DAI PAESI DELL ' EMISFERO SUD , VALUTATE IN 380 000 TONNELLATE . CONSIDERANDO CHE QUESTA SITUAZIONE CORRISPONDEVA ALL ' IPOTESI DI CUI ALL ' ART . 29 , N . 1 , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1035/72 E DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2707/72 , ESSA RITENEVA DI POTER AVVALERSI DELLE SUMMENZIONATE DISPOSIZIONI PER ADOTTARE , IN FORZA DELL ' ART 29 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 E DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 , I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA CONTEMPLATI DA DETTI REGOLAMENTI .

7 PRIMA DI ADOTTARE TALI PROVVEDIMENTI , CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI , LA COMMISSIONE CIONONDIMENO CERCAVA ALL ' INIZIO DEL MARZO 1979 , DI OTTENERE L ' ASSENSO DEI PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DELL ' EMISFERO SUD , PER LA LIMITAZIONE VOLONTARIA DELLE LORO ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA , ONDE PERVENIRE AD UNA RIDUZIONE GLOBALE DELLE ESPORTA ZIONI PREVEDIBILI DA 380 000 A 310 000 TONNELLATE . QUESTA CIFRA RAPPRESENTAVA UN CALO DI CIRCA IL 18 % RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI PREVISTE PER L ' ESERCIZIO IN CORSO ED UN CALO DI CIRCA IL 5 % RISPETTO ALLA MEDIA DELLE IMPORTAZIONI DELL ' ULTIMO TRIENNIO . PER IL CILE , LE CUI ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA ERANO VALUTATE IN 75 000 TONNELLATE , LA RIDUZIONE IN PROPORZIONE ALL ' ULTIMO TRIENNIO SI RISOLVEVA NELLA LIMITAZIONE DI DETTE ESPORTAZIONI A 42 000 TONNELLATE .

8 ACCORDI POTEVANO ESSERE STIPULATI CON L ' AFRICA DEL SUD , L ' ARGENTINA , L ' AUSTRALIA E LA NUOVA ZELANDA . VICEVERSA IL CILE , ASSUMENDO CHE DEI CONTRATTI DI ESPORTAZIONE ERANO GIA STATI STIPULATI PER QUANTITATIVI MOLTO PIU RILEVANTI DI MELE , INSISTEVA PER POTER ESPORTARE 55 000 TONNELLATE ANZICHE LE 42 000 PROPOSTE .

9 CONSTATANDO CHE L ' ACCORDO COL CILE NON ERA POSSIBILE , E TENUTO CONTO DEI DATI DI CUI ESSA DISPONEVA A PROPOSITO DELLE MERCI IN CORSO DI AVVIAMENTO DA TALE PAESE , LA COMMISSIONE ADOTTAVA , COL REGOLAMENTO 5 APRILE 1979 , N . 687 , DELLE ' MISURE DI SALVAGUARDIA APPLICABILI ALL ' IMPORTAZIONE DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE ' ( GU N . L 86 , PAG . 18 ), IN MODO D LIMITARE A 42 000 TONNELLATE TALI IMPORTAZIONI .

10 L ' ART . 1* DI TALE REGOLAMENTO DISPONE CHE :

' DAL 25 APRILE AL 15 AGOSTO 1979 E SOSPESA L ' IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA DI MELE DELLA SOTTOVOCE 08.06 A II DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARIE DEL CILE ' .

IL 6 APRILE 1979 , LA COMMISSIONE COMUNICAVA AL GOVERNO CILENO CH ' ESSA ERA DISPOSTA A RIPRENDERE IN CONSIDERAZIONE I PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI , NEL CASO IN CUI , ALLA DATA DEL 25 APRILE , NON FOSSE STATA RAGGIUNTA LA QUOTA DI 42 000 TONNELLATE ATTRIBUITA AL CILE .

11 INDI , LA MISSIONE DEL CILE INFORMAVA LA COMMISSIONE , IL 17 APRILE 1979 , CHE TRE NAVI AVENTI A BORDO , ALLA STESSA DATA , UN CARICO DI 6 400 TONNELLATE , CHE ERA STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE ALL ' ATTO DI PRECEDENTI VALUTAZIONI , NON AVREBBERO POTUTO RAGGIUNGERE UN PORTO COMUNITARIO PRIMA DEL 25 APRILE 1979 . TENUTO CONTO DI QUESTE INFORMAZIONI , IL 23 APRILE 1979 LA COMMISSIONE ADOTTAVA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 797/79 CHE MODIFICA LE MISURE DI SALVAGUARDIA CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO N . 687/79 E COMPLETA L ' ART . 1 DI QUESTO CON UN SECONDO COMMA A TERMINI DEL QUALE , PER LE MELE TRASPORTATE SU NAVI CHE AVEVANO LASCIATO IL CILE A DESTINAZIONE DI UN PORTO COMUNITARIO , AL PIU TARDI IL 12 APRILE 1979 , LA MESSA IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA ERA SOSPESA SOLTANTO A DECORRERE DAL 5 MAGGIO 1979 .

12 IL 5 MAGGIO 1979 LA COMMISSIONE ACCERTAVA CHE TALUNI CARICHI CHE FIGURAVANO NELL ' ELENCO STESO DALLE AUTORITA CILENE NON ERANO DESTINATI AL MERCATO COMUNITARIO E CHE , DEI QUANTITATIVI ASSEGNATI AL CILE , SOLO 38 600 TONNELLATE ERANO STATE IMPORTATE . SAPENDO , INOLTRE , CHE DUE NAVI CON UN CARICO DI CIRCA 38 000 TONNELLATE AVEVANO RAGGIUNTO DEI PORTI COMUNITARI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 5 ED IL 9 MAGGIO 1979 E CHE LA MERCE ERA STATA POSTA IN REGIME DI DEPOSITO DOGANALE , LA COMMISSIONE ADOTTAVA , IL 12 GIUGNO 1979 , IL REGOLAMENTO N . 1152/79 ' RECANTE LA SECONDA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 687/79 , RELATIVO A MISURE DI SALVAGUARDIA APPLICABILI ALL ' IMPORTAZIONE DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE ' , CHE SOSTITUIVA IL SECONDO COMMA DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 687/79 CON UNA NUOVA DISPOSIZIONE CHE , PER LE MELE TRASPORTATE SU NAVI GIUNTE IN UN PORTO COMUNITARIO PRIMA DEL 19 MAGGIO 1979 , PROROGAVA AL 17 GIUGNO 1979 LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE ERA SOSPESA LA MESSA IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA .

13 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , ' DITTA ANTON DURBECK ' , IMPORTATRICE E COMMERCIANTE ALL ' INGROSSO DI ORTOFRUTTICOLI , AVEVA STIPULATO DEI CONTRATTI RELATIVI ALL ' IMPORTAZIONE DI CIRCA 300 000 CASSE DI MELE DA TAVOLA DEL CILE . SU QUESTO QUANTITATIVO 180 000 CASSA ERANO STATE IMPORTATE AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 687/79 , CIOE IL 5 APRILE 1979 . LA NAVE AVENTE A BORDO I RESTANTI QUANTITATIVI AVREBBE DOVUTO LASCIARE IL CILE FRA IL 18 ED IL 20 APRILE 1979 , MA IN CONSIDERAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE E DEL RIFIUTO OPPOSTO DA QUESTA AD UNA DOMANDA CHE LE ERA STATA RIVOLTA CON TELEX DATATI 10 E 12 APRILE 1979 E VERTENTE SU 2 000 TONNELLATE , L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE RECEDEVA DAL CONTRATTO DI ACQUISTO E DI NOLEGGIO RELATIVO AI SUDDETTI QUANTITATIVI .

14 IL 25 LUGLIO 1979 , ESSA IMPORTAVA , PER VIA AEREA , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DUE CARTONI DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE , DEL PESO DI KG 45 , E CHIEDEVA ALLE AUTORITA TEDESCHE LA MESSA IN LIBERA PRATICA DI QUESTA MERCE . L ' UFFICIO DOGANALE COMPETENTE RESPINGEVA LA DOMANDA INVOCANDO I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA ADOTTATI DALLA COMUNITA NEI CONFRONTI DELLE IMPORTAZIONI DI MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DEL CILE COI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79 .

15 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE IMPUGNAVA TALE DECISIONE AVANTI LO HESSISCHES FINANZGERICHT , DEDUCENDO FRA L ' ALTRO CHE IL SUO FONDAMENTO GIURIDICO , E CIOE I SUMMENZIONATI REGOLAMENTI , ERA INVALIDO , IN QUANTO DETTI REGOLAMENTI ERANO STATI ADOTTATI IN VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 1035/72 E 2707/72 , DELL ' ART . 110 DEL TRATTATO E DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO ( IN PROSIEGUO : ACCORDO GENERALE ), NONCHE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA DELL ' AFFIDAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE . E PROPRIO AL FINE DI RISOLVERE IL PROBLEMA COSI SOLLEVATO CHE IL FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE SIA VALIDO IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 5 . 4 . 1979 , N . 687 , ( GU N . L 86 , PAG . 18 ), COMBINATO CON I REGOLAMENTI MODIFICATIVI 23 . 4 . 1979 , N . 797 , ( GU N . L 101 , PAG . 7 ) E 12 . 6 . 1979 , N . 1152 ( GU N . L 144 , PAG . 13 ) ' .

16 IL 13 LUGLIO 1979 , IL GOVERNO CILENO CHIEDEVA , NELL ' AMBITO DELL ' ACCORDO GENERALE , L ' APERTURA DI CONSULTAZIONI CON LA CEE , A NORMA DELL ' ART . XXIII DEL SUDDETTO ACCORDO , IN MERITO ALLE QUALI L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE E LA COMMISSIONE HANNO PRESO POSIZIONE NEL CORSO DELLA FASE ORALE DAVANTI ALLA CORTE .

II - L ' ESAME DELLA QUESTIONE SOLLEVATA

17 DALLA MOTIVAZIONE DELL ' ORDINANZA DI RINVIO NONCHE DAGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE FORNITI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE , RISULTA CHE QUESTA E , NEL CASO DI SPECIE , INVITATA A PRONUNCIARSI SULLA VALIDITA , RISPETTO AL DIRITTO COMUNITARIO , DEI REGOLAMENTI NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79 E AD ACCERTARE IN PARTICOLARE SE ESSI IMPLICHINO :

- LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 190 DEL TRATTATO , IN QUANTO NON ADEGUATAMENTE MOTIVATI AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE ,

- LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 29 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1035/72 NONCHE DEGLI ARTT . 1-3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2707/72 ,

- LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 110 DEL TRATTATO E DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO ,

- LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DALLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI QUELLO CHE VIETA LE DISCRIMINAZIONI .

A ) SULLA MOTIVAZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79

18 QUANTO ALLA MOTIVAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI E CAUSA , E STATA SOLLEVATA LA QUESTIONE SE LA CIRCOSTANZA CHE NEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 687/79 SI PARLA SOLO DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 E NON SI FA ALCUN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO N . 2707/72 , COSTITUISCA UN VIZIO DI FORMA CHE INFICI , IN FORZA DELL ' ART . 190 DEL TRATTATO , LA VALIDITA DI DETTO REGOLAMENTO E , PERTANTO , ANCHE DEI REGOLAMENTI MODIFICATIVI NN . 717/79 E 1152/79 .

19 DAL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 687/79 , ED IN PARTICOLARE DAL PRIMO DEI SUOI CONSIDERANDI , RISULTA CHE DETTO REGOLAMENTO DEFINISCE IL PROPRIO FONDAMENTO GIURIDICO RICHIAMANDOSI ALL ' ART . 29 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , IL CUI N . 1 , 1* COMMA , DESCRIVE LA SITUAZIONE ATTA A RICHIEDERE UN INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CHE PUO COMPORTARE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA E PRECISA , NEL 2* COMMA , CHE IL CONSIGLIO , DELIBERANDO SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , ' STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PARAGRAFO ' .

20 DATO CHE COL REGOLAMENTO N . 2707/72 SI INTENDONO PER L ' APPUNTO DEFINIRE LE MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , NE CONSEGUE CHE NELLA FATTISPECIE IL RIFERIMENTO ALL ' ART . 29 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , CONTENUTO NEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 687/79 , COSTITUISCE UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA DI QUESTO REGOLAMENTO , GIACCHE ESSO CONSENTE AGLI INTERESSATI DI CONOSCERE GLI ELEMENTI DI CUI LA COMMISSIONE HA TENUTO CONTO NELL ' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA .

B ) SULLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 29 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , NONCHE DEGLI ARTT . 1-3 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72

21 E PACIFICO CHE NELLA FATTISPECIE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA ADOTTATI DALLA COMMISSIONE RIENTRANO FRA QUELLI CHE , A TERMINI DELL ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 , POSSONO ESSERE ADOTTATI A NORMA DELL ' ART . 29 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , QUANDO SI VERIFICHI LA SITUAZIONE DI CUI AL N . 1 , PRIMO TRATTINO , CIOE QUANDO , ' IL MERCATO COMUNITARIO DI UNO O PIU PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1 , SUBISCE O RISCHIA DI SUBIRE , A CAUSA DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI , GRAVI PERTURBAZIONI ATTE A COMPROMETTERE GLI OBIETTIVI DELL ' ARTICOLO 39 DEL TRATTATO ' .

22 L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 DEFINISCE ESPRESSAMENTE GLI ELEMENTI DI CUI LA COMMISSIONE DEVE TENERE CONTO PER VALUTARE SE SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE DEL GENERE . L ' ART . 2 DELLO STESSO REGOLAMENTO , CHE RIGUARDA UNA SITUAZIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA FATTISPECIE , NON VA PRESO IN CONSIDERAZIONE NEL PRESENTE CASO . GIUSTA IL SUDDETTO ART . 1 , LA COMMISSIONE , AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA , DOVEVA VALUTARE LA SITUAZIONE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI , TENENDO CONTO

A ) DEL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI REALIZZATE O PREVEDIBILI ,

B)DEI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DISPONIBILI SUI MERCATI DELLA COMUNITA ,

C)DEI PREZZI DEI PRODOTTI NAZIONALI E DEL LORO ANDAMENTO PREVEDIBILE , ED IN PARTICOLARE DELLA LORO TENDENZA AD UN RIBASSO O AD UN AUMENTO ECCESSIVI RISPETTO AI PREZZI DI BASE , NONCHE

D)DEI CORSI CONSTATATI SUL MERCATO DELLA COMUNITA PER I PRODOTTI DEI PAESI TERZI , IN PARTICOLARE DELLA LORO TENDENZA AD UN RIBASSO ECCESSIVO , E DELLE QUANTITA PER LE QUALI AVEVANO AVUTO O AVREBBERO POTUTO AVER LUOGO OPERAZIONI DI RITIRO .

23 E ALLA LUCE DI QUESTI ELEMENTI CHE OCCORRE ACCERTARE SE I REGOLAMENTI NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79 SIANO CONFORMI AI DETTAMI DELL ' ART . 29 , N . 1 , PRIMO TRATTINO , DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 E AGLI ARTT . 1 E 3 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 .

24 A TAL FINE , VA IN PRIMO LUOGO ACCERTATO SE LA COMMISSIONE ABBIA CORRETTAMENTE ESERCITATO IL SUO POTERE DISCREZIONALE , NEL PERIODO IN CUI I SUMMENZIONATI PROVVEDIMENTI SONO STATI DECISI , ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DI CUI E CAUSA PER QUANTO RIGUARDA I QUANTITATIVI DISPONIBILI DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI .

25 E PACIFICO CHE I QUANTITATIVI DISPONIBILI ERANO , NELLA PRIMAVERA DEL 1979 , COSPICUI . L ' ENTITA DI QUESTE DISPONIBILITA DIPENDEVA DAI QUANTITATIVI PROVENIENTI DAL RACCOLTO 1978/79 CONFRONTATI A QUELLI PROVENIENTI DAI RACCOLTI DELLE ANNATE PRECEDENTI , E NEL CONTEMPO DAI QUANTITATIVI DI PRODOTTI OGGETTO DI PROVVEDI MENTI D ' INTERVENTO E TROVANTISI , ALL ' EPOCA CONSIDERATA , DEPOSITATI IN MAGAZZINO . I DATI RELATIVI AL RACCOLTO DELLA STAGIONE 1978/1979 MOSTRANO ANZITUTTO CHE , ANZICHE DIMINUIRE , IL VOLUME DI QUESTO RACCOLTO , VALUTATO IN 6 661 000 TONNELLATE , INDICAVA UN AUMENTO DELL ' ORDINE DI CIRCA IL 30 % RISPETTO A QUELLO DEL RACCOLTO RELATIVO ALLA STAGIONE 1977/1978 .

26 E CERTO INCONTESTABILE CHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO , POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PRODOTTI CHE RISPONDONO ALLE NORME DI QUALITA DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI , GIACCHE QUESTI PRODOTTI SONO I SOLI CHE POSSANO ESSERE POSTI IN COMMERCIO E CHE POSSANO COSTITUIRE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI D ' INTERVENTO , MA NON E PROVATO CHE I QUANTITATIVI DI MELE CHE NON RISPONDANO ALLE NORME DI QUALITA SIANO STATI NELLA STAGIONE 1978/1979 MOLTO DIVERSI DA QUELLI RELATIVI ALLE PRECEDENTI STAGIONI , O CHE DEI PRODUTTORI O COMMERCIANTI ABBIANO USATO LA MAGGIOR PARTE DELLA LORO CAPACITA DI IMMAGAZZINAMENTO PER CONSERVARE DEI PRODOTTI CHE NON POTEVANO ESSERE POSTI IN COMMERCIO NE COSTITUIRE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI D ' INTERVENTO , O , INFINE , CHE SIANO STATI COMMESSI ABUSI O ERRORI SOSTANZIALI NELL ' APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AMMASSO COMUNITARI .

27 ONDE VALUTARE L ' ENTITA DEI QUANTITATIVI DI MELE DA TAVOLA DISPONIBILI SUL MERCATO DELLA COMUNITA NELLA PRIMAVERA 1979 , LA COMMISSIONE DOVEVA INOLTRE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , A PARTE I QUANTITATIVI RACCOLTI NEL CORSO DELLA STAGIONE DI CUI TRATTASI , I QUANTITATIVI CHE SI TROVAVANO NEI DEPOSITI FRIGORIFERI , TANTO QUELLI GIA OGGETTO DI PROVVEDIMENTI D ' INTERVENTO QUANTO QUELLI CUSTODITI IN MAGAZZINI PRIVATI . LE CIFRE FORNITE IN PROPOSITO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO RIVELANO CHE I QUANTITATIVI DI MELE DA TAVOLA DEPOSITATI IN MAGAZZINO AVEVANO RAGGIUNTO , IL 1* MARZO 1979 , CIRCA 1 500 000 TONNELLATE , CON UN AUMENTO QUINDI DELL ' ORDINE DEL 18 % E DEL 40 % RISPETTO ALLO STESSO PERIODO NEL 1977 E , RISPETTIVAMENTE , NEL 1978 . INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE SE SIFFATTE CIFRE TENGANO UNICAMENTE CONTO DEI PRODOTTI CHE FIGURANO NEI DEPOSITI FRIGORIFERI O DI PRODOTTI RISPONDENTI ALLE NORME DI QUALITA , NON SI PUO CONTESTARE CHE LE CIFRE RELATIVE ALLE SCORTE ESISTENTI NELLA PRIMAVERA DEL 1979 , CONSIDERATE DEL PARI RISPETTO ALL ' ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDIGENA , FACESSERO RISULTARE L ' ESISTENZA DI DIFFICOLTA SEMPRE PIU GRAVI PER LO SMERCIO DELLE MELE DA TAVOLA INDIGENE SUL MERCATO DELLA COMUNITA .

28 QUESTE DIFFICOLTA POTEVANO D ' ALTRA PARTE ESSERE SENSIBILMENTE AGGRAVATE , IN PRIMO LUOGO DALLA TENDENZA , NEL PERIODO CONSIDERATO , DEI PREZZI INTERNI , ED IN SECONDO LUOGO DALL ' ENTITA DELLE OPERAZIONI DI RITIRO EFFETTUATE NELLA PRIMAVERA DEL 1979 E PREVEDIBILI IN SEGUITO .

29 QUANTO AL PRIMO PUNTO , DALLE INDICAZIONI FORNITE NEL CORSO DELLA FASE ORALE RISULTA CHE , PER LA MAGGIOR PARTE DEI MERCATI NAZIONALI DELLA COMUNITA , I PREZZI DI MERCATO SI TROVAVANO NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 1979 AL DI SOTTO DEL PREZZO BASE , FISSATO IN 21,26 ECU , GIUSTA L ' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , IN BASE ALL ' ANDAMENTO DELLA MEDIA DEI CORSI RILEVATI NELL ' ULTIMO TRIENNIO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITA . INOLTRE , DAL RAFFRONTO TRA I PREZZI DI CIASCUNA DI QUESTE TRE ANNATE RISULTA CHE NEL MARZO DEL 1979 I PREZZI PRATICATI SULLA MAGGIOR PARTE DEI MERCATI NAZIONALI DELLA COMUNITA NON AVEVANO RAGGIUNTO IL LIVELLO DEI PREZZI DELLE ANNATE PRECEDENTI , MA RIVELAVANO NETTAMENTE UNA TENDENZA AL RIBASSO , ATTA AD AGGRAVARE LE CONDIZIONI DI SMALTIMENTO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI ED A GRAVARE PESANTEMENTE SULLA SITUAZIONE GIA ESTREMAMENTE CRITICA DEL REGIME DI AMMASSO .

30 QUANTO AL SECONDO PUNTO , DALLE SUMMENZIONATE INDICAZIONI RISULTA INOLTRE CHE I QUANTITATIVI PER I QUALI ERANO STATE EFFETTUATE DELLE OPERAZIONI DI RITIRO AVEVANO RAGGIUNTO , IL 1* MARZO 1979 , LE 90 000 TONNELLATE ED ERANO PASSATE , IL 1* APRILE SUCCESSIVO , A 143 512 TONNELLATE , RIVELANDO QUINDI UN TASSO DI AUMENTO RAPIDO , MENTRE LE OPERAZIONI DI RITIRO NON AVEVANO SUPERATO LE 2 450 TONNELLATE NEL 1978 E LE 115 000 TONNELLATE NEL 1977 . SECONDO LE PREVISIONI BASATE SULLE ANNATE PRECEDENTI , CI SI POTEVA QUINDI LOGICAMENTE ATTENDERE OPERAZIONI DI RITIRO VERTENTI SU QUANTITATIVI ANCORA MAGGIORI E , DI CONSEGUENZA , UN PREOCCUPANTE AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE GIA CRITICA DEL MERCATO DI CUI TRATTASI .

31 NON SI PUO , STANDO COSI LE COSE , CONTESTARE CHE LA COMMISSIONE POTESSE LOGICAMENTE RITENERE CHE LA SITUAZIONE DI DETTO MERCATO RISCHIAVA DI SUBIRE UN GRAVE DETERIORAMENTO A CAUSA DEL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI , EFFETTUATE O PREVEDIBILI , DA PAESI TERZI DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI E CHE UN DETERIORAMENTO DEL GENERE POTEVA TRADURSI IN UNA PERTURBAZIONE ATTA A METTERE IN PERICOLO LE FINALITA DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO .

32 PER QUANTO RIGUARDA IL PREVEDIBILE VOLUME DELLE IMPORTAZIONI , DAL FASCICOLO RISULTA CHE SI POTEVANO PREVEDERE IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI DELL ' EMISFERO SUD DELL ' ORDINE DI 380 000 TONNELLATE , PER IL PERIODO MARZO-AGOSTO 1979 , IL CHE AVREBBE DETERMINATO UN AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI ANCHE RISPETTO ALL ' ANNO PRECEDENTE , NEL QUALE IL RACCOLTO DI MELE NAZIONALI ERA STATO PARTICOLARMENTE SCARSO .

33 ANCHE AMMETTENDO CHE LA QUALITA DELLE MELE IMPORTATE FOSSE SUPERIORE , DURANTE QUESTO PERIODO , A QUELLA DELLE MELE NAZIONALI , CIO NON TOGLIE CHE LA QUALITA DI QUESTE NON ERA A TAL PUNTO INFERIORE CHE NON SI POTESSERO IN LARGA MISURA SOSTITUIRE ALLE ALTRE .

34 NON SI PUO NEMMENO ACCOGLIERE L ' ARGOMENTO DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE SECONDO CUI L ' OFFERTA DI MELE D ' IMPORTAZIONE AVREBBE POTUTO AVERE UN EFFETTO PROMOZIONALE SULLA VENDITA DELLE MELE NAZIONALI . UN EFFETTO DEL GENERE , ANCHE SE ESISTE , PUO ESSERE SOLO PROVVISORIO DATO CHE LE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI RICHIAMANO CON L ' ANDAR DEL TEMPO UNA DOMANDA CHE , IN LORO MANCANZA , SI RIVERSEREBBE SUI PRODOTTI NAZIONALI .

35 QUINDI , TENUTO CONTO DEI QUANTITATIVI DI MELE DA TAVOLA NAZIONALI DISPONIBILI SUL MERCATO DELLA COMUNITA , TANTO DI QUELLE PROVENIENTI DAL RACCOLTO 1978/1979 QUANTO DI QUELLE IMMAGAZZINATE IN DEPOSITI FRIGORIFERI DELLA COMUNITA E PRIVATI , VISTO LO STATO DEGLI INTERVENTI PREVEDIBILI E DATO L ' ANDAMENTO DEI PREZZI , IN PARTICOLARE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , NON RISULTA CHE LA COMMISSIONE ABBIA TRAVISATO LA REALTA DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DI CUI E CAUSA , RITENENDO CHE UN VOLUME D ' IMPORTAZIONI DAI PAESI DELL ' EMISFERO SUD , VALUTATO IN 380 000 TONNELLATE , POTESSE AGGRAVARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE DIFFICOLTA DI QUESTO MERCATO E RISCHIASSE DI CREARVI UNA PERTURBAZIONE GRAVE , AI SENSI DELL ' ART . 29 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , TALE DA METTERE IN PERICOLO LE FINALITA DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO , IN ISPECIE QUELLE DI CUI ALLE LETTERE A ), B ) E C ) DI QUESTA DISPOSIZIONE .

36 IL FATTO CHE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA , ADOTTATI COL REGOLAMENTO N . 687/79 , SIANO STATI MODIFICATI A DUE RIPRESE , COI REGOLAMENTI NN . 797/79 E 1152/79 , NON PUO CONSIDERARSI RIVELATORE DEL FATTO CHE LA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO IN ATTO NELLA PRIMAVERA DEL 1979 FOSSE INCOMPLETA OD ERRONEA . COME RISULTA DAL PREAMBOLO DEI SUDDETTI REGOLAMENTI , TALI MODIFICHE SI SPIEGANO UNICAMENTE CON LA CONOSCENZA PIU PRECISA DEI QUANTITATIVI REALI IN CORSO DI AVVIAMENTO ED EFFETTIVAMENTE DESTINATI A ESSERE MESSI IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA , CHE RIENTRAVANO NEL CONTINGENTE D ' IMPORTAZIONE FISSATO PER IL CILE .

37 LA CIRCOSTANZA CHE LA COMMISSIONE NON ABBIA ADOTTATO , PER L ' ANNATA 1979/1980 , MALGRADO UN RACCOLTO ANCORA MAGGIORE CHE NELL ' ANNATA 1978/1979 , ALCUN PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA , NON PUO NEMMENO CONSIDERARSI DETERMINANTE PER LA FONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE , DATO CHE DETTA VALUTAZIONE E UNICAMENTE LEGATA ALLA SITUAZIONE ED ALLE ESIGENZE DEL MERCATO , QUALI SI PRESENTAVANO NELLA PRIMAVERA DEL 1979 , E NON PUO ESSERE GIUDICATA CON RIFERIMENTO AD ELEMENTI RICAVATI DA UNA SITUAZIONE DI MERCATO RELATIVA AD UN ' ANNATA SUCCESSIVA .

38 DI FRONTE AD UNA SITUAZIONE COME QUELLA SOPRA ESAMINATA , L ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 CONTEMPLA ESPRESSAMENTE , FRA I PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ADOTTARSI A NORMA DELL ' ART . 29 , NN . 2 E 3 , DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 , LA SOSPENSIONE DELLE IMPORTAZIONI O DELLE ESPORTAZIONI O LA RISCOSSIONE DI TASSE SULL ' ESPORTAZIONE .

39 IL TENTATIVO DELLA COMMISSIONE DI OTTENERE , PRIMA DI STABILIRE LA SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLE IMPORTAZIONI DAL CILE , IL CONSENSO DEI PAESI ESPORTATORI SULL ' AUTOLIMITAZIONE DELLE LORO ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA , NON PUO , ALLA LUCE DEL SUDDETTO ARTICOLO , CONSIDERARSI INACCETTABILE RISPETTO AL DIRITTO COMUNITARIO , DATO CHE QUESTO TENTATIVO MANIFESTA LO SFORZO DELLA COMUNITA DI NON FAR RICORSO SE NON IN ULTIMA ISTANZA ALL ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI COATTIVI , COME QUELLI DI CUI E CAUSA , CH ' ESSA AVEVA PURE IL POTERE DI ADOTTARE IN FORZA DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 .

40 QUESTO TENTATIVO E TANTO PIU AMMISSIBILE IN QUANTO IL REGOLAMENTO N . 2707/72 , IL QUALE ALL ' ART . 3 , N . 2 , DISPONE CHE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA EVENTUALMENTE DECISI DALLA COMMISSIONE ' POSSONO ESSERE ADOTTATI SOLO NEI LIMITI E PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARI ' , INDICA IMPLICITAMENTE CHE LA COMMISSIONE , QUANDO RITIENE CHE RICORRANO LE CONDIZIONI RICHIESTE PER L ' APPLICAZIONE DI SIFFATTI PROVVEDIMENTI , DEVE INFORMARSI AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA INTRINSECO ALL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO .

41 LA CIRCOSTANZA CHE , ALL ' ATTO DELL ' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI NN . 797/79 E 1152/79 , MODIFICATIVI DEL REGOLAMENTO N . 687/79 , LA COMMISSIONE ABBIA PRESO IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE LE MERCI CHE HANNO LASCIATO IL CILE , ESCLUSE QUELLE ANCORA IN CORSO DI CARICAMENTO , NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA RISPETTO A QUESTE MERCI . IL N . 3 , 1* COMMA , DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 PRECISA INFATTI CHE I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA EVENTUALMENTE APPLICATI TENGONO CONTO DELLA SITUAZIONE PARTICOLARE DEI PRODOTTI GIA ' AVVIATI ' . IL FATTO CHE , NEI REGOLAMENTI NN . 797/79 E 1152/79 , LA COMMISSIONE ABBIA UNICAMENTE TENUTO CONTO DELLE MERCI GIA IN CORSO DI TRASPORTO MARITTIMO NEL MOMENTO IN CUI I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA SONO STATI DECISI COSTITUISCE CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 CHE LA COMMISSIONE NON POTEVA INTERPRETARE ESTENSIVAMENTE SENZA RISCHIARE DI RECAR PREGIUDIZIO ALL ' EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DECISI .

C ) SULLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 110 DEL TRATTATO E DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO

42 SI FA D ' ALTRA PARTE CARICO AI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA DI VIOLARE , IN QUANTO COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI , IL PRINCIPIO DIRETTIVO DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE , CHE FIGURA ALL ' ART . 110 DEL TRATTATO , CUI SI RICHIAMA ESPRESSAMENTE L ' ART . 37 DEL REGOLAMENTO N . 1035/72 .

43 OCCORRE RICORDARE IN PROPOSITO CHE A TERMINI DI QUESTA DISPOSIZIONE , ' IL PRESENTE REGOLAMENTO DEV ' ESSERE APPLICATO IN MODO CHE SI TENGA CONTO PARALLELAMENTE E IN MISURA ADEGUATA DEGLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTT . 39 E 110 DEL TRATTATO ' . QUESTO DUPLICE RICHIAMO MOSTRA CHE IL REGOLAMENTO MIRA AL MANTENIMENTO DI UN RAGIONEVOLE EQUILIBRIO FRA LE FINALITA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E GLI INTERESSI DEL COMMERCIO MONDIALE CUI SI FA RIFERIMENTO NELL ' ART . 110 .

44 L ' ART . 110 DEL TRATTATO , IL QUALE DISPONE CHE GLI STATI MEMBRI ' INTENDONO CONTRIBUIRE , SECONDO L ' INTERESSE COMUNE , ALLO SVILUPPO ARMONICO DEL COMMERCIO MONDIALE , ALLA GRADUALE SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ED ALLA RIDUZIONE DELLE BARRIERE DOGANALI ' , NON PUO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSO VIETI ALLA COMUNITA DI ADOTTARE , A PENA DI VIOLARE IL TRATTATO , QUALSIASI MISURA ATTA AD INFICIARE GLI SCAMBI COI PAESI TERZI , ANCHE QUANDO , COME NEL CASO DI SPECIE , L ' ADOZIONE D ' UNA MISURA DEL GENERE E RICHIESTA DALL ' ESISTENZA , NEL MERCATO DELLA COMUNITA , D ' UN RISCHIO DI PERTURBAZIONE GRAVE ATTO A METTERE IN PERICOLO LE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 39 DEL TRATTATO , E QUANDO ESSA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA IN DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

45 COSI PURE , L ' ARGOMENTO SVOLTO DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SECONDO CUI I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA SONO IN CONTRASTO CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA COMUNITA NELL ' AMBITO DELL ' ACCORDO GENERALE , NON PUO , NEL PRESENTE CASO , ESSERE ACCOLTO PER CONTESTARE LA VALIDITA DEI PROVVEDIMENTI STESSI .

46 COME RISULTA DALLE PRECISAZIONI NON CONTESTATE FORNITE IN PROPOSITO DALLA COMMISSIONE NEL CORSO DELLA FASE ORALE , IL GRUPPO SPECIALE IN SENO ALL ' ACCORDO GENERALE , INCARICATO DI PRENDERE IN ESAME LA CONFORMITA DEGLI ATTI DELLA COMUNITA A TALE ACCORDO , HA ACCERTATO CHE , ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA , QUESTA NON HA VIOLATO NE L ' ART . I NE L ' ART . II DEL SUMMENZIONATO ACCORDO . IL GRUPPO DI CUI TRATTASI HA UNICAMENTE FATTO CARICO ALLA COMUNITA DI AVERE , NELL ' AMBITO DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI , PRESO IL 1976 , ANZICHE IL 1975 , COME TERZA ANNATA DI RIFERIMENTO . UN ADDEBITO DEL GENERE NON PUO CONSIDERARSI COME UN ELEMENTO ATTO A PROVOCARE L ' INVALIDITA DEI PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE . RISULTA D ' ALTRONDE DALLE SPIEGAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE CHE LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL ' ANNATA 1975 NON AVREBBE MODIFICATO IN MANIERA SOSTANZIALE I LIMITI DEI CONTINGENTI ALL ' IMPORTAZIONE AMMESSI PER IL CILE , CHE SAREBBERO PASSATI DA 42 000 TONNELLATE , CALCOLATE IN BASE ALL ' ANNATA 1976 , A 42 600 TONNELLATE .

D ) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

47 L ' ATTENZIONE DELLA CORTE E STATA INOLTRE ATTIRATA SULLA QUESTIONE SE LA COMMISSIONE ABBIA NEL CASO DI SPECIE VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO , IN QUANTO IN PARTICOLARE ESSA AVREBBE ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA CON RITARDO , DOPO LA STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI IMPORTATORI INTERESSATI , DEI CONTRATTI DI FORNITURA E DI NOLEGGIO E SENZA CONTEMPLARE DELLE MISURE TRANSITORIE A FAVORE DI QUESTI IMPORTATORI .

48 PUR SE , COME LA CORTE HA DI RECENTE RIAFFERMATO NELLA SENTENZA 16 MAGGIO 1979 , CAUSA 84/79 , TOMADINI ( RACC . 1979 , PAG . 1801 ), IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO RIENTRA FRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA , CIO NON TOGLIE CHE ' LA SFERA D ' APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO NON PUO TUTTAVIA ESSERE ESTESA FINO A RENDERE IMPOSSIBILE , IN GENERALE , CHE UNA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICHI AGLI EFFETTI FUTURI DI SITUAZIONI SORTE SOTTO L ' IMPERO DELLA DISCIPLINA ANTERIORE , SENZA ASSUNZIONE DI ALCUN OBBLIGO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ' . NELLA STESSA SENTENZA , LA CORTE HA INOLTRE OSSERVATO CHE ' CIO VALE IN PARTICOLARE IN UN CAMPO COME QUELLO DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO , IL CUI SCOPO IMPLICA PER L ' APPUNTO UN COSTANTE ADATTAMENTO IN FUNZIONE DEI MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA NEI VARI SETTORI AGRICOLI ' .

49 LE STESSE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL ' ART . 3 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 EVIDENZIANO LA NECESSITA D ' UN ADEGUAMENTO DEL GENERE , CHE CONSENTE ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI PREVENIRE LA MINACCIA D ' UNA PERTURBAZIONE GRAVE ATTA A METTERE IN PERICOLO LE FINALITA DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO .

50 INOLTRE , TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE CUI RISPONDEVA LA SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLE IMPORTAZIONI , PROVVEDIMENTI TRANSITORI CHE ESCLUDESSERO DA DETTA SOSPENSIONE I CONTRATTI GIA STIPULATI AVREBBERO TOLTO QUALSIASI EFFETTO PRATICO AL PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA , APRENDO IL MERCATO DELLE MELE DA TAVOLA DELLA COMUNITA AD UN VOLUME DI IMPORTAZIONI TALE DA METTERE IN PERICOLO IL MERCATO STESSO .

E ) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

51 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO E STATO SOLLEVATO IL PROBLEMA SE I REGOLAMENTI NN . 797/79 E 1152/79 NON SIANO IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO , NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IN QUANTO CON DETTI REGOLAMENTI SI ESCLUDE CHE POSSANO FRUIRNE LE IMPORTAZIONI PER LE QUALI L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE AVEVA CHIESTO UNA DEROGA ALL ' APPLICAZIONE DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI .

52 COME E GIA STATO OSSERVATO , I REGOLAMENTO NN . 797/79 E 1152/79 NON HANNO LO SCOPO DI CONSENTIRE UNA DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI CUI E CAUSA PER QUANTO RIGUARDA I QUANTITATIVI DI MELE DA TAVOLA PROVENIENTI DAL CILE AMMESSI ALL ' IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA , MA MIRANO UNICAMENTE AD ADEGUARE LA LORO APPLICAZIONE ALLE MERCI CHE , AL MOMENTO IN CUI QUESTI PROVVEDIMENTI SONO ENTRATI IN VIGORE , ERANO ' AVVIATE ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 .

53 STANDO COSI LE COSE , LA CIRCOSTANZA CHE LA COMMISSIONE ABBIA PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO LE MERCI CHE , IL 12 APRILE 1979 , ERANO GIA A BORDO PER IL TRASPORTO MARITTIMO ED ABBIA ESCLUSO QUELLE CHE , IN TALE DATA , NON AVEVANO ANCORA LASCIATO UN PORTO CILENO , RISPONDE AI DETTAMI DELL ' ART . 3 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 2707/72 .

54 DATO CHE LA SITUAZIONE DI QUESTE MERCI ALLA LUCE DELL ' ART . 3 , N . 2 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NON E PARAGONABILE A QUELLA DELLE MERCI ' AVVIATE ' , AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE , IL FATTO CHE IL REGIME DEI REGOLAMENTI NN . 797/79 E 1152/79 DI CUI E CAUSA NON SIA STATO ESTESO AD UNA SITUAZIONE DEL GENERE , NON PUO QUINDI CONSIDERARSI COME IMPLICANTE UNA DISCRIMINAZIONE INCOMPATIBILE COL TRATTATO .

55 AL CONTRARIO , L ' ESTENSIONE DEL SUDDETTO REGIME A DELLE IMPORTAZIONI , ANCHE LIMITATE , PROVENIENTI DA UN PAESE CHE NON AVEVA ACCETTATO LA CLAUSOLA DI AUTOLIMITAZIONE DELLE ESPORTAZIONI PROPOSTA DALLA COMMISSIONE SAREBBE STATA DISCRIMINATORIA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI PAESI DELL ' EMISFERO SUD CHE AVEVANO ACCETTATO UNA CLAUSOLA DEL GENERE ED AVREBBE MESSO IN PERICOLO L ' OSSER- VANZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA QUESTI PAESI .

56 PER TUTTI QUESTI MOTIVI , LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE VA RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESAME DELLA QUESTIONE STESSA NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT CON ORDINANZA 24 MARZO 1980 , DICHIARA :

L ' ESAME DELLA QUESTIONE SOLLEVATA NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 687/79 , 797/79 E 1152/79 .