61980J0045

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 FEBBRAIO 1981. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA 45/80.

raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 00353


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


STATI MEMBRI - OBBLIGHI - ADEMPIMENTO DELLE DIRETTIVE - TRASGRESSIONE - GIUSTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 169 )

Massima


UNO STATO MEMBRO NON PUO INVOCARE NORME , PRASSI O SITUAZIONI DELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE PER GIUSTIFICARE L ' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TER- MINI CONTEMPLATI DALLE DIRETTIVE COMUNI- TARIE .

Parti


NELLA CAUSA 45/80 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GIAN PIERO ALESSI , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . IVO M . BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA PROPRIA AMBASCIATA , 5 , RUE MARIE-ADELAIDE ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' INADEMPIMENTO RISULTANTE DALLA MANCATA ATTUAZIONE , DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767/CEE , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 1980 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , OMETTENDO DI ADOTTARE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ), E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .

2 A NORMA DELL ' ART . 24 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/767 , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO METTERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI A QUANTO DA ESSA PRESCRITTO ENTRO DICIOTTO MESI DALLA SUA NOTIFICA . QUESTO TERMINE E SCADUTO IL 30 GENNAIO 1978 .

3 IL GOVERNO ITALIANO NON CONTESTA L ' INADEMPIMENTO ADDEBITATOGLI . ESSO SPIEGA CHE IL RITARDO NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE E DOVUTO AL FATTO CH ' ESSO HA RITENUTO DI DOVER FAR APPROVARE DAL PARLAMENTO ITALIANO UN DISEGNO DI LEGGE VOLTO AD OTTENERE LA DELEGA AD EMANARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE ; TALE DISEGNO NON HA PERO POTUTO ESSERE APPROVATO A TEMPO DEBITO A CAUSA DELLO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE ED E STATO RIPRESENTATO AL PARLAMENTO NEL CORSO DELLA LEGISLATURA ATTUALE . IL GOVERNO ITALIANO FA INOLTRE PRESENTE CHE , IN ATTESA DELL ' APPROVAZIONE DEL DISE GNO DI LEGGE , CHE SI AUSPICA IMMINENTE , ESSO HA PREFERITO ASTENERSI , PER RAGIONI DI OPPORTUNITA E DI CERTEZZA DEL DIRITTO , ' DALL ' ATTUARE CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 76/767/CEE , PER IL CUI RECEPIMENTO NON SAREBBE STATA NECESSARIA UNA LEGGE ' .

4 QUESTI FATTI NON POSSONO FAR VENIRE MENO L ' INADEMPIMENTO ADDEBITATO ALLA REPUBBLICA ITALIANA . SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , AGLI STATI MEMBRI NON E CONSENTITO INVOCARE NORME , PRASSI O SITUAZIONI DELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE PER GIUSTIFICARE L ' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI CONTEMPLATI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE .

5 SI DEVE PERTANTO CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/767 , E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

6 AI TERMINI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA PERTANTO CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* LA REPUBBLICA ITALIANA , NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ), E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .

2*LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE .