SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 MARZO 1980. - JOSETTE PECASTAING CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI). - DIRITTO DI DIMORA E ORDINE PUBBLICO. - CAUSA 98/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 00691
edizione speciale greca pagina 00367
edizione speciale svedese pagina 00057
edizione speciale finlandese pagina 00057
edizione speciale spagnola pagina 00187
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - GARANZIE GIURISDIZIONALI - AZIONI ESPERIBILI DAI CITTADINI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI - REQUISITI DI FORMA O DI PROCEDURA MENO FAVOREVOLI PER I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI - INAMMISSIBILITA
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 8 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - GARANZIE GIURISDIZIONALI - AZIONI ESPERIBILI DAI CITTADINI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI - SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ATTO IMPUGNATO - REQUISITI DI RICEVIBILITA IDENTICI PER I CITTADINI NAZIONALI E PER I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 8 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - GARANZIE GIURISDIZIONALI - MANCATO EFFETTO SOSPENSIVO DELLE AZIONI - AMMISSIBILITA - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - PROCESSO EQUO - RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 8 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - DECISIONE DI ALLONTANAMENTO - PROCEDIMENTO D ' ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - ESECUZIONE IMMEDIATA DELLA DECISIONE PREVIO PARERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - DECISIONE DI ALLONTANAMENTO - PROCEDIMENTO D ' ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - ECCEZIONE - CASO D ' URGENZA DEBITAMENTE GIUSTIFICATO - VALUTAZIONE DELL ' URGENZA DA PARTE DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )
6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO D ' ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - OGGETTO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )
1 . L ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI CONSENTIRE A TUTTI I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA COLPITI DA UN PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L ' INGRESSO , DAL RIFIUTO DI RILASCIO O DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DA UNA DECISIONE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO , LE STESSE AZIONI ESPERIBILI DAI CITTADINI CONTRO GLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE . UNO STATO MEMBRO NON PUO , SENZA TRASGREDIRE QUEST ' OBBLIGO , SUBORDINARE L ' ESPERIMENTO DI UN ' AZIONE , DA PARTE DELLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA , A REQUISITI DI FORMA O DI PROCEDURA PARTICOLARI , MENO FAVOREVOLI DI QUELLI CHE VALGONO PER LE AZIONI ESPERITE DAI SUOI CITTADINI CONTRO GLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE .
2 . L ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI GARANTIRE ALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA STESSA UNA TUTELA GIURISDIZIONALE CHE NON SIA MENO FAVOREVOLE DI QUELLA DA ESSI CONCESSA AI PROPRI CITTADINI IN FATTO DI AZIONI CONTRO ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE , IVI COMPRESA , SE DEL CASO , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI . ESSO RIGUARDA TUTTE LE AZIONI ESPERIBILI , IN UNO STATO MEMBRO , CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI NELLO STATO DI CUI TRATTASI . CIO SIGNIFICA IN PARTICOLARE CHE , QUALORA IN UNO STATO MEMBRO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON ABBIA IL POTERE DI SOSPENDERE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO , MENTRE TALE POTERE SPETTA AI GIUDICI ORDINARI , DETTO STATO E TENUTO A CONSENTIRE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DI PROPORRE UNA DOMANDA DI SOSPENSIONE A DETTI GIUDICI , ALLE STESSE CONDIZIONI DEI SUOI CITTADINI .
3 . L ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 NON STBILISCE ALCUN OBBLIGO SPECIFICO PER QUANTO RIGUARDA L ' EVENTUALE EFFICACIA SOSPENSIVA DELLE AZIONI ESPERIBILI DALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA . NON SI PUO DESUMERE DA DETTA DISPOSIZIONE L ' OBBLIGO , PER GLI STATI MEMBRI , DI AMMETTERE LA PRESENZA DI UNO STRANIERO NEL LORO TERRITORIO NELLE MORE DEL GIUDIZIO , PURCHE EGLI POSSA CIONONDIMENO FRUIRE DI UN PROCESSO EQUO E SIA IN GRADO DI FAR VALERE TUTTI I PROPRI MEZZI DI DIFESA . QUESTA ESIGENZA IMPLICA IN PARTICOLARE CHE , ECCETTUATO IL CASO D ' URGENZA , IL PROVVEDIMENTO D ' ALLONTANAMENTO NON PUO ESSERE ESEGUITO PRIMA CHE L ' INTERESSATO ABBIA AVUTO LA POSSIBILITA DI COMPIERE LE FORMALITA NECESSARIE PER L ' IMPUGNAZIONE .
4 . TRANNE IN CASO D ' URGENZA , IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO DINANZI ALLA ' AUTORITA COMPETENTE ' DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 DEVE PRECEDERE LA DECISIONE DI ALLONTANAMENTO . IN PARTICOLARE , NEL CASO IN CUI UNO STATO MEMBRO ABBIA APPLICATO L ' ART . 9 PER SOPPERIRE ALLA MANCATA EFFICACIA SOSPENSIVA DELLE AZIONI ESPERIBILI , TALE NORMA DIVERREBBE PRATICAMENTE INEFFICACE QUALORA - SALVO SEMPRE IL CASO D ' URGENZA - L ' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO D ' ALLONTANAMENTO CHE S ' INTENDE ADOTTARE NON FOSSE DIFFERITA FINO AL MOMENTO IN CUI LA SUDDETTA AUTORITA NON SI SIA PRONUNZIATA .
RISULTA QUINDI DALL ' ART . 9 CHE , NON APPENA IL PARERE DI CUI TRATTASI SIA STATO EMESSO E PORTATO A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , IL PROVVEDIMENTO D ' ALLONTANAMENTO PUO ESSERE IMMEDIATAMENTE ESEGUITO , SALVO SEMPRE RESTANDO IL DIRITTO DELL ' INTERESSATO DI DIMORARE NEL TERRITORIO PER IL TEMPO NECESSARIO AD ESPERIRE L ' IMPUGNAZIONE CONSENTITAGLI DALL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA .
5 . DALL ' ART . 9 , N . 1 , 1* COMMA , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 SI DESUME CHE LA VALUTAZIONE DELLA QUESTIONE DELL ' URGENZA , NEI CASI DEBITAMENTE GIUSTIFICATI , SPETTA ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E CHE L ' ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO PUO IN TAL CASO AVER LUOGO ANCOR PRIMA CHE L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' SIA STATA IN GRADO DI EMETTERE IL PROPRIO PARERE .
6 . IL PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , DESTINATO AD OVVIARE ALLE CARENZE DELLE IMPUGNAZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 8 , NON HA LO SCOPO DI ATTRIBUIRE AI GIUDICI UNA COMPETENZA SUPPLEMENTARE IN FATTO DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA NE QUELLO DI ATTRIBUIRE LORO IL CONTROLLO SULL ' URGENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE .
L ' ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI RIENTRA NELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA .
LA PORTATA DI QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO TUTTAVIA ESSERE LIMITATA DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA UNO STATO MEMBRO IN FORZA DELL ' ART . 9 .
NEL PROCEDIMENTO 98/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , CHIAMATO A PRONUNZIARSI IN VIA URGENTE NELLA CAUSA TRA
JOSETTE PECASTAING , CAMERIERA , RESIDENTE IN LIEGI ,
E
LO STATO BELGA , NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ,
1 CON ORDINANZA 18 GIUGNO 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 21 DELLO STESSO MESE , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , ADITO PER UN PROVVEDIMENTO D ' URGENZA , HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TALUNE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 1964 , PAG . 850 ), ALLO SCOPO DI VALUTARE LA RICEVIBILITA DI UN RICORSO PROPOSTO DA UNA CITTADINA FRANCESE E INTESO AD OTTENERE , NELL ' AMBITO DI UN ' AZIONE CIVILE , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE ADOTTATO NEI CONFRONTI DELLA STESSA DALLA POLIZIA BELGA .
SULL ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 64/221 IN BELGIO
2 DALLE INFORMAZIONI ASSUNTE IN CORSO DI CAUSA RISULTA CHE IL BELGIO NON HA EMANATO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA . E INFATTI PACIFICO CHE I RIMEDI ESPERIBILI , IN MATERIA AMMINISTRATIVA , DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO BELGA SONO ACCESSIBILI A CHIUNQUE , A PRESCINDERE DALLA CITTADINANZA , E , DI CONSEGUENZA , LE PERSONE MENZIONATE DALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA HANNO LA POSSIBILITA DI PROMUOVERE UN RICORSO GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA EMESSI NEI LORO CONFRONTI . PER QUANTO CONCERNE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 9 , IL BELGIO HA ADOTTATO , CON LEGGE 1* APRILE 1969 ( MONITEUR BELGE , PAG . 6182 ), UNA DISPOSIZIONE INTESA AD ATTRIBUIRE , ALLE PERSONE MENZIONATE DALLA DIRETTIVA , IL DIRITTO DI ADIRE LA ' COMMISSIONE CONSULTIVA ' ISTITUITA DALL ' ART . 10 DELLA LEGGE 28 MARZO 1952 SULLA POLIZIA DEGLI STRANIERI . IN BASE AL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1969 ( MONITEUR BELGE , 1970 , PAG . 1402 ), LE PERSONE ALLE QUALI SIA STATO RIFIUTATO IL PERMESSO DI RESIDENZA O NEI CONFRONTI DELLE QUALI SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE PRIMA ANCORA DEL RILASCIO DI TALE PERMESSO POSSONO PRESENTARE UN RECLAMO ALLA SUDDETTA COMMISSIONE , INDIRIZZANDO APPOSITA DOMANDA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ENTRO OTTO GIORNI DALLA DATA IN CUI HANNO AVUTO CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO CHE LE RIGUARDA .
3 DALLE INFORMAZIONI OTTENUTE IN CORSO DI CAUSA RISULTA CHE , SECONDO LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA , LO STRANIERO CHE ABBIA OMESSO DI ADIRE LA COMMISSIONE CONSULTIVA ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DECADE DAL DIRITTO DI ADIRE IL CONSIGLIO DI STATO . IL GOVERNO BELGA , RISPONDENDO A TALUNI QUESITI POSTI DALLA CORTE , HA INOLTRE PRECISATO CHE , SECONDO LA PRASSI SEGUITA DALL ' AMMINISTRAZIONE , LO STRANIERO COLPITO DA UN PROVVEDIMENTO DI POLIZIA NON VIENE INFORMATO , AL MOMENTO IN CUI QUESTO GLI VIENE NOTIFICATO , NE DELLA POSSIBILITA DI PRESENTARE RECLAMO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA , NE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL RECLAMO VA PRESENTATO , NE DELLE CONSEGUENZE CHE POSSONO DERIVARE , PER QUANTO CONCERNE L ' ULTERIORE RICORSO GIURISDIZIONALE , DALLA MANCATA ADIZIONE DELLA COMMISSIONE .
SUI FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE AL RICORSO
4 RISULTA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO E DAL FASCICOLO CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ENTRAVA REGOLARMENTE IN BELGIO L ' 8 OTTOBRE 1977 E LAVORAVA COME CAMERIERA IN TALUNI BAR DELLA ZONA DI LIEGI , NOTI ALLA POLIZIA PER IL LORO CARATTERE EQUIVOCO DAL PUNTO DI VISTA DELLA MORALITA . L ' 8 NOVEMBRE 1977 L ' INTERESSATA , CHE NEL FRATTEMPO SI ERA FATTA ISCRIVERE NELL ' ANAGRAFE DEL COMUNE NEL CUI TERRITORIO SOGGIORNAVA , CHIEDEVA L ' AUTORIZZAZIONE A STABILIRSI IN BELGIO PER SVOLGERVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA . LA POLIZIA BELGA , CHIESTE INFORMAZIONI AI COMPETENTI SERVIZI FRANCESI , APPRENDEVA CHE LA STESSA AVEVA IN PRECEDENZA ESERCITATO LA PROSTITUZIONE NEL SUO PAESE D ' ORIGINE E NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . IN BASE A TALI INFORMAZIONI , IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA , UFFICIO STRANIERI , ADOTTAVA IL 3 MAGGIO 1978 UNA DECISIONE CON CUI SI RIFIUTAVA ALL ' ATTRICE IL PERMESSO DI RESIDENZA E LE SI INGIUNGEVA DI LASCIARE IL PAESE ENTRO QUINDICI GIORNI CON L ' AVVERTENZA CHE , QUALORA NON AVESSE OTTEMPERATO ALL ' INGIUNZIONE , ESSA SAREBBE STATA ARRESTATA E INCARCERATA PER ESSERE POI ACCOMPAGNATA ALLA FRONTIERA . TALE PROVVEDIMENTO , NEL QUALE L ' INSEDIAMENTO DELL ' INTERESSATA IN BELGIO ERA GIUDICATO ' INDESIDERABLE PER MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO ' , VENIVA NOTIFICATO ALLA STESSA IL 16 MAGGIO 1978 . L ' ATTRICE PRESENTAVA IMMEDIATAMENTE RECLAMO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER GLI STRANIERI . SICCOME TALE ORGANO , NEL PARERE EMESSO IL 14 DICEMBRE 1978 , DICHIARAVA GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI RESIDENZA , L ' UFFICIO STRANIERI , CON PROVVEDIMENTO 12 GENNAIO 1979 , RIBADIVA L ' INGIUNZIONE ALL ' INTERESSATA DI LASCIARE IL PAESE , ADDUCENDO SOSTANZIALMENTE GLI STESSI MOTIVI ESPOSTI NEL PRIMO PROVVEDIMENTO E CONTEMPLANDO LE MEDESIME MISURE COERCITIVE .
5 E ASSODATO CHE L ' INTERESSATA NON HA PROPOSTO RICORSO CONTRO TALE PROVVEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO . ESSA DICHIARA DI NON AVERLO FATTO PERCHE DETTO PROVVEDIMENTO NON VA CONSIDERATO ATTO SUSCETTIBILE D ' IMPUGNAZIONE , E SOLO I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE ADOTTATI SOTTO FORMA DI DECRETO MINISTERIALE POSSONO , SECONDO LA GIURISPRUDENZA , ESSERE IMPUGNATI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO . L ' ATTRICE HA INVECE ADITO IL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI CHIEDENDOGLI DI CONDANNARE LO STATO BELGA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN RAGIONE DELL ' ASSERITA ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO NEI SUOI CONFRONTI . NEL CONTEMPO ESSA HA CHIESTO CHE VENISSE DISPOSTA , IN VIA D ' URGENZA , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE , IN ATTESA CHE IL TRIBUNALE ADITO SI FOSSE PRONUNZIATO NEL MERITO .
6 AL FINE DI POTER STATUIRE SU TALE DOMANDA , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
INTERPRETANDO GLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 NELLA SENTENZA ROYER PRONUNCIATA L ' 8 APRILE 1976 NELLA CAUSA 48/75 , LA CORTE , SULLA BASE DEI PUNTI 52-62 DELLA MOTIVAZIONE , HA DICHIARATO , AL 4* PUNTO DEL DISPOSITIVO , CHE :
' IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE NON PUO ESSERE ESEGUITO , SALVO IN CASO D ' URGENZA COMPROVATA , NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA PROTETTA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PRIMA CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN GRADO DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITIGLI DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 ' .
PRIMO GRUPPO DI QUESTIONI
A - SE I RICORSI DI CUI SI PARLA NELLA SENTENZA COMPRENDANO QUELLI DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , DISCIPLINATI ALL ' ART . 1 DELLA LEGGE BELGA 1* APRILE 1969 ( ORA ART . 3 BIS DELLA LEGGE 28 MARZO 1952 SULLA POLIZIA DEGLI STRANIERI ) E CIOE : LE DOMANDE DI REVISIONE CONTRO IL DINIEGO DEL RILASCIO DEL PRIMO DOCUMENTO DI SOGGIORNO E QUELLE CONTRO I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE ADOTTATI PRIMA DEL RILASCIO DI TALE DOCUMENTO ( CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE : SENTENZA 17.722 DEL 18 GIUGNO 1976 E SENTENZA 18.609 DEL 2 DICEMBRE 1977 ; RECUEIL DES ARRETS DU CONSEIL D ' ETAT , 1977 , PAG . 1381 ).
DAL MOMENTO CHE SEMBRA CERTO , IN BASE ALL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA , CHE I RICORSI SOSPENSIVI COMPRENDONO I RICORSI DI ANNULLAMENTO CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI , SE QUESTI RICORSI COMPRENDANO ANCHE L ' ESPERIMENTO DELL ' AZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE CONTRO CHI HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE .
IN ALTRE PAROLE , SE L ' EFFETTO SOSPENSIVO SIA UNA NORMA DI PROCEDURA LIMITATA ALL ' ESERCIZIO DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI DIRETTI OVVERO DEBBA RITENERSI UN ADATTAMENTO , A FAVORE DELLE PERSONE TUTELATE DAL DIRITTO COMUNITARIO , DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI CIASCUNO AD UN PROCESSO CIVILE EQUO .
B - IN VIA PIU GENERALE : SE NELLE CONTROVERSIE TRA IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA EUROPEA ED UN ' AUTORITA PUBBLICA DI UN ALTRO STATO MEMBRO , CONTROVERSIE VERTENTI SU DIRITTI E OBBLIGAZIONI DI CARATTERE CIVILE ( AI SENSI DELL ' ART . 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO ), IN ESECUZIONE DI NORME DI DIRITTO COMUNITARIO , IL DIRITTO A UN PROCESSO EQUO IMPLICHI CHE AL CITTADINO IN QUESTIONE DEBBA GARANTIRSI L ' EFFETTIVA POSSIBILITA DI ADIRE PERSONALMENTE I TRIBUNALI DELL ' ALTRO STATO MEMBRO .
IN CASO AFFERMATIVO , SE SIA POSSIBILE DEDURRE DAL COMBINATO DISPOSTO DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DEL DIRITTO COMUNITARIO CHE IL CITTADINO IN QUESTIONE HA IL DIRITTO DI TROVARSI DI PERSONA NEL TERRITORIO DELLO STATO CUI SI OPPONE IN GIUDIZIO , IN PENDENZA DELLA CAUSA , NONOSTANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESPULSIONE , SALVO IL CASO D ' URGENZA DEBITAMENTE COMPROVATA .
SECONDO GRUPPO DI QUESTIONI :
IN CASO D ' URGENZA DEBITAMENTE COMPROVATA , SE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE POSSA ESSERE ESEGUITO NONOSTANTE LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO .
SE L ' URGENZA SIA PARTE INTEGRANTE DEL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE , DI GUISA CHE L ' ACCERTAMENTO DELLA SUA SUSSISTENZA E DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO .
SE ESSA NON SIA INVECE COLLEGATA ALL ' ESERCIZIO DELL ' AZIONE GIURISDIZIONALE E VADA PERTANTO VALUTATA , IN CASO DI CONTROVERSIA , DAL TRIBUNALE DINANZI AL QUALE L ' AZIONE E STATA ESPERITA .
7 DETTE QUESTIONI , NEL LORO COMPLESSO , MIRANO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI , PER GLI STATI MEMBRI , DAGLI ARTT . 8 E 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 PER QUANTO CONCERNE LE GARANZIE GIURISDIZIONALI CHE VANNO ATTRIBUITE ALLE PERSONE NEI CUI CONFRONTI SIANO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE . PIU PARTICOLARMENTE , SI CHIEDE CHE VENGANO PRECISATI GLI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELLA DIRETTIVA , PER QUANTO CONCERNE L ' EFFICACIA SOSPENSIVA DEI RICORSI PROPOSTI CONTRO DETTI PROVVEDIMENTI O LA POSSIBILITA DI OTTENERE LA SOSPENSIONE DI QUESTI , NONCHE LA VALUTAZIONE DELLA NOZIONE DI URGENZA DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA . NEL SOLLEVARE TALI QUESTIONI , IL GIUDICE NAZIONALE SI RICHIAMA SIA A TALUNI PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE NELLA SENTENZA 8 APRILE 1976 ( CAUSA 48/75 , ROYER ; RACC . PAG . 497 ) SIA ALLA NOZIONE DI ' PROCESSO EQUO ' CHE FIGURA ALL ' ART . 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI .
SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA
8 LE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 8 SONO INTESE , IN SOSTANZA , A STABILIRE SE LE IMPUGNAZIONI AMMESSE IN UNO STATO MEMBRO IN FORZA DI TALE DISPOSIZIONE COMPRENDANO , OLTRE AI RICORSI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO MIRANTI ALL ' ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI , ANCHE I RIMEDI ESPERIBILI DINANZI AGLI ALTRI GIUDICI , E SE L ' ESPERIMENTO DI TALI RIMEDI ABBIA EFFICACIA SOSPENSIVA , NEL SENSO CHE L ' INTERESSATO HA IL DIRITTO DI DIMORARE NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO FINTANTOCHE SIA PENDENTE LA CAUSA DA ESSO INTENTATA .
9 A TERMINI DELL ' ART . 8 , ' AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI INGRESSO , DI DINIEGO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DEL SUO RINNOVO , O CONTRO LA DECISIONE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO , L ' INTERESSATO DEVE AVERE ASSICURATA LA POSSIBILITA DI ESPERIRE I RICORSI CONSENTITI AI CITTADINI AVVERSO GLI ATTI AMMINISTRATIVI ' .
10 TALE DISPOSIZIONE QUALIFICA LE DECISIONI CONTEMPLATE DALLE DIRETTIVA ' ATTI AMMINISTRATIVI ' E FA OBBLIGO A CIASCUNO STATO MEMBRO DI PERMETTERE A QUALSIASI PERSONA COLPITA DA SIFFATTI PROVVEDIMENTI DI ESPERIRE GLI STESSI RIMEDI CONSENTITI AI SUOI CITTADINI CONTRO GLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE . DI CONSEGUENZA , UNO STATO MEMBRO NON PUO , SENZA VENIR MENO ALL ' OBBLIGO IMPOSTOGLI DALL ' ART . 8 , SUBORDINARE L ' AMMISSIBILITA DEI RICORSI PROPOSTI DALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA A REQUISITI FORMALI O PROCEDURALI PARTICOLARI , MENO FAVOREVOLI DI QUELLI CHE SI APPLICANO AI RICORSI PROMOSSI DAI SUOI CITTADINI AVVERSO GLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE . PERTANTO , DEV ' ESSERE CONSENTITO A QUALSIASI PERSONA CUI SI APPLICA LA DIRETTIVA DI IMPUGNARE QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE POSSA DAR LUOGO AD ESPULSIONE PRIMA CHE QUESTO VENGA ESEGUITO .
11 L ' ART . 8 NON INDICA I GIUDICI DINANZI AI QUALI VANNO EVENTUALMENTE ESPERITE LE IMPUGNAZIONI CUI ESSO SI RIFERISCE . LA SOLUZIONE DI TALE QUESTIONE DIPENDE DALL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DI CIASCUNO STATO MEMBRO . NE CONSEGUE CHE , QUALORA , IN UNO STATO MEMBRO , GLI ATTI AMMINISTRATIVI POSSANO ESSERE IMPUGNATI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO , LE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 64/221 VANNO TRATTATE ALLA STESSA STREGUA DEI CITTADINI DI DETTO STATO PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITA DI VALERSI DEI RIMEDI ESPERIBILI DINANZI A TALE GIUDICE AVVERSO GLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE . NE CONSEGUE INOLTRE CHE , QUALORA IN UNO STATO MEMBRO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON AVESSE IL POTERE DI SOSPENDERE L ' EFFICACIA DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO MENTRE TALE POTERE FOSSE ATTRIBUITO AI GIUDICI ORDINARI , DETTO STATO SAREBBE TENUTO A CONSENTIRE ALLE PERSONE COMPRESE NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DI PRESENTARE A QUESTI GIUDICI UNA DOMANDA DI SOSPENSIONE ALLE STESSE CONDIZIONI DEI SUOI CITTADINI . VA PERO SOTTOLINEATO CHE TALI POSSIBILITA DIPENDONO ESSENZIALMENTE DALL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI NEI VARI STATI MEMBRI , GIACCHE L ' ART . 8 FA UNICAMENTE OBBLIGO AGLI STATI DI ACCORDARE ALLE PERSONE TUTELATE DAL DIRITTO COMUNITARIO POSSIBILITA D ' IMPUGNAZIONE CHE NON SIANO MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CONCESSE AI LORO CITTADINI IN MATERIA D ' IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI .
12 L ' ART . 8 NON STABILISCE INVECE NESSUN OBBLIGO SPECIFICO PER QUANTO RIGUARDA L ' EVENTUALE EFFICACIA SOSPENSIVA DELLE IMPUGNAZIONI SPETTANTI ALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA . POICHE TALE ARTICOLO DISPONE CHE L ' INTERESSATO DEVE POTER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO EMESSO NEI SUOI CONFRONTI , SE NE DEVE INFERIRE , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA ROYER ( PUNTO 60 DELLA MOTIVAZIONE ), CHE AL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE NON PUO ESSERE DATA ESECUZIONE - TRANNE CHE IN CASO D ' URGENZA - PRIMA CHE L ' INTERESSATO ABBIA AVUTO LA POSSIBILITA DI ESPLETARE LE FORMALITA NECESSARIE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO . NON E PERO LECITO DESUMERE DALLA STESSA DISPOSIZIONE CHE L ' INTERESSATO ABBIA IL DIRITTO DI DIMORARE NEL TERRITORIO DELLO STATO CUI SI OPPONE IN GIUDIZIO PER TUTTA LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DA ESSO PROMOSSO . TALE INTERPRETAZIONE , CHE AVREBBE L ' EFFETTO DI CONFERIRE ALL ' INTERESSATO IL POTERE DI SOSPENDERE UNILATERALMENTE , MEDIANTE L ' IMPUGNAZIONE , L ' EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO NEI SUOI CONFRONTI , SAREBBE INCOMPATIBILE CON LO SCOPO DELLA DIRETTIVA , CHE CONSISTE NEL CONCILIARE LE ESIGENZE DELL ' ORDINE PUBBLICO , DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLA SANITA PUBBLICA CON LE GARANZIE CHE VANNO ACCORDATE ALLE PERSONE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI .
13 AL GIUDICE DI RINVIO VA PERTANTO RISPOSTO CHE L ' ART . 8 RIGUARDA TUTTE LE IMPUGNAZIONI AMMESSE , IN UNO STATO MEMBRO , CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI DELLO STATO DI CUI TRATTASI . L ' ART . 8 IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI GARANTIRE ALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA UNA TUTELA GIURISDIZIONALE CHE NON SIA MENO FAVOREVOLE DI QUELLA CH ' ESSI ATTRIBUISCONO AI LORO CITTADINI IN CASO D ' IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE , IVI COMPRESA , SE DEL CASO , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI . NON SI PUO INVECE DESUMERE DALL ' ART . 8 L ' OBBLIGO , PER GLI STATI MEMBRI , DI AMMETTERE LA PRESENZA DI UNO STRANIERO NEL LORO TERRITORIO NELLE MORE DEL GIUDIZIO , A CONDIZIONE CH ' EGLI POSSA CIONONDIMENO FRUIRE DI UN PROCESSO EQUO ED ESSERE IN GRADO DI FAR VALERE TUTTI I SUOI MEZZI DI DIFESA .
SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221
14 PER QUANTO CONCERNE L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 , LA CORTE E INVITATA A PRECISARE , IN PRIMO LUOGO , IN QUALE MISURA SI DEBBA GARANTIRE AGLI INTERESSATI LA SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI ONDE CONSENTIRE LORO DI AVVALERSI EFFETTIVAMENTE DEI RIMEDI DA ESSI ESPERIBILI , E , IN SECONDO LUOGO , SE L ' URGENZA DI CUI ALL ' ART . 9 DEBBA ESSERE VALUTATA ESCLUSIVAMENTE DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA OPPURE POSSA ESSERE VALUTATA , IN CASO DI CONTROVERSIA , DALL ' AUTORITA GIUDIZIARIA .
15 L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 HA UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE RISPETTO ALL ' ART . 8 . ESSO MIRA AD ATTRIBUIRE ALLE PERSONE COLPITE DA UNO DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA UNA GARANZIA PROCEDURALE MINIMA IN TRE IPOTESI SPECIFICHE CHE COSI DEFINISCE AL N . 1 : ' SE NON SONO AMMESSI RICORSI GIURISDIZIONALI O SE TALI RICORSI SONO INTESI AD ACCERTARE SOLTANTO LA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI O SE ESSI NON HANNO EFFETTO SOSPENSIVO ' . NELLA PRIMA DI TALI IPOTESI , IL RECLAMO AD UNA ' AUTORITA COMPETENTE ' DIVERSA DA QUELLA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO , HA LA FUNZIONE DI OVVIARE ALLA MANCANZA DI RICORSI GIURISDIZIONALI . NEL SECONDO CASO , L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA COMPETENTE MIRA A PERMETTERE L ' ESAME APPROFONDITO DELLA SITUAZIONE DELL ' INTERESSATO , IVI COMPRESA L ' OPPORTUNITA DEL PROVVEDIMENTO , PRIMA CHE QUESTO VENGA DEFINITIVAMENTE ADOTTATO . NELLA TERZA IPOTESI , TALE PROCEDIMENTO DEVE CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO DI CHIEDERE E , SE DEL CASO , OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDE ADOTTARE , OVVIANDO COSI ALL ' IMPOSSIBILITA DI OTTENERE TALE SOSPENSIONE DALL ' AUTORITA GIUDIZIARIA .
16 NE CONSEGUE CHE GLI STATI MEMBRI NON POSSONO APPLICARE L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA IN MODO DA RIDURRE O ESCLUDERE , IN PRATICA , PER LE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA , LA POSSIBILITA DI AVVALERSI DEI RIMEDI LORO SPETTANTI IN FORZA DELL ' ART . 8 .
17 QUANTO ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 CONSIDERATO IN SE E PER SE , VA RICORDATO CHE , COME LA CORTE HA AVUTO OCCASIONE DI AFFERMARE NELLA SENTENZA ROYER ( PUNTO 59 DELLA MOTIVAZIONE ), TRANNE IN CASO D ' URGENZA IL RECLAMO ALL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' CONTEMPLATO DA TALE ARTICOLO DEVE PRECEDERE IL PROVVEDIMENTO D ' ESPULSIONE . IN PARTICOLARE , NEL CASO IN CUI UNO STATO MEMBRO ABBIA APPLICATO L ' ART . 9 PER SOPPERIRE ALL ' ASSENZA DI EFFICACIA SOSPENSIVA DEI RICORSI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI , TALE NORMA VERREBBE RESA PRATICAMENTE INEFFICACE QUALORA - FATTI SEMPRE SALVI I CASI D ' URGENZA - L ' ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE S ' INTENDE ADOTTARE NON FOSSE DIFFERITA AL MOMENTO IN CUI LA SUDDETTA AUTORITA SI SIA PRONUNZIATA ( SENTENZA ROYER , PUNTO 61 DELLA MOTIVAZIONE ).
18 RISULTA DALL ' ART . 9 CHE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE PUO ESSERE ESEGUITO NON APPENA IL PARERE DI CUI TRATTASI SIA STATO EMESSO E PORTATO A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , RESTANDO SEMPRE SALVO IL DIRITTO DI QUEST ' ULTIMO DI DIMORARE NEL TERRITORIO DELLO STATO INTERESSATO IL TEMPO NECESSARIO PER ESPERIRE IL RIMEDIO CONSENTITOGLI IN FORZA DELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA .
19 PER QUANTO CONCERNE INFINE LA QUESTIONE DELL ' URGENZA , DALL ' ART , 9 , N . 1 , 1* COMMA , RISULTA CHE LA VALUTAZIONE DI QUESTA , NEI CASI DEBITAMENTE GIUSTIFICATI , SPETTA ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA E CHE L ' ESPULSIONE DAL TERRITORIO PUO , IN TALI CASI , AVER LUOGO ANCOR PRIMA CHE L ' ' AUTORITA COMPETENTE ' SIA STATA IN GRADO DI EMETTERE IL SUO PARERE .
20 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE A QUO VANNO PERTANTO RISOLTE NEL SENSO CHE IL PROCEDIMENTO D ' ESAME E DI PARERE DI CUI ALL ' ART . 9 , DESTINATO AD OVVIARE ALLE CARENZE DELLE IMPUGNAZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 8 , NON HA LO SCOPO DI ATTRIBUIRE AI GIUDICI UNA COMPETENZA SUPPLEMENTARE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA NE QUELLO DI ATTRIBUIRE LORO IL CONTROLLO SULL ' URGENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE . L ' ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI RIENTRA NELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA . LA PORTATA DI QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO TUTTAVIA ESSERE LIMITATA DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA UNO STATO MEMBRO IN FORZA DELL ' ART . 9 .
SULLA QUESTIONE DELLA NECESSITA DI UN ' PROCESSO EQUO ' ( ART . 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL ' UOMO )
21 IL GIUDICE NAZIONALE , CONSIDERANDO , A QUANTO PARE , CHE I DIRITTI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DI CUI E STATO CHIAMATO A CONOSCERE HANNO NATURA ' CIVILE ' , CHIEDE INOLTRE SE , PRESCINDENDO DALLA DIRETTIVA N . 64/221 , SI DEBBA GARANTIRE IL RISPETTO , NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , DEGLI IMPERATIVI DELL ' ART . 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI , A NORMA DEL QUALE OGNUNO HA DIRITTO AD UN ' EQUA E PUBBLICA UDIENZA , ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , DINANZI AD UN TRIBUNALE INDIPENDENTE ED IMPARZIALE , COSTITUITO PER LEGGE , AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI SUOI DIRITTI E OBBLIGHI DI NATURA CIVILE O DELLA FONDATEZZA DI QUALSIASI ACCUSA IN MATERIA PENALE FORMULATA NEI SUOI CONFRONTI .
22 NON APPARE NECESSARIO , NEL PRESENTE CONTESTO , ESAMINARE TALE QUESTIONE , GIACCHE SI PUO RITENERE CHE LA DIRETTIVA N . 64/221 SIA CONFORME , PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI DA ESSA CONTEMPLATI , SECONDO IL TERZO CONSIDERANDO DEL SUO PREAMBOLO , ALL ' ESIGENZA DEL ' PROCESSO EQUO ' FORMULATA DALL ' ART . 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA , ALMENO PER QUEL CHE RIGUARDA IL SISTEMA DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI ALL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA STESSA , COM ' E STATO SOPRA PRECISATO . NEL CASO PRESENTE SI PUO PERTANTO FARE A MENO DI RISOLVERE , PER QUANTO CONCERNE QUESTO PUNTO , LE QUESTIONI DEL GIUDICE NAZIONALE .
SULLE SPESE
23 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO SOMMARIO , DINANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , ADITO PER UN PROVVEDIMENTO D ' URGENZA , CON ORDINANZA 18 GIUGNO 1979 , DICHIARA :
1 L ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO ED IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , RIGUARDA TUTTE LE IMPUGNAZIONI AMMESSE , IN UNO STATO MEMBRO , CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI , NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE GIURISDIZIONALI DELLO STATO DI CUI TRATTASI .
QUESTA DISPOSIZIONE IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI GARANTIRE ALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA UNA TUTELA GIURISDIZIONALE CHE NON SIA MENO FAVOREVOLE DI QUELLA CHE ESSI ATTRIBUISCONO AI LORO CITTADINI IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE , IVI COMPRESA , SE DEL CASO , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI .
PER CONTRO , DALL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 NON SI PUO DESUMERE L ' OBBLIGO , PER GLI STATI MEMBRI , DI AMMETTERE LA PRESENZA DI UNO STRANIERO NEL LORO TERRITORIO NELLE MORE DEL GIUDIZIO , PURCHE EGLI POSSA CIONONDIMENO FRUIRE DI UN PROCESSO EQUO ED ESSERE IN GRADO DI FAR VALERE TUTTI I SUOI MEZZI DI DIFESA .
2 IL PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , DESTINATO AD OVVIARE ALLE CARENZE DELLE IMPUGNAZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 8 , NON HA LO SCOPO DI ATTRIBUIRE AI GIUDICI UNA COMPETENZA SUPPLEMENTARE IN FATTO DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA NE QUELLO DI ATTRIBUIRE LORO IL CONTROLLO SULL ' URGENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE .
L ' ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI RIENTRA NELL ' ART . 8 DELLA DIRETTIVA .
LA PORTATA DI QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO TUTTAVIA ESSERE LIMITATA DAI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA UNO STATO MEMBRO IN FORZA DELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA .