SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 GIUGNO 1980. - VITTORIO TESTA, SALVINO MAGGIO E CARMINE VITALE CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DAL BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT, DAL BUNDESSOZIALGERICHT E DALLO HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT). - PREVIDENZA SOCIALE, PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE. - CAUSE RIUNITE 41, 121 E 796/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01979
edizione speciale greca pagina 00319
edizione speciale svedese pagina 00241
edizione speciale finlandese pagina 00249
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISOCCUPAZIONE - PRESTAZIONI - DISOCCUPATO CHE SI RECA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - REGIME DELL ' ART . 69 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - OGGETTO
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISOCCUPAZIONE - PRESTAZIONI - DISOCCUPATO CHE SI RECA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - TERMINE DI TRE MESI - SCADENZA - PERDITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - LIMITI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 69 , N . 2 )
3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISOCCUPAZIONE - PRESTAZIONI - DISOCCUPATO CHE SI RECA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - PRESUPPOSTI E LIMITI - COMPATIBILITA CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE
( TRATTATO CEE , ART . 51 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 69 )
4 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - VALIDITA - LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI - VALUTAZIONE IN FORZA DEL SOLO DIRITTO COMUNITARIO
5 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI GIURIDICI GENERALI - DIRITTI FONDAMENTALI - DIRITTI ALLA PROPRIETA - SALVAGUARDIA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO
6 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DISOCCUPAZIONE - PRESTAZIONI - DISOCCUPATO CHE SI RECA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - TERMINE DI TRE MESI - PROROGA - POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI - LIMITI - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 69 , N . 2 )
1 . L ' ART . 69 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON COSTITUISCE UNA SEMPLICE MISURA DI COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE , MA ISTITUISCE , A FAVORE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI FRUIRNE , UN REGIME AUTONOMO , DEROGANTE ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNO , CHE DEV ' ESSERE INTERPRETATO IN MODO UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , QUALUNQUE SIA IL REGIME CONTEMPLATO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE E LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI .
2 . L ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , A NORMA DEL QUALE IL LAVORATORE CHE TORNI NELLO STATO COMPETENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 1 , LETT . C ), PERDE ' OGNI DIRITTO ' ALLE PRESTAZIONI IN FORZA DELLE LEGGI DI QUESTO STATO , NON LIMITA QUESTA PERDITA AL PERIODO COMPRESO FRA LA SCADENZA DEL TERMINE E IL MOMENTO IN CUI IL LAVORATORE SI RIMETTE A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO DELLO STATO COMPETENTE . DI CONSEGUENZA , IL LAVORATORE NON PUO PIU , A NORMA DELL ' ART . 69 , N . 2 , 1* INCISO , FAR VALERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE , A MENO CHE IL SUDDETTO TERMINE NON SIA PROROGATO IN FORZA DELL ' ART . 69 , N . 2 , 2* INCISO .
3 . L ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NON E INCOMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , IN QUANTO LIMITA NEL TEMPO E SUBORDINA ALL ' OSSERVANZA DI DETERMINATE CONDIZIONI IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE .
4 . LA QUESTIONE DELL ' EVENTUALE LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DA PARTE DI UN ATTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA PUO ESSERE VALUTATA UNICAMENTE NELL ' AMBITO DELLO STESSO DIRITTO COMUNITARIO .
5 . IL DIRITTO DI PROPRIETA VA ANNOVERATO FRA I DIRITTI FONDAMENTALI LA CUI TUTELA E GARANTITA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , IN CONFORMITA ALLE CONCEZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI E TENUTO CONTO DEGLI ATTI INTERNAZIONALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL ' UOMO CUI GLI STATI MEMBRI HANNO COLLABORATO O ADERITO .
6 . I SERVIZI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI , BENCHE DISPONGANO DI AMPIA DISCREZIONALITA NEL DECIDERE CIRCA L ' EVENTUALE PROROGA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DEVONO , NELL ' ESERCIZIO DI TALE POTERE DISCREZIONALE , TENER CONTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO COMUNITARIO . L ' APPLICAZIONE CORRETTA DI QUESTO PRINCIPIO ESIGE CHE GLI UFFICI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI PRENDANO IN CONSIDERAZIONE , IN OGNI SINGOLO CASO , LA DURATA DEL SUPERAMENTO DEL TERMINE DI CUI TRATTASI , LA RAGIONE DEL RITORNO TARDIVO E LA GRAVITA DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DI QUESTO .
NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 41 , 121 E 796/79 ,
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( CAUSA 41/79 ), DAL BUNDESSOZIALGERICHT ( CAUSA 121/79 ) E DALLO HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT , NELLE CAUSE DINANZI AD ESSI PENDENTI FRA
VITTORIO TESTA , DI SALERNO ( CAUSA 41/79 ),
SALVINO MAGGIO , DI KARLSRUHE ( CAUSA 121/79 ),
CARMINE VITALE , DI CAVA DEI TIRRENI ( CAUSA 796/79 ),
E
BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , DI NORIMBERGA ,
DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ),
1 CON ORDINANZE DEL 15 FEBBRAIO , 19 GIUGNO E 30 AGOSTO 1979 , PERVENUTE NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE , RISPETTIVAMENTE , IL 12 MARZO , IL 31 LUGLIO E L ' 8 NOVEMBRE 1979 , IL BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( CAUSA 41/79 ), IL BUNDESSOZIALGERICHT ( CAUSA 121/79 ) E LO HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT ( CAUSA 796/79 ) HANNO POSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DELL ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ).
2 LE QUESTIONI SONO SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI CONTROVERSIE OPPONENTI LA BUNDESANSTALT FUR ARBEIT ( UFFICIO FEDERALE DEL LAVORO ) DI NORIMBERGA A LAVORATORI DISOCCUPATI CHE , AVENDO PROFITTATO DELLA POSSIBILITA OFFERTA DALL ' ART . 69 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PER RECARSI IN ITALIA ALLO SCOPO DI CERCARVI LAVORO , NON SONO RIENTRATI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NEL TERMINE DI TRE MESI CONTEMPLATO DALLA SUDDETTA DISPOSIZIONE . FONDANDOSI SULL ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO CITATO , AI CUI TERMINI IL LAVORATORE PERDE OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE SE NON VI RI TORNA PRIMA DELLA SCADENZA DEL MENZIONATO PERIODO DI TRE MESI , LA BUNDESANSTALT FUR ARBEIT HA RIFIUTATO DI CONTINUARE A VERSARE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI DI CUI TRATTASI . ESSA HA ANCHE RIFIUTATO DI APPLICARE A LORO FAVORE L ' ART . 69 , N . 2 , 2A FRASE , DI DETTO REGOLAMENTO , CHE CONSENTE AGLI UFFICI O ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI DI PROLUNGARE , IN CASI ECCEZIONALI , IL TERMINE DI TRE MESI CUI E SUBORDINATO IL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI . I LAVORATORI INTERESSATI HANNO ALLORA ADITO I GIUDICI TEDESCHI CON RICORSI INTESI AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL LORO DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE .
3 LE QUESTIONI POSTE DAI GIUDICI DI RINVIO INTENDONO , IN SOSTANZA , FAR DETERMINARE SE L ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PRIVI IL LAVORATORE DISOCCUPATO , CHE RIENTRI NELLO STATO COMPETENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 1 , LETT . C ), DI OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE NEI RIGUARDI DI TALE STATO ANCHE NEL CASO IN CUI DETTO LAVORATORE CONSERVI UN DIRITTO RESIDUALE ALLE PRESTAZIONI IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STESSO STATO . PER IL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DI TALE QUESTIONE , SONO STATI AVANZATI , NELLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE DI RINVIO E NELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO SOTTOSTANTE ALLA CAUSA 41/79 E DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DUBBI QUANTO ALLA COMPATIBILITA DELL ' ART . 69 , N . 2 , CON GLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO E CON LE ESIGENZE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI .
QUANTO ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 69 , N . 2
4 L ' ART . 69 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ATTRIBUISCE AL LAVORATORE DISOCCUPATO LA FACOLTA DI ESIMERSI , PER UN PERIODO STABILITO ED ALLO SCOPO DI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , DALL ' OBBLIGO , IMPOSTO DALLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI , DI METTERSI A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLO STATO COMPETENTE , SENZA PER QUESTO PERDERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE .
5 QUESTA DISPOSIZIONE NON COSTITUISCE UNA SEMPLICE MISURA DI COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI SICURREZZA SOCIALE . ESSA ISTITUISCE , A FAVORE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI FRUIRNE , UN REGIME AUTONOMO , DEROGANTE ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNO , CHE DEVE ESSERE INTERPRETATO IN MODO UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , QUALUNQUE SIA IL REGIME PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI .
6 AI TERMINI DEL SUO PRIMO PARAGRAFO , L ' AGEVOLAZIONE CONCESSA AL LAVORATORE DALL ' ART . 69 SI LIMITA AD UN PERIODO DI TRE MESI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI EGLI HA CESSATO DI ESSERE A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLO STATO COMPETENTE .
7 AI TERMINI DEL SUO SECONDO PARAGRAFO , L ' ART . 69 STABILISCE CHE :
' SE L ' INTERESSATO RITORNA NELLO STATO COMPETENTE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DURANTE IL QUALE EGLI HA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 , LETT . C ), EGLI CONTINUA AD AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO ; PERDE OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE SE NON VI RITORNA PRIMA DELLA SCADENZA DI TALE PERIODO . IN CASI ECCEZIONALI , TALE TERMINE PUO ESSERE PROLUNGATO DAGLI UFFICI O DALLE ISTITUZIONI COMPETENTI ' .
8 DAI TERMINI ESPRESSI DELLA DISPOSIZIONE CITATA RISULTA CHE LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE OLTRE IL PERIODO DI TRE MESI E SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL LAVORATORE RITORNI IN TALE STATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO ; EGLI , PER CONTRO , ' PERDE OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ' IN CASO DI RITORNO TARDIVO . LA SOLA IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE CONSERVA IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE IN CASO DI RITORNO DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI TRE MESI E QEULLA CONTEMPLATA ALL ' ART . 69 , N . 2 , 2A FRASE , CHE CONSENTE AGLI UFFICI O ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI DI PROROGARE IL TERMINE IN CASI ECCEZIONALI .
9 CONTRARIAMENTE A QUANTO SOSTENGONO I RICORRENTI NEI PROCEDIMENTI PRINCIPALI , LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATA DALL ' ART . 69 , N . 2 , NON SI LIMITA AL PERIODO COMPRESO FRA LA SCADENZA DEL TERMINE ED IL MOMENTO IN CUI IL LAVORATORE SI RIMETTE A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO DELLO STATO COMPETENTE . SE TALE FOSSE LA PORTATA DELL ' ART . 69 , N . 2 , DETTA DISPOSIZIONE NON RICHIEDEREBBE IL RITORNO DEL LAVORATORE NEL TERMINE DI TRE MESI E NON FAREBBE RIFERIMENTO ALLA PERDITA DI ' OGNI DIRITTO ' IN CASO DI RITORNO TARDIVO .
10 NON PUO NEPPURE ESSERE ACCOLTA LA TESI SECONDO CUI L ' ESPRESSIONE ' A NORMA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ' , FIGURANTE NEL TESTO DELL ' ART . 69 , N . 2 , DOVREBBE ESSERE INTESA COME UN RINVIO AL DIRITTO NAZIONALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI SI VERIFICA LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI . DETTA ESPRESSIONE , CHE SEGUE LE PAROLE ' PERDE OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ' , HA IL SOLO SCOPO DI PRECISARE CHE IL LAVORATORE PERDE , IN CASO DI RITORNO TARDIVO , OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE , QUALUNQUE POSSA ESSERE , PER IL RESTO , IL DIRITTO A PRESTAZIONE CHE EGLI PUO FAR VALERE NEI CONFRONTI DI ALTRI STATI MEMBRI .
11 SI DEVONO QUINDI RISOLVERE LE QUESTIONI POSTE NEL SENSO CHE IL LAVORATORE CHE RITORNA NELLO STATO COMPETENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 1 , LETT . C ), NON PUO PIU , A NORMA DELL ' ART . 69 , N . 2 , 1A FRASE , FAR VALERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE , SEMPRECHE IL SUDDETTO TERMINE NON VENGA PROROGATO IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 , N . 2 , 2A FRASE .
QUANTO ALLA COMPATIBILITA DELL ' ART . 69 , N . 2 , CON GLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO
12 E STATO SOSTENUTO CHE , SE DOVESSE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO SOPRA INDICATO , L ' ART . 69 , N . 2 , SAREBBE INVALIDO IN QUANTO INCOMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E , IN PARTICOLARE , CON L ' ART . 51 , CHE IMPONE AL CONSIGLIO DI ADOTTARE , IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE , LE MISURE NECESSARIE PER L ' INSTAURAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .
13 COME LA CORTE HA GIA OSSERVATO NELLA SENTENZA 20 MARZO 1979 , IN CAUSA 139/78 , COCCIOLI C / BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , RACC . 1979 , PAG . 991 , L ' ART . 69 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , ATTRIBUENDO AL LAVORATORE IL DIRITTO DI RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER CERCARVI LAVORO , OFFRE A CHI SI VALGA DI QUESTA DISPOSIZIONE UN VANTAGGIO RISPETTO A CHI RIMANGA NELLO STATO COMPETENTE , IN QUANTO , PER EFFETTO DELL ' ART . 69 , NEL PRIMO CASO L ' INTERESSATO E ESONERATO PER UN PERIODO DI TRE MESI DALL ' OBBLIGO DI RESTARE A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO DELLO STATO COMPETENTE E DI SOTTOPORSI AL CONTROLLO IVI ORGANIZZATO , PUR DOVENDO , BENINTESO , ISCRIVERSI PRESSO GLI UFFICI DEL LAVORO DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI RECA .
14 IL DIRITTO DI CONSERVARE LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE ATTRIBUITO DALL ' ART . 69 CONTRIBUISCE QUINDI AD ASSICURARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI CONFORMEMENTE ALL ' ART . 51 DEL TRATTATO . IL FATTO CHE TALE VANTAGGIO SIA LIMITATO NEL TEMPO E SUBORDINATO AL RISPETTO DI DETERMINATE CONDIZIONI NON RENDE L ' ART . 69 , N . 2 , CONTRARIO ALL ' ART . 51 . QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE NON VIETA AL LEGISLATORE COMUNITARIO DI ACCOMPAGNARE CON CONDIZIONI LE AGEVOLAZIONI DA ESSO ACCORDATE PER ASSICURARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , NE DI FISSARNE I LIMITI .
15 L ' ART . 69 , N . 2 , QUALE ELEMENTO DI UNA NORMATIVA SPECIALE CHE ATTRIBUISCE AL LAVORATORE DIRITTI CHE EGLI ALTRIMENTI NON AVREBBE , NON PUO QUINDI ESSERE ASSIMILATO ALLE DISPOSIZIONI GIUDICATE INVALIDE DALLA CORTE NELLE SENTENZE DEL 21 OTTOBRE 1975 , CAUSA 24/75 , PETRONI , RACC . 1975 , PAG . 1149 , E DEL 13 OTTOBRE 1977 , CAUSA 112/76 , MANZONI , RACC . 1977 , PAG . 1647 , IN QUANTO AVESSERO L ' EFFETTO DI FAR PERDERE AI LAVORATORI BENEFICI DI SICUREZZA SOCIALE LORO GARANTITI , IN OGNI CASO , DALLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO .
16 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON E INCOMPATIBILE CON LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA .
QUANTO ALLA COMPATIBILITA DELL ' ART . 69 , N . 2 , CON I DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO
17 NELLE ORDINANZE DI RINVIO IL BUNDESSOZIALGERICHT E IL LANDESSOZIALGERICHT DELL ' ASSIA ESPONGONO CHE , NEL CASO IN CUI L ' ART . 69 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 DOVESSE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO PRIVA IL LAVORATORE RIENTRATO TARDIVAMENTE NELLO STATO COMPETENTE DI OGNI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE NEI CONFRONTI DI TALE STATO , TALE DISPOSIZIONE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE TEDESCA , RELATIVO ALLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA .
18 COME LA CORTE HA A PIU RIPRESE SOTTOLINEATO , EVENTUALI QUESTIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI MEDIANTE ATTI EMANANTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA POSSONO ESSERE VALUTATE UNICAMENTE ALLA STREGUA DEL DIRITTO COMUNITARIO , ESSENDO I DIRITTI FONDAMENTALI PARTE INTEGRANTE DEI PRINCIPI GENE RALI DI DIRITTO DI CUI ESSA GARANTISCE L ' OSSERVANZA . FRA I DIRITTI FONDAMENTALI LA CUI TUTELA E COSI GARANTITA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , CONFORMEMENTE ALLE CONCEZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI E TENUTO CONTO DEGLI ATTI INTERNAZIONALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL ' UOMO CUI GLI STATI MEMBRI HANNO COLLABORATO O ADERITO , FIGURA IL DIRITTO DI PROPRIETA , COME LA CORTE HA RICONOSCIUTO IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA DEL 13 DICEMBRE 1979 , IN CAUSA 44/79 , HAUER .
19 PER VALUTARE SE L ' ART . 69 , N . 2 , POSSA LEDERE I DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI NELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO , SI DEVE , ANZITUTTO , PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE IL REGIME ISTITUTO DALL ' ART . 69 E UN REGIME FACOLTATIVO , CHE SI APPLICA SOLTANTO IN QUANTO IL LAVORATORE NE FACCIA DOMANDA , RINUNCIANDO COSI A VALERSI DEL REGIME GENERALE APPLICABILE AI LAVORATORI DELLO STATO IN CUI EGLI E DISOCCUPATO . LE CONSEGUENZE PREVISTE DALL ' ART . 69 NEL CASO DI RITORNO TARDIVO SONO PORTATE A CONOSCENZA DEL LAVORATORE , IN PARTICOLARE MEDIANTE IL FOGLIO ESPLICATIVO E 303/5 , REDATTO NELLA SUA LINGUA , CHE GLI E CONSEGNATO DAI COMPETENTI UFFICI DEL LAVORO ; EGLI SI ASSOGGETTA QUINDI AL REGIME INSTITUITO DALL ' ART . 69 IN PIENA LIBERTA E COGNIZIONE DI CAUSA .
20 LA SANZIONE PREVISTA DALL ' ART . 69 , N . 2 , PER IL CASO DI RITORNO TARDIVO , DEVE PARIMENTI ESSERE VISTA ALLA LUCE DELL ' AGEVOLAZIONE CONCESSA AL LAVORATORE DALL ' ART . 69 , N . 1 , AGEVOLAZIONE CHE NON HA EQUIVALENTE IN DIRITTO INTERNO .
21 E D ' UOPO SOTTOLINEARE , INFINE , CHE L ' ART . 69 , N . 2 , 2A FRASE , NEL PREVEDERE , IN CASI ECCEZIONALI , LA PROROGA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 1 , LETT . C ), CONSENTE DI EVITARE CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 , N . 2 , DIA LUOGO A RISULTATI SPROPORZIONATI . COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 20 MARZO 1979 , COCCIOLI , SOPRA CITATA , LA PROROGA DI DETTO TERMINE E AMMISSIBILE ANCHE QUALORA LA RELATIVA ISTANZA SIA STATA PRESENTATA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE . SE , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA CITATA SENTENZA , GLI UFFICI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI DEGLI STATI DISPONGONO DI AMPIA DISCREZIONALITA AL FINE DI DECIDERE IN MERITO ALL ' EVENTUALE PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO , ESSI DEVONO , NELL ' ESERCIZIO DI TALE POTERE DISCREZIONALE , TENER CONTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , PRINCIPIO GENERALE DI DIRITTO COMUNITARIO . L ' APPLICAZIONE CORRETTA DI TALE PRINCIPIO IN CASI QUALI QUELLI DI SPECIE ESIGE CHE GLI UFFICI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI PRENDANO IN CONSIDERAZIONE , IN OGNI SINGOLO CASO , LA DURATA DEL SUPERAMENTO DEL TERMINE , LA RAGIONE DEL RITORNO TARDIVO E LA GRAVITA DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE DA ESSO DERIVANTI .
22 SI PERVIENE QUINDI ALLA CONCLUSIONE CHE , ANCHE SUPPONENDO CHE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE DI CUI E CAUSA POSSA ESSERE CONSIDERATO ATTINENTE ALLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA , QUALE GARANTITA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO - QUESTIONE CHE NON PARE NECESSARIO RISOLVERE NELL ' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO - LA NORMATIVA ISTITUITA DALL ' ART . 69 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , INTERPRETATA NEL SENSO SOPRA INDICATO , NON COMPORTA ALCUNA LIMITAZIONE INDEBITA DELLA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN PAROLA .
SULLE SPESE
23 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AI GIUDICI DI RINVIO , CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE , CON ORDINANZE DEL 15 FEBBRAIO , DEL 19 GIUGNO E DEL 30 AGOSTO 1979 , DAL BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT , DAL BUNDESSOZIALGERICHT E DALLO HESSISCHES LANDESSOZIALGERICHT , DICHIARA :
IL LAVORATORE CHE RITORNA NELLO STATO COMPETENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI TRE MESI DI CUI ALL ' ART . 69 , N . 1 , LETT . C ), NON PUO PIU , A NORMA DELL ' ART . 69 , N . 2 , 1A FRASE , FAR VALERE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO COMPETENTE , SEMPRECHE IL SUDDETTO TERMINE NON VENGA PROROGATO IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 , N . 2 , 2A FRASE .