SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 NOVEMBRE 1979. - DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH CONTRO FINANZAMT WARENDORF. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DI MUENSTER). - CAUSA 36/79.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 03439
edizione speciale greca pagina 00667
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - RIVALUTAZIONE DI UNA MONETA NAZIONALE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DEI PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRIBUZIONE DI AIUTI DIRETTI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - BENEFICIARI - SELEZIONE IN FUNZIONE DELL ' INCIDENZA DELLA RIVALUTAZIONE - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMMUNITA - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , ART . 1 )
3 AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - RIVALUTAZIONE DI UNA MONETA NAZIONALE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DEI PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRIBUZIONE DI AIUTI DIRETTI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - BENEFICIARI - ESCLUSIONE DEGLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI ANIMALI - AMMISSIBILITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , ART . 1 )
1 . NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA CORTE NON PUO RISOLVERE UNA VERTENZA RELATIVA AD UNA SITUAZIONE DI FATTO . UNA VERTENZA DEL GENERE , COME DEL RESTO QUALSIASI ALTRA VALUTAZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA , RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE .
2 . DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK , SI DESUME CHE GLI AIUTI DIRETTI AI PRODUTTORI AGRICOLI TEDESCHI IVI CONTEMPLATI SI COLLOCANO NELLA PROSPETTIVA DI CONSIDERAZIONI D ' ORDINE SOCIALE CHE CORRISPONDONO ALL ' ESIGENZA , RICONOSCIUTA DALL ' ART . 39 , N . 2 , LETT . A ), DEL TRATTATO CEE , DI TENER CONTO DEL CARATTERE PARTICOLARE DELL ' ATTIVITA AGRICOLA CHE SCATURISCE DALLA STRUTTURA SOCIALE DELL ' AGRICOLTURA . QUESTO CARATTERE GIUSTIFICA IL FATTO CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TENGA CONTO , PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI INTESI A COMPENSARE GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE , IN PRIMO LUOGO DEI SETTORI DELL ' ECONOMIA AGRICOLA NEI QUALI LE PERDITE DI REDDITO CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE RISULTAVANO PIU IMMEDIATE , CIOE I SETTORI CARATTERIZZATI DALLO SFRUTTAMENTO DEL SUOLO . TALE PREFERENZA NON E ARBITRARIA , QUINDI NON PUO CONSIDERARSI UNA DISCRIMINAZIONE TRA PRODUTTORI VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .
3 . NE IL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 , NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E CON CUI IL CONSIGLIO HA PROROGATO E MODIFICATO IL N . 3 DELL ' ART . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO , HANNO VIETATO A DETTO STATO MEMBRO DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DEGLI AIUTI DI CUI A DETTO REGOLAMENTO GLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI VITELLI .
NEL PROCEDIMENTO 36/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT DI MUNSTER , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH , WARENDORF ,
E
FINANZAMT WARENDORF ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO CEE , DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 9 DICEMBRE 1969 , N . 2464 , RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK ( GU 1969 , N . L 312 , PAG . 4 ) E DELLA DECISIONE ( NON PUBBLICATA ) DEL CONSIGLIO DEL 21 GENNAIO 1974 , COMUNICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IL 24 GENNAIO 1974 , CON LA QUALE IL CONSIGLIO HA PROROGATO E MODIFICATO IL N . 3 DELL ' ART . 1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ,
1 CON ORDINANZA 19 GENNAIO 1979 , REGISTRATA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 2 MARZO 1979 , IL FINANZGERICHT DI MUNSTER HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO STESSO , DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 9 DICEMBRE 1969 , N . 2464 , RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK ( GU 1969 , N . L 312 , PAG . 4 ) E DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IL 24 GENNAIO 1974 , CON LA QUALE IL CONSIGLIO PROROGAVA E MODIFICAVA TALUNE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 1 DI DETTO REGOLAMENTO .
2 LA CONTROVERSIA PRINCIPALE E SORTA A SEGUITO DELLA REIEZIONE , DA PARTE DEL FINANZAMT DI WARENDORF , CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE , DELLA RICHIESTA DI AIUTO , IN VIRTU DELL ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ ( LEGGE SULLA COMPENSAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE ), LEGGE PROMULGATA IL 23 DICEMBRE 1969 IN BASE AL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA . LA DOMANDA ERA STATA PRESENTATA DALLA SOCIETA ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , LA CUI ATTIVITA , OLTRE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI PER BESTIAME , CONSISTE NELL ' INGRASSAMENTO DI VITELLI MEDIANTE GLI ALIMENTI DI SOSTITUZIONE A BASE DI LATTE DA ESSA STESSA PRODOTTI .
3 IL CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE HA MOTIVATO IL RIFIUTO DI CONCEDERE L ' AIUTO RICHIESTO DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE IN QUANTO QUESTA , NON DISPONENDO DI TERRENI AGRICOLI NECESSARI PER L ' INGRASSO DEI PROPRI VITELLI , NON RIENTRAVA NELLA NOZIONE DI AZIENDA AGRICOLA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA TEDESCA , CUI DETTA LEGGE SI RICHIAMA , BENSI NELLA NOZIONE DI AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE .
4 E OPPORTUNO RICORDARE CHE LA CAUSA PRINCIPALE HA GIA ORIGINATO UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE , PROPOSTA DALLO STESSO FINANZGERICHT , CHE HA COSTITUITO OGGETTO DELLA CAUSA 139/77 , NELLA QUALE LA CORTE SI E PRONUNCIATA IL 13 GIUGNO 1978 ( RACC . 1978 , PAG . 1317 ). IN QUESTA SENTENZA LA CORTE , DOPO AVER ESAMINATO ( PAGG . 1330-1331 ) L ' ORIGINE E IL CONTENUTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E DELLA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA , HA RISOLTO LE SEGUENTI QUESTIONI :
' 1 . SE LA NOZIONE COMUNITARIA DI ' ' PRODUTTORE AGRICOLO ' ' , DI CUI ALL ' ART . 1 , NN . 1 E 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , COMPRENDA ANCHE GLI ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI DI BESTIAME AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO .
2.IN CASO AFFERMATIVO :
SE GLI ARTT . 39 E 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO N . 2464/69 E , EVENTUALMENTE , ALTRE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO , DEBBANO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSI VIETANO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , STATO MEMBRO DELLA CEE , DESTINATARIA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2464/69 , DI ESCLUDERE TALUNE CATEGORIE DI PRODUTTORI AGRICOLI - NELLA FATTISPECIE ALLEVATORI INDUSTRIALI DI BESTIAME AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO - DAL BENEFICO DI AIUTI DIRETTI , MIRANTI A COMPENSARE LA RIVALUTAZIONE DEL MARCO PER I PRODOTTI AGRICOLI OGGETTO DI ORGANIZZAZIONI DI MERCATO ' .
5 QUANTO ALLA PRIMA QUESTIONE LA CORTE HA AFFERMATO , IN PARTICOLARE , CHE NE IL CONTESTO NE LE FINALITA DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 ESIGONO UN ' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA , QUINDI NON SI PUO ESCLUDERE CHE L ' ESPRESSIONE PIUTTOSTO AMPIA ' PRODUTTORI AGRICOLI ' , USATA NEL TESTO DEL REGOLAMENTO , COMPRENDA LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI SECONDO QUALSIASI METODO .
6 QUANTO ALLA SECONDA QUESTIONE , LA CORTE HA RILEVATO CHE ERA NECESSARIO ACCERTARE SE LA DISTINZIONE , AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , FRA ALLEVATORI E DETENTORI AGRICOLI DI ANIMALI DA UN LATO , ED ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI , DALL ' ALTRO , EFFETTUATA DALL ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , ABBIA CARATTERE DISCRIMINATORIO AI SENSI DELL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO . RISOLVENDO NEGATIVAMENTE QUESTA QUESTIONE , LA CORTE HA FORNITO QUESTA MOTIVAZIONE ( N . 17 ):
' DAL FASCICOLO SI DESUME IN PARTICOLARE CHE GLI ALLEVATORI E I DETENTORI AGRICOLI AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , I QUALI USANO FORAGGI CHE PER LA MAGGIOR PARTE SONO DI LORO PRODUZIONE , SONO SPECIFICAMENTE SOGGETTI AI RISCHI INERENTI ALLA COLTIVAZIONE DEL SUOLO ;
PER CONTRO , I DETENTORI ED ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI AI SENSI DI DETTO DIRITTO , I QUALI ACQUISTANO GLI ALIMENTI OCCORRENTI PER I LORO ANIMALI PER LA MAGGIOR PARTE SUL MERCATO , NAZIONALE O INTERNAZIONALE , NON CORRONO GLI STESSI RISCHI E SONO IN GRADO , IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELLA LORO MONETA NAZIONALE , DI PROCURARSELI ALL ' ESTERO A PREZZI VANTAGGIOSI ;
NON SI PUO QUINDI CONSIDERARE DISCRIMINATORIA LA DISTINZIONE FRA ALLEVATORI E DETENTORI AGRICOLI ED ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI PROPRIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO - IL QUALE PONE IN RELAZIONE LE SCORTE DI BE STIAME CON LA SUPERFICIE AD USO AGRICOLO - E ADOTTATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA COME CRITERIO OBIETTIVO , BENCHE FORFETTARIO , IN FATTO DI ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI CHE ESSO E AUTORIZZATO A CORRISPONDERE IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 ' .
7 PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT LA CORTE HA AFFERMATO :
' NE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 VIETAVANO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE I DETENTORI ED ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI ANIMALI DAGLI AIUTI CONTEMPLATI DA DETTO REGOLAMENTO ' .
8 NEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI CUI ALLA PRESENTE CAUSA , IL FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO UNA NUOVA QUESTIONE PREGIUDIZIALE COSI REDATTA :
' SE IL TRATTATO CEE , L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 , LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 O , EVENTUALMENTE , ALTRE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO VIETINO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE DAGLI AIUTI CONTEMPLATI DAL SUDDETTO REGOLAMENTO GLI INGRASSATORI ' INDUSTRIALI O COMMERCIALI ' AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO NEL CASO IN CUI GLI INGRASSATORI AGRICOLI IMPIEGHINO , PER L ' INGRASSO DEI VITELLI , LO STESSO MANGIME DI PRODUZIONE INDUSTRIALE USATO DAGLI INGRASSATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI ' .
9 E OPPORTUNO OSSERVARE , DA UN LATO , CHE TALE QUESTIONE , CONTRARIAMENTE A QUELLE SOLLEVATE NELLA CAUSA 139/77 , NON SI RIFERISCE AGLI ALLEVATORI E AI DETENTORI DI BESTIAME IN GENERALE , MA AI SOLI INGRASSATORI DI VITELLI E , D ' ALTRO CANTO , CHE ESSA PARTE DAL PRESUPPOSTO , ILLUSTRATO NELLA MOTIVAZIONE DELL ' ORDINANZA DI RINVIO , CHE GLI INGRASSATORI ' AGRICOLI ' DI VITELLI UTILIZZINO PER L ' INGRASSO GLI STESSI ALIMENTI DI SOSTITUZIONE A BASE DI LATTE , PRODOTTI INDUSTRIALMENTE , USATI DAGLI INGRASSATORI ' INDUSTRIALI ' .
10 L ' ESATTEZZA DI QUESTO PRESUPPOSTO E CONTESTATA DALLA COMMISSIONE . SECONDO LA COMMISSIONE , GLI INGRASSATORI ' AGRICOLI ' DI VITELLI FANNO AMPIO USO , OLTRE CHE DEGLI ALIMENTI DI SOSTITUZIONE INDUSTRIALI , ANCHE DI LATTE , INTERO O MAGRO , PRODOTTO NELLE LORO AZIENDE . A QUESTO PROPOSITO LA COMMISSIONE CITA ELEMENTI TRATTI DAL SISTEMA COMUNITARIO , VIGENTE DOPO IL 1969 , DEGLI AIUTI CONCESSI A FAVORE DEL LATTE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME NONCHE CITA DATI STA TISTICI RIGUARDANTI L ' ALIMENTAZIONE A BASE DI LATTE INTERO E DI LATTE MAGRO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . SE NE ARGUIREBBE CHE GRANDISSIMI QUANTITATIVI DI LATTE INTERO E DI LATTE SCREMATO SONO DESTINATI ALL ' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME E CHE OLTRE LA META DI DETTI QUANTITATIVI E IMPIEGATA , COME DIMOSTRANO I RISULTATI DELL ' APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DIFFERENZIATO DI AIUTI ISTITUITO DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2793/77 ( GU N . L 321 , PAG . 30 ) PER L ' ALIMENTAZIONE DEI VITELLI .
11 IN BASE AL COMPLESSO DEI DATI CHE ESSA CITA , LA COMMISSIONE RITIENE CHE ATTUALMENTE IL LATTE RAPPRESENTI UN TERZO DELL ' ALIMENTAZIONE DEI VITELLI E CHE QUESTA PROPORZIONE FOSSE PROBABILMENTE ANCOR PIU ALTA TRA IL 1969 E IL 1973 .
12 TUTTAVIA , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , LA CORTE NON PUO RISOLVERE UNA SIFFATTA VERTENZA CHE RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE COME , D ' ALTRONDE , DEVE ASTENERSI DA QUALSIASI VALUTAZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA .
13 CIONONOSTANTE E OPPORTUNO CONSTATARE CHE , PUR PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE GLI INGRASSATORI ' AGRICOLI ' DI VITELLI USANO PER L ' INGRASSO ESCLUSIVAMENTE GLI STESSI ALIMENTI DI SOSTITUZIONE A BASE DI LATTE , FABBRICATI INDUSTRIALMENTE , USATI DAGLI INGRASSATORI ' INDUSTRIALI ' , CIO NON FA MUTARE LA SOLUZIONE DA DARSI AL NUOVO QUESITO SOTTOPOSTO DAL GIUDICE NAZIONALE .
14 IN REALTA , COME SI E RICORDATO NELLA SENTENZA 139/77 , ' A TERMINI DEL PRIMO CONSIDERANDO DI DETTO REGOLAMENTO ( 2464/69 ) LA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK E LA MANCATA MODIFICA DEL VALORE DELL ' UNITA DI CONTO DETERMINANO . . . UN RIBASSO DEI PREZZI AGRICOLI ESPRESSI IN DEUTSCHE MARK . . . A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1970 ; . . . CIO COMPORTERA PER L ' AGRICOLTURA TEDESCA UNA PERDITA DI REDDITO ' . LE PERDITE CUI SI FACEVA RIFERIMENTO , LA CUI COMPENSAZIONE COSTITUIVA OGGETTO DEL REGOLAMENTO , ERANO QUELLE DEI SETTORI AGRICOLI , QUALI QUELLI DEL LATTE E DEI CEREALI , CARATTERIZZATI DA UN SISTEMA DI INTERVENTO , NEI QUALI IL CALO DEI PREZZI AGRICOLI ESPRESSI IN DEUTSCHE MARK , MA FISSATI IN UNITA DI CONTO NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , RISULTAVA QUASI AUTOMATICAMENTE DALLA RIVALUTAZIONE . ORA , E PROPRIO IN QUESTI SETTORI CHE LA PRODUZIONE DIPENDE DALLO SFRUTTAMENTO DI UN IDONEO TERRENO AGRICOLO .
15 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE LA DISTINZIONE OPERATA DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN VIRTU DELL ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , TRA ALLEVATORI E DETENTORI AGRICOLI DI BESTIAME , DA UN LATO , E ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI BESTIAME , DALL ' ALTRO , IN BASE AD UNA RELAZIONE , CONTEMPLATA DAL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , TRA CAPI DI BESTIAME E SUPERFICIE AGRICOLA USATA , RISPONDE ALLA FINALITA CUI MIRA IL REGOLAMENTO .
16 SI DEVE INOLTRE RICORDARE CHE , A TERMINI DEL QUARTO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO : ' . . . TALI AIUTI DEVONO ESSERE CONCESSI SOLTANTO PER UN PERIODO DETERMINATO E CHE POTRANNO POI ESSERE SOSTITUITI DA MISURE RIVESTENTI UN CARATTERE DI POLITICA SOCIALE O STRUTTURALE ' . RISULTA DA DETTA MOTIVAZIONE CHE GLI AIUTI IVI CONTEMPLATI VENIVANO A COLLOCARSI NELLA PROSPETTIVA DI CONSIDERAZIONI D ' ORDINE SOCIALE , CHE CORRISPONDONO ALL ' ESIGENZA , RICONOSCIUTA DALL ' ART . 39 , N . 2 A ) DEL TRATTATO , DI TENER CONTO DEL CARATTERE PARTICOLARE DELL ' ATTIVITA AGRICOLA CHE SCATURISCE DALLA STRUTTURA SOCIALE DELL ' AGRICOLTURA . QUESTO CARATTERE GIUSTIFICA IL FATTO CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TENGA CONTO , PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER COMPENSARE GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE , IN PRIMO LUOGO DEI SETTORI DELL ' ECONOMIA AGRICOLA NEI QUALI LE PERDITE DI REDDITO CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE RISULTAVANO PIU IMMEDIATE , CIOE I SETTORI CARATTERIZZATI DALLO SFRUTTAMENTO DEL SUOLO . TALE PREFERENZA NON E ARBITRARIA , QUINDI NON PUO CONSIDERARSI UNA DISCRIMINAZIONE TRA PRODUTTORI VIETATA DALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO .
17 DA TUTTO QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE SI DEVE RISOLVERE IL QUESITO SOTTOPOSTO DAL GIUDICE NAZIONALE NEL SENSO CHE NE IL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 HANNO VIETATO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DEGLI AIUTI , DI CUI A DETTO REGOLAMENTO , GLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI VITELLI .
SULLE SPESE
18 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI .
19 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE AD ESSA SOTTOPOSTA DAL FINANZGERICHT DI MUNSTER CON ORDINANZA 19 GENNAIO 1979 , DICHIARA :
NE IL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 , HANNO VIETATO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DEGLI AIUTI DI CUI A DETTO REGOLAMENTO , GLI INGRASSATORI INDUSTRIALI DI VITELLI .