CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 20 MARZO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e siili' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: Convenzione di Bruxelles), il quale recita:
«Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17 [della Convenzione di Bruxelles], ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.»
Nel 1977 le parti nella causa principale stipulavano una serie di contratti di leasing concernenti autoveicoli, in base ai quali la ditta tedesca Porta-Leasing GmbH, dopo averli disdetti, pretende dalla ditta lussemburghese Prestige International SA l'adempimento ed il risarcimento dei danni.
I contratti suddetti, stampati su moduli e redatti tutti negli stessi termini, contengono fra l'altro la seguente clausola attributiva di competenza:
«§ 12 — Generalità
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Luogo dell'adempimento e foro competente per tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto sono quelli della sede del locatore.» |
La ditta lussemburghese, convenuta dinanzi al Landgericht di Treviri, eccepiva l'incompetenza di tale giudice, sostenendo che la clausola suddetta non era stata da essa accettata espressamente e specificamente come prescrive l'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles.
II Landgericht di Treviri si dichiarava incompetente, motivando che la clausola relativa alla competenza vincola il residente nel Lussemburgo solo se è contenuta in un documento a parte, separato dalle altre clausole del contratto.
L'Oberlandesgericht di Coblenza (2a sezione civile), adito in sede d'appello, ha deciso, con ordinanza 28 settembre 1979, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma degli artt. 1 e 2, n. 2, del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la seguente questione pregiudiziale:
«Se la clausola relativa alla competenza contenuta, senza particolare rilievo, in un contratto concluso mediante un modulo con una persona residente nel Lussemburgo e da questa sottoscritto, possieda i requisiti prescritti per la sua efficacia dall'art.. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968.»
Contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante nella causa principale, tale questione va, a mio avviso, risolta in senso negativo in base alle considerazioni seguenti, che corrispondono sostanzialmente al punto di vista della Commissione.
A norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, una clausola in materia di competenza è, in generale, valida solamente se è stata stipulata per iscritto oppure mediante un accordo verbale confermato per iscritto. Nel caso di una persona residente nel Lussemburgo, l'efficacia della clausola attributiva di competenza è subordinata, in forza dell'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles, all'ulteriore requisito formale dell'accettazione espressa e specifica da parte di detta persona. Tale requisito, come risulta chiaramente dalla relazione Jenard (GU n. C 59 del 5 marzo 1979, pag. 63), è stato prescritto allo scopo di tutelare le persone residenti nel Lussemburgo le quali, in ragione del gran numero di contratti internazionali da esse stipulati, rischiano di essere citate in giudizio dinanzi a giudici stranieri molto più spesso delle parti residenti negli altri Stati contraenti. Come ha giustamente sottolineato la Commissione, questo scopo di tutela viene in parte già raggiunto subordinando la validità delle clausole attributive di competenza all'espressa accettazione da parte del contraente lussemburghese. D'altra parte, non va trascurato il fatto che un gran numero di contratti tipo internazionali contengono, come nella fattispecie, tra molte altre clausole anche un'espressa clausola in materia di competenza, alla quale, quand'anche sia messa particolarmente in risalto, non si presta sufficiente attenzione. Pertanto, nel caso dei residenti nel Lussemburgo, le parti contraenti hanno subordinato, nell'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles, l'efficacia della proroga di competenza alla espressa e specifica accettazione di questa. Dal fatto che questi due aggettivi sono uniti dalla congiunzione «e» risulta già che l'accettazione specifica costituisce un'ulteriore condizione di efficacia per la proroga di competenza, che si aggiunge a quelle già menzionate.
Per questo motivo la Commissione sostiene che il requisito della «accettazione specifica» è soddisfatto solo qualora la clausola attributiva di competenza sia oggetto di una dichiarazione d'accettazione della parte lussemburghese, figurante in un documento specifico che non contenga, oltre alla proroga di competenza, nessun'altra clausola contrattuale.
Per conto mio non mi spingerei così lontano. L'appellante nella causa principale è nel giusto quando sostiene che la lettera della disposizione in esame non depone a favore della necessità di un documento separato. A mio avviso, la tutela contemplata per la parte lussemburghese è già realizzata una volta che questa abbia accettato, con una dichiarazione distinta, la clausola in materia di competenza. Tale accettazione può figurare in un documento separato, ma può anche essere espressa mediante apposizione di una firma ad hoc sul documento nel quale sono contenute le altre clausole del contratto.
Propongo pertanto che la questione del giudice nazionale venga così risolta:
La clausola relativa alla competenza contenuta, senza particolare rilievo, in un contratto concluso mediante un modulo con una persona residente nel Lussemburgo e da questa sottoscritto, non possiede i requisiti prescritti per la sua efficacia dall'art. I, 2° comma, del Protocollo allegato alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Perché detti requisiti siano soddisfatti occorre una distinta dichiarazione scritta, con la quale il contraente residente nel Lussemburgo accetti espressamente la clausola relativa alla competenza.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.