CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
del 24 aprile 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa odierna vi è stata sottoposta in via pregiudiziale dal Finanzgericht di Amburgo. L'attrice nel procedimento principale è la ditta Gedelfi Großeinkauf GmbH & Co. KG (che in prosieguo indicherò come Gedelfi) e il convenuto è lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas. In sostanza, il problema su cui deve pronunziarsi il Finanzgericht è quello del se la Gedelfi, a norma della disciplina comunitaria, debba versare il prelievo per quattro forniture di un prodotto israeliano definito «sciroppo d'arancia», im-portato nella Repubblica federale di Germania durante il gennaio 1978.
L'organizzazione comune di mercato per i prodotti a base di ortofrutticoli è stata istituita dal regolamento del Consiglio n. 865/68. Uno degli scopi del regolamento, come si desume dal suo preambolo, era quello di allineare il sistema di scambi per i prodotti a base di ortofrutticoli al sistema di scambi esistente per lo zucchero, in considerazione dell'incidenza diretta e massiccia esercitata sul costo di alcuni di detti prodotti dai prezzi dello zucchero, del glucosio e dello sciroppo di glucosio.
Perciò l'art. 2 dello stesso regolamento stabiliva che, in aggiunta ai dazi doganali vigenti a norma della tariffa doganale comune (TDC), si applicasse anche un prelievo per lo zucchero addizionato contenuto in diversi prodotti, ed in particolare «nei succhi di frutta o di ortaggi ... aventi tenore in peso di zuccheri addizionati superiore al 30 %. L'entità del prelievo doveva venire calcolata, secondo una formula predeterminata, in base al prelievo già gravante su determinati prodotti (per lo più sciroppi) compresi nell' organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Detta organizzazione, come ricorderete, era stata istituita dal regolamento del Consiglio n. 1009/67/CEE, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3330/74.
Si è subito constatato che in pratica era difficile determinare mediante analisi, e quanto meno per alcuni succhi importati a base di ortofrutticoli, se l'alta percentuale di zucchero fosse effetto dell'aggiunta di zucchero oppure della concentrazione di zucchero naturale. Si è però anche notato che i prodotti ricchi di zucchero naturale generalmente avevano prezzi superiori rispetto ai prodotti ai quali era stato artificialmente addizionato un quantitativo equivalente di zucchero.
Per questo motivo il Consiglio, l'11 marzo 1969, modificava il regolamento n. 865/68 con il regolamento (CEE) n. 455/69. In considerazione del fatto che «è opportuno evitare di applicare un prelievo ai succhi di frutta o di ortaggi ad alta concentrazione di zucchero naturale», il regolamento distingueva fra i succhi a base di frutta o di ortaggi, contemplati dal regolamento precedente, e aventi densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°, a seconda del loro valore.
Per i succhi d'arancia il prezzo limite veniva stabilito in 30 unità di conto per quintale di peso netto. Il succo d'arancia di valore superiore era esente dal prelievo mentre il succo d'arancia di prezzo uguale o inferiore al limite prescritto continuava normalmente ad essere soggetto a prelievo. Ho detto «normalmente» in quanto l'importatore aveva sempre la facoltà di dimostrare che in realtà un determinato prodotto conteneva solo zucchero naturale (vedi causa 3/71, Gebrüder Bagusat c/ Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1971, pag. 577).
Per effetto del combinato disposto dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 865/68 e dell'art. 2 del regolamento n. 455/69, la nomenclatura risultante dalle disposizioni di detti regolamenti veniva inclusa nella tariffa doganale comune. La tariffa doganale comune è venuta quindi a comprendere le due sottovoci seguenti:
20.07 Β II (a) 1,
comprendente succo d'arancia di densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° e di valore superiore alle 30 unità di conto per 100 kg di peso netto, e
20.07 Β II (b) 1 (aa),
comprendente succo d'arancia della stessa densità, ma di valore uguale o inferiore alle 30 unità di conto per 100 kg di peso netto e avente tenore in peso di zuccheri addizionati superiore al 30 %.
Il regolamento n. 865/68, nella versione emendata, veniva abrogato e sostituito, con effetto dal 1° aprile 1977, dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 516/77. Come si dichiara nel primo considerando del preambolo dello stesso regolamento, si trattava di un provvedimento per unificare la disciplina della materia.
L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 516/77, che corrisponde all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 865/68, dispone:
«Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione della tariffa doganale comune ...».
La versione della tariffa doganale comune vigente nel gennaio 1978 era quella allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500. Per stabilire quale fosse a quel tempo la corrispondenza tra il prezzo limite di 30 UC e il prezzo espresso in moneta nazionale, si devono consultare le «disposizioni preliminari» di quella versione della tariffa. Nel titolo I era compresa la norma generale C.3, che recita:
«L'unità di conto (UC), alla quale si fa riferimento per taluni dazi specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. Il cambio da applicare per la sua conversione in corone danesi, fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire italiane, sterline irlandesi, lire sterline o marchi tedeschi è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da quest'ultimo riconosciuta».
La parità comunicata dalla Repubblica federale al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da questo ente era allora di 3,66 DM, sicché 30 UC corrispondevano a 109,80 DM.
La norma C.3 è rimasta immutata in ogni versione della tariffa doganale comune della sua adozione nel 1968, se si eccettua che, al momento dell'adesione dei tre nuovi Stati membri, sono state incluse nell'elenco le loro rispettive monete. Essa è chiaramente strutturata in considerazione del sistema monetario internazionale risultante dagli accordi di Bretton Woods. Questo sistema, i cui punti essenziali erano parità fisse, con eventuali adeguamenti, nei confronti del dollaro statunitense e la convertibilità del dollaro in oro sulla base di 0,88867088 grammi di oro fino per dollaro, veniva abbandonato, come ricorderete, allorché il dollaro si è staccato dal parametro aureo nell'agosto 1971. Nel dicembre 1971 veniva stipulato l'accordo Smithsonniano, che, fra l'altro, consentiva di allargare temporaneamente i margini di fluttuazione fra le monete degli Stati aderenti al Fondo monetario internazionale e introduceva la nozione di «tasso centrale» a vantaggio degli Stati che avevano adottato per le loro monete un tasso non ancorato alla parità. Comunque, anche questo sistema, più elastico, fu scardinato dalla crisi energetica del 1973, che fece sì che il sistema si imperniasse sui tassi di cambio oscillanti. Nel 1976, a Kingston, vennero stipulati accordi per legittimare i tassi oscillanti emendando gli articoli del Fondo monetario internazionale e detti emendamenti sono entrati in vigore il 1° aprile 1978.
La Commissione ci ha dichiarato che, fin dal 1974, a seguito degli sviluppi della situazione monetaria internazionale testé tratteggiati, l'applicazione della norma C.3, nella versione in vigore fin dal 1968, provocava notevoli ed evidentissime anomalie. In altre parole, la norma era diventata anacronistica. La soluzione prescelta nel caso di due tipi di prodotti agricoli, cioè i formaggi che rientravano nella voce doganale 04.04 e i vini che erano ricompresi nella sottovoce 22.05 C, è stata quella di sostituire i tassi prescritti dalla norma C.3 con i tassi rappresentativi applicabili in forza della politica agricola comune («tassi verdi»). Ciò, ci è stato dichiarato, è stata la conseguenza di una stretta relazione fra il trattamento tariffario di questi prodotti e l'applicazione nei loro confronti degli importi compensativi monetari (ICM). Eccettuati questi casi speciali, si è cercata una soluzione estendendo alla tariffa doganale comune l'impiego dell'unità di conto europea, fondata su un «paniere» delle monete degli Stati membri.
L'unità di conto europea è stata istituita nel 1975 allo scopo eli esprimere l'entità degli aiuti di cui all'art. 42 della convenzione di Lomé (vedi decisione del Consiglio 21 maggio 1975, n. 75/250), per facilitare la contabilità della Banca europea per gli investimenti (vedi la decisione del Consiglio dei governatori della Banca del 18 marzo 1975) e per le esigenze della CECA (vedi decisione della Commissione 18 dicembre 1975, n. 3289). La proposta di usare questo sistema in tutti gli atti delle istituzioni comunitarie, inclusa la tariffa doganale comune, a decorrere dal 1° gennaio 1978, fu presentata dalla Commissione al Consiglio, il 6 ottobre 1976 (vedi GU n. C 271 del 17 novembre 1976, pag. 5), ma non ebbe seguito. L'unità di conto europea, comunque, venne adottata per la contabilità del bilancio comunitario con il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 356 del 31 dicembre 1977, pag. 1).
Nelle pratiche doganali, la vecchia unità di conto cedette il passo alla nuova unità di conto europea solo dal 1° gennaio 1979, in forza del regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2779. La versione 1979 della tariffa doganale comune venne adeguata al nuovo parametro, ed in particolare la norma C.3 venne modificata mediante il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800.
Per stabilire il valore in dogana delle merci si applicano diverse norme sulla conversione delle monete. La norma determinante in questo settore è l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 803/68, come modificato dall'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 338/75, che così dispone al n. 1:
«Quando alcuni degli elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è l'ultimo corso di vendita constatato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro».
In un periodo di tassi di cambio oscillanti, i tassi effettivi applicabili in forza di detta norma potevano ovviamente differire notevolmente dai tassi canonici applicabili in forza della norma C.3 nella sua versione non modificata.
Per amor di completezza ricorderò che vigeva ancora un tasso diverso, cioè il «tasso verde», che andava applicato per calcolare l'importo di ogni prelievo sull'importazione effettivamente riscosso (vedi il regolamento del Consiglio n. 878/77 sui «tassi di cambio da applicare nel settore agricolo»).
E torniamo ora agli elementi specifici della causa in esame.
Le quattro partite di succo d'arancia di cui trattasi erano state importate dalla Gedelfi via Amburgo mediante il procedimento semplificato contemplato dal § 40a della legge tedesca in materia doganale. La Gedelfi dichiarava che il succo d'arancia rientrava nella sottovoce 20.07 Β II (a) i della TDC, cioè aveva un valore supcriore a 30 UC per 100 kg di peso netto. Secondo la dichiarazione, quindi, esso andava esente da prelievi.
Allorché l'ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas esaminò la documentazione della Gedelfi, non ritenne che la dichiarazione fosse corretta e classificò il succo d'arancia nella sottovoce 20.07 Β II (b) 1 (aa), cioè come merce di un valore inferiore a 30 UC per 100 kg di peso netto. Questa differenza di classificazione era dovuta alle seguenti ragioni.
Il prezzo del succo d'arancia nei contratti di vendita era stato espresso in dollari statunitensi e detto prezzo, trasformato in marchi tedeschi secondo «l'ultimo corso di vendita constatato sui mercati di cambio più rappresentativi», che era di 2,10 DM per dollaro, implicava che le quattro forniture avevano un prezzo variante, per 100 kg di peso netto, fra i 98,94 DM e i 103,63 DM. Questi valori erano naturalmente inferiori ai 109,80 DM che costituivano 30 UC convertite in marchi al tasso di 3,66 DM per dollaro, come previsto dalla norma C.3 del regolamento n. 2500/77.
Lo Hauptzollamt calcolava il prelievo secondo il tasso stabilito in unità di conto per il primo trimestre 1978 nel regolamento della Commissione n. 2857/77, convertito in marchi secondo il «tasso verde» per il marco. Il totale ammontava a 23672,59 DM. Il 1o marzo 1978 lo Hauptzollamt emanava un'ingiunzione di pagamento con cui si richiedeva alla Gedelfi di versare questa cifra. II 10 marzo 1978, la Gedelfi reclamava contro detto provvedimento, reclamo respinto dallo Hauptzollamt con una «Einspruchsentscheidung» datata 13 ottobre 1978. Là Gedelfi adiva allora il Finanzgericht impugnando la reiezione del suo reclamo.
In sede contenziosa la Gedelfi non contesta i calcoli dello Hauptzollamt, né sostiene che lo Hauptzollamt ha erroneamente applicato la disciplina comunitaria in materia; essa sostiene che la disciplina non è valida in quanto, se l'importazione di cui trattasi fosse stata effettuata in un altro Stato membro, l'applicazione della stessa norma sarebbe sfociata in un prezzo del succo d'arancia superiore alle 30 UC per 100 kg di peso netto, sicché il prodotto sarebbe andato esente da prelievo, giacché le monete degli altri paesi non si erano rivalutate nei confronti del dollaro alla stessa stregua del marco, e alcune di esse non si erano rivalutate affatto.
È per questa ragione che il Finanzgericht ha deciso di adire la Corte di giustizia con tre questioni.
La prima questione, per riassumerla, verte sul se la disciplina comunitaria in materia sia invalida in quanto prescrive che un prelievo sia applicato ai prodotti in questione allorché vengono importati nella Repubblica federale di Germania, ma non quando sono importati negli altri Stati membri.
L'argomento principale svolto dalla Gedelfi dinanzi a questa Corte per sostenere il suo assunto è fondato sulle disposizioni del Trattato relative all'unione doganale come interpretate dalla Corte nelle cause 37 e 38/73, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders c/Indiamex, Race. 1973, pag. 1609, vale a dire «questa tariffa comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti alle frontiere della Comunità sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi, ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti con detti paesi, ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali» (vedi punti 8 e 9 della sentenza). Questo argomento richiede un piccolo commento. L'unione doganale rientra fra quelli che il Trattato definisce i «fondamenti della Comunità». Sarebbe un atto chiaramente illegittimo da parte del Consiglio applicare una disciplina che prescriva esplicitamente di applicare un prelievo su un particolare prodotto quando è importato in uno Stato membro ma non allorché viene importato in altri Stati membri. Sarebbe quindi altrettanto illegittimo da parte del Consiglio emanare norme che giungano indirettamente allo stesso risultato. L'applicazione di un tasso di cambio fisso ormai superato, consistente nell'impiego dell'unità di conto, era intrinsecamente atta a provocare questo risultato, quindi era illegittima.
La Gedelfi ha quindi invocato il principio della non discriminazione e la particolare espressione di detto principio insita nell' art. 40, n. 3, del Trattato. Dal canto mio non ritengo che ciò corrobori ulteriormente l'argomento fondato sui principi dell'unione doganale. La Gedelfi (la cui sede è a Colonia) non avrebbe pagato il prelievo se avesse ad esempio effettuato l'importazione via Rotterdam o Anversa. Quindi la discriminazione si è verificata fra i porti tedeschi e i porti degli altri Stati membri piuttosto che fra gli impor-' tatori tedeschi e gli importatori degli altri Stati membri.
Come primo argomento di difesa il Consiglio ha osservato che la legislazione la cui validità è stata impugnata dalla Gedelfi vigeva in parte dal 1968 e in parte dal 1969, ed era indubbiamnete valida quando è entrata in vigore. Come ha affermato la Corte nelle cause 9 e 11/71, Compagnie d'approvisionnement c/ Commissione, Race. 1972, pag. 391 (punto 39), la normativa valida al momento dell' entrata in vigore non può venire invalidata dagli avvenimenti successivi.
A ver dire, però, la normativa sulla quale si fonda l'ingiunzione dello Hauptzollamt nei confronti della Gedelfi e di cui la Gedelfi eccepisce l'invalidità è entrata in vigore tutta nel 1977. Ricorderete che, quando ho sollevato la questione in udienza, la risposta fornita dal Consiglio fu che la normativa del 1977 era soltanto una legge di coordinamento.
Sono d'accordo con il Consiglio che le leggi di coordinamento devono fruire della stessa tutela contro «l'invalidità sopravveniente» di cui fruisce la disciplina che viene coordinata. Questo è dovuto al fatto che un testo unico, per definizione, non può mutare il diritto positivo e generalmente è posto in vigore secondo un procedimento che esclude che si possa rimettere sul tappeto la sostanza di questo. Sotto questo aspetto il regolamento n. 516/77 non presenta alcun vizio, perché non ha fatto altro che coordinare le disposizioni fondamentali già in vigore circa l'organizzazione comune del mercato in materia di prodotti derivati dagli ortofrutticoli. Però il vizio non va ricercato nelle disposizioni del regolamento n. 516/77. Come ha sottolineato la Commissione, il vizio (se esiste) va ricercato nella norma generale C. 3 della tariffa doganale comune, posta in vigore dal regolamento n. 2500/77, poiché è questa norma che nel 1978 prescriveva di assumere come parametro la superata unità di conto ai fini della classificazione doganale.
Il regolamento n. 2500/77 non era un semplice provvedimento di coordinamento. Come indicano il suo titolo e il suo preambolo, esso — sotto molti aspetti — era un provvedimento di modifica. La sua funzione è stata quella di rimettere in vigore, con emendamenti, la tariffa doganale comune che era stata applicata nel 1977. È significativo, ritengo, che è stato solo con il regolamento n. 2800/78, che aveva la stessa funzione per il 1979, che è stata infine modificata la norma C.3. Questo regolamento non ha integrato nella tariffa doganale comune per il 1979 la norma C.3 preventivamente emendata. Sorge quindi il problema del se si debba estendere ad un regolamento di questo tipo, in quanto non modifica il diritto positivo, il privilegio di cui gode la normativa di coordinamento. A mio parere si deve rispondere no. La norma generale è indubbiamente quella che la legittimità o la validità di un atto deve venire apprezzata al momento in cui l'atto viene adottato. Un'eccezione in favore di provvedimenti di coordinamento si giustifica per i motivi che ho esposto. Ma non vi è alcun motivo logico per estendere l'eccezione. Lo stesso fatto che un provvedimento modifichi la legislazione precedente significa che la sua adozione implica che si è inteso emendare la legge già vigente e, se fosse stato necessario, l'emendamento avrebbe avuto portata più ampia. Ritengo quindi che la validità della norma C.3, in quanto si applica alla presente fattispecie, deve venir valutata tenendo conto che essa è entrata in vigore il 7 novembre 1977, data del regolamento n. 2500/77.
Il secondo argomento svolto dal Consiglio, se ho ben capito, è che esso, in questa materia, gode di un ampio potere discrezionale. Nessuno lo contesta, però detto potere non lo autorizza ad ignorare i principi fondamentali sanciti dal Trattato, ad esempio quelli inerenti all'unione doganale. Se il Consiglio pone in vigore una normativa che è palesemente incompatibile con detti principi, a mio parere esso deve addurre motivi convincenti per dimostrare che detta disciplina è ciononostante valida.
Il Consiglio ha sottolineato che l'emendamento della norma C.3 non poteva precedere l'entrata in vigore, il 1o aprile 1978, degli emendamenti relativi agli articoli del Fondo monetario internazionale decisi con l'accordo di Kingston nel 1976. Però non ci è mai stato detto perché era necessario seguire questa cronologia. Ricorderete che ho posto questa domanda in udienza. Il Consiglio ha risposto che una politica diversa non sarebbe stata illegittima, però sarebbe stata inopportuna. I motivi non ci sono stati chiariti. Ovviamente la Commissione non ha mai ritenuto necessario questa dilazione; infatti essa aveva proposto il 6 ottobre 1976 che l'unità di conto europea subentrasse alla vecchia unità di conto in tutti gli atti legislativi della Comunità, inclusa la tariffa doganale, a decorrere dal 1o gennaio 1978.
Altro argomento di difesa del Consiglio è stato che esso doveva tener conto dei vincoli imposti dal GATT alla Comunità. Le disposizioni relative del GATT sono il n. 3 dell'art. II, che dispone:
Nessuna parte contraente avrà facoltà di modificare il metodo che essa segue nel determinare il valore in dogana o per convertire le monete, onde sminuire il valore di una delle concessioni contemplate nell'apposito allegato del presente accordo
e il n. 6 dello stesso articolo, che contempla l'impiego, fra gli Stati aderenti al Fondo monetario, della parità accettata dal Fondo alla data in cui il GATT è entrato in vigore, nonché le correzioni da apportarsi qualora detta parità diminuisca in misura superiore al 20 %.
A prima vista l'argomento pareva irrefutabile. Però la Commissione ci ha dichiarato che si erano svolte consultazioni nell'ambito del GATT all'epoca in cui è stata introdotta l'unità di conto europea nella tariffa doganale comune; che la sua introduzione è stata facile da sostenere in quanto non costituiva una revoca di concessioni tariffarie, ma un ripristino della normalità; e che soprattutto essa si risolveva in una diminuzione della protezione tariffaria alle frontiere esterne della Comunità giacché l'unità di conto europea aveva un valore inferiore alla vecchia unità di conto. Ma il più eloquente, a mio avviso, è il fatto che né il Consiglio, né la Commissione hanno mai avanzato l'idea che, a seguito dei vincoli imposti dal GATT alla Comunità, l'introduzione dell'unità di conto europea nella tariffa doganale comune dovesse venir procrastinata al 1o gennaio 1979 e non avrebbe potuto effettuarsi, come aveva proposto la Commissione, il 1o gennaio 1978.
Una delle caratteristiche curiose di questa causa è che, pur se il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione, la Commissione, negli argomenti svolti in questa sede, ha sostenuto il Consiglio. Essa ha giustificato quest'atteggiamento facendo richiamo ad altre difficoltà incontrate dalle istituzioni della Comunità, come ad esempio la scelta dell'unità da adottarsi in luogo dell'unità di conto, l'effetto dell'introduzione dell' unità di conto europea sulle percentuali rispettive degli Stati membri nelle quote tariffarie della Comunità e i suoi effetti sull'importo dei dazi specifici applicabili a norma della tariffa doganale comune. Mai però la Commissione ha detto che l'esistenza di dette difficoltà giustificasse il rinvio di cui ho parlato.
La Commissione ha pure osservato che, finché gli Stati membri continueranno a conservare le loro monete e a controllarle, nessuna soluzione del problema dei tassi di cambio oscillanti potrà essere perfetta. Ciò è verissimo, ma in questa causa non dobbiamo occuparci di variazioni inevitabilmente connesse con l'esistenza di diverse monete nazionali. Dobbiamo occuparci dell'impiego di un parametro, l'unità di conto, ormai decisamente superato e il cui uso era fonte manifesta di anomalie.
Su questo problema discrezionale Consiglio e Commissione ci hanno citato alcuni precedenti. Nessuno di essi però mi pare pertinente. La causa Compagnie d'approvisionnement cl Commissione (già citata) riguardava, per quel che ci interessa, un sussidio concesso dal Consiglio nell'esercizio delle facoltà che gli conferisce l'art. 103 del Trattato onde proteggere gli importatori francesi contro gli effetti della svalutazione del franco francese nel 1969. È logico che la Corte abbia detto che il Consiglio non era tenuto a rifonderli per tutte le conseguenze della svalutazione. La causa 43/72, Merkur c/ Commissione, Race. 1973, pag. 1055, la causa 7/76, IRCA c/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. 1976, pag. 1213, e la causa 98/78, Racke e/ HZA Mainz, Racc. 1979, pag. 69, riguardavano gli importi compensativi monetari. La causa 138/78, Stölting cl HZA Hamburg-Jonas, Race. 1979, pag. 713, riguardava la fissazione dei tassi verdi. Gli importi monetari compensativi e i tassi verdi, che sono strettamente connessi, rientrano a mio avviso in un campo della legislazione comunitaria piuttosto speciale. La loro finalità è quella di tutelare l'organizzazione comune dei mercati agricoli contro le tensioni risultanti dai tassi di cambio oscillanti. Essi esistono e possono esistere solo perché si ritiene (a torto o a ragione) che non tocchino i principi fondamentali della Comunità. La causa 28/74, Gillet c/ Commissione, Race. 1975, pag. 463, era una causa di personale. In questa causa si è affermato che l'art. 63 dello Statuto, il quale, nella versione vigente allorché sono avvenuti i fatti della causa, riguardava le parità accettate dal Fondo monetario internazionale, non era invalido in quanto il Consiglio godeva, in virtù dell'art. 65, della facoltà di consentire adeguamenti al costo della vita in vari Stati membri mediante modifica dei coefficienti correttori. Questo è evidentemente un problema molto diverso dalla materia del contendere odierna.
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha fornito un quadro allarmante delle possibili conseguenze della vostra eventuale sentenza in questa causa, cioè la proliferazione di un numero indefinito di altre cause che potrebbero scaturire da qualsiasi voce o sottovoce doganale qualora decideste che la Gedelfi è dalla parte della ragione. In udienza però ci è stato detto dalla Commissione che, qualora la Corte si limitasse a dichiarare che la norma C.3 era invalida o parzialmente valida, le conseguenze pratiche non sarebbero di gran rilievo.
Fortunatamente è questa la soluzione che mi pare esatta sotto il profilo giuridico.
Sono del parere che, per risolvere il primo quesito sottoposto a questa Corte dal Finanzgericht, dovreste affermare che la norma generale C.3 della tariffa doganale comune posta in vigore dal regolamento del Consiglio n. 2500/77 non era valida in quanto implicava che il succo d'arancia importato nella Repubblica federale di Germania andasse soggetto a prelievo in un periodo in cui lo stesso succo d'arancia sarebbe andato esente se importato in un altro Stato membro.
Penso di poter essere più breve con la seconda questione sottoposta alla Corte dal Finanzgericht per l'ipotesi in cui la prima questione fosse risolta in senso affermativo e che ha il seguente tenore:
«Se gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare senz'altro le norme sulla riscossione del prelievo a motivo dell'invalidità dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee o se sia necessario, a tal fine, un provvedimento del competente organo legislativo comunitario».
La Gedelfi e il Consiglio hanno concordemente sostenuto che, qualora decideste che l'imporre un prelievo in circostanze come quelle della fattispecie è stato un atto illegittimo, il tribunale nazionale interessato dovrebbe immediatamente dare esecuzione alla vostra sentenza senza ricorrere ad ulteriori artifizi. Sono d'accordo.
Immagino che il Finanzgericht abbia sottoposto la questione proprio per effetto delle pronunzie emanate su sua richiesta nella prima causa «Quellmehl»(causa 117/76 e 16/77, Ruckdeschel c/HZA Hamburg-Annen, Racc. 1977, pag. 1753), che erano identiche alle soluzioni fornite al Tribunal administratif di Nancy nella prima causa «gritz di granoturco» (cause 124/76 e 20/77, Moulins Pont à Mousson c/ONIC, Racc. 1977, pag. 1795). Queste soluzioni erano nel senso che la concessione di restituzioni alla produzione di amido ma non a quella di quellmehl o di gritz di granoturco era incompatibile col principio della parità di trattamento e che spettava alle istituzioni competenti per la politica agricola comune adottare i provvedimenti necessari per ovviare a questa incompatibilità. La Commissione ha chiesto alla Corte di pronunziarsi nello stesso senso anche ora se, contrariamente a quanto essa ha esposto quanto al primo quesito, si dovesse dichiarare che è illegittima la difformità tra le incidenze dei prelievi sull'importazione di succo d'arancia.
A mio avviso le cause Quellmehl e gritz di granoturco vanno tenute distinte : i regolamenti del Consiglio su cui vertevano quelle cause erano illegittimi non già per gli oneri che avevano imposto, ma a causa di quanto non avevano disposto. Un'illegittimità di questo tipo non si può emendare in esito ad un procedimento a norma dell'art. 177, in quanto i giudici nazionali non hanno alcuna competenza a fare i passi necessari: il Finanzgericht e il Tribunal administratif non potevano disporre che le restituzioni alla produzione fossero versate agli attori. Così stando le cose, il dovere di prendere l'iniziativa per porre rimedio alla situazione incombe solo alle istituzioni comunitarie, la Commissione o il Consiglio devono legiferare; se non lo fanno la Corte può riconoscere il diritto al risarcimento, se adita a norma dell'art. 178, come si è visto dagli strascichi delle cause Quellmehl e gritz di granoturco (vedi cause 64 e 113/76, 167 e 239/78 e 27, 28 e 45/79, Dumortier c/Consiglio; causa 238/78, Ireks-Arkady c/Consiglio e Commissione; cause 241, 242 e 245-250/78, DTV d Consiglio e Commissione; cause 261 e 262/78, Interquell Stärkechemie d Consiglio e Commissione — 4 ottobre 1979 — inedite).
Per contro, nella fattispecie, la vertenza riguarda l'esazione da parte di un'autorità nazionale di un tributo specifico in applicazione di una norma comunitaria invalida. È indiscusso che in questo caso è il giudice nazionale competente che deve ovviare alla situazione (vedi causa 96/71, Haegeman c/Commissione, Racc. 1972, pag. 1005; causa 46/75, IBC c/Commissione, Racc. 1976, pag. 65; causa 26/74, Roquette c/Commissione, Racc. 1976, pag. 677).
Ritengo quindi che, per risolvere la seconda questione deferita dal Finanzgericht, dovreste affermare che, qualora in esito alla pronuncia di questa Corte quanto alla validità della normativa comunitaria risulti che l'applicazione di un prelievo particolare è illegittima, il giudice nazionale competente dovrebbe provvedere ad ovviare egli stesso alla situazione.
La terza questione'del Finanzgericht è sottoposta solo qualora la soluzione della prima questione fosse negativa. Essa recita:
«Se, nell'ipotesi indicata sub 1), gli organi amministrativi o giurisdizionali nazionali possano disapplicare le norme sulla riscossione del prelievo per il motivo che l'imposizione dello stesso condurrebbe ad una violazione del principio di uguaglianza in contrasto con i valori accolti dal legislatore».
Detta questione, se ho ben capito, lascia intendere che le autorità o i tribunali nazionali possono, in casi particolari, disapplicare norme comunitarie valide in quanto la loro applicazione andrebbe contro principi di equità tratti dalla legge interna. Ma non è così, come chiaramente risulta dalla causa 118/76, Bal-kan-Import-Export c/HZA Berlin-Packhof, Racc. 1977, pag. 1177. Se però condividerete il mio punto di vista quanto alla soluzione della prima questione, il presente punto non dovrà essere risolto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.