CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN-PIERRE WARNER

DEL 28 FEBBRAIO 1980 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

nel presente procedimento non mi sembra opportuno abusare del vostro tempo nell'esporre le mie conclusioni, e precisamente per due motivi.

Il primo è il carattere urgente del caso in esame. Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal presidente del College van Beroep voor het Bedrijfsleven in una causa in cui vengono richiesti provvedimenti provvisori d'urgenza. Questi sono stati adottati e, conseguentemente, è stata sospesa la ripartizione della quota olandese del «contingente GATT» di cui trattasi nella fattispecie. È per questo che il College ha chiesto alla Corte di pronunziarsi entro il più breve termine.

In secondo luogo, mi sembra che, nonostante la coraggiosa arringa svolta oggi pomeriggio dall'avvocato della ricorrente nella causa principale, la soluzione della questione formulata dal Presidente del College possa trovarsi nella sentenza che questa Corte ha emesso nella causa 35/79 (seconda causa Grosoli) il 23 gennaio 1980, cioè dopo che era stata emanata l'ordinanza di rinvio nel presente procedimento, ed anzi dopo la chiusura della fase scritta dello stesso.

L'unica difficoltà è costituita, a mio avviso, dalla formulazione della questione sottopostavi dal presidente del College, nella quale il sistema di ripartizione adottato dagli organi direttivi dell'ente convenuto nella causa principale è descritto come un sistema secondo cui il contingente è in parte «riservato all'industria di trasformazione». Ciò fa pensare che potrebbe esser stato violato il principio sancito dalla Corte nella causa 131/73 (prima causa Grosoli; Race. 1973, pag. 1555). In realtà, come ci è stato spiegato, si tratta semplicemente di un sistema secondo cui la quota olandese del contingente è ripartita fra i vari operatori in base alla media delle importazioni da essi effettuate durante i tre anni precedenti, escluse quelle in esenzione totale da prelievo, a meno che si tratti d'importazioni imputabili allo stesso contingente GATT. Ciò significa che le importazioni effettuate dall'industria di trasformazione, o per conto di questa, con prelievo ad aliquota ridotta, a norma dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 (come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 425/77) vengono prese in considerazione. Manifestamente, ciò non implica alcuna arbitraria discriminazione nei confronti degli operatori che si trovano nella situazione della ricorrente nella causa principale. Si può pensare, invero, che i trasformatori si riterrebbero discriminati, se le loro importazioni ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), venissero ignorate.

Sono perciò del parere che, ribadendo, per quanto rileva nella presente fattispecie, la pronunzia da voi emessa nella seconda causa Grosoli, dovreste risolvere la questione sottopostavi dal Presidente del College nel senso che né l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3063/78, né altri principi o norme di diritto comunitario, vietano agli enti nazionali incaricati di ripartire la quota del contingente aperto dal suddetto regolamento di procedere alla ripartizione in base alle importazioni effettuate negli anni precedenti dagli operatori interessati, comprese quelle effettuate a norma dell'art. 14, n. 1, lett. b), del regolamento n. 805/68 (nella versione modificata), purché il sistema adottato da detti enti non comporti l'applicazione di criteri arbitrari nei confronti degli operatori di cui trattasi.


( 1 ) Traduzione dall'inglese.