SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 OTTOBRE 1982. - DIAMALT AG CONTRO COMUNITA'ECONOMICA EUROPEA. - QUELLMEHL - RESPONSABILITA'. - CAUSA 262/78.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 03293
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DELLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL - RESPONSABILITA DOVUTA ALLA SOPPRESSIONE DELLE SOLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL DESTINATO ALLA PANIFICAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 215 , 2* COMMA )
NELLA CAUSA 262/78 ,
DIAMALT AG , MONACO , CON L ' AVV . K . D . RATHKE , DEL FORO DI AUGUSTA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . A . BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , RAPPRESENTATA :
- DAL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . D . VIGNES , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . B . SCHLOH E DAL SIG . A . BRAUTIGAM , CONSIGLIERE E , RISPETTIVAMENTE , AMMINISTRATORE PRESSO DETTO UFFICIO , IN QUALITA DI CO-AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . H . J . PABBRUWE , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , KIRCHBERG ,
E
- DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO , SIG . J . H . J . BOURGEOIS , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . J . SACK , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . O . MONTALTO , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO , NEL PRESENTE STADIO DEL PROCEDIMENTO , LA FISSAZIONE DELL ' ENTITA DEL RISARCIMENTO CHE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA RICORRENTE CON SENTENZA INTERLOCUTORIA 4 OTTOBRE 1979 ( CAUSE RIUNITE INTERQUELL STARKE-CHEMIE E DIAMALT CONTRO CONSIGLIO E COMMISSIONE , 261 E 262/78 , RACC . PAG . 3045 ),
1 CON SENTENZA INTERLOCUTORIA DEL 4 OTTOBRE 1979 , NELLE CAUSE RIUNITE INTERQUELL STARKE-CHEMIE E DIAMALT CONTRO CONSIGLIO E COMMISSIONE , 261 E 262/78 ( RACC . PAG . 3045 ), LA CORTE CONDANNAVA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA A VERSARE ALLA DUE RICORRENTI , COME RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE , GLI IMPORTI EQUIVALENTI ALLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL DESTINATO ALLA PANIFICAZIONE CHE QUESTE IMPRESE , CIASCUNA PER QUEL CHE LA RIGUARDA , AVREBBERO DOVUTO RISCUOTERE SE , NEL PERIODO 1* AGOSTO 1974 - 19 OTTOBRE 1977 , L ' USO DEL GRANOTURCO NELLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL AVESSE FATTO SORGERE IL DIRITTO ALLE STESSE RESTITUZIONI CONCESSE PER L ' IMPIEGO DEL GRANOTURCO PER LA PRODUZIONE DI AMIDO . LA CORTE DICHIARAVA INOLTRE CHE GLI IMPORTI DOVUTI ANDAVANO AUMENTATI DEL 6 % PER INTERESSI , A DECORRERE DALLA DATA DELLA SENTENZA , E CHE LE PARTI DOVEVANO TRASMETTERE ALLA CORTE I DATI RELATIVI ALLA ENTITA DEL RISARCIMENTO FRA ESSE CONCORDATO . IN MANCANZA DI ACCORDO , LE PARTI DOVEVANO TRASMETTERE ALLA CORTE , ENTRO LO STESSO TERMINE , LE LORO CONCLUSIONI SUFFRAGATE DA DATI NUMERICI . LE SPESE ERANO RISERVATE .
2 NELLA CAUSA DIAMALT , 262/78 , LE PARTI SI SONO ACCORDATE AFFINCHE LA COMUNITA VERSI ALLA RICORRENTE L ' IMPORTO DI DM 248 621,99 COME RISARCIMENTO PER LA PRODUZIONE DI QUELLMEHL DESTINATO ALLA PANIFICAZIONE . LE CONVENUTE INVECE RITENGONO INFONDATA LA DOMANDA DELLA RICORRENTE CHE LE SIA VERSATO L ' IMPORTO DI DM 85 054,43 PER LA PRODUZIONE DI QUELLMEHL DESTINATO A SCOPI ALIMENTARI DIVERSI DALLA PANIFICAZIONE . ESSE DEDUCONO CHE QUESTO CAPO DELLA DOMANDA E GIA STATO RESPINTO DALLA SENTENZA INTERLOCUTORIA .
3 NELLA CAUSA 261/78 , INTERQUELL , LE CONVENUTE CHIEDONO LA REIEZIONE DELL ' INTERO RICORSO , DATA L ' INSUFFICIENZA DELLE PROVE PRODOTTE DALLA RICORRENTE CIRCA I QUANTITATIVI DI FARINA DI GRANO TENERO TRASFORMATA IN QUELLMEHL .
4 DATA LA NATURA DEL TUTTO DIVERSA DEI PROBLEMI LITIGIOSI ANCORA INSOLUTI NELLE DUE CAUSE , E OPPORTUNO SEPARARLE AI FINI DELLA SENTENZA .
5 IL PROBLEMA SUL QUALE LE PARTI NELLA CAUSA DIAMALT CHIEDONO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI RIGUARDA IN REALTA L ' INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA INTERLOCUTORIA DEL 4 OTTOBRE 1979 .
6 COME SI DESUME DAL DISPOSITIVO DI QUESTA SENTENZA , SOPRA RIPRODOTTO , LA CONDANNA DELLA COMUNITA A RISARCIRE LE RICORRENTI RIGUARDA SOLO LA PRODUZIONE DI QUELLMEHL DESTINATA ALLA PANIFICAZIONE .
7 QUESTA LIMITAZIONE DEL DISPOSITIVO VA POSTA IN RELAZIONE CON IL PUNTO N . 10 DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA , SECONDO IL QUALE ' L ' ABOLIZIONE DELLE RESTITU ZIONI ALLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL ERA INCOMPATIBILE CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA , PER I MOTIVI INDICATI DALLA CORTE NELLA SENTENZA 19 OTTOBRE 1977 , SOLO PER QUANTO RIGUARDAVA IL QUELLMEHL DESTINATO ALLA PANIFICAZIONE ' .
8 NE CONSEGUE CHE LA SENTENZA INTERLOCUTORIA DEL 4 OTTOBRE 1979 VA INTESA NEL SENSO CHE LA CORTE HA GIA RESPINTO , CON QUESTA PRONUNZIA , LE PRETESE DELLE RICORRENTI NELLA PARTE RIGUARDANTE IL QUELLMEHL DESTINATO A SCOPI DIVERSI DALLA PANIFICAZIONE .
SULLE SPESE
9 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . L ' ART . 69 , PAR 3 , DISPONE CHE LA CORTE PUO COMPENSARE LE SPESE IN TUTTO O IN PARTE SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU PUNTI .
10 POICHE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE E STATA ACCOLTA , SALVO PER QUEL CHE RIGUARDA IL QUELLMEHL USATO PER FINI DIVERSI DALLA PANIFICAZIONE , VANNO POSTI A CARICO DELLA COMUNITA I TRE QUARTI DELLE SPESE INCONTRATE DALLA RICORRENTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ANTERIORE ALLA SENTENZA INTERLOCUTORIA , NONCHE LE SPESE INCONTRATE DALLA STESSA COMUNITA NEL CORSO DEL MEDESIMO PROCEDIMENTO . POICHE LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE PER QUEL CHE RIGUARDA IL PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA INTERLOCUTORIA , VANNO POSTE A SUO CARICO LE SPESE INERENTI A DETTO PROCEDIMENTO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA VERSERA ALLA DIAMALT AG , MONACO , L ' IMPORTO DI DM 248 621,99 , DA CUI VERRANNO DETRATTI , SE DEL CASO , GLI IMPORTI GIA VERSATI COME RISARCIMENTO IN VIA PROVVISORIA , PIU GLI INTERESSI DEL 6 % , A DECORRERE DAL 4 OTTOBRE 1979 , SUL SALDO DELLE SOMME ANCORA DOVUTE AL MOMENTO DELLA PRESENTE PRONUNCIA . PER IL RESTO IL RICORSO E RESPINTO .
2* LA COMUNITA DEVE RIMBORSARE I TRE QUARTI DELLE SPESE DELLA RICORRENTE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PRECEDENTE LA SENTENZA INTERLOCUTORIA DEL 4 OTTOBRE 1979 , LE SPESE DA ESSA INCONTRATE NELLO STESSO PROCEDIMENTO RESTANO A SUO CARICO . SONO A CARICO DELLA RICORRENTE LE SPESE INERENTI AL PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA INTERLOCUTORIA .