SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 14 DICEMBRE 1979. - EVELYN KENNY-LEVICK, IN DEVRED, CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - INDENNITA'DI DISLOCAZIONE - CITTADINANZA. - CAUSA 257/78.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 03767
edizione speciale greca pagina 00777
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - INDENNITA DI DISLOCAZIONE - PRESUPPOSTI PER L ' ATTRIBUZIONE - MANCATO AVVALERSI DELLA FACOLTA DI RINUNZIARE ALLA CITTADINANZA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI SERVIZIO ACQUISTATA IN SEGUITO A MATRIMONIO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA - CONSERVAZIONE DELLA CITTADINANZA DI ORIGINE - IRRILEVANZA
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO VII , ART . 4 , N . 1 , LETT . A ))
2 . DIPENDENTI - INDENNITA DI DISLOCAZIONE - PRESUPPOSTI PER L ' ATTRIBUZIONE - RESIDENZA FUORI DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI SERVIZIO - NOZIONE - RESIDENZA ANTERIORE IN DETTO STATO A CAUSA DI UNA PRIMA ASSUNZIONE DA PARTE DELLE COMUNITA - ESCLUSIONE
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO VII , ART . 4 , N . 1 , LETT . B ))
3 . RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ATTO DI CUI L ' AMMINISTRAZIONE DEVE RISPONDERE - NOZIONE - REGOLARIZZAZIONE DI UNA SITUAZIONE ILLEGITTIMA - ESCLUSIONE
1 . DEVE CONSIDERARSI CITTADINO DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI SERVIZIO , AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO , IL DIPENDENTE CHE AVREBE POTUTO RINUNZIARE A TALE CITTADINANZA ACQUISTATA IN SEGUITO A MATRIMONIO , MA HA SCELTO DI NON AVVALERSI DI DETTA FACOLTA , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSO CONSERVI LA PROPRIA CITTADINANZA D ' ORIGINE . INFATTI , FIN DAL MOMENTO IN CUI L ' INTERESSATA HA AVUTO LA POSSIBILITA DI RINUNZIARE ALLA CITTADINANZA CHE LA PRIVA DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , NON SUSSISTE ALCUN MOTIVO , INERENTE AGLI SCOPI CHE HANNO GIUSTIFICATO IL VERSAMENTO DI QUESTA INDENNITA , PER IL QUALE NON SI DEBBA TENER CONTO DEL FATTO CHE , CON UN ATTO DI VOLONTA CONSEGUENTE AL MATRIMONIO , MA DA QUESTO DISTINTO , LA DIPENDENTE HA DECISO DI ASSUMERE LA CITTADINANZA DELLO STATO IN CUI SI TROVA LA SEDE DI SERVIZIO .
2 . L ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEL PERSONALE NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE DI ASSIMILARE AD UN PERIODO DI RESIDENZA FUORI DALLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI SERVIZIO UN PERIODO ANTERIORE DURANTE IL QUALE IL DIPENDENTE HA RISIEDUTO NELLO STESSO STATO A CAUSA DI UNA PRIMA ASSUNZIONE DA PARTE DELLE COMUNITA .
3 . NON SI PUO RITENERE CHE L ' AMMINISTRAZIONE COMMETTA UN ILLECITO O AGISCA IN MODO DA FAR SORGERE LA PROPRIA RESPONSABILITA QUANDO RETTIFICA UNA SITUAZIONE ILLEGITTIMA .
NELLA CAUSA 257/78 ,
EVELYN KENNY-LEVICK , IN DEVRED , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVVOCATO EDMOND LEBRUN , DEL FORO DI BRUXELLES E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVVOCATO TONY BIEVER , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , 83 ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO JOSEPH GRIESMAR , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVVOCATO DANIEL JACOB , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON SUI LA COMMISSIONE HA PRIVATO LA RICORRENTE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE E L ' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO PRESENTATO CONTRO LA STESSA DECISIONE ,
1 IL RICORSO MIRA , IN VIA PRINCIPALE , ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA PRIVATO LA RICORRENTE , DAL 1* FEBBRAIO 1978 , DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 69 DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE , E , IN SUBORDINE , AD OTTENERE COMUNQUE IL VERSAMENTO DI DETTA INDENNITA FINO AL MOMENTO IN CUI LA RICORRENTE AVRA RIMBORSATO UN PRESTITO CH ' ESSA ASSERISCE DI AVER CONTRATTO TENENDO CONTO DELLE ENTRATE PROCURATELE , FRA L ' ALTRO , DALLA STESSA INDENNITA , OPPURE LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE A VERSARLE , COME RISARCIMENTO DANNI , UNA SOMMA EQUIVALENTE .
2 LA RICORRENTE , CITTADINA BRITANNICA PER NASCITA , CONTRAEVA MATRIMONIO IN BELGIO , L ' 8 APRILE 1970 , CON UN CITTADINO BELGA E PERTANTO ACQUISTAVA AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA BELGA . ESSA AVEVA LA POSSIBILITA DI RINUNCIARVI , EFFETTUANDO UN ' APPOSITA DICHIARAZIONE NELLA FORMA PRESCRITTA DAL DIRITTO BELGA , MA NON SI AVVALEVA DI TALE FACOLTA E , DI CONSEGUENZA , ACQUISTAVA DEFINITIVAMENTE LA CITTADINANZA BELGA SENZA TUTTAVIA PERDERE LA CITTADINANZA BRITANNICA .
3 AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA EUROPEE , NEL MARZO 1967 , LA RICORRENTE POSSEDEVA I REQUISITI PER FRUIRE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , CHE LE VENIVA IN EFFETTI VERSATA ININTERROTTAMENTE FINO A QUANDO ESSA PONEVA FINE AL SUO RAPPORTO D ' IMPIEGO RASSEGNANDO LE DIMISSIONI CON EFFETTO DAL 19 GIUGNO 1972 .
4 IL 1* DICEMBRE 1977 ESSA VENIVA NUOVAMENTE ASSUNTA DALLE COMUNITA EUROPEE A BRUXELLES . L ' UFFICIO COMPETENTE DELLA COMMISSIONE LE ATTRIBUIVA INIZIALMENTE L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE ; POCO TEMPO DOPO , PERO , ESSO DECIDEVA CHE , IN RAGIONE DELLA CITTADINANZA BELGA ACQUISTATA COL MATRIMONIO , LA RICORRENTE NON POSSEDEVA PIU I REQUISITI PER FRUIRE DI TALE INDENNITA E LE COMUNICAVA CHE QUESTA LE VENIVA TOLTA A PARTIRE DAL FEBBRAIO 1978 .
SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO
5 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA , LA RICORRENTE DEDUCE IN VIA PRINCIPALE LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO NONCHE DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA E , IN SUBORDINE , LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELLO STESSO ALLEGATO
6 A NORMA DELL ' ART . 62 DELLO STATUTO , LA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DI RUOLO COMPRENDE ' LO STIPENDIO BASE , GLI ASSEGNI FAMILIARI E LE INDENNITA ' . FRA QUESTE ULTIME L ' ART . 69 CONTEMPLA L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , CHE VIENE ATTRIBUITA ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL ' ART . 4 , N . 1 , DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO . IN BASE A QUESTA NORMA , L ' INDENNITA E DOVUTA
' A ) AL FUNZIONARIO :
- CHE NON HA E NON HA MAI AVUTO LA NAZIONALITA DELLO STATO SUL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SEDE DI SERVIZIO E ,
- CHE NON HA , ABITUALMENTE , ABITATO O SVOLTO LA SUA ATTIVITA PROFESSIONALE PRINCIPALE SUL TERRITORIO EUROPEO DI DETTO STATO DURANTE IL PERIODO DI CINQUE ANNI CHE SCADE SEI MESI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO . PER L ' APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE NON SI TIENE CONTO DELLE SITUAZIONI RISULTANTI DA SERVIZI EFFETTUATI PER UN ALTRO STATO O PER UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ;
B ) AL FUNZIONARIO CHE , AVENDO O AVENDO AVUTO LA CITTADINANZA DELLO STATO SUL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SEDE DI SERVIZIO , HA ABITATO , DURANTE IL PERIODO DI DIECI ANNI CHE SCADE AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO , FUORI DEL TERRITORIO EUROPEO DI DETTO STATO PER MOTIVI DIVERSI DALL ' ESERCIZIO DI FUNZIONI AL SERVIZIO DI UNO STATO O DI UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ' .
7 L ' ART . 21 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2 MAGGIO 1978 , N . 912 ( GU N . L 119 , PAG . 1 ) HA INTEGRATO IL CITATO ART . 4 , FRA L ' ALTRO , CON IL PARAGRAFO N . 3 , AVENTE EFFICACIA RETROATTIVA DAL 1* LUGLIO 1972 IN FORZA DELL ' ART . 35 , 2* COMMA , DELLO STESSO REGOLAMENTO . IL N . 3 DISPONE CHE ' NELL ' APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 1 E 2 , IL FUNZIONARIO CHE , PER MATRIMONIO , ABBIA ACQUISITO D ' UFFICIO E SENZA POSSIBILITA DI RINUNCIARVI LA NAZIONALITA DELLO STATO SUL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SUA SEDE DI SERVIZIO , E EQUIPARATO AL FUNZIONARIO DI CUI AL PARAGRAFO 1 , LETT . A ), PRIMO TRATTINO ' .
SULLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO , E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
8 A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), PRIMO TRATTINO , DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO , L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE E CONCESSA AL DIPENDENTE ' CHE NON HA E NON HA MAI AVUTO LA NAZIONALITA DELLO STATO SUL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SEDE DI SERVIZIO ' .
9 NELLA SENTENZA 20 FEBBRAIO 1975 ( CAUSA 21/74 , AIROLA , RACC . PAG . 221 ), LA CORTE HA AFFERMATO CHE , IN BASE AL PRINCIPIO GENERALE CHE VIETA DI TRATTARE I DIPENDENTI IN MODO DIVERSO , SENZA CHE CIO SIA OGGETTIVAMENTE GIUSTIFICATO , A SECONDA DEL SESSO , IL CITATO ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), PRIMO TRATTINO , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIPENDENTE CHE FRUISCA DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE PERCHE NON HA LA CITTADINANZA DELLO STATO IN CUI SI TROVA LA SEDE DI SERVIZIO NON PUO ESSERE PRIVATO DI TALE INDENNITA QUALORA , A SEGUITO DEL MATRIMONIO CON UNA PERSONA AVENTE LA CITTADINANZA DEL SUDDETTO STATO , ACQUISTI IPSO IURE E SENZA POSSIBILITA DI RINUNCIARVI LA CITTADINANZA DEL CONIUGE .
10 IN UN ' ALTRA SENTENZA , PRONUNZIATA LO STESSO GIORNO NELLA CAUSA 37/74 , VAN DEN BROECK ( RACC . PAG . 235 ), LA CORTE HA PERO PRECISATO CHE L ' ART . 4 , N . 1 , LETT . A ), PRIMO TRATTINO , SI APPLICA NEL CASO IN CUI UNA DIPENDENTE , PUR POTENDO RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA ACQUISTATA COL MATRIMONIO , PREFERISCA NON AVVALERSI DI TALE FACOLTA .
11 SECONDO LA RICORRENTE , LA SUDDETTA DISPOSIZIONE VA INTERPRETATA , ALLA LUCE DI TALE GIURISPRUDENZA , NEL SENSO CHE ESSA LE CONSENTE DI CONSERVARE IL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE ANCHE SE NON SI E AVVALSA DELLA FACOLTA DI RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA BELGA ACQUISTATA COL MATRIMONIO . A SUO AVVISO , IL FATTO DI AVER CONSERVATO LA CITTADINANZA BRITANNICA COSTITUISCE UN MOTIVO SUFFICIENTE PERCHE L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE CONTINUI AD ESSERLE VERSATA .
12 QUESTO ARGOMENTO VA DISATTESO . INFATTI , SIN DAL MOMENTO IN CUI L ' INTERESSATA HA AVUTO LA POSSIBILITA DI RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA CHE LA PRIVA DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , NON SUSSISTE ALCUN MOTIVO , INERENTE AGLI SCOPI CHE HANNO GIUSTIFICATO IL VERSAMENTO DI QUESTA INDENNITA , PER IL QUALE NON SI DEBBA TENER CONTO DEL FATTO CHE , CON UN ATTO DI VOLONTA CONSEGUENTE AL MATRIMONIO , MA DA QUESTO DISTINTO , ESSA HA DECISO DI ASSUMERE LA CITTADINANZA DELLO STATO IN CUI SI TROVA LA SUA SEDE DI SERVIZIO .
13 LA RICORRENTE SOSTIENE IN SECONDO LUOGO CHE , NEL CASO IN CUI , IN SEGUITO AL MATRIMONIO , UNA DIPENDENTE , PUR ACQUISTANDO UNA NUOVA CITTADINANZA , CONSERVI LA CITTADINANZA ORIGINARIA , CHE LE DA DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , QUEST ' ULTIMA CITTADINANZA DEV ' ESSERE CONSIDERATA PREPONDERANTE E QUINDI L ' INDENNITA DEVE CONTINUARE AD ESSERE VERSATA ; QUESTA DOVREBBE ESSERE COMUNQUE LA SOLUZIONE QUANDO LA CITTADINANZA ORIGINARIA RISULTI , IN PRATICA , ' EFFETTIVA ' RISPETTO A QUELLA ACQUISTATA COL MATRIMONIO .
14 ALLA NOZIONE DI CITTADINANZA EFFETTIVA SI FA PRINCIPALMENTE RICORSO IN DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO PER RISOLVERE I CONFLITTI POSITIVI DI CITTADINANZE . QUESTA NOZIONE NON PUO ESSERE TRASPOSTA IN UNA MATERIA ESTRANEA AGLI SCOPI PER I QUALI E STATA ELABORATA , IN PARTICOLARE NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA , AL FINE DI DETERMINARE IL DIRITTO DI FRUIRE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , LADDOVE QUESTO DIRITTO E NEGATO , A PARTE L ' ECCEZIONE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA ALL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), AL DIPENDENTE CHE SIA CITTADINO DELLO STATO IN CUI SI TROVA LA SUA SEDE DI SERVIZIO .
15 DEL RESTO , ANCHE SE SI ACCOGLIESSE IL PUNTO DI VISTA DELLA RICORRENTE , SI DOVREBBE CONSTATARE CHE QUESTA NON HA DIMOSTRATO DI ESSERE CONSIDERATA IN GRAN BRETAGNA COME ' PATRIAL ' . ORA , SECONDO LA DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL ' IRLANDA DEL NORD RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE ' CITTADINI ' - ALLEGATA ALL ' ATTO FINALE DEL 22 GENNAIO 1972 , RELATIVO ALL ' ADESIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI ALLE COMUNITA EUROPEE - IL TERMINE ' CITTADINO ' ( ' NATIONAL ' ) DESIGNA , PER QUANTO CONCERNE IL REGNO UNITO , UNICAMENTE I ' PATRIALS ' ED I GEBELTARICHIANI .
16 LA RICORRENTE ASSUME INOLTRE CHE NEL CASO DEI DIPENDENTI AVENTI DOPPIA CITTADINANZA , LA CITTADINANZA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER L ' ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE DEV ' ESSERE QUELLA DI CUI LE ISTITUZIONI HANNO TENUTO CONTO AI FINI DELL ' ASSUNZIONE E DELLA CARRIERA DELL ' INTERESSATO . ESSA SOTTOLINEA IN PROPOSITO DI ESSERE SEMPRE STATA CONSIDERATA DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE CITTADINA BRITANNICA .
17 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO . L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE VIENE ATTRIBUITA INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI IN CUI SI SVOLGE LA CARRIERA DEI VARI DIPENDENTI , DI RUOLO E NON , LE QUALI , A LORO VOLTA , DEVONO PRESCINDERE DA CONSIDERAZIONI INERENTI ALLA CITTADINANZA .
SULLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO
18 A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO , L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE SPETTA ' AL FUNZIONARIO CHE , AVENDO O AVENDO AVUTO LA CITTADINANZA DELLO STATO SUL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SEDE DI SERVIZIO , HA ABITATO , DURANTE IL PERIODO DI DIECI ANNI CHE SCADE AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO , FUORI DEL TERRITORIO EUROPEO DI DETTO STATO PER MOTIVI DIVERSI DALL ' ESERCIZIO DI FUNZIONI AL SERVIZIO DI UNO STATO O DI UN ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ' .
19 LA RICORRENTE NON HA PROVATO DI AVER MAI SODDISFATTO LE CONDIZIONI DI FATTO ALLE QUALI LA DISPOSIZIONE SOPRA CITATA SUBORDINA L ' ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE .
20 PERALTRO , L ' INTERPRETAZIONE CH ' ESSA PROPONE DI DARE ALLA STESSA DISPOSIZIONE , PER OTTENERNE L ' APPLICAZIONE A SUO FAVORE , E CHE E INTESA AD EQUIPARARE IL PERIODO IN CUI ESSA HA PRESTATO SERVIZIO ED HA RISIEDUTO IN BELGIO , PRIMA DELLA SUA SECONDA ASSUNZIONE , AD UN PERIODO DI PERMANENZA FUORI DEL BELGIO , IN RAGIONE DEL FATTO CHE DETTA RESIDENZA ERA MOTIVATA DALLA SUA ATTIVITA LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DELLA COMUNITA , FA DIRE A TALE DISPOSIZIONE IL CONTRARIO DI QUANTO ESSA ESPRESSAMENTE STABILISCE ED E INCOMPATIBILE CON LA SUA LETTERA E CON I SUOI SCOPI .
SULLA DOMANDA INTESA AD OTTENERE IL VERSAMENTO TEMPORANEO DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE O IL RISARCIMENTO DEL DANNO
21 PER GIUSTIFICARE QUESTA DOMANDA - CHE IN SOSTANZA COSTITUISCE UNA VERA E PROPRIA DOMANDA DI RISARCIMENTO - LA RICORRENTE DICHIARA DI AVERE CONTRATTO UN PRESTITO , PER L ' ACQUISTO DI UN ' ABITAZIONE , BASANDOSI SUL LIVELLO DEL PROPRIO REDDITO DETERMINATO , FRA L ' ALTRO , DALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , E SOSTIENE CHE L ' ISTITUZIONE CONVENUTA , ATTRIBUENDOLE INIZIALMENTE , ALL ' ATTO DELLA SUA SECONDA ASSUNZIONE , TALE INDENNITA E SUCCESSIVAMENTE CESSANDONE IL VERSAMENTO , HA SCONVOLTO I SUOI PIANI ED HA PERTANTO COMMESSO UN ILLECITO DI CUI E TENUTA A RIPARARE LE CONSEGUENZE .
22 ANCHE QUESTA DOMANDA VA RESPINTA . NON SI PUO , INFATTI , RITENERE CHE L ' AMMINISTRAZIONE COMMETTA UN ILLECITO O AGISCA IN MODO DA FAR SORGERE LA PROPRIA RESPONSABILITA PERCHE RETTIFICA UNA SITUAZIONE ILLEGITTIMA .
23 INOLTRE , DALLE MEMORIE DEPOSITATE NELL ' AMBITO DELLA FASE SCRITTA E DAI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA RICORRENTE IN UDIENZA RISULTA CHE ESSA HA ASSUNTO GLI IMPEGNI FINANZIARI RELATIVI AL PRESTITO CUI SI RICHIAMA QUANDO L ' INDENNITA CONTROVERSA LE ERA GIA STATA TOLTA .
24 POICHE I MEZZI DEDOTTI DALLA RICORRENTE SONO STATI DISATTESI , IL RICORSO DEV ' ESSERE RESPINTO .
SULLE SPESE
A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE , CHE E RIMASTA SOCCOMBENTE , VA PERTANTO CONDANNATA ALLE SPESE .
TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .