1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - INTERPRETAZIONE - NOZIONI CHE SERVONO AD INDICARE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE - INTERPRETAZIONE AUTONOMA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 )
2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - CAMPO D ' APPLICAZIONE - MATERIE ESCLUSE - DECISIONI RELATIVE AD UN FALLIMENTO - ESCLUSIONE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE - PRESUPPOSTI
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 , 2* COMMA )
1 . LE NOZIONI USATE NELL ' ART . 1 DELLA CONVENZIONE E CHE SERVONO AD INDICARNE IL CAMPO DI APPLICAZIONE VANNO CONSIDERATE COME NOZIONI AUTONOME DA INTERPRETARSI CON RIFERIMENTO AGLI SCOPI ED AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE NONCHE AI PRINCIPI GENERALI CHE SI DESUMONO DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI .
2 . I ' FALLIMENTI , CONCORDATI ED ALTRE PROCEDURE AFFINI ' , AI SENSI DELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 2 DELLA CONVENZIONE , SONO PROCEDIMENTI BASATI , SECONDO LE VARIE LEGISLAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI , SULLO STATO DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI , SULL ' INSOLVENZA O SUL VENIR MENO DEL CREDITO DEL DEBITORE IMPLICANTI L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA GIUDIZIARIA CHE SI RISOLVE NELLA LIQUIDAZIONE FORZATA E COLLETTIVA DEI BENI O , QUANTO MENO , NEL CONTROLLO DA PARTE DI DETTE AUTORITA . PERCHE LE DECISIONI CHE SI RIFERISCONO AL FALLIMENTO SIANO ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OCCORRE CHE ESSE DERIVINO DIRETTAMENTE DAL FALLIMENTO E SI INSERISCANO STRETTAMENTE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA , COSI CARATTERIZZATO .