61978J0007

SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 NOVEMBRE 1978. - REGINA CONTRO ERNEST GEORGE THOMPSON, BRIAN ALBERT JOHNSON E COLIN ALEX NORMAN WOODIWISS. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COURT OF APPEAL CRIMINAL DIVISION. - MEZZI DI PAGAMENTO E MOVIMENTI DI CAPITALI. - CAUSA 7/78.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 02247
edizione speciale greca pagina 00681
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - MERCI - NOZIONE - MEZZI DI PAGAMENTO - MONETE D ' ORO E D ' ARGENTO - QUALIFICAZIONE

( TRATTATO CEE , ARTT . 30-37 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO - MONETE D ' ARGENTO FUORI CORSO - DIVIETO D ' ESPORTAZIONE - LICEITA

( TRATTATO CEE , ART . 36 )

Massima


1 . NEL SISTEMA DEL TRATTATO CEE , I MEZZI DI PAGAMENTO NON VANNO CONSIDERATI COME MEZZI , SOGGETTI AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO . DETTI ARTICOLI NON SI APPLICANO QUINDI

A ) ALLE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;

B ) ALLE MONETE D ' ORO COME I ' KRUGERRAND ' CHE , PUR ESSENDO CONIATE IN UN PAESE TERZO , CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO .

2 . IL DIVIETO D ' ESPORTARE DA UNO STATO MEMBRO MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CHE NON VI HANNO PIU CORSO LEGALE , PUR AVENDOLO AVUTO IN PRECEDENZA , MA DI CUI E VIETATA LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN TERRITORIO NAZIONALE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRE CHE DETTE MONETE SIANO FUSE O DISTRUTTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , IN QUANTO ATTIENE ALLA TUTELA DEL POTERE DI BATTERE MONETA , TRADIZIONALMENTE CONSIDERATO INERENTE AD INTERESSI ESSENZIALI DELLO STATO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 7/78

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

REGINA

E

ERNEST GEORGE THOMPSON , BRIAN ALBERT JOHNSON E COLIN ALEX NORMAN WOODIWISS ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL TERMINE ' CAPITALI ' DI CUI ALLA PARTE SECONDA , TITOLO III , CAPO 4 , DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1CON ORDINANZA 15 DICEMBRE 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 1978 , LA COURT OF APPEAL OF ENGLAND AND WALES ( CRIMINAL DIVISION ) HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30-37 E 67-73 DEL TRATTATO CEE ;

2LE PREDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UN PROCEDIMENTO PENALE AVENTE AD OGGETTO L ' APPELLO PROPOSTO DA TRE CITTADINI BRITANNICI ( IN PROSIEGUO : GLI APPELLANTI ) CONTRO UNA SENTENZA CON CUI LA CROWN COURT DI CANTERBURY LI AVEVA DICHIARATI COLPEVOLI DI AVERE INTENZIONALMENTE E FRAUDOLENTEMENTE ELUSO IL DIVIETO DI IMPORTARE MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO , NONCHE QUELLO DI ESPORTARE DAL REGNO UNITO MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE PRIMA DEL 1947 ;

3L ' IMPORTAZIONE DI MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO E VIETATA DALL ' IMPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER DEL 1954 , EMANATO DAL MINISTERO DEL COMMERCIO NELL ' ESERCIZIO DEI POTERI CHE GLI SPETTANO A NORMA DELL ' IMPORT , EXPORT AND CUSTOMS POWERS ( DEFENCE ) ACT DEL 1939 ;

4UNA OPEN GENERAL LICENCE ( LICENZA GENERALE D ' IMPORTAZIONE ) RILASCIATA DAL MINISTRO DEL COMMERCIO E DELL ' INDUSTRIA IL 5 LUGLIO 1973 CONSENTIVA L ' IMPORTAZIONE DI QUALSIASI MERCE , SALVO ALCUNE ECCEZIONI CHE NON INCLUDEVANO LE MONETE D ' ORO . TUTTAVIA UNA MODIFICA APPORTATA ALLA SUDDETTA LICENZA CON L ' ' EMENDAMENTO N . 10 ' , RECANTE LA DATA DEL 15 APRILE 1975 ED ENTRATO IN VIGORE IL 16 APRILE 1975 , INCLUDEVA LE MONETE D ' ORO FRA LE MERCI CHE NON POTEVANO ESSERE IMPORTATE SE NON MEDIANTE LICENZA RILASCIATA DAL MINISTERO DEL COMMERCIO ;

5L ' EXPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER DEL 1970 , EMANATO IN BASE AI POTERI CONFERITI DAL GIA CITATO ATTO DEL 1939 , VIETA A CHIUNQUE NON POSSIEDA UNA LICENZA DI ESPORTARE IN UNA SOLA VOLTA OLTRE 10 MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE NEL REGNO UNITO PRIMA DEL 1947 , SE AL MOMENTO DELL ' ESPORTAZIONE NON SONO TRASCORSI ALMENO CENT ' ANNI DALLA LORO CONIAZIONE ;

6L ' ESPORTAZIONE DI TALI MONETE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE VENIVA AUTORIZZATA DA UNA OPEN GENERAL LICENCE DEL MINISTRO DEL COMMERCIO RECANTE LA DATA DEL 20 DICEMBRE 1972 , POI REVOCATA E SOSTITUITA , PER QUANTO RIGUARDA QUESTE MONETE , DA UN ' ALTRA OPEN GENERAL LICENCE DEL 25 GIUGNO 1973 ;

7A QUESTA SECONDA OPEN GENERAL LICENCE FACEVA SEGUITO UNA NUOVA OPEN GENERAL LICENCE DEL 5 LUGLIO 1974 , ENTRATA IN VIGORE IL 15 LUGLIO 1974 , CHE ESCLUDEVA DALL ' AUTORIZZAZIONE LE SUDDETTE MONETE , LA CUI ESPORTAZIONE ERA QUINDI PROIBITA A DECORRERE DAL 15 LUGLIO 1974 , SALVO CHE CON UNA LICENZA SPECIALE .

8NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 24 APRILE 1975 ED IL 30 GIUGNO 1975 GLI APELLANTI INTRODUCEVANO NEL REGNO UNITO 3 400 KRUGERRAND SUDAFRICANI PROVENIENTI DALLA DITTA AGOSI DI PFORZHEIM NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

9INOLTRE , NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 7 AGOSTO 1974 ED IL 26 MAGGIO 1975 , ESSI ESPORTAVANO PER CONTO DELLA STESSA DITTA TEDESCA 40,39 TONNELLATE DI MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE NEL REGNO UNITO PRIMA DEL 1947 , E PRECISAMENTE MONETE DA SEI PENCE , SCELLINI , FIORINI E MEZZE CORONE .

10DOPO ESSERSI DICHIARATI COLPEVOLI DINANZI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO , GLI INTERESSATI HANNO INTERPOSTO APPELLO DINANZI ALLA ' COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) ' SOSTENENDO CHE LE NORME BRITANNICHE VIETANTI LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI DI CUI TRATTASI VIOLANO GLI ARTT . 30-34 DEL TRATTATO ;

11L ' ART . 30 , CON LE AGGIUNTE AD ESSO APPORTATE DALL ' ART . 42 DELL ' ATTO D ' ADESIONE , PROIBIREBBE , CON DECORRENZA DAL 1* GENNAIO 1975 AL PIU TARDI , PER QUANTO CONCERNE IL REGNO UNITO , OGNI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE DA ALTRI STATI MEMBRI ;

12L ' ART . 34 , NELLA VERSIONE RISULTANTE DAL SUDDETTO ART . 42 , VIETEREBBE , CON DECORRENZA DAL 1* GENNAIO 1975 AL PIU TARDI , PER QUANTO CONCERNE IL REGNO UNITO , OGNI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' ESPORTAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI ;

13GLI APPELLANTI HANNO PURE FATTO VALERE CHE LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE ED ALL ' IMPORTAZIONE CONTENUTE NELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA NON POTEVANO ESSERE GIUSTIFICATE DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 .

14IL GOVERNO BRITANNICO HA INVECE SOSTENUTO CHE LE MONETE IMPORTATE E QUELLE ESPORTATE COSTITUISCONO DEI ' CAPITALI ' AI SENSI DEGLI ARTT . 67 E SEGG . DEL TRATTATO E CHE NON SI POSSONO QUINDI APPLICARE GLI ARTT . 30-34 ;

15ANCHE SE LE MONETE IN QUESTIONE DOVESSERO ESSERE CONSIDERATE COME MERCI AI SENSI DEGLI ART . 30 E SEGG . DEL TRATTATO , LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE ED ALL ' ESPORTAZIONE SAREBBERO LECITE A NORMA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO IN QUANTO GIUSTIFICATE DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO ;

16CIRCA LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE , IL DIVIETO DI IMPORTARE DETERMINATE MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO SAREBBE STATO EMANATO PER ( I ) EVITARE PERDITE NELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI E ( II ) IMPEDIRE LA SPECULAZIONE E LA TESAURIZZAZIONE DI VALORI IMPRODUTTIVI ;

17CIRCA LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE , IL DIVIETO DI ESPORTARE DAL REGNO UNITO MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CONIATE PRIMA DEL 1947 SAREBBE STATO EMANATO PER ( I ) EVITARE LA PENURIA DI MONETE CORRENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO , ( II ) GARANTIRE CHE QUALSIASI PROFITTO RISULTANTE DA UN AUMENTO DI VALORE DEL METALLO CONTENUTO NELLE MONETE TOCCHI ALLO STATO ANZICHE A PRIVATI , ( III ) IMPEDIRE CHE LE SUDDETTE MONETE DEL REGNO UNITO SIANO DISTRUTTE FUORI DEL TERRITORIO BRITANNICO , DISTRUZIONE CHE SAREBBE CONSIDERATA REATO SE COMPIUTA IN TERRITORIO BRITANNICO .

18COSI STANDO LE COSE , LA COURT OF APPEAL HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 . SE LE SEGUENTI MONETE SIANO IN LINEA DI PRINCIPIO ' CAPITALI ' AI SENSI DELLA PARTE SECONDA , TITOLO III , CAPO 4 , DEL TRATTATO DI ROMA :

A ) MONETE D ' ORO PRODOTTE IN UN PAESE TERZO , COME I KRUGERRAND , MA CHE CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO ;

B ) MONETE DI LEGA D ' ARGENTO , CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;

C ) MONETE DI LEGA D ' ARGENTO DI UNO STATO MEMBRO , CHE HANNO AVUTO CORSO LEGALE E CHE , BENCHE ORMAI FUORI CORSO IN DETTO STATO , SONO NELLO STESSO PROTETTE CONTRO LA FUSIONE .

2 . IN CASO AFFERMATIVO , SE LA QUANTITA , IL MODO IN CUI E GLI SCOPI PER CUI DETTE MONETE SONO COMMERCIATE POSSANO FAR PERDERE LORO TALE QUALITA DI ' CAPITALI ' .

3 . SE LA PARTE SECONDA , TITOLO II , CAPO 4 , DEL TRATTATO DI ROMA SI APPLICHI A QUELLE FRA LE MONETE SOPRA MENZIONATE CHE COSTITUISCONO ' CAPITALI ' , AD ESCLUSIONE DELLA PARTE SECONDA , TITOLO I , CAPO 2 , DEL TRATTATO .

4.PER IL CASO IN CUI LE SOLUZIONI DI TUTTE O DI PARTE DELLE QUESTIONI DI CUI SOPRA SIANO TALI CHE GLI OGGETTI DI CUI E CAUSA RICADANO NELLA PARTE SECONDA , TITOLO I , CAPO 2 , SE IL TERMINE ' ORDINE PUBBLICO ' DI CUI ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO DI ROMA SIGNIFICHI CHE UNO STATO MEMBRO PUO INVOCARE CONTRO :

A)L ' IMPORTAZIONE DI MONETE D ' ORO , UNO DEI O ENTRAMBI I SEGUENTI MOTIVI :

( I ) PROTEGGERE LA PROPRIA BILANCIA DEI PAGAMENTI ,

( II)IMPEDIRE LA SPECULAZIONE E L ' ACCUMULO DI RISORSE IMPRODUTTIVE ;

B ) L ' ESPORTAZIONE DELLE PROPRIE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO , UNO DEI O TUTTI I SEGUENTI MOTIVI :

( I ) GARANTIRE CHE IL NUMERARIO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NON SCARSEGGI ,

( II ) GARANTIRE CHE L ' EVENTUALE UTILE DOVUTO ALL ' EVENTUALE AUMENTO DEL VALORE INTRINSECO DELLE MONETE VADA A PROFITTO DELLO STATO MEMBRO ANZICHE DI UN SINGOLO ,

( III ) IMPEDIRE CHE LE PROPRIE MONETE SIANO DISTRUTTE FUORI DALLA SUA GIURISDIZIONE ; ENTRO QUESTA , LA DISTRUZIONE COSTITUIREBBE REATO . '

19L ' ESAME DELLE QUESTIONI MOSTRA CHE ESSE , PUR PONENDO L ' ACCENTO SULLA QUALIFICAZIONE DI ' CAPITALI ' DELLE MONETE IN CAUSA , MIRANO IN REALTA A SAPERE SE DETTE MONETE SIANO MERCI , E COME TALI DISCIPLINATE DAGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO , OPPURE MEZZI DI PAGAMENTO , E COME TALI DISCIPLINATE DA ALTRE NORME ;

20INTESE IN QUESTO SENSO , LE QUESTIONI VANNO STUDIATE ALLA LUCE DEL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO ;

21ANALIZZANDO QUESTO SISTEMA SI CONSTATA CHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , E PIU IN PARTICOLARE GLI ARTT . 30 E SEGG . CONCERNENTI L ' ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI QUALSIASI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE , VANNO CONSIDERATE IN RELAZIONE NON SOLTANTO ALLE NORME SPECIFICHE SUI TRASFERIMENTI DI CAPITALI , MA ALL ' INSIEME DELLE NORME DEL TRATTATO ATTINENTI AI TRASFERIMENTI MONETARI , I QUALI POSSONO IN EFFETTI AVER LUOGO PER I FINI PIU DIVERSI E DI CUI I TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON SONO ALTRO CHE UNA CATEGORIA PARTICOLARE ;

22SE GLI ARTT . 67-73 DEL TRATTATO , CONCERNENTI LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI , ASSUMONO PARTICOLARE IMPORTANZA PER QUANTO RIGUARDA UNO DEGLI SCOPI ENUNCIATI DALL ' ART . 3 DEL TRATTATO , CIOE L ' ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI , GLI ARTT . 104-109 , CHE HANNO AD OGGETTO LA BILANCIA GLOBALE DEI PAGAMENTI E RIGUARDANO PERCIO IL COMPLESSO DEI MOVIMENTI VALUTARI , DEVONO CONSIDERARSI ESSENZIALI PER RAGGIUNGERE LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI DI MERCI , DI SERVIZI E DI CAPITALI , ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO COMUNE ;

23IN PARTICOLARE , L ' ART . 106 DISPONE CHE ' CIASCUNO STATO MEMBRO SI IMPEGNA AD AUTORIZZARE CHE VENGANO EFFETTUATI , NELLA VALUTA DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE IL CREDITORE O IL BENEFICIARIO , I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI DI MERCI , DI SERVIZI E DI CAPITALI , COME ANCHE I TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DI SALARI , NELLA MISURA IN CUI LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI SERVIZI , DEI CAPITALI E DELLE PERSONE E LIBERALIZZATA TRA GLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO ' ;

24TALE NORMA INTENDE GARANTIRE I TRASFERIMENTI DI VALUTA NECESSARI TANTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI QUANTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI SERVIZI E DELLE PERSONE ;

25SE NE DEVE DEDURRE CHE , NEL SISTEMA DEL TRATTATO , I MEZZI DI PAGAMENTO NON VANNO CONSIDERATI COME MERCI SOGGETTE AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO .

26LE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO AVENTI CORSO LEGALE NEGLI STATI MEMBRI VANNO , PER LORO NATURA , CONSIDERATE COME MEZZI DI PAGAMENTO ; DI CONSEGUENZA , IL LORO TRASFERIMENTO NON E SOTTOPOSTO AGLI ARTT . 30-37 DEL TATTATO .

27BENCHE SIA LECITO DOMANDARSI SE I KRUGERRAND DEBBANO ESSERE CONSIDERATI MEZZI LEGALI DI PAGAMENTO , SI PUO TUTTAVIA CONSTATARE CHE , SUI MERCATI MONETARI DI QUEGLI STATI MEMBRI CHE NE AMMETTONO IL COMMERCIO , ESSI SONO RITENUTI EQUIVALENTI ALLA MONETA ;

28IL LORO TRASFERIMENTO E DUNQUE UN TRASFERIMENTO DI VALUTA , NON SOGGETTO AGLI ARTT . 30-37 .

29CIO PREMESSO , E INUTILE ESAMINARE IN QUALI CONDIZIONI IL TRASFERIMENTO DI QUESTI DUE TIPI DI MONETE POTREBBE ESSERE EVENTUALMENTE QUALIFICATO MOVIMENTO DI CAPITALI OPPURE PAGAMENTO CORRENTE .

30IL PUNTO C ) DELLA PRIMA QUESTIONE SI RIFERISCE ALLE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO D ' UNO STATO MEMBRO CHE HANNO AVUTO CORSO LEGALE IN TALE STATO E CHE , PUR ESSENDO ORMAI FUORI CORSO , SONO , IN QUANTO MONETE , PRESERVATE DALLA DISTRUZIONE ;

31DETTE MONETE NON POSSONO ESSERE RITENUTE MEZZO DI PAGAMENTO NEL SENSO SOPRA INDICATO , COSICCHE E POSSIBILE CONSIDERALE MERCI SOTTOPOSTE AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO .

32E COMPITO DEGLI STATI MEMBRI BATTERE LA PROPRIA MONETA E PROTEGGERLA DALLA DISTRUZIONE ;

33RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE NEL REGNO UNITO E VIETATO FONDERE O DISTRUGGERE LE MONETE NAZIONALI , ANCHE SE ORMAI FUORI CORSO ;

34IL DIVIETO DI ESPORTARE TALI MONETE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRNE LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , GIACCHE ATTIENE ALLA PROTEZIONE DEL DIRITTO DI BATTER MONETA , CHE PER TRADIZIONE E RITENUTO IMPLICARE INTERESSI FONDAMENTALI DELLO STATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

35LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

36NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) CON ORDINANZA DEL 15 DICEMBRE 1977 , DICHIARA :

1* GLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO NON SI APPLICANO :

A ) ALLE MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;

B ) ALLE MONETE D ' ORO COME I ' KRUGERRAND ' CHE , PUR ESSENDO CONIATE IN UN PAESE TERZO , CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO .

2* IL DIVIETO D ' ESPORTARE DA UNO STATO MEMBRO MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CHE NON VI HANNO PIU CORSO LEGALE , PUR AVENDOLO AVUTO IN PRECEDENZA , MA DI CUI E VIETATA LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN TERRITORIO NAZIONALE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRE CHE DETTE MONETE SIANO FUSE O DISTRUTTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .