SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 OTTOBRE 1978. - CENTRAFARM BV CONTRO AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ROTTERDAM). - SERENID - SERESTA. - CAUSA 3/78.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01823
edizione speciale greca pagina 00567
edizione speciale portoghese pagina 00621
edizione speciale spagnola pagina 00541
edizione speciale svedese pagina 00171
edizione speciale finlandese pagina 00173
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - TUTELA - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - DIRITTO AL MARCHIO - MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO IN DUE DIVERSI STATI MEMBRI - TITOLARE UNICO - MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO IN UNO STATO MEMBRO - IMPORTAZIONE NELL ' ALTRO STATO MEMBRO - APPOSIZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEL MARCHIO REGISTRATO NEL SECONDO STATO - OPPOSIZIONE DEL TITOLARE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
1 . DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , E PRECISAMENTE DALLA SUA SECONDA FRASE E DAL SUO CONTESTO SI DESUME CHE , SE PUR IL TRATTATO NON INFLUISCE SULL ' ESISTENZA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO IN FATTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , E POSSIBILE , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , CHE I DIVIETI SANCITI DAL TRATTATO LIMITANO L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI STESSI .
IN QUANTO NORMA ECCEZIONALE RISPETTO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE , L ' ART . 36 AMMETTE IN EFFETTI DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO NELLA MISURA IN CUI TALI DEROGHE APPAIANO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DI DETTA PROPRIETA .
2 . A NORMA DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , DEL TRATTATO CEE , IL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO PUO OPPORSI E CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO CON DETTO MARCHIO DA UN TERZO , ANCHE SE LA MERCE STESSA E STATA LECITAMENTE SMERCIATA IN PRECEDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN ALTRO MARCHIO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE .
DETTA OPPOSIZIONE PUO TUTTAVIA COSTITUIRE RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 36 , SECONDA FRASE , DEL TRATTATO , QUALORA SIA PROVATO CHE LA PRASSI DI USARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO E SEGUITA DAL TITOLARE ALLO SCOPO DI ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI .
NEL PROCEDIMENTO 3/78 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ( TRIBUNALE ) DI ROTTERDAM NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
CENTRAFARM B.V ., CON SEDE IN ROTTERDAM
E
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION , CON SEDE IN NEW YORK ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 36 DEL SUDDETTO TRATTATO ,
1CON SENTENZA 19 DICEMBRE 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 3 GENNAIO 1978 , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ROTTERDAM HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 36 DELLO STESSO TRATTATO ;
2TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA DUE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI : LA PRIMA - LA SOCIETA AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION ( IN PROSIEGUO : AHPC ) - E TITOLARE IN VARI STATI MEMBRI DI MARCHI DIVERSI PER IL MEDESIMO PRODOTTO ; LA SECONDA - LA SOCIETA CENTRAFARM B.V . - HA IMPORTATO TALE PRODOTTO , MESSO IN COMMERCIO SOTTO IL MARCHIO REGISTRATO NELLO STATO D ' ORIGINE , HA TOLTO TALE MARCHIO ED APPOSTO , SUL PRODOTTO IL MARCHIO REGISTRATO PER LO STESSO PRODOTTO NELLO STATO D ' IMPORTAZIONE , ED HA DISTRIBUITO IL PRODOTTO COSI CARATTERIZZATO IN DETTO STATO , SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE ;
3RISULTA DALLE QUESTIONI SOLLEVATE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK CHE LA NORMATIVA IN MATERIA DI MARCHI VIGENTE NELLO STATO D ' IMPORTAZIONE ATTRIBUISCE AL TITOLARE IL DIRITTO DI OPPORSI A CHE MERCI CONTRASSEGNATE COL MARCHIO DA LUI DETENUTO IN TALE STATO SIANO MESSE IN VENDITA DA ALTRI ;
4CON ORDINANZA 2 AGOSTO 1977 , IL PRESIDENTE DELLO STESSO TRIBUNALE , STATUENDO IN UN PROCEDIMENTO D ' URGENZA PROMOSSO DALL ' AHPC , HA INIBITO IN EFFETTI ALLA CENTRAFARM DI LEDERE I DIRITTI DALL ' AHPC RELATIVI AL MARCHIO DI CUI E CAUSA ;
5LE QUESTIONI SOLLEVATE FANNO RIFERIMENTO , STANDO ALLA LORO FORMULAZIONE , AD UN ' UNICA E MEDESIMA MERCE , MALGRADO TALUNE LEGGERE DIFFERENZE CHE POTREBBERO SUSSISTERE TRA IL PRODOTTO QUALE VIENE SMERCIATO SOTTO L ' UNO E , RISPETTIVAMENTE , SOTTO L ' ALTRO MARCHIO , DI GUISA CHE LA CORTE NON E CHIAMATA A PRONUNCIARSI SULL ' IPOTESI IN CUI I DUE MARCHI SIANO STATI UTILIZZATI PER DUE PRODOTTI AVENTI CIASCUNO PROPRIE CARATTERISTICHE .
SULLA PRIMA QUESTIONE
6CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE , NELLE CIRCOSTANZE INDICATE , LE NORME DEL TRATTATO , IN PARTICOLARE L ' ART . 36 , OSTINO A CHE IL TITOLARE DEL MARCHIO FACCIA USO DELLA FACOLTA CONFERITAGLI DAL DIRITTO NAZIONALE .
7IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , E IN PARTICOLARE DELL ' ART . 30 , SONO VIETATE FRA GLI STATI MEMBRI LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE E LE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE ;
8NON E ESCLUSA , D ' ALTRA PARTE , AI SENSI DELL ' ART . 36 , LA LICEITA DEI DIVIETI O DELLE RESTRIZIONI IMPOSTI ALL ' IMPORTAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE ;
9DALLA LETTERA DELL ' ART . 36 , E PRECISAMENTE DALLA SECONDA FRASE DELLO STESSO , NONCHE DAL SUO CONTESTO , RISULTA TUTTAVIA CHE , SE PUR IL TRATTATO NON INFLUISCE SULL ' ESISTENZA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO IN FATTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , E POSSIBILE , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , CHE I DIVIETI SANCITI DAL TRATTATO INFLUISCANO SULL ' ESERCIZIO DEI SUDDETTI DIRITTI ;
10IN QUANTO NORMA ECCEZIONALE RISPETTO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE , L ' ART . 36 AMMETTE IN EFFETTI DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO QUALORA TALI DEROGHE APPAIANO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE .
11L ' OGGETTO SPECIFICO DEL DIRITTO AL MARCHIO E , FRA L ' ALTRO , IL FATTO CHE VENGA GARANTITO AL TITOLARE IL DIRITTO ESCLUSIVO DI SERVIRSI DEL MARCHIO PER LA PRIMA IMMISSIONE DI UN PRODOTTO SUL MERCATO , TUTELANDOLO , IN TAL MODO , CONTRO EVENTUALI CONCORRENTI CHE INTENDESSERO SFRUTTARE LA POSIZIONE E LA REPUTAZIONE DEL MARCHIO SMERCIANDO PRODOTTI ABUSIVAMENTE CONTRASSEGNATI COL MARCHIO STESSO ;
12PER STABILIRE , NELLE SITUAZIONI ECCEZIONALI , LA ESATTA PORTATA DI DETTO DIRITTO ESCLUSIVO ATTRIBUITO AL TITOLARE DEL MARCHIO , OCCORRE TENER CONTO DELLA FUNZIONE ESSENZIALE DEL MARCHIO , CHE CONSISTE NEL GARANTIRE AL CONSUMATORE O ALL ' UTILIZZATORE FINALE L ' IDENTITA D ' ORIGINE DEL PRODOTTO CHE RECA IL MARCHIO ;
13E INERENTE A QUESTA GARANZIA DI PROVENIENZA CHE ESCLUSIVAMENTE IL TITOLARE POSSA IDENTIFICARE IL PRODOTTO MEDIANTE L ' APPOSIZIONE DEL MARCHIO ;
14LA GARANZIA DI PROVENIENZA SAREBBE IN EFFETTI COMPROMESSA SE FOSSE POSSIBILE AD UN TERZO APPORRE IL MARCHIO SUL PRODOTTO , ANCHE SE ORIGINALE ;
15E QUINDI IN ARMONIA CON LA FUNZIONE ESSENZIALE DEL MARCHIO CHE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI , ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRODUTTORE O IL COMMERCIANTE SIA TITOLARE DI DUE MARCHI DIVERSI PER IL MEDESIMO PRODOTTO , VIETANO CHE IL TERZO NON AUTORIZZATO SI ARROGHI LA FACOLTA DI APPORRE L ' UNO O L ' ALTRO MARCHIO AD UNA PARTITA QUALSIASI DEI PRODOTTI O DI CAMBIARE I MARCHI APPOSTI DAL TITOLARE SULLE DIVERSE PARTITE DI PRODOTTI ;
16LA GARANZIA DI PROVENIENZA IMPONE CHE IL DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE VENGA SALVAGUARDATO NELLO STESSO MODO , NEL CASO IN CUI LE DIVERSE PARTITE DI PRODOTTI , CONTRASSEGNATE DA MARCHI DIVERSI , PROVENGONO DA DUE STATI MEMBRI DIVERSI ;
17IL DIRITTO SPETTANTE AL TITOLARE DEL MARCHIO DI OPPORSI A QUALSIASI SUA APPOSIZIONE NON AUTORIZZATA AL SUO PRODOTTO RIENTRA PERCIO NELL ' OGGETTO SPECIFICO DEL DIRITTO AL MARCHIO ;
18E QUINDI LEGITTIMO A TERMINI DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , RICONOSCERE AL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO IL DIRITTO DI OPPORSI A CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO DA UN TERZO IN TALE STATO MEMBRO COL MARCHIO DI CUI TRATTASI , ANCHE SE LA MERCE E STATA GIA LECITAMENTE SMERCIATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN MARCHIO DIVERSO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE .
19VA ANCORA ACCERTATO , TUTTAVIA , SE L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL GENERE POSSA COSTITUIRE UNA ' RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI ' AI SENSI DELL ' ART . 36 , 2A FRASE ;
20E OPPORTUNO OSSERVARE , IN PROPOSITO , CHE PUO ESSER LEGITTIMO PER IL FABBRICANTE D ' UN PRODOTTO UTILIZZARE , IN DIVERSI STATI MEMBRI , MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO ;
21PUO DARSI CIONONDIMENO CHE UNA PRASSI DEL GENERE SIA SEGUITA DAL TITOLARE DEI MARCHI NELL ' AMBITO D ' UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DIRETTO AD ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI ;
22IN UNA IPOTESI DEL GENERE , L ' OPPOSIZIONE DEL TITOLARE ALL ' USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO DA PARTE DI UN TERZO COSTITUIREBBE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA ;
23SPETTA AL GIUDICE DI MERITO DECIDERE , DI VOLTA IN VOLTA , SE SIA PROVATO CHE LA PRASSI , CONSISTENTE NELL ' UTILIZZARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO , VENGA SEGUITA DAL TITOLARE DI DETTI MARCHI NELL ' INTENTO DI ISOLARE I MERCATI .
SULLA SECONDA QUESTIONE
24CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE , AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA , ABBIA RILEVANZA IL FATTO CHE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI IL PRODOTTO E IMPORTATO , SIA IN VIGORE UNA NORMATIVA IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI CHE AMMETTE L ' IMPORTAZIONE DI UN PRODOTTO FARMACEUTICO DA UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN MARCHIO DIVERSO DA QUELLO COL QUALE ESSO E REGISTRATO IN QUESTO STATO .
25UNA NORMATIVA DEL GENERE , CHE PERSEGUE GLI OBIETTIVI PROPRI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA , CONTEMPLA LE DENOMINAZIONI CON CUI LE SPECIALITA FARMACEUTICHE POSSONO ESSER MESSE IN COMMERCIO ;
26SI DEVE PERCIO PRESUMERE CHE ESSA NON ABBIA L ' EFFETTO DI MODIFICARE LE NORME IN MATERIA DI MARCHI ;
27NE CONSEGUE CHE L ' IMPORTATORE DI UN PRODOTTO FARMACEUTICO NON PUO TROVARE , NELLA FACOLTA CONFERITAGLI DA UNA NORMATIVA DEL GENERE , ALCUNA GIUSTIFICAZIONE PER SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL RISPETTO DEI MARCHI DI CUI IL FABBRICANTE DEL PRODOTTO E TITOLARE ;
28LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA D ' UNA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPECIALITA FARMACEUTICHE RELATIVA ALLE DENOMINAZIONI CON CUI QUESTE VENGONO SMERCIATE E IRRILEVANTE AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE .
SULLE SPESE
29LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO NONCHE DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
30NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ROTTERDAM , CON SENTENZA 19 DICEMBRE 1977 , DICHIARA :
1* A ) A NORMA DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , DEL TRATTATO CEE , IL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO PUO OPPORSI A CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO CON DETTO MARCHIO DA UN TERZO , ANCHE SE LA MERCE STESSA E STATA LECITAMENTE SMERCIATA IN PRECEDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN ALTRO MARCHIO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE ;
B ) DETTA OPPOSIZIONE PUO TUTTAVIA COSTITUIRE RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 36 , SECONDA FRASE , DEL TRATTATO , QUALORA SIA PROVATO CHE LA PRASSI DI USARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO E SEGUITA DAL TITOLARE ALLO SCOPO DI ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI .
2* LE NORME RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI CON LE QUALI LE SPECIALITA FARMACEUTICHE SONO MESSE SUL MERCATO SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA SOLUZIONE DI CUI SOPRA .