CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 13 MARZO 1979 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

I —

Il presente procedimento pregiudiziale ha tratto origine dai seguenti fatti:

Il 19 giugno 1978, l'impresa Nuova Commissionaria Zuccheri di Walter Beneventi, con sede in Reggio Emilia, ordinava alla ICAP Distribution s.r.l., di San Maurizio (Reggio Emilia), 430 quintali di zucchero cristallino francese, in sacchi di carta da 50 kg netto, al prezzo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP); 300 quintali circa avrebbero dovuto essere consegnati entro il 1o luglio e il resto, data la mancanza di spazio disponibile nei magazzini dell'acquirente, nel corso nel mese di agosto. Si tratta di zucchero della qualità tipo (seconda categoria) per la quale la normativa comunitaria fissa il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento.

Dopo avergli spedito 250 quintali di detto zucchero il 28 giugno 1978, indi 60 quintali il 3 luglio, la ICAP faceva sapere al Beneventi, il 22 agosto, ch'essa avrebbe effettuato la consegna dei restanti 120 quintali nei giorni successivi. Tuttavia, essa comunicava all'acquirente che, tenuto conto dell'entrata in vigore, in data 5 luglio 1978, del provvedimento CIP n. 15/1978 emanato il giorno precedente, il prezzo dello zucchero avrebbe subito un aumento di 19,50 Lit il kg in seguito alla maggiorazione del sovrapprezzo ordinario, cui si doveva aggiungere un contributo speciale a titolo di «sfioramento», pari a 21 Lit il kg, per lo zucchero ancora giacente presso il venditore alla data del 5 luglio 1978. Considerando che l'acquirente aveva chiesto che la consegna del saldo della fornitura venisse effettuata solo nel mese di agosto, la ICAP faceva presente che essa stessa avrebbe dovuto pagare, per conto dell'acquirente, per lo zucchero giacente nei propri magazzini alla data del 5 luglio, la somma di 252000 Lit (2100 x 120). Essa gli comunicava, quindi, che avrebbe fatturato a suo carico questo supplemento rispetto al vecchio prezzo, a sua volta maggiorato di 19,50 Lit il kg.

Avendo ricevuto, il 24 agosto 1978, la fattura relativa al saldo di 120 quintali, la ditta Beneventi comunicava al venditore, il 29 agosto successivo, che, mentre non aveva alcuna obiezione da formulare in merito all'aumento di 19,50 Lit il kg del sovrapprezzo ordinario, aumento derivante dal nuovo prezzo CIP, essa non era invece d'accordo su quello di 21 Lit il kg a titolo di «sfioramento», più volte dichiarato illecito dalla «Comunità europea».

Il 5 settembre 1978, la ICAP insisteva nel chiedere il pagamento del supplemento di 252000 Lit.

Il 12 settembre 1978, essa citava la Beneventi dinanzi al Pretore di Reggio Emilia per ottenere il pagamento di tale somma.

Costituitosi il contraddittorio, la Beneventi contestava il fondamento di tale pretesa, basata sull'applicazione del provvedimento CIP n. 15/1978 al saldo della fornitura ancora giacente nei magazzini del venditore dopo il 5 luglio 1978.

A sostegno delle conclusioni della Beneventi chiedeva d'intervenire — come nella controversia che ha dato luogo al procedimento Cucchi/Avez (sentenza di questa Corte 25 maggio 1977, Racc. pag. 988) — la Federazione nazionale commercianti alimentari — Sindacato nazionale zucchero (Federgrossisti). Con ordinanza 14 settembre 1978, ii Pretore di Reggio Emilia ammetteva l'intervento della Federgrossisti e decideva di sospendere il procedimento per sottoporvi, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni che sollevano direttamente il problema della legittimità della normativa italiana rispetto al regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, nonché agli artt. 40, n. 3, 2o comma, e 12 del Trattato CEE. Più che di una domanda di pronunzia pregiudiziale si tratta, quindi, di un ricorso «dissimulato» per ottenere una dichiarazione d'inadempimento degli obblighi dello Stato.

II —

Non è la prima volta che dovete occuparvi della compatibilità del regime del «sovrapprezzo straordinario» CIP con la normativa comunitaria. Mi asterrò, quindi, dal descrivere le finalità di tale regime.

Nella vostra sentenza 30 ottobre 1975(Rey Soda, Racc. pag. 1280) avete dichiarato invalido l'art. 6 del regolamento della Commissione 5 aprile 1974, n. 834, «che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975» e avete ritenuto (punto 29 della motivazione, pag. 1304) che la Commissione, pur essendo «legittimata ad emanare … un provvedimento inteso ad imporre un onere pecuniario ai detentori di scorte di zucchero, in uno Stato membro, a seguito di modifiche dei prezzi comunitari e di tali prezzi espressi in moneta nazionale, al momento del passaggio ad una nuova stagione saccarifera», doveva stabilire essa stessa le norme sostanziali di base; queste dovevano indicare gli operatori soggetti a contributo, nonché le basi di calcolo di quest'ultimo, e definire, per ciascuna categoria di operatori economici e tenendo conto delle dimensioni delle imprese, la nozione di «immagazzinamento eccessivo».

A seguito di tale sentenza, la Commissione riconosceva espressamente, col regolamento 5 dicembre 1977, n. 2680, l'illegittimità dell'autorizzazione che era stata concessa all'Italia e il diritto degli operatori che avevano versato il contributo istituito dal CIP ad ottenerne il rimborso. Essa precisava che cosa si dovesse intendere per «detentore di zucchero» per «scorta di esercizio», nonché i limiti dell'importo del contributo che l'Italia era autorizzata a riscuotere, e stabiliva che questo paese era tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del regolamento, in particolare per procedere al rimborso delle somme «riscosse in più», ed a comunicarli immediatamente per iscritto, alla Commissione. Il regolamento aveva effetto retroattivo al 10 aprile 1974.

Il provvedimento di cui ora trattasi nella causa principale ha lo scopo di «prelevare», sullo zucchero giacente presso grossisti, importatori e dettaglianti alla data del 5 luglio 1978, una parte del margine di utile derivante dalla differenza fra i prezzi massimi di vendita vigenti in Italia, per le suddette categorie, nella stagione 1977/1978 e nella stagione 1978/1979.

III —

1o)

Dall'art. 33 del regolamento n. 3330/74 risulta che, per evitare che il mercato dello zucchero venga perturbato a seguito di una modifica del livello dei prezzi al passaggio da una stagione saccarifera all'altra — modifica derivante dall'adeguamento del prezzo in unità di conto ovvero dal corso di cambio della moneta «verde» —, il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e, in ispecie, la formazione dei prezzi alla produzione devono, in linea di massima, essere disciplinati dalle disposizioni generali comunitarie nella versione datane nei regolamenti di base e in quella risultante dagli emendamenti annuali, sicché ogni intervento particolare in detto funzionamento è rigidamente limitato ai casi espressamente previsti. È in tal senso che vi siete pronunciati nella sentenza Cucchi (punto 31 della motivazione), aggiungendo (punto 34) che «detta norma contempla tanto le conseguenze di una modifica del corso del cambio, quanto le conseguenze di una modifica dei prezzi d'intervento, modifiche che, nell'ambito della politica agraria comune, rientrano entrambe nella competenza esclusiva della Comunità».

D'altra parte, secondo le sentenze Tasca e Sadam del 26 febbraio 1976 (Racc. pagg. 309-310 e, rispettivamente, 340), «un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa [vietata dall'art. 30 del Trattato], specialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che — tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali — gli operatori economici i quali intendano importare il prodotto di cui trattasi nello Stato membro considerato possano farlo soltanto in perdita».

Spetterà al giudice nazionale decidere se il provvedimento italiano n. 15/1978 abbia incidenza sulla formazione dei prezzi dello zucchero venduto in Italia, tenendo conto sia del nesso diretto esistente fra l'adozione di tale provvedimento e l'adeguamento del prezzo dello zucchero, intervenuto, a livello comunitario, a norma del regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1399, che fissa i prezzi da applicare, nel settore di cui trattasi, durante la stagione 1978/1979, sia della svalutazione del 7,2 % del tasso rappresentativo «verde» della lira italiana, stabilita con effetto dall'inizio della stagione 1978/1979 dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1978, n. 976. È il giudice nazionale che dovrà inoltre accertare se l'onere di 21 Lit, il cui gettito viene attribuito dal CIP alla Cassa di conguaglio, sia connesso all'aumento deciso sul piano comunitario e se la riscossione o la particolare destinazione di questo tributo dovessero essere autorizzate da norme comunitarie.

2o)

Un provvedimento del tipo suddetto implica violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato, in quanto costituisce un onere speciale, differenziato a seconda della categoria di operatori economici cui viene imposto. Lo zucchero cristallino importato dagli Stati membri e giacente alla data del 5 luglio 1978 presso i produttori italiani — e sappiamo, dalle cause Suiker Unie e altri, che le raffinerie italiane importano in quantità non trascurabili dagli altri Stati membri — era esente dal contributo mentre questo colpiva lo stesso zucchero di origine comunitaria, giacente alla stessa data presso grossisti, importatori e dettaglianti. Queste ultime categorie sono private di un vantaggio concesso ad altri operatori da un atto comunitario avente efficacia diretta.

Poiché viene riscosso in funzione dell'appartenenza dei soggetti passivi ad una data categoria di operatori, un siffatto contributo costituisce una tassa d'effetto equivalente, la cui riscossione è vietata dall'art. 21, n. 2, del regolamento n. 3330/74.

3o)

Infine, ci si può chiedere se un provvedimento del genere non abbia, in definitiva, lo scopo e l'effetto di finanziare, in parte, mediante un tributo prelevato sulle importazioni di zucchero — cioè, in fin dei conti, a spese dei fornitori stranieri che si vorrebbero per l'appunto escludere dal mercato — in particolare l'aiuto per l'adattamento di cui all'art. 38, n. 2 bis, del regolamento n, 3330/74 (nella versione risultante dall'art. 2 del regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396), a vantaggio dei bieticoltori e dei raffinatori italiani. Una siffatta conseguenza sarebbe in contrasto con l'art. 47 del regolamento n. 3330/84, nonché con le vostre sentenze 19 giugno 1973(Capolongo, Racc. pag. 611) e 18 giugno 1975(Igav, Racc. pag. 699). Ma ciò dovrebbe essere rilevato dalla Commissione, in un procedimento ai sensi degli artt. 93 o 169 del Trattato, più che essere lasciato alla valutazione del giudice nazionale, dal quale non si può pretendere l'espletamento di laboriose indagini, accompagnate da raffronti talvolta problematici.

Concludo nel senso che dovreste dichiarare che il regime dei prezzi dello zucchero, stabilito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati di questo prodotto e dei successivi provvedimenti adottati dagli organi comunitari, osta a che uno Stato membro intervenga unilateralmente per determinare, nel proprio territorio, il prezzo di vendita al consumo del prodotto in questione, facendo valere la necessità di proteggere la propria economia contro pratiche speculative e di garantire l'approvvigionamento dei consumatori.


( 1 ) Traduzione dal francese.