CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DELL'8 MARZO 1979 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

in forza del regolamento del Consiglio n. 3000/75, che modifica il regolamento relativo alla tariffa doganale comune, i volatili da cortile morti e le loro frattaglie commestibili (fegato escluso) sono classificati nella voce 02.02.

Nell'ambito di questa voce vi sono — eccezion fatta per i volatili non disseccati — due sottovoci :

da un lato, 02.02 B che comprende le parti di volatili diverse dalle frattaglie e, in particolare, al n. I, le parti disossate;

dall'altro, 02.02 C, che comprende le frattaglie.

Le questioni pregiudiziali sottopostevi dal Finanzgericht di Münster vertono sulla distinzione tra queste due sottovoci.

La controversia di merito è insorta per questi motivi:

Nel marzo e nell'aprile 1977, la società Biegi, di Francoforte sul Meno, importava dagli Stati Uniti tre partite di carne di tacchino congelata. Dagli accertamenti svolti dal giudice a quo risultava trattarsi di piccole parti di tacchino, prive di ossa, di forma irregolare, costituite essenzialmente da tessuto muscolare, di peso unitario medio aggirantesi sui 20 grammi, pur se alcuni pezzi raggiungevano i 60 grammi, comprendenti una parte minima di vene e ghiandole e, inoltre, il 10-15 % di grasso, pelle e tessuto connettivo. Questo prodotto era stato ottenuto raschiando lo scheletro ormai scarnificato, cioè privo dei pezzi di carne — più grandi — di maggior pregio.

La società Biegi chiedeva all'ufficio doganale di Gelsenkirchen di sdoganare il pro dotto come «frattaglie di volatili», di cui alla voce doganale 02.02 C.

Nonostante avesse dapprima acconsentito a detta richiesta, in un secondo tempo l'amministrazione doganale tornava sulla sua decisione, a seguito dell'esame di un campione della merce importata, classificando la carne di tacchino nella sottovoce tariffaria 02.02 B I, come parti di volatili (diverse dalle frattaglie) disossate, classificazione che comportava il versamento di un importo molto superiore a titolo di prelievo e di importo compensativo monetario.

Avverso la nota di rettifica, la Biegi presentava reclamo all'ufficio doganale principale di Bochum, che però lo respingeva.

Dopo l'importazione del prodotto litigioso, la Commissione, in base al regolamento del Consiglio n. 97/69, relativo alle misure da adottarsi per l'uniforme applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, e conformemente al parere del comitato della nomenclatura, adottava il regolamento 25 luglio 1977, n. 1669, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 02.02 BI della stessa tariffa.

A norma di detto regolamento rientra in questa sottovoce:

«La carne di volatili, in particolare di tacchino, cruda e congelata ottenuta mediante raschiatura dello scheletro, dopo la separazione delle parti di carne più pregiate o in altro modo (ad esempio al taglio delle parti più grandi) e che si presenta in piccoli pezzi di forma irregolare, spesso frammisti a tessuto connettivo, tendinoso e adiposo, di un peso unitario compreso approssimativamente tra 5 e 40 grammi, …».

Come si può constatare leggendo questo articolo, esso contempla un prodotto analogo a quello importato dalla Biegi e conferma l'esattezza della classificazione operata dalle autorità doganali tedesche.

Il Finanzgericht di Munster, dinanzi al quale la controversia è stata portata, ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 27 aprile 1978, vi ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali.

Le prime due riguardano, da un lato, la validità del regolamento della Commissione n. 1669/77; dall'altro, nell'ipotesi di soluzione positiva di detto punto, l'eventuale efficacia retroattiva del regolamento stesso, nel senso che giudici e autorità doganali degli Stati membri dovrebbero applicarlo ad operazioni precedenti la sua entrata in vigore.

Onde risolvere i primi due punti, dobbiamo risalire, signori, al regolamento di base del Consiglio n. 97/69 che, in primo luogo, stabilisce il principio dell'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, mediante disposizioni da adottarsi in sede comunitaria, essendo implicito che l'elaborazione di dette misure presuppone una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione; in secondo luogo, il Consiglio parte dal presupposto che dette disposizioni abbiano lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune, senza però modificarne il tenore.

Onde porre in atto questi principi, il Consiglio ha, da una parte, istituito il «comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione; dall'altra, ha conferito alla Commissione il potere di emanare le disposizioni previste, se conformi al parere emesso dal comitato.

È secondo questa procedura che la Commissione ha adottato il regolamento n. 1669/77.

Il giudice a quo vi chiede se detta disciplina non vada considerata invalida in quanto, sconfinando dalle competenze che le vengono attribuite dal regolamento del Consiglio n. 97/69, la Commissione non avrebbe solo «precisato», ma modificato il contenuto rispettivo delle sottovoci tariffarie 02.02 BI e 02.02 C. Penso che ciò non si sia verificato.

Il compito di cui la Commissione è stata incaricata dal Consiglio, in materia di nomenclatura doganale, consiste — come si dichiara espressamente nel preambolo del regolamento n. 97/69 — nel «precisare» il contenuto reale delle voci o sottovoci tariffarie, senza modificarlo.

Dovendo risolvere il problema dell'importazione, specie nella Repubblica federale tedesca, di pezzi di carne di tacchino di peso minimo, ricavati particolarmente mediante raschiatura delle ossa, ma consistenti, in sostanza, in tessuto muscolare, essa ha ritenuto necessario precisare la classificazione doganale di questo prodotto ed ha ritenuto che non si trattasse di frattaglie, ma di parti di volatili disossate. Data l'inesistenza di una definizione esauriente della nozione di frattaglie nelle note esplicative della tariffa doganale (dette note si limitano infatti a citare, tra le frattaglie commestibili, ad eccezione del fegato, in particolare il cuore, la cresta e la caruncola), la Commissione ha potuto giustamente sostenere, conformemente al parere del comitato della nomenclatura, che i pezzi di carne di tacchino di cui trattasi, date le loro caratteristiche, non rientravano nella sfera d'applicazione di detta nozione di frattaglie.

In questo modo, il regolamento della Commissione ha privato le autorità doganali nazionali della possibilità, di cui disponevano prima dell'entrata in vigore di detta norma, di interpretare esse stesse la nomenclatura doganale per applicarla al caso di specie.

Esso ha imposto una norma d'applicazione uniforme della sottovoce 02.02 B I per quel che riguarda i pezzi di carne di tacchino ricavati in particolare mediante raschiatura dello scheletro.

Nella vostra sentenza Bollmann, che riguardava le code di tacchino, avete affermato che «le organizzazioni comuni dei mercati agricoli, …possono assolvere la propria funzione soltanto se le disposizioni cui esse danno luogo vengono uniformemente applicate in tutti gli Stati membri. Le definizioni delle merci che sono oggetto di tali organizzazioni devono perciò avere la stessa portata in tutti gli Stati membri. Questa condizione non sarebbe soddisfatta se, in caso di difficoltà nella classificazione doganale di una merce, ciascuno Stato membro avesse la facoltà di fissare in modo autonomo tale portata, per via d'interpretazione».

Tuttavia, questo richiamo alla necessità di applicare uniformemente le definizioni delle merci disciplinate dall'organizzazione comune dei mercati — definizioni riportate nella tariffa doganale — non deve indurvi ad attribuire indole retroattiva al regolamento n. 1669/77.

A questo proposito, avete in realtà inequivocabilmente affermato, specie nella sentenza 24 novembre 1971(Siemers, causa 30/71, Racc. 1971, pag. 928) che un regolamento adottato onde precisare la classificazione doganale di un certo prodotto (si trattava del regolamento n. 241/70 della Commissione riguardante la maionese) «è irrilevante ai fini della classificazione di merci importate prima della sua entrata in vigore. Questo regolamento infatti, dato che precisa le modalità per la classificazone sotto la voce 21.07, ha carattere costitutivo, e non può avere effetto retroattivo».

Rilevo che la norma di cui trattasi ha il suo fondamento giuridico, come pure il regolamento n. 1669/77, nel regolamento del Consiglio n. 97/69 e, in termini ancor più generali che nella causa Siemers, avete confermato, poco tempo dopo, con sentenza del 15 dicembre 1971 (causa 77/71, Gervais-Danone, Racc. 1971, pag. 1127) che le disposizioni adottate dalla Commissione in virtù del regolamento del Consiglio summenzionato e miranti a precisare la classificazione doganale di determinati prodotti, non hanno effetto retroattivo.

Analoga è la presa di posizione dell'avvocato generale Reischl nella causa Vandertaelen e Maes (n. 53/75, Racc. 1975, pag. 1659).

Ferma restando quindi l'impossibilità di applicare alle importazioni litigiose il re-golamento n. 1669/77, entrato in vigore successivamente, passiamo ora al terzo quesito posto dal giudice nazionale, cioè tentiamo di tracciare la linea di demarcazione tra le sottovoci doganali 02.02 B I: parti di volatili (diverse dalle frattaglie) disossate, da un lato, e 02.02 C: frattaglie, dall'altro.

A questo proposito, il giudice proponente vorrebbe sapere se forma, peso, qualità, ed ancora la destinazione e il valore della merce in questione costituiscano criteri determinanti.

Quanto a questo, l'attrice nella causa principale sostiene che è necessario, anzitutto, assumere come base le definizioni espressamente accolte dalla tariffa doganale comune. Essa svolge quindi un ragionamento per analogia. Poiché la sottovoce doganale 02.02 B II, comprendente le parti di volatili non disossate, elenca solo i pezzi di volatili chiaramente specificati, la cui carne presenta ancora la sua struttura iniziale, la Biegi ne arguisce che, alla stessa stregua, potrebbero venir classificate nella sottovoce doganale 02.02 B I solo le parti di volatili disossate, che hanno le stesse caratteristiche.

Anticipo che, per farla breve con questo argomento, questa equiparazione non tiene conto della specificità dei pezzi di volatili disossati, per i quali non si può pretendere che nell'aspetto corrispondano esattamente alle parti di volatile non disossate.

Sempre secondo la Biegi si dovrebbe poi, e in modo altrettanto determinante, tener conto della qualità di queste parti di volatile, qualità che potrebbe definirsi in base al modo in cui ogni pezzo è stato ricavato, alla forma, alla grandezza e al peso della parte, disossata o meno.

Infine, a titolo complementare, si do-vrebbe, secondo la Biegi, tener conto di come la merce è stata ricavata e dello scopo cui è destinata. Sotto il profilo del sistema di produzione, le frattaglie si distinguerebbero nettamente dalle altre parti di volatile, in quanto sono ottenibili solo allorché le parti di volatili più pregiate sono già state staccate.

Quanto alla loro destinazione, i pezzi in questione sarebbero utilizzabili solo per l'industria di trasformazione, che li mescola a carne di provenienza diversa, per la confezione di salumi o per la fabbricazione di pâtés o terrine di volatili. Questo tipo di impiego li distinguerebbe dalle parti di volatile più pregiate, che possono invece venir vendute al consumatore finale tramite i dettaglianti.

Queste considerazioni mi paiono inaccettabili. Con giurisprudenza costante avete sancito, signori, che la classificazione do-ganale di un prodotto dipende, salvo eccezioni, dalle caratteristiche obiettive del prodotto stesso al momento in cui è sotto posto all'analisi da parte delle autorità doganali.

Questa affermazione è stata ribadita con particolare chiarezza dalla seconda Sezione della Corte nella sentenza 16 dicembre 1976(Luma, causa 38/76), ove al punto n. 7 si dichiara che: «pur se talvolta la tariffa doganale fa riferimento a procedimenti di fabbricazione o alla destinazione dei prodotti, in genere e di preferenza, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possano venir verificate al momento dello sdoganamento»(Racc. pag. 2036).

Ora, per le due sottovoci nelle quali il prodotto in questione può venir incluso, né la tariffa doganale stessa, né i documenti che la chiariscono fanno riferimento a procedimenti di fabbricazione o alla destinazione della merce.

Quindi, alla fattispecie va applicata la norma generale sancita dalla vostra giurisprudenza, linea di condotta peraltro imposta dall'interesse della certezza del diritto e dalla facilità di controllo, per riprendere i termini da voi usati nella sentenza Luma. Quindi la tecnica di produzione e la destinazione della merce non possono costituire criteri utili — nonostante il parere opposto dell'attrice nella causa principale — per classificare il prodotto litigioso.

Altrettanto poco conferente è l'argomento tratto dal valore commerciale del prodotto. Questo valore dipende, in larga misura, dall'apprezzamento e dalle abitudini dei consumatori nei vari Stati membri. Inoltre, come sottolinea la Commissione, il prezzo di una merce dipende essenzialmente dalla sua freschezza e dalla sua qualità e varia pure in funzione di fattori commerciali estranei al fatto che si tratti di parti di volatili o di frattaglie.

Infine, l'argomento avanzato dalla Biegi, circa la qualità della merce, non mi pare resista nemmeno esso ad un serio esame. Allorché l'attrice nella causa principale sostiene che la qualità di una merce è determinata dal modo in cui la merce si ricava, essa si riferisce, per difinire il criterio di qualità, a quello tratto dalla tecnica di produzione. Giacché ho già re-spinto questo criterio, anche l'altro, che è simile, dovrà naturalmente subire la stessa sorte. Nemmeno allorché la Biegi sostiene che la qualità della merce litigiosa si desume dalle sue caratteristiche oggettive, posso condividere appieno un siffatto punto di vista. Ciò infatti è vero solo in parte. Del resto, come ho già detto per il valore commerciale, la qualità è una nozione troppo imprecisa, troppo variabile, troppo soggettiva per poter servire da fondamento ad una classificazione merceologica secondo le voci della tariffa doganale comune conformemente alle esigenze, poste dalla vostra giurisprudenza, di certezza del diritto e di facilità di controllo.

Quali sono allora le caratteristiche oggettive che consentono di stabilire se un determinato pezzo di carne di tacchino vada considerato frattaglia o pezzo diverso ai sensi della tariffa doganale comune?

Sono propenso a concludere che i pezzi in questione, se sono costituiti, in sostanza, da muscoli o frammenti di muscoli cui sono frammiste percentuali mi-nime di tendini, tessuto connettivo, grasso e pelle, costituiscono parti di vola tile (diverse dalle frattaglie) disossate ai sensi della voce 02.02 B I della tariffa. Per contro, se la loro composizione è diversa, sono frattaglie ai sensi della voce 02.02 C della tariffa.

Rimane il fatto che voi non dovete decidere sulla classificazione del prodotto importato dalla Biegi, ma solo dare un'interpretazione utile della tariffa doganale comune.

Secondo la vostra sentenza 14 dicembre 1972, Van de Poll (causa 38/72, Race. 1972, pag. 1329), «le valutazioni concrete cui può dar luogo, nelle singole fattispecie, l'applicazione dei criteri stabiliti dalla tariffa doganale comune sono di competenza del giudice nazionale».

Spetterà dunque al Finanzgericht di Münster procedere alla valutazione concreta della fattispecie, tenuto conto delle caratteristiche oggettive reali dei pezzi di carne di tacchino disossati presentati per lo sdoganamento dall'attrice nella causa principale.

Infine, per risolvere la quarta ed ultima questione sottoposta dal giudice nazionale, mi pare evidente che — dal momento che l'interpretazione della tariffa doganale comune può essere solo univoca — questa interpretazione è necessariamente valida allorché la classificazione doganale si effettua per la riscossione del prelievo o degli importi compensativi monetari.

La mia presa di posizione su questo punto è corroborata in particolare da una recente sentenza della Corte (causa 5/78, Milchfutter, sent. 4 luglio 1978, Racc. 1978, pag. 1597) da cui si desume che (punto n. 12): «salvo espressa disposizione, è inopportuno che le voci della TDC si applichino in modo diverso per il medesimo prodotto, a seconda che si tratti della riscossione dei dazi doganali, dell'applicazione del regime delle organizzazioni comuni di mercato o di quello degli importi compensativi monetari».

Concludo proponendovi di dichiarare che:

1)

Il regolamento della Commissione n. 1669/77 ha correttamente precisato il contenuto della sottovoce tariffaria 02.02 B I, senza modificarlo;

2)

detto regolamento, che ha effetto costitutivo, non ha effetto retroattivo; esso non può perciò applicarsi alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore;

3)

pezzi di carne di tacchino, ricavati raschiando lo scheletro, dopo il disossamento dell'animale, dovevano venir classificati, anche prima che entrasse in vigore il regolamento della Commissione n. 1669/77, nella sottovoce 02.02 B I, della tariffa doganale comune, «parti di volatili (diverse dalle frattaglie) disossate», a condizioni però che detti pezzi fossero costituiti, in sostanza, da muscoli o frammenti di muscoli e non contenessero che una minima percentuale di tendini, di tessuto connettivo, di grasso e di pelle;

4)

siffatta classificazione può effettuarsi per la riscossione del prelievo e degli importi compensativi monetari.


( 1 ) Traduzione dal francese.