CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 29 MARZO 1974 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
Questa causa è stata rinviata alla Corte in via pregiudiziale dal Tribunal d'Instance di Lille.
Attrice nella causa pendente dinanzi a detto giudice è la Sàrl Denkavit Loire, con sede in Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), la quale produce alimenti zootecnici. Convenuta è la Repubblica francese, e precisamente la «Administration des Douanes».
Il 7 ottobre 1977 l'attrice importava dalla Repubblica federale di Germania e sdoganava in Lilla una partita di kg 22400 di strutto destinato alla produzione di un alimento usato soprattutto per i giovani vitelli. Lo strutto rientrava nella voce doganale 15.01 la quale comprende «strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi».
All'attrice veniva chiesto di pagare per questa importazione la somma di FF 672 come «imposta per la protezione sanitaria e per l'organizzazione dei mercati delle carni» («taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes»), istituita dalla legge 24 giugno 1977, n. 646. L'attrice si è rivolta al Tribunal d'Instance per ottenere la restituzione della somma più gli interessi, sostenendo che la riscossione dell'imposta sullo strutto importato da un altro Stato membro era in contrasto col diritto comunitario. La somma in gioco è piccola, ma l'attrice ci ha detto che si tratta di una causa tipo, il cui esito determinerà quello di altre cause già pendenti o future.
A quanto pare, il tributo di cui trattasi ha sostituito due altri tributi, la «taxe sanitaire» e la «taxe de visite et de poinçonnage», la cui compatibilità col diritto comunitario è stata contestata dalla Commissione che si è valsa dell'art. 169 del Trattato CEE.
L'art. 1 della legge n. 646 stabilisce che l'imposta va riscossa nei macelli privati e sulle importazioni, a favore dello Stato, e nei macelli pubblici a favore, in determinate proporzioni, dello Stato e degli enti locali proprietari dei macelli.
L'art. 2 stabilisce che l'aliquota dell'imposta va fissata annualmente per chilogrammo di peso netto della carne, in base a determinati prezzi di riferimento.
L'art. 3 tratta della riscossione della tassa sulla carne di animali macellati in Francia. Essa stabilisce che l'imposta va pagata dal, o per conto del, proprietario di ciascun animale macellato al momento della macellazione; che la macellazione costituisce il fatto generatore dell'imposta («le fait générateur de la taxe»); e che il tributo va accertato e riscosso nello stesso modo dell'IVA.
L'art. 4 tratta invece dell'importazione. Esso stabilisce che l'imposta va riscossa sull'importazione di carne, preparata o no; che essa deve essere pagata dall'importatore o da chi presenta le merci in dogana, al momento dello sdoganamento per l'immissione al consumo; che deve essere riscossa dalle autorità doganali; e che va equiparata ai dazi doganali ai fini della riscossione e di tutte le eventuali azioni giudiziarie.
Il decreto 27 luglio 1977, n. 899, contiene le disposizioni per l'attuazione della legge.
Gli artt. da 1 a 6 del decreto stabiliscono il modo in cui dev'essere determinato il peso netto della carne ai fini della riscossione dell'imposta nei macelli francesi. Nel caso dei maiali, l'art. 3 stabilisce che il peso netto è quello dell'animale macellato, dissanguato e sviscerato, previa rimozione della lingua, delle setole, dei piedi e degli organi genitali, ma compresa la testa e le zampe. L'art. 6 prescrive che la pesatura abbia luogo entro un'ora dall'uccisione dell'animale e contempla determinate detrazioni da farsi sul peso netto reale.
Gli artt. 9 e 10 del decreto trattano dell'importazione. L'art. 9 elenca, con riferimento alle voci doganali, i prodotti importati sui quali va riscossa l'imposta. Questo elenco include non solo la carne, fresca, refrigerata, congelata, salata, in salamoia, secca o affumicata, nonché grasso di maiale e di volatili non fuso né estratto con solventi (anche qui fresco, refrigerato, congelato, salato, in salamoia, secco o affumicato), i quali prodotti sono tutti compresi in varie voci del capitolo 2 della tariffa doganale comune (intitolato: «Carne e frattaglie commestibili»); esso include pure i prodotti della voce 15.01, che ho già menzionato, e determinati prodotti delle voci 16.01 e 16.02 quali le salsicce ed altre preparazioni e conserve di carni. L'art. 10 dispone che l'imposta va riscossa sul peso netto della carne escluse le frattaglie, e per i prodotti delle voci 16.01 e 16.02, preparati con carni di varie specie di animali per i quali le aliquote dell'imposta variano, che va riscossa l'aliquota minima.
Il decreto n. 899 fu a sua volta seguito da un decreto ministeriale in data 9 agosto 1977 che stabiliva le aliquote dell'imposta per l'anno 1977. Per la carne suina l'aliquota era di FF 0,034 il kg. L'aliquota effettivamente applicata dalla dogana di Lilla per l'importazione di cui trattasi pare sia stata, a causa di un errore, di soli FF 0,03 kg, ma ciò è per noi irrilevante.
Le questioni sottoposte a questa Corte dal Tribunal d'Instance, le quali respecchiano le tesi sostenute dinanzi ad esso dall'attrice, sono le seguenti:
«1) |
Se sia incompatibile con il divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea l'applicazione di un'imposta gravante sulle importazioni di strutto de stinato all'impiego nella fabbricazione di mangimi e proveniente da un altro Stato membro, onde compensare la riscossione di un tributo interno sulla macellazione degli animali di specie suina. |
2) |
In caso di soluzione negativa della prima questione: se la riscossione dell'imposta di cui al n. 1) contravvenga al divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 95 del Trattato. |
3) |
In caso di soluzione negativa dei punti 1) e 2): se la riscossione del tributo di cui al n. 1) debba ritenersi contraria al regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine». |
La Commissione ci ha invitato ad accertare se l'imposta istituita dalla legge n. 646 fosse nel suo complesso compatibile col diritto domunitario. Questa è però una questione molto più ampia di quella che ci è stata sottoposta dal Tribunal d'Instance. Né occorre risolverla per poter decidere la presente causa. Vi propongo quindi di lasciarla insoluta e di esaminare solo la compatibilità col diritto comunitario della riscossione del tributo sullo strutto importato da un altro Stato membro.
In proposito il punto cruciale è che, a mio parere, l'imposta non è riscossa sullo strutto prodotto in Francia.
Il Governo francese sostiene che ciò non ha importanza giacché lo strutto proviene da carcasse che avevano pagato il tributo all'atto della macellazione, di guisa che l'imposta andrebbe considerata in realtà come un unico tributo gravante in modo uniforme sui prodotti nazionali e su quelli importati. L'aliquota e l'imponibile (peso netto) sarebbero gli stessi in entrambi i casi. Il Governo francese conclude che l'imposta fa parte del sistema tributario generale nazionale francese e non può essere considerata come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
Questa Corte ha però affermato che, perché un tributo possa essere considerato come facente parte del sistema tributario generale nazionale di uno Stato membro e non, qualora colpisca l'importazione, come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, è necessario che venga riscosso sui prodotti nazionali e su quelli importati secondo gli stessi criteri ed allo stesso stadio produttivo. Il fatto che i prodotti nazionali possano essere gravati in qualche altro modo da un onere analogo a quello che colpisce le importazioni non è sufficiente. Si veda in particolare la causa 87/75 Bresciani, Racc. 1976, pag. 129 (punto n. 11 della motivazione). È ovvio che lo strutto ottenuto mediante fusione o estratto con solventi non si trova nello stesso stadio produttivo della carcassa di un suino appena macellato.
Ritengo quindi che l'attrice e la Commissione abbiano ragione nell'affermare che la riscossione dell'imposta di cui trattasi sull'importazione di strutto da altri Stati membri è incompatibile con le disposizioni del Trattato che vietano, nel commercio fra Stati membri, gli oneri aventi effetto equivalente ai dazi doganali.
Questa conclusione mi dispensa dal trattare un argomento, dedotto in subordine dall'attrice a proposito della questione n. 1, secondo il quale, dato che nella maggior parte dei paesi per l'ispezione sanitaria presso il macello vengono riscossi dei diritti, l'estensione del tributo alle importazioni dava probabilmente luogo alla doppia imposizione.
La conclusione rende pure superfluo qualisiasi commento su una tesi alternativa dell'attrice a proposito della stessa questione, tesi basta sul principio affermato in numerose sentenze di questa Corte e secondo cui il tributo che rientra in un sistema tributario generale nazionale che si applica tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni se serve unicamente a finanziare attività a specifico vantaggio del prodotto nazionale colpito. La convenuta, richiamandosi alla relazione per la legge n. 646 ed alla discussione sulla legge in Parlamento, sostiene che il gettito del tributo viene 'destinato interamente ed esclusivamente a finanziare attività a vantaggio della produzione francese di carne, cioè la creazione di uno schedario completo del bestiame francese, la classificazione e la marcatura delle carcasse, e la sorveglianza dei macelli da parte dello Stato. La Commissione ha espresso dei dubbi circa la bontà di questo assunto, in parte perché, indipendentemente da quello che può essere stato detto al Parlamento francese, nessuna disposizione di legge stabiliva che il gettito dell'imposta dovesse servire per dette attività e in parte perché tali attività apparivano più consone al pubblico interesse generale che all'interesse specifico dei produttori di carne.
Comunque stiano le cose, per la ragione che ho già detto sono d'opinione che, circa la prima questione sottopostavi, dovreste dichiarare che la riscossione sulle importazioni di strutto da un altro Stato membro di un'imposta intesa a compensare la riscossione di un tributo nazionale sulla macellazione dei suini è in contrasto col divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali di cui agli artt. 9, 12 e 13 del Trattato CEE.
Se ciò è vero, le questioni n. 2 e n. 3 non si pongono.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.