SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 OTTOBRE 1978. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - CAUSA 156/77.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01881
edizione speciale greca pagina 00587
edizione speciale portoghese pagina 00643
edizione speciale svedese pagina 00179
edizione speciale finlandese pagina 00183
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . TRASPORTI - AIUTI AI TRASPORTI - REGIME GENERALE DEGLI AIUTI - APPLICAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 77 E ARTT . 92-94 )
2 . PROCEDURA - ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA - ATTI LA CUI ILLEGITTIMITA PUO ESSERE ECCEPITA
( TRATTATO CEE , ART . 184 )
3 . STATI MEMBRI - OBBLIGHI - INADEMPIMENTO - RICORSI AI SENSI DEGLI ARTT . 93 E 169 DEL TRATTATO - OGGETTO RISPETTIVO
( TRATTATO CEE , ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , E ARTT . 169 , 170 )
1 . L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 77 DEL TRATTATO , CHE AMMETTE LA COMPATIBILITA COL TRATTATO D ' AIUTI AI TRASPORTI SOLTANTO IN CASI BEN DETERMINATI E CHE NON RECHINO PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA , NON PUO PRODURRE L ' EFFETTO DI SOTTRARRE GLI AIUTI AI TRASPORTI AL REGIME GENERALE DEL TRATTATO RELATIVO AGLI AIUTI CORRISPOSTI DAGLI STATI ED AI CONTROLLI E PROCEDIMENTI IVI CONTEMPLATI .
2 . L ' ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA DI CUI ALL ' ART . 184 DEL TRATTATO SI LIMITA , A TERMINI DI QUESTA DISPOSIZIONE , ALLE CONTROVERSIE CHE METTONO IN CAUSA ' UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO O DELLA COMMISSIONE ' E NON PUO ESSERE INVOCATA IN OCCASIONE DI UN RICORSO A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , DALLO STATO MEMBRO CHE SIA STATO DESTINATARIO DI UNA DECISIONE INDIVIDUALE .
3 . DAL TESTO DELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IN PARTICOLARE DAI TERMINI ' IN DEROGA AGLI ARTT . 169 E 170 ' , RISULTA CHE IL RICORSO IVI CONTEMPLATO PUO AVERE AD OGGETTO SOLO IL FATTO CHE LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON SI E CONFORMATO AD UNA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GLI HA IMPOSTO DI ABOLIRE O DI MODIFICARE UN AIUTO ENTRO UN DATO TERMINE , MENTRE NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT . 169 E 170 IL RICORSO E DIRETTO CONTRO QUALSIASI INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DI UNO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO .
NELLA CAUSA 156/77 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . GEORGE L . CLOSE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . CHARLES LUX , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE
CONTRO
REGNO DEL BELGIO , RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI , AVENTE PER AGENTE IL SIG . ROBERT HOEBAER , DIRETTORE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO , E PER CONSULENTI GLI AVV.TI W . VAN GERVEN E P . DEROM , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEL BELGIO , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,
CONVENUTO
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ACCERTAMENTO DEL FATTO CHE IL REGNO DEL BELGIO NON ESSENDOSI CONFORMATO , NEL TERMINE STABILITO , ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 4 MAGGIO 1976 , RELATIVA ALL ' AIUTO CORRISPOSTO DAL GOVERNO BELGA ALLA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) PER LE TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI PER IL TRASPORTO DI CARBONE E DI ACCIAIO , E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DAL TRATTATO ,
1CON RICORSO 21 DICEMBRE 1977 , LA COMMISSIONE CHIEDE A QUESTA CORTE DI DICHIARARE CHE ' IL REGNO DEL BELGIO , NON ESSENDOSI CONFORMATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 4 MAGGIO 1976 RELATIVA ALL ' AIUTO CORRISPOSTO DAL GOVERNO BELGA ALLA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) PER LE TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI CARBONE E ACCIAIO , NEL TERMINE PRESCRITTO DALLA DECISIONE STESSA , E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DAL TRATTATO ' .
2NELLA DECISIONE 4 MAGGIO 1976 ( GU 1976 , N . L 229 , PAG . 24 ), LE COMMISSIONE HA ACCERTATO , ALL ' ART . 1 , CHE L ' AIUTO CORRISPOSTO DAL REGNO DEL BELGIO ALLA SNCB , IN FORZA DELL ' ART . 3 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 4 GIUGNO 1970 , N . 1107 , RELATIVO AGLI AIUTI CORRISPOSTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER FERROVIA , SU STRADA E PER VIA NAVIGABILE , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) 20 MAGGIO 1975 , N . 1473/75 ( GU 1975 , N . L 152 , PAG . 1 ), E COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE SOLTANTO QUALORA VENGA ATTRIBUITO IN FORZA DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO STESSO ;
3ESSA HA PURE DECISO CHE IL REGNO DEL BELGIO ADOTTERA I PROVVEDIMENTI NECESSARI , NEL PIU BREVE TERMINE ED AL PIU TARDI NEI TRE MESI SUCCESSIVI , VUOI PER PORRE FINE ALL ' AIUTO DI CUI E CAUSA , VUOI PER MODIFICARNE IL FONDAMENTO GIURIDICO AFFINCHE TALE AIUTO SIA CORRISPOSTO IN FORZA E NELLE IPOTESI DI CUI ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1107/70 ;
4DATO CHE IL REGNO DEL BELGIO NON SI E CONFORMATO A DETTA DECISIONE , LA COMMISSIONE HA PROPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA DEL TRATTATO , IL PRESENTE RICORSO .
SULLA RICEVIBILITA
5IL REGNO DEL BELGIO ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , IN QUANTO QUESTO NON TROVEREBBE FONDAMENTO NELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ;
6A SOSTEGNO DI QUESTA ECCEZIONE , ESSO DEDUCE CHE LE COMPENSAZIONI DI CUI TRATTASI TANTO NELL ' ART . 3 , N . 2 , QUANTO NELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1107/70 , CHE COSTITUISCONO DEGLI AIUTI AI SENSI DELL ' ART . 77 DEL TRATTATO , SONO SOTTRATTE , IN FORZA DI QUESTA DISPOSIZIONE , ALL ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 92 DEL TRATTATO , NEL QUALE E ESPRESSAMENTE PRECISATO , AL N . 1 , CH ' ESSO SI APPLICA ' SALVO DEROGHE CONTEMPLATE DAL PRESENTE TRATTATO ' ;
7DATO CHE L ' INTERVENTO NEL CASO DI SPECIE DELLA COMMISSIONE NON SI POTREBBE QUINDI GIUSTIFICARE NELL ' AMBITO DELL ' ART . 92 DEL TRATTATO , L ' ART . 93 NON POTREBBE FORNIRE ALCUN VALIDO FONDAMENTO GIURIDICO AL PRESENTE RICORSO .
8ANCHE SE NEL CONTRORICORSO IL GOVERNO BELGA HA SOLLEVATO QUESTA ECCEZIONE COME ' UNA SEMPLICE OSSERVAZIONE ' , FATTA NON ' COME MEZZO DI DIFESA , MA UNICAMENTE AL FINE DI MEGLIO CHIARIRE I PROBLEMI DI MERITO ' , SI DEVE CIONONDIMENO ESAMINARNE LA FONDATEZZA .
9CON QUESTA ECCEZIONE , IL REGNO DEL BELGIO DEDUCE IN SOSTANZA L ' ESISTENZA DEL VIZIO D ' INCOMPETENZA DI CUI LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE , 4 MAGGIO 1976 , SAREBBE INFICIATA , VIZIO CHE , IN QUANTO RIENTRA FRA QUELLI DI CUI ALL ' ART . 173 DEL TRATTATO , NON PUO , PER I MOTIVI SOTTO INDICATI , VENIR PRESO IN ESAME NELL ' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO ;
10PER DI PIU , L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 77 DEL TRATTATO , CHE AMMETTE LA COMPATIBILITA COL TRATTATO D ' AIUTI AI TRASPORTI SOLTANTO IN CASI BEN DETERMINATI E CHE NON RECHINO PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA , NON PUO PRODURRE L ' EFFETTO DI SOTTRARRE GLI AIUTI AI TRASPORTI AL REGIME GENERALE DEL TRATTATO RELATIVO AGLI AIUTI CORRISPOSTI DEGLI STATI ED AI CONTROLLI E PROCEDIMENTI IVI CONTEMPLATI ;
11IN QUESTO SENSO , IL REGOLAMENTO N . 1107/70 , CHE CONTEMPLA ALL ' ART . 3 , N . 1 - NON MODIFICATO DAL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 1473/75 - I CASI E LE CONDIZIONI ALLE QUALI UN AIUTO CORRISPOSTO EX ART . 77 DEL TRATTATO PUO GIUSTIFICARSI IN FORZA DI DETTA DISPOSIZIONE , PRECISA , ALL ' ART . 2 , CHE ' GLI ARTT . 92 , 93 E 94 DEL TRATTATO SI APPLICANO AGLI AIUTI ACCORDATI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER FERROVIA , SU STRADA E PER VIA NAVIGABILE ' ;
12DATO CHE L ' INTERVENTO NELLA FATTISPECIE DELLA COMMISSIONE E STATO MOTIVATO CON LA CONSTATAZIONE CHE L ' AIUTO DI CUI TRATTASI RICADE SOTTO IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 92 DEL TRATTATO , IL RICORSO PROMOSSO A SEGUITO DI QUESTO INTERVENTO TROVA IL PROPRIO FONDAMENTO GIURIDICO NELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ;
13QUINDI , L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA SOLLEVATA DAL REGNO DEL BELGIO E INFONDATA .
NEL MERITO
14IL REGNO DEL BELGIO DEDUCE IN SOSTANZA CHE IL PROCEDIMENTO EX ART . 93 DEL TRATTATO , NEI RIGUARDI DELL ' AIUTO DI CUI E CAUSA , E TANTO MENO GIUSTIFICATO NELLA FATTISPECIE IN QUANTO LA COMMISSIONE NON HA PROVATO CHE TALE AIUTO POSSIEDA LE CARATTERISTICHE D ' INCOMPATIBILITA DI CUI ALL ' ART . 92 , N . 1 ;
15IL REGNO DEL BELGIO CONTESTA QUINDI NEL MERITO IL PRESENTE RICORSO , RIMETTENDO IN DISCUSSIONE LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE 4 MAGGIO 1976 , CON CUI LA COMMISSIONE HA DICHIARATO L ' INCOMPATIBILITA COL MERCATO COMUNE DELL ' AIUTO DI CUI E CAUSA ;
16LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL GOVERNO BELGA , NON AVENDO PROPOSTO UN RICORSO DI ANNULLAMENTO AVVERSO LA SUDDETTA DECISIONE NEL TERMINE DI DUE MESI DI CUI ALL ' ART . 173 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , NON PUO PIU CONTESTARNE LA LEGITTIMITA NELL ' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO .
17L ' ART . 93 DEL TRATTATO , CONFERENDO ALLA COMMISSIONE IL POTERE NECESSARIO PER VEGLIARE SULL ' APPLICAZIONE E SULL ' OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CUI ALL ' ART . 92 , ISTITUISCE , AL N . 2 , UN PROCEDIMENTO SPECIALE CHE CONSENTE A DETTA ISTITUZIONE DI PRONUNCIARSI , AL DI FUORI DEL CASO ECCEZIONALE E SPECIALE DI CUI AL 3* COMMA DI DETTA DISPOSIZIONE , SULLA COMPATIBILITA COL TRATTATO TANTO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI DAGLI STATI O MEDIANTE RISORSE STATALI QUANTO , IN FORZA DEL N . 3 , DEI PROGETTI DIRETTI A ISTITUIRE OD A MODIFICARE DEGLI AIUTI , E DI DECIDERNE EVENTUALMENTE L ' ABOLIZIONE O LA MODIFICA ;
18A TALE SCOPO , IL 2* COMMA DEL N . 2 DISPONE CHE LA COMMISSIONE QUALORA ACCERTI , DOPO AVER INTIMATO AGLI INTERESSATI DI PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI , CHE L ' AIUTO NON E COMPATIBILE COL MERCATO COMUNE , A TERMINI DELL ' ART . 92 , OPPURE CHE L ' AIUTO STESSO E ALTERATO IN MODO ABUSIVO , ' DECIDE CHE LO STATO INTERESSATO DEVE SOPPRIMERLO O MODIFICARLO NEL TERMINE DA ESSA FISSATO ' .
19UNA DECISIONE DEL GENERE E , A TERMINI DELL ' ART . 189 , 4* COMMA , DEL TRATTATO , ' OBBLIGATORIA IN TUTTI I SUOI ELEMENTI PER I DESTINATARI DA ESSA DESIGNATI ' ;
20LO STATO MEMBRO DESTINATARIO , OVE RITENGA DI NON POTER CONFORMARSI A DETTA DECISIONE , IN QUANTO GIURIDICAMENTE VIZIATA , PUO CONTESTARNE LA LEGITTIMITA AVVALENDOSI DEI MEZZI DI RICORSO CHE GLI SONO OFFERTI DALL ' ART . 173 DEL TRATTATO , SECONDO LE MODALITA STABILITE DA DETTA DISPOSIZIONE ;
21TENUTO CONTO DEL FATTO CHE I TERMINI D ' IMPUGNAZIONE MIRANO A SALVAGUARDARE LA CERTEZZA DEL DIRITTO , EVITANDO LA RIMESSA IN DISCUSSIONE ALL ' INFINITO DEGLI ATTI COMUNITARI CHE PRODUCONO EFFETTI GIURIDICI , E ESCLUSO CHE LO STATO MEMBRO CHE HA LASCIATO SCADERE IL TERMINE PERENTORIO DI CUI ALL ' ART . 173 , 3* COMMA , SENZA CONTESTARE , COI MEZZI OFFERTI DA DETTO ARTICOLO , LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE GLI E DIRETTA , POSSA RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA DECISIONE STESSA VALENDOSI DELL ' ART . 184 DEL TRATTATO , IN OCCASIONE DI UN RICORSO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EX ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ;
22IN PRIMO LUOGO , L ' ECCEZIONE DI CUI ALL ' ART . 184 DEL TRATTATO SI LIMITA , A TERMINI DI QUESTA DISPOSIZIONE , ALLE CONTROVERSIE CHE METTONO IN CAUSA ' UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO O DELLA COMMISSIONE ' E NON PUO ESSERE COMUNQUE INVOCATA DALLO STATO MEMBRO CHE SIA STATO DESTINATARIO DI UNA DECISIONE INDIVIDUALE ;
23IN SECONDO LUOGO , DAL TESTO DELL ' ART . 93 , N . 2 , 2* COMMA DEL TRATTATO , IN PARTICOLARE DAI TERMINI ' IN DEROGA AGLI ARTT . 169 E 170 ' , RISULTA CHE IL RICORSO IVI CONTEMPLATO PUO AVERE AD OGGETTO SOLO IL FATTO CHE LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON SI E CONFORMATO AD UNA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE GLI HA IMPOSTO DI ABOLIRE O DI MODIFICARE UN AIUTO ENTRO UN DATO TERMINE , MENTRE NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT . 169 E 170 IL RICORSO E DIRETTO CONTRO QUALSIASI INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DI UNO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO ;
24STANDO COSI LE COSE , CONSENTIRE ALLO STATO MEMBRO DESTINATARIO D ' UNA DECISIONE ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 93 , N . 2 , 1* COMMA , DI RIMETTERE IN CAUSA LA VALIDITA DI QUESTA , IN OCCASIONE DEL RICORSO CONTEMPLATO DAL 2* COMMA DELLA STESSA DISPOSIZIONE , NONOSTANTE LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL ' ART . 173 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , SAREBBE INCONCILIABILE COI PRINCIPI CHE DISCIPLINANO I MEZZI DI RICORSO ISTITUITI DAL TRATTATO , E RECHEREBBE PREGIUDIZIO ALLA STABILITA DI QUESTO SISTEMA NONCHE AL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO CUI QUESTO E INFORMATO ;
25SE E VERO CHE LA VALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO PUO CIONONDIMENO ESSER MESSA IN DISCUSSIONE , NONOSTANTE LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO DALL ' ART . 173 , 3* COMMA , MEDIANTE IL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE DI CUI TRATTASI ALL ' ART . 177 DEL TRATTATO , NON E MEN VERO CHE UN PROCEDIMENTO DEL GENERE , CONTEMPLATO PER TUTTI GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI E CHE RISPONDE UNICAMENTE ALLE ESIGENZE DEI GIUDICI NAZIONALI , PERSEGUE SCOPI ED E RETTO DA NORME DIVERSE DA QUELLE CHE SONO PROPRIE DEI RICORSI CONTEMPLATI ALL ' ART . 173 DEL TRATTATO , E NON POTREBBE GIUSTIFICARE UNA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE D ' IMPUGNAZIONE SENZA , PER CIO STESSO , SVUOTARE L ' ART . 173 DEL PROPRIO CONTENUTO GIURIDICO .
26NELLA FATTISPECIE IL REGNO DEL BELGIO NON NEGA DI NON ESSERSI CONFORMATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 4 MAGGIO 1976 .
27QUINDI , IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO ALL ' OBBLIGO IMPOSTOGLI DAL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 93 E DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO ;
28IL PRESENTE RICORSO E PERTANTO FONDATO .
SULLE SPESE
29A NORMA DELL ' ART . 63 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;
30IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL REGNO DEL BELGIO , NON ESSENDOSI CONFORMATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 4 MAGGIO 1976 RELATIVA ALL ' AIUTO CORRISPOSTO DAL GOVERNO BELGA ALLA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) PER LE TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI CARBONE E ACCIAIO , NEL TERMINE PRESCRITTO DALLA DECISIONE STESSA , E VENUTO MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOGLI DAL TRATTATO .
2* LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DEL CONVENUTO .