61977J0139

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 GIUGNO 1978. - DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH CONTRO FINANZAMT WARENDORF. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT MUENSTER). - CAUSA 139/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01317
edizione speciale greca pagina 00395
edizione speciale portoghese pagina 00441
edizione speciale spagnola pagina 00377


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


AGRICOLTURA - PRODUTTORE AGRICOLO - NOZIONE - DEFINIZIONE COMUNITARIA - MANCANZA - OBBLIGHI DELLE COMPETENTI AUTORITA

( TRATTATO CEE , ART . 38 E SEGG .; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2464/69 , ART . 1 )

Massima


SE E VERO CHE L ' ART . 38 E LE DISPOSIZIONI AD ESSO CONNESSE CONSENTONO DI PRECISARE , A DETERMINATI FINI , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AGRICOLE DEL TRATTATO , NON E MEN VERO CHE PER ALTRI FINI , E SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA IL TIPO DELLE AZIENDE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI , LA NOZIONE DI AGRICOLTURA NON E DELIMITATA IN MODO PRECISO DAL TRATTATO . SPETTA QUINDI ALLE AUTORITA COMPETENTI PRECISARE , SE DEL CASO , AI FINI DELLA NORMATIVA AGRICOLA DERIVANTE DAL TRATTATO , L ' AMBITO D ' APPLICAZIONE PERSONALE E MATERIALE DELLA NORMATIVA STESSA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 139/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT MUNSTER , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH

E

FINANZAMT WARENDORF ,

Oggetto della causa


DOMANDA AVENTE AD OGGETTO L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 39 E 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO CEE , COME PURE DEGLI ARTT . 1 E 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 9 DICEMBRE 1969 , N . 2464 , RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL MARCO ( GU 1969 , N . L 312 , PAG . 4 ),

Motivazione della sentenza


1CON ORDINANZA 26 SETTEMBRE 1977 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 16 NOVEMBRE SEGUENTE , IL FINANZGERICHT MUNSTER HA SOLLEVATO , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI ' PRODUTTORE AGRICOLO ' NONCHE DEGLI ARTT . 39 E 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO E DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 9 DICEMBRE 1969 , N . 2464 , RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE DEL MARCO ( GU 1969 , N . L 312 , PAG . 4 );

2DAL FASCICOLO SI DESUME CHE LA CAUSA PRINCIPALE TRAE ORIGINE DAL RIFIUTO OPPOSTO DAL FINANZAMT WARENDORF , CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE , ALLA DOMANDA DI AIUTO A NORMA DELLA LEGGE TEDESCA ADOTTATA IN BASE A DETTO REGOLAMENTO , DOMANDA PRESENTATA DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE LA QUALE SI OCCUPA , OLTRE CHE DELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER IL BESTIAME , DELL ' INGRASSO DI VITELLI CON SUCCEDANEI DEL LATTE DI SUA PRODUZIONE ;

IL CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE HA MOTIVATO IL RIFIUTO OPPOSTO ALL ' ATTRICE COL FATTO CHE QUESTA , NON DISPONENDO DI SUPERFICIE AGRICOLA PER L ' INGRASSO DEI VITELLI , NON E UN ' AZIENDA AGRICOLA AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO CUI DETTA LEGGE FA RICHIAMO , BENSI UN ' AZIENDA INDUSTRIALE O COMMERCIALE ;

3PER RISOLVERE LE QUESTIONI SOLLEVATE , E OPPORTUNO ESAMINARE ANZITUTTO L ' ORIGINE E IL CONTENUTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E , IN BASE A QUANTO SI PUO DESUMERE DAL FASCICOLO , DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI .

4IL 24 OTTOBRE 1969 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RIVALUTAVA IL MARCO DELL ' 8,5 % RISPETTO ALLA PARITA UFFICIALE , CON EFFETTO DAL 27 OTTOBRE 1969 ;

IL GOVERNO TEDESCO E LA COMUNITA SI TROVAVANO ALLORA DI FRONTE AL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DERIVANTI PER L ' AGRICOLTURA TEDESCA - E SOPRATTUTTO PER I PRODUTTORI TEDESCHI DI PRODOTTI AGRICOLI QUALI I CEREALI E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER I QUALI ESISTEVA UN SISTEMA D ' INTERVENTO - DAL FATTO CHE I PREZZI AGRICOLI EUROPEI ERANO ESPRESSI IN UNA UNITA DI CONTO COMUNE LA QUALE , IN SEGUITO ALLA RIVALUTAZIONE , ERA SVALUTATA IN TERMINI DI MONETA NAZIONALE ;

IN SEGUITO ALLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1969 IL CONSIGLIO ADOTTAVA IL REGOLAMENTO N . 2464/69 CHE RECA LA STESSA DATA ;

5A TERMINI DEL PRIMO CONSIDERANDO DI DETTO REGOLAMENTO ' LA RIVALUTAZIONE DEL DEUTSCHE MARK E LA MANCATA MODIFICA DEL VALORE DELL ' UNITA DI CONTO DETERMINANO . . . UN RIBASSO DEI PREZZI AGRICOLI ESPRESSI IN DEUTSCHE MARK . . . A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1970 : . . . CIO COMPORTERA PER L ' AGRICOLTURA TEDESCA UNA PERDITA DI REDDITO ' ;

NEL SECONDO E NEL TERZO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO SI DICHIARA CHE ' SULLA BASE DEI DATI ATTUALI RELATIVI AL VALORE DELL ' UNITA DI CONTO , AI PREZZI ED AI QUANTITATIVI DEI PRODOTTI AGRICOLI INTERESSATI , TALE PERDITA DI REDDITO PUO ESSERE VALUTATA A 1,7 MILIARDI DI DM PER ANNO ' E CHE ' E OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI CONCEDERE AIUTI DESTINATI A COMPENSARE LE SUDDETTE PERDITE SOTTO FORMA DI AIUTI DIRETTI AI PRODUTTORI AGRICOLI ' ;

IN BASE A TALE MOTIVAZIONE , L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO STABILISCE QUANTO SEGUE :

' 1 . POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE GLI AIUTI CONCESSI AI PRODUTTORI AGRICOLI TEDESCHI SECONDO LE MODALITA INDICATE IN APPRESSO .

2 . GLI AIUTI POSSONO RAGGIUNGERE PER CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO , DAL 1970 AL 1973 COMPRESO , UN IMPORTO PARI A 1,7 MILIARDI DI DM . LA COMUNITA PARTECIPA AL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI IN MISURA DECRESCENTE ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL ' ART . 2 .

3 . GLI AIUTI POSSONO ESSERE CONCESSI SOTTO FORMA DI AIUTO DIRETTO AL PRODUTTORE AGRICOLO , PURCHE NON DETERMINATO IN FUNZIONE DEL PREZZO O DELLA QUANTITA DEL PRODOTTO .

TALE AIUTO PUO ESSERE CONCESSO IN PARTE SOTTO FORMA DI ANTICIPO EROGATO AL PRODUTTORE AGRICOLO ALL ' ATTO DELLA VENDITA DEI SUOI PRODOTTI , NEI LIMITI DI UN IMPORTO MASSIMO CORRISPONDENTE AL 3 % DEL PREZZO DI VENDITA ; L ' AIUTO PUO ESSERE VERSATO DALL ' ACQUIRENTE O DA UN ORGANISMO DESIGNATO DALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI .

4 . LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA COMPENSA IL DECREMENTO DEL FINANZIAMENTO COMUNITARIO MEDIANTE ADEGUATE MISURE STRUTTURALI O SOCIALI .

5 . AGLI AIUTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL ' ART . 93 DEL TRATTATO . ' ;

CON DECISIONE 21 GENNAIO 1974 - NOTIFICATA IL 24 DELLO STESSO MESE ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , MA NON PUBBLICATA - IL CONSIGLIO PROROGAVA E MODIFICAVA IL N . 3 DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO NEL SENSO CHE DETTO STATO ' VIENE TEMPORANEAMENTE AUTORIZZATO AD ATTRIBUIRE AI PRODUTTORI AGRICOLI UN AIUTO SOTTO FORMA DI COMPENSAZIONE DA CORRISPONDERSI AL PRODUTTORE ALL ' ATTO DELLA VENDITA DEI SUOI PRODOTTI E CHE NON PUO SUPERARE IL 3 % DEL PREZZO DI VENDITA ' ;

DA DETTA DECISIONE RISULTA CHE L ' AIUTO COSI MODIFICATO PUO ESSERE CORRISPOSTO SECONDO UNO DEI DUE METODI CONTEMPLATI DALL ' ART . 1 , N . 3 DEL REGOLAMENTO .

6BASANDOSI SUL REGOLAMENTO N . 2464/69 , IL 23 DICEMBRE 1969 IL LEGISLATORE TEDESCO ADOTTAVA L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ ( LEGGE SULLA COMPENSAZIONE A CAUSA DELLA RIVALUTAZIONE ), IL CUI ART . 4 AUTORIZZAVA LE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI AI SENSI DELL ' ART . 24 , N . 2 , DELL ' UMSATZSTEUERGESETZ ( LEGGE SULL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ) A RIDURRE DEL 3 % DELL ' IMPONIBILE L ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ;

AI SENSI DELL ' ART . 24 , N . 2 , DELL ' UMSATZSTEUERGESETZ SONO CONSIDERATE COME IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI FRA L ' ALTRO LE AZIENDE CHE ALLEVANO E DETENGONO ANIMALI , QUALORA LE SCORTE DI BESTIAME FACCIANO PARTE DELL ' AZIENDA AGRICOLA AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL BEWERTUNGSGESETZ ( LEGGE SULLA CLASSIFICAZIONE );

DALL ' ART . 51 DEL BEWERTUNGSGESETZ SI DESUME CHE LE SCORTE DI BESTIAME FANNO PARTE DELL ' AZIENDA AGRICOLA QUALORA , NEL CORSO DELL ' ESERCIZIO , IL NUMERO DEI CAPI DI BESTIAME PRODOTTI O DETENUTI PER ETTARO DI SUPERFICIE REGOLARMENTE ADIBITA AD USO AGRICOLO NON SUPERA DETERMINATI LIMITI .

7CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ESPRESSIONE ' PRODUTTORE AGRICOLO ' DI CUI ALL ' ART . 1 , N . 1 ED ALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 COMPRENDA DEL PARI L ' ALLEVATORE INDUSTRIALE O COMMERCIALE DI ANIMALI AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO .

CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE GLI ARTT . 39 E 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO , L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 ED EVENTUALMENTE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO VIETINO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , IN QUANTO DESTINATARIA DI DETTO REGOLAMENTO , DI ESCLUDERE DAGLI AIUTI DI CUI TRATTASI DETERMINATE CATEGORIE DI PRODOTTI AGRICOLI , NELLA FATTISPECIE I DETENTORI E GLI ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO ;

9E OPPORTUNO ESAMINARE INSIEME LE DUE QUESTIONI .

10SECONDO L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' ESPRESSIONE ' PRODUTTORE AGRICOLO ' DESIGNA UNA NOZIONE IL CUI CONTENUTO VA PRECISATO DAL DIRITTO COMUNITARIO ;

DETTA NOZIONE COMPRENDEREBBE TUTTI I PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI SENSI DELL ' ART . 38 E DELL ' ALLEGATO II DEL TRATTATO I QUALI NON FANNO ALCUNA DISTINZIONE FRA GLI ALLEVATORI CHE ESERCISCONO UN ' AZIENDA AGRICOLA E GLI ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI .

11SE E VERO CHE L ' ART . 38 E LE DISPOSIZIONI AD ESSO CONNESSE CONSENTONO DI PRECISARE , A DETERMINATI FINI , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AGRICOLE DEL TRATTATO , NON E MEN VERO CHE PER ALTRI FINI , E SPECIALMENTE PER QUANTO RIGUARDA IL TIPO DELLE AZIENDE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI , LA NOZIONE DI AGRICOLTURA NON E DELIMITATA IN MODO PRECISO DAL TRATTATO ;

SPETTA QUINDI ALLE AUTORITA COMPETENTI PRECISARE , SE DEL CASO , AI FINI DELLA NORMATIVA AGRICOLA DERIVANTE DAL TRATTATO , L ' AMBITO D ' APPLICAZIONE PERSONALE E MATERIALE DELLA NORMATIVA STESSA ;

E PERCIO OPPORTUNO DETERMINARE L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 TENENDO PRESENTE IL SUO TENORE ED I SUOI SCOPI .

12IL REGOLAMENTO DI CUI TRATTASI , IL QUALE SI PROPONE DI COMPENSARE LE PERDITE CAUSATE DALLA DIMINUZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI , NON FA ALCUNA DISTINZIONE BASATA SUI METODI PRODUTTIVI , ANCHE SE DETTE PERDITE SONO MENO ONEROSE PER DETERMINATE CATEGORIE DI PRODUTTORI ;

DATO CHE NE IL CONTESTO , NE GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO ESIGONO UN ' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA , NON SI PUO ESCLUDERE CHE L ' ESPRESSIONE PIUTTOSTO AMPIA ' PRODUTTORI AGRICOLI ' , USATA NEL TESTO DEL REGOLAMENTO , COMPRENDA LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI SECONDO QUALSIASI METODO .

13E OPPORTUNO RICORDARE CHE IL TERZO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 CONTEMPLA ' LA POSSIBILITA PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI CONCEDERE AIUTI DESTINATI A COMPENSARE ' LE PERDITE DI CUI TRATTASI ' SOTTO FORMA DI AIUTI DIRETTI AI PRODUTTORI AGRICOLI ' ;

AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 1 DEL REGOLAMENTO , GLI AIUTI CORRISPOSTI AI PRODUTTORI AGRICOLI TEDESCHI SECONDO LE MODALITA INDICATE NEI NUMERI SEGUENTI DI DETTO ARTICOLO ' POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE ' ;

NE CONSEGUE CHE IL REGOLAMENTO NON OBBLIGA , MA SI LIMITA AD AUTORIZZARE , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A CORRISPONDERE DEGLI AIUTI , TUTTAVIA SEMPRE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL DIRITTO COMUNITARIO E IN PARTICOLARE DALLO STESSO REGOLAMENTO ;

14E QUINDI OPPORTUNO ACCERTARE SE , ESCLUDENDO DAGLI AIUTI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO I DETENTORI E GLI ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ABBIA SUPERATO DETTI LIMITI .

15L ' ART . 39 DEL TRATTATO , NELLO STABILIRE AL N . 1 CHE LA POLITICA AGRICOLA COMUNE SI PROPONE FRA L ' ALTRO DI GARANTIRE UN TENORE DI VITA EQUO ALLA POPOLAZIONE AGRICOLA , GRAZIE IN PARTICOLARE AL MIGLIORAMENTO DEL REDDITO INDIVIDUALE DI COLORO CHE LAVORANO NELL ' AGRICOLTURA , NON ESCLUDE LA POSSIBILITA CHE I VARI SETTORI DELL ' ATTIVITA AGRICOLA SIANO TRATTATI IN MODO DIVERSO , PURCHE NATURALMENTE TALI DIFFERENZE DI TRATTAMENTO NON SIANO ARBITRARIE E SIANO BASATE SU CRITERI OBIETTIVI ;

LA NECESSITA , IN DETERMINATI CASI , DI TRATTARE LE VARIE CATEGORIE DELLA POPOLAZIONE AGRICOLA IN MODO DIVERSO E AMMESSA AL N . 2 DELL ' ART . 39 , IL QUALE STABILISCE CHE ' NELL ' ELABORAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE . . . SI DOVRA CONSIDERARE : A ) IL CARATTERE PARTICOLARE DELL ' ATTIVITA AGRICOLA CHE DERIVA DALLA STRUTTURA SOCIALE DELL ' AGRICOLTURA E DALLE DISPARITA STRUTTURALI E NATURALI FRA LE DIVERSE REGIONI AGRICOLE ' ;

BENCHE L ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO VIETI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA , ED ANCHE DI UN SOLO PAESE DI QUESTA , LA DISPARITA DI TRATTAMENTO PUO ESSERE CONSIDERATA COME UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA SOLO SE SI RIVELA ARBITRARIA ;

16SI DEVE QUINDI ACCERTARE SE LA DISTINZIONE , AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , FRA ALLEVATORI E DETENTORI AGRICOLI DA UN LATO , ED ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI , DALL ' ALTRO , DISTINZIONE EFFETTUATA DALL ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , ABBIA CARATTERE DISCRIMINATORIO AI SENSI DELL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO .

17DAL FASCICOLO SI DESUME IN PARTICOLARE CHE GLI ALLEVATORI E I DETENTORI AGRICOLI AI SENSI DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO , I QUALI USANO FORAGGI CHE PER LA MAGGIOR PARTE SONO DI LORO PRODUZIONE , SONO SPECIFICAMENTE SOGGETTI AI RISCHI INERENTI ALLA COLTIVAZIONE DEL SUOLO ;

PER CONTRO , I DETENTORI ED ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI AI SENSI DI DETTO DIRITTO , I QUALI ACQUISTANO GLI ALIMENTI OCCORRENTI PER I LORO ANIMALI PER LA MAGGIOR PARTE SUL MERCATO , NAZIONALE O INTERNAZIONALE , NON CORRONO GLI STESSI RISCHI E SONO IN GRADO , IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELLA LORO MONETA NAZIONALE , DI PROCURARSELI ALL ' ESTERO A PREZZI VANTAGGIOSI ;

NON SI PUO QUINDI CONSIDERARE DISCRIMINATORIA LA DISTINZIONE FRA ALLEVATORI E DETENTORI AGRICOLI ED ALLEVATORI E DETENTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI PROPRIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO - IL QUALE PONE IN RELAZIONE LE SCORTE DI BESTIAME CON LA SUPERFICIE AD USO AGRICOLO - E ADOTTATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA COME CRITERIO OBIETTIVO , BENCHE FORFETTARIO , IN FATTO DI ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI CHE ESSO E AUTORIZZATO A CORRISPONDERE IN FORZA DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 ;

18DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE LE PRIME DUE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE VANNO RISOLTE NEL SENSO CHE NE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 VIETAVANO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE I DETENTORI ED ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI ANIMALI DAGLI AIUTI CONTEMPLATI DA DETTO REGOLAMENTO ;

19DI CONSEGUENZA , LA TERZA QUESTIONE E DIVENUTA PRIVA D ' OGGETTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE ;

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT MUNSTER , CON ORDINANZA 26 SETTEMBRE 1977 , DICHIARA :

NE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE , NE L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2464/69 , NE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 21 GENNAIO 1974 VIETAVANO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI ESCLUDERE I DETENTORI ED ALLEVATORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI ANIMALI DAGLI AIUTI CONTEMPLATI DA DETTO REGOLAMENTO .