SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 MARZO 1979. - NTN TOYO BEARING COMPANY LTD. ED ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CUSCINETTI A SFERE. - CAUSA 113/77.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 01185
edizione speciale greca pagina 00669
edizione speciale svedese pagina 00415
edizione speciale finlandese pagina 00445
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI DELLA RICEVIBILITA - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - DECISIONE AVENTE L ' APPARENZA DI UN REGOLAMENTO - DECISIONE CHE RIGUARDA INDIVIDUALMENTE IL RICORRENTE
( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA )
2 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI DELLA RICEVIBILITA - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - DECISIONE AVENTE L ' APPARENZA DI UN REGOLAMENTO - DECISIONE CHE RIGUARDA DIRETTAMENTE IL RICORRENTE
( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA )
3 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - MISURA DI DIFESA COMMERCIALE - MISURE DA ADOTTARSI IN CASO DI DUMPING - ACCETTAZIONE DELL ' IMPEGNO DI REVISIONE DEI PREZZI SOTTOSCRITTO DAGLI ESPORTATORI - CHIUSURA DELLA PROCEDURA - RISCOSSIONE DEFINITIVA DI UN DAZIO ANTIDUMPING - ILLEGITTIMITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 459/68 - MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2011/73 - ARTT . 14 , 15 E 17 )
4 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - REGOLAMENTO DI BASE PER L ' ATTUAZIONE DELL ' ART . 113 DEL TRATTATO CEE - DEROGHE CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO D ' ESECUZIONE - ILLEGITTIMITA
( TRATTATO CEE , ART . 113 )
5 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - MISURE DI DIFESA COMMERCIALE - MISURE DA ADOTTARSI IN CASO DI DUMPING - RISCOSSIONE DEGLI IMPORTI GARANTITI COME DAZIO PROVVISORIO - ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO - CONCOMITANZA OBBLIGATORIA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 459/68 - MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2011/73 - ART . 17 )
1 . UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA E TOCCATA INDIVIDUALMENTE DA UN REGOLAMENTO QUANDO QUESTO , BENCHE REDATTO IN TERMINI GENERALI , COSTITUISCE IN REALTA UNA DECISIONE COLLETTIVA RIGUARDANTE DEI DESTINATARI NOMINATIVAMENTE DESIGNATI .
2 . IL FATTO CHE PER L ' ATTUAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN UN REGOLAMENTO SIANO NECESSARI ATTI D ' ESECUZIONE DELLE AUTORITA NAZIONALI , NON OSTA A CHE DETTA DISPOSIZIONE RIGUARDI DIRETTAMENTE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CUI SI APPLICA , QUALORA DETTA ESECUZIONE ABBIA CARATTERE PURAMENTE AUTOMATICO . CIO E TANTO PIU VERO QUANDO L ' ESECUZIONE AVVIENE , NON GIA IN FORZA DI NORME NAZIONALI INTERMEDIE , BENSI IN FORZA DELLA SOLA DISCIPLINA COMUNITARIA .
3 . DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 459/68 , SI DESUME CHE L ' ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELL ' IMPEGNO DELL ' ESPORTATORE O DEGLI ESPORTATORI DI RIVEDERE I LORO PREZZI IMPLICA LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING . NON E QUINDI LECITO CHE UN PROCEDIMENTO DEL GENERE ABBIA TERMINE CON DETTA ACCETTAZIONE , DA UN LATO , E , D ' ALTRO LATO , CON UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 17 DELLO STESSO REGOLAMENTO ED IMPLICANTE LA RISCOSSIONE DEFINITIVA DELL ' IMPORTO CHE , A NORMA DELL ' ART . 15 DEL REGOLAMENTO , ERA STATO STABILITO DALLA COMMISSIONE COME DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO E GARANTITO DALL ' ESPORTATORE O DAGLI ESPORTATORI INTERESSATI .
L ' ARGOMENTO RELATIVO ALL ' EFFICACIA DI DETTA COMBINAZIONE PER GARANTIRE L ' OSSERVANZA DELL ' IMPEGNO E PER POTER PUNIRE QUALSIASI VIOLAZIONE DELLO STESSO , NON PUO VENIRE ACCOLTO , GIACCHE IL REGOLAMENTO N . 459/68 , ED IN PARTICOLARE IL SUO ART . 14 , N . 2 , LETT . D ), STABILISCONO CHE , IN QUESTO CASO , LA COMMISSIONE DEVE RIPRENDERE L ' ESAME DEI FATTI AI SENSI DELL ' ART . 10 .
4 . DOPO AVER ADOTTATO UN REGOLAMENTO GENERALE ONDE PORRE IN ATTO UNO DEGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 113 DEL TRATTATO , IL CONSIGLIO NON PUO DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI CHE HA COSI EMANATO , NELL ' APPLICARLE AI SINGOLI CASI , SENZA PERTURBARE IL SISTEMA LEGISLATIVO DELLA COMUNITA ED INFRANGERE L ' UGUAGLIANZA DEGLI AMMINISTRATI DI FRONTE ALLA LEGGE .
5 . DAL TESTO DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 459/68 SI DESUME CHE LA DECISIONE DI RISCUOTERE GLI IMPORTI GARANTITI COME DAZIO PROVVISORIO NON PUO VENIRE ADOTTATA SE NON CONTEMPORANEAMENTE ALL ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO .
NE RISULTA IN PARTICOLARE CHE LA COMMISSIONE NON PUO PROPORRE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI SE NON PROPONE UN ' ' AZIONE COMUNITARIA ' , CIOE L ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO .
NELLA CAUSA 113/77 ,
NTN TOYO BEARING COMPANY LTD . CON SEDE IN OSAKA ( GIAPPONE ),
E NTN BEARINGS - GKN LTD . CON SEDE IN BURNTWOOD ( REGNO UNITO ),
E NTN WALZLAGER ( EUROPA ) GMBH CON SEDE IN ERKRATH-UNTERFELDHAUS ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ),
E NTN SIDAG CON SEDE IN SCHWEIGHOUSE ( FRANCIA ),
RAPPRESENTATE DAGLI AVV.TI W . STOECKER E MALTE SPRENGER , DEL FORO DI DUSSELDORF , DR . WERNER VON SIMSON , DOCENTE DI DIRITTO PRESSO L ' UNIVERSITA DI FRIBURGO IN BREISGAU , MARTIN VON SIMSON , BARRISTER DI MIDDLE TEMPLE A LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . CLAUDE PENNING , 43 , AV . DU X SEPTEMBRE
RICORRENTI ,
CONTRO
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . H . J . LAMBERS , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAGLI AVV.TI FRANCIS PATRICK NEILL , QUEEN ' S COUNSEL , DEL GRAY ' S INN , MARK WALLER , BARRISTER , DI GRAY ' S INN E LAWRENCE COLLINS , SOLICITOR DELLO STUDIO HERBERT SMITH & CO . DI LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . J . N . VAN DEN HOUTEN , BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , PLACE DE METZ ,
CONVENUTO ,
E
LA FEBMA ( FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ) CON SEDE IN FRANCOFORTE ; RAPPRESENTATA DALL ' AVV . DIETRICH EHLE DEL FORO DI COLONIA , ASSISTITO DALL ' AVV . TERENCE M . LANE , SOLICITOR , DI LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SIG.RA JEANNE HOUSSE , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN ,
INTERVENIENTE ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1977 , N . 1778 ( GU N . L 196 , PAG . 1 ), CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PER I CUSCINETTI A SFERE E I CUSCINETTI A RULLI CONICI , ORIGINARI DEL GIAPPONE ,
1CON RICORSO DEL 19 SETTEMBRE 1977 , REGISTRATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IL 20 DELLO STESSO MESE , LE RICORRENTI NTN TOYO BEARING COMPANY LTD ( IN PROSIEGUO NTN ), NTN BEARINGS - GNK LTD , NTN WALZLAGER ( EUROPA ) GMBH E NTN SIDAG ( IN PROSIEGUO : LE AFFILIATE ) HANNO CONVENUTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , IL CONSIGLIO , CHIEDENDO L ' ANNULLAMENTO DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1977 , N . 1778 , CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PER I CUSCINETTI A SFERE E I CUSCINETTI A RULLI CONICI , ORIGINARI DEL GIAPPONE ( GU N . L 196 , PAG . 1 ), PER QUANTO DETTO ARTICOLO LE RIGUARDA .
2CON DOMANDA 5 OTTOBRE 1977 , LA FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ( FEBMA ) HA CHIESTO D ' INTERVENIRE IN CAUSA A SOSTEGNO DEL CONSIGLIO , CONVENUTO , LA CORTE HA ACCOLTO TALE DOMANDA CON ORDINANZA 26 OTTOBRE 1977 .
3ALL ' INIZIO DEL 1977 , LA COMMISSIONE INTRAPRENDEVA , A NORMA DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 APRILE 1968 , N . 459 , RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE PRATICHE DI DUMPING , PREMI O SOVVENZIONI DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , ( GU N . L 93 , PAG . 1 ), L ' ESAME DEI FATTI ONDE ACCERTARE SE FOSSERO NECESSARIE MISURE DI DIFESA CONTRO IL DUMPING PRATICATO DAI PRODUTTORI GIAPPONESI DI CUSCINETTI A SFERE E DI CUSCINETTI A RULLI CONICI ;
4IN VIRTU DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 10 E 15 DEL REGOLAMENTO N . 459/68 , LA COMMISSIONE , MEDIANTE IL REGOLAMENTO 4 FEBBRAIO 1977 , N . 261 , ISTITUIVA UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO DEL 20 % , RIDOTTO AL 10 % PER I PRODOTTI DI DUE FABBRICANTI , SUI CUSCINETTI A SFERE , CUSCINETTI A RULLI CONICI E LORO PARTI E PEZZI STACCATI ORIGINARI DEL GIAPPONE ; DETTO DAZIO PROVVISORIO VENIVA PROROGATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 MAGGIO 1977 , N . 944 ( GU N . L 112 , PAG . 1 ) IN VIRTU DELL ' ART . 16 DEL REGOLAMENTO DI BASE N . 459/68 ;
5DURANTE IL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA COMMISSIONE , I QUATTRO PRINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI , TRA CUI LA NTN , SI IMPEGNAVANO VOLONTARIAMENTE , A NORMA DELL ' ART . 14 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 459/68 , A RITOCCARE I LORO PREZZI COSI DA ELIMINARE IL MARGINE DI DUMPING ; TALI IMPEGNI VENIVANO SOTTOSCRITTI IL 20 GIUGNO 1977 E IMPLICAVANO L ' AUMENTO DEL 20% DEI LORO PREZZI ALL ' ESPORTAZIONE ;
6IN SEGUITO , IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1977 , N . 1778 , ISTITUIVA , IN VIRTU DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 459/68 , UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO DEL 15% SUI PRODOTTI DI CUI TRATTASI , NE SOSPENDEVA L ' APPLICAZIONE E , ALL ' ART . 3 , OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO , DISPONEVA , PER QUEL CHE RIGUARDA I PRODOTTI ESPORTATI DAI QUATTRO PINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI , L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI CONTEMPLATI DAI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI NN . 261/77 E 944/77 .
SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO
7IL CONSIGLIO HA SOLLEVATO UN ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA , OSSERVANDO CHE L ' ARTICOLO IMPUGNATO FA PARTE DI UN REGOLAMENTO E PERTANTO LE RICORRENTI NON SONO LEGITTIMATE A CHIEDERNE L ' ANNULLAMENTO A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO ;
NELLA FATTISPECIE - ESSO OSSERVA - NON SI TRATTA DI UNA DECISIONE ADOTTATA IN FORMA DI REGOLAMENTO , GIACCHE IL REGOLAMENTO N . 1778/77 COSTITUISCE UNA VERA E PROPRIA NORMATIVA GENERALE CHE CONCERNE TUTTI I PRODOTTI IN QUESTIONE ORIGINARI DEL GIAPPONE E DEVE ESSERE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO , COME PRESCRITTO DALL ' ART . 19 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 APRILE 1978 , N . 459 , RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE PRATICHE DI DUMPING , PREMI O SOVVENZIONI DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA CEE ( GU N . L 93 , PAG . 1 ).
8LE RICORRENTI REPLICANO CHE L ' ARTICOLO IMPUGNATO , PUR SE REDATTO IN TERMINI ASTRATTI , RIGUARDA IN EFFETTI SOLO LA PRIMA RICORRENTE E TRE ALTRE IMPRESE GIAPPONESI , CHE PRODUCONO LA MERCE DI CUI TRATTASI ( IN PROSIEGUO : I PRINCIPALI PRODUTTORI ), NONCHE LE LORO AFFILIATE NELLA COMUNITA ;
L ' INCHIESTA PRELIMINARE ALL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 SI SAREBBE LIMITATA AD INDAGINI EFFETTUATE IN UN PRIMO TEMPO PRESSO LE AFFILIATE EUROPEE , POI PRESSO I PRINCIPALI PRODUTTORI IN GIAPPONE ;
L ' INDOLE SPECIFICA DEL PROVVEDIMENTO TROVEREBBE CONFERMA NELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 , CHE PRESCRIVE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZIO PROVVISORIO SOLO PER QUEL CHE RIGUARDA I PRODOTTI FABBRICATI ED ESPORTATI DAI PRINCIPALI PRODUTTORI ;
QUINDI - ESSE CONCLUDONO - L ' ARTICOLO IMPUGNATO COSTITUISCE UNA DECISIONE CHE RIGUARDA SOLO I PRINCIPALI PRODUTTORI E LE LORO AFFILIATE E SI DEVE PERCIO CONSIDERARE COME UNA DECISIONE PRESA NEI LORO CONFRONTI , SOTTO SPECIE DI REGOLAMENTO .
9PRIMA DI PROCEDERE ALL ' ESAME DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO , E OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE TRA LA NTN E LE SUE AFFILIATE I VINCOLI SONO TANTO STRETTI DA INDURRE LA COMMISSIONE , DURANTE L ' ESAME DEI FATTI , AD APPLICARE NEI LORO CONFRONTI LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL ' ART . 3 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO DI BASE N . 459/68 PER QUEL CHE RIGUARDA I PREZZI ALL ' ESPORTAZIONE ;
STANDO COSI LE COSE , NON E IL CASO , QUANTO AL PROBLEMA DEL SE LE RICORRENTI SIANO TOCCATE DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE DALL ' ATTO IMPUGNATO , DI FAR DISTINZIONI NEI LORO CONFRONTI TRA PRODUTTORI , DA UN LATO ED IMPORTATORI , DALL ' ALTRO .
10IL REGOLAMENTO N . 1778/77 CONTIENE IN SOSTANZA TRE DISPOSIZIONI :
- L ' ART . 1 ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO DEL 15 % PER I PRODOTTI IVI CONTEMPLATI , ORIGINARI DEL GIAPPONE , E NE SOSPENDE L ' APPLICAZIONE , SALVE RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ' ART . 2 ;
- L ' ART . 2 DISCIPLINA IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI DAI PRINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI E DA FACOLTA ALLA COMMISSIONE DI REVOCARE LA SOSPENSIONE QUALORA RILEVI CHE GLI IMPEGNI SONO ELUSI , NON SONO OSSERVATI O SONO STATI REVOCATI ;
- L ' ART . 3 PRESCRIVE , PER QUEL CHE RIGUARDA I PRODOTTI FABBRICATI DAI PRINCIPALI PRODUTTORI , L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZIO PROVVISORIO IN APPLICAZIONE DI QUANTO E STATO DISPOSTO DAI REGOLAMENTI PRECEDENTI .
11L ' ART . 3 COSTITUISCE UNA DECISIONE COLLETTIVA CHE RIGUARDA DESTINATARI DESIGNATI NOMINATIVAMENTE ;
E VERO CHE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO RIGUARDA , PER LA SUA STESSA NATURA , DIRETTAMENTE QUALUNQUE IMPORTATORE IL QUALE , NEL PERIODO IN CUI DETTI DAZI ERANO IN VIGORE , ABBIA IMPORTATO I PRODOTTI DI CUI TRATTASI ; TUTTAVIA L ' ART . 3 SI DISTINGUE PER LA PARTICOLARITA CHE ESSO NON RIGUARDA TUTTI GLI IMPORTATORI , MA SOLO QUELLI CHE HANNO IMPORTATO I PRODOTTI FABBRICATI DAI QUATTRO PRINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI CHE ESSO INDICA ;
L ' ASSUNTO DEL CONSIGLIO E DELL ' INTERVENIENTE , SECONDO CUI GLI IMPORTATORI SONO DIRETTAMENTE TOCCATI SOLO DAGLI ATTI ESECUTIVI DELLE AUTORITA NAZIONALI E DOVREBBERO DUNQUE , SE NECESSARIO , ADIRE IL GIUDICE NAZIONALE COMPETENTE , TRAVISA L ' INDOLE PURAMENTE AUTOMATICA DI DETTA ESECUZIONE CHE , PERALTRO , SI OPERA NON GIA IN VIRTU DI NORME NAZIONALI INTERMEDIE , BENSI IN FORZA DELLA SOLA DISCIPLINA COMUNITARIA ;
12QUINDI DETTI IMPORTATORI SONO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE TOCCATI DALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 E , PERCIO , LE AFFILIATE IN QUANTO IMPORTATORI DEI PRODOTTI DELLA NTN , SONO LEGITTIMATE AD IMPUGNARE .
DI CONSEGUENZA IL RICORSO DELLA NTN E PURE RICEVIBILE IN QUANTO IMPUGNAZIONE DI DETTO ARTICOLO .
NEL MERITO
13LE RICORRENTI IMPUGNANO L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 , SOSTENENDO , UNITAMENTE AD ALTRE CENSURE MOSSE A DETTO ARTICOLO , CHE IL REGOLAMENTO N . 459/68 NON CONSENTE DI ISTITUIRE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E , NEL CONTEMPO , ACCETTARE IMPEGNI DI RITOCCARE I PREZZI DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI ;
POICHE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZIO PROVVISORIO E POSSIBILE SOLO NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO , NE CONSEGUIREBBE CHE L ' ART . 3 E PRIVO DI FONDAMENTO LEGALE .
14IL CONSIGLIO E L ' INTERVENIENTE RIBATTONO CHE , DAL MOMENTO CHE IL REGOLAMENTO IMPUGNATO SI FONDA NON SOLO SUL REGOLAMENTO DI BASE , MA ANCHE SULL ' ART . 113 DEL TRATTATO , QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE , CHE ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO LA COMPETENZA AD ADOTTARE MISURE DI TUTELA COMMERCIALE IN CASO DI DUMPING , CONFERISCE ALLO STESSO LA FACOLTA DI ADOTTARE , INDIPENDENTEMENTE DAL REGOLAMENTO N . 459/68 , UN REGOLAMENTO AD HOC ;
NELLA FATTISPECIE SI DOVREBBE SUPPORRE CHE SI SIA FATO USO DI DETTA FACOLTA ;
INFINE , POICHE L ' INCHIESTA DELLA COMMISSIONE HA MESSO IN LUCE UN MARGINE DI DUMPING CHE NUOCE ALL ' INDUSTRIA COMUNITARIA , E CHE NON E INFERIORE AL 15% , E POICHE LA NTN , SOTTOSCRIVENDO L ' IMPEGNO , HA IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO CHE SUSSISTEVA UN MARGINE DI DUMPING ALMENO DEL 20% , SAREBBE POCO OPPORTUNO DOVER RICOMINCIARE L ' INCHIESTA IN CASO DI INOSSERVANZA DELL ' IMPEGNO , MENTRE SAREBBE PIU LOGICO , IN QUESTA IPOTESI , ABOLIRE LA SOSPENSIONE DEL DAZIO DEFINITIVO ISTITUITO IN BASE A FATTI ORMAI FUORI DUBBIO .
15L ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO DI BASE N . 459/68 , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 24 LUGLIO 1973 , N . 2011 , ( GU N . L 206 , PAG . 3 ), DOPO AVER DISPOSTO AL N . 1 CHE ' LA PROCEDURA E CHIUSA QUANDO . . . NON SI RITIENE NECESSARIO . . . ADOTTARE ALCUNA MISURA DI DIFESA ' , AL N . 2 RECITA :
' A ) LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 SI APPLICANO ANCHE QUANDO , NEL CORSO DELL ' ESAME DEI FATTI , GLI ESPORTATORI DEL PRODOTTO CONSIDERATO SI IMPEGNANO VOLONTARIAMENTE A RIVEDERE I LORO PREZZI IN MODO DA ELIMINARE IL MARGINE DI DUMPING , OPPURE A CESSARE LE LORO ESPORTAZIONI VERSO LA COMUNITA , A CONDIZIONE CHE LA COMMISSIONE , DOPO AVER SENTITO I PARERI ESPRESSI IN SENO AL COMITATO , RITENGA ACCETTABILE QUESTA SOLUZIONE ;
B ) QUANDO LA COMMISSIONE , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LETTERA A ), HA ACCETTATO L ' IMPEGNO CHE VI E CONTEMPLATO , L ' INCHIESTA SUL PREGIUDIZIO E NONDIMENO COMPLETATA SE GLI ESPORTATORI LO CHIEDONO OPPURE SE LA COMMISSIONE , DOPO AVER SENTITO I PARERI ESPRESSI IN SENO AL COMITATO , LO DECIDE . SE LA COMMISSIONE , DOPO AVER UDITO I PARERI IN SENO AL COMITATO , CONCLUDE CHE NON ESISTE UN PREGIUDIZIO , L ' IMPEGNO PRESO DAGLI ESPORTATORI DIVENTA AUTOMATICAMENTE CADUCO , A MENO CHE QUESTI NON NE CONFERMINO LA VALIDITA .
C ) GLI ESPORTATORI POSSONO ASTENERSI DAL PRENDERE TALI IMPEGNI , O RIFIUTARE DI ASSUMERNE NONOSTANTE L ' INVITO DELLA COMMISSIONE , SENZA CHE CIO POSSA RECARE PREGIUDIZIO ALLA LORO CAUSA . TUTTAVIA , LA COMMISSIONE E LIBERA DI GIUDICARE CHE LA CONCRETIZZAZIONE DI UNA MINACCIA DI PREGIUDIZIO E PIU PROBABILE SE PROSEGUONO LE IMPORTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DI UN DUMPING .
D ) QUALORA COSTATI CHE L ' IMPEGNO DEGLI ESPORTATORI VIENE ELUSO OPPURE NON E RISPETTATO O E STATO DENUNCIATO E CHE , DI CONSEGUENZA , POTREBBERO RENDERSI NECESSARI PROVVEDIMENTI DI DIFESA , LA COMMISSIONE AVVISA IMMEDIATAMENTE GLI STATI MEMBRI E RIPRENDE L ' ESAME DEI FATTI A NORMA DELL ' ARTI- COLO 10 .
E ) L ' ARTICOLO 18 , PARAGRAFO 1 , SI APPLICA MUTATIS MUTANDIS AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ESPORTATORI SULLA BASE DEL PRESENTE ARTICOLO . OGNI MODIFICA DI TALI IMPEGNI SI EFFETTUA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO ' ;
16PER CONTRO , NELL ' IPOTESI IN CUI IL PROCEDIMENTO DEI FATTI VENGA CONTINUATO , L ' ART . 17 DELLO STESSO REGOLAMENTO DISPONE CHE :
' 1 . QUANDO , DALLA COSTATAZIONE DEFINITIVA DEI FATTI , RISULTA CHE VI E ESISTENZA DI DUMPING E DI PREGIUDIZIO , E QUANDO GLI INTERESSI DELLA COMUNITA ESIGONO UN ' AZIONE COMUNITARIA , LA COMMISSIONE , DOPO AVER UDITO I PARERI ESPRESSI IN SENO AL COMITATO , SOTTOPONE UNA PROPOSTA AL CONSIGLIO . DETTA PROPOSTA VERTE ANCHE SUI PROBLEMI DI CUI AL PARAGRAFO 2 .
2 . A ) IL CONSIGLIO STATUISCE A MAGGIORANZA QUALIFICATA . QUANDO E STATA FATTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 15 , PARAGRAFO 1 , IL CONSIGLIO DETERMINA , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 125 , PARAGRAFO 2 , IN QUALE MISURA L ' AMMONTARE GARANTITO A TITOLO DI DIRITTO PROVVISORIO E DEFINITIVAMENTE RISCOSSO .
B ) LA RISCOSSIONE DEFINITIVA DI TALE AMMONTARE NON PUO ESSERE DECISA SE DALLA COSTATAZIONE DEFINITIVA DEI FATTI NON RISULTA CHE ESISTE UN PREGIUDIZIO IMPORTANTE , E NON SEMPLICEMENTE UNA MINACCIA DI PREGIUDIZIO IMPORTANTE O UN RITARDO SENSIBILE NELLA CREAZIONE DI UNA PRODUZIONE , O CHE TALE PREGIUDIZIO SAREBBE STATO CAUSATO SE NON FOSSERO STATE APPLICATE MISURE PROVVISORIE ;
17ALLA LUCE DI QUESTE DISPOSIZIONI , NON E LECITO CHE LO STESSO PROCEDIMENTO ANTIDUMPING SI CONCLUDA CON L ' ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DELL ' IMPEGNO DELL ' ESPORTATORE O DEGLI ESPORTATORI DI RITOCCARE I LORO PREZZI E , NEL CONTEMPO , CON L ' ISTITUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO .
18L ' ARGOMENTO SECONDO CUI NELLA FATTISPECIE L ' IMPEGNO E STATO SOTTOSCRITTO SOLO DOPO L ' ESAME DEI FATTI NON PUO VENIR ACCOLTO , GIACCHE L ' ESAME DEI FATTI SI CONCLUDE SOLO ALLORCHE LA COMMISSIONE SOTTOPONE LE SUE PROPOSTE AL CONSIGLIO , MENTRE E PACIFICO CHE L ' IMPEGNO E STATO SOTTOSCRITTO IL 20 GIUGNO 1977 , PRIMA DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DI CUI ALL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 459/68 , TENUTOSI IL 21 GIUGNO 1977 ;
DETTI IMPEGNI SONO STATI MENZIONATI DALLA COMMISSIONE NELLA SUA PROPOSTA AL CONSIGLIO IN DATA 4 LUGLIO 1977 E RITENUTI ' ACCETTABILI ' ;
GLI STESSI IMPEGNI , COME E STATO SOTTOLINEATO IN PRECEDENZA , SONO STATI MENZIONATI DAL CONSIGLIO , E NEL PREAMBOLO E NELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 , COME IMPEGNI ESISTENTI E VALIDI ;
QUINDI , IL FATTO CHE LA COMMISSIONE ABBIA NOTIFICATO LA SUA ACCETTAZIONE DELL ' IMPEGNO SOLO IL 3 AGOSTO 1977 , NON PUO CONSIDERARSI COME INDIZIO CHE DETTA ACCETTAZIONE SIA STATA FATTA SOLO ' CON RISERVA ' DI ISTITUIRE - E SOSPENDERE - UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO A TITOLO DI SANZIONE ;
19AL CONTRARIO , A NORMA DELL ' ART . 14 SUMMENZIONATO , L ' IMPEGNO DELL ' ESPORTATORE DI RITOCCARE I SUOI PREZZI IMPLICA LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO , SICCHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 459/68 VIENE ESCLUSA ;
PRECISANDO CHE DETTO EFFETTO SI VERIFICA SOLO SE ' LA COMMISSIONE , DOPO AVER SENTITO I PARERI ESPRESSI IN SENO AL COMITATO , RITENGA ACCETTABILE QUESTA SOLUZIONE ' , L ' ART . 14 NON IMPLICA AFFATTO CHE LA COMMISSIONE , ED - EVENTUALMENTE - IL CONSIGLIO , POSSANO CONTINUARE IL PROCEDIMENTO IVI CONTEMPLATO FINO ALLA FASE PREVISTA DALL ' ART . 17 ED ACCETTARE L ' IMPEGNO SOLO CONTEMPORANEAMENTE ALL ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ;
20IN EFFETTI , UNA SIMILE COMBINAZIONE DI ATTI CONTRADDITTORI PER NATURA , E INCOMPATIBILE CON IL SISTEMA DEL REGOLAMENTO DI BASE .
DUNQUE , L ' ARGOMENTO RELATIVO ALL ' EFFICACIA DI DETTA COMBINAZIONE PER GARANTIRE L ' OSSERVANZA DELL ' IMPEGNO E PER POTER PUNIRE QUALSIASI VIOLAZIONE DELLO STESSO NON PUO VENIR ACCOLTO , GIACCHE IL REGOLAMENTO N . 459/68 ED IN PARTICOLARE L ' ART . 14 , N . 2 , LETT . D ), STABILISCONO CHE , IN QUESTO CASO , LA COMMISSIONE DEVE RIPRENDERE L ' ESAME DEI FATTI AI SENSI DELL ' ART . 10 ;
QUESTA DISPOSIZIONE IMPLICA CHE LA COMMISSIONE PUO , SE RITIENE CHE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI , PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALL ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO O ADOTTARE ALTRE MISURE NECESSARIE , MA ESIGE CIONONDIMENO CHE DETTI PROVVEDIMENTI SIANO ADOTTATI IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL ' INOSSERVANZA DELL ' IMPEGNO ;
IN OGNI CASO , IL REGOLAMENTO N . 459/68 MIRA A GARANTIRE CHE I PROVEDIMENTI DA ADOTTARSI VENGANO EMANATI OSSERVANDO LE FORMALITA E CON LE GARANZIE CONTEMPLATE DALL ' ART . 10 .
21L ' ARGOMENTO SECONDO CUI IL REGOLAMENTO N . 1778/77 COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO SUI GENERIS , FONDATO DIRETTAMENTE SULL ' ART . 113 DEL TRATTATO E NON SOGGETTO ALL ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 459/68 , NON TIENE CONTO DEL FATTO CHE L ' INTERO PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI SI E SVOLTO NELL ' AMBITO DELLA DISCIPLINA ISTITUITA DA QUEST ' ULTIMO REGOLAMENTO ;
IL CONSIGLIO , DOPO AVER ADOTTATO UN REGOLAMENTO GENERALE ONDE PORRE IN ATTO UNO DEGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 113 DEL TRATTATO , NON PUO DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI CHE HA COSI EMANATO , NELL ' APPLICARLE AI SINGOLI CASI , SENZA PERTURBARE IL SISTEMA LEGISLATIVO DELLA COMUNITA ED INFRANGERE L ' UGUAGLIANZA DEGLI AMMINISTRATI DI FRONTE ALLA LEGGE .
22IL MEZZO E DUNQUE FONDATO E NE CONSEGUE CHE PURE IL RICORSO , COME IMPUGNAZIONE DELL ' ART . 3 , E FONDATO ;
23IN EFFETTI , SE GLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI DAI QUATTRO PRINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI ERANO GLI ATTI IMPLICANTI , IN VIRTU DELL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO DI BASE , LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO , NE CONSEGUE CHE NON VI ERA RAGIONE DI APPLICARE L ' ART . 17 , DISPOSIZIONE CHE CONFERISCE AL CONSIGLIO LA FACOLTA DI DECIDERE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI A TITOLO DI DAZIO PROVVISORIO ;
D ' ALTRO CANTO , SI DESUME DAL TESTO DELL ' ART . 17 CHE SIFFATTA DECISIONE NON PUO VENIR ADOTTATA SE NON CONTEMPORANEAMENTE ALL ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ;
24NE RISULTA IN PARTICOLARE CHE LA COMMISSIONE NON PUO PROPORRE L ' INCAMERAMENTO DEGLI IMPORTI GARANTITI SE NON PROPONE UN ' ' AZIONE COMUNITARIA ' , CIOE L ' ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ;
QUESTA INTERPRETAZIONE E CORROBORATA DALL ' ART . 16 , N . 2 , CHE STABILISCE CHE LA COMMISSIONE DEVE SOTTOPORRE AL CONSIGLIO UNA PROPOSTA RELATIVA AD UN ' AZIONE COMUNITARIA ALMENO UN MESE PRIMA DELLA SCADENZA DEL DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO ;
ESSA E PURE CONFERMATA DAL TENORE DELL ' ART . 17 , N . 2 , LETT . B );
25IN EFFETTI , A NORMA DELL ' ART . 19 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO DI BASE , IL DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO PUO VENIR INCAMERATO SOLO QUALORA SIANO STATI ACCERTATI UN MARGINE DI DUMPING E UN GRAVE DANNO ;
IL CONSIGLIO STESSO PARE ABBIA COSI INTESO DETTA NORMA , ALLORCHE NELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO IMPUGNATO HA STABILITO CHE GLI IMPORTI GARANTITI VENGONO ' DEFINITIVAMENTE INCAMERATI , SEMPRECHE NON ECCEDANO IL TASSO DEL DAZIO STABILITO NEL PRESENTE REGOLAMENTO ' , CIOE L ' ALIQUOTA DEL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO , LA CUI APPLICAZIONE ERA STATA SOSPESA ;
26POICHE L ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 DISCIPLINA SOLO LA MESSA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI , NULLA SI OPPONE A CHE IL REGOLAMENTO SIA ANNULLATO PER INTERO .
27DA QUANTO PRECEDE , COME PURE DAGLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE RICORRENTI NELLE CAUSE PARALLELE NN . 118/77 , 119/77 , 120/77 E 121/77 , RISULTA CHE IL REGOLAMENTO N . 1778/77 E VIZIATO DA ILLEGITTIMITA ED IL RICORSO E PERCIO FONDATO ;
L ' ART . 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO VA QUINDI ANNULLATO , ACCOGLIENDO LA DOMANDA DELLE RICORRENTI ;
E PERO OPPORTUNO RILEVARE CHE L ' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 NON PREGIUDICA IN ALCUN MODO GLI IMPEGNI ASSUNTI DAI PRINCIPALI PRODUTTORI GIAPPONESI , CON CUI ESSI SI SONO OBBLIGATI A RITOCCARE I LORO PREZZI ONDE ELIMINARE IL MARGINE DI DUMPING , E DETTI IMPEGNI RESTANO DUNQUE PIENAMENTE VALIDI E RESTANO DISCIPLINATI DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 14 , N . 2 , E 10 , DEL REGOLAMENTO N . 459/68 .
SULLE SPESE
28LE RICORRENTI SONO RISULTATE VITTORIOSE ;
29A CARICO DEL CONSIGLIO SI DEVONO DUNQUE PORRE LE SPESE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO E DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE , ECCEZION FATTA PER LE SPESE INERENTI ALL ' INTERVENTO DELLE FEBMA ;
30A CARICO DEL CONSIGLIO SI DEVONO PURE PORRE LE SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA NIPPON SEIKO E DALLE SUE AFFILIATE , CHE SONO INTERVENUTE NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO ;
31INFINE L ' INTERVENIENTE FEBMA VA CONDANNATA A SOPPORTARE LE SPESE DA ESSA INCONTRATE NONCHE QUELLE CAUSATE ALLE RICORRENTI DAL SUO INTERVENTO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* E ANNULLATO L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1778/77 ;
2* IL CONSIGLIO E CONDANNATO ALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO E DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE , AD ECCEZIONE DI QUELLE INERENTI ALL ' INTERVENTO ;
3* IL CONSIGLIO E PURE CONDANNATO ALLE SPESE CONNESSE ALL ' INTERVENTO DELLA NIPPON SEIKO E DI ALTRI NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO ;
4* L ' INTERVENIENTE FEBMA SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE , NONCHE QUELLE CAUSATE ALLE RICORRENTI DAL SUO INTERVENTO .