SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 1 GIUGNO 1978. - DR. DENIS D'AURIA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 99/77.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01267
edizione speciale greca pagina 00389
edizione speciale portoghese pagina 00429
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SCADENZA - LICENZIAMENTO - DECISIONE - TERMINE RAGIONEVOLE - DIES A QUO
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 34 , N . 2 )
L ' ART . 34 , N . 2 , 1* COMMA , DELLO STATUTO , RIGUARDANTE I CASI IN CUI VIENE POSTO FINE AL RAPPORTO D ' IMPIEGO DI UN DIPENDENTE IN SEGUITO AI RISULTATI DEL PERIODO DI PROVA , NON IMPONE ALCUN TERMINE PERENTORIO PER L ' ADOZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE . L ' AMMINISTRAZIONE E TENUTA A DECIDERE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , MA QUESTO PUO DECORRERE SOLO DAL MOMENTO IN CUI IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E STATO REDATTO E COMUNICATO ALL ' INTERESSATO .
NELLA CAUSA 99/77 ,
DR . DENIS D ' AURIA , EX DIPENDENTE IN PROVA DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN UPTON , DIDCOT ( OXFORDSHIRE ), REGNO UNITO , CON GLI AVVOCATI JACQUES PUTZEYS E XAVIER LEURQUIN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES NICKTS , ' HUISSIER DE JUSTICE ' , 17 , BOULEVARD ROYAL ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . RAYMOND BAEYENS , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO :
- DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO AMMINISTRATIVO 19 GENNAIO 1977 , DIRETTO ALLA REVOCA DEL RAPPORTO COMPILATO , ALLA FINE DEL PERIODO DI PROVA DEL RICORRENTE , IN DATA 25 OTTOBRE 1976 ;
- DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO AMMINISTRATIVO 18 MARZO 1977 , DIRETTO ALLA REVOCA DELLA DECISIONE DI LICENZIAMENTO ADOTTATA , NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE , IN DATA 20 DICEMBRE 1976 ;
- IN QUANTO OCCORRA , DELLA DECISIONE ESPRESSA DI RIGETTO DEI DUE RECLAMI AMMINISTRATIVI , DECISIONE CONTENUTA NELLA LETTERA DELLA COMMISSIONE 30 AGOSTO 1977 N . 4425 ,
1CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1* AGOSTO 1977 IL RICORRENTE HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA REDATTO NEI SUOI CONFRONTI IL 25 OTTOBRE 1976 AI SENSI DELL ' ART . 34 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , NONCHE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 20 DICEMBRE 1976 , CON LA QUALE EGLI VENIVA LICENZIATO CON EFFETTO DAL 1* GENNAIO 1977 .
A ) QUANTO AL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA
2IL RICORRENTE SOSTIENE ANZITUTTO CHE L ' IMPUGNATO RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E VIZIATO DA INCOMPETENZA , IN QUANTO E STATO REDATTO E FIRMATO DAL CAPO DEL SERVIZIO MEDICO DI ISPRA , FUNZIONARIO DI GRADO A 3 , MENTRE SOLTANTO IL DIRETTORE INTERESSATO , NELLA FATTISPECIE IL DIRETTORE DEL PERSONALE , AVREBBE DOVUTO REDIGERE E FIRMARE DETTO RAPPORTO ;
3IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE IL RAPPORTO IN QUESTIONE E VIZIATO DA ERRORE DI FATTO , IN QUANTO E FONDATO SU ELEMENTI MANIFESTAMENTE INESATTI O INCOMPLETI , QUALI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI ALLA SUA MISSIONE NEL FRIULI , NONCHE ALLA PORTATA ED ALLA VARIETA DELLE SUE ATTIVITA DI RICERCA .
4QUANTO AL PRIMO MEZZO , NESSUNA DISPOSIZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE DETERMINA L ' AUTORITA COMPETENTE A REDIGERE E FIRMARE , IN QUALITA DI RELATORE , IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DI CUI ALL ' ART . 34 , N . 2 , DELLO STATUTO ;
5IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE AVREBBE POTUTO E DOVUTO EMANARE SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA , VALENDOSI DEL POTERE ATTRIBUITOLE DALL ' ART . 110 DELLO STATUTO , DI GUISA CH ' ESSA NON PUO FAR VALERE LA MANCANZA DI TALI DISPOSIZIONI PER GIUSTIFICARE L ' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RELATORE AD UN ORGANO AMMINISTRATIVO DIVERSO DAL DIRETTORE DEL PERSONALE .
6PUR STABILENDO CHE CIASCUNA ISTITUZIONE ADOTTA LE DISPOSIZIONI GENERALI PER L ' ATTUAZIONE DELLO STATUTO , PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DEL PERSONALE E DEL COMITATO DELLO STATUTO , L ' ART . 110 DELLO STATUTO NON PRECISA TUTTAVIA LA FORMA IN CUI DETTE DISPOSIZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE ;
7RISULTA CHE , PER QUANTO QUI INTERESSA , LA DESIGNAZIONE DEL RELATORE COSTITUISCE OGGETTO DI UNA NOTA DELLA COMMISSIONE , IN DATA 1* FEBBRAIO 1974 , INTITOLATA ' GUIDE A L ' INTENTION DES NOTATEURS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ' ;
8NELLA PARTE SECONDA , CAPITOLO 1 , DI TALE NOTA SI RACCOMANDA , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DEL RELATORE , DI ATTENERSI ' PER QUANTO POSSIBILE ' ALLE DIRETTIVE STABILITE PER IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO DI CUI ALL ' ART . 43 DELLO STATUTO , SECONDO CUI , PER I DIPENDENTI DELLA CATEGORIA A E PER QUELLI DEL RUOLO LINGUISTICO , IL RAPPORTO INFORMATIVO E REDATTO DAL DIRETTORE COMPETENTE O DAL CONSIGLIERE PRINCIPALE ;
9POICHE DETTE DIRETTIVE SONO STATE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL ' ART . 110 DELLO STATUTO , NELLA LORO ESTENSIONE AL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA NON SI PUO VEDERE UN ATTO AMMINISTRATIVO ARBITRARIO , TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE ANALOGIE ESISTENTI FRA QUESTO RAPPORTO E IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO ;
10LA RISERVA ESPRESSA NELLA FRASE ' PER QUANTO POSSIBILE ' , CONTENUTA NELLA NOTA , PUO D ' ALTRA PARTE GIUSTIFICARSI IN RAGIONE DEL CARATTERE PARTICOLARE DI TALUNE SITUAZIONI DI FATTO O DI DIRITTO DI CUI DEBBA TENERSI CONTO NEL COMPILARE IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA O IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO ;
11UNA SITUAZIONE DEL GENERE SI PRESENTAVA NELLA FATTISPECIE , IN CUI LA COMPETENZA PROFESSIONALE DEL RICORRENTE E LE MANSIONI CORRISPONDENTI AL POSTO CH ' EGLI DOVEVA OCCUPARE NEL SERVIZIO MEDICO DELL ' ISTITUZIONE ERANO COSI SPECIFICHE DA NON POTER ESSERE ESATTAMENTE VALUTATE DAL DIRETTORE DEL PERSONALE ;
12INVECE , IL FATTO CHE IN QUESTO CASO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA VENISSE REDATTO DA UN SUPERIORE GERARCHICO QUALE IL CAPO DEL SERVIZIO MEDICO , CHE , PUR ESSENDO DI RANGO MENO ELEVATO DEL DIRETTORE DEL PERSONALE , SI TROVAVA IN STRETTA RELAZIONE COL LAVORO DEL DIPENDENTE IN PROVA , POTEVA MEGLIO GARANTIRE LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA DEL DIPENDENTE STESSO AI FINI DELL ' EVENTUALE NOMINA IN RUOLO E RISPONDERE QUINDI ALL ' INTERESSE GENERALE DEL SERVIZIO .
13QUANTO AL SECONDO MEZZO , NEL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DI CUI E CAUSA NULLA CONSENTE DI CONCLUDERE CHE GLI ELEMENTI DI FATTO RICHIAMATI DAL RICORRENTE , QUALI LA SUA MISSIONE NEL FRIULI , SIANO STATI DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO ESPRESSO NEI SUOI CONFRONTI DAL RELATORE ;
14D ' ALTRO CANTO , L ' ARGOMENTO SECONDO CUI DETTO RAPPORTO SAREBBE INCOMPLETO O INESATTO SUL PUNTO RELATIVO ALLA PORTATA E ALLA VARIETA DELLE ATTIVITA DI RICERCA DEL RICORRENTE NON E CORROBORATO DA ALCUNA PRECISAZIONE , MENTRE SI DEVE IN PARTICOLARE TENER CONTO DEL FATTO CHE LO STESSO RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DESCRIVE LE PRINCIPALI ATTIVITA ESERCITATE DALL ' INTERESSATO DURANTE TALE PERIODO ;
15PER TUTTI QUESTI MOTIVI LE CONCLUSIONI FORMULATE NEL RICORSO CONTRO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA VANNO RESPINTE .
B ) QUANTO ALLA DECISIONE DI LICENZIAMENTO
16IL RICORRENTE SOSTIENE ANZITUTTO CHE LA DECISIONE DI PORRE FINE AL SUO RAPPORTO D ' IMPIEGO E ILLEGITTIMA , IN QUANTO ADOTTATA DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI PROVA , E CIOE AD UNA DATA IN CUI L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON HA PIU , AI SENSI DELL ' ART . 34 DELLO STATUTO , IL POTERE DI LICENZIARE IL DIPENDENTE PER RISULTATI NEGATIVI DEL PERIODO DI PROVA ;
17A SOSTEGNO DI QUESTA CENSURA EGLI ADDUCE CHE L ' ART . 34 DELLO STATUTO , INDICANDO CHE IL PERIODO DI PROVA ' E DI 9 MESI PER I FUNZIONARI DELLA CATEGORIA A ' , SOTTINTENDE CHE L ' EVENTUALE DECISIONE DI LICENZIARE IL DIPENDENTE IN PROVA DEVE INTERVENIRE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE SUDDETTO .
18L ' ART . 34 , N . 2 , 1* COMMA , DELLO STATUTO , RIGUARDANTE I CASI IN CUI , COME NELLA FATTISPECIE , VIENE POSTO FINE AL RAPPORTO D ' IMPIEGO DI UN DIPENDENTE IN SEGUITO AI RISULTATI DEL PERIODO DI PROVA , NON IMPONE ALCUN TERMINE PERENTORIO PER L ' ADOZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE ;
19LA COMMISSIONE E TENUTA A DECIDERE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , MA QUESTO PUO COMINCIARE A DECORRERE SOLO DAL MOMENTO IN CUI IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E STATO REDATTO E COMUNICATO ALL ' INTERESSATO ;
20CONSEGUENTEMENTE , POICHE NELLA FATTISPECIE IL DIES A QUO PER IL COMPUTO DEL TERMINE ERA IL 25 OTTOBRE 1976 , LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO , INTERVENUTA IL 20 DICEMBRE 1976 , E STATA ADOTTATA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE .
21IL RICORRENTE SOSTIENE POI CHE LA SUDDETTA DECISIONE E IN CONTRASTO CON L ' ART . 9 , N . 5 , DELLO STATUTO , IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA SENZA IL PARERE DEL COMITATO DEI RAPPORTI ;
22LA CIRCOSTANZA CHE DETTO COMITATO NON ESISTA ANCORA NON E SUFFICIENTE , A SUO AVVISO , PER ESCLUDERE UNA SIFFATTA VIOLAZIONE , IN QUANTO LA COMMISSIONE NON POTREBBE RITARDARE INDEFINITAMENTE L ' ISTITUZIONE DEL COMITATO STESSO .
23L ' ART . 9 , N . 1 , DELLO STATUTO DISPONE CHE E ' EVENTUALMENTE ' ISTITUITO UN COMITATO DEI RAPPORTI ;
24POICHE L ' ISTITUZIONE DEL COMITATO NON E OBBLIGATORIA , NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVERVI PROCEDUTO E DI AVER ADOTTATO LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO , ALLA FINE DEL PERIODO DI PROVA , SENZA SENTIRE IL PARERE DI UN SIFFATTO ORGANO .
25IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E IRREGOLARE IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA IN BASE AD UN RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA COMPILATO E FIRMATO DA UN FUNZIONARIO INCOMPETENTE .
26POICHE , PER LE RAGIONI PRECEDENTEMENTE ESPOSTE , LA CENSURA D ' INCOMPETENZA FORMULATA CONTRO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA NON E GIURIDICAMENTE FONDATA , IL PRESENTE MEZZO RISULTA A SUA VOLTA INFONDATO .
27IL RICORRENTE SOSTIENE INFINE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E VIZIATA DA SVIAMENTO DI POTERE , IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA IN SEGUITO ALL ' INFRUTTUOSO TENTATIVO DEL DIRETTORE DEL PERSONALE DI ESERCITARE SU DI LUI PRESSIONI PER OTTENERE CH ' EGLI PRESENTASSE LE DIMISSIONI ;
28A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO , IL RICORRENTE SI RIFERISCE AL COLLOQUIO DA LUI AVUTO COL DIRETTORE DEL PERSONALE IN DATA 8 DICEMBRE 1976 , NONCHE ALLA LETTERA DA QUESTI CONSEGNATAGLI LO STESSO GIORNO , IN CUI GLI SI COMUNICAVA CHE IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA 25 OTTOBRE 1976 SAREBBE STATO DISTRUTTO E L ' ISTITUZIONE GLI AVREBBE ESPRESSO PER ISCRITTO I SUOI RINGRAZIAMENTI PER I SERVIZI RESI , QUALORA EGLI FACESSE PERVENIRE ALL ' AMMINISTRAZIONE , ENTRO IL 17 DICEMBRE 1976 , LE SUE DIMISSIONI A DECORRERE DAL 1* APRILE 1977 AL PIU TARDI ;
29LO SCOPO PERSEGUITO DALLA COMMISSIONE MEDIANTE QUESTO TENTATIVO SAREBBE , SECONDO IL RICORRENTE , TANTO PIU ILLEGITTIMO , IN QUANTO LE DIMISSIONI DELL ' INTERESSATO AVREBBERO PERMESSO ALL ' AMMINISTRAZIONE DI EVITARE IL VERSAMENTO DELL ' INDENNITA PARI A DUE MENSILITA DELLO STIPENDIO BASE CONTEMPLATA DALL ' ART . 34 , N . 2 , 3* COMMA , DELLO STATUTO .
30GLI ARGOMENTI DEDOTTI NON SONO BASATI SU ELEMENTI DI FATTO O DI DIRITTO SUFFICIENTI A PROVARE L ' ESISTENZA DELL ' ALLEGATO SVIAMENTO DI POTERE ;
31POICHE , COME RISULTA DALLA LETTERA SOPRA RICORDATA , LA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI RINUNCIARE ALLE PRESTAZIONI DEL RICORRENTE STAVA PER ESSERE ADOTTATA ALLA DATA DEL COLLOQUIO E DELLA STESSA LETTERA , SI PUO AMMETTERE CHE LA PROPOSTA ALLORA FATTA DAL DIRETTORE GENERALE - ANCHE SE PUO APPARIRE DEPRECABILE - TROVI LA SUA MOTIVAZIONE NELLA VOLONTA DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA DI NON NUOCERE ALLA REPUTAZIONE DEL RICORRENTE ;
32LE CONCLUSIONI INTESE A FAR ANNULLARE LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO SONO QUINDI GIURIDICAMENTE INFONDATE .
33PER QUESTI MOTIVI IL PRESENTE RICORSO VA RESPINTO .
SULLE SPESE
34A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;
35IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE ;
36TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DAI DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .