61977J0099

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 1 GIUGNO 1978. - DR. DENIS D'AURIA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 99/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 01267
edizione speciale greca pagina 00389
edizione speciale portoghese pagina 00429


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SCADENZA - LICENZIAMENTO - DECISIONE - TERMINE RAGIONEVOLE - DIES A QUO

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 34 , N . 2 )

Massima


L ' ART . 34 , N . 2 , 1* COMMA , DELLO STATUTO , RIGUARDANTE I CASI IN CUI VIENE POSTO FINE AL RAPPORTO D ' IMPIEGO DI UN DIPENDENTE IN SEGUITO AI RISULTATI DEL PERIODO DI PROVA , NON IMPONE ALCUN TERMINE PERENTORIO PER L ' ADOZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE . L ' AMMINISTRAZIONE E TENUTA A DECIDERE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , MA QUESTO PUO DECORRERE SOLO DAL MOMENTO IN CUI IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E STATO REDATTO E COMUNICATO ALL ' INTERESSATO .

Parti


NELLA CAUSA 99/77 ,

DR . DENIS D ' AURIA , EX DIPENDENTE IN PROVA DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN UPTON , DIDCOT ( OXFORDSHIRE ), REGNO UNITO , CON GLI AVVOCATI JACQUES PUTZEYS E XAVIER LEURQUIN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES NICKTS , ' HUISSIER DE JUSTICE ' , 17 , BOULEVARD ROYAL ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . RAYMOND BAEYENS , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

Oggetto della causa


CONVENUTA ,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO :

- DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO AMMINISTRATIVO 19 GENNAIO 1977 , DIRETTO ALLA REVOCA DEL RAPPORTO COMPILATO , ALLA FINE DEL PERIODO DI PROVA DEL RICORRENTE , IN DATA 25 OTTOBRE 1976 ;

- DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO AMMINISTRATIVO 18 MARZO 1977 , DIRETTO ALLA REVOCA DELLA DECISIONE DI LICENZIAMENTO ADOTTATA , NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE , IN DATA 20 DICEMBRE 1976 ;

- IN QUANTO OCCORRA , DELLA DECISIONE ESPRESSA DI RIGETTO DEI DUE RECLAMI AMMINISTRATIVI , DECISIONE CONTENUTA NELLA LETTERA DELLA COMMISSIONE 30 AGOSTO 1977 N . 4425 ,

Motivazione della sentenza


1CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1* AGOSTO 1977 IL RICORRENTE HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DEL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA REDATTO NEI SUOI CONFRONTI IL 25 OTTOBRE 1976 AI SENSI DELL ' ART . 34 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , NONCHE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 20 DICEMBRE 1976 , CON LA QUALE EGLI VENIVA LICENZIATO CON EFFETTO DAL 1* GENNAIO 1977 .

A ) QUANTO AL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA

2IL RICORRENTE SOSTIENE ANZITUTTO CHE L ' IMPUGNATO RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E VIZIATO DA INCOMPETENZA , IN QUANTO E STATO REDATTO E FIRMATO DAL CAPO DEL SERVIZIO MEDICO DI ISPRA , FUNZIONARIO DI GRADO A 3 , MENTRE SOLTANTO IL DIRETTORE INTERESSATO , NELLA FATTISPECIE IL DIRETTORE DEL PERSONALE , AVREBBE DOVUTO REDIGERE E FIRMARE DETTO RAPPORTO ;

3IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE IL RAPPORTO IN QUESTIONE E VIZIATO DA ERRORE DI FATTO , IN QUANTO E FONDATO SU ELEMENTI MANIFESTAMENTE INESATTI O INCOMPLETI , QUALI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI ALLA SUA MISSIONE NEL FRIULI , NONCHE ALLA PORTATA ED ALLA VARIETA DELLE SUE ATTIVITA DI RICERCA .

4QUANTO AL PRIMO MEZZO , NESSUNA DISPOSIZIONE DELLO STATUTO DEL PERSONALE DETERMINA L ' AUTORITA COMPETENTE A REDIGERE E FIRMARE , IN QUALITA DI RELATORE , IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DI CUI ALL ' ART . 34 , N . 2 , DELLO STATUTO ;

5IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE AVREBBE POTUTO E DOVUTO EMANARE SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA , VALENDOSI DEL POTERE ATTRIBUITOLE DALL ' ART . 110 DELLO STATUTO , DI GUISA CH ' ESSA NON PUO FAR VALERE LA MANCANZA DI TALI DISPOSIZIONI PER GIUSTIFICARE L ' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RELATORE AD UN ORGANO AMMINISTRATIVO DIVERSO DAL DIRETTORE DEL PERSONALE .

6PUR STABILENDO CHE CIASCUNA ISTITUZIONE ADOTTA LE DISPOSIZIONI GENERALI PER L ' ATTUAZIONE DELLO STATUTO , PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DEL PERSONALE E DEL COMITATO DELLO STATUTO , L ' ART . 110 DELLO STATUTO NON PRECISA TUTTAVIA LA FORMA IN CUI DETTE DISPOSIZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE ;

7RISULTA CHE , PER QUANTO QUI INTERESSA , LA DESIGNAZIONE DEL RELATORE COSTITUISCE OGGETTO DI UNA NOTA DELLA COMMISSIONE , IN DATA 1* FEBBRAIO 1974 , INTITOLATA ' GUIDE A L ' INTENTION DES NOTATEURS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ' ;

8NELLA PARTE SECONDA , CAPITOLO 1 , DI TALE NOTA SI RACCOMANDA , PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DEL RELATORE , DI ATTENERSI ' PER QUANTO POSSIBILE ' ALLE DIRETTIVE STABILITE PER IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO DI CUI ALL ' ART . 43 DELLO STATUTO , SECONDO CUI , PER I DIPENDENTI DELLA CATEGORIA A E PER QUELLI DEL RUOLO LINGUISTICO , IL RAPPORTO INFORMATIVO E REDATTO DAL DIRETTORE COMPETENTE O DAL CONSIGLIERE PRINCIPALE ;

9POICHE DETTE DIRETTIVE SONO STATE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL ' ART . 110 DELLO STATUTO , NELLA LORO ESTENSIONE AL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA NON SI PUO VEDERE UN ATTO AMMINISTRATIVO ARBITRARIO , TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE ANALOGIE ESISTENTI FRA QUESTO RAPPORTO E IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO ;

10LA RISERVA ESPRESSA NELLA FRASE ' PER QUANTO POSSIBILE ' , CONTENUTA NELLA NOTA , PUO D ' ALTRA PARTE GIUSTIFICARSI IN RAGIONE DEL CARATTERE PARTICOLARE DI TALUNE SITUAZIONI DI FATTO O DI DIRITTO DI CUI DEBBA TENERSI CONTO NEL COMPILARE IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA O IL RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO ;

11UNA SITUAZIONE DEL GENERE SI PRESENTAVA NELLA FATTISPECIE , IN CUI LA COMPETENZA PROFESSIONALE DEL RICORRENTE E LE MANSIONI CORRISPONDENTI AL POSTO CH ' EGLI DOVEVA OCCUPARE NEL SERVIZIO MEDICO DELL ' ISTITUZIONE ERANO COSI SPECIFICHE DA NON POTER ESSERE ESATTAMENTE VALUTATE DAL DIRETTORE DEL PERSONALE ;

12INVECE , IL FATTO CHE IN QUESTO CASO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA VENISSE REDATTO DA UN SUPERIORE GERARCHICO QUALE IL CAPO DEL SERVIZIO MEDICO , CHE , PUR ESSENDO DI RANGO MENO ELEVATO DEL DIRETTORE DEL PERSONALE , SI TROVAVA IN STRETTA RELAZIONE COL LAVORO DEL DIPENDENTE IN PROVA , POTEVA MEGLIO GARANTIRE LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA DEL DIPENDENTE STESSO AI FINI DELL ' EVENTUALE NOMINA IN RUOLO E RISPONDERE QUINDI ALL ' INTERESSE GENERALE DEL SERVIZIO .

13QUANTO AL SECONDO MEZZO , NEL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DI CUI E CAUSA NULLA CONSENTE DI CONCLUDERE CHE GLI ELEMENTI DI FATTO RICHIAMATI DAL RICORRENTE , QUALI LA SUA MISSIONE NEL FRIULI , SIANO STATI DECISIVI AI FINI DEL GIUDIZIO ESPRESSO NEI SUOI CONFRONTI DAL RELATORE ;

14D ' ALTRO CANTO , L ' ARGOMENTO SECONDO CUI DETTO RAPPORTO SAREBBE INCOMPLETO O INESATTO SUL PUNTO RELATIVO ALLA PORTATA E ALLA VARIETA DELLE ATTIVITA DI RICERCA DEL RICORRENTE NON E CORROBORATO DA ALCUNA PRECISAZIONE , MENTRE SI DEVE IN PARTICOLARE TENER CONTO DEL FATTO CHE LO STESSO RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA DESCRIVE LE PRINCIPALI ATTIVITA ESERCITATE DALL ' INTERESSATO DURANTE TALE PERIODO ;

15PER TUTTI QUESTI MOTIVI LE CONCLUSIONI FORMULATE NEL RICORSO CONTRO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA VANNO RESPINTE .

B ) QUANTO ALLA DECISIONE DI LICENZIAMENTO

16IL RICORRENTE SOSTIENE ANZITUTTO CHE LA DECISIONE DI PORRE FINE AL SUO RAPPORTO D ' IMPIEGO E ILLEGITTIMA , IN QUANTO ADOTTATA DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO DI PROVA , E CIOE AD UNA DATA IN CUI L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON HA PIU , AI SENSI DELL ' ART . 34 DELLO STATUTO , IL POTERE DI LICENZIARE IL DIPENDENTE PER RISULTATI NEGATIVI DEL PERIODO DI PROVA ;

17A SOSTEGNO DI QUESTA CENSURA EGLI ADDUCE CHE L ' ART . 34 DELLO STATUTO , INDICANDO CHE IL PERIODO DI PROVA ' E DI 9 MESI PER I FUNZIONARI DELLA CATEGORIA A ' , SOTTINTENDE CHE L ' EVENTUALE DECISIONE DI LICENZIARE IL DIPENDENTE IN PROVA DEVE INTERVENIRE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE SUDDETTO .

18L ' ART . 34 , N . 2 , 1* COMMA , DELLO STATUTO , RIGUARDANTE I CASI IN CUI , COME NELLA FATTISPECIE , VIENE POSTO FINE AL RAPPORTO D ' IMPIEGO DI UN DIPENDENTE IN SEGUITO AI RISULTATI DEL PERIODO DI PROVA , NON IMPONE ALCUN TERMINE PERENTORIO PER L ' ADOZIONE DELLA RELATIVA DECISIONE ;

19LA COMMISSIONE E TENUTA A DECIDERE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , MA QUESTO PUO COMINCIARE A DECORRERE SOLO DAL MOMENTO IN CUI IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA E STATO REDATTO E COMUNICATO ALL ' INTERESSATO ;

20CONSEGUENTEMENTE , POICHE NELLA FATTISPECIE IL DIES A QUO PER IL COMPUTO DEL TERMINE ERA IL 25 OTTOBRE 1976 , LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO , INTERVENUTA IL 20 DICEMBRE 1976 , E STATA ADOTTATA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE .

21IL RICORRENTE SOSTIENE POI CHE LA SUDDETTA DECISIONE E IN CONTRASTO CON L ' ART . 9 , N . 5 , DELLO STATUTO , IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA SENZA IL PARERE DEL COMITATO DEI RAPPORTI ;

22LA CIRCOSTANZA CHE DETTO COMITATO NON ESISTA ANCORA NON E SUFFICIENTE , A SUO AVVISO , PER ESCLUDERE UNA SIFFATTA VIOLAZIONE , IN QUANTO LA COMMISSIONE NON POTREBBE RITARDARE INDEFINITAMENTE L ' ISTITUZIONE DEL COMITATO STESSO .

23L ' ART . 9 , N . 1 , DELLO STATUTO DISPONE CHE E ' EVENTUALMENTE ' ISTITUITO UN COMITATO DEI RAPPORTI ;

24POICHE L ' ISTITUZIONE DEL COMITATO NON E OBBLIGATORIA , NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVERVI PROCEDUTO E DI AVER ADOTTATO LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO , ALLA FINE DEL PERIODO DI PROVA , SENZA SENTIRE IL PARERE DI UN SIFFATTO ORGANO .

25IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E IRREGOLARE IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA IN BASE AD UN RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA COMPILATO E FIRMATO DA UN FUNZIONARIO INCOMPETENTE .

26POICHE , PER LE RAGIONI PRECEDENTEMENTE ESPOSTE , LA CENSURA D ' INCOMPETENZA FORMULATA CONTRO IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA NON E GIURIDICAMENTE FONDATA , IL PRESENTE MEZZO RISULTA A SUA VOLTA INFONDATO .

27IL RICORRENTE SOSTIENE INFINE CHE LA DECISIONE DI CUI E CAUSA E VIZIATA DA SVIAMENTO DI POTERE , IN QUANTO SAREBBE STATA ADOTTATA IN SEGUITO ALL ' INFRUTTUOSO TENTATIVO DEL DIRETTORE DEL PERSONALE DI ESERCITARE SU DI LUI PRESSIONI PER OTTENERE CH ' EGLI PRESENTASSE LE DIMISSIONI ;

28A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO , IL RICORRENTE SI RIFERISCE AL COLLOQUIO DA LUI AVUTO COL DIRETTORE DEL PERSONALE IN DATA 8 DICEMBRE 1976 , NONCHE ALLA LETTERA DA QUESTI CONSEGNATAGLI LO STESSO GIORNO , IN CUI GLI SI COMUNICAVA CHE IL RAPPORTO SUL PERIODO DI PROVA 25 OTTOBRE 1976 SAREBBE STATO DISTRUTTO E L ' ISTITUZIONE GLI AVREBBE ESPRESSO PER ISCRITTO I SUOI RINGRAZIAMENTI PER I SERVIZI RESI , QUALORA EGLI FACESSE PERVENIRE ALL ' AMMINISTRAZIONE , ENTRO IL 17 DICEMBRE 1976 , LE SUE DIMISSIONI A DECORRERE DAL 1* APRILE 1977 AL PIU TARDI ;

29LO SCOPO PERSEGUITO DALLA COMMISSIONE MEDIANTE QUESTO TENTATIVO SAREBBE , SECONDO IL RICORRENTE , TANTO PIU ILLEGITTIMO , IN QUANTO LE DIMISSIONI DELL ' INTERESSATO AVREBBERO PERMESSO ALL ' AMMINISTRAZIONE DI EVITARE IL VERSAMENTO DELL ' INDENNITA PARI A DUE MENSILITA DELLO STIPENDIO BASE CONTEMPLATA DALL ' ART . 34 , N . 2 , 3* COMMA , DELLO STATUTO .

30GLI ARGOMENTI DEDOTTI NON SONO BASATI SU ELEMENTI DI FATTO O DI DIRITTO SUFFICIENTI A PROVARE L ' ESISTENZA DELL ' ALLEGATO SVIAMENTO DI POTERE ;

31POICHE , COME RISULTA DALLA LETTERA SOPRA RICORDATA , LA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI RINUNCIARE ALLE PRESTAZIONI DEL RICORRENTE STAVA PER ESSERE ADOTTATA ALLA DATA DEL COLLOQUIO E DELLA STESSA LETTERA , SI PUO AMMETTERE CHE LA PROPOSTA ALLORA FATTA DAL DIRETTORE GENERALE - ANCHE SE PUO APPARIRE DEPRECABILE - TROVI LA SUA MOTIVAZIONE NELLA VOLONTA DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA DI NON NUOCERE ALLA REPUTAZIONE DEL RICORRENTE ;

32LE CONCLUSIONI INTESE A FAR ANNULLARE LA DECISIONE DI LICENZIAMENTO SONO QUINDI GIURIDICAMENTE INFONDATE .

33PER QUESTI MOTIVI IL PRESENTE RICORSO VA RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

34A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;

35IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE ;

36TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DAI DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .