61977J0083

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1978. - GIOVANNI NASELLI CONTRO CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE CON L'INTERVENTO DELL'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES). - PREVIDENZA SOCIALE. - CAUSA 83/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00683
edizione speciale greca pagina 00263
edizione speciale portoghese pagina 00269


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - INVALIDITA - PENSIONE - ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 - APPLICAZIONE ANALOGICA - PRESTAZIONI - RIPARTIZIONE PRORATA - PRESUPPOSTO - CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI SOTTO VARIE LEGISLAZIONI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 26 , N . 1 ; ARTT . 27 E 28 )

2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CUMULO - LEGISLAZIONI NAZIONALI - CLAUSOLE DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE - OPPONIBILITA - PRESUPPOSTI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 11 , N . 2 )

3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CUMULO - LEGISLAZIONI NAZIONALI - APPLICAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI RIDUZIONE O DI SOSPENSIONE - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI - ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1 - CONDIZIONI PER LA SUA APPLICAZIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 4 , ART . 9 , N . 2 )

Massima


1 . L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA DEGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 AI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 26 , N . 1 , IMPLICA CHE IL CALCOLO ' PRO RATA TEMPORIS ' DELLE PRESTAZIONI PUO VENIR EFFETTUATO SOLTANTO QUALORA , PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE , SIA STATO NECESSARIO CUMULARE , PREVIAMENTE , I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN DIVERSI STATI MEMBRI .

2 . L ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 RAPPRESENTA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 ASSICURANO AI LAVORATORI , CUI CONSENTONO DI CHIEDERE L ' APPLICAZIONE SIMULTANEA DEI SISTEMI PREVIDENZIALI DI DIVERSI STATI MEMBRI , ED INTENDE EVITARE IL CONSEGUIMENTO DI VANTAGGI CHE LE LEGGI NAZIONALI RITENGONO INDEBITI . DI CONSEGUENZA , LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI SUCCITATI REGOLAMENTI . PER CONTRO , IL REGOLAMENTO N . 3 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .

3 . L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 , SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 83/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

GIOVANNI NASELLI , RESIDENTE IN BRUXELLES

E

CAISSE AUXILIAIRE D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE CON L ' INTERVENTO DELL ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 E DELL ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 ,

Motivazione della sentenza


1CON SENTENZA 23 GIUGNO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 5 LUGLIO SUCCESSIVO , IL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 , RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( GU 1958 , PAG . 561 ) E DELL ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 , ' CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE E INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 , CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ' ( GU 1958 , PAG . 597 );

2LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA VERTENTE SUL CALCOLO , DA PARTE DEL COMPETENTE ENTE PREVIDENZIALE BELGA , DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA DI UN CITTADINO ITALIANO , ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , CHE HA LAVORATO IN ITALIA E NEL BELGIO ;

3IN QUANTO AFFETTO DA INVALIDITA , GLI VENIVA LIQUIDATA IN ITALIA , A FAR TEMPO DAL 1* OTTOBRE 1958 , A QUANTO PARE IN FORZA D ' UNA CONVENZIONE TRA L ' ITALIA ED IL BELGIO , UNA QUOTA DI PENSIONE D ' INVALIDITA ;

4AVENDO ANCORA LAVORATO NEL BELGIO NEL 1964 E NEL 1965 , EGLI SI AMMALAVA ED OTTENEVA , A CARICO DELL ' ASSICURAZIONE BELGA , A DECORRERE DAL 23 GIUGNO 1965 , DELLE INDENNITA DI MALATTIA TRASFORMATE IN VIA ULTERIORE IN PENSIONE DI INVALIDITA ;

5EGLI POSSEDEVA NEL BELGIO I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER AVER DIRITTO ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA , PRESCINDENDO DAGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 ;

6APPLICANDO LE NORME ANTICUMULO NAZIONALI , L ' ENTE BELGA DIMINUIVA CON EFFETTO RETROATTIVO L ' IMPORTO DELLA PENSIONE GIA VERSATA ALL ' INTERESSATO E RECLAMAVA IL RIMBORSO DELL ' INDEBITO ;

7SI CHIEDE , IN PRIMO LUOGO , SE L ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTORE , TENUTO CONTO DELL ' ART . 70 , PAR 2 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1963 , NON POTEVA CUMULARE LE INDENNITA BELGHE CON UNA PENSIONE ITALIANA DATO CHE LE PRESTAZIONI BELGHE SONO STATE ACQUISTATE SENZA CHE SI FACESSE RICORSO ALLE NORME COMUNITARIE , CIOE IN ALTRI TERMINI , SE L ' ENTE BELGA AVESSE FACOLTA O MENO DI APPLICARE LE CLAUSOLE ANTICUMULO NAZIONALI , IN RELAZIONE ALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , PER RIDURRE LE INDENNITA IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE BELGA ;

8SI CHIEDE , IN SECONDO LUOGO , SE L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 CONTEMPLI SOLO IL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE CHE VA DIMINUITA PER EFFETTO DEL CUMULO CON UN ' ALTRA PRESTAZIONE O UN ALTRO REDDITO SIA CORRISPOSTA GRAZIE AL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI , CIOE IN ALTRI TERMINI , SE L ' ENTE BELGA DOVESSE O MENO TENER CONTO DI UNA PARTE E NON DELL ' INTERA PENSIONE ITALIANA PER RIDURRE LA PRESTAZIONE BELGA , DATO CHE QUESTA E STATA ACQUISTATA SENZA CHE SI DOVESSE FAR RICORSO AI REGOLAMENTI COMUNITARI .

SULLA PRIMA QUESTIONE

9COME QUESTA CORTE HA GIA DICHIARATO , ED IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 6 DICEMBRE 1973 , MANCUSO , 140/73 ( RACC . 1973 , PAG . 1449 ) L ' APPLICAZIONE PER ANALOGIA DEGLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 AI CASI CONTEMPLATI DALL ' ART . 26 , N . 1 IMPLICA CHE IL CALCOLO ' PRO RATA TEMPORIS ' DELLE PRESTAZIONI PUO VENIR EFFETTUATO SOLTANTO QUALORA , PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE , SIA STATO NECESSARIO CUMULARE , PREVIAMENTE , I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN DIVERSI STATI MEMBRI ;

10QUINDI , GLI ARTT . 27 E 28 DEL REGOLAMENTO N . 3 VANNO DISAPPLICATI PER QUANTO RIGUARDA LA PENSIONE ACQUISTATA IN FORZA D ' UNA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .

11A TERMINI DELL ' ART . 11 , N . 2 DEL REGOLAMENTO ' LE NORME DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE , PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO PER I CASI DI CUMULO CON ALTRE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE O CON ALTRI REDDITI O IN RAPPORTO ALL ' ESERCIZIO DI UN ' OCCUPAZIONE , POSSONO ESSERE OPPOSTE AL BENEFICIARIO ANCHE SE SI TRATTI DI PRESTAZIONI ACQUISITE NELL ' AMBITO DI UN REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO O SE SI TRATTI DI REDDITI OTTENUTI O DI UN ' OCCUPAZIONE ESERCITATA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO . TUTTAVIA , QUESTA DISPOSIZIONE NON E APPLICABILE AI CASI IN CUI PRESTAZIONI DELLA STESSA NATURA SIANO ACQUISITE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 26 E 28 DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' ;

12COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO , IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 15 MAGGIO 1974 , 154/73 , KAUFMANN ( RACC . 1974 , PAG . 517 ), DETTO ARTICOLO , INTERPRETATO ALLA LUCE DEGLI ARTT . 48-51 DEL TRATTATO RAPPRESENTA LA CONTROPARTITA DEI VANTAGGI CHE I REGOLAMENTI NN . 3 E 4 ASSICURANO AI LAVORATORI , CUI CONSENTONO DI CHIEDERE L ' APPLICAZIONE SIMULTANEA DEI SISTEMI PREVIDENZIALI DI DIVERSI STATI MEMBRI ; ESSO , INFATTI , INTENDE EVITARE IL CONSEGUIMENTO DI VANTAGGI CHE LE LEGGI NAZIONALI RITENGONO INDEBITI ;

13DI CONSEGUENZA , LE LIMITAZIONI POSTE DALL ' ART . 11 , N . 2 , POSSONO VENIR ECCEPITE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI SOLTANTO CON RIGUARDO A PRESTAZIONI CONSEGUITE GRAZIE AI SUCCITATI REGOLAMENTI ;

14PER CONTRO , DALL ' ESAME DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA CHE NESSUNA DI ESSE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ;

15CIONONDIMENO , L ' ENTE BELGA INVOCA L ' ART . 70 DELLA LEGGE BELGA 9 AGOSTO 1963 VERTENTE SULL ' ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E L ' INVALIDITA , SECONDO CUI ' LE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALLA PRESENTE LEGGE SONO CONCESSE SOLO ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL RE , ALLORCHE PER IL DANNO SUL QUALE SI FONDA LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI E PREVISTA TUTELA A NORMA DEL DIRITTO ORDINARIO O DI UN ' ALTRA LEGISLAZIONE . IN QUESTI CASI , LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE NON SONO CUMULATE CON IL RISARCIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ALTRA LEGISLAZIONE . ESSE VANNO A CARICO DELL ' ASSICURAZIONE QUALORA IL DANNO CONTEMPLATO DA DETTA LEGISLAZIONE NON SIA EFFETTIVAMENTE RISARCITO . IN OGNI CASO L ' AVENTE DIRITTO DEVE RISCUOTERE UN IMPORTO ALMENO EQUIVALENTE A QUELLO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE . ' ;

16SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE LA QUESTIONE DEL SE DETTO ARTICOLO SIA UNA NORMA ANTICUMULO DA APPLICARSI ALLE PRESTAZIONI IN UN CASO QUALE QUELLO DELLA CAUSA PRINCIPALE , OVVERO ESSO COSTITUISCA SOLO UNA DISPOSIZIONE CHE CONFERISCE IL DIRITTO DI SURROGAZIONE ;

17GLI SPETTA INOLTRE VALUTARE SE DETTO ARTICOLO RENDA POSSIBILE LA RIDUZIONE D ' UNA PENSIONE BELGA , TENUTO CONTO DELLE PRESTAZIONI ACQUISTATE SOTTO IL REGIME DI UN ALTRO STATO MEMBRO PRESCINDENDO DALL ' ART . 11 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 .

SULLA SECONDA QUESTIONE

18L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 , DISPONE CHE ' NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO PRECEDENTE E CON RISERVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA SECONDA PARTE DEL PARAGRAFO 2 DELL ' ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO , QUALORE L ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DELL ' ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO COMPORTEREBBE LA RIDUZIONE E LA SOSPENSIONE DI UNA PRESTAZIONE DI INVALIDITA , DI VECCHIAIA O IN CASO DI MORTE ( PENSIONI ), LIQUIDATA IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DALL ' ISTITUZIONE DI UNO STATO MEMBRO , L ' ISTITUZIONE TIENE CONTO , PER LA RIDUZIONE O PER LA SOSPENSIONE , SOLTANTO DI UNA QUOTA DELLE PRESTAZIONI , REDDITI O RETRIBUZIONI , CHE DETERMINANO LA RIDUZIONE O LA SOSPENSIONE . TALE QUOTA E FISSATA AL PRO RATA DELLA DURATA DEI PERIODI , COMPIUTI IN CONFORMITA ALLA LETTERA B ), PARAGRAFO 1 ), DELL ' ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO ; NELLA DETERMINAZIONE DELL ' AMMONTARE TEORICO IN CONFORMITA ALLA DISPOSIZIONE CITATA , LA PRESTAZIONE O IL REDDITO O LA RETRIBUZIONE CITATA , LA PRESTAZIONE O IL REDDITO O LA RETRIBUZIONE CHE DETERMININO RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA PENSIONE NON DEBBONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE . ' ;

19DAI TERMINI DI DETTA DISPOSIZIONE RISULTA CHIARAMENTE CH ' ESSA SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE CC.EE . CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

21NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES , CON SENTENZA 23 GIUGNO 1977 , DICHIARA :

1* DALL ' ESAME DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA CHE NESSUNA DI ESSE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI ALLE PRESTAZIONI ACQUISTATE IN FORZA DELLA SOLA LEGISLAZIONE NAZIONALE .

2* L ' ART . 9 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 SI APPLICA SOLO NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI E STATA EROGATA GRAZIE ALL ' APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUMULO E DI RIPARTIZIONE PRO RATA .