SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 GENNAIO 1978. - PUBBLICO MINISTERO DEL REGNO DEI PAESI BASSI CONTRO JACOBUS PHILIPPUS VAN TIGGELE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL GERECHTSHOF DI AMSTERDAM). - PREZZI MINIMI PER IL GINEPRO. - CAUSA 82/77.
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE EQUIVALENTI - DIVIETO - CRITERI
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
2 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE EQUIVALENTI - PREZZO MINIMO - APPLICAZIONE SENZA DISTINZIONI ALLE MERCI NAZIONALI E IMPORTATE - COSTO INFERIORE DELLE MERCI IMPORTATE - IMPEDIMENTO A RIPERCUOTERLO SUL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO - DIVIETO - ESENZIONE DEL PREZZO MINIMO E NATURA TEMPORANEA DI ESSO - MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
3 . AIUTI ATTRIBUITI DAGLI STATI - PREZZI MINIMI - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AUTORITA PER LA VENDITA AL MINUTO DI UNA MERCE - CARICO ESCLUSIVO DEI CONSUMATORI - NON SUSSISTE AIUTO
( TRATTATO CEE , ART . 92 )
1 . AI FINI DEL DIVIETO DI MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE , E SUFFICIENTE CHE DETTE MISURE SIANO IDONEE A OSTACOLARE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , LE IMPORTAZIONI FRA STATI MEMBRI .
2 . IL PREZZO MINIMO , PUR APPLICANDOSI INDISTINTAMENTE ALLE MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE E AI PRODOTTI IMPORTATI , PUO OSTACOLARE LO SMERCIO DI QUESTI ULTIMI E VA CONSIDERATO COME UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA IN QUANTO IMPEDISCE CHE IL LORO PREZZO DI COSTO INFERIORE SI RIPERCUOTA SUL PREZZO DI VENDITA AL CONSUMATORE . QUESTA CONCLUSIONE SI IMPONE ANCHE SE L ' AUTORITA COMPETENTE SIA AUTORIZZATA A CONCEDERE ESENZIONI DALL ' APPLICAZIONE DEL PREZZO MINIMO FISSO E SE SI AVVALGA AMPIAMENTE DI TALE AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEI PRODOTTI IMPORTATI : INFATTI , LA NECESSITA , PER L ' IMPORTATORE O IL NEGOZIANTE , DI SOTTOPORSI ALLE FORMALITA AMMINISTRATIVE INERENTI A UN SIFFATTO REGIME PUO , DI PER SE STESSA , COSTITUIRE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA . IL CARATTERE TEMPORANEO DELL ' APPLICAZIONE DEI PREZZI MINIMI FISSI NON E UN ELEMENTO TALE DA GIUSTIFICARE UN SIMILE PROVVEDIMENTO , DAL MOMENTO CHE QUESTO E INCOMPATIBILE , PER ALTRI MOTIVI , CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO .
3 . L ' ART . 92 DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DI UN ' AUTORITA PUBBLICA , MA A CARICO ESCLUSIVO DEI CONSUMATORI , DI PREZZI MINIMI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI UN DETERMINATO PRODOTTO NON COSTITUISCE UN AIUTO STATALE AI SENSI DI DETTO ARTICOLO .
NEL PROCEDIMENTO 82/77 ,
AVENTE AD OGGETO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL GERECHTSHOF DI AMSTERDAM NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
PUBBLICO MINISTERO DEL REGNO DEI PAESI BASSI
E
JACOBUS PHILIPPUS VAN TIGGELE , RESIDENTE IN MAASDAM ( PAESI BASSI )
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30-37 E 92-94 DEL TRATTATO CEE ,
1CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 5 LUGLIO SUCCESSIVO , IL GERECHTSHOF DI AMSTERDAM HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE , DA UN LATO , DEGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO CONCERNENTI LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE NEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI E , DALL ' ALTRO , DEGLI ARTT . 92-94 DEL TRATTATO RIGUARDANTI GLI AIUTI CONCESSI DAGLI STATI ;
2TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO CONTRO UN NEGOZIANTE DI VINI E LIQUORI ACCUSATO DI AVER VENDUTO BEVANDE ALCOLICHE A PREZZI INFERIORI AI PREZZI MINIMI FISSATI DAL ' PRODUKTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN ' IN FORZA DEL REGIO DECRETO 18 DICEMBRE 1975 ( STAATSBLAD N . 746 ).
3IL REGOLAMENTO DEL PRODUKTSCHAP 17 DICEMBRE 1975 , RELATIVO AI PREZZI DELLE BEVANDE DISTILLATE , APPROVATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ECONOMICI IL 19 DICEMBRE 1975 , HA ISTITUITO , PER LA VENDITA AL DETTAGLIO NELL ' AMBITO NAZIONALE , UN REGIME DI PREZZI MINIMI FISSATI SECONDO CRITERI DIFFERENTI PER CIASCUNA CATEGORIA DI BEVANDE DISTILLATE ;
4PER QUANTO CONCERNE LE BEVANDE DEL TIPO ' GINEPRO GIOVANE ' E ' VIEUX ' , IL PREZZO MINIMO E CALCOLATO IN BASE AL PREZZO DI CATALOGO UNITARIO DEL FABBRICANTE , MAGGIORATO DI 0,60 FIORINI E DELL ' IVA E , IN OGNI CASO , NON PUO ESSERE INFERIORE A 11,25 FIORINI IL LITRO ;
5PER LE BEVANDE DEL TIPO ' GINEPRO INVECCHIATO ' , IL PREZZO MINIMO E FISSATO A 11,25 FIORINI IL LITRO ;
6PER TUTTE LE ALTRE BEVANDE DISTILLATE , IL PREZZO MINIMO E PARI AL PREZZO D ' ACQUISTO EFFETTIVO MAGGIORATO DELL ' IVA ;
7IN FORZA DELL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO , IL PREZZO MINIMO , INIZIALMENTE FISSATO A 11,25 FIORINI , E STATO AUMENTATO A 11,70 FIORINI IN RAGIONE DELL ' ANDAMENTO DEI COSTI ;
8L ' ART . 8 AUTORIZZA IL PRESIDENTE DEL PRODUKTSCHAP A CONCEDERE ESENZIONI DALL ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN TALUNI CASI O GRUPPI DI CASI ;
9DAL PREAMBOLO DEL REGIO DECRETO 18 DICEMBRE 1975 RISULTA CHE L ' AUTORIZZAZIONE CONFERITA AL PRODUKTSCHAP DI EMANARE UNA SIFFATTA NORMATIVA MIRAVA A FAVORIRE L ' ADEGUAMENTO DEL COMMERCIO DI VINI E LIQUORI ALLE CONDIZIONI DI NORMALE CONCORRENZA E DOVEVA ESSERE LIMITATA A UN PERIODO DI TRE ANNI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
10CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE GLI ART . 30-37 DEL TRATTATO VADANO INTERPRETATI NEL SENSO CHE IL DIVIETO DA ESSI SANCITO CONCERNE UN REGIME DI PREZZI COME QUELLO DI CUI TRATTASI ;
11L ' ART . 30 VIETA , NEGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI , QUALSIASI MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ;
12PER L ' APPLICAZIONE DI TALE DIVIETO , E SUFFICIENTE CHE LE MISURE DI CUI TRATTASI SIANO IDONEE A OSTACOLARE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN ATTO O IN POTENZA , LE IMPORTAZIONI FRA STATI MEMBRI ;
13BENCHE UNA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PREZZI CHE SI APPLICHI INDISTINTAMENTE ALLE MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE E AI PRODOTTI IMPORTATI NON POSSA , GENERALMENTE , PRODURRE UN SIMILE EFFETTO , IN DETERMINATI CASI PUO TUTTAVIA VERIFICARSI IL CONTRARIO ;
14COSI , UN OSTACOLO ALL ' IMPORTAZIONE POTREBBE RISULTARE , IN PARTICOLARE , DAL FATTO CHE UN ' AUTORITA NAZIONALE FISSI PREZZI O MARGINI DI UTILE A UN LIVELLO TALE DA SVANTAGGIARE I PRODOTTI IMPORTATI RISPETTO AI PRODOTI NAZIONALI CORRISPONDENTI , IN QUANTO ESSI NON POSSONO ESSERE SMERCIATI CON PROFITTO NELLE CONDIZIONI STABILITE OPPURE PERCHE IL VANTAGGIO CONCORRENZIALE RISULTANTE DA COSTI DI PRODUZIONE INFERIORI NE RISULTA NEUTRALIZZATO ;
15LA QUESTIONE IN ESAME VA RISOLTA ALLA LUCE DI TALI CONSIDERAZIONI , DATO CHE LA MERCE DI CUI TRATTASI NELLA FATTISPECIE NON RIENTRA IN UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO .
16INNANZITUTTO , UNA NORMA NAZIONALE CHE VIETA INDISTINTAMENTE LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI NAZIONALI E DI PRODOTTI IMPORTATI A PREZZI INFERIORI AL PREZZO D ' ACQUISTO PAGATO DAL DETTAGLIANTE NON PUO PRODURRE EFFETTI NEGATIVI SULLO SMERCIO DEI SOLI PRODOTTI IMPORTATI E , PERTANTO , NON PUO COSTITUIRE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE ;
17INOLTRE , IL FATTO CHE IL MARGINE DI UTILE MINIMO SIA STATO FISSATO NON GIA AD UNA PERCENTUALE DEL PREZZO DI COSTO , BENSI AD UN IMPORTO DETERMINATO , CHE SI APPLICA INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI NON PUO , DEL PARI , AVERE L ' EFFETTO DI SVANTAGGIARE I PRODOTTI IMPORTATI , EVENTUALMENTE MENO CARI , IN CASI COME QUELLO DI SPECIE , IN CUI L ' IMPORTO DEL MARGINE DI UTILE COSTITUISCE UNA QUOTA RELATIVAMENTE MODESTA DEL PREZZO AL DETTAGLIO DEFINITIVO ;
18PER CONTRO , IL PREZZO MINIMO FISSATO AD UN IMPORTO DETERMINATO , PUR APPLICANDOSI INDISTINTAMENTE ALLE MERCI DI PRODUZIONE NAZIONALE E AI PRODOTTI IMPORTATI , PUO OSTACOLARE LO SMERCIO DI QUESTI ULTIMI IN QUANTO IMPEDISCE CHE IL LORO PREZZO DI COSTO INFERIORE SI RIPERCUOTA SUL PREZZO DI VENDITA AL CONSUMATORE ;
19QUESTA CONCLUSIONE SI IMPONE ANCHE SE L ' AUTORITA COMPETENTE SIA AUTORIZZATA A CONCEDERE ESENZIONI DALL ' APPLICAZIONE DEL PREZZO MINIMO FISSO E SE SI AVVALGA AMPIAMENTE DI TALE AUTORIZZAZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI IMPORTATI : INFATTI , LA NECESSITA , PER L ' IMPORTATORE O IL NEGOZIANTE , DI SOTTOPORSI ALLE FORMALITA AMMINISTRATIVE INERENTI A UN SIFFATTO REGIME PUO , DI PER SE STESSA , COSTITUIRE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ;
20IL CARATTERE TEMPORANEO DELL ' APPLICAZIONE DEI PREZZI MINIMI FISSI NON E UN ELEMENTO TALE DA GIUSTIFICARE UN SIMILE PROVVEDIMENTO , DAL MOMENTO CHE QUESTO E INCOMPATIBILE , PER ALTRI MOTIVI , CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO ;
21LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO COSI RISOLTA : L ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA DETERMINAZIONE , DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE , DI UN PREZZO MINIMO DI VENDITA AL DETTAGLIO , FISSATO AD UN IMPORTO DETERMINATO E APPLICABILE INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI , COSTITUISCE , IN CONDIZIONI COME QUELLE CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO 17 DICEMBRE 1975 DEL PRODUKTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN , UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE , VIETATA DAL SUDDETTO ARTICOLO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
22LA SECONDA QUESTIONE MIRA , IN SOSTANZA , A STABILIRE SE GLI ARTT . 92-94 DEL TRATTATO VADANO INTERPRETATI NEL SENSO CHE UN REGIME DI PREZZI COME QUELLO DI CUI TRATTASI COSTITUISCE , AI TERMINI DI TALI ARTICOLI , UN AIUTO CONCESSO DALLO STATO ;
23A NORMA DELL ' ART . 92 , SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE , NELLA MISURA IN CUI INCIDANO SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI , GLI AIUTI CONCESSI DAGLI STATI OVVERO MEDIANTE RISORSE STATALI , SOTTO QUALSIASI FORMA , CHE FAVORENDO TALUNE IMPRESE O TALUNI PRODOTTI , FALSINO O MINACCINO DI FALSARE LA CONCORRENZA ;
24QUALUNQUE SIA LA DEFINIZIONE CHE VA DATA ALLA NOZIONE DI AIUTO AI SENSI DEL SUDDETTO ARTICOLO , DAL TESTO STESSO DI QUESTO RISULTA CHE UN PROVVEDIMENTO CARATTERIZZATO DALLA FISSAZIONE DI PREZZI MINIMI AL DETTAGLIO , ALLO SCOPO DI FAVORIRE I DISTRIBUTORI DI UN PRODOTTO E A CARICO ESCLUSIVO DEI CONSUMATORI , NON PUO COSTITUIRE UN AIUTO AI SENSI DELL ' ART . 92 ;
25INFATTI , I VANTAGGI CHE UN SIMILE INTERVENTO NEL PROCESSO FORMATIVO DEI PREZZI COMPORTA PER I DISTRIBUTORI DEL PRODOTTO CONSIDERATO NON SONO CONCESSI , NE DIRETTAMENTE , NE INDIRETTAMENTE , MEDIANTE RISORSE STATALI AI SENSI DELL ' ART . 92 ;
26LA SECONDA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA COME SEGUE : L ' ART . 92 DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE INTRERPRETATO NEL SENSO CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DI UN ' AUTORITA PUBBLICA , MA A CARICO ESCLUSIVO DEI CONSUMATORI , DI PREZZI MINIMI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI UN DETERMINATO PRODOTTO NON COSTITUISCE UN AIUTO STATALE AI SENSI DI DETTO ARTICOLO .
SULLE SPESE
27LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
28NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL GERECHTSHOF DI AMSTERDAM , CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1977 , DICHIARA :
1* L ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA DETERMINAZIONE , DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE , DI UN PREZZO MINIMO DI VENDITA AL DETTAGLIO , FISSATO AD UN IMPORTO DETERMINATO E APPLICABILE INDISTINTAMENTE AI PRODOTTI NAZIONALI E A QUELLI IMPORTATI , COSTITUISCE , IN CONDIZIONI COME QUELLE CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO 17 DICEMBRE 1975 DEL PRODUKTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN , UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE , VIETATA DAL SUDDETTO ARTICOLO .
2* L ' ART . 92 DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DI UN ' AUTORITA PUBBLICA , MA A CARICO ESCLUSIVO DEI CONSUMATORI , DI PREZZI MINIMI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI UN DETERMINATO PRODOTTO NON COSTITUISCE UN AIUTO STATALE AI SENSI DI DETTO ARTICOLO .