SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 SETTEMBRE 1977. - COMPAGNIA CARGILL CONTRO OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC). - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI). - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI. - CAUSA 27/77.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01535
edizione speciale greca pagina 00473
edizione speciale portoghese pagina 00551
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
NEL PROCEDIMENTO 27/77 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA :
COMPAGNIA CARGILL , CON SEDE IN PARIGI ,
E OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ),
DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 27 LUGLIO 1973 , N . 2042 , RECANTE MISURE TRANSITORIE PER L ' APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI VALIDI A DECORRERE DAL 4 GIUGNO 1973 ( GU N . L 207 , PAG . 34 )
1 CON SENTENZA 9 FEBBRAIO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 23 DELLO STESSO MESE , IL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI HA PROPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DIVERSE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO CEE DELLA COMMISSIONE 27 LUGLIO 1973 , N . 2042 , RECANTE MISURE TRANSITORIE PER L ' APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI VALIDO A DECORRERE DAL 4 GIUGNO 1973 ( GU N . L 207 , PAG . 34 ).
2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA CONCERNENTE IL CALCOLO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER ALCUNE ESPORTAZIONI DI CEREALI EFFETTUATE FRA IL 4 GIUGNO ED IL 31 LUGLIO 1973 DALLA COMPAGNIA CARGILL , RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , CHE AVEVA OTTENUTO PER ESSE IL 5 APRILE 1973 DELLE LICENZE D ' ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE PREFISSATA .
3 AVENDO LA CARGILL PRESENTATO ALL ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES UNA DOMANDA VOLTA AD OTTENERE IL PAGAMENTO DI IMPORTI COMPENSATIVI PER UN TOTALE DI 1 244 407,13 FF , IL SUDDETTO ENTE , IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2042/73 , LE RICONOSCEVA SOLTANTO UN CREDITO DI 467 583,21 FF .
4 CON LA PRIMA QUESTIONE SI DOMANDA ' SE IL REGOLAMENTO COMUNITARIO 27 LUGLIO 1973 , N . 2042 , SIA ILLEGITTIMO PER IL FATTO D ' AVER CREATO UNA DISCRIMINAZIONE FRA GLI ESPORTATORI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATI DAGLI ARTT . 7 E 40 DEL TRATTATO CEE , PONENDO GLI OPERATORI COMMERCIALI CHE AVEVANO FISSATO IN ANTICIPO LE RESTITUZIONI PRIMA DEL 4 GIUGNO 1973 IN UNA SITUAZIONE DIVERSA A SECONDA CHE LE ESPORTAZIONI FOSSERO STATE EFFETTUATE PRIMA DEL 4 GIUGNO 1973 O DOPO TALE DATA , GIACCHE NEL PRIMO CASO ESSI RICEVEVANO GLI IMPORTI COMPENSATIVI NELLA LORO INTEREZZA , NEL SECONDO INVECE DOVEVANO CORRERE ESSI STESSI I RISCHI DEL CAMBIO E SUBIVANO LE CONSEGUENZE DELLA SVALUTAZIONE DEL DOLLARO ' .
5 IN SECONDO LUOGO , VIENE CHIESTO ' SE IL PREDETTO REGOLAMENTO N . 2042/73 SIA ILLEGITTIMO IN QUANTO ATTRIBUISCE EFFICACIA RETROATTIVA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 30 APRILE 1973 , N . 1112 , E LEDE COSI I DIRITTI QUESITI ' .
6 SI DOMANDA , INFINE , ' QUALE SAREBBE LA DISCIPLINA , APPLICABILE AL CASO DI SPECIE , PIU FAVOREVOLE ALLA SOCIETA RICORRENTE , QUALORA LA CORTE DICHIARASSE ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO N . 2042/73 ' .
7 E OPPORTUNO ESAMINARE INSIEME LE DIVERSE QUESTIONI .
8 FIN DALL ' INSTAURAZIONE DEL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI , QUESTI ULTIMI VENIVANO CALCOLATI CON RIFERIMENTO ALLO SCARTO FRA LA PARITA DELLA MONETA NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO DICHIARATA AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE , DA UNA PARTE , ED IL CORSO DI CAMBIO IN CONTANTI DELLA SUDDETTA MONETA RISPETTO AL DOLLARO STATUNITENSE , DALL ' ALTRA .
9 A CAUSA DELLA CONTINUA PRESSIONE CUI IL DOLLARO STATUNITENSE RISULTAVA SOTTOPOSTO AGLI INIZI DEL 1973 , NONOSTANTE FOSSE STATO SVALUTATO NEL FEBBRAIO DI QUELL ' ANNO , IL CONSIGLIO DECIDEVA LA CREAZIONE D ' UN SISTEMA IN BASE AL QUALE LE MONETE DEI SEI STATI MEMBRI AVREBBERO FLUTTUATO LIBERAMENTE VERSO L ' ESTERNO , PUR NON ANDANDO , NEI LORO RECIPROCI RAPPORTI , OLTRE CERTI MARGINI D ' OSCILLAZIONE ( IL ' SERPENTE ' ), ED INVITAVA LA COMMISSIONE A PROPORGLI UNA RIFORMA DEL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER TENER CONTO DELLA NUOVA SITUAZIONE .
10 IN BASE ALLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE , IL CONSIGLIO EMANAVA IL 30 APRILE 1973 IL REGOLAMENTO N . 1112 , CHE MODIFICAVA L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 974/71 , STABILENDO CHE GLI IMPORTI COMPENSATIVI FOSSERO CALCOLATI NON PIU CON RIFERIMENTO AL DOLLARO STATUNITENSE , BENSI CON RIFERIMENTO AI TASSI CENTRALI DELLE MONETE INCLUSE NEL ' SERPENTE ' .
11 COME PRESCRIVE L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1112/73 , QUEST ' ULTIMO SI APPLICA ' A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI ENTRANO IN VIGORE LE MODALITA NECESSARIE PER LA SUA APPLICAZIONE ' .
12 LE MODALITA D ' APPLICAZIONE SONO STATE FISSATE DALLA COMMISSIONE CON IL REGOLAMENTO 30 MAGGIO 1973 , N . 1463 .
13 IN FORZA DELL ' ART . 19 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , ESSE SONO ENTRATE IN VIGORE SOLTANTO IL 4 GIUGNO 1973 .
14 DURANTE IL PERIODO IN CUI I PREDETTI IMPORTI COMPENSATIVI ERANO CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL DOLLARO , LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE VENIVANO CALCOLATE CON RIFERIMENTO AI PREZZI MONDIALI STABILITI IN DOLLARI CAMBIATI ALLA PARI , IL CHE AVREBBE POTUTO PORTARE AD UNA RIDUZIONE DELLE RESTITUZIONI , RISCHIO COMPENSATO DALLA CIRCOSTANZA CHE GLI IMPORTI COMPENSATIVI , DA PARTE LORO , ERANO CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL TASSO UFFICIALE DEL DOLLARO .
15 SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL REGOLAMENTO N . 2042/73 E INVALIDO IN QUANTO RISERVA AGLI ESPORTATORI CHE HANNO ESEGUITO IL LORO CONTRATTO PRIMA DEL 4 GIUGNO 1973 UN TRATTAMENTO DIVERSO DA QUELLO APPLICATO A COLORO CHE HANNO POTUTO ESEGUIRLO SOLO PIU TARDI .
16 L ' EFFETTO COMBINATO DEI REGOLAMENTI NN . 1112/73 E 1463/73 E CONSISTITO NEL SOPPRIMERE IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PER LE ESPORTAZIONI PROVENIENTI DALLA FRANCIA A PARTIRE DAL 4 GIUGNO 1973 .
17 IL REGOLAMENTO N . 2042/73 NON TOCCA LE ESPORTAZIONI ANTERIORI AL 4 GIUGNO CHE RIMANGONO EVIDENTEMENTE DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA IN VIGORE FINO A TALE DATA , MA COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO FAVOREVOLE AGLI OPERATORI CHE , AVENDO OTTENUTO IN PRECEDENZA LA PREFISSAZIONE , ESPORTINO A PARTIRE DAL 4 GIUGNO , GIACCHE CONCEDE LORO , A RICHIESTA , GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI APPLICABILI IL 3 GIUGNO .
18 NON SI PUO DUNQUE RITENERE CHE UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DI QUESTO TIPO FAVORISCA GLI ESPORTATORI CHE HANNO DATO ESECUZIONE AI LORO CONTRATTI PRIMA DEL 4 GIUGNO 1973 , NE CHE SIA DISCRIMINATORIO , COME AFFERMA LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE .
19 QUEST ' ULTIMA , PER DI PIU , HA SCELTO DI VEDER APPLICATA NEI PROPRI CONFRONTI LA SUDDETTA NORMATIVA ANZICHE IL REGOLAMENTO N . 837/72 , NEL QUALE , IN CASO DI MODIFICA DELLE NORME DI CALCOLO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI , SONO CONTEMPLATE DUE POSSIBILITA : L ' APPLICAZIONE DELL ' IMPORTO IN VIGORE IL GIORNO DELLA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE OPPURE , A RICHIESTA DELL ' INTERESSATO , L ' ANNULLAMENTO DELLA FISSAZIONE ANTICIPATA , CON LA CONSEGUENZA CHE L ' IMPORTO MONETARIO E LA RESTITUZIONE VENGONO STABILITI IN RELAZIONE ALLA DATA DELL ' ESPORTAZIONE .
20 DI CONSEGUENZA , DALL ' ESAME DELLE QUESTIONI PROPOSTE DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI NON E EMERSO ALCUN ELEMENTO ATTO A PORRE IN DUBBIO LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 2042/73 .
SULLE SPESE
21/22 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI CON SENTENZA 9 FEBBRAIO 1977 , DICHIARA :
DALL ' ESAME DELLE QUESTIONI PROPOSTE DAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DI PARIGI NON E EMERSO ALCUN ELEMENTO ATTO A PORRE IN DUBBIO LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 2042/73 .