CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 9 MARZO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa richiama la causa Moli/Commissione in merito alla quale vi siete pronunziati con sentenza 27 ottobre 1977. Essa verte, infatti, sul rifiuto di assumere motivato dall'asserita inidoneità fisica della ricorrente ad esercitare le funzioni d'agente ausiliario presso la Commissione, funzioni per le quali la sua candidatura era stata, in via preliminare, già accolta.
I fatti sono semplici.
La ricorrente, naturalizzata olandese, aveva compiuto studi secondari nei Paesi Bassi, diplomandosi segretaria in una scuola di Doordrecht.
Dopo aver occupato vari posti, che le consentivano di perfezionare la propria conoscenza del francese e dell'inglese, si presentava ad un concorso indetto dal Consiglio delle Comunità europee e veniva nominata, il 1o settembre 1975, dipendente in prova. Tuttavia, a far tempo dal 1o gennaio successivo, dava le dimissioni per il fatto che, in quanto avventista del settimo giorno, non poteva, per ragioni di credo personale, accettare di lavorare la domenica, mentre le riunioni del Consiglio potevano tenersi durante il fine settimana.
Dopo aver svolto, in via ulteriore, determinati compiti per conto della Commissione delle Comunità europee come temporanea, partecipava a delle prove (tests) indette il 24 maggio 1976 dalla stessa istituzione per l'assunzione d'agenti ausiliari di categoria C, grado 7. La ricorrente superava dette prove.
Tuttavia, prima della nomina, doveva sottoporsi alla visita d'idoneità, giusta il combinato disposto degli artt. 28, lett. e), e 33 dello Statuto. Convocata quindi presso l'Ufficio medico della Commissione, vi si presentava il 15 luglio 1976. In esito a tale visita, detto Ufficio prescriveva, per le date 23 e 29 luglio, due visite complementari da effettuarsi presso neuro-psichiatri diversi.
L'Uffico medico informava allora la direzione generale del personale e dell'amministrazione delle propria conclusione: la ricorrente veniva dichiarata fisicamente inidonea ad occupare uno dei posti da coprire.
Con provvedimento 14 settembre 1976, il responsabile della divisione «assunzioni, nomine, promozioni», notificava alla sig.na Mollet l'esito negativo della visita medica da lei subita, precisando che la dichiarazione d'inidoneità ostava alla sua assunzione alle dipendenze della Commissione. Egli soggiungeva nondimeno: «Qualora Lei volesse conoscere i motivi di tale inidoneità, Le suggerisco di mettersi in contatto, per il tramite del Suo medico curante, col dott. Semiller, responsabile dell'Ufficio medico …».
Tuttavia, detto provvedimento non accennava affatto alla facoltà, che — è vero — non corrisponde, allo stato attuale della normativa, ad alcun obbligo statutario, di far sottoporre il giudizio medico di cui la ricorrente aveva costituito oggetto ad un riesame da parte di una commissione di tre medici, mentre nella causa Moli l'amministrazione aveva espressamente invitato l'interessato a sollecitare la riunione di un siffatto collegio medico ad hoc.
Comunque stiano le cose, a richiesta della Mollet il dott. Chevalier, suo medico curante, invitava l'Ufficio medico a precisargli i motivi d'ordine sanitario che stavano alla base del parere.
La risposta fornita il 4 ottobre 1976 da detto Ufficio era quanto mai vaga È necessario citarla: «Mi pregio segnalar- Le che abbiamo formulato alcune riserve quanto all'assunzione della sig.na Mollet e quindi la sua candidatura non è stata accolta dall'amministrazione della Commissione delle Comunità europee. Non sussistono dati sanitari tali da richiedere una cura».
Stando a questa risposta, che non era atta ad apportare la benché minima precisazione sui motivi d'ordine sanitario alla base della dichiarazione d'inidoneità fisica alle funzioni da svolgere, in data 30 novembre 1976 la ricorrente presentava alla Commissione un reclamo amministrativo, che è rimasto senza esito per oltre quattro mesi.
È avverso il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo che essa ricorre dinanzi a questa Corte, chiedendo inoltre il risarcimento del danno, tanto materiale quanto morale.
Essa reclama:
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in primo luogo, la somma di FB 2050000 a titolo di risarcimento del danno, tanto materiale quanto morale, arrecatole dall'illegittimo rifiuto d'assunzione, |
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in secondo luogo, l'importo di FB 50000 a titolo di risarcimento del danno morale arrecatole dal comportamento illecito dell'amministrazione. |
Il primo mezzo di ricorso s'impernia sulla mancanza di motivazione del provvedimento della Commissione 14 settembre 1976 e, di conseguenza, del silenzio-rifiuto opposto dalla stessa Commissione al reclamo amministrativo della ricorrente.
Tale mezzo trae linfa dall'art. 54 del regime vigente per gli altri dipendenti della Comunità, in forza del quale l'art. 25 dello Statuto del personale va appli cato in via analogica agli agenti ausiliari.
Quanto al silenzio-rifiuto che, per sua natura, non può esser motivato, voi avete statuito, in particolare nella sentenza 27 ottobre 1977, Moli (causa 121/76), che la sua motivazione deve necessariamente coincidere con la motivazione o col difetto di motivazione della decisione contro la quale il reclamo rimasto senza esito era diretto, di guisa che le due motivazioni vanno esaminate congiuntamente.
Per quanto riguarda il rifiuto d'assumere, per motivi d'inidoneità fisica, il candidato iscritto in un elenco di riserva, dalla medesima sentenza risulta che esso costituisce una decisione presa a suo carico ai sensi dell'art. 25 dello Statuto che dev'essere, quindi, motivata.
Questo ragionamento va applicato, «mutatis mutandis», al rifiuto d'assunzione opposto, per motivi d'inidoneità fisica, al candidato che ha superato i «tests» o prove indetti per l'assunzione di agenti ausiliari. Un rifiuto del genere costituisce una decisione presa a carico di detto candidato e va quindi motivata ex art. 54 del regime vigente per gli altri dipendenti.
Sempre secondo la sentenza Moli, detta esigenza va tuttavia conciliata con quella del segreto medico che rende ciascun medico, salvo circostanze eccezionali, giudice della possibilità di comunicare alle persone che cura o visita la natura delle eventuali affezioni.
L'autorità che ha il potere di nomina può quindi solo limitarsi a motivare il rifiuto d'assumere per inidoneità fisica richiamandosi al parere dell'Ufficio medico dell'istituzione, il che si è appunto verificato nel caso di specie.
Tuttavia, la conciliazione che s'impone tra l'esigenza della motivazione ed il rispetto del segreto medico scaturisce dalla facoltà, data all'interessato, di chiedere all'Ufficio medico — e d'ottenere da questo — che i motivi d'inidoneità siano comunicati ad un medico di sua scelta. Dette informazioni devono consentire all'interessato, vuoi direttamente, vuoi per il tramite del suo medico, di accertare se il rifuto di assunzione sia conforme alle norme dello Statuto che vanno applicate nei suoi confronti.
Di conseguenza, si tratta di stabilire se, nel caso di specie, il medico curante della ricorrente sia stato effettivamente informato — entro un termine ragionevole e comunque inferiore al termine per il reclamo amministrativo — dei motivi d'ordine medico dell'inidoneità fisica e, in tal modo, messo in grado di istruire la cliente in guisa da darle la possibilità di contestare utilmente detti motivi.
Non ritengo, Signori, che nel caso di specie le cose si siano svolte in tal senso. Come ho già detto, la Mollet aveva chiesto al proprio medico curante, dott. Chevalier, d'informarsi presso il responsabile dell'Ufficio medico della Commissione sulla motivazione del suo parere, ma in data 4 ottobre 1976, cioè prima della scadenza del termine di reclamo, il dott. Turner si limitava in verità a rispondere, senza rivelare i veri motivi della posizione assunta dall'Uffico medico, che questo aveva «formulato talune riserve quanto all'assunzione della Mollet» e che «non sussistevano dati sanitari tali da richiedere una cura».
Dalla suddetta risposta può solo desumersi che il medico curante non era in grado di istruire la ricorrente quanto ai motivi della sua inidoneità fisica. Stando alla sentenza Moli, tale considerazione è di per sé sufficiente a motivare l'annullamento della decisione impugnata.
Ma c'è di più. Nel reclamo 30 novembre 1976, la Mollet aveva chiesto espressamente alla Commissione di mettere immediatamente a disposizione del suo medico curante l'intero fascicolo raccolto dall'Ufficio medico di detta istituzione.
Il 26 maggio 1977, la convenuta informava la controparte «che una relazione completa — relativa al suo fascicolo medico — sarebbe stata senza indugio trasmessa al suo medico curante».
Tale comunicazione perveniva al dott. Chevalier l'8 giugno successivo. Egli riceveva la relazione dell'Ufficio medico della Commissione. Il suo contenuto, però, non ha certo consentito al medico curante di rendere noti all'interessata i veri motivi della sua «inidoneità al posto cui essa aspirava». Risulta infatti dalla risposta al quesito che gli avete rivolto in udienza che la comunicazione, assertivamente completa, trasmessa dall'Ufficio medico al dott. Chevalier si limitava ad informarlo che l'inidoneità dell'interessata al posto ambito «si basava sulle relazioni condordi di due neuro-psichiatri e che, comunque, a sostegno della decisione d'inidoneità non si faceva valere alcuna affezione puramente fisica».
Orbene, quello che fu, senza dubbio, determinante nel parere d'inidoneità espresso dall'Ufficio medico dell'istituzione è il giudizio concorde di ciascuno dei due neuro-psichiatri che hanno esaminato la ricorrente. Non conoscendo le loro conclusioni, il dott. Chevalier non poteva certo comunicare alla propria cliente i motivi reali del provvedimento d'inidoneità.
Pur se, in risposta al quesito sollevato in udienza, vi è stato chiaramente detto che il dott. Chevalier non ha chiesto la trasmissione della relazione dei suddetti due medici, non ritengo che si possa farne carico né alla ricorrente né al dott. Chevalier. È all'Ufficio medico della Commissione che spettava trasmettere le relazioni dettagliate dei due neuropsichiatri, ch'essa aveva preso l'iniziativa di consultare.
Come avete precisato nella sentenza Moli, «invitando … il ricorrente a far chiedere al proprio medico curante le ragioni della dichiarata inidoneità fisica, l'amministrazione intendeva dargli modo di contestare efficacemente dette ragioni in occasione del riesame del caso».
Del pari, nella presente causa, detta possibilità non è stata data alla ricorrente, e cito ancora la sentenza Moli «di guisa che la Commissione ha violato il principio generale secondo cui ogni amministrazione, qualora adotti un provvedimento atto a ledere gravemente interessi individuali, deve porre l'interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista».
Questo non si è affatto verificato nel caso di specie. Non mi resta quindi che concludere nel senso che tanto il provvedimento iniziale 14 settembre 1976 quanto il silenzio-rifiuto opposto al reclamo della ricorrente, vanno annullati.
Cionondimeno voi non potete surrogarvi all'autorità che ha il potere di nomina e non potreste comunque ordinare che la ricorrente sia nominata al posto ch'essa postula.
Inoltre, l'illegittimità che inficia la decisione impugnata riguarda la procedura secondo cui la dichiarazione d'inidoneità e, quindi, il rifiuto di assumere venivano opposti alla sig.na Mollet. Questa considerazione, pur se giustifica l'annullamento delle decisioni impugnate, non consente di concludere che la ricorrente possiede o non possiede la richiesta idoneità fisica, ma unicamente che l'accertamento relativo a detta inidoneità è stato effettuato in modo illegittimo e va ripetuto in base alla procedura di rito. Spetterà alla Commissione, se condividete il mio parere, adottare tutti i provvedimenti ad hoc.
Stando così le cose, non ritengo che possiate accogliere pienamente la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente. Trattandosi di un danno materiale assertivamente subito e che consiste nel mancato guadagno, a partire dalla fine del 1976, in conseguenza del rifiuto di assunzione oppostole, non mi sembra lo si possa risarcire. In primo luogo per il motivo che non vi è stata comunque, da parte della Mollet, attività prestata presso la Commissione e ch'essa neppure nell'ipotesi in cui la sua idoneità fisica fosse riconosciuta potrebbe aver diritto ad una indennità che compensi la differenza tra il mancato guadagno ed i redditi professionali ch'essa poteva realizzare a far tempo dal 14 settembre 1976. In secondo luogo, sarebbe ancora necessario che, in esito ad una nuova visita medica, fosse riconosciuta la sua idoneità. La domanda è perciò quanto meno prematura e d'altronde eccessiva e non vedo, su questo piano, quale altra fonte di pregiudizio potrebbe legittimamente invocarsi.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno morale richiesto a causa dell'incertezza nella quale la Commissione, col suo modo di procedere, l'ha lasciata quanto al suo stato di salute, sono propenso, per contro, a riconoscere che tali conclusioni sono fondate. La somma di FB 50000 richiesta a tale titolo non mi sembra eccessiva e vi propongo di accordarla.
Concludo quindi nel senso che
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1o |
il provvedimento 14 settembre 1976 e il silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dalla ricorrente vengano annullati ; |
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2o |
la Commissione sia condannata a versare alla sig.na Mollet l'importo di FB 50000, a titolo di risarcimento del danno morale provocatole dal suo comportamento ; |
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3o |
le conclusioni del ricorso siano respinte nella parte restante; |
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4o |
le spese vengano poste a carico della Commissione. |
( 1 ) Traduzione dal francese.