61976J0102

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 MAGGIO 1977. - H.O.A.G.M. PERENBOOM CONTRO ISPETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NIMEGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI). - CAUSA 102/76.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 00815
edizione speciale greca pagina 00259
edizione speciale portoghese pagina 00307


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - CONTRIBUTI SULLA RETRIBUZIONE IMPOSTI DALLO STATO DI RESIDENZA - INAMMISSIBILITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 12 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 13 )

Massima


L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 E L ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ESCLUDONO ENTRAMBI CHE LO STATO DI RESIDENZA ABBIA LA FACOLTA D ' IMPORRE , IN FORZA DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE SOCIALE , CONTRIBUTI SULLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL LAVORATORE IN RAGIONE DELL ' ATTIVITA PRESTATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , E PERCIO SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DI QUESTO STATO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 102/76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

H.O.A.G.M . PERENBOOM , NIMEGA ,

E ISPETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NIMEGA ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 3 E 1408/71 , CON RIGUARDO ALL ' OBBLIGO , IMPOSTO AL LAVORATORE SUBORDINATO DALLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA , DI VERSARE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN FUNZIONE DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN UN ALTRO STATO MEMBRO E SOGGETTA , IN QUEST ' ULTIMO STATO , AL REGIME CONTRIBUTIVO DI PREVIDENZA SOCIALE ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 13 OTTOBRE 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 21 OTTOBRE SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 ( GU 1958 , N . 30 , DEL 16 DICEMBRE 1958 , PAG . 561 ) E DELL ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ( GU N . L 149 , DEL 5 LUGLIO 1971 , PAG . 2 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA L ' AMMINISTRAZIONE OLANDESE ED UN LAVORATORE CITTADINO DEI PAESI BASSI , IL QUALE PUR AVENDO QUIVI RISIEDUTO NEL 1972 , ERA STATO OCCUPATO , DURANTE LO STESSO ANNO , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , UNA PRIMA VOLTA DAL 14 GIUGNO AL 18 AGOSTO ED UNA SECONDA VOLTA DAL 2 OTTOBRE AL 21 DICEMBRE .

3 DAL FASCICOLO RISULTA CHE DETTO LAVORATORE E STATO SOTTOPOSTO ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ED HA VERSATO CONTRIBUTI IN QUESTO STATO PER I SUDDETTI PERIODI LAVORATIVI , MENTRE , PER IL RESTO DELL ' ANNO , E STATO SOGGETTO AL REGIME OLANDESE DELLE ' ASSICURAZIONI GENERALI ' ( ' VOLKSVERZEKERINGEN ' ), IL QUALE SI APPLICA A QUALSIASI PERSONA DI ETA NON INFERIORE AI 15 ANNI E NON SUPERIORE AI 65 ANNI , RESIDENTE NEI PAESI BASSI O CHE , PUR NON RISIEDENDOVI , PRESTI LAVORO SUBORDINATO NEL TERRITORIO DI TALE STATO .

4 AL LAVORATORE DI CUI TRATTASI VENIVA PERCIO IMPOSTO , IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI RESIDENZA , IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI SULLA RETRIBUZIONE PERCEPITA NELLO STATO DI OCCUPAZIONE , IN MISURA PROPORZIONALE AL PERIODO DELL ' ANNO DURANTE IL QUALE EGLI NON AVEVA LAVORATO IN QUEST ' ULTIMO STATO .

5 L ' INTERESSATO HA CONTESTATO LA LEGITTIMITA DI TALE IMPOSIZIONE , SOSTENENDO FRA L ' ALTRO CHE , AVENDO VERSATO CONTRIBUTI NELLO STATO D ' OCCUPAZIONE , PROPORZIONALMENTE ALLA RETRIBUZIONE IVI PERCEPITA , EGLI NON POTEVA ESSERE TENUTO A FARE LO STESSO PER UNA PARTE DI TALE REDDITO , ANCHE NELLO STATO DI RESIDENZA , TROVANDOSI COSI SOTTOPOSTO AD UNA DOPPIA IMPOSIZIONE , CONTRASTANTE COI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO E INAMMISSIBILE IN BASE ALLE NORME COMUNITARIE .

6 L ' AUTORITA NAZIONALE COMPETENTE HA INVECE SOSTENUTO CHE , AGLI EFFETTI DELL ' APPLICAZIONE DEL REGIME OLANDESE DELLE ' ASSICURAZIONI GENERALI ' , E IRRILEVANTE , PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN FORZA DELLO STESSO REGIME , CHE TALE REDDITO SIA STATO PERCEPITO NEI PAESI BASSI OVVERO IN UN ALTRO STATO .

7 CON LA PRIMA QUESTIONE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE A QUESTA CORTE DI STABILIRE SE , NEL CASO DI UN LAVORATORE CHE SIA STATO OCCUPATO PER UNA PARTE DELL ' ANNO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA E SIA STATO SOGGETTO , DURANTE LO STESSO PERIODO , ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DELLO STATO D ' OCCUPAZIONE , ESSENDO INVECE SOTTOPOSTO , PER IL RIMANENTE PERIODO DELL ' ANNO , A QUELLA DELLO STATO DI RESIDENZA , L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 NON OSTI A CHE SULLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DALL ' INTERESSATO , ED IN BASE ALLA QUALE SIANO STATI VERSATI CONTRIBUTI NELLO STATO D ' OCCUPAZIONE , IN CONFORMITA ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE IVI VIGENTE , VENGANO RISCOSSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANCHE NELLO STATO DI RESIDENZA , IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTE DELL ' ANNO DURANTE LA QUALE L ' INTERESSATO NON HA LAVORATO NELLO STATO DI OCCUPAZIONE .

8 CON LA SECONDA QUESTIONE , IL GIUDICE NAZIONALE SOLLEVA LO STESSO PROBLEMA , IN RELAZIONE ALL ' INTERPRETAZIONE DA DARE ALL ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

9 LE DUE QUESTIONI VANNO ESAMINATE CONGIUNTAMENTE .

10 L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 , RECITA : ' FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO , I LAVORATORI SUBORDINATI O ASSIMILATI OCCUPATI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO SONO SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DI TALE STATO , ANCHE SE RISIEDONO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO . . . '

11 L ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IL QUALE STABILISCE , AL N . 1 , CHE IL LAVORATORE ' E SOGGETTO ALLA LEGISLAZIONE DI UN SOLO STATO MEMBRO ' , ESCLUDE QUALSIASI POSSIBILITA DI APPLICARE CONGIUNTAMENTE , PER UNO STESSO PERIODO , VARIE LEGISLAZIONI NAZIONALI .

12 E EVIDENTE D ' ALTRA PARTE CHE , NELLA SITUAZIONE PROSPETTATA DAL GIUDICE A QUO , IL LAVORATORE NON E STATO SOGGETTO ALLE NORME DELLO STATO DI RESIDENZA RELATIVE ALLE ' ASSICURAZIONI GENERALI ' DURANTE IL PERIODO IN CUI EGLI HA LAVORATO NELL ' ALTRO STATO MEMBRO E PER IL QUALE E STATO SOTTOPOSTO ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DI QUEST ' ULTIMO STATO .

13 IL FATTO CHE IL LAVORATORE SIA GRAVATO , IN RAGIONE DI UNA MEDESIMA RETRIBUZIONE , DA ONERI SOCIALI IMPOSTI IN FORZA DI DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI , MENTRE EGLI PUO ASSUMERE LA QUALITA DI ASSICURATO RISPETTO AD UNA SOLA DI TALI LEGISLAZIONI , ESPONE IL LAVORATORE STESSO AD UNA DOPPIA IMPOSIZIONE , IL CHE E IN CONTRASTO CON LE CITATE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI N . 3 E N . 1408/71 .

14 DI CONSEGUENZA , POICHE LA LEGISLAZIONE SOCIALE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA NON SI APPLICA A PERIODI DI LAVORO COMPIUTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO , LA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN RAGIONE DI TALE LAVORO NON PUO COSTITUIRE , NEMMENO PARZIALMENTE , LA BASE IMPONIBILE PER LA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI IN FORZA DI TALE LEGISLAZIONE , ED E QUINDI SOTTRATTA AGLI ONERI SOCIALI PREVISTI DALLE RELATIVE NORME .

15 LE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE A QUO VANNO PERCIO RISOLTE NEL SENSO CHE L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 E L ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ESCLUDONO ENTRAMBI CHE LO STATO DI RESIDENZA ABBIA LA FACOLTA D ' IMPORRE , IN FORZA DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE SOCIALE , CONTRIBUTI SULLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL LAVORATORE IN RAGIONE DELL ' ATTIVITA PRESTATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , E PERCIO SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DI QUESTO STATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

16 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

17 NEI CONFRONTI DELLE PARTI IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI CON SENTENZA 13 OTTOBRE 1976 , DICHIARA :

L ' ART . 12 DEL REGOLAMENTO N . 3 E L ' ART . 13 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ESCLUDONO ENTRAMBI CHE LO STATO DI RESIDENZA ABBIA LA FACOLTA D ' IMPORRE , IN FORZA DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE SOCIALE , CONTRIBUTI SULLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL LAVORATORE IN RAGIONE DELL ' ATTIVITA PRESTATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , E PERCIO SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DI QUESTO STATO .