SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1976. - VITO INZIRILLO CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION FRANCESE). - CAUSA 63/76.
raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 02057
edizione speciale greca pagina 00767
edizione speciale portoghese pagina 00839
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - AMBITO D ' APPLICAZIONE
( REGOLAMENTO N . 1612/68 , ART . 7 )
3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONE NAZIONALE - MINORATI ADULTI - DIRITTI ALL ' ASSEGNO - CITTADINO D ' UN ALTRO STATO MEMBRO - DISCIPLINA COMUNITARIA - APPLICAZIONE
( REGOLAMENTO N . 1408/71 , ART . 1 F ), ART . 2 , N . 1 )
1 . LA CORTE , BENCHE QUANDO STATUISCE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE NON SIA COMPETENTE A QUALIFICARE LE NORME DI DIRITTO NAZIONALE RISPETTO AD UNA NORMA COMUNITARIA , PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI D ' INTERPRETAZIONE RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO ESSERGLI UTILI NEL VALUTARE GLI EFFETTI DI DETTE DISPOSIZIONI .
2 . NELLA PROSPETTIVA DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PERSEGUITA DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 E TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE SUE NORME , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , VA DELIMITATO IN MODO DA COMPRENDERE OGNI VANTAGGIO SOCIALE E FISCALE , CONNESSO O MENO AL CONTRATTO DI LAVORO .
3 . IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .
NEL PROCEDIMENTO 63-76 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COUR DE CASSATION FRANCESE NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
VITO INZIRILLO , RESIDENTE IN LIONE ,
E CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DE LYON ,
DOMANDA VERTENDE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO N . 1408/71 RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , CON RIFERIMENTO AGLI ASSEGNI PER MINORATI ADULTI ,
1 CON SENTENZA 26 MAGGIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 7 LUGLIO 1976 , LA CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IN MATERIA DI ASSEGNO AI MINORATI ADULTI .
2/3 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SUL RIFIUTO , DA PARTE DELLA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DI LIONE DI CORRISPONDERE AD UN MINORATO ADULTO , CITTADINO ITALIANO , RESIDENTE IN FRANCIA COL PADRE IVI OCCUPATO COME LAVORATORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI ISTITUITO DAGLI ARTT . 7 E 8 DELLA LEGGE FRANCESE 13 LUGLIO 1971 , N . 71-563 . L ' ASSEGNO E STATO NEGATO PER IL MOTIVO CHE DETTA LEGGE LO RISERVA AI CITTADINI FRANCESI .
4 LA CORTE DI CASSAZIONE CHIEDE SE , A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , ' UN MINORATO ADULTO ITALIANO CHE NON HA MAI LAVORATO IN FRANCIA DEBBA FRUIRE DELL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI , ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1971 A FAVORE DEI SOLI CITTADINI FRANCESI RESIDENTI IN FRANCIA , QUALORA VI RISIEDA E SUO PADRE , LAVORATORE MIGRANTE ITALIANO , VI SIA OCCUPATO ' .
5/6 PER RISOLVERE LA QUESTIONE , E OPPORTUNO DEFINIRE ANZITUTTO L ' AMBITO D ' APPLICAZIONE MATERIALE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 RISPETTO ALLE NORME DI DIRITTO NAZIONALE CHE CONTEMPLANO L ' ASSEGNO DI CUI TRATTASI . QUESTA CORTE , BENCHE QUANDO STATUISCE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE NON SIA COMPETENTE A QUALIFICARE LE NORME DI DIRITTO NAZIONALE RISPETTO AD UNA NORMA COMUNITARIA , PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI D ' INTERPRETAZIONE RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO ESSERGLI UTILI NEL VALUTARE GLI EFFETTI DI DETTE DISPOSIZIONI .
7/9 NELLA SENTENZA 13 NOVEMBRE 1974 ( CAUSA 39-74 , RACC . 1974 , PAG . 1251 ), QUESTA CORTE HA AFFERMATO CHE ' LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI RIENTRA , RISPETTO ALLE PERSONE CUI SI RIFERISCE IL REGOLAMENTO N . 3 , NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO E DELLE NORME COMUNITARIE ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE ' . DATO CHE IL REGOLAMENTO N . 3 E STATO SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , LA STESSA COSA VALE PER LE NORME DI QUESTO ULTIMO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINANO L ' AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE . NE CONSEGUE CHE UN REGIME NAZIONALE DI ASSEGNI PER MINORATI , DEL GENERE DI QUELLO DI CUI TRATTASI , CHE ATTRIBUISCE UN DIRITTO SOGGETTIVO A DETTI ASSEGNI RIENTRA , RISPETTO ALLE PERSONE CUI SI RIFERISCE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO .
10 SI DEVE POI STABILIRE SE IL MINORATO ADULTO CHE SI TROVI NELLA SITUAZIONE INDICATA DAL GIUDICE NAZIONALE , SIA UNA PERSONA CUI DETTO REGOLAMENTO SI RIFERISCE .
11/12 L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 STABILISCE CHE QUESTO SI APPLICA ' AI LAVORATORI CHE SONO O SONO STATI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI E CHE SONO CITTADINI DI UNO DEGLI STATI MEMBRI . . ., NONCHE AI LORO FAMILIARI E AI LORO SUPERSTITI ' . SE E VERO CHE L ' ART . 1 , LETT . F ), DI DETTO REGOLAMENTO SI RICHIAMA , PER LA DETERMINAZIONE DEI ' FAMILIARI ' DEL LAVORATORE , ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE SECONDO LA QUALE LE PRESTAZIONI VENGONO CORRISPOSTE , NON E MEN VERO CHE DETTO RICHIAMO VA INTERPRETATO FACENDO SALVI I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO SUI QUALI IL REGOLAMENTO N . 1408/71 E BASATO .
13/14 A TERMINI DEL QUINTO CONSIDERANDO DELLA MOTIVAZIONE , LE NORME DI DETTO REGOLAMENTO ' S ' INSERISCONO NEL QUADRO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI E DEVONO PERCIO CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL LORO TENORE DI VITA E CONDIZIONI DI LAVORO , GARANTENDO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , DA UN LATO , A TUTTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI LA PARITA DI TRATTAMENTO DI FRONTE ALLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI E , DALL ' ALTRO , AI LAVORATORI E AI LORO RISPETTIVI AVENTI DIRITTO IL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE , QUALUNQUE SIA IL LUOGO DI OCCUPAZIONE O DI RESIDENZA ' . A TALE SCOPO , L ' ART . 3 , N . 1 , IL QUALE SANCISCE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO , DISPONE CHE ' LE PERSONE CHE RISIEDONO NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ED ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI E SONO AMMESSE AL BENEFICIO DELLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI TALE STATO , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' .
15/17 LA NOZIONE DI FAMILIARE DI UN LAVORATORE COMPRENDE SENZA DUBBIO - COME AMMETTE LA STESSA LEGISLAZIONE DA CUI DIPENDE NELLA FATTISPECIE LA PRESTAZIONE DI CUI E CAUSA - IL MINORE A CARICO DEI GENITORI . PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL FIGLIO MINORATO CHE POSSIEDA FIN DALLA MINORE ETA I REQUISITI PER FRUIRE , IN QUANTO FAMILIARE DEL LAVORATORE , DEGLI ASSEGNI PER MINORATI , LA PARITA DI TRATTAMENTO IMPOSTA DALL ' ART . 3 , N . 1 , SOPRA CITATO NON PUO AVER FINE AL TERMINE DELLA MINORE ETA , OVE L ' INTERESSATO , A CAUSA DELLA MINORAZIONE , SIA NELL ' IMPOSSIBILITA DI ACQUISTARE A SUA VOLTA LO STATUS DI LAVORATORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . IN UN CASO DEL GENERE , IL LAVORATORE DESIDEROSO DI GARANTIRE A SUO FIGLIO LA CONTINUITA DEGLI ASSEGNI RESI NECESSARI DALLA MINORAZIONE , SAREBBE INDOTTO A NON RIMANERE NELLO STATO MEMBRO IN CUI SI E STABILITO ED HA TROVATO LAVORO , IL CHE SAREBBE IN CONTRASTO CON LO SCOPO PERSEGUITO DAL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , IN VISTA , FRA L ' ALTRO , DEL DIRITTO , ATTRIBUITO IN FORZA DI QUESTO PRINCIPIO AL LAVORATORE ED AI SUOI FAMILIARI , DI RESTARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE HA OCCUPATO UN POSTO , ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 GIUGNO 1970 N . 1251 ( GU 1970 , N . L 142 , PAG . 24 ).
18/20 L ' OBBLIGO DI GARANTIRE AL FIGLIO MINORATO ADULTO DI DETTO LAVORATORE LA PARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI DELLO STATO DI RESIDENZA E DEL RESTO CONTEMPLATO DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . L ' ART . 10 , N . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 OTTOBRE 1968 , N . 1612 ( GU 1968 , N . L 257 , PAG . 2 ) RICONOSCE INFATTI IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NON SOLO AI DISCENDENTI DEL LAVORATORE STESSO CHE ABBIANO MENO DI VENTUN ANNI , BENSI IN VIA GENERALE AI DISCENDENTI CHE SIANO ' A SUO CARICO ' . LO STESSO REGOLAMENTO STABILISCE , ALL ' ART . 7 , N . 2 , CHE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO GODE , NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , ' DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DEI LAVORATORI NAZIONALI ' .
21 NELLA PROSPETTIVA DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PERSEGUITA DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 E TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE SUE NORME , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , VA DELIMITATO IN MODO DA COMPRENDERE OGNI VANTAGGIO SOCIALE E FISCALE , CONNESSO O MENO AL CONTRATTO DI LAVORO , DEL GENERE DELL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI CORRISPOSTO DA UNO STATO MEMBRO AI PROPRI CITTADINI , IN FORZA DI UNA LEGGE CHE ATTRIBUISCA UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO .
22 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .
SULLE SPESE
23/24 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE CON SENTENZA 26 MAGGIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :
IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .