61976J0063

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1976. - VITO INZIRILLO CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION FRANCESE). - CAUSA 63/76.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 02057
edizione speciale greca pagina 00767
edizione speciale portoghese pagina 00839


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - AMBITO D ' APPLICAZIONE

( REGOLAMENTO N . 1612/68 , ART . 7 )

3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONE NAZIONALE - MINORATI ADULTI - DIRITTI ALL ' ASSEGNO - CITTADINO D ' UN ALTRO STATO MEMBRO - DISCIPLINA COMUNITARIA - APPLICAZIONE

( REGOLAMENTO N . 1408/71 , ART . 1 F ), ART . 2 , N . 1 )

Massima


1 . LA CORTE , BENCHE QUANDO STATUISCE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE NON SIA COMPETENTE A QUALIFICARE LE NORME DI DIRITTO NAZIONALE RISPETTO AD UNA NORMA COMUNITARIA , PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI D ' INTERPRETAZIONE RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO ESSERGLI UTILI NEL VALUTARE GLI EFFETTI DI DETTE DISPOSIZIONI .

2 . NELLA PROSPETTIVA DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PERSEGUITA DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 E TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE SUE NORME , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , VA DELIMITATO IN MODO DA COMPRENDERE OGNI VANTAGGIO SOCIALE E FISCALE , CONNESSO O MENO AL CONTRATTO DI LAVORO .

3 . IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 63-76 ,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COUR DE CASSATION FRANCESE NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

VITO INZIRILLO , RESIDENTE IN LIONE ,

E CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DE LYON ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENDE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO N . 1408/71 RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , CON RIFERIMENTO AGLI ASSEGNI PER MINORATI ADULTI ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 26 MAGGIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 7 LUGLIO 1976 , LA CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IN MATERIA DI ASSEGNO AI MINORATI ADULTI .

2/3 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SUL RIFIUTO , DA PARTE DELLA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DI LIONE DI CORRISPONDERE AD UN MINORATO ADULTO , CITTADINO ITALIANO , RESIDENTE IN FRANCIA COL PADRE IVI OCCUPATO COME LAVORATORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI ISTITUITO DAGLI ARTT . 7 E 8 DELLA LEGGE FRANCESE 13 LUGLIO 1971 , N . 71-563 . L ' ASSEGNO E STATO NEGATO PER IL MOTIVO CHE DETTA LEGGE LO RISERVA AI CITTADINI FRANCESI .

4 LA CORTE DI CASSAZIONE CHIEDE SE , A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , ' UN MINORATO ADULTO ITALIANO CHE NON HA MAI LAVORATO IN FRANCIA DEBBA FRUIRE DELL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI , ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1971 A FAVORE DEI SOLI CITTADINI FRANCESI RESIDENTI IN FRANCIA , QUALORA VI RISIEDA E SUO PADRE , LAVORATORE MIGRANTE ITALIANO , VI SIA OCCUPATO ' .

5/6 PER RISOLVERE LA QUESTIONE , E OPPORTUNO DEFINIRE ANZITUTTO L ' AMBITO D ' APPLICAZIONE MATERIALE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 RISPETTO ALLE NORME DI DIRITTO NAZIONALE CHE CONTEMPLANO L ' ASSEGNO DI CUI TRATTASI . QUESTA CORTE , BENCHE QUANDO STATUISCE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE NON SIA COMPETENTE A QUALIFICARE LE NORME DI DIRITTO NAZIONALE RISPETTO AD UNA NORMA COMUNITARIA , PUO TUTTAVIA FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE GLI ELEMENTI D ' INTERPRETAZIONE RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO CHE POSSONO ESSERGLI UTILI NEL VALUTARE GLI EFFETTI DI DETTE DISPOSIZIONI .

7/9 NELLA SENTENZA 13 NOVEMBRE 1974 ( CAUSA 39-74 , RACC . 1974 , PAG . 1251 ), QUESTA CORTE HA AFFERMATO CHE ' LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI RIENTRA , RISPETTO ALLE PERSONE CUI SI RIFERISCE IL REGOLAMENTO N . 3 , NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO E DELLE NORME COMUNITARIE ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE ' . DATO CHE IL REGOLAMENTO N . 3 E STATO SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , LA STESSA COSA VALE PER LE NORME DI QUESTO ULTIMO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINANO L ' AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE . NE CONSEGUE CHE UN REGIME NAZIONALE DI ASSEGNI PER MINORATI , DEL GENERE DI QUELLO DI CUI TRATTASI , CHE ATTRIBUISCE UN DIRITTO SOGGETTIVO A DETTI ASSEGNI RIENTRA , RISPETTO ALLE PERSONE CUI SI RIFERISCE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL ' ART . 51 DEL TRATTATO .

10 SI DEVE POI STABILIRE SE IL MINORATO ADULTO CHE SI TROVI NELLA SITUAZIONE INDICATA DAL GIUDICE NAZIONALE , SIA UNA PERSONA CUI DETTO REGOLAMENTO SI RIFERISCE .

11/12 L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 STABILISCE CHE QUESTO SI APPLICA ' AI LAVORATORI CHE SONO O SONO STATI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI E CHE SONO CITTADINI DI UNO DEGLI STATI MEMBRI . . ., NONCHE AI LORO FAMILIARI E AI LORO SUPERSTITI ' . SE E VERO CHE L ' ART . 1 , LETT . F ), DI DETTO REGOLAMENTO SI RICHIAMA , PER LA DETERMINAZIONE DEI ' FAMILIARI ' DEL LAVORATORE , ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE SECONDO LA QUALE LE PRESTAZIONI VENGONO CORRISPOSTE , NON E MEN VERO CHE DETTO RICHIAMO VA INTERPRETATO FACENDO SALVI I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO SUI QUALI IL REGOLAMENTO N . 1408/71 E BASATO .

13/14 A TERMINI DEL QUINTO CONSIDERANDO DELLA MOTIVAZIONE , LE NORME DI DETTO REGOLAMENTO ' S ' INSERISCONO NEL QUADRO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI E DEVONO PERCIO CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL LORO TENORE DI VITA E CONDIZIONI DI LAVORO , GARANTENDO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , DA UN LATO , A TUTTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI LA PARITA DI TRATTAMENTO DI FRONTE ALLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI E , DALL ' ALTRO , AI LAVORATORI E AI LORO RISPETTIVI AVENTI DIRITTO IL BENEFICIO DELLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE , QUALUNQUE SIA IL LUOGO DI OCCUPAZIONE O DI RESIDENZA ' . A TALE SCOPO , L ' ART . 3 , N . 1 , IL QUALE SANCISCE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO , DISPONE CHE ' LE PERSONE CHE RISIEDONO NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ED ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI E SONO AMMESSE AL BENEFICIO DELLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI TALE STATO , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' .

15/17 LA NOZIONE DI FAMILIARE DI UN LAVORATORE COMPRENDE SENZA DUBBIO - COME AMMETTE LA STESSA LEGISLAZIONE DA CUI DIPENDE NELLA FATTISPECIE LA PRESTAZIONE DI CUI E CAUSA - IL MINORE A CARICO DEI GENITORI . PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL FIGLIO MINORATO CHE POSSIEDA FIN DALLA MINORE ETA I REQUISITI PER FRUIRE , IN QUANTO FAMILIARE DEL LAVORATORE , DEGLI ASSEGNI PER MINORATI , LA PARITA DI TRATTAMENTO IMPOSTA DALL ' ART . 3 , N . 1 , SOPRA CITATO NON PUO AVER FINE AL TERMINE DELLA MINORE ETA , OVE L ' INTERESSATO , A CAUSA DELLA MINORAZIONE , SIA NELL ' IMPOSSIBILITA DI ACQUISTARE A SUA VOLTA LO STATUS DI LAVORATORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . IN UN CASO DEL GENERE , IL LAVORATORE DESIDEROSO DI GARANTIRE A SUO FIGLIO LA CONTINUITA DEGLI ASSEGNI RESI NECESSARI DALLA MINORAZIONE , SAREBBE INDOTTO A NON RIMANERE NELLO STATO MEMBRO IN CUI SI E STABILITO ED HA TROVATO LAVORO , IL CHE SAREBBE IN CONTRASTO CON LO SCOPO PERSEGUITO DAL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , IN VISTA , FRA L ' ALTRO , DEL DIRITTO , ATTRIBUITO IN FORZA DI QUESTO PRINCIPIO AL LAVORATORE ED AI SUOI FAMILIARI , DI RESTARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE HA OCCUPATO UN POSTO , ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 GIUGNO 1970 N . 1251 ( GU 1970 , N . L 142 , PAG . 24 ).

18/20 L ' OBBLIGO DI GARANTIRE AL FIGLIO MINORATO ADULTO DI DETTO LAVORATORE LA PARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI DELLO STATO DI RESIDENZA E DEL RESTO CONTEMPLATO DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . L ' ART . 10 , N . 1 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 OTTOBRE 1968 , N . 1612 ( GU 1968 , N . L 257 , PAG . 2 ) RICONOSCE INFATTI IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NON SOLO AI DISCENDENTI DEL LAVORATORE STESSO CHE ABBIANO MENO DI VENTUN ANNI , BENSI IN VIA GENERALE AI DISCENDENTI CHE SIANO ' A SUO CARICO ' . LO STESSO REGOLAMENTO STABILISCE , ALL ' ART . 7 , N . 2 , CHE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO GODE , NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , ' DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DEI LAVORATORI NAZIONALI ' .

21 NELLA PROSPETTIVA DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PERSEGUITA DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 E TENUTO CONTO DEL COMPLESSO DELLE SUE NORME , L ' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , VA DELIMITATO IN MODO DA COMPRENDERE OGNI VANTAGGIO SOCIALE E FISCALE , CONNESSO O MENO AL CONTRATTO DI LAVORO , DEL GENERE DELL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI CORRISPOSTO DA UNO STATO MEMBRO AI PROPRI CITTADINI , IN FORZA DI UNA LEGGE CHE ATTRIBUISCA UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO .

22 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

23/24 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE CON SENTENZA 26 MAGGIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :

IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE CONTEMPLI , IN UNO STATO MEMBRO , UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL ' ASSEGNO PER MINORATI ADULTI A FAVORE DEI CITTADINI DI DETTO STATO IVI RESIDENTI , VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL MINORATO ADULTO , CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , IL QUALE , PUR NON AVENDO MAI LAVORATO NELLO STATO CUI APPARTIENE LA LEGISLAZIONE STESSA , VI RISIEDE A CARICO DI SUO PADRE , OCCUPATO NEL MEDESIMO STATO IN QUALITA DI LAVORATORE AI SENSI DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO .